CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 209
CGARS
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio del contraddittorio

    Il Collegio ritiene fondato il motivo, affermando che la stazione appaltante non poteva esimersi dall'esprimere una compiuta valutazione in merito ai giustificativi forniti dall'appellante, previa richiesta di chiarimenti ed eventuali integrazioni, in quanto la mancata o tardiva produzione delle giustificazioni non comporta automatica esclusione. La decisione dell'amministrazione è ritenuta illegittima in quanto viola il diritto della Mondialpol s.r.l. a un pieno confronto con l'Ente aggiudicatore.

  • Accolto
    Assorbimento per accoglimento primo motivo

    Il Collegio ritiene che l'accoglimento del primo motivo comporti l'assorbimento del secondo motivo, poiché il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni tecnico-discrezionali non compiute e da compiersi. Pertanto, l'esclusione dell'appellante e l'aggiudicazione del Lotto n. 1 vengono annullate, disponendo l'ulteriore corso della verifica di anomalia dell'offerta della prima classificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 209
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 209
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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