Articolo 8 della Legge 22 febbraio 1952, n. 115
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 aprile 1952
Art. 8.
Per le navi a propulsione meccanica, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di validita' le tasse di ancoraggio pagate sotto l'impero delle precedenti leggi, la misura della tassa, quale e' prevista dall'art. 1, sara' imposta in proporzione del periodo intercedente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza della tassa gia' corrisposta, sotto deduzione della tassa di ancoraggio gia' pagata proporzionalmente al medesimo periodo. In modo analogo sara' determinato l'ammontare del supplemento della tassa per le navi addette al servizio di rimorchio di cui all'art. 6.
Le navi a propulsione meccanica abbonate alla tassa di ancoraggio possono rinunciare ai benefici dell'abbonamento e chiedere invece che, in sconto della tassa di ancoraggio dovuta in base al precedente art. 1, sia computata la tassa gia' pagata per abbonamento in proporzione del periodo corrente fra il giorno in cui la nuova tassa di ancoraggio comincia ad essere dovuta e la scadenza dell'abbonamento.
Per le navi a vela le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 saranno applicate a misura che scadra' il periodo di validita' delle tasse corrispondenti pagate sotto l'impero delle leggi precedenti.
Nessun aumento sara' apportato ai diritti di patente sanitaria durante il periodo di validita' delle patenti stesse.
Entrata in vigore il 1 aprile 1952