Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 25
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che gli atti siano stati notificati tempestivamente e che il termine non si sia prescritto, considerando anche le interruzioni e la sospensione dovuta alla pandemia.

  • Rigettato
    Decadenza del credito

    La Corte ha ritenuto che gli atti siano stati notificati tempestivamente e che il termine non sia decaduto.

  • Rigettato
    Annullabilità per mancata notificazione delle cartelle e avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento, anche se alcune con rito degli irreperibili, e che l'intimazione di pagamento sia tempestiva.

  • Rigettato
    Annullabilità per atto emesso in lingua italiana nei confronti di cittadino straniero

    La Corte ha rigettato la censura, ritenendo inverosimile la scarsa comprensione della lingua italiana da parte del ricorrente, data la sua lunga residenza in Italia e attività lavorative, e l'assenza di richiesta di traduzione.

  • Rigettato
    Violazione art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1973 per omessa/invalida notifica avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità iscrizioni a ruolo per vizi propri

    La Corte ha rigettato la censura, rinviando a quanto già indicato sulla sussistenza delle notifiche degli atti prodromici e richiamando la giurisprudenza sulla validità del ruolo anche in assenza di sottoscrizione autografa del capo ufficio.

  • Rigettato
    Inesistenza notifica cartelle

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Violazione art. 5 e 6 Legge 212/2000

    La Corte ha rigettato le censure relative alla prescrizione, decadenza, mancata notifica e lingua degli atti. La censura specifica sulla violazione degli artt. 5 e 6 non è trattata separatamente ma ricompresa nelle altre argomentazioni.

  • Inammissibile
    Mancata motivazione interessi

    La Corte ha dichiarato la richiesta inammissibile, in quanto relativa agli atti prodromici e non all'intimazione di pagamento, e le censure avrebbero dovuto essere mosse avverso gli atti presupposti entro i termini di notifica.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La Corte ha rigettato la censura, affermando che l'avviso di intimazione ha contenuto vincolato, redatto in conformità a un modello ministeriale, e che è sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte ha rigettato la censura, affermando che per l'intimazione di pagamento non è prevista tale indicazione, a differenza della cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 25
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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