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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
MINERVINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 635/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Veneto - Santa Croce 1187 30135 Venezia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420249007209850000 VARI VEDI CART
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420180014339733000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420180022188832000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420190038749582000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420210004217638000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2025 depositato il
16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n.12420249007209850/000 notificata in data 10/8/2024 per complessivi €.22.243,35 limitatamente alla quattro cartelle iscritte a ruolo dalla Regione
Veneto dell'importo complessivo di €.1.132,02:
1. Cartella 12420180014339733000 notificata il 05/09/2018 di euro 291,33
2. Cartella 12420180022188832000 notificata il 04/06/2019 di euro 284,50
3. Cartella 12420190038749582000 notificata il 10/03/2020 di euro 280,58
4. Cartella 12420210004217638000 notificata il 22/02/2023 di euro 275,61
Espone il ricorrente che:
- è indiano, pensionato che vive ormai da anni nel Regno Unito ma aveva svolto in Italia attività di lavoratore autonomo e iscritto alla gestione commercianti.
- In data 14.2.2012 si cancellava da ogni attività chiudendo la partita iva e cancellandosi dalla CCIAA. e si trasferiva nel Regno Unito ove tutt'ora vive.
- In data 10/8/2024 il ricorrente riceveva (non in notifica ma per mera consegna) da Agenzia delle Entrate
Riscossione di Vicenza l'ingiunzione di pagamento n° in data 12420249007209850/000 dalla quale apprendeva per la prima volta l'esistenza di debito verso la Regione Veneto per la tassa automobilistica ex art. 17 Legge 448/97 (bollo auto) per gli anni 2014-2015-2016-2017. Infatti mai nessuna cartella gli era stata mai notificata e neanche alcun avviso di accertamento.
Proponeva ricorso per l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle relative alla tassa automobilistica per gli anni 2014-2015-2016-2017 per i seguenti motivi:
1) Intervenuta prescrizione del credito
2) Intervenuta decadenza del credito
3) Annullabilità ex artt.
7-bis e 7-sexies - legge n. 212/2000 dell'intimazione di pagamento per mancata notificazione delle 4 cartelle e dell'avviso di accertamento in violazione o falsa applicazione dell'art. 50, co.
2 - d.p.r. n. 602/73, in combinato disposto con gli artt. 25 e 26 -d.p.r. n. 602/73, 60 - d.p.r. n. 600/73, 137 e ss. c.p.c
4) Annullabilità atto ex art. 7 bis per violazione art 5, 6, b bis Legge 212/2000 e art- 6 comma 3 lett. a
CEDU ex art. 1 Legge212/2000 per esser stato l'atto emesso in lingua italiana nei confronti di un cittadino bcngalese.5
5) Violazione e falsa applicazione art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1973. Omessa e/o invalida notificazione dei prodromici avvisi di accertamento;
6) Violazione e falsa applicazione art. 68 D. Lgs. 300/1999 e 12 D.P.R. 602/1973. Nullità iscrizioni a ruolo delle cartelle di pagamento ex art. 21-septies della Legge 241/1990
7) Inesistenza notifica cartelle
8) Violazione art. 5 e 6 Legge 212/2000
9) Mancata motivazione interessi
10) Violazione artt. 6 c.3bis e 7 c. 2 lett a) Legge 212/2000 vizio di motivazione
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione affermando che i titoli erano stati notificati, che era seguita la notifica di atti successivi e che nessun atto era stato impugnato.
Conseguentemente il ricorso era inammissibile ed, in ogni caso, la prescrizione e decadenza non si erano verificate.
Si costituisce, altresì, la Regione Veneto rappresentando che dagli archivi della Regione del Veneto – Direzione Politiche Fiscali e Tributi, risulta per il motoveicolo targato Targa_1 omesso il pagamento della tassa dovuta per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017.
Conseguentemente risultano, altresì, emessi e notificati regolarmente e tempestivamente dalla Regione
Veneto:
- l'avviso di accertamento n. 114725442016/TA anno 2014, notificato in data 28.07.2016 mediante consegna a mani, entro il termine di prescrizione del 31.12.2017, previsto dalla legge, prodromico alla cartella di pagamento n. 12420180014339733000 notificata in data 05.09.2018, sottesa all'intimazione impugnata;
- l'avviso di accertamento n. 129861562017/TA - anno 2015, notificato in data 10.07.2017 mediante consegna a mani, entro il termine di prescrizione del 31.12.2018, previsto dalla legge, prodromico alla cartella di pagamento n. 12420180022188832000 notificata in data 04.06.2019, sottesa all'intimazione impugnata;
- l'avviso di accertamento n. 141997152018/TA - anno 2016, la cui notifica è stata perfezionata per compiuta giacenza in data 30.08.2018, entro il termine di prescrizione del 31.12.2019, previsto dalla legge;
prodromico alla cartella di pagamento n. 12420190038749582000 notificata in data 10.03.2020, sottesa all'intimazione impugnata;
- l'avviso di accertamento n. 152276782019/TA - anno 2017, la cui notifica è stata perfezionata per compiuta giacenza in data 26.07.2019, entro il termine di prescrizione del 31.12.2020, previsto dalla legge;
prodromico alla cartella di pagamento n. 12420210004217638000 notificata in data 22.02.2023, sottesa all'intimazione impugnata:
Si eccepiva il difetto di legittimazione della Regione Veneto per vizi propri delle cartelle di pagamento e/o della loro notificazione nonché in generale circa censure riferite agli atti e alle attività proprie dell'Agente della Riscossione medesimo.
Si evidenzia, quindi, l'inammissibilità di ogni eccezione riferita ai prodromici avvisi di accertamento, regolarmente emessi e notificati dall'ente impositore, in quanto gli stessi sono divenuti definitivi per mancato pagamento del tributo o per difetto di impugnazione entro i prescritti termini di legge.
Non si era verificata alcuna prescrizione essendo stati gli atti regolarmente notificati ed il termine essendo stato interrotto.
Si precisa, che anche il tentativo di consegna delle raccomandate relative all'avviso di accertamento nn.
114725442016/TA- anno 2014, 129861562017/TA - anno 2015, 141997152018/TA - anno 2016,
152276782019/TA - anno 2017, sono state effettuate entro i termini di prescrizione, dunque per il principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica, in base al quale la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento tributari si perfeziona, per l'Amministrazione, al momento della spedizione dell'atto notificando (ossia della consegna all'agente postale), la notifica risulta avvenuta per la Regione
Veneto, entro il prescritto termine, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. 953/1982, convertito con modificazioni con legge 53/1983.
A nulla valgono le doglianze di controparte per cui gli atti notificati andavano tradotti in una lingua comprensibile al cittadino bengalese.
Infatti, il diritto alla difesa del destinatario estero di un avviso di accertamento emesso dal fisco in lingua italiana è comunque garantito dalla possibilità di richiedere all'Autorità emittente la traduzione dell'atto senza che decorrano i termini per la sua impugnazione;
facoltà che è da intendersi come rinunciata se il soggetto ricevente si oppone tempestivamente svolgendo le proprie difese.
Nel nostro ordinamento non sussiste un principio generale di presunzione di ignoranza della lingua italiana nei confronti dei Cittadini stranieri. Ne consegue che rispetto agli atti stragiudiziali – quali i processi verbali di constatazione e gli avvisi di accertamento – gli stessi Cittadini stranieri hanno facoltà di farsi assistere, a proprie spese, da un interprete e farsi tradurre i relativi atti
La Regione Veneto chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione
Veneto avendo parte ricorrente impugnato solo l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento sottese alla stessa, emessa dall'Agenzia delle Entrate;
Nel merito il rigetto del ricorso.
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non interrotta la prescrizione da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, la condanna di quest'ultima alle spese di lite.
All'udienza del 9.6.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e la Corte decideva la causa come da dispositivo depositato nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi motivi il ricorrente contesta che le cartelle indicate nell'intimazione di pagamento siano state notificate, che gli siano stati notificati gli atti prodromici e che tali atti siano stati notificati entro i termini di prescrizione e decadenza.
La Regione Veneto ha prodotto prova della notifica degli avvisi di accertamento relative ai bolli auto 2014,
2015, 2016 e 2017, avvenuta entro i termini di prescrizione, le prime due direttamente a mani del ricorrente
(il 28.7.2016 e 10.7.2017) e le ultime due per compiuta giacenza (il 30.8.2018 e 26.9.2019).
Entro i tre anni dalla notifica degli avvisi di accertamento risultano notificate le cartelle di pagamento indicate nella intimazione, come da documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Rispettivamente in data 5.9.2018, 4.6.2019, 10.3.2020 e 22.2.2023.
Va rilevato che le cartelle (tranne la terza) risultano notificate con il rito degli irreperibili (sulla regolarità di tale procedura confronta Cass. 23.3.2022 n. 17355) e con riferimento alla terza notifica la raccomandata spedita risulta ritirata dal destinatario.
Con riferimento alle prime 3 cartelle risultano notificati ulteriori atti interruttivi (25.2.2023 e 3.11.2023).
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata risulta tempestiva (tenuto conto della sospensione per la pandemia) e le censure relative alla prescrizione e decadenza formulate con i motivi 1, 2, 3, 5 e 7 appaiono infondate.
2. Il ricorrente censura, al punto 4, la mancata traduzione dell'atto in lingua bengalese.
Va rilevato che non esiste un principio di presunzione di ignoranza della lingua italiana nei confronti di cittadini stranieri né esiste una norma che imponga, a pena di nullità, la traduzione degli atti relativi ai tributi ai soggetti non nati in Italia e/o cittadini stranieri.
Peraltro, nel caso in esame, il ricorrente risulta aver vissuto a lungo in Italia, risulta (dalla certificazione anagrafica) essere stato residente a [...]dal 8.10.1998 (proveniente da Roma) sino al 19.10.2016 e nuovamente residente in [...]dal 10.5.2019 al 29.11.2022 prima di essere iscritto all'AIRE. Inoltre risulta (dal certificato della CCIAA) iscritto presso la camera di commercio dal
19.3.2001 al 9.1.2004 e dal 3.7.2007 al 14.2.2012 quale commerciante ambulante.
Già tali elementi rendono inverosimile l'affermazione della scarsa comprensione della lingua italiana da parte del ricorrente, contenuta nel ricorso.
Peraltro nessuna richiesta di traduzione degli atti notificatigli ha avanzato il ricorrente all'autorità finanziaria proponendo immediatamente ricorso.
Va, pertanto, rigettata la censura sul punto.
3. Il ricorrente lamenta la nullità dell'iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento sia per nullità derivata da omessa notifica degli atti prodromici che per assenza o invalidità della sottoscrizione.
Quanto alla nullità derivata si rinvia a quanto sopra indicato con riferimento alla sussistenza delle notifiche degli atti prodromici.
Quanto, invece, alla assenza di sottoscrizione del ruolo va richiamata Cass. 10.1.2018 n. 1545 che così argomenta: Invero, fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che «è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (cfr. Cass. n. 18758 del 2014 e la giurisprudenza ivi citata), vige il principio che l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato un provvedimento di diniego di condono esclusivamente in ragione dell'assenza di firma, omettendo qualunque ulteriore verifica)» (Cass., n. 11458 del 2012).
Orbene, sulla base di tale principio questa Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio — al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n. 26053/15, n.
6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui sostituisce "diritto vivente" il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene»). Si è così precisato che «il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); [...] prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso [...J. Peraltro, la disposizione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 è interpretata dall'art. 1, comma 5-ter, lett. e, d.l. n. 106 del 2005, conv.
1. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati» (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017).
Ne consegue il rigetto della censura sul punto.
4. Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della intimazione di pagamento.
La censura non è condivisibile.
Sul punto va richiamata Cass. 11.4.2024 n. 2126 che precisa: l'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»; dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878).
Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui «l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689). L'intimazione in esame riporta il numero, l'importo e l'oggetto delle cartelle di riferimento e, pertanto, in base ai principi sopra indicati, è formalmente corretta.
5. il ricorrente lamenta le mancate indicazioni per il calcolo degli interessi.
La richiesta è inammissibile riguardando, gli interessi di cui si discute, gli atti prodromici e non l'intimazione di pagamento.
Le censure avrebbero dovuto essere proposto avverso gli atti presupposti ed entro i termini di notifica degli stessi.
6. Si censura anche la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
La censura non ha pregio.
Invero per l'intimazione di pagamento, a differenza della cartella, non è prevista tale indicazione.
Sul punto può richiamarsi Cass.
6.7.2018 n 23537: nel caso di specie, il vizio è riferito non già alla cartella di pagamento, bensì ad atto affatto diverso, segnatamente, alle intimazioni ad adempiere notificate dall'agente della riscossione, in epoca peraltro anteriore al 1° giugno 2008, ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973, disposizione quest'ultima la quale prevede che il concessionario, ora agente della riscossione, possa procedere ad esecuzione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, e che, se è trascorso oltre un anno dalla detta notifica, possa procedervi solo dopo avere notificato un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a 5 giorni;
che, pertanto, non trova alcuna base giuridica la estensione, prospettata dalla contribuente, dell'obbligo in questione ad un atto della procedura di riscossione coattiva, quale è l'intimazione ad adempiere, che precede il pignoramento, e ne condiziona la validità, funzionalmente distinto dalla cartella di pagamento, disciplinata dagli artt. 25 e 26, d.p.r. n. 602 del 1973, atto quest'ultimo destinato a portare a conoscenza del contribuente il ruolo, limitatamente alla partita iscritta a suo carico, e con il quale si avanza la pretesa impositiva.
Si confronti, sul tema, anche Cass. 11.4.2024 n. 2126.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Spese compensate. Vicenza, 9 giugno 2025 La Corte in composizione monocratica
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
MINERVINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 635/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Veneto - Santa Croce 1187 30135 Venezia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420249007209850000 VARI VEDI CART
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420180014339733000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420180022188832000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420190038749582000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420210004217638000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2025 depositato il
16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n.12420249007209850/000 notificata in data 10/8/2024 per complessivi €.22.243,35 limitatamente alla quattro cartelle iscritte a ruolo dalla Regione
Veneto dell'importo complessivo di €.1.132,02:
1. Cartella 12420180014339733000 notificata il 05/09/2018 di euro 291,33
2. Cartella 12420180022188832000 notificata il 04/06/2019 di euro 284,50
3. Cartella 12420190038749582000 notificata il 10/03/2020 di euro 280,58
4. Cartella 12420210004217638000 notificata il 22/02/2023 di euro 275,61
Espone il ricorrente che:
- è indiano, pensionato che vive ormai da anni nel Regno Unito ma aveva svolto in Italia attività di lavoratore autonomo e iscritto alla gestione commercianti.
- In data 14.2.2012 si cancellava da ogni attività chiudendo la partita iva e cancellandosi dalla CCIAA. e si trasferiva nel Regno Unito ove tutt'ora vive.
- In data 10/8/2024 il ricorrente riceveva (non in notifica ma per mera consegna) da Agenzia delle Entrate
Riscossione di Vicenza l'ingiunzione di pagamento n° in data 12420249007209850/000 dalla quale apprendeva per la prima volta l'esistenza di debito verso la Regione Veneto per la tassa automobilistica ex art. 17 Legge 448/97 (bollo auto) per gli anni 2014-2015-2016-2017. Infatti mai nessuna cartella gli era stata mai notificata e neanche alcun avviso di accertamento.
Proponeva ricorso per l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle relative alla tassa automobilistica per gli anni 2014-2015-2016-2017 per i seguenti motivi:
1) Intervenuta prescrizione del credito
2) Intervenuta decadenza del credito
3) Annullabilità ex artt.
7-bis e 7-sexies - legge n. 212/2000 dell'intimazione di pagamento per mancata notificazione delle 4 cartelle e dell'avviso di accertamento in violazione o falsa applicazione dell'art. 50, co.
2 - d.p.r. n. 602/73, in combinato disposto con gli artt. 25 e 26 -d.p.r. n. 602/73, 60 - d.p.r. n. 600/73, 137 e ss. c.p.c
4) Annullabilità atto ex art. 7 bis per violazione art 5, 6, b bis Legge 212/2000 e art- 6 comma 3 lett. a
CEDU ex art. 1 Legge212/2000 per esser stato l'atto emesso in lingua italiana nei confronti di un cittadino bcngalese.5
5) Violazione e falsa applicazione art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1973. Omessa e/o invalida notificazione dei prodromici avvisi di accertamento;
6) Violazione e falsa applicazione art. 68 D. Lgs. 300/1999 e 12 D.P.R. 602/1973. Nullità iscrizioni a ruolo delle cartelle di pagamento ex art. 21-septies della Legge 241/1990
7) Inesistenza notifica cartelle
8) Violazione art. 5 e 6 Legge 212/2000
9) Mancata motivazione interessi
10) Violazione artt. 6 c.3bis e 7 c. 2 lett a) Legge 212/2000 vizio di motivazione
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione affermando che i titoli erano stati notificati, che era seguita la notifica di atti successivi e che nessun atto era stato impugnato.
Conseguentemente il ricorso era inammissibile ed, in ogni caso, la prescrizione e decadenza non si erano verificate.
Si costituisce, altresì, la Regione Veneto rappresentando che dagli archivi della Regione del Veneto – Direzione Politiche Fiscali e Tributi, risulta per il motoveicolo targato Targa_1 omesso il pagamento della tassa dovuta per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017.
Conseguentemente risultano, altresì, emessi e notificati regolarmente e tempestivamente dalla Regione
Veneto:
- l'avviso di accertamento n. 114725442016/TA anno 2014, notificato in data 28.07.2016 mediante consegna a mani, entro il termine di prescrizione del 31.12.2017, previsto dalla legge, prodromico alla cartella di pagamento n. 12420180014339733000 notificata in data 05.09.2018, sottesa all'intimazione impugnata;
- l'avviso di accertamento n. 129861562017/TA - anno 2015, notificato in data 10.07.2017 mediante consegna a mani, entro il termine di prescrizione del 31.12.2018, previsto dalla legge, prodromico alla cartella di pagamento n. 12420180022188832000 notificata in data 04.06.2019, sottesa all'intimazione impugnata;
- l'avviso di accertamento n. 141997152018/TA - anno 2016, la cui notifica è stata perfezionata per compiuta giacenza in data 30.08.2018, entro il termine di prescrizione del 31.12.2019, previsto dalla legge;
prodromico alla cartella di pagamento n. 12420190038749582000 notificata in data 10.03.2020, sottesa all'intimazione impugnata;
- l'avviso di accertamento n. 152276782019/TA - anno 2017, la cui notifica è stata perfezionata per compiuta giacenza in data 26.07.2019, entro il termine di prescrizione del 31.12.2020, previsto dalla legge;
prodromico alla cartella di pagamento n. 12420210004217638000 notificata in data 22.02.2023, sottesa all'intimazione impugnata:
Si eccepiva il difetto di legittimazione della Regione Veneto per vizi propri delle cartelle di pagamento e/o della loro notificazione nonché in generale circa censure riferite agli atti e alle attività proprie dell'Agente della Riscossione medesimo.
Si evidenzia, quindi, l'inammissibilità di ogni eccezione riferita ai prodromici avvisi di accertamento, regolarmente emessi e notificati dall'ente impositore, in quanto gli stessi sono divenuti definitivi per mancato pagamento del tributo o per difetto di impugnazione entro i prescritti termini di legge.
Non si era verificata alcuna prescrizione essendo stati gli atti regolarmente notificati ed il termine essendo stato interrotto.
Si precisa, che anche il tentativo di consegna delle raccomandate relative all'avviso di accertamento nn.
114725442016/TA- anno 2014, 129861562017/TA - anno 2015, 141997152018/TA - anno 2016,
152276782019/TA - anno 2017, sono state effettuate entro i termini di prescrizione, dunque per il principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica, in base al quale la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento tributari si perfeziona, per l'Amministrazione, al momento della spedizione dell'atto notificando (ossia della consegna all'agente postale), la notifica risulta avvenuta per la Regione
Veneto, entro il prescritto termine, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. 953/1982, convertito con modificazioni con legge 53/1983.
A nulla valgono le doglianze di controparte per cui gli atti notificati andavano tradotti in una lingua comprensibile al cittadino bengalese.
Infatti, il diritto alla difesa del destinatario estero di un avviso di accertamento emesso dal fisco in lingua italiana è comunque garantito dalla possibilità di richiedere all'Autorità emittente la traduzione dell'atto senza che decorrano i termini per la sua impugnazione;
facoltà che è da intendersi come rinunciata se il soggetto ricevente si oppone tempestivamente svolgendo le proprie difese.
Nel nostro ordinamento non sussiste un principio generale di presunzione di ignoranza della lingua italiana nei confronti dei Cittadini stranieri. Ne consegue che rispetto agli atti stragiudiziali – quali i processi verbali di constatazione e gli avvisi di accertamento – gli stessi Cittadini stranieri hanno facoltà di farsi assistere, a proprie spese, da un interprete e farsi tradurre i relativi atti
La Regione Veneto chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione
Veneto avendo parte ricorrente impugnato solo l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento sottese alla stessa, emessa dall'Agenzia delle Entrate;
Nel merito il rigetto del ricorso.
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non interrotta la prescrizione da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, la condanna di quest'ultima alle spese di lite.
All'udienza del 9.6.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e la Corte decideva la causa come da dispositivo depositato nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi motivi il ricorrente contesta che le cartelle indicate nell'intimazione di pagamento siano state notificate, che gli siano stati notificati gli atti prodromici e che tali atti siano stati notificati entro i termini di prescrizione e decadenza.
La Regione Veneto ha prodotto prova della notifica degli avvisi di accertamento relative ai bolli auto 2014,
2015, 2016 e 2017, avvenuta entro i termini di prescrizione, le prime due direttamente a mani del ricorrente
(il 28.7.2016 e 10.7.2017) e le ultime due per compiuta giacenza (il 30.8.2018 e 26.9.2019).
Entro i tre anni dalla notifica degli avvisi di accertamento risultano notificate le cartelle di pagamento indicate nella intimazione, come da documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Rispettivamente in data 5.9.2018, 4.6.2019, 10.3.2020 e 22.2.2023.
Va rilevato che le cartelle (tranne la terza) risultano notificate con il rito degli irreperibili (sulla regolarità di tale procedura confronta Cass. 23.3.2022 n. 17355) e con riferimento alla terza notifica la raccomandata spedita risulta ritirata dal destinatario.
Con riferimento alle prime 3 cartelle risultano notificati ulteriori atti interruttivi (25.2.2023 e 3.11.2023).
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata risulta tempestiva (tenuto conto della sospensione per la pandemia) e le censure relative alla prescrizione e decadenza formulate con i motivi 1, 2, 3, 5 e 7 appaiono infondate.
2. Il ricorrente censura, al punto 4, la mancata traduzione dell'atto in lingua bengalese.
Va rilevato che non esiste un principio di presunzione di ignoranza della lingua italiana nei confronti di cittadini stranieri né esiste una norma che imponga, a pena di nullità, la traduzione degli atti relativi ai tributi ai soggetti non nati in Italia e/o cittadini stranieri.
Peraltro, nel caso in esame, il ricorrente risulta aver vissuto a lungo in Italia, risulta (dalla certificazione anagrafica) essere stato residente a [...]dal 8.10.1998 (proveniente da Roma) sino al 19.10.2016 e nuovamente residente in [...]dal 10.5.2019 al 29.11.2022 prima di essere iscritto all'AIRE. Inoltre risulta (dal certificato della CCIAA) iscritto presso la camera di commercio dal
19.3.2001 al 9.1.2004 e dal 3.7.2007 al 14.2.2012 quale commerciante ambulante.
Già tali elementi rendono inverosimile l'affermazione della scarsa comprensione della lingua italiana da parte del ricorrente, contenuta nel ricorso.
Peraltro nessuna richiesta di traduzione degli atti notificatigli ha avanzato il ricorrente all'autorità finanziaria proponendo immediatamente ricorso.
Va, pertanto, rigettata la censura sul punto.
3. Il ricorrente lamenta la nullità dell'iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento sia per nullità derivata da omessa notifica degli atti prodromici che per assenza o invalidità della sottoscrizione.
Quanto alla nullità derivata si rinvia a quanto sopra indicato con riferimento alla sussistenza delle notifiche degli atti prodromici.
Quanto, invece, alla assenza di sottoscrizione del ruolo va richiamata Cass. 10.1.2018 n. 1545 che così argomenta: Invero, fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che «è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (cfr. Cass. n. 18758 del 2014 e la giurisprudenza ivi citata), vige il principio che l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato un provvedimento di diniego di condono esclusivamente in ragione dell'assenza di firma, omettendo qualunque ulteriore verifica)» (Cass., n. 11458 del 2012).
Orbene, sulla base di tale principio questa Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio — al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n. 26053/15, n.
6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui sostituisce "diritto vivente" il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene»). Si è così precisato che «il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); [...] prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso [...J. Peraltro, la disposizione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 è interpretata dall'art. 1, comma 5-ter, lett. e, d.l. n. 106 del 2005, conv.
1. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati» (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017).
Ne consegue il rigetto della censura sul punto.
4. Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della intimazione di pagamento.
La censura non è condivisibile.
Sul punto va richiamata Cass. 11.4.2024 n. 2126 che precisa: l'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»; dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878).
Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui «l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689). L'intimazione in esame riporta il numero, l'importo e l'oggetto delle cartelle di riferimento e, pertanto, in base ai principi sopra indicati, è formalmente corretta.
5. il ricorrente lamenta le mancate indicazioni per il calcolo degli interessi.
La richiesta è inammissibile riguardando, gli interessi di cui si discute, gli atti prodromici e non l'intimazione di pagamento.
Le censure avrebbero dovuto essere proposto avverso gli atti presupposti ed entro i termini di notifica degli stessi.
6. Si censura anche la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
La censura non ha pregio.
Invero per l'intimazione di pagamento, a differenza della cartella, non è prevista tale indicazione.
Sul punto può richiamarsi Cass.
6.7.2018 n 23537: nel caso di specie, il vizio è riferito non già alla cartella di pagamento, bensì ad atto affatto diverso, segnatamente, alle intimazioni ad adempiere notificate dall'agente della riscossione, in epoca peraltro anteriore al 1° giugno 2008, ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973, disposizione quest'ultima la quale prevede che il concessionario, ora agente della riscossione, possa procedere ad esecuzione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, e che, se è trascorso oltre un anno dalla detta notifica, possa procedervi solo dopo avere notificato un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a 5 giorni;
che, pertanto, non trova alcuna base giuridica la estensione, prospettata dalla contribuente, dell'obbligo in questione ad un atto della procedura di riscossione coattiva, quale è l'intimazione ad adempiere, che precede il pignoramento, e ne condiziona la validità, funzionalmente distinto dalla cartella di pagamento, disciplinata dagli artt. 25 e 26, d.p.r. n. 602 del 1973, atto quest'ultimo destinato a portare a conoscenza del contribuente il ruolo, limitatamente alla partita iscritta a suo carico, e con il quale si avanza la pretesa impositiva.
Si confronti, sul tema, anche Cass. 11.4.2024 n. 2126.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Spese compensate. Vicenza, 9 giugno 2025 La Corte in composizione monocratica