TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG. 9407 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 9407/2024 promossa da
con il patrocinio dell'avv. Grasso Valeria, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo di disporre l'affido esclusivo della figlia a sè con residenza ed abitazione principale presso il proprio domicilio, l'assegnazione della casa familiare a proprio favore, la previsione di incontri padre-figlia secondo il libero gradimento della minore ed un contributo a carico del resistente per il mantenimento della minore di E. 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ma è comparso in udienza. Ne è stata dichiarata la contumacia.
Entrambe le parti sono state sentite all'udienza del 10.02.2025, all'esito della quale la ricorrente ha instato per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione. ***
La ricorrente ha domandato l'affido esclusivo a sé della figlia.
La domanda è accoglibile per i motivi che seguono.
Preliminarmente, si evidenzia che l'ascolto della minore è apparso manifestamente superfluo nella presente vicenda, attese le domande formulate dalla ricorrente, le dichiarazioni sostanzialmente convergenti rese dalle parti in udienza e le risultanze psico-sociali acquisite.
Emerge dalle relazioni psico-sociali che il resistente nel 2012 è stato arrestato per rapina e da allora ha trascorso molti anni, alternando periodi di detenzione carceraria a periodi di detenzione domiciliare. In questo lungo periodo, il ha mantenuto i contatti con la figlia, ma egli stesso CP_1 ha riconosciuto di aver trascorso poco tempo con la medesima (v. rel. NPI/Psicologia e rel. SS in atti).
Oggi padre e figlia si incontrano, pur senza una cadenza fissa, e la minore ha riferito di avere un buon rapporto con entrambe le figure genitoriali, non senza aver espresso sofferenza per il fatto che il genitore è stato in carcere e lei non ha potuto avere “una crescita normale” (v. rel. NPI/Psicologia).
La ricorrente rappresenta il punto di riferimento genitoriale per la minore, come dalla stessa riconosciuto. La , oltre ad essersi sin qui occupata positivamente dell'accudimento e della Parte_1 gestione della figlia, è parsa capace di preservarne il rapporto con il padre, avendo tenuto negli anni informato quest'ultimo in ordine alle questioni riguardanti la minore e non avendogli frapposto ostacoli o divieti nel frequentarlo.
La ha nondimeno instato nella richiesta di affido esclusivo della figlia, motivando Parte_1 la domanda con l'inaffidabilità del e le difficoltà nel reperirlo (“Ho chiesto l'affido esclusivo CP_1 perché lui è inaffidabile, non so dove lui viva né cosa faccia, devo sempre rincorrerlo per le firme per i consensi per mia figlia, solo nell'ultimo periodo il rapporto padre-figlia è migliorato e lui è anche stato per lungo tempo in carcere”, v. verbale d'udienza del 10.2.25).
Le motivazioni addotte dal resistente non sono superate da elementi di segno contrario.
Il resistente, anzi, in occasione sia del colloquio con gli operatori sociali sia dell'udienza del 10.2.24 ha verbalizzato di non opporsi alla richiesta avversaria di affido esclusivo.
Gli stessi servizi sociali hanno osservato che “la richiesta della signora rivolta a Parte_1 codesta Autorità non nasce dall'esigenza di ridurre o limitare il rapporto del sig. con la CP_1 figlia, quanto dalla necessità di poter gestire la tutela della ragazza nella quotidianità e con le istituzioni (Scuola, sanità, sport…): spesso, infatti, la signora si è ritrovata a dover dipendere dal consenso del signor per firmare un documento necessario per la figlia, come ad esempio CP_1 l'iscrizione a Scuola, a gite scolastiche, alle attività sportive, ecc…Il signor dichiara di CP_1 essere a conoscenza di tale richiesta e di non essere contrario” (v. rel. SS del 29.1.25).
A fronte di quanto sopra, il Collegio ritiene, nell'interesse della minore, che la domanda attorea vada accolta, onde consentire alla madre una gestione della ragazza, nella quotidianità, più facile e senza ostacoli. Resta fermo che le decisioni di maggior interesse per la vita della minore debbano essere assunte di comune accordo fra le parti, attesa l'attuale ripresa della relazione e frequentazione padre-figlia ed il positivo rapporti esistente tra i due (si vedano le dichiarazioni rese da entrambe le parti in udienza).
Per quanto concerne la collocazione abitativa della minore, dev'essere senz'altro confermata quella presso il domicilio materno, non essendo emerse ragioni che ne impongano una modifica né essendo stata formulata una diversa e contraria domanda.
In ragione di quanto sopra, dev'essere disposta l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, attesa la convivenza con la figlia e l'esigenza di salvaguardare l'interesse della minore alla conservazione dell'habitat familiare nel quale è cresciuta ed ha coltivato le proprie abitudini di vita.
Quanto al regime visita padre-figlia, si dispone che il resistente possa incontrare Per_1 secondo il libero gradimento di quest'ultima, tenuto conto di quanto già di fatto praticato e dell'età della ragazza (15 anni).
Passando agli aspetti economici, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come operaia e di percepire una retribuzione mensile pari ad E.
1.700 al mese circa;
ella vive con la minore in una casa di sua proprietà, gravata da mutuo con rate pari ad E. 400 al mese. Il resistente, invece, ha dichiarato di lavorare saltuariamente come carrozziere in una officina, di vivere ospite presso la madre e di essere disponibile a versare E. 400 per la figlia (v. verbale d'udienza).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, delle spese abitative sostenute dalla ricorrente, dei prevalenti compiti di accudimento e di mantenimento diretto della figlia gravanti sulla medesima e della disponibilità economica dichiarata dal resistente in udienza, ritiene il Collegio che debba porsi a carico del sig. , a far data dalla domanda CP_1 giudiziale, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma di E. 400 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in dispositivo.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa e la non opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affido esclusivo della minore alla madre con residenza e dimora abituale Per_1 presso il domicilio materno;
DISPONE che gli incontri padre-figlia avvengano secondo il libero gradimento della ragazza;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare, con gli arredi ivi presenti, a favore della ricorrente;
DISPONE che , a far data dalla domanda giudiziale, corrisponda all'altro CP_1 genitore, a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 la somma mensile di € 400, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Torino e il Tribunale di Torino;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 9407/2024 promossa da
con il patrocinio dell'avv. Grasso Valeria, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo di disporre l'affido esclusivo della figlia a sè con residenza ed abitazione principale presso il proprio domicilio, l'assegnazione della casa familiare a proprio favore, la previsione di incontri padre-figlia secondo il libero gradimento della minore ed un contributo a carico del resistente per il mantenimento della minore di E. 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ma è comparso in udienza. Ne è stata dichiarata la contumacia.
Entrambe le parti sono state sentite all'udienza del 10.02.2025, all'esito della quale la ricorrente ha instato per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione. ***
La ricorrente ha domandato l'affido esclusivo a sé della figlia.
La domanda è accoglibile per i motivi che seguono.
Preliminarmente, si evidenzia che l'ascolto della minore è apparso manifestamente superfluo nella presente vicenda, attese le domande formulate dalla ricorrente, le dichiarazioni sostanzialmente convergenti rese dalle parti in udienza e le risultanze psico-sociali acquisite.
Emerge dalle relazioni psico-sociali che il resistente nel 2012 è stato arrestato per rapina e da allora ha trascorso molti anni, alternando periodi di detenzione carceraria a periodi di detenzione domiciliare. In questo lungo periodo, il ha mantenuto i contatti con la figlia, ma egli stesso CP_1 ha riconosciuto di aver trascorso poco tempo con la medesima (v. rel. NPI/Psicologia e rel. SS in atti).
Oggi padre e figlia si incontrano, pur senza una cadenza fissa, e la minore ha riferito di avere un buon rapporto con entrambe le figure genitoriali, non senza aver espresso sofferenza per il fatto che il genitore è stato in carcere e lei non ha potuto avere “una crescita normale” (v. rel. NPI/Psicologia).
La ricorrente rappresenta il punto di riferimento genitoriale per la minore, come dalla stessa riconosciuto. La , oltre ad essersi sin qui occupata positivamente dell'accudimento e della Parte_1 gestione della figlia, è parsa capace di preservarne il rapporto con il padre, avendo tenuto negli anni informato quest'ultimo in ordine alle questioni riguardanti la minore e non avendogli frapposto ostacoli o divieti nel frequentarlo.
La ha nondimeno instato nella richiesta di affido esclusivo della figlia, motivando Parte_1 la domanda con l'inaffidabilità del e le difficoltà nel reperirlo (“Ho chiesto l'affido esclusivo CP_1 perché lui è inaffidabile, non so dove lui viva né cosa faccia, devo sempre rincorrerlo per le firme per i consensi per mia figlia, solo nell'ultimo periodo il rapporto padre-figlia è migliorato e lui è anche stato per lungo tempo in carcere”, v. verbale d'udienza del 10.2.25).
Le motivazioni addotte dal resistente non sono superate da elementi di segno contrario.
Il resistente, anzi, in occasione sia del colloquio con gli operatori sociali sia dell'udienza del 10.2.24 ha verbalizzato di non opporsi alla richiesta avversaria di affido esclusivo.
Gli stessi servizi sociali hanno osservato che “la richiesta della signora rivolta a Parte_1 codesta Autorità non nasce dall'esigenza di ridurre o limitare il rapporto del sig. con la CP_1 figlia, quanto dalla necessità di poter gestire la tutela della ragazza nella quotidianità e con le istituzioni (Scuola, sanità, sport…): spesso, infatti, la signora si è ritrovata a dover dipendere dal consenso del signor per firmare un documento necessario per la figlia, come ad esempio CP_1 l'iscrizione a Scuola, a gite scolastiche, alle attività sportive, ecc…Il signor dichiara di CP_1 essere a conoscenza di tale richiesta e di non essere contrario” (v. rel. SS del 29.1.25).
A fronte di quanto sopra, il Collegio ritiene, nell'interesse della minore, che la domanda attorea vada accolta, onde consentire alla madre una gestione della ragazza, nella quotidianità, più facile e senza ostacoli. Resta fermo che le decisioni di maggior interesse per la vita della minore debbano essere assunte di comune accordo fra le parti, attesa l'attuale ripresa della relazione e frequentazione padre-figlia ed il positivo rapporti esistente tra i due (si vedano le dichiarazioni rese da entrambe le parti in udienza).
Per quanto concerne la collocazione abitativa della minore, dev'essere senz'altro confermata quella presso il domicilio materno, non essendo emerse ragioni che ne impongano una modifica né essendo stata formulata una diversa e contraria domanda.
In ragione di quanto sopra, dev'essere disposta l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, attesa la convivenza con la figlia e l'esigenza di salvaguardare l'interesse della minore alla conservazione dell'habitat familiare nel quale è cresciuta ed ha coltivato le proprie abitudini di vita.
Quanto al regime visita padre-figlia, si dispone che il resistente possa incontrare Per_1 secondo il libero gradimento di quest'ultima, tenuto conto di quanto già di fatto praticato e dell'età della ragazza (15 anni).
Passando agli aspetti economici, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come operaia e di percepire una retribuzione mensile pari ad E.
1.700 al mese circa;
ella vive con la minore in una casa di sua proprietà, gravata da mutuo con rate pari ad E. 400 al mese. Il resistente, invece, ha dichiarato di lavorare saltuariamente come carrozziere in una officina, di vivere ospite presso la madre e di essere disponibile a versare E. 400 per la figlia (v. verbale d'udienza).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, delle spese abitative sostenute dalla ricorrente, dei prevalenti compiti di accudimento e di mantenimento diretto della figlia gravanti sulla medesima e della disponibilità economica dichiarata dal resistente in udienza, ritiene il Collegio che debba porsi a carico del sig. , a far data dalla domanda CP_1 giudiziale, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma di E. 400 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in dispositivo.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa e la non opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affido esclusivo della minore alla madre con residenza e dimora abituale Per_1 presso il domicilio materno;
DISPONE che gli incontri padre-figlia avvengano secondo il libero gradimento della ragazza;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare, con gli arredi ivi presenti, a favore della ricorrente;
DISPONE che , a far data dalla domanda giudiziale, corrisponda all'altro CP_1 genitore, a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 la somma mensile di € 400, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Torino e il Tribunale di Torino;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.