Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.1802/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.07.1983, residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'avv. Vincenzo Foglia C.F.
, con il quale elettivamente domicilia in Marcianise (CE) alla C.F._2
Via F. Evangelista n. 79, le cui comunicazioni di cancelleria potranno essere inoltrate ai seguenti recapiti: fax 0823.439873 – posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
E
con sede legale in Napoli alla Via Costantinopoli e sede CP_1 amministrativa in Marcianise, al Viale Carlo III, n. 46, (P. Iva: ), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., sig. rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, contenente la presente memoria, dagli avv.ti Enea Pigrini, (c.f.: ), CodiceFiscale_3
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3 [...]
e (c.f.: ), C.F._5 Parte_4 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in S. Maria C.V., via F. Pezzella n. 19, (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al n. fax 0823/812133 ovvero all'indirizzo PEC
1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'11.4.2023 presso il Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del lavoro la ricorrente in epigrafe – premesso di essere stata assunta il 02.11.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno con scadenza il 30.06.2023, con qualifica di addetta all'accettazione junior ed inquadramento nel livello 5 del CCNL Logistica e Trasporto merci - dedusse di essere stata vittima, il primo giorno lavorativo ed in presenza di alcuni dipendenti, di un “atteggiamento ingiurioso, irrispettoso e molesto da parte del legale rappresentante della società resistente, sig. ” che le aveva Controparte_2 provocato un turbamento emotivo ed uno stato d'ansia e di angoscia in ragione del quale nei giorni seguenti era stata assente per malattia. Secondo quanto esposto, alla scadenza della prognosi, “un referente societario” le aveva rappresentato l'insussistenza delle condizioni per la prosecuzione del rapporto lavorativo;
quindi in data 17.11.2022 la società aveva esercitato un ingiustificato recesso del contratto: in assenza dei prescritti adempimenti di legge e della manifestazione di volontà della lavoratrice nelle forme di legge, aveva arbitrariamente inviato agli uffici amministrativi in ragione Controparte_3 delle dimissioni volontarie della dipendente (Cfr. Certificato storico di lavoro del 01.12.2022, in allegato). La ricorrente, dopo avere appreso quanto accaduto, aveva inviato a mezzo PEC, per il tramite del difensore, una diffida in data 2.12.2022, contestando -sia sotto il profilo formale che sostanziale - il recesso operato dalla resistente. Successivamente, con comunicazione raccomandata a/r del 23.12.2022, pervenuta il 27.12.2022, la società aveva dato avvio ad un procedimento disciplinare contestando alla lavoratrice – a decorrere dal 14/11/2022, l'assenza ingiustificata dal lavoro e provvedendo poi ad irrogarle il licenziamento con lettera del 10.01.2023, inviata con raccomandata a/r pervenuta il 13.01.2023. Impugnato l'atto, la ricorrente in giudizio denunciò l'illegittimità del recesso, formalmente, di natura disciplinare, atteso che la società aveva contestato alla ricorrente l'assenza ingiustificata dal 14.11.2022 al 27.12.2022 (data di notifica della contestazione) e quindi l'inadempimento degli obblighi e doveri contrattuali, senza tener conto della precedente arbitraria interruzione del rapporto di lavoro avvenuta, su iniziativa datoriale, il giorno 17.11.2022 per presunte dimissioni. Alla luce di tale circostanza doveva ritenersi del tutto inesistente l'addebito e palesemente illegittima/illecita la causa del recesso. Concluse chiedendo dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare del 27.12.2022 per carenza del giustificato motivo soggettivo e dichiarare che il rapporto di lavoro a termine era stato illegittimamente interrotto anticipatamente per causa/volontà imputabile alla società resistente;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patito e, per l'effetto, condannare la società al pagamento della somma CP_1 complessiva di € 29.480,72 a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in sede di giudizio;
vinte le spese.
2 Instaurato il contraddittorio, la società eccepì nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto. Contestata la narrazione dei fatti svolta da controparte, dedusse che la ricorrente – alla scadenza del periodo di malattia (lunedì 14/11/2022)- non solo non era rientrata al lavoro, ma neppure aveva comunicato e giustificato l'assenza. Confutata la tesi del licenziamento orale, dedusse che in data 17/11/2022, il consulente del lavoro della società resistente, “per un errore di comunicazione interno”, aveva inviato al Centro per l'Impiego territorialmente competente una comunicazione telematica Unilav, secondo cui la ricorrente risultava essersi dimessa con decorrenza da tale data. La circostanza, però, non era mai stata comunicata alla ricorrente, la cui assenza pertanto persisteva senza alcuna giustificazione. Dopo la diffida inviata dalla , era stato avviato il Pt_1 procedimento disciplinare culminato nel licenziamento per giusta causa, per la perdurante assenza.
Con sentenza n. 924/2024 pubbl. l'11/4/2024 il Giudice adito rigettò il ricorso. Spese compensate. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 2.7.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame lamentandosi, nei motivi, dell'erronea valutazione ed interpretazione dei fatti da parte del Giudice di primo grado. Ha concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, accogliere il ricorso di primo grado, vinte le spese. Notificato l'atto, si è costituita l'appellata società che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato. 1.In premessa deve ribadirsi che è pacifico che la ricorrente in data 14.11.22 non fosse rientrata in servizio.
2.L'appellante, nel ribadire che l'oggetto del giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento sanzionatorio di licenziamento del 27.12.2022, comminato dalla società all'esito di un procedimento disciplinare con cui era stata contestata alla lavoratrice l'assenza ingiustificata “dal 14/11/2022 sino ad oggi” (cioè la 23.12.2022, data di contestazione dell'addebito), ha affermato che “In pratica, in data 23.12.2022 la società ha dapprima annullato la precedente comunicazione UniLav di cessazione per dimissioni, arbitrariamente ed illegittimamente inoltrata (cfr. Unilav del 23.12.2022 - prot. 02441051 annullamento, in allegato) e, dopo aver ripristinato in tale data il rapporto di lavoro, ha provveduto a contestare l'assenza per tutto il periodo pregresso”. Così ricostruita dalla stessa parte ricorrente la sequenza dei fatti, appare evidente che in sede di appello non si può affermare che in primo grado era stata ignorata la circostanza che “fino alla data della contestazione disciplinare – datata 23.12.2022 – il rapporto di lavoro era giuridicamente inesistente ovvero non più in essere per fatto e responsabilità imputabile alla datrice”, atteso che tale cessazione era stata appena annullata. Del resto, non è stata provata l'estromissione della in epoca precedente, Pt_1 né per dimissioni né per licenziamento orale, come di seguito esposto.
3 3. Con riguardo alle dimissioni, è in contestazione quanto ritenuto dal Tribunale e cioè che la lavoratrice avesse avuto conoscenza soltanto in data 2.12.2022 della comunicazione datoriale, presso gli organi competenti, della cessazione del rapporto per tale causale. Parte appellante, nel contestare l'apprezzamento del Tribunale, non è stata in grado di allegare una diversa data di conoscenza del fatto, limitandosi ad osservare che la data del 2.12.2022 era quella di invio della diffida da parte dell'avvocato alla
[...]
E quindi, ad avviso del collegio, deve confermarsi che la , fino al CP_1 Pt_1 2.12.2022, era rimasta inerte, e – nell'incertezza della situazione – non era rientrata in servizio alla scadenza della prognosi indicata nel certificato medico, senza giustificazione. La tesi difensiva della datrice che qualifica come mero errore l'inoltro della comunicazione UniLav delle dimissioni, poi, non può ritenersi confutata dalla lavoratrice, atteso che quest'ultima non ha mai confermato di essersi dimessa. In ogni caso difetta – in relazione a tale comunicazione - la prova dell'avvenuta estromissione della ricorrente dalla compagine societaria. La infatti, pur Pt_1 non essendo a conoscenza delle fittizie dimissioni comunicate dal datore di lavoro, non aveva inteso riprendere la prestazione lavorativa alla scadenza del periodo di malattia, né inviare alcuna giustificazione alla datrice di lavoro, e ciò in ragione di un'interlocuzione telefonica che è rimasta priva di riscontro probatorio. Inoltre, con la diffida del 2.12.2022 la – denotando di aver finalmente avuto Pt_1 conoscenza dell'errore suddetto - aveva chiesto la revoca della comunicazione
, manifestando un interesse alla conservazione del posto di lavoro: tale CP_3 comunicazione risulta poi effettivamente revocata dalla società. 3. Manca la prova di un'estromissione della mediante licenziamento orale Pt_1 anteriore alla lettera di recesso del 27.12.2022. Corretta è la disamina condotta al riguardo dal primo Giudice che ha evidenziato la genericità delle allegazioni contenute nel ricorso di primo grad (v. punto 5 “…. terminato il periodo di malattia, alla sig.ra veniva manifestato da un Pt_1 referente societario che non c'erano le condizioni per un prosieguo del rapporto lavorativo”), non risultando indicate le circostanze di tempo e di luogo, né identificato l'interlocutore, né – almeno sommariamente - riportate le espressioni che sarebbero state utilizzate allo scopo di estromettere illegittimamente la dipendente. Quest'ultima poi, nel libero interrogatorio (cfr. verbale di udienza del 25.10.23), aveva riferito di un colloquio telefonico durante il quale le era stato detto di non tornare più; non aveva fornito elementi più concreti e specifici, non ricordando la data della telefonata, l'identità dell'interlocutore, l'ufficio contattato, il numero telefonico digitato. Peraltro nessuna impugnazione di un eventuale atto di recesso orale è stata proposta in questo giudizio.
4.Da quanto sopra esposto risulta dunque insussistente, da un lato la prova delle dimissioni, dall'altro di un atto di licenziamento orale, mentre è pacifico che la comunicazione - non corrispondente ad alcuna volontà delle parti - sia CP_3 stata revocata il 23.12.2022.
Considerato che
il successivo annullamento della comunicazione non è stato contestato o impugnato, il rapporto deve CP_3 reputarsi sussistente alla data del 27.12.2022 in cui era stato irrogato il licenziamento in forma scritta e dunque suscettibile di essere risolto per motivi disciplinari.
4 Non avendo la ricorrente offerto la propria prestazione alla scadenza del periodo di malattia, essendo ben consapevole della data fissata per il rientro in servizio (v. C. Cassazione 29756/2022), deve confermarsi la legittimità del recesso per l'assenza prolungata ed ingiustificata dal lavoro. La gravità dell'inadempimento della lavoratrice, avuto riguardo al fatto che era stata appena assunta e che l'assenza ingiustificata si è protratta a lungo, è tale da non consentire la prosecuzione del rapporto per la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Il contegno della impedisce di porre affidamento, per il futuro, sul corretto Pt_1 svolgimento del rapporto, comportando l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario. Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del gravame;
resta assorbita la domanda risarcitoria. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore
5 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Maristella Agostinacchio
6