TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/02/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.3919/2022 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Lilia Lucia Petrachi come da Parte_1 procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ricorrente
e
nata il [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Maria Lucia Nicolardi e Giuseppe Controparte_1
Pedone come da procura speciale in calce al ricorso resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.04.22 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della sig.ra presso il negozio di oggettistica e souvenir in Otranto di Controparte_1 proprietà quest'ultima; di essere stata assunta con contratto di lavoro part-time a tempo determinato- stagionale dal 27.05.2019 al 05.08.2019 (data del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova), con mansioni di commessa ed inquadramento nel 4° livello CCNL Commercio;
di aver osservato un orario di lavoro pari ad 8/10 ore al giorno per 7 giorni a settimana, sabato e domenica compresi, nonostante il contratto sottoscritto (avente decorrenza dal 01.06.2019) prevedesse un impegno lavorativo pari a 21 ore settimanali dal lunedì al sabato;
di aver ricevuto la retribuzione solo per il mese di giugno e di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di lavoro supplementare e di TFR alla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla scorta di tanto, chiedeva condannarsi parte convenuta al pagamento della somma di € 5.906,74 come quantificata nel conteggio allegato al ricorso, aumentata di accessori nella misura di legge e con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, parte convenuta, dichiarata inizialmente contumace con ordinanza dell'08.06.2023, si costitutiva tardivamente in giudizio con memoria depositata il 06.03.2024, ovvero il
1 giorno prima dell'udienza fissata per l'espletamento dei mezzi istruttori ammessi, non rispettando i termini di cui all'art. 416 cpc, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Per regola generale (richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, da Cass. S.U.
n.13533/01 e seguenti), “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
La portata innovativa della richiamata sentenza n. 13533/01 delle Sezioni Unite della Cassazione, nell'interpretazione del meccanismo di ripartizione dell'onere della prova previsto dall'art 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale, risiede nell'avere addossato al debitore, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa creditoria ossia l'adempimento (anche in termini di esatto adempimento), ribadendo, per il resto, il pacifico principio che pone in capo al creditore l'onere di allegazione e prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto (all'adempimento integrale o all'esatto adempimento), ossia dei fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Nel caso di specie, la documentazione in atti prova l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti solo nel periodo dal 01.06.2019 al 05.08.2019 (cfr. all. n.1 ricorso).
L'orario di lavoro pattuito è pari a 21 ore settimanali, articolato con le seguenti modalità: dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 12 e dal giovedì al sabato dalle 9 alle 13, o in alternativa il pomeriggio dalle ore 16 alle 19 dal lunedì al mercoledì, e dalle 16 alle 20 dal giovedì al sabato.
Sempre stando ai dati documentali, l'inquadramento della lavoratrice è avvenuto nel 4° livello del CCNL
Commercio-Confcommercio, con mansioni di commessa.
Ciò premesso, va in primo luogo osservato che la convenuta non si è presentata per Controparte_1 rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 07.03.2024, nonostante la regolare notificazione dell'ordinanza ammissiva del mezzo di prova.
Ai sensi dell'art.232 c.p.c., detta circostanza può indurre a ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (inizio del rapporto sin dal 27.05.2019; osservanza di un orario di lavoro pari ad almeno
8 ore al giorno per 7 giorni alla settimana), previa valutazione di ogni altro elemento di prova.
2 Orbene, tali ulteriori elementi di prova possono essere desunti dalle dichiarazioni dei testi Testimone_1
e tra loro sufficientemente concordi, le quali hanno riferito che la ricorrente ha Testimone_2 lavorato da maggio 2019 ad agosto 2019, con turni di lavoro nella mattina o nel pomeriggio. Al riguardo la teste ha affermato: “Io lavoravo alternativamente la mattina dalle 9,00/9,30 alle 17 o il pomeriggio dalle Tes_1
17 alle 24 per 6 gg alla settimana. Durante i miei turni di lavoro ho sempre visto lavorare nel negozio di souvenir la sig.ra
. Analogamente la teste ha confermato che la ricorrente ha lavorato presso il negozio Parte_1 Tes_2 della resistente da maggio 2019 sino ad agosto 2019 “ogni giorno della settimana compresi sabato e domenica per almeno 10 ore al gg. Io osservavo quasi il suo orario di lavoro e precisamente lavoravo dalle 18,00 fino alla chiusura del negozio che nel mese di maggio coincideva fino alle ore 24,00, mentre giugno e luglio si protraeva fino alle 2,00 del mattino.
Anch'io lavoravo 7 gg alla settimana”.
Per quanto generiche, dette dichiarazioni consentono di ritenere dimostrato l'inizio del rapporto già in maggio (27.05.2019) e l'osservanza di un orario di lavoro, ampiamente superiore rispetto a quello indicato nel contratto, pari almeno a 7/8 ore al giorno (10-17 nella mattinata o 17-24.00 nel pomeriggio, tutti i giorni). Del resto, il conteggio al ricorso è redatto su un numero di ore anche inferiore rispetto a quello emerso dalla prova, vale a dire 40 settimanali (cfr. all. n.6 fascicolo ricorrente).
A fronte di ciò, parte resistente non ha dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente l'esatta retribuzione dovutale per il lavoro supplementare svolto, in tal modo omettendo di provare i fatti modificativi od estintivi del credito ai sensi dell'art.2967 c.c. Difatti, la documentazione prodotta in allegato alla memoria difensiva non è utilizzabile in quanto la convenuta, come già argomentato, si è costituita tardivamente nell'odierno giudizio.
Alla luce delle sopra indicate emergenze istruttorie, e nei limiti delle stesse, possono ritenersi provate le rivendicazioni attoree a titolo di differenze retributive, lavoro supplementare, Tfr ed altre indennità come per legge. Circa la quantificazione delle somme spettanti si ritiene di dover aderire ai conteggi allegati al ricorso, stante la mancanza di specifiche contestazioni da parte della resistente.
Per le ragioni che precedono, in accoglimento della domanda, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 5.906,74, di cui € 1.315,29 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, € 3.927,51 a titolo di lavoro supplementare, € 141,65 a titolo di
13° mensilità, € 141,65 a titolo di 14° mensilità ed € 380,64 a titolo di Tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto sino al soddisfo.
Le spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di secondo la regola della soccombenza. Controparte_1
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- condanna a pagare a la somma di € 5.906,74 per i Controparte_1 Parte_1 titoli specificati nel conteggio in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di
3 maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, Controparte_1 liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 25.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.3919/2022 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Lilia Lucia Petrachi come da Parte_1 procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ricorrente
e
nata il [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Maria Lucia Nicolardi e Giuseppe Controparte_1
Pedone come da procura speciale in calce al ricorso resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.04.22 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della sig.ra presso il negozio di oggettistica e souvenir in Otranto di Controparte_1 proprietà quest'ultima; di essere stata assunta con contratto di lavoro part-time a tempo determinato- stagionale dal 27.05.2019 al 05.08.2019 (data del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova), con mansioni di commessa ed inquadramento nel 4° livello CCNL Commercio;
di aver osservato un orario di lavoro pari ad 8/10 ore al giorno per 7 giorni a settimana, sabato e domenica compresi, nonostante il contratto sottoscritto (avente decorrenza dal 01.06.2019) prevedesse un impegno lavorativo pari a 21 ore settimanali dal lunedì al sabato;
di aver ricevuto la retribuzione solo per il mese di giugno e di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di lavoro supplementare e di TFR alla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla scorta di tanto, chiedeva condannarsi parte convenuta al pagamento della somma di € 5.906,74 come quantificata nel conteggio allegato al ricorso, aumentata di accessori nella misura di legge e con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, parte convenuta, dichiarata inizialmente contumace con ordinanza dell'08.06.2023, si costitutiva tardivamente in giudizio con memoria depositata il 06.03.2024, ovvero il
1 giorno prima dell'udienza fissata per l'espletamento dei mezzi istruttori ammessi, non rispettando i termini di cui all'art. 416 cpc, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Per regola generale (richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, da Cass. S.U.
n.13533/01 e seguenti), “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
La portata innovativa della richiamata sentenza n. 13533/01 delle Sezioni Unite della Cassazione, nell'interpretazione del meccanismo di ripartizione dell'onere della prova previsto dall'art 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale, risiede nell'avere addossato al debitore, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa creditoria ossia l'adempimento (anche in termini di esatto adempimento), ribadendo, per il resto, il pacifico principio che pone in capo al creditore l'onere di allegazione e prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto (all'adempimento integrale o all'esatto adempimento), ossia dei fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Nel caso di specie, la documentazione in atti prova l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti solo nel periodo dal 01.06.2019 al 05.08.2019 (cfr. all. n.1 ricorso).
L'orario di lavoro pattuito è pari a 21 ore settimanali, articolato con le seguenti modalità: dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 12 e dal giovedì al sabato dalle 9 alle 13, o in alternativa il pomeriggio dalle ore 16 alle 19 dal lunedì al mercoledì, e dalle 16 alle 20 dal giovedì al sabato.
Sempre stando ai dati documentali, l'inquadramento della lavoratrice è avvenuto nel 4° livello del CCNL
Commercio-Confcommercio, con mansioni di commessa.
Ciò premesso, va in primo luogo osservato che la convenuta non si è presentata per Controparte_1 rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 07.03.2024, nonostante la regolare notificazione dell'ordinanza ammissiva del mezzo di prova.
Ai sensi dell'art.232 c.p.c., detta circostanza può indurre a ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (inizio del rapporto sin dal 27.05.2019; osservanza di un orario di lavoro pari ad almeno
8 ore al giorno per 7 giorni alla settimana), previa valutazione di ogni altro elemento di prova.
2 Orbene, tali ulteriori elementi di prova possono essere desunti dalle dichiarazioni dei testi Testimone_1
e tra loro sufficientemente concordi, le quali hanno riferito che la ricorrente ha Testimone_2 lavorato da maggio 2019 ad agosto 2019, con turni di lavoro nella mattina o nel pomeriggio. Al riguardo la teste ha affermato: “Io lavoravo alternativamente la mattina dalle 9,00/9,30 alle 17 o il pomeriggio dalle Tes_1
17 alle 24 per 6 gg alla settimana. Durante i miei turni di lavoro ho sempre visto lavorare nel negozio di souvenir la sig.ra
. Analogamente la teste ha confermato che la ricorrente ha lavorato presso il negozio Parte_1 Tes_2 della resistente da maggio 2019 sino ad agosto 2019 “ogni giorno della settimana compresi sabato e domenica per almeno 10 ore al gg. Io osservavo quasi il suo orario di lavoro e precisamente lavoravo dalle 18,00 fino alla chiusura del negozio che nel mese di maggio coincideva fino alle ore 24,00, mentre giugno e luglio si protraeva fino alle 2,00 del mattino.
Anch'io lavoravo 7 gg alla settimana”.
Per quanto generiche, dette dichiarazioni consentono di ritenere dimostrato l'inizio del rapporto già in maggio (27.05.2019) e l'osservanza di un orario di lavoro, ampiamente superiore rispetto a quello indicato nel contratto, pari almeno a 7/8 ore al giorno (10-17 nella mattinata o 17-24.00 nel pomeriggio, tutti i giorni). Del resto, il conteggio al ricorso è redatto su un numero di ore anche inferiore rispetto a quello emerso dalla prova, vale a dire 40 settimanali (cfr. all. n.6 fascicolo ricorrente).
A fronte di ciò, parte resistente non ha dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente l'esatta retribuzione dovutale per il lavoro supplementare svolto, in tal modo omettendo di provare i fatti modificativi od estintivi del credito ai sensi dell'art.2967 c.c. Difatti, la documentazione prodotta in allegato alla memoria difensiva non è utilizzabile in quanto la convenuta, come già argomentato, si è costituita tardivamente nell'odierno giudizio.
Alla luce delle sopra indicate emergenze istruttorie, e nei limiti delle stesse, possono ritenersi provate le rivendicazioni attoree a titolo di differenze retributive, lavoro supplementare, Tfr ed altre indennità come per legge. Circa la quantificazione delle somme spettanti si ritiene di dover aderire ai conteggi allegati al ricorso, stante la mancanza di specifiche contestazioni da parte della resistente.
Per le ragioni che precedono, in accoglimento della domanda, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 5.906,74, di cui € 1.315,29 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, € 3.927,51 a titolo di lavoro supplementare, € 141,65 a titolo di
13° mensilità, € 141,65 a titolo di 14° mensilità ed € 380,64 a titolo di Tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto sino al soddisfo.
Le spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di secondo la regola della soccombenza. Controparte_1
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- condanna a pagare a la somma di € 5.906,74 per i Controparte_1 Parte_1 titoli specificati nel conteggio in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di
3 maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, Controparte_1 liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 25.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4