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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/07/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3414/2018 R.G.A.C. promossa da:
nato a [...], il [...], con codice fiscale Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società C.F._1
a responsabilità limitata semplificata con sede legale in Parma, Piazza Garibaldi 19/E CP_1
con codice fiscale/partita iva , rappresentata e difesa, giusta delega rilasciata in calce P.IVA_1
all'atto introduttivo dall'Avv. Antonio Cabassi del Foro di Parma, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonio Cabassi con studio in Parma, Via Farini, n. 4
Opponente
Contro
in persona del Sindaco pro-tempore, con codice fiscale , con sede Controparte_2 P.IVA_2
presso la Residenza Municipale, sita in Parma, Strada della Repubblica 1, rappresentato e difeso, in virtù di delega rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Laura Maria
Dilda e Francesca Priori, nonché dall'Avv. Valentina Villa, con domicilio eletto presso la Residenza
Municipale sita in Parma, Strada Repubblica, n. 1
1 Opposto
Nella causa civile n. 3414/2018 R.G.A.C., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza-
ingiunzione impugnata: in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del titolo impugnato
nei confronti dell'opponente e dell'obbligata solidale e, per l'effetto provvedere per il suo
annullamento, con ogni conseguente effetto di legge.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda
svolta in via principale, accertare l'erronea quantificazione della somma ingiunta e, per l'effetto, in
parziale accoglimento della spiegata opposizione, rideterminare la misura della minor somma che
sarà ritenuta, eventualmente dovuta, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito”.
Con la condanna alla refusione delle spese del giudizio, oltre compenso professionale, maggiorato
di spese generali 15%, oltre iva e cpa come per legge”
Per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale confermare l'ordinanza di ingiunzione impugnata e
quindi rigettare l'opposizione avversaria in quanto inammissibile, improcedibile e comunque nel
merito infondata e non provata. Spese e competenze di causa vinte”.
Fatto
Con ricorso depositato in data 18.07.2018 nato a [...], il Parte_2
27.04.1979, con codice fiscale in proprio e nella qualità di legale C.F._1
rappresentante pro-tempore della società a responsabilità limitata semplificata con CP_1
sede legale in Parma, Piazza Garibaldi 19/E con codice fiscale/partita iva , proponeva P.IVA_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Rep. Ord n. 53/2018 Fascicolo 2018.IV/3/3.7 emessa dal in data 12.06.2018. Controparte_2
Il a mezzo del provvedimento impugnato, ordinava al signor Controparte_2 Parte_2
codice fiscale , nato a [...], il [...] e
[...] C.F._1
2 residente in [...], in qualità di legale rappresentante ed alla società
[...]
partita iva , con sede legale a Parma in Piazza Giuseppe Garibaldi 19/E, Parte_3 P.IVA_1
obbligata in solido, di provvedere al pagamento di euro 5.844,00 oltre di euro 17,50 per spese di notifica, per un totale complessivo di euro 5.861,50.
Tale ordine imposto richiamava l'esistenza di un verbale di accertamento di violazione COSAP n.
51/C/18 del 20.03.2018 elevato dal Nucleo di Polizia Annonaria del Comando di Polizia
Municipale di Parma, a carico di come sopra generalizzato, in qualità di Parte_2
responsabile della violazione in quanto legale rappresentante, nonché a carico della società
[...]
anch'essa sopra individuata, quale obbligata in solido. Parte_3
Il predetto verbale di accertamento veniva emesso in quanto, “in data 10.03.2018 alle ore 13.40..in
violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale n. 28/7 per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e l'applicazione del canone, approvato con deliberazione di C.C. n. 28/7 del 31.03.2008
e successive modificazioni, veniva effettuata un'occupazione di suolo pubblico, mediante la posa al
suolo di due gazebo vasi e materiali vari per un'occupazione di metri 3,70 X 11,00 m. per un totale
di metri 40,70 senza essere in possesso della concessione rilasciata dal in Controparte_2
quanto scaduta in data 27.11.2017, come da rilievo fotografico.
L'ordinanza-ingiunzione precisava, ulteriormente, che il verbale di accertamento di violazione veniva notificato in data 24.03.2018 alle ore 17,00, sia al signor di Parte_2
responsabile della violazione in quanto legale rappresentante della società nonché CP_1
alla medesima società, consegnandone copia al medesimo soggetto, in qualità di legale rappresentante pro-tempore.
Veniva, pertanto, ritenuto che per la suddetta infrazione dovesse essere recuperato il canone dovuto ed evaso, nonché la sanzione pari al canone ed alle spese di notifica sulla base dei seguenti elementi: occupazione mq. 40,70 arrotondati a mq. 41,00 ai sensi dell'art. 45 c.1 del Regolamento
COSAP, canone dovuto in euro 3.896,00 [3,57 (prima categoria) X 0,65 (coefficiente
3 moltiplicatore) X 1,05 (per dehors con copertura su disegno, copertura doppia falda) X 41 (metri quadri) X 1,30 (zona gialla) X 30 (n. giorni ai sensi dell'art. 57 c.2 bis)], sanzione per euro 1.948,00
pari al 50% del canone dovuto, spese di notifica per euro 17,50, per un totale di euro 5861,50.
Alla base dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, veniva ravvisata le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 6 del precitato Regolamento Comunale e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 57 (comma 2 e 2 bis).
I motivi dell'opposizione dedotti venivano vagliati sotto diversi profili, tra cui la mancata prova della corretta individuazione del trasgressore, la mancata notifica del verbale di accertamento in capo all'altro amministratore della società e relativa violazione del principio di difesa, la carenza del vincolo di solidarietà, il mancato esercizio del diritto di rivalsa, violazione del diritto di difesa per genericità della motivazione del verbale e dell'ordinanza, l'erronea configurazione della tipologia di occupazione ravvisata, la mancanza del dehors, l'erronea applicazione del Regolamento
Cosap, l'erronea applicazione della metodologia di calcolo adottata, il canone non dovuto,
l'inapplicabilità dell'art. 57 comma 2 bis del Reg. Cosap.
In data 06.12.2018 si costituiva il il quale eccepiva preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, in quanto la notifica del titolo opposto avveniva in data 18.06.2018, mentre l'opposizione veniva iscritta a ruolo in data 19.07.2018.
Prendeva posizione sui vari motivi di opposizione spiegati ed in particolare quanto alla dedotta mancata notifica del verbale presupposto in capo ad entrambi i legali rappresentanti deduceva che la precitata censura era infondata poiché la responsabilità della violazione non poteva che ricadere sulla persona fisica che della persona giuridica o dell'ente era legale rappresentante.
Il sosteneva che la società essendo amministrata dai signori di Controparte_2 CP_1
e da come da visura camerale prodotta in Parte_2 Persona_1
atti, entrambi soci e rappresentanti della suddetta società, potevano essere individuati
4 indifferentemente quali trasgressori, in quanto legali rappresentanti della società e con identica capacità di agire in nome e per conto della stessa.
Rilevava, altresì che il secondo motivo di opposizione era infondato, in quanto l'occupazione abusiva messa in atto con gazebo, vasi e materiali vari era da ricondursi al concetto di dehors, in quanto spazio esterno al pubblico esercizio ad insegna “Da chi ragas” di Piazza Garibaldi 19/E, in ragione degli atti e dalla documentazione fotografica allegata al verbale di ispezione, tutti versati in atti.
A tal riguardo richiamava gli artt. 1, 4, 6 e 7 del Regolamento comunale.
Rilevava altresì che, alla data di accertamento non risultava rilasciata alcuna concessione e il ricorrente occupava suolo pubblico antistante l'esercizio commerciale.
Precisava che, l'applicazione delle relative sanzioni non era certamente esclusa dal fatto che, al momento dell'ispezione il locale fosse chiuso, in quanto agli atti del non risultava alcuna CP_2
comunicazione in merito.
Il contestava la tesi avversaria secondo cui doversi applicare solo le sanzioni Controparte_2
previste dall'art. 14 comma 2 del Regolamento Dehors, confermando altresì la corretta determinazione della somma ingiunta.
Durante la pendenza della causa, interveniva il fallimento della società dichiarato con CP_1
sentenza n. 2021 del 15.03.2021 emessa dal Tribunale di Parma e, pertanto, veniva interrotto il processo nei confronti della società fallita e proseguito nei confronti dell'altro opponente, in veste personale.
Le parti depositavano le proprie note difensive, ribadendo le rispettive posizioni e conclusioni rassegnate.
La causa veniva discussa all'udienza odierna e decisa come da dispositivo in atti, letto ai presenti.
Diritto
Preliminarmente, si rileva che l'opposizione spiegata è stata tempestiva.
5 Risulta dagli atti che l'ordinanza-ingiunzione impugnata è stata notificata in data 18.06.2018 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato telematicamente nella giornata del
18.07.2018, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, nulla rilevando il momento in cui viene iscritta a ruolo la causa. Va, pertanto, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione,
sollevata dall'opposto nella memoria di costituzione e risposta.
L'opposizione spiegata dal ricorrente è fondata e, pertanto va accolta, per quanto di ragione. Tra i vari motivi di opposizione, risulta rilevante ed assorbente, analizzare la censura attinente l'identificazione del trasgressore nella persona del ricorrente che, la difesa dell'opponente ritiene erronea, a dispetto della tesi opposta che la considera effettuata correttamente.
Parte opponente ha sostenuto che non risultava provata la responsabilità del ricorrente per il fatto ascritto, in ragione della natura personale della responsabilità dell'illecito amministrativo, tenuto conto della circostanza per cui la società era amministrata dal ricorrente stesso e da CP_1
tale signora che erano entrambi soci e legali rappresentanti della Persona_1
società, così come documentato dalla visura camerale prodotta.
Parte opposta, sul mero rilievo della veste ricoperta da entrambi i soci amministratori, deduceva che i medesimi potevano essere indifferentemente individuati come trasgressori, così confermando l'operato dell'Autorità procedente.
La questione viene risolta nei termini che seguono.
L'art. 6 comma 11 del d.lgs. 150/2011 recita: “il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono
prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” , da cui concludere che l'Amministrazione è
onerata di fornire la prova della propria pretesa azionata.
L'assunto comunale non coglie nel segno, nel momento in cui sottopone l'individuazione del trasgressore ad una mera discrezionalità, facendo valere la pretesa punitiva nei confronti di un amministratore ed escludendo l'altro dal procedimento sanzionatorio. Dal momento in cui l'amministrazione procedente ha individuato il soggetto trasgressore nella sola persona
6 dell'opponente, in luogo di entrambi come sostenuto dalla difesa opposta, può solo significare che l'Ente ha ravvisato la riconducibilità della condotta in capo ad e, pertanto Parte_2
avrebbe dovuto fornirne idonea prova.
A tal riguardo, il non ha offerto in giudizio una siffatta prova, anzi ha Controparte_2
pacificamente ammesso di aver ascritto la suddetta responsabilità in capo al ricorrente, unicamente per la veste che ricopriva nella compagine societaria.
Lo stesso verbale di accertamento, così come compilato, non depone a favore della tesi difensiva comunale prospettata, in quanto esso indica come responsabile della violazione il sig. Parte_2
in qualità di legale rappresentante e, così individuando la società stessa, in ragione
[...]
dell'immedesimazione organica.
La stessa relata di notifica descrive, inoltre, che l'atto è indirizzato a individuata, Parte_3
come ditta e responsabile della violazione, in ragione delle caselle, così come sono state barrate dall'Ufficiale preposto. Lo stesso verbale di ispezione del 10.03.2018, prodotto dall'opposto, indica che al momento del sopralluogo il locale era chiuso per ristrutturazione e non si procedeva a diffidare nessuno per il ripristino dei luoghi;
in assenza di altre parti presenti, il verbale veniva sottoscritto dai soli verbalizzanti.
Ritiene, comunque, questo Tribunale che, in presenza di più amministratori di società sia valevole il seguente principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione: “per gli organi sociali, è
stato precisato che, essendo responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a
cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, qualora un illecito sia
ascrivibile in astratto ad una società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne
tutti i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta
positiva od omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto il profilo del concorso
morale”.
7 Conseguentemente, il soggetto attivo dell'illecito, cui è riferibile l'azione o l'omissione che ha determinato la violazione, deve essere identificato anche in presenza di infrazioni avvenute nell'ambito di organi sociali formati da una pluralità di persone. Per cui la responsabilità della condotta illecita ricade solo sulla persona a cui è riferibile l'azione posta in essere.
Considerato che la società opponente era costituita da due soci amministratori, deve ritenersi responsabile solo la persona a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicchè qualora l'illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone (rectius
società di capitali costituita da più amministratori) non possono essere automaticamente a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva od omissiva integrante l'illecito (Cass. 09.09.2021 n. 24373).
Nei termini esplicitati, il Comune opposto non ha provato la responsabilità dell'opponente per i fatti ascritti. Tale motivo risulta essere assorbente e sufficiente rispetto agli altri dedotti, per accogliere l'opposizione spiegata e disporre l'annullamento integrale del provvedimento impugnato. Le spese di lite vanno compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi e ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 3414/2018 RG disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, accoglie l'opposizione formulata da Parte_2
e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione Rep. n. 53/2018 Fascicolo 2018.IV/3/3.7
[...]
emessa in data 12.06.2018 dal con ogni conseguente effetto di legge. Controparte_2
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 7 luglio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
8
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3414/2018 R.G.A.C. promossa da:
nato a [...], il [...], con codice fiscale Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società C.F._1
a responsabilità limitata semplificata con sede legale in Parma, Piazza Garibaldi 19/E CP_1
con codice fiscale/partita iva , rappresentata e difesa, giusta delega rilasciata in calce P.IVA_1
all'atto introduttivo dall'Avv. Antonio Cabassi del Foro di Parma, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonio Cabassi con studio in Parma, Via Farini, n. 4
Opponente
Contro
in persona del Sindaco pro-tempore, con codice fiscale , con sede Controparte_2 P.IVA_2
presso la Residenza Municipale, sita in Parma, Strada della Repubblica 1, rappresentato e difeso, in virtù di delega rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Laura Maria
Dilda e Francesca Priori, nonché dall'Avv. Valentina Villa, con domicilio eletto presso la Residenza
Municipale sita in Parma, Strada Repubblica, n. 1
1 Opposto
Nella causa civile n. 3414/2018 R.G.A.C., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza-
ingiunzione impugnata: in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del titolo impugnato
nei confronti dell'opponente e dell'obbligata solidale e, per l'effetto provvedere per il suo
annullamento, con ogni conseguente effetto di legge.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda
svolta in via principale, accertare l'erronea quantificazione della somma ingiunta e, per l'effetto, in
parziale accoglimento della spiegata opposizione, rideterminare la misura della minor somma che
sarà ritenuta, eventualmente dovuta, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito”.
Con la condanna alla refusione delle spese del giudizio, oltre compenso professionale, maggiorato
di spese generali 15%, oltre iva e cpa come per legge”
Per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale confermare l'ordinanza di ingiunzione impugnata e
quindi rigettare l'opposizione avversaria in quanto inammissibile, improcedibile e comunque nel
merito infondata e non provata. Spese e competenze di causa vinte”.
Fatto
Con ricorso depositato in data 18.07.2018 nato a [...], il Parte_2
27.04.1979, con codice fiscale in proprio e nella qualità di legale C.F._1
rappresentante pro-tempore della società a responsabilità limitata semplificata con CP_1
sede legale in Parma, Piazza Garibaldi 19/E con codice fiscale/partita iva , proponeva P.IVA_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Rep. Ord n. 53/2018 Fascicolo 2018.IV/3/3.7 emessa dal in data 12.06.2018. Controparte_2
Il a mezzo del provvedimento impugnato, ordinava al signor Controparte_2 Parte_2
codice fiscale , nato a [...], il [...] e
[...] C.F._1
2 residente in [...], in qualità di legale rappresentante ed alla società
[...]
partita iva , con sede legale a Parma in Piazza Giuseppe Garibaldi 19/E, Parte_3 P.IVA_1
obbligata in solido, di provvedere al pagamento di euro 5.844,00 oltre di euro 17,50 per spese di notifica, per un totale complessivo di euro 5.861,50.
Tale ordine imposto richiamava l'esistenza di un verbale di accertamento di violazione COSAP n.
51/C/18 del 20.03.2018 elevato dal Nucleo di Polizia Annonaria del Comando di Polizia
Municipale di Parma, a carico di come sopra generalizzato, in qualità di Parte_2
responsabile della violazione in quanto legale rappresentante, nonché a carico della società
[...]
anch'essa sopra individuata, quale obbligata in solido. Parte_3
Il predetto verbale di accertamento veniva emesso in quanto, “in data 10.03.2018 alle ore 13.40..in
violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale n. 28/7 per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e l'applicazione del canone, approvato con deliberazione di C.C. n. 28/7 del 31.03.2008
e successive modificazioni, veniva effettuata un'occupazione di suolo pubblico, mediante la posa al
suolo di due gazebo vasi e materiali vari per un'occupazione di metri 3,70 X 11,00 m. per un totale
di metri 40,70 senza essere in possesso della concessione rilasciata dal in Controparte_2
quanto scaduta in data 27.11.2017, come da rilievo fotografico.
L'ordinanza-ingiunzione precisava, ulteriormente, che il verbale di accertamento di violazione veniva notificato in data 24.03.2018 alle ore 17,00, sia al signor di Parte_2
responsabile della violazione in quanto legale rappresentante della società nonché CP_1
alla medesima società, consegnandone copia al medesimo soggetto, in qualità di legale rappresentante pro-tempore.
Veniva, pertanto, ritenuto che per la suddetta infrazione dovesse essere recuperato il canone dovuto ed evaso, nonché la sanzione pari al canone ed alle spese di notifica sulla base dei seguenti elementi: occupazione mq. 40,70 arrotondati a mq. 41,00 ai sensi dell'art. 45 c.1 del Regolamento
COSAP, canone dovuto in euro 3.896,00 [3,57 (prima categoria) X 0,65 (coefficiente
3 moltiplicatore) X 1,05 (per dehors con copertura su disegno, copertura doppia falda) X 41 (metri quadri) X 1,30 (zona gialla) X 30 (n. giorni ai sensi dell'art. 57 c.2 bis)], sanzione per euro 1.948,00
pari al 50% del canone dovuto, spese di notifica per euro 17,50, per un totale di euro 5861,50.
Alla base dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, veniva ravvisata le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 6 del precitato Regolamento Comunale e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 57 (comma 2 e 2 bis).
I motivi dell'opposizione dedotti venivano vagliati sotto diversi profili, tra cui la mancata prova della corretta individuazione del trasgressore, la mancata notifica del verbale di accertamento in capo all'altro amministratore della società e relativa violazione del principio di difesa, la carenza del vincolo di solidarietà, il mancato esercizio del diritto di rivalsa, violazione del diritto di difesa per genericità della motivazione del verbale e dell'ordinanza, l'erronea configurazione della tipologia di occupazione ravvisata, la mancanza del dehors, l'erronea applicazione del Regolamento
Cosap, l'erronea applicazione della metodologia di calcolo adottata, il canone non dovuto,
l'inapplicabilità dell'art. 57 comma 2 bis del Reg. Cosap.
In data 06.12.2018 si costituiva il il quale eccepiva preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, in quanto la notifica del titolo opposto avveniva in data 18.06.2018, mentre l'opposizione veniva iscritta a ruolo in data 19.07.2018.
Prendeva posizione sui vari motivi di opposizione spiegati ed in particolare quanto alla dedotta mancata notifica del verbale presupposto in capo ad entrambi i legali rappresentanti deduceva che la precitata censura era infondata poiché la responsabilità della violazione non poteva che ricadere sulla persona fisica che della persona giuridica o dell'ente era legale rappresentante.
Il sosteneva che la società essendo amministrata dai signori di Controparte_2 CP_1
e da come da visura camerale prodotta in Parte_2 Persona_1
atti, entrambi soci e rappresentanti della suddetta società, potevano essere individuati
4 indifferentemente quali trasgressori, in quanto legali rappresentanti della società e con identica capacità di agire in nome e per conto della stessa.
Rilevava, altresì che il secondo motivo di opposizione era infondato, in quanto l'occupazione abusiva messa in atto con gazebo, vasi e materiali vari era da ricondursi al concetto di dehors, in quanto spazio esterno al pubblico esercizio ad insegna “Da chi ragas” di Piazza Garibaldi 19/E, in ragione degli atti e dalla documentazione fotografica allegata al verbale di ispezione, tutti versati in atti.
A tal riguardo richiamava gli artt. 1, 4, 6 e 7 del Regolamento comunale.
Rilevava altresì che, alla data di accertamento non risultava rilasciata alcuna concessione e il ricorrente occupava suolo pubblico antistante l'esercizio commerciale.
Precisava che, l'applicazione delle relative sanzioni non era certamente esclusa dal fatto che, al momento dell'ispezione il locale fosse chiuso, in quanto agli atti del non risultava alcuna CP_2
comunicazione in merito.
Il contestava la tesi avversaria secondo cui doversi applicare solo le sanzioni Controparte_2
previste dall'art. 14 comma 2 del Regolamento Dehors, confermando altresì la corretta determinazione della somma ingiunta.
Durante la pendenza della causa, interveniva il fallimento della società dichiarato con CP_1
sentenza n. 2021 del 15.03.2021 emessa dal Tribunale di Parma e, pertanto, veniva interrotto il processo nei confronti della società fallita e proseguito nei confronti dell'altro opponente, in veste personale.
Le parti depositavano le proprie note difensive, ribadendo le rispettive posizioni e conclusioni rassegnate.
La causa veniva discussa all'udienza odierna e decisa come da dispositivo in atti, letto ai presenti.
Diritto
Preliminarmente, si rileva che l'opposizione spiegata è stata tempestiva.
5 Risulta dagli atti che l'ordinanza-ingiunzione impugnata è stata notificata in data 18.06.2018 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato telematicamente nella giornata del
18.07.2018, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, nulla rilevando il momento in cui viene iscritta a ruolo la causa. Va, pertanto, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione,
sollevata dall'opposto nella memoria di costituzione e risposta.
L'opposizione spiegata dal ricorrente è fondata e, pertanto va accolta, per quanto di ragione. Tra i vari motivi di opposizione, risulta rilevante ed assorbente, analizzare la censura attinente l'identificazione del trasgressore nella persona del ricorrente che, la difesa dell'opponente ritiene erronea, a dispetto della tesi opposta che la considera effettuata correttamente.
Parte opponente ha sostenuto che non risultava provata la responsabilità del ricorrente per il fatto ascritto, in ragione della natura personale della responsabilità dell'illecito amministrativo, tenuto conto della circostanza per cui la società era amministrata dal ricorrente stesso e da CP_1
tale signora che erano entrambi soci e legali rappresentanti della Persona_1
società, così come documentato dalla visura camerale prodotta.
Parte opposta, sul mero rilievo della veste ricoperta da entrambi i soci amministratori, deduceva che i medesimi potevano essere indifferentemente individuati come trasgressori, così confermando l'operato dell'Autorità procedente.
La questione viene risolta nei termini che seguono.
L'art. 6 comma 11 del d.lgs. 150/2011 recita: “il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono
prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” , da cui concludere che l'Amministrazione è
onerata di fornire la prova della propria pretesa azionata.
L'assunto comunale non coglie nel segno, nel momento in cui sottopone l'individuazione del trasgressore ad una mera discrezionalità, facendo valere la pretesa punitiva nei confronti di un amministratore ed escludendo l'altro dal procedimento sanzionatorio. Dal momento in cui l'amministrazione procedente ha individuato il soggetto trasgressore nella sola persona
6 dell'opponente, in luogo di entrambi come sostenuto dalla difesa opposta, può solo significare che l'Ente ha ravvisato la riconducibilità della condotta in capo ad e, pertanto Parte_2
avrebbe dovuto fornirne idonea prova.
A tal riguardo, il non ha offerto in giudizio una siffatta prova, anzi ha Controparte_2
pacificamente ammesso di aver ascritto la suddetta responsabilità in capo al ricorrente, unicamente per la veste che ricopriva nella compagine societaria.
Lo stesso verbale di accertamento, così come compilato, non depone a favore della tesi difensiva comunale prospettata, in quanto esso indica come responsabile della violazione il sig. Parte_2
in qualità di legale rappresentante e, così individuando la società stessa, in ragione
[...]
dell'immedesimazione organica.
La stessa relata di notifica descrive, inoltre, che l'atto è indirizzato a individuata, Parte_3
come ditta e responsabile della violazione, in ragione delle caselle, così come sono state barrate dall'Ufficiale preposto. Lo stesso verbale di ispezione del 10.03.2018, prodotto dall'opposto, indica che al momento del sopralluogo il locale era chiuso per ristrutturazione e non si procedeva a diffidare nessuno per il ripristino dei luoghi;
in assenza di altre parti presenti, il verbale veniva sottoscritto dai soli verbalizzanti.
Ritiene, comunque, questo Tribunale che, in presenza di più amministratori di società sia valevole il seguente principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione: “per gli organi sociali, è
stato precisato che, essendo responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a
cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, qualora un illecito sia
ascrivibile in astratto ad una società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne
tutti i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta
positiva od omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto il profilo del concorso
morale”.
7 Conseguentemente, il soggetto attivo dell'illecito, cui è riferibile l'azione o l'omissione che ha determinato la violazione, deve essere identificato anche in presenza di infrazioni avvenute nell'ambito di organi sociali formati da una pluralità di persone. Per cui la responsabilità della condotta illecita ricade solo sulla persona a cui è riferibile l'azione posta in essere.
Considerato che la società opponente era costituita da due soci amministratori, deve ritenersi responsabile solo la persona a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicchè qualora l'illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone (rectius
società di capitali costituita da più amministratori) non possono essere automaticamente a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva od omissiva integrante l'illecito (Cass. 09.09.2021 n. 24373).
Nei termini esplicitati, il Comune opposto non ha provato la responsabilità dell'opponente per i fatti ascritti. Tale motivo risulta essere assorbente e sufficiente rispetto agli altri dedotti, per accogliere l'opposizione spiegata e disporre l'annullamento integrale del provvedimento impugnato. Le spese di lite vanno compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi e ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 3414/2018 RG disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, accoglie l'opposizione formulata da Parte_2
e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione Rep. n. 53/2018 Fascicolo 2018.IV/3/3.7
[...]
emessa in data 12.06.2018 dal con ogni conseguente effetto di legge. Controparte_2
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 7 luglio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
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