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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3700/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 e vertente
T R A
, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Carlo Carrozza e dell'avv. Pietro Carrozza che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. Franca Risica che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Divorzio- cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2025 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale chiedendo l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Visto del P.M. in data 04 novembre 2024
1 R.G. n. 3700/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19 settembre 2024, Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio in data 04/09/2004 con Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di
Messina, atto n. 543, parte 2, serie A, anno 2004 e che dal matrimonio nascevano il 30 aprile 2011 e il 24 dicembre 2012. Persona_1 Persona_2
Deduceva che con decreto di omologazione del 14 marzo 2022 il Tribunale di Messina omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Lamentava, inoltre, che contrariamente a quanto pattuito in quella sede, la lo CP_1
screditava continuamente anche alla presenza dei figli e, soprattutto, non lo rendeva partecipe nelle decisioni riguardanti i minori, imponendo in via esclusiva le proprie determinazioni di cui lo stesso si limitava a prendere atto. Rappresentava, altresì, che il carico economico del sostentamento della famiglia (costituito dall'assegno di mantenimento per i due figli, per il coniuge, le spese straordinarie, nonché il mutuo per l'abitazione coniugale e il canone di locazione per l'immobile locato per sé) era divenuto insostenibile. Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse pronunciata con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, i tempi di permanenza con i figli fossero modificati rispetto a quelli pattuiti in sede di separazione, come indicato in ricorso;
che, fosse disposto l'obbligo a carico della , CP_1
assegnataria della casa coniugale, al pagamento delle utenze, delle spese di ordinaria manutenzione dell'immobile, nonché della TARI;
che, fosse disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in misura non superiore ad euro 500,00
(euro 250,00 ciascuno); la fissazione del contributo al mantenimento straordinario dei figli nella misura del 50% per ciascun coniuge;
che, fosse revocato l'obbligo al mantenimento della . CP_1
Il giudice delegato, con decreto del 04 ottobre 2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con comparsa depositata in data 14 novembre 2024 si costituiva CP_1
, non opponendosi alla domanda di divorzio ma contestando integralmente il
[...]
contenuto del ricorso. Nello specifico, rilevava che la difficoltà di comunicazione tra le parti era insorta solo in seguito all'instaurazione di una nuova relazione da parte del
2 R.G. n. 3700/2024
ricorrente e che, quest'ultimo, per questa sopravvenuta ragione, spesso aveva disatteso gli incontri settimanali con i figli. Chiedeva, pertanto, che, in caso di accoglimento della domanda di riduzione dei tempi di permanenza, fosse mantenuto il pernotto dei figli presso il padre nelle giornate di lunedì e di giovedì; che, fosse aumentato l'importo previsto per il mantenimento dei due figli ad euro 1.600,00 (di cui euro 600,00, previa rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, per la locazione di un immobile in zona centrale); che, fosse disposta la percezione in via esclusiva dell'assegno unico in capo alla;
che, fosse posto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento CP_1
della per un importo non inferiore ad euro 400,00. CP_1
In seguito all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, stante il mancato raggiungimento di un accordo, il giudice delegato, disponeva accertamenti endofamiliari incaricando il Consultorio competente per territorio. Il 30 aprile 2025 venivano depositati gli accertamenti richiesti. All'udienza del 21 maggio 2025, le parti chiedevano che la causa venisse rinviata al Collegio per l'emissione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la causa proseguisse per l'istruttoria.
La domanda di pronuncia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. È documentalmente provato che tra i coniugi
è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologa del Tribunale di
Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. B) e art. 4, comma n. 9, della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia non definitiva di divorzio.
Il regolamento delle spese del giudizio va riservato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
3 R.G. n. 3700/2024
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 19 settembre 2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
nato a [...] il [...] e ,
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...], celebrato in Messina in data 04 settembre 2004, trascritto nei registri di detto Comune al n. 543, parte 2, serie A;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di
Stato Civile a cura della cancelleria;
3) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 22.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca
Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3700/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 e vertente
T R A
, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Carlo Carrozza e dell'avv. Pietro Carrozza che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. Franca Risica che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Divorzio- cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2025 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale chiedendo l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Visto del P.M. in data 04 novembre 2024
1 R.G. n. 3700/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19 settembre 2024, Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio in data 04/09/2004 con Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di
Messina, atto n. 543, parte 2, serie A, anno 2004 e che dal matrimonio nascevano il 30 aprile 2011 e il 24 dicembre 2012. Persona_1 Persona_2
Deduceva che con decreto di omologazione del 14 marzo 2022 il Tribunale di Messina omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Lamentava, inoltre, che contrariamente a quanto pattuito in quella sede, la lo CP_1
screditava continuamente anche alla presenza dei figli e, soprattutto, non lo rendeva partecipe nelle decisioni riguardanti i minori, imponendo in via esclusiva le proprie determinazioni di cui lo stesso si limitava a prendere atto. Rappresentava, altresì, che il carico economico del sostentamento della famiglia (costituito dall'assegno di mantenimento per i due figli, per il coniuge, le spese straordinarie, nonché il mutuo per l'abitazione coniugale e il canone di locazione per l'immobile locato per sé) era divenuto insostenibile. Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse pronunciata con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, i tempi di permanenza con i figli fossero modificati rispetto a quelli pattuiti in sede di separazione, come indicato in ricorso;
che, fosse disposto l'obbligo a carico della , CP_1
assegnataria della casa coniugale, al pagamento delle utenze, delle spese di ordinaria manutenzione dell'immobile, nonché della TARI;
che, fosse disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in misura non superiore ad euro 500,00
(euro 250,00 ciascuno); la fissazione del contributo al mantenimento straordinario dei figli nella misura del 50% per ciascun coniuge;
che, fosse revocato l'obbligo al mantenimento della . CP_1
Il giudice delegato, con decreto del 04 ottobre 2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con comparsa depositata in data 14 novembre 2024 si costituiva CP_1
, non opponendosi alla domanda di divorzio ma contestando integralmente il
[...]
contenuto del ricorso. Nello specifico, rilevava che la difficoltà di comunicazione tra le parti era insorta solo in seguito all'instaurazione di una nuova relazione da parte del
2 R.G. n. 3700/2024
ricorrente e che, quest'ultimo, per questa sopravvenuta ragione, spesso aveva disatteso gli incontri settimanali con i figli. Chiedeva, pertanto, che, in caso di accoglimento della domanda di riduzione dei tempi di permanenza, fosse mantenuto il pernotto dei figli presso il padre nelle giornate di lunedì e di giovedì; che, fosse aumentato l'importo previsto per il mantenimento dei due figli ad euro 1.600,00 (di cui euro 600,00, previa rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, per la locazione di un immobile in zona centrale); che, fosse disposta la percezione in via esclusiva dell'assegno unico in capo alla;
che, fosse posto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento CP_1
della per un importo non inferiore ad euro 400,00. CP_1
In seguito all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, stante il mancato raggiungimento di un accordo, il giudice delegato, disponeva accertamenti endofamiliari incaricando il Consultorio competente per territorio. Il 30 aprile 2025 venivano depositati gli accertamenti richiesti. All'udienza del 21 maggio 2025, le parti chiedevano che la causa venisse rinviata al Collegio per l'emissione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la causa proseguisse per l'istruttoria.
La domanda di pronuncia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. È documentalmente provato che tra i coniugi
è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologa del Tribunale di
Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. B) e art. 4, comma n. 9, della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia non definitiva di divorzio.
Il regolamento delle spese del giudizio va riservato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
3 R.G. n. 3700/2024
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 19 settembre 2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
nato a [...] il [...] e ,
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...], celebrato in Messina in data 04 settembre 2004, trascritto nei registri di detto Comune al n. 543, parte 2, serie A;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di
Stato Civile a cura della cancelleria;
3) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 22.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca
Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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