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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 222-ter. (( (Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri) )) (( 1. Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' o del requisito minimo di solvibilita' o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l'impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non sia ripristinato il rispetto del requisito e la distribuzione non determini la sua inosservanza.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui l'inosservanza del requisito patrimoniale emerga solo dopo la delibera di distribuzione ma prima che alla stessa sia stata data esecuzione ))
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui l'inosservanza del requisito patrimoniale emerga solo dopo la delibera di distribuzione ma prima che alla stessa sia stata data esecuzione ))
Commentario • 1
- 1. Le raccomandazioni IVASS sulle politiche di distribuzione dei dividendi e di remunerazione dopo l’attuazione di Solvency II. Un quadro di sintesi.Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 gennaio 2017 · 59.70115
[…] Per quanto concerne la normativa primaria nazionale, viene anzitutto in rilievo l'art. 222-ter, c. 1, del Codice delle Assicurazioni Private (il “CAP”), “[l]imitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri”, ai sensi del quale si esclude che l'impresa possa dare luogo a distribuzioni quando le stesse avvengano in presenza di una inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, o del requisito minimo di solvibilità. […]
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