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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3325/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18475/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD005572024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7649/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 16.12.2024 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Caserta ha rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1.
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF301MD00557/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli ha imputato alla contribuente, quale socia al 70% della Società_1 S. r.l., utili extracontabili riferiti all'anno d'imposta 2017, rideterminando un reddito da capitale non dichiarato a titolo di dividendi derivanti da maggior reddito accertato in capo alla società per indebita deduzione di costi relativi ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
La contribuente ha proposto ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo.
In via preliminare, la ricorrente ha dedotto la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, sostenendo che, trattandosi di IRPEF 2017 con dichiarazione presentata nel 2018, l'avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2023 e che non operasse, per tale annualità, la proroga dei termini derivante dalla legislazione emergenziale Covid-19, la cui sospensione – limitata agli atti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 – non poteva estendersi, secondo la ricorrente, in modo indiscriminato a periodi d'imposta successivi. Ha inoltre eccepito la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione.
Nel merito, la contribuente ha contestato, da un lato, la stessa esistenza dei maggiori utili extracontabili asseritamente prodotti dalla Società_1 S.r.l. e, dall'altro, la legittimità della presunzione di loro distribuzione ai soci. Ha esposto che la pretesa nei suoi confronti deriva dall'avviso di accertamento emesso verso la Società_1 S.r.l. per il 2017, fondato sul recupero di costi afferenti operazioni ritenute oggettivamente inesistenti;
ha sostenuto che tale accertamento societario si basa su affermazioni indimostrate circa l'inesistenza delle operazioni contabilizzate, prive di un adeguato quadro indiziario, e che l'Ufficio si sia limitato a richiamare, in modo acritico, il processo verbale della Guardia di Finanza e gli accertamenti dell'Agenzia di Pavia relativi, in particolare, ai rapporti con Società_2 e Società_3 S.r.l., senza descrivere puntualmente i fatti e gli elementi da cui desumere la fittizietà delle operazioni.
La ricorrente ha richiamato, inoltre, il decreto di archiviazione del GIP di Pavia, che ha ritenuto infondata la notizia di reato con riguardo alle medesime operazioni, per sostenere che, anche sotto il profilo penale, non sia mai stata raggiunta prova dell'inesistenza delle operazioni commerciali poste a base dell'accertamento e che, di conseguenza, manchi a monte la dimostrazione di qualsivoglia maggior reddito effettivamente conseguito dalla società. Ha quindi dedotto un vizio di prova in relazione all'accertamento di recupero dei costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, denunciando la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, per essersi l'Ufficio sottratto al duplice onere di dimostrare, anche solo presuntivamente, sia l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate sia il collegamento di tali contestazioni con un effettivo maggior utile.
Quanto al profilo della presunta distribuzione di utili ai soci, la contribuente ha contestato l'applicazione automatica della presunzione di distribuzione nelle società a ristretta base, sostenendo che, in assenza di prova della concreta produzione di utili extracontabili da parte della Società_1 S.r.l., non possa operare alcuna presunzione di loro attribuzione pro quota ai soci. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia per affermare che il socio ha diritto di contestare tutti i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la sussistenza del maggior reddito imputato alla società, anche se l'avviso societario non è stato autonomamente impugnato. Ha poi evidenziato la totale mancanza, nell'atto, di elementi specifici atti a dimostrare un effettivo trasferimento di liquidità dalla società alla persona fisica in misura corrispondente agli utili asseritamente prodotti.
Nel corso del giudizio di primo grado, la contribuente ha depositato documentazione limitata ad estratti conto bancari personali relativi al periodo di riferimento;
la Corte ha dato atto della produzione, rilevando che da tali documenti non emerge l'effettiva riscossione degli utili extracontabili prodotti dalla società, come ricostruiti dall'Amministrazione.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni contestando che l'accertamento verso la Società_1 S.r.l. ha rideterminato un maggior reddito imponibile di € 524.760,20 per effetto dell'indebita deduzione di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti e che, in ragione della partecipazione al 70% della contribuente in una società ritenuta a ristretta base sociale, ha applicato la presunzione di distribuzione degli utili occulti, imputandole un reddito di capitale di € 213.567,00 a titolo di dividendi non dichiarati (calcolato sulla base dei redditi accertati alla società, della quota di partecipazione e della percentuale di imponibilità dei dividendi ex art. 47 TUIR).
L'Ufficio ha innanzitutto eccepito la tempestività della notifica dell'avviso impugnato, richiamando l'art. 67 del d.l. 18/2020 e la normativa di proroga dei termini per gli atti in scadenza a decorrere dall'1.01.2024: poiché alla data del 1° gennaio 2024 il termine ordinario di decadenza per l'accertamento 2017 era prossimo alla scadenza (mancavano meno di 90 giorni), il termine per la notificazione dell'atto sarebbe stato automaticamente prorogato di 120 giorni, con conseguente scadenza al 23.07.2024 e piena tempestività della notifica perfezionata il 17.05.2024.
Nel merito, l'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità delle censure rivolte al contenuto dell'accertamento societario TF303MD01870/2022, ritenendo che la mancata impugnazione di tale atto da parte della Società_1 S.r.l. ne abbia determinato la definitività e che, pertanto, nel giudizio instaurato dal socio non possano essere rimesse in discussione le ragioni del recupero effettuato in capo alla società. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, sostenendo che, una volta accertati i maggiori utili in capo alla società, il socio può vincere la presunzione solo offrendo prova rigorosa del mancato trasferimento degli utili (per accantonamento o reinvestimento) ovvero della propria estraneità alla gestione, prova che nel caso concreto non sarebbe stata fornita.
L'Ufficio ha inoltre evidenziato che, in sede amministrativa, era stato instaurato un contraddittorio sia con la società sia con la socia e che la contribuente, dopo aver chiesto una proroga per valutare la definizione della pretesa, non aveva più dato seguito al confronto, inducendo l'Amministrazione ad emettere l'avviso di accertamento in mancanza di elementi idonei a superare la presunzione. Secondo l'Ufficio, la documentazione prodotta in giudizio – limitata ad estratti conto bancari personali – non dimostra né
l'estraneità della contribuente alla gestione societaria né il mancato conseguimento dei redditi presunti, anche perché, secondo la giurisprudenza richiamata, gli utili extracontabili, per loro natura, non transitano necessariamente su conti correnti bancari.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 18475/2024 pronunciata all'udienza del 02.12.2024 e depositata il 16.12.2024, ha rigettato il ricorso. In punto di decadenza, la Corte ha accolto l'interpretazione dell'Ufficio, ritenendo applicabile la proroga dei termini derivante dalla disciplina emergenziale e affermando, sulla base del calcolo dei giorni residui alla data di decorrenza della proroga, che il termine per la notifica dell'avviso non era scaduto.
Quanto al merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione in tema di società a ristretta base partecipativa, riconoscendo la legittimità della presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società e ritenendo che l'efficacia dell'accertamento societario – non impugnato e quindi definitivo – si rifletta sulla posizione del socio, salva la prova contraria a suo carico.
La Corte ha affermato che la contribuente si è limitata a censurare il principio giurisprudenziale sulla presunzione di distribuzione senza apportare concreti elementi di fatto idonei a dimostrare né l'insussistenza dei maggiori utili né il mancato incasso degli stessi, rilevando che la documentazione prodotta consiste esclusivamente in estratti conto bancari personali, dai quali non emerge l'effettiva riscossione degli utili extracontabili e che, comunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, tali utili non transitano necessariamente su conti correnti o altre forme tracciabili.
La Corte ha quindi escluso che sussistano vizi di motivazione dell'avviso, ritenendo sufficiente il richiamo, nell'atto presupposto verso la società, alle risultanze dei controlli della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate nei confronti delle controparti, e ha reputato infondati i rilievi di parte sulla carenza di prova delle operazioni inesistenti, proprio in ragione della definitività dell'accertamento societario. Ha infine respinto anche l'eccezione relativa alla sottoscrizione dell'atto, ritenendo validamente apposta la firma digitale del funzionario delegato. Conclusivamente, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la contribuente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia, liquidate in € 10.000,00 oltre accessori di legge.
Nel giudizio di secondo grado, Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 18475/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, chiedendone la riforma
. L'appellosi incentra sia sui profili preliminari di decadenza, sia, soprattutto, sulla contestazione del merito dell'accertamento di maggiori utili e delle presunzioni applicate.
L'appellante ribadisce, anzitutto, la propria tesi sulla non operatività, per l'anno d'imposta 2017, della proroga dei termini di accertamento derivante dalla normativa emergenziale, contestando alla sentenza impugnata di aver esteso indebitamente gli effetti della sospensione prevista per gli atti in scadenza nel 2020 a periodi d'imposta successivi, in assenza di esplicita previsione di legge.
Sul piano sostanziale, l'appello insiste nel contestare che i maggiori utili extracontabili in capo alla RM S.
r.l. siano mai stati effettivamente prodotti. L'appellante richiama estensivamente il contenuto dell'accertamento societario e dei relativi atti presupposti, sostenendo che l'Ufficio si limiti a recepire acriticamente le risultanze del processo verbale della Guardia di Finanza e degli accertamenti svolti verso le controparti commerciali, senza descrivere in modo puntuale e specifico le operazioni ritenute inesistenti e senza offrire un adeguato quadro indiziario idoneo a sorreggere la qualificazione delle stesse come oggettivamente fittizie. Richiama, ancora, il decreto di archiviazione del GIP di Pavia per evidenziare che, rispetto alle stesse operazioni, neppure in sede penale è stato ritenuto sussistente un quadro probatorio sufficiente.
L'appello contesta poi in modo articolato il ragionamento della sentenza di primo grado in ordine all'efficacia riflessa dell'accertamento societario e alla presunzione di distribuzione degli utili ai soci. L'appellante deduce che la Corte di primo grado ha ritenuto la definitività dell'accertamento Società_1 S.r.l. quale presupposto
“indefettibile” per l'applicazione della presunzione di distribuzione, senza considerare che, secondo la giurisprudenza il socio può contestare, nel proprio giudizio, la fondatezza della ricostruzione del reddito sociale e la stessa esistenza dei maggiori utili extracontabili, indipendentemente dal fatto che la società abbia o meno impugnato l'avviso ad essa notificato.
In questo quadro, l'appellante insiste nel denunciare un vizio di prova ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, affermando che l'Amministrazione non dimostra in modo specifico né la natura oggettivamente inesistente delle operazioni contestate alla Società_1 S.r.l., né l'effettivo trasferimento di utili extracontabili al socio. L'appello evidenzia che gli atti richiamati (verbali della Guardia di Finanza e accertamenti verso le controparti) non contengono elementi univoci che provino la fittizietà delle operazioni e che, in mancanza di tale dimostrazione, non può operare la presunzione di distribuzione di utili ai soci.
Quanto alla distribuzione degli utili, l'appello contesta che la sentenza abbia fatto discendere automaticamente, dalla sola ristretta base sociale e dalla definitività dell'accertamento societario, la presunzione di attribuzione dei redditi alla socia, senza verificare in concreto la sussistenza di elementi idonei a dimostrare l'effettivo trasferimento di somme “di notevole entità” dalla società alla persona fisica. L'appellante richiama le pronunce di legittimità evidenziando che, in mancanza di qualsiasi prova specifica dell'avvenuta distribuzione, l'atto impositivo deve essere annullato per difetto dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio.
L'appello deduce, infine, un vizio di motivazione della sentenza di primo grado, definita “apparente” o comunque incompleta, sostenendo che la Corte si limita a richiamare le massime di legittimità sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa senza confrontarsi con le specifiche censure svolte in ordine all'inesistenza delle operazioni ritenute fittizie, all'insussistenza dei maggiori utili e all'assenza di prova dell'avvenuta distribuzione ai soci, né tener conto delle risultanze documentali depositate, pur se ritenute non decisive.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce nel giudizio di secondo grado con atto di controdeduzioni del 23.06.2025, nel quale conferma integralmente la linea difensiva già adottata in primo grado. L'Ufficio qualifica l'appello come una mera riproposizione delle eccezioni già disattese in prima istanza e difende la sentenza, ribadendo che l'accertamento societario RM S.r.l. è definitivo, che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base partecipativa è pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità e che nessuna prova idonea a vincere la presunzione è stata offerta dalla contribuente. Richiama nuovamente il principio per cui, una volta accertati i maggiori utili in capo alla società, incombe sul socio l'onere di dimostrare il mancato riparto (ad esempio per accantonamento o reinvestimento) o la propria estraneità alla gestione, onere che, secondo l'Ufficio, non risulta assolto, considerando che la documentazione prodotta si riduce a estratti conto bancari personali, ritenuti, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, non sufficienti a superare la presunzione.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 non merita accoglimento. Le doglianze articolate non scalfiscono la correttezza logica e giuridica della decisione di primo grado, che deve essere confermata nella sua integralità.
La censura principale riguarda nuovamente il presunto tardivo esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria e si fonda sull'assunto che la proroga dei termini derivante dall'art. 67 del d.l. 18/2020 non sarebbe applicabile alle annualità successive al 2020. Tale impostazione non può essere condivisa. La Corte di primo grado ha ricostruito la disciplina della sospensione emergenziale secondo il dato normativo e il consolidato orientamento della giurisprudenza, precisando che il periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) determina lo “spostamento in avanti” dei termini di decadenza pendenti in quell'intervallo, anche se destinati a scadere in anni successivi. Questa conclusione risulta perfettamente coerente con quanto affermato dalla Cassazione – Prima Presidente, decreto 23 gennaio
2025, n. 1630, che ha chiarito come “la normativa deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”
Tale pronuncia, che dà conto dell'avvenuta risoluzione del contrasto giurisprudenziale formatosi presso le
Corti di merito, conferma esattamente l'orientamento seguito dai giudici di primo grado. La notifica dell'avviso alla contribuente risulta dunque pienamente tempestiva in quanto ricadente nel termine differito.
Passando al merito, l'appellante ripropone le contestazioni riguardanti la pretesa insussistenza del maggior reddito accertato nei confronti della Società_1 S.r.l. e la presunta arbitrarietà della ricostruzione fondata sull'inesistenza oggettiva delle operazioni. Tuttavia, tali doglianze non possono trovare ingresso. La Corte di primo grado ha rilevato come l'accertamento nei confronti della società non sia stato impugnato e sia divenuto definitivo;
ciò comporta che l'esistenza di un maggior reddito extracontabile, quale fatto noto sul quale si fonda il successivo accertamento per trasparenza verso il socio, non può essere rimesso in discussione in questo giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha ribadito che il giudicato sul reddito societario produce un effetto riflesso nei confronti del socio, il quale non può dolersi dell'accertamento effettuato verso la società, salvo il caso – non ricorrente nella fattispecie – di invalidità o inesistenza della notifica dell'atto societario.
L'ordinanza Cass. 13839/2022 afferma che il socio “non può, di norma, dolersi dell'accertamento effettuato nei confronti della società proponendo doglianze ad esso riferibili”, salvo il caso in cui l'accertamento non risulti correttamente notificato all'ente .
Nel caso in esame, dagli atti emerge che l'avviso societario è stato ritualmente emesso e non è stato impugnato, con conseguente stabilità dell'accertamento presupposto.
Né assume rilievo la richiamata giurisprudenza secondo cui il giudice deve verificare che l'Amministrazione abbia assolto all'onere della prova del maggior imponibile societario prima di applicare la presunzione di distribuzione ai soci. Tale principio, infatti, opera nei casi in cui il contribuente contesti la fondatezza dell'accertamento societario e la sua capacità dimostrativa;
ma nel presente giudizio l'accertamento verso la società è ormai definitivo, sicché la prova del fatto noto del maggior reddito risulta già integrata per legge e non più contestabile nel merito. L'avviso societario costituisce, dunque, un presupposto impositivo pienamente valido e non sindacabile in questa sede.
Quanto alla dedotta insussistenza degli utili extracontabili e alla contestazione della presunzione di loro distribuzione, l'appello non offre elementi idonei a ribaltare il convincimento del primo giudice. La presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa è radicata e costante nella giurisprudenza della Cassazione, che ne riconosce la piena operatività quale presunzione semplice, superabile solo mediante prova contraria del socio. La Corte ha richiamato, a riprova, l'orientamento secondo cui, in tali fattispecie, incombe sul socio l'onere di dimostrare il mancato riparto degli utili ovvero la propria estraneità alla gestione.
Nel caso in esame la contribuente non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione. La documentazione prodotta – essenzialmente estratti conto bancari personali – non dimostra né l'insussistenza dei maggiori utili accertati in capo alla società né il mancato trasferimento degli stessi. La Corte di primo grado ha correttamente rilevato che tali documenti non possono essere considerati decisivi, anche perché gli utili extracontabili, per loro natura, non permeano necessariamente i canali finanziari tracciabili. La ricorrente non ha allegato né accantonamenti societari, né vincoli di destinazione, né politiche di reinvestimento, né qualsiasi altro elemento che possa contrastare la presunzione. Anche la critica mossa all'effettiva esistenza delle operazioni contestate alla società non può essere valorizzata, perché viene nuovamente a incidere sulla pretesa tributaria verso la RM S.r.l., ormai cristallizzata e non oggetto del presente giudizio.
Le argomentazioni dell'appellante, nel loro complesso, si risolvono quindi in una riproposizione di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese in primo grado, non sostenute da elementi nuovi o decisivi. L'iter motivazionale seguito dalla Corte di primo grado risulta completo, coerente e giuridicamente corretto, trovando fondamento anche nei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che confermano tanto la validità della proroga dei termini di accertamento operata ex lege quanto la piena operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, in mancanza di adeguate prove contrarie.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta l'appello, confermando la impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi, che liquida in Euro 7.000,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3325/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18475/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF301MD005572024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7649/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 16.12.2024 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Caserta ha rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1.
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF301MD00557/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli ha imputato alla contribuente, quale socia al 70% della Società_1 S. r.l., utili extracontabili riferiti all'anno d'imposta 2017, rideterminando un reddito da capitale non dichiarato a titolo di dividendi derivanti da maggior reddito accertato in capo alla società per indebita deduzione di costi relativi ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
La contribuente ha proposto ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo.
In via preliminare, la ricorrente ha dedotto la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, sostenendo che, trattandosi di IRPEF 2017 con dichiarazione presentata nel 2018, l'avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2023 e che non operasse, per tale annualità, la proroga dei termini derivante dalla legislazione emergenziale Covid-19, la cui sospensione – limitata agli atti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 – non poteva estendersi, secondo la ricorrente, in modo indiscriminato a periodi d'imposta successivi. Ha inoltre eccepito la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione.
Nel merito, la contribuente ha contestato, da un lato, la stessa esistenza dei maggiori utili extracontabili asseritamente prodotti dalla Società_1 S.r.l. e, dall'altro, la legittimità della presunzione di loro distribuzione ai soci. Ha esposto che la pretesa nei suoi confronti deriva dall'avviso di accertamento emesso verso la Società_1 S.r.l. per il 2017, fondato sul recupero di costi afferenti operazioni ritenute oggettivamente inesistenti;
ha sostenuto che tale accertamento societario si basa su affermazioni indimostrate circa l'inesistenza delle operazioni contabilizzate, prive di un adeguato quadro indiziario, e che l'Ufficio si sia limitato a richiamare, in modo acritico, il processo verbale della Guardia di Finanza e gli accertamenti dell'Agenzia di Pavia relativi, in particolare, ai rapporti con Società_2 e Società_3 S.r.l., senza descrivere puntualmente i fatti e gli elementi da cui desumere la fittizietà delle operazioni.
La ricorrente ha richiamato, inoltre, il decreto di archiviazione del GIP di Pavia, che ha ritenuto infondata la notizia di reato con riguardo alle medesime operazioni, per sostenere che, anche sotto il profilo penale, non sia mai stata raggiunta prova dell'inesistenza delle operazioni commerciali poste a base dell'accertamento e che, di conseguenza, manchi a monte la dimostrazione di qualsivoglia maggior reddito effettivamente conseguito dalla società. Ha quindi dedotto un vizio di prova in relazione all'accertamento di recupero dei costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, denunciando la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, per essersi l'Ufficio sottratto al duplice onere di dimostrare, anche solo presuntivamente, sia l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate sia il collegamento di tali contestazioni con un effettivo maggior utile.
Quanto al profilo della presunta distribuzione di utili ai soci, la contribuente ha contestato l'applicazione automatica della presunzione di distribuzione nelle società a ristretta base, sostenendo che, in assenza di prova della concreta produzione di utili extracontabili da parte della Società_1 S.r.l., non possa operare alcuna presunzione di loro attribuzione pro quota ai soci. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia per affermare che il socio ha diritto di contestare tutti i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la sussistenza del maggior reddito imputato alla società, anche se l'avviso societario non è stato autonomamente impugnato. Ha poi evidenziato la totale mancanza, nell'atto, di elementi specifici atti a dimostrare un effettivo trasferimento di liquidità dalla società alla persona fisica in misura corrispondente agli utili asseritamente prodotti.
Nel corso del giudizio di primo grado, la contribuente ha depositato documentazione limitata ad estratti conto bancari personali relativi al periodo di riferimento;
la Corte ha dato atto della produzione, rilevando che da tali documenti non emerge l'effettiva riscossione degli utili extracontabili prodotti dalla società, come ricostruiti dall'Amministrazione.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni contestando che l'accertamento verso la Società_1 S.r.l. ha rideterminato un maggior reddito imponibile di € 524.760,20 per effetto dell'indebita deduzione di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti e che, in ragione della partecipazione al 70% della contribuente in una società ritenuta a ristretta base sociale, ha applicato la presunzione di distribuzione degli utili occulti, imputandole un reddito di capitale di € 213.567,00 a titolo di dividendi non dichiarati (calcolato sulla base dei redditi accertati alla società, della quota di partecipazione e della percentuale di imponibilità dei dividendi ex art. 47 TUIR).
L'Ufficio ha innanzitutto eccepito la tempestività della notifica dell'avviso impugnato, richiamando l'art. 67 del d.l. 18/2020 e la normativa di proroga dei termini per gli atti in scadenza a decorrere dall'1.01.2024: poiché alla data del 1° gennaio 2024 il termine ordinario di decadenza per l'accertamento 2017 era prossimo alla scadenza (mancavano meno di 90 giorni), il termine per la notificazione dell'atto sarebbe stato automaticamente prorogato di 120 giorni, con conseguente scadenza al 23.07.2024 e piena tempestività della notifica perfezionata il 17.05.2024.
Nel merito, l'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità delle censure rivolte al contenuto dell'accertamento societario TF303MD01870/2022, ritenendo che la mancata impugnazione di tale atto da parte della Società_1 S.r.l. ne abbia determinato la definitività e che, pertanto, nel giudizio instaurato dal socio non possano essere rimesse in discussione le ragioni del recupero effettuato in capo alla società. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, sostenendo che, una volta accertati i maggiori utili in capo alla società, il socio può vincere la presunzione solo offrendo prova rigorosa del mancato trasferimento degli utili (per accantonamento o reinvestimento) ovvero della propria estraneità alla gestione, prova che nel caso concreto non sarebbe stata fornita.
L'Ufficio ha inoltre evidenziato che, in sede amministrativa, era stato instaurato un contraddittorio sia con la società sia con la socia e che la contribuente, dopo aver chiesto una proroga per valutare la definizione della pretesa, non aveva più dato seguito al confronto, inducendo l'Amministrazione ad emettere l'avviso di accertamento in mancanza di elementi idonei a superare la presunzione. Secondo l'Ufficio, la documentazione prodotta in giudizio – limitata ad estratti conto bancari personali – non dimostra né
l'estraneità della contribuente alla gestione societaria né il mancato conseguimento dei redditi presunti, anche perché, secondo la giurisprudenza richiamata, gli utili extracontabili, per loro natura, non transitano necessariamente su conti correnti bancari.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 18475/2024 pronunciata all'udienza del 02.12.2024 e depositata il 16.12.2024, ha rigettato il ricorso. In punto di decadenza, la Corte ha accolto l'interpretazione dell'Ufficio, ritenendo applicabile la proroga dei termini derivante dalla disciplina emergenziale e affermando, sulla base del calcolo dei giorni residui alla data di decorrenza della proroga, che il termine per la notifica dell'avviso non era scaduto.
Quanto al merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione in tema di società a ristretta base partecipativa, riconoscendo la legittimità della presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società e ritenendo che l'efficacia dell'accertamento societario – non impugnato e quindi definitivo – si rifletta sulla posizione del socio, salva la prova contraria a suo carico.
La Corte ha affermato che la contribuente si è limitata a censurare il principio giurisprudenziale sulla presunzione di distribuzione senza apportare concreti elementi di fatto idonei a dimostrare né l'insussistenza dei maggiori utili né il mancato incasso degli stessi, rilevando che la documentazione prodotta consiste esclusivamente in estratti conto bancari personali, dai quali non emerge l'effettiva riscossione degli utili extracontabili e che, comunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, tali utili non transitano necessariamente su conti correnti o altre forme tracciabili.
La Corte ha quindi escluso che sussistano vizi di motivazione dell'avviso, ritenendo sufficiente il richiamo, nell'atto presupposto verso la società, alle risultanze dei controlli della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate nei confronti delle controparti, e ha reputato infondati i rilievi di parte sulla carenza di prova delle operazioni inesistenti, proprio in ragione della definitività dell'accertamento societario. Ha infine respinto anche l'eccezione relativa alla sottoscrizione dell'atto, ritenendo validamente apposta la firma digitale del funzionario delegato. Conclusivamente, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la contribuente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia, liquidate in € 10.000,00 oltre accessori di legge.
Nel giudizio di secondo grado, Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 18475/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, chiedendone la riforma
. L'appellosi incentra sia sui profili preliminari di decadenza, sia, soprattutto, sulla contestazione del merito dell'accertamento di maggiori utili e delle presunzioni applicate.
L'appellante ribadisce, anzitutto, la propria tesi sulla non operatività, per l'anno d'imposta 2017, della proroga dei termini di accertamento derivante dalla normativa emergenziale, contestando alla sentenza impugnata di aver esteso indebitamente gli effetti della sospensione prevista per gli atti in scadenza nel 2020 a periodi d'imposta successivi, in assenza di esplicita previsione di legge.
Sul piano sostanziale, l'appello insiste nel contestare che i maggiori utili extracontabili in capo alla RM S.
r.l. siano mai stati effettivamente prodotti. L'appellante richiama estensivamente il contenuto dell'accertamento societario e dei relativi atti presupposti, sostenendo che l'Ufficio si limiti a recepire acriticamente le risultanze del processo verbale della Guardia di Finanza e degli accertamenti svolti verso le controparti commerciali, senza descrivere in modo puntuale e specifico le operazioni ritenute inesistenti e senza offrire un adeguato quadro indiziario idoneo a sorreggere la qualificazione delle stesse come oggettivamente fittizie. Richiama, ancora, il decreto di archiviazione del GIP di Pavia per evidenziare che, rispetto alle stesse operazioni, neppure in sede penale è stato ritenuto sussistente un quadro probatorio sufficiente.
L'appello contesta poi in modo articolato il ragionamento della sentenza di primo grado in ordine all'efficacia riflessa dell'accertamento societario e alla presunzione di distribuzione degli utili ai soci. L'appellante deduce che la Corte di primo grado ha ritenuto la definitività dell'accertamento Società_1 S.r.l. quale presupposto
“indefettibile” per l'applicazione della presunzione di distribuzione, senza considerare che, secondo la giurisprudenza il socio può contestare, nel proprio giudizio, la fondatezza della ricostruzione del reddito sociale e la stessa esistenza dei maggiori utili extracontabili, indipendentemente dal fatto che la società abbia o meno impugnato l'avviso ad essa notificato.
In questo quadro, l'appellante insiste nel denunciare un vizio di prova ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, affermando che l'Amministrazione non dimostra in modo specifico né la natura oggettivamente inesistente delle operazioni contestate alla Società_1 S.r.l., né l'effettivo trasferimento di utili extracontabili al socio. L'appello evidenzia che gli atti richiamati (verbali della Guardia di Finanza e accertamenti verso le controparti) non contengono elementi univoci che provino la fittizietà delle operazioni e che, in mancanza di tale dimostrazione, non può operare la presunzione di distribuzione di utili ai soci.
Quanto alla distribuzione degli utili, l'appello contesta che la sentenza abbia fatto discendere automaticamente, dalla sola ristretta base sociale e dalla definitività dell'accertamento societario, la presunzione di attribuzione dei redditi alla socia, senza verificare in concreto la sussistenza di elementi idonei a dimostrare l'effettivo trasferimento di somme “di notevole entità” dalla società alla persona fisica. L'appellante richiama le pronunce di legittimità evidenziando che, in mancanza di qualsiasi prova specifica dell'avvenuta distribuzione, l'atto impositivo deve essere annullato per difetto dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio.
L'appello deduce, infine, un vizio di motivazione della sentenza di primo grado, definita “apparente” o comunque incompleta, sostenendo che la Corte si limita a richiamare le massime di legittimità sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa senza confrontarsi con le specifiche censure svolte in ordine all'inesistenza delle operazioni ritenute fittizie, all'insussistenza dei maggiori utili e all'assenza di prova dell'avvenuta distribuzione ai soci, né tener conto delle risultanze documentali depositate, pur se ritenute non decisive.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce nel giudizio di secondo grado con atto di controdeduzioni del 23.06.2025, nel quale conferma integralmente la linea difensiva già adottata in primo grado. L'Ufficio qualifica l'appello come una mera riproposizione delle eccezioni già disattese in prima istanza e difende la sentenza, ribadendo che l'accertamento societario RM S.r.l. è definitivo, che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base partecipativa è pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità e che nessuna prova idonea a vincere la presunzione è stata offerta dalla contribuente. Richiama nuovamente il principio per cui, una volta accertati i maggiori utili in capo alla società, incombe sul socio l'onere di dimostrare il mancato riparto (ad esempio per accantonamento o reinvestimento) o la propria estraneità alla gestione, onere che, secondo l'Ufficio, non risulta assolto, considerando che la documentazione prodotta si riduce a estratti conto bancari personali, ritenuti, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, non sufficienti a superare la presunzione.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 non merita accoglimento. Le doglianze articolate non scalfiscono la correttezza logica e giuridica della decisione di primo grado, che deve essere confermata nella sua integralità.
La censura principale riguarda nuovamente il presunto tardivo esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria e si fonda sull'assunto che la proroga dei termini derivante dall'art. 67 del d.l. 18/2020 non sarebbe applicabile alle annualità successive al 2020. Tale impostazione non può essere condivisa. La Corte di primo grado ha ricostruito la disciplina della sospensione emergenziale secondo il dato normativo e il consolidato orientamento della giurisprudenza, precisando che il periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) determina lo “spostamento in avanti” dei termini di decadenza pendenti in quell'intervallo, anche se destinati a scadere in anni successivi. Questa conclusione risulta perfettamente coerente con quanto affermato dalla Cassazione – Prima Presidente, decreto 23 gennaio
2025, n. 1630, che ha chiarito come “la normativa deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”
Tale pronuncia, che dà conto dell'avvenuta risoluzione del contrasto giurisprudenziale formatosi presso le
Corti di merito, conferma esattamente l'orientamento seguito dai giudici di primo grado. La notifica dell'avviso alla contribuente risulta dunque pienamente tempestiva in quanto ricadente nel termine differito.
Passando al merito, l'appellante ripropone le contestazioni riguardanti la pretesa insussistenza del maggior reddito accertato nei confronti della Società_1 S.r.l. e la presunta arbitrarietà della ricostruzione fondata sull'inesistenza oggettiva delle operazioni. Tuttavia, tali doglianze non possono trovare ingresso. La Corte di primo grado ha rilevato come l'accertamento nei confronti della società non sia stato impugnato e sia divenuto definitivo;
ciò comporta che l'esistenza di un maggior reddito extracontabile, quale fatto noto sul quale si fonda il successivo accertamento per trasparenza verso il socio, non può essere rimesso in discussione in questo giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha ribadito che il giudicato sul reddito societario produce un effetto riflesso nei confronti del socio, il quale non può dolersi dell'accertamento effettuato verso la società, salvo il caso – non ricorrente nella fattispecie – di invalidità o inesistenza della notifica dell'atto societario.
L'ordinanza Cass. 13839/2022 afferma che il socio “non può, di norma, dolersi dell'accertamento effettuato nei confronti della società proponendo doglianze ad esso riferibili”, salvo il caso in cui l'accertamento non risulti correttamente notificato all'ente .
Nel caso in esame, dagli atti emerge che l'avviso societario è stato ritualmente emesso e non è stato impugnato, con conseguente stabilità dell'accertamento presupposto.
Né assume rilievo la richiamata giurisprudenza secondo cui il giudice deve verificare che l'Amministrazione abbia assolto all'onere della prova del maggior imponibile societario prima di applicare la presunzione di distribuzione ai soci. Tale principio, infatti, opera nei casi in cui il contribuente contesti la fondatezza dell'accertamento societario e la sua capacità dimostrativa;
ma nel presente giudizio l'accertamento verso la società è ormai definitivo, sicché la prova del fatto noto del maggior reddito risulta già integrata per legge e non più contestabile nel merito. L'avviso societario costituisce, dunque, un presupposto impositivo pienamente valido e non sindacabile in questa sede.
Quanto alla dedotta insussistenza degli utili extracontabili e alla contestazione della presunzione di loro distribuzione, l'appello non offre elementi idonei a ribaltare il convincimento del primo giudice. La presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa è radicata e costante nella giurisprudenza della Cassazione, che ne riconosce la piena operatività quale presunzione semplice, superabile solo mediante prova contraria del socio. La Corte ha richiamato, a riprova, l'orientamento secondo cui, in tali fattispecie, incombe sul socio l'onere di dimostrare il mancato riparto degli utili ovvero la propria estraneità alla gestione.
Nel caso in esame la contribuente non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione. La documentazione prodotta – essenzialmente estratti conto bancari personali – non dimostra né l'insussistenza dei maggiori utili accertati in capo alla società né il mancato trasferimento degli stessi. La Corte di primo grado ha correttamente rilevato che tali documenti non possono essere considerati decisivi, anche perché gli utili extracontabili, per loro natura, non permeano necessariamente i canali finanziari tracciabili. La ricorrente non ha allegato né accantonamenti societari, né vincoli di destinazione, né politiche di reinvestimento, né qualsiasi altro elemento che possa contrastare la presunzione. Anche la critica mossa all'effettiva esistenza delle operazioni contestate alla società non può essere valorizzata, perché viene nuovamente a incidere sulla pretesa tributaria verso la RM S.r.l., ormai cristallizzata e non oggetto del presente giudizio.
Le argomentazioni dell'appellante, nel loro complesso, si risolvono quindi in una riproposizione di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese in primo grado, non sostenute da elementi nuovi o decisivi. L'iter motivazionale seguito dalla Corte di primo grado risulta completo, coerente e giuridicamente corretto, trovando fondamento anche nei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che confermano tanto la validità della proroga dei termini di accertamento operata ex lege quanto la piena operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, in mancanza di adeguate prove contrarie.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta l'appello, confermando la impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi, che liquida in Euro 7.000,00.