Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 20/02/2025, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18576/2022 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dagli Avv.ti MAZZARELLA Parte_1
SERGIO e BEVILACQUA ALESSANDRA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: in persona del legale CP_1 CP_1 rapp.te pt, rapp.ta e difesa dall'Avv. PORCIELLO ANTONELLA come da procura in atti Nonché: n persona del legale rapp.te pt, rapp.ta e difesa dall'Avv. _2
CATAPANO ASSUNTA come da procura in atti
RESISTENTI OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.10.2022 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato in “nero” alle dipendenze della da agosto _2
2020 al 15.02.2021; a partire dal 16.02.2021 veniva poi formalmente inquadrato dalla con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato, inquadramento nel livello 6° e mansioni di magazziniere;
il rapporto di lavoro cessava in data 12.07.2022 a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa.
Il ricorrente assumeva di aver sempre espletato le proprie mansioni presso il magazzino della ed era sempre stato sottoposto al potere _2 gerarchico, direttivo e disciplinare del sig. e del sig. Persona_1 _2
quali responsabili dell'area magazzino, nonché dei sigg.
[...] Per_3
e , e di altri responsabili della società
[...] Persona_4 _2
L'istante precisava che la aveva assorbito dipendenti CP_1 dapprima impiegati per la per svolgere attività di supporto _2
assumeva poi di non aver mai percepito nulla a titolo di TFR e di essere stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, avendo sempre svolto la propria attività lavorativa sprovvisto delle misure di protezione, quali scarpe antinfortunistiche, caschetti di protezione e guanti. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la natura subordinata dell'intercorso rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il sig. Pt_1
e (C.F./p.iva ) in persona del legale
[...] _2 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede legale in Napoli al C.so Novara 10, con decorrenza dal mese di agosto 2020. 2) Accertare e dichiarare che, per le mansioni di fatto espletate, al ricorrente, per il periodo dall'agosto 2020 al 12 luglio 2022 compete la qualifica di addetto al magazzino ed il livello VI° del CCNL per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario. 3) Accertare e dichiarare che durante il periodo di lavoro svolto per la
(C.F./p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., con sede legale in Nola alla via Nicola De Lucia n. 5, il ricorrente ha osservato un orario di lavoro superiore a quello indicato nelle buste paga in atti che legittima lo stesso a pretendere le differenze retributive di cui agli allegati conteggi facenti parte integrante del presente atto. 4) Per l'effetto, ed in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare la responsabilità in solido della per le accertate _2 irregolarità retributive in danno del ricorrente durante il periodo di lavoro formalizzato dalla (16.02.2021/12.07.2022). 5) Per l'effetto CP_1 di tutto quanto sopra, condannare la al pagamento delle _2 differenze retributive rivendicate dal ricorrente durante il periodo prestato in nero (agosto 2020/15.02.2021), e condannare la e la _2
(C.F./p.iva ), in solido tra loro, al CP_1 P.IVA_2 pagamento delle differenze retributive maturate durante il rapporto coperto dal contratto di lavoro (16.02.2021/11.07.2022), per la complessiva somma di €. 36.638,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive per espletamento di ore di straordinario, mancato preavviso, differenza sul TFR, e comunque per le causali di cui in premessa ed in ogni caso dettagliatamente indicate nei predetti allegati conteggi facenti parte integrante del presente atto, ovvero nella maggiore o minore somma che riterrà di dover riconoscere l'adito Giudicante, anche all'esito dell'espletanda prova istruttoria e di una CTU contabile. 6) Con espressa richiesta, ove lo ritenga necessario l'adito Giudicante, di nominare un CTU, onde procedere alla corretta quantificazione della pretesa attorea. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva tempestivamente la la quale eccepiva l'inesistenza _2 di alcun rapporto di lavoro con il ricorrente e, pertanto, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità, l'inammissibilità, nonché l'infondatezza nel merito del ricorso. Si costituiva inoltre, benché tardivamente, la la quale, CP_1 precisando in via preliminare che tra la e la società _2 [...] era stato posto in essere un contratto atipico di logistica, CP_1 eccepiva l'inesistenza di alcun tipo di rapporto di lavoro tra il ricorrente e la suddetta società nel periodo antecedente al 16.02.2021, precisando che la stessa aveva iniziato la propria attività solo nell'agosto 2020; assumeva di aver sempre retribuito l'istante in maniera giusta ed equa ai sensi e per lo effetto dell'art. 36 Cost. in base alle ore effettivamente svolte presso la medesima così come anche disposte nel contratto di assunzione e che lo stesso era stato sempre impiegato con le mansioni ad esso attribuite dal livello di inquadramento contrattuale. Eccependo la genericità e l'indeterminatezza delle richieste attoree, chiedeva dichiararsi la nullità, l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, con vittoria di spese. Istruita la causa, all'udienza del 01.03.2023 veniva disposto il libero interrogatorio del ricorrente il quale, nel confermare il Parte_1 contenuto del ricorso, dichiarava: “preciso che il colloquio di lavoro l'ho fatto con il sig. all'inizio del mese di agosto dell'anno 2020. Mi Per_5 dovevo occupare della preparazione di pedane usando un muletto elettrico. Ho iniziato a lavorare nel cash e carry sito ad Agnano. Le direttive me le davano i due responsabili di magazzino e . Persona_2 Persona_1
Lavoravo dal lunedì al sabato;
nel periodo estivo lavoravo dalle 8,00 fino alle 21,00; nel periodo invernale lavoravo fino alle 18,00. In seguito al passaggio alle dipendenze della nulla è cambiato sia per quanto CP_1 riguarda gli orari di lavoro che le mansioni. Le direttive mi venivano impartite sempre dagli stessi soggetti. Lavoravo fornito di muletto elettrico per lo spostamento di pedane. Stavo all'interno del magazzino ma stavo anche all'interno del cash per completare il lavoro”. All'udienza del 14.06.2023 il teste riferiva: “Conosco il Testimone_1 ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme. Preciso che sono stato assunto nell'anno 2017 dalla società ORIZZONTI e ho CP_3 lavorato fino al 30 maggio 2022. Mi occupavo della logistica: preparazione ordine e merci e spedizioni nel deposito di Orizzonti sito in via Antignana n.
2. All'ingresso del cancello che dava su vari depositi c'era l'insegna Orizzonti, poi l'insegna è cambiata poco dopo, se ben ricordo nel settembre 2021. C'è stato un cambiamento da Orizzonti a . Preciso che il _2 cash e la logistica sono nello stesso deposito diviso da un muro. Erano gestiti dalla medesima azienda. I responsabili sono stati sempre _2
, , , ,
[...] Controparte_4 Persona_1 Persona_6 Per_3
Erano i miei referenti. In sei anni ho cambiato molte società per cui
[...] ho lavorato per la Power Work per un periodo a nero nel 2020 fino a febbraio 2021 in questo periodo è arrivato anche il ricorrente se ben ricordo alla fine del mese di agosto dell'anno 2020. Anche il ricorrente aveva i miei stessi referenti ed era collega di reparto. Il ricorrente stava su transpallet ovvero un carrello elevatore con un uomo a bordo dove davanti c'era una pedana e su cui posizionavamo la merce per le spedizioni. Qualche volta siamo anche usciti sul furgone. Il deposito si trovava in via Antignana e ha sempre svolto le mansioni di preparatore di merce destinata alle spedizioni;
eseguivamo l'ordine del cliente. I giorni erano i seguenti: da ottobre a marzo lavoravamo dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 16,00; nel periodo primavera estate lavoravamo dalle 8,00 alle 21,00 con spacco di un'ora e il sabato dalle ore 8,00 alle 18,00 nel periodo estivo. Abbiamo usufruito di soli 7 giorni di ferie a turno tra il mese di luglio ed agosto;
eravamo 12/13 preparatori e ci mettevamo d'accordo sulle ferie. Nel corso dell'anno sempre al lavoro tranne i seguenti giorni: 25, 26 dicembre e 1° gennaio. Tutti gli altri festivi sempre al lavoro. Il deposito non chiudeva, era sempre operativo il reparto spedizioni. Quando sono andato via il 30 maggio 2022 il ricorrente lavorava ancora ma so che ha lasciato il lavoro poco dopo di me. Preciso che sono stato inquadrato per diversi anni poi ho lavorato a nero dal febbraio 2020 a febbraio 2021; il ricorrente ha iniziato a lavorare nel mese di agosto. In questo periodo lavoravo un po' per tutte le società e venivo pagato da tutte e tre le società preciso venivo diretto dai sig. ed _2
. Anche il ricorrente riceveva le direttive dai sig.ri ed Per_1 _2
. Presumo che il ricorrente lavorasse per la nel periodo a Per_1 _2 nero ma non ne sono sicuro. Il magazzino era gestito dalla società _2 preciso che l'insegna era la seguente “ . Dal febbraio 2021 _2 abbiamo lavorato per conto della società sono in causa con CP_1 entrambe le società. Personalmente ho ricevuto prima 1080,00 netti e poi è aumentata fino ad arrivare ad euro 1300,00 netti. So che i preparatori percepivano tutti 1300,00. Facevamo orari massacranti per cui hanno aumentato la retribuzione all'inizio dell'anno 2020. Percepivamo la 13°, non la 14°; le ferie non godute non sono state retribuite. Preciso che lavoravamo 6 giorni a settimana con gli orari che ho indicato. Finivamo di lavorare mai prima, a volte dopo perché, se arrivava un ordine dovevamo lavorare. Nel periodo a nero prendevamo ordini dalle seguenti persone fisiche: , , , Persona_1 Persona_2 Controparte_4 Per_4
, ,
[...] Persona_3 Persona_6 Persona_7 Per_8
, anche nel periodo di inquadramento abbiamo ricevuto direttive di
[...] lavoro dalle medesime persone che provvedevano anche al pagamento della retribuzione. Nel periodo contrattualizzato non venivamo pagati in contanti ma se c'erano delle incongruenze ci rivolgevamo sempre alle stesse persone;
non ricevevamo fuori buste e ciò valeva per tutti anche per il ricorrente. Il sig. metteva i giorni nella buste”. Alla medesima CP_4 udienza veniva poi escusso il teste intimato dalla , _2 Persona_2 che dichiarava: “conosco il ricorrente nel mese di febbraio 2021. Lavoro per la power work dall'anno 2021 mese di febbraio. Non ho mai lavorato per la . Lavoro per conto della P.W. sul cantiere con _2 _2 mansioni di magazziniere. Preciso che presso il deposito c'è merce alimentare e la società si occupa di spedizioni merce e logistica. Il deposito si trova in Via Antignana. Non so di preciso quando ha iniziato a lavorare il ricorrente, posso riferire che quando sono stato assunto già era in servizio. Anche il ricorrente era magazziniere. Precisamente facevamo lo stoccaggio dei pallet in uscita e lavoravamo gli ordini dei clienti della società. Quando sono entrato le direttive ci venivano impartite dall'avv.to Lanzano, successivamente è venuto il Sig. . Personalmente CP_4 facevo 6/7 ore al giorno all'occorrenza facevo previo avviso qualche ora in più. Lavoro dal lunedì al sabato. Facevamo sei ore al giorno. C'era un orario di sei ore al giorno ma non era prestabilito potevamo iniziare a lavorare alle 8,00 come alle 11,00 dipendeva dagli ordini della clientela. Dipendeva dal periodo generalmente nei mesi estivi si lavorava di più facevamo tutti sei ore al dì per sei gg a settimana. In tutto vi erano circa 10 magazzinieri non ricordo il ricorrente fino a quando ha lavorato. Non so la retribuzione percepita dal ricorrente. Il deposito era sempre aperto e facevamo dei turni. Non so quanti giorni di ferie ha goduto il ricorrente nel periodo in cui ha lavorato per la società. Preciso che nell'area magazzino c'è l'insegna per questo ho parlato di cantiere _2
”. Veniva ascoltato poi il teste citato dalla _2 CP_1
, che riferiva quanto segue: “lavoro per la power work Controparte_4 dal mese di settembre 2021 e mi occupo della gestione del personale. Giro all'interno dell'azienda e prendo le presenze e impartisco gli ordini di lavoro. Ho conosciuto il ricorrente presso il cantiere della SUNRISE IN
VIA ANTIGNANA n.
2. Trattasi di un deposito dove si fa stoccaggio di merce. Mi reco tutti i giorni presso il cantiere. Come tutti il ricorrente aveva un contratto full time di 6 ore con orario variabile per un totale di lavoro giornaliero di sei ore. Il lavoro consiste nella preparazione di merce e stoccaggio di pedane per la consegna delle merci. Il deposito è aperto per sei giorni a settimana. Il ricorrente prendeva direttive direttamente da me quando sono subentrato io. Il ricorrente ha lavorato fino al mese di luglio 2022 anzi non ricordo, se non sbaglio, ha dato le dimissioni. Era inquadrato e riceveva bonifico a fine mese sul suo conto se ben ricordo. Usufruiva di ferie, precisamente una settimana all'anno di ferie ma non ricordo quando. Riceveva 13 e 14. Non so se ha ricevuto il TFR”. All'udienza del 29.11.2023 veniva escusso il teste il quale Persona_1 dichiarava: “Ho conosciuto il ricorrente che ha lavorato con me un paio di anni fa presso il cash e curry Orizzonte Village sito invia Antignana n. 2 Agnano. Preciso che si occupa anche della distribuzione alimentare. Faccio parte di un'altra cooperativa denominata SPID. Sto dall'anno 2018 in cooperativa e mi occupo del riscontro della merce. Preciso che il ricorrente lavorava per conto della lavoravamo nello stesso magazzino CP_1 ma lavoravamo per società diverse. Lo vedevo tutti i giorni. Se ben ricordo il ricorrente ha lavorato nell'anno 2021. Non so a che ora iniziasse a lavorare la mattina il ricorrente, lasciavamo il magazzino intorno alle ore 16,30-17,00 a volte facevamo un po' più tardi. Per la società le CP_1 direttive le dava il sig. ad inizio settimana. Il Controparte_4 ricorrente faceva il preparatore di merce alimentare. Eravamo circa 10 in tutto e le cooperative erano due la power work e Spid. La Spid aveva dei preparatori che preparavano le pedane su cui si caricavano merci di genere alimentare. Sono tutt'ora dipendente della Spid e non ho mai dato direttive di lavoro al ricorrente. Conosco la perché è la società che ha dato _2
l'appalto alla Spid. So che anche la Power work ha un contratto di appalto con la . Non so se il ricorrente abbia mai lavorato per la società _2 committente ovvero per la . Lavoro otto ore al giorno dalle ore 8,00 _2 fino alle 16,30-17,00 con un'ora di spacco. Vedevo il ricorrente intorno alle
8,00-9,00 del mattino. Se ben ricordo il ricorrente ha iniziato a lavorare per conto della power work nell'anno 2021, non ricordo il mese. Facevamo dei turni, forse in estate si lavorava un po' in più. Mi riferisco ai mesi di giugno e luglio io andavo via alle 17,00. Il magazzino era sempre aperto;
usufruivo di due settimane di ferie all'anno, non sono a conoscenza delle ferie godute dal ricorrente. Quando lasciavo il magazzino restavano all'interno alcuni lavoratori ma perché erano entrati la mattina più tardi al lavoro”. All'udienza del 11.04.2024 il teste di parte ricorrente, Testimone_2 dichiarava: “ho conosciuto il ricorrente quando ho iniziato a lavorare presso un cash carry sito in Antignana ad Agnano. Ero collega di lavoro del ricorrente. Lavoravamo entrambi all'interno del cash and carry. Ho iniziato nel mese di agosto del 2020 e fino al mese di gennaio 2021. Preciso che nel primo periodo di lavoro il cash and carry era gestito dalla società Orizzonti. Non sono stato inquadrato e lavoravo a nero. Lavoravo dalle 8,00 alle 20,00 con un'ora di spacco e mi occupavo di assemblaggi di pedane che venivano messe su camion per il trasporto;
su tali pedane venivano posizionati generi alimentari. Il sabato lavoravo dalle ore 8,00 alle 16,30 alle 17,00. Anche il ricorrente ha lavorato presso il cash and carry dove ho lavorato io. Ho iniziato a lavorare prima del ricorrente. Svolgeva le mie stesse mansioni e aveva i miei stessi orari di lavoro.
Suppongo che il ricorrente abbia lavorato come me prima per la società Orizzonti e poi per la . Ho lasciato il lavoro per circa tre mesi da _2 gennaio ad aprile 2021 per cercare altra occupazione, ad aprile non avendo trovato nulla sono sato contattato telefonicamente e ho ripreso a lavorare so che in questo secondo periodo c'era la società ma ho continuato _2
a lavorare fino al mese di settembre 2021 con medesimi orari e mansioni;
non sono mai stato inquadrato. Non ricordo se oltre alla ci fossero _2 anche altre società. Il ricorrente ha lavorato con continuità. Mi interfacciavo con i responsabili del cash che erano i sig. ed _2 Per_1
Erano i responsabili del cash. Anche il ricorrente si interfacciava
[...] con questi signori ed . Preciso che il ricorrente svolgeva le _2 Per_1 mie stesse mansioni ed aveva i miei stessi orari di lavoro;
anche i referenti del ricorrente erano gli stessi. Non ricordo di aver mai sentito la società
Percepivo euro 1200,00 al mese e venivo pagato a nero da CP_1 un signore di nome . Suppongo che il ricorrente percepisse la mia CP_4 stessa retribuzione. Non ho contenziosi in atto. Preciso che nel periodo estivo ovvero nel mese di agosto si lavorava fino alle 21,00-22,00. Non ho goduto di ferie, non so se ne abbia usufruito il ricorrente;
la maggior parte dei lavoratori erano a nero. A volte abbiamo fatto consegne insieme al ricorrente;
personalmente io non mi allontanavo da Agnano. Si diceva in giro che la società fosse subentrata alla precedente società _2
Orizzonti per cui ho lavorato nel primo periodo”. Successivamente il teste intimato dalla , _2 Persona_8 rilasciava le seguenti dichiarazioni: “ero inizialmente dipendente della società Orizzonti dal 2015 per 7/8 anni e ho iniziato a collaborare con la tra l'anno 2018 e il 2019 e fino all'anno 2022. Attualmente sono _2 disoccupato. La società si occupa di acquisto e vendita di food _2 alimentari. A via Antignana 2 c'era il deposito e la logistica. All'interno del deposito c'erano prodotti alimentari, bevande, liquori, vini;
mi occupavo dei prodotti congelati, nel senso che acquistavo prodotti congelati;
preciso che lavoravo per Orizzonti ma collaboravo per la . Gli uffici della _2
e della società Orizzonti erano ubicati presso la stessa palazzina ma _2 su piani diversi diversi i responsabili, gli ingressi agli uffici. La e la _2 società Orizzonti acquistavano prodotti alimentari per rivenderli ai ristoratori. Lavoravo tutti i giorni dalle 8,00 alle 17,00 il sabato andavo via alle ore 13,00. Svolgevo la mia attività all'interno degli uffici. Ho conosciuto il ricorrente che preparava le consegne. All'epoca la _2 dava una commessa per lo svolgimento dell'attività di logistica. La società era la Il ricorrente ha lavorato per la lo intravedevo ma CP_1 CP_1 non uscivamo insieme né ci frequentavano in ambito lavorativo. Il ricorrente preparava le consegne e lavorava fino alle 17,00 circa. Non ricordo il periodo preciso di lavoro del ricorrente. Non so chi fosse il responsabile del ricorrente, so che ha lavorato per la . CP_1
Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e come tale va accolto. Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Il ricorrente, a fondamento della domanda avente ad oggetto il diritto alle differenze retributive, deduce l'instaurazione di un rapporto di lavoro prestato in nero dall'agosto del 2020 al 15.02.2021 per la e, _2 successivamente, di un rapporto di lavoro formalizzato dal 16.02.2021 al
12.07.2022 per la CP_1
Orbene, le allegazioni attoree hanno trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali rese, risultate credibili per la loro natura dettagliata, coerente e priva di contraddizioni. Il teste di parte ricorrente, , ha dichiarato di essere stato Testimone_1 assunto dalla nel 2017, ben prima, quindi, dell'arrivo Controparte_5 del ricorrente e di aver lavorato fino al 30.05.2022, che c'era stato “un cambiamento da Orizzonti a ”, che i responsabili erano “ _2 _2
, tramontano esposito De Amicis
[...] CP_4 Per_1 Persona_9
; che il ricorrente sarebbe arrivato “nel mese di agosto del 2020”; lo
[...] stesso teste riferisce: “anche il ricorrente aveva i miei stessi referenti ed era collega di reparto, che il ricorrente stava su transpallet ovvero un carrello elevatore con un uomo a bordo dove davanti c'era una pedana e su cui posizionavamo la merce per le spedizioni”; afferma ancora che “i giorni erano i seguenti da ottobre a marzo lavoravamo dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 16,00 nel periodo primavera estate lavoravamo dalle 8,00 alle 21,00 con spacco di un'ora e il sabato dalle ore 8,00 alle 18,00 nel periodo estivo”. Aggiungeva, inoltre, che “abbiamo usufruito di soli 7 giorni di ferie a turno tra il mese di luglio ed agosto eravamo 12/13 preparatori e ci mettevamo d'accordo sulle ferie”; che “Nel corso dell'anno sempre al lavoro tranne i seguenti giorni: 25, 26 dicembre e 1 gennaio”; che “Tutti gli altri festivi sempre al lavoro”; che “Il deposito non chiudeva era sempre operativo il reparto spedizioni”; che “Quando sono andato via il 30 maggio 2022 il ricorrente lavorava ancora ma so che ha lasciato il lavoro poco dopo di me”; che “…lavoravamo 6 giorni a settimana con gli orari che ho indicato”. Il teste ha confermato Tes_1 che il ricorrente ha iniziato ad operare nel magazzino nell'agosto del 2020, quando, cioè, ancora non era stato stipulato il contratto di logistica tra e pertanto, appare evidente che nel periodo che _2 CP_1 precede il suddetto contratto di logistica il magazzino e gli operai ivi presenti erano alle dipendenze sostanziali di “Il magazzino era _2 gestito dalla società preciso che l'insegna era la seguente _2
“ ”. _2
Quanto agli orari di lavoro seguiti dal ricorrente, alla sua sottoposizione al potere direttivo e gerarchico ai soggetti indicati nell'atto introduttivo, al mancato godimento di ferie e festività il suddetto teste ha confermato le circostanze riportate dall'istante. Ed invero il afferma che i turni di lavoro erano da ottobre a marzo Tes_1 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 16,00, mentre nel periodo primavera-estate dalle 8,00 alle 21,00 con spacco di un'ora ed il sabato dalle ore 8,00 alle 18,00; ciò per tutti i giorni: “Preciso che lavoravamo 6 giorni a settimana con gli orari che ho indicato”. Riferiva poi che “Nel periodo a nero prendevamo ordini dalle seguenti persone fisiche” dai sigg. , , Persona_1 Persona_2 Controparte_4 Per_4
, de ,
[...] Persona_3 Persona_6 Persona_7 Per_8
, che “provvedevano al pagamento della retribuzione”.
[...]
Quanto, invece, al periodo di lavoro formalizzato per la il CP_1 teste ha confermato le doglianze attoree relative ai turni di lavoro di gran lunga superiori rispetto a quelli risultanti nelle buste paga, laddove dichiara che i turni di lavoro erano da ottobre a marzo dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 16,00, mentre nel periodo primavera-estate dalle 8,00 alle 21,00 con spacco di un'ora ed il sabato dalle ore 8,00 alle 18,00 (tutto ciò per sei giorni la settimana), conferma appieno le narrazioni attoree riguardo alla quantità del lavoro di fatto svolto per la CP_1
[...
Il teste conferma anche le circostanze attoree relative alle ferie non godute (“Abbiamo usufruito di soli 7 giorni di ferie a turno tra il mese di luglio ed agosto eravamo 12/13 preparatori e ci mettevamo d'accordo sulle ferie”), nonché quelle dei giorni festivi (“Nel corso dell'anno sempre al lavoro tranne i seguenti giorni: 25, 26 dicembre e 1° gennaio. Tutti gli altri festivi sempre al lavoro. Il deposito non chiudeva era sempre operativo il reparto spedizioni”). Anche il secondo teste di parte ricorrente, sig. ha Testimone_2 confermato in maniera precisa e circostanziata le circostanze di fatto esposte nel ricorso, confermando di aver lavorato in nero nell'agosto del 2020 e fino al gennaio 2021, “dalle 8,00 alle 20,00 con un'ora di spacco”; e che avrebbe iniziato a lavorare prima del ricorrente, il quale svolgeva le sue stesse mansioni e i suoi stessi orari di lavoro (“Svolgeva le mie stesse mansioni e aveva i miei stessi orari di lavoro”); il sig. precisa poi Tes_2 che nel periodo estivo si lavorava fino alle 21:00-22:00 e che i dipendenti si interfacciavano con i responsabili dell'area che erano i sigg. Persona_2 ed Persona_1
La circostanza che il ricorrente lavorasse già prima del febbraio 2021 è poi confermata anche dal teste di parte resistente, , il quale Persona_2 riferisce
“Non so di preciso quando ha iniziato a lavorare il ricorrente posso riferire che quando sono stato assunto già era in servizio”. Con riferimento alle mansioni svolte, l'istruttoria svolta ha confermato che il ricorrente ha sempre svolto mansioni di addetto alla preparazione di imballaggi contenenti generi alimentari da sistemare su apposite pedane destinate al trasporto su camion o veicoli da trasporto. Tali mansioni sono state confermate, indistintamente, sia dai testi di parte ricorrente che da quelli di parte resistente. Pertanto, è pacifico che il livello da riconoscere al ricorrente, sin dall'agosto del 2020, sia il 6° livello contrattuale (CCNL per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario), a cui “appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè imballatore, impaccatore, avvolgitore, addetto al carico/scarico”. Quanto alla responsabilità solidale del committente, giova ricordare che l'art. 29, co.2, D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276, prevede la responsabilità solidale del committente per “i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi” dei dipendenti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, con azione da esercitare entro il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto. Tale sistema, sulla base di un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della norma sopra richiamata, si applica non soltanto a tutela dei lavoratori occupati in esecuzione di un contratto d'appalto (art. 1655 c.c.) o di subappalto (art. 1656 c.c.), ma anche a tutte le forme di decentramento produttivo, indipendentemente dalla fattispecie negoziale utilizzata. Ciò, al fine di assicurare una tutela omogenea a tutti coloro che svolgono attività lavorativa indiretta ed evitare “il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzatore della prestazione” si risolvano in un danno ai lavoratori coinvolti (Corte Cost. n. 254/2017). Ai prestatori di lavoro c.d. indiretto, pertanto, è riconosciuta la facoltà di azionare i propri crediti non solo nei confronti del datore di lavoro e del committente diretto del contratto d'appalto o subappalto, ma anche nei riguardi di tutta la filiera di imprese, compreso il committente originario, che hanno preso parte alla “catena” contrattuale per l'esecuzione di opere e servizi. Per quanto concerne, poi, la natura dei crediti rientranti nella garanzia di cui all'art. 29, co. 2 cit., la locuzione “trattamenti retributivi” va interpretata “in maniera rigorosa”, nel senso che riguarda tutti gli emolumenti che “il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti”, stante il nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa, “con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno” (v. Cass. n. 28517/2019). Ne deriva che la responsabilità solidale del committente non si estende all'indennità sostitutiva per permessi/rol non goduti e all'indennità sostituiva delle ferie, in quanto aventi natura mista sia retributiva che risarcitoria secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione. La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 21 gennaio 2025, n. 1450, ha stabilito che, in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cassazione n. 5247/2022; Cassazione n. 23303/2019; Cassazione n. 10354/2016). Diversamente, deve ragionarsi con riguardo al tenore testuale dell'articolo 118, D.Lgs. 163/2006 (nella versione precedente le modifiche del 2016), che fa riferimento, in senso più estensivo, alla responsabilità in solido dell'affidatario e dei suoi aventi causa. Nel caso di specie, appare evidente che la ha effettivamente CP_1 assunto alle proprie dipendenze lavoratori che in precedenza erano impiegati, anche in modo irregolare, dalla ed ha svolto attività di _2 supporto logistico per quest'ultima all'interno del suo magazzino. Di conseguenza, le due società (Committente e ) sono Parte_2 solidalmente responsabili per le irregolarità retributive riscontrate a danno dei lavoratori. Quanto all'ammontare del credito, ritiene questo giudice, in linea con un diffuso orientamento giurisprudenziale, che, sebbene la prestazione lavorativa del ricorrente non risultasse regolarizzata contrattualmente nel periodo che va dall'agosto 2020 al 15 febbraio 2021, si possa far riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai minimi retributivi fissati dal contratto collettivo richiamato per i lavoratori inquadrati nella categoria, cui appaiono riconducibili le mansioni svolte dall'istante nel richiamato periodo lavorativo di cui in ricorso. Deve ritenersi, pertanto, tenuto conto del contenuto descrittivo del detto CCNL con riferimento ai vari livelli di classificazione del personale e delle mansioni sopra descritte svolte dal ricorrente e rimaste uguali per il tempo in cui il rapporto di lavoro si è protratto, che egli debba essere inquadrato, per il periodo in questione, al 6° livello contrattuale CCNL per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario. Pertanto, la società va condannata al pagamento, in favore del _2 ricorrente e quali differenze retributive dovute atitolo di lavoro ordinario, straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, per il periodo di lavoro prestato a nero alle sue dipendenze, ovvero dal 20.08.2020 al 15.2.2021 al pagamento della complessiva somma di euro 5353,00 come da conteggi in atti corretti e solo genericamente contestati;
va, altresì, condannata in solido con la società
[...] al pagamento della somma di € 27767,55 a titolo di differenze CP_1 retributive per lavoro ordinario, straordinario, differenze tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR come da conteggi in atti corretti e solo genericamente contestati. La società va condannata al CP_1 pagamento della somma di € 2706,19 a titolo di indennità sostitutiva ferie non godute e permessi non goduti dovendosi condividere i conteggi depositati a cura di parte ricorrente di cui sopra si è detto, in quanto corretti e privi di errori contabili, nonché al pagamento della somma di € 812,00 sussistendo la giusta causa di dimissioni atteso il mancato pagamento della retribuzione, in particolare se reiterato o non isolato, è considerato un grave inadempimento da parte del datore di lavoro, giustificando le dimissioni per giusta causa. Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nel conteggio allegato al ricorso, al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, ex art. 2094 c.c., tra il sig. e la resistente dal 20.8.2020 al Parte_1 _2
15.2.2021 e tra il ricorrente e la dal 16.2.2021 al 12.7.2022 CP_1 con inquadramento del ricorrente nel livello “6°” del CCNL per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario e, per l'effetto, condanna la al pagamento per il periodo di lavoro che va dal _2
20.8.2020 al 15.2.2021 della somma di € 5353,00 per le causali di cui in motivazione;
condanna le convenute in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di €27.767,55 per le causali di cui in motivazione per il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della società
[...] di cui € 4.308,97 a titolo di T.F.R.,; condanna la CP_1 [...]
l pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3518,44 a CP_1 titolo di indennità sostituiva ferie non godute, permessi ed indennità ex art. 2119 c.c. oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
b) condanna le resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio, liquidando in complessivi euro 4.000,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione di cui € 2000,00 a carico della ed € 2000,00 a carico della _2 CP_1
c) Si comunichi.
Così deciso in data 20/02/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori