TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 328 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_1
Chiariello giusta procura in atti--------------------------opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a mezzo della mandataria rappresentata e difesa Controparte_2 dagli Avv.ti Giovan Battista Santangelo e Francesca Pistillo giusta procura in atti---------------------------------------------opposta
***
CONCLUSIONI
Come da verbali dell'odierna udienza di discussione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione tempestivamente notificato Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.1232/2023
[...] emesso in favore di con riguardo al credito, del Parte_2 quale la era cessionaria, derivante dal contratto di CP_1 finanziamento intercorso in origine tra la e la Parte_1 [...]
Parte_3
La contestava che non vi fosse prova della titolarità del Parte_1
pagina 1 di 8 credito in capo alla che la non fosse CP_1 Controparte_3 legittimata ad agire per non essere iscritta all'albo ex art.106
t.u.b., che non vi fosse mai stata erogazione del credito e che vi fosse stata applicazione della capitalizzazione degli interessi con il metodo dell'ammortamento alla francese.
La costituitasi tempestivamente, deduceva che la propria CP_1 legittimazione ad agire quale cessionaria del credito era documentata, che ogni contestazione quanto alla mancata iscrizione di Hoist all'albo predetto non avesse rilievo alcuno nell'attività quivi svolta legittimamente dal soggetto, che erano state pattuite chiaramente e per iscritto le condizioni del prestito e che l'inadempimento era evidente e non contestato.
Concessa la provvisoria esecuzione, la causa era poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Quanto al tema della legittimazione ad agire e della prova della cessione del credito, il Tribunale osserva che in atti è stato prodotto dalla il contratto di finanziamento del 6.11.2018 CP_1 intercorso tra la e la la Parte_1 Parte_3 copia della gazzetta Ufficiale del 15.6.2021 con la quale la VE dava la comunicazione ex art.58 t.u.b. della cessione in blocco da parte della e, in ultimo, la dichiarazione Parte_3 della che afferma che il credito verso la è stato Pt_3 Parte_1 ceduto l'8.6.2021.
Orbene, al riguardo la Suprema Corte afferma che il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (v. Cass.n.17944/2023).
Dunque, la valutazione da svolgersi in questo frangente, in base al tipo di contestazione, è complessiva di tutti gli elementi portati al giudizio;
sicchè ben può ritenersi provata la titolarità del credito, apprezzando il fatto che:- la è nella piena CP_1
pagina 2 di 8 disponibilità della documentazione contrattuale e delle lettere inviate dalla alla per comunicare la morosità e la Pt_3 Parte_1 decadenza dal beneficio del termine;
- che essa ha stipulato una cessione dei crediti con avente a oggetto crediti con le Pt_3 caratteristiche di quello in oggetto;
-che la dichiarazione della viene dal soggetto cedente del credito, quindi assume il Pt_3 valore probatorio, unitamente agli altri elementi, se si considera che il cedente non ha interesse specifico a dichiarare l'esistenza di una cessione del proprio credito che non c'è.
Quanto alla tematica dell'iscrizione del servicer Hoist all'albo ex art.106 t.u.b va osservato che la norma dispone che “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla ”. Sempre in base alla predetta norma questi stessi intermediari iscritti al detto albo possono compiere altre attività (es. emettere moneta elettronica, prestare servizi di pagamento, prestare servizi di investimento, se iscritti in altri appositi albi previsti dalla normativa); in generale, la norma prevede che essi possano esercitare “le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali”.
Il Tribunale osserva che il tenore della norma e la mera previsione di iscrizione all'albo depone nel senso che ciò abbia un rilievo di carattere amministrativo, potendo aprire a conseguenze sanzionatorie di vario ordine e natura. Tanto è stato chiarito incidentalmente anche dalla pronuncia della Suprema Corte n.7243/2024, che ha affermato che questa parte della normativa non ha un rilievo civilistico ma attiene alla “regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema di controlli e poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza”.
E ciò a tacere del fatto che da una lettura testuale e sistematica della norma pare potersi affermare che la ratio dell'iscrizione pagina 3 di 8 all'albo di cui al comma 1 è direttamente ravvisabile nella volontà del legislatore di sottoporre a un più stretto controllo (con diretto esercizio del potere di vigilanza della Banca d'Italia) quei soggetti che sollecitano presso il pubblico il credito, con elargizione di finanziamenti, e non tout court coloro che esercitano
“solo” attività di recupero (anche giudiziale, quindi sotto l'egida e il controllo del giudice) dei crediti.
Va poi richiamato, sul tema dell'ammortamento alla francese, il pronunciamento SS.UU.n. 15130/2024 per cui in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti e ciò perché “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4,
T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un
«prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto
pagina 4 di 8 e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed
è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la
pagina 5 di 8 giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n.
39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l' fu Pt_4 esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca
d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del
4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi
1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di
«credito immobiliare ai consumatori»”.
Inoltre, quanto al tema anatocistico, la Suprema Corte ha chiarito che “l'ammortamento alla francese prevede che
l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione
pagina 6 di 8 ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”.
In ultimo, va da sé che la mera affermazione, contenuta in due righe della citazione, per cui non vi sarebbe prova dell'erogazione del credito è contestazione del tutto generica e, soprattutto, incoerente con la difesa svolta dalla stessa sul merito Parte_1 del credito elargito.
In questo stato di cose, altro non deve dirsi se non che il creditore ha allegato il proprio credito e il debitore non ha né allegato né provato di avere adempiuto, pur essendone egli onerato
(v.SS.UU. 13533/2001).
Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, sono poste a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1232/2023, che dichiara esecutivo;
pagina 7 di 8 b) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per CP_1 compensi oltre iva, c.p.a. se e come dovute e spese generali al 15%.
Si dà atto che viene data lettura della sentenza in udienza come da coevo verbale in atti che deve intendersi allegato.
Così deciso in Trani in data 26.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 8 di 8