TRIB
Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/01/2024, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 9/01/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3540/ 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ALAIA FILIPPO presso Parte_1 il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti CASTAGNACCI OMAR con il quale elettivamente domicilia in lungotevere IN , 22 00196 ROMA
Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.02.2022 presso il Tribunale di Napoli, Sez
-Lavoro, proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n. 071 20219005553869000, relativa ad avvisi di addebito, per un importo totale di € 27.195,29. Istauratosi regolare contraddittorio, il
Tribunale di Napoli declinava la propria competenza per territorio in favore di questo Tribunale dinanzi al quale veniva tempestivamente riassunta la causa.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione del credito e l'insussistenza dei presupposti che giustificano la pretesa.
Controparte si è costituita e ha contro dedotto evidenziando di aver notificato molteplici atti prima di quello impugnato. In particolare scrive:
”in data 20.03.2017 controparte era destinataria dell'intimazione di pagamento n.07120169043176611000 contenente, tra l'altro, l'AVA
37120150006178490000 e l'AVA 37120130012193006000; in data 07.07.2014 veniva notificata la comunicazione preventiva di fermo n.
07180201400046430000 contenente l'AVA 37120130013643907000; in data 28.01.2018 veniva notificata la comunicazione preventiva di fermo n.
07180201600007147000, contenente l'AVA 37120140019851939000; in data 20.03.2017 era notificata la comunicazione preventiva di fermo n.
07180201600071235000 contenente l'AVA 37120130012193006000, l'AVA
37120150006178490000 e l'AVA 37120160004564725000; in data 04.06.2019 era notificata l'intimazione di pagamento n.
07120169043176611000, in relazione agli AVA 37120130012193006000 e
37120150006178490000 ; in data 02.12.2019 era notificata la comunicazione preventiva di fermo n. 07180201900044122000, contenente l'AVA 37120180021540524000.
Inoltre nel 2017 e, successivamente, nel 2019 controparte chiedeva di essere ammesso al beneficio della definizione agevolata dei ruoli (cc.dd. rottamazioni) in relazione ai crediti per cui è causa atti cui deve essere riconosciuta efficacia ricognitiva del credito nei confronti dell'Ente previdenziale”.
Orbene, da quanto scritto da parte convenuta e dalla documentazione prodotta si evince la tardività di qualsivoglia doglianza nel merito. Infatti, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare i pregressi atti al fine di contestare la debenza delle somme.
Quanto alla contestata regolarità o meno delle notifiche va invece rilevato che l'istanza di definizione agevolata (depositata in atti) costituisce prova di conoscenza della esposizione debitoria da parte del contribuente, pertanto il principio del raggiungimento dello scopo di portare a conoscenza il destinatario di crediti insoluti, consente nel caso in esame, di superare qualsivoglia irregolarità.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
Rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in misura di euro 1000,00 oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata,11/01/2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto