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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/11/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1123/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUERZONI SEBASTIANO e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. ,
IL RISCHIO DEL Controparte_2 CERTIFICATO N. CK8N0012799G (C.F. ), P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE APPELLATI
CONCLUSIONI
Per “Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previi gli Parte_1 accertamenti tutti del caso e di legge ed, in particolare, in accoglimento del presente appello, per le ragioni tutte esposte: previa rimessione della causa in istruttoria con rinnovazione della relazione di CTU depositata in data 12.12.2021 dal consulente ing. ad opera di altro consulente, Per_1 accogliere la domanda spiegata col presente atto e per l'effetto:
1. in via principale, accertare che l'Amministrazione Committente ha tenuto un comportamento anticontrattuale e che la stessa si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali a proprio carico, quali richiamate in premessa, e in particolare accertare l'inadempimento all'obbligo di predisposizione e a quello di cooperazione, per non avere la Amministrazione, predisposto sin da subito un progetto esecutivo completo ed eseguibile e per non aver con tempestività e nonostante i solleciti della attrice, svolto quanto necessario per consentire all'Impresa la regolare esecuzione dei lavori, e per essersi la resa inadempiente all'obbligo di correttezza e di buona fede. Pt_2
pagina 1 di 11
2. Per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della Amministrazione convenuta, accogliere comunque tutte le richieste e le domande formulate nelle riserve iscritte dalla attrice nel registro di contabilità e negli atti contabili per i titoli ivi analiticamente indicati, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle somme richieste – ovvero di quelle ritenute dovute come accertate in corso di causa – e nel dettaglio:
- € 20.741,70 a titolo di maggiori oneri per sospensione illegittima di cui alla riserva n. 2, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- € 257.442,93 a titolo di maggiori oneri per la ridotta produttività di cui alla riserva n. 4, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- € 544,95 a titolo di incremento costi di mercato di cui alla riserva n. 5, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- € 727,65 a titolo di interessi ritardata esecuzione utile di cui alla riserva n. 6, oltre rivalutazione monetaria e interessi (periodo 3.3.-30.12.2016);
- € 11.650,39 a titolo di mancata contabilizzazione di cui alla riserva n.7;
- € 4.503,10 a titolo di errata contabilizzazione di cui alla riserva n. 8;
- € 181.313,71 a titolo di anomalo andamento dei lavori di cui alla riserva n. 10, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- € 216,90 a titolo di interessi ritardata esecuzione utile di cui alla riserva n. 11, oltre rivalutazione monetaria e interessi (periodo 31.3 – 28.11.2017);
- € 9.931,09 a titolo di maggiori oneri dovuti a tardiva emissione del C.r.e. di cui alla riserva n. 15;
3. Accertare il diritto di parte attrice all'esonero dell'obbligo di manutenzione dell'opera ovvero, in caso contrario, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti causa il ritardo nell'esecuzione del collaudo nella misura pari alle spese generali dell'impresa a far tempo dalla data prevista per l'emissione del certificato di regolare esecuzione (23.4.2018) e fino all'effettiva emissione dello stesso (21.2.2019);
4. Accertare il diritto di parte attrice, con statuizione di condanna, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1224 comma 2, o in subordine nella misura legale, fino al soddisfo, sulle somme riconosciute a titolo di maggiori oneri e danni. In via subordinata, condannare la Amministrazione al pagamento degli interessi di mora di cui all'art. 133 del D.lgs. 163/2006 e all'art. 30 DM 145/2000. Con condanna al pagamento degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dalla presente domanda. In via ulteriormente subordinata condannarla al pagamento degli interessi ex D.lgs 231/2002, ovvero al tasso legale. Con integrale refusione delle spese dei due gradi di giudizio, delle spese di consulenza tecnica, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese, a favore della comparente. In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del motivo di appello V, ridurre la condanna alle spese del primo grado di giudizio sia nei confronti della convenuta che della terza chiamata;
Per AL TE Studiorum-Università di Bologna: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta dichiarare inammissibile e in subordine respingere l'appello ex adverso proposto in quanto nel merito infondato, nonché dichiarare inammissibile ovvero in subordine respingere in quanto nel merito infondato l'appello incidentale proposto dalla Compagnia Assicuratrice Lloyd's of London, con sede legale in 1 operante in Italia a mezzo della propria CodiceFiscale_1 sede secondaria – Ufficio di rappresentanza generale sito in Corso G. Garibaldi n. 86 – 20121 MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore (ovvero
[...]
IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. CK8N0012799G) avverso la Controparte_2 sentenza del Tribunale di Bologna n. 1538/2022 e nella subordinata ipotesi di condanna al risarcimento nella misura richiesta, ovvero in quella minor misura documentata in corso di causa, pagina 2 di 11 dichiarare che la medesima Compagnia Assicuratrice Lloyd's of London, con sede legale in 1
[...]
operante in Italia a mezzo della propria sede secondaria – Ufficio CodiceFiscale_1 di rappresentanza generale sito in Corso G. Garibaldi n. 86 – 20121 MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore (ovvero Controparte_2
ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. CK8N0012799G), terza chiamata in causa nel giudizio di primo grado, è tenuta a manlevare l'Ateneo Bolognese AL TE Studiorum – Università di Bologna da tutte le conseguenze risarcitorie derivanti dall'instaurata azione, comprese le spese di lite tutte del giudizio e, per l'effetto, condannare quest'ultima al relativo pagamento di quanto accertato come dovuto”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni esposte in Controparte_3 narrativa, contrariis rejectis, in via preliminare/pregiudiziale: accertare che l'impugnazione della sentenza come ex adverso formulata non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello, con ogni conseguente statuizione ex art. 348 ter, comma 1, c.p.c. in ordine alle spese di lite;
accertare l'assenza di specificità dei motivi di appello ex adverso formulati e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello; accertare l'assenza di interesse all'azione in relazione al V motivo di esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dello stesso;
in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, respingere integralmente l'appello interposto da Parte_1
(e le domande ivi contenute), in quanto infondato, sia in fatto che in diritto;
in via di appello incidentale: dichiarare l'ingiustizia, l'erroneità e la contraddittorietà del capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la copertura assicurativa per le ragioni ed i motivi tutti illustrati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che la nulla deve corrispondere all'AL CP_2
TE Studiorum – Università di Bologna;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello interposto da
[...]
e di rigetto dell'appello incidentale:
Parte_1 limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto da in relazione Controparte_1 all'effettivo danno cagionato alla così come verrà accertato in corso di causa;
Parte_1 determinare il quantum dell'eventuale pretesa assicurativa tenuto conto di tutti i limiti di polizza (massimali, franchigie, ecc…); in ogni caso: accertare che il V motivo di impugnazione di relativamente alle spese
Parte_1 di lite in favore di nonché il ricorso ex art. 351 c.p.c. e la domanda di sospensione CP_2 dell'esecutività della sentenza sono stati avanzati con malafede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria delle competenze e delle spese di
Parte_1 lite, oltre accessori di legge”. IN FATTO
pagina 3 di 11 1. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, AL TE Parte_1
Studiorum-Università di Bologna per accertare l'inadempimento contrattuale dell'Amministrazione convenuta e, conseguentemente, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti.
2. A sostegno delle proprie domande l'attrice deduceva che, a seguito di una gara pubblica (procedura Parte_ Cont negoziata), nella sua qualità di mandataria del i cui faceva parte la mandante Parte_3
era risultata aggiudicataria dei lavori per l'importo di € 741.066,50; che tali lavori
[...] avevano riguardato la ristrutturazione di un immobile sito in Cesenatico, per adibirlo a edificio Parte_ universitario;
che in data 8.4.2016 e AL TE avevano stipulato il contratto di appalto, individuando nel 2.3.2017 il termine ultimo per la consegna delle opere;
che durante l'esecuzione dei lavori erano emerse sopravvenienze, la cui responsabilità veniva addebitata dall'attrice a carenze progettuali, tali da necessitare, dapprima, la sospensione dei lavori e, successivamente, l'approvazione di due perizie di variante, che avevano comportato rimodulazioni contrattuali in punto sia di prezziario che di termine per la consegna dei lavori, posticipato fino al 23.1.2018; che, nelle more dei lavori, Parte_ aveva iscritto numerose riserve, con le quali contestava le disposizioni della stazione appaltante, che avevano cagionato ingenti danni all'appaltatrice.
3. Si costituiva in giudizio AL TE, che resisteva alle domande, chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta contestava come alcuna responsabilità potesse esserle imputata, in quanto la posticipazione dei lavori era stata la conseguenza di due cause a lei non imputabili: l'una consistente nelle sopravvenienze, imprevedibili al momento della redazione del progetto, l'altra risolvendosi nella condotta ostruzionistica dell'appaltatrice, che prima della sospensione dei lavori aveva rifiutato di rispettare i legittimi ordini di servizio impartitele dalla stazione appaltante, così rallentando ulteriormente il completamento delle opere.
Inoltre, AL TE chiedeva di chiamare in causa la compagnia assicurativa of London per CP_2 essere da questa garantita, sostenendo che i danni lamentati rientravano in quelli coperti dal contratto assicurativo con essa stipulato (polizza n. CK8N0012799G).
4. Autorizzata la chiamata, veniva disposta una CTU al fine di valutare la fondatezza delle riserve apposte dall'appaltatrice, nonché la congruità del danno lamentato.
5. Con sentenza n. 1538/2022 il Tribunale di Bologna respingeva le domande di parte attrice.
In particolare, il primo giudice fondava la sua decisione recependo integralmente le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva disatteso tutte le riserve iscritte dall'appaltatrice, escludendo, quindi, che essa avesse subito alcun danno.
In punto di spese, condannava l'attrice al pagamento delle spese a favore della convenuta in base a valori superiori ai medi tariffari;
condannava, altresì, l'attrice al pagamento delle spese verso la terza pagina 4 di 11 chiamata in causa, compensandole per un mezzo, ritenendo quest'ultima soccombente in virtù del principio della soccombenza virtuale con riguardo alla questione dell'operatività della polizza, negata dall'Assicurazione, ma ritenuta sussistente dal giudice. Parte_
7. Avverso la sentenza ha proposto appello e si sono costituite AL TE, che ha chiesto il rigetto del gravame, e la compagnia assicurativa Lloyd's of London che, oltre a resistere nel merito, ha proposto appello incidentale in punto di spese.
8. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO Parte_
9. Con il primo motivo d'appello eccepisce la nullità della CTU istruita in primo grado, lamentando che il consulente non abbia rispettato il limite della propria indagine;
in via istruttoria, chiede disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica.
10. Con i successivi tre motivi, consistenti di fatto in un'unica articolata doglianza, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel disattendere tutte le riserve iscritte dall'appaltatrice, insistendo affinché venga accertata la responsabilità della committente con sua Parte_ condanna a risarcire tutti i danni patiti da
11. Con il quinto motivo l'appellante censura il capo della sentenza relativo alle spese, sotto un duplice profilo: da una parte, lamenta l'eccessività delle spese cui è stata condannata nei confronti di AL
TE, dal momento che il primo giudice, pur essendosi determinato a quantificarle in valori
“leggermente” superiori ai medi, le ha poi liquidate in una somma prossima ai massimi;
dall'altra, contesta l'asserita incoerenza nella determinazione delle spese cui è stata condannata verso la terza chiamata in causa, compensate per un mezzo nella parte motiva della sentenza, e poi integralmente addebitatele nel dispositivo.
12. Si costituiscono in giudizio AL TE e gli resistendo nel merito;
Controparte_2
l'Assicurazione propone, altresì, appello incidentale con riguardo al capo della sentenza in cui il giudice ha ritenuto sussistere la copertura assicurativa e invoca la responsabilità per lite temeraria dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
13. Il primo motivo d'appello è infondato;
secondo l'appellante la CTU sarebbe nulla in quanto il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe rispettato il proprio perimetro d'indagine, applicando erroneamente la disciplina di settore.
Tuttavia, dallo studio della consulenza non emerge alcuna criticità del genere, risultando come il consulente abbia correttamente individuato la normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, il D.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010, ossia il Codice Appalti e il suo regolamento attuativo. pagina 5 di 11 Le questioni relative alla fondatezza delle riserve attengono, poi, a valutazioni anche espressione di discrezionalità tecnica, per loro natura soggette al campo dell'opinabilità; pertanto, la non condivisione di tali conclusioni non potrebbe comportare l'invalidità delle stesse, ma eventualmente la loro infondatezza.
In ogni caso deve respingersi la richiesta di rinnovazione della CTU, ritenendosi quella istruita in primo grado esaustiva, completa e puntuale rispetto ai quesiti posti dal primo giudice, come di seguito si dirà.
15. Anche il secondo, terzo e quarto motivo sono infondati.
L'appellante contesta le conclusioni del CTU, recepite dal tribunale, limitatamente alle riserve n. 2, 4,
8, 10 e 15, che definiscono, quindi, il thema decidendum, non risultando specifiche contestazioni relativamente alle restanti. Parte_ Ciò precisato, con riguardo alla riserva n. 2, lamenta l'illegittimità della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, durata dal 31.8.2016 fino al 19.10.2016, che le avrebbe a suo dire causato danni da mancata produttività, quantificati in € 20.714,70.
L'art. 159, II comma del D.lgs. 50/2016 consente la sospensione dei lavori ad opera della stazione appaltante se disposta per la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera, qualora questa sia motivata da circostanze rientranti nei casi di cui all'art. 132, I comma lett.
a), b), c) o d).
Nel caso di specie, il CTU ha accertato come il progetto esecutivo posto a base della gara fosse completo in ogni sua parte e privo di errori, ritenendo che i lavori di cui è sopravvenuta la necessità rientrassero tra quelle attività che si definiscono “in corso d'opera”, circostanza ricorrente quando si compiono interventi di completa ristrutturazione su immobili vetusti, come quello oggetto del contratto.
Non ci sono ragioni per discostarsi dalle considerazioni svolte dal consulente, dovendosi ritenere legittima la sospensione dei lavori disposta dalla committente, in quanto rientrante nel caso contemplato dall'art. 132, I comma lett. c), secondo cui la variante in corso d'opera è ammessa “per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”.
La legittimità della sospensione comporta la non risarcibilità di alcuna posta di danno. Parte_ 16. Con riguardo alla riserva n. 4, lamenta come il rapporto contrattuale sia stato segnato dall'anomalo andamento dei lavori, derivante da problematiche tutte addebitabili alla committente, tra le quali la necessità di consolidare le murature perimetrali e la demolizione e ricostruzione di porzioni di solai, che hanno causato, nel periodo intercorrente dal 3.3.2016 (consegna lavori) al 30.12.2016
(primo SAL), danni da mancata produttività per l'appaltatrice, quantificati in € 257.442,93.
pagina 6 di 11 In proposito, occorre osservare come l'appaltatrice non abbia rispettato gli ordini di servizio impartitigli dalla committente, ritenendosi non obbligata ad adempierli prima dell'approvazione della perizia di variante;
tale assunto, tuttavia, non trova alcuna copertura legislativa, dal momento che l'art. 153, III comma D.lgs. 50/2006 prevede che “l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve”. L'appaltatrice Parte non era, dunque, legittimata a non ottemperare gli ma solo a iscrivere riserve, contestando le disposizioni della stazione appaltante, come ha effettivamente fatto. Parte Sul punto l'appellante, per giustificare l'inosservanza degli invoca l'art. 161, I comma del DPR
207/2010, a mente del quale “nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante”; tuttavia, tale disposizione non è confacente al caso di specie, dal momento che le variazioni non sono state introdotte dall'appaltatore, bensì dalla committente. Contr In particolare, gli ODS, impartiti dalla direzione lavori e sottoscritti dal riguardavano lavorazioni di scarso rilievo economico e propedeutiche a quelle che sarebbero state oggetto della perizia di variante, poi in essa confluite, non costituendo, come accertato dal CTU (pag. 41 della consulenza), operazioni tali da compromettere il normale andamento dei lavori;
ne deriva che se di responsabilità può parlarsi, questa dovrebbe ascriversi all'appaltatrice, resasi inadempiente a obblighi su di essa gravanti.
L'assenza di responsabilità in capo alla committente esclude la configurabilità di alcun danno risarcibile. Parte_ 17. Con riguardo alla riserva n. 8, lamenta errate contabilizzazioni circa alcune lavorazioni da lei compiute, chiedendone il relativo pagamento.
Sul punto, il CTU ha accertato l'inammissibilità della riserva, dal momento che i conteggi in essa indicati sono stati presentati in diversi documenti con integrazioni, così violando l'art. 191, IV comma
DPR 207/2010, secondo cui “la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”.
A ciò si aggiunga che l'appaltatrice, malgrado le richieste della DL, non ha mai fornito chiarimenti circa il metodo di misurazione adottato per pervenire a tali conteggi.
Tenuto conto che, da un lato, il CTP di parte attrice, nelle proprie osservazioni, non ha ritenuto di fornire chiarimenti in merito a questi due aspetti, e che, dall'altro lato, la documentazione prodotta non smentisce gli assunti del CTU, si ritiene inammissibile e comunque infondata la riserva in questione.
pagina 7 di 11 Parte_ 18. Con riguardo alla riserva n. 10, lamenta l'anomalo andamento dei lavori verificatosi dal
31.3.2017 al 28.11.2017, a causa di sopravvenienze lavorative imputabili alla responsabilità della committente, causative di danni per l'appaltatrice quantificati in € 181.313,71.
Data la tecnicità delle questioni, che richiedono una valutazione circa la natura dei materiali utilizzati e la loro idoneità per il lavoro commissionato, si recepiscono integralmente le conclusioni svolte dal
CTU, che sulla riserva in questione si è espresso nei termini che seguono: “Ritenuto che la supposizione dell'Impresa secondo la quale la realizzazione del cappotto esterno utilizzando come materiale coibentante la stiferite in luogo della fibra di legno sarebbe stata determinata dalla non idoneità del materiale in ambiente marino non trova riscontro in quanto tale materiale risulta idrorepellente e quindi idoneo all'uso previsto;
atteso che il Committente ha ritenuto di sostituirlo per migliorare la prestazione energetica;
valutato quanto segnalato dalla Committente nelle sue controdeduzioni dove con mail del 04/05/2017 lamentava il mancato recapito della “scheda tecnica dell'infisso che si intende proporre”; preso atto che nella riserva si fa riferimento a modifiche all'impiantistica elettrica, meccanica, idrica e alle sistemazioni esterne (non meglio identificate e descritte) ma che si dice convergono nell' atto di sottomissione in corso di approvazione;
atteso che tali modifiche non vengono più menzionate nelle riserve successive e quindi debbano ritenersi soddisfatte;
considerato che
si fa riferimento a “nuovo termine suppletivo” rispetto al quale risulta che le proroghe riconosciute siano risultate risolutive non avendo la committenza richiesto l'applicazione di penali, si ritiene nel suo complesso quanto richiesto con la riserva n.10 non ammissibile” (pag. 42 e
43 della consulenza).
Anche sotto questo aspetto le considerazioni del c.t.u. appaiono logiche, analitiche e contestate soltanto in modo generico dalla parte oggi appellante;
esse meritano pertanto di essere sul punto interamente recepite.
Alcuna responsabilità può essere, quindi, imputata alla committente, escludendosi la configurazione di un danno. Parte_ 19. Con riguardo alla riserva n. 15, si duole dei maggiori oneri sostenuti a causa della tardiva emissione, da parte della committente, del certificato di regolare esecuzione, in violazione dell'art. 141,
III comma d.lgs. 50/2006.
L'infondatezza della riserva emerge ictu oculi considerando che la richiesta dei danni risulta astrattamente fondata sugli obblighi di custodia e manutenzione che sarebbero stati sostenuti a ausa del lamentato ritardo;
invero, come affermato dalla stessa appellante, è stata la committente ad aver assunto la custodia dell'immobile in via anticipata prima del collaudo, così escludendosi in radice la Parte_ configurabilità dei danni lamentati da pagina 8 di 11 Inoltre, dalla documentazione di causa emerge come alcun ritardo sia ascrivibile alla committente, avendo quest'ultima ricevuto dall'appaltatrice la documentazione utile ai fini del rilascio del suddetto certificato solo in data 10.12.2018, così rispettando il termine di 3 mesi richiesto dall'art. 141 per l'emissione, avvenuta in data 21.2.2019.
20. È invece parzialmente fondato il terzo motivo, nella parte in cui l'appellante lamenta l'errata quantificazione delle spese disposta dal primo giudice, il quale, dopo aver motivato nel senso di una liquidazione “leggermente” superiore ai medi tariffari, le ha riconosciute nel dispositivo in una somma prossima i massimi.
Appare evidente l'incongruenza tra la parte motiva e dispositiva della sentenza, per cui le spese di Parte_ primo grado, con riguardo al rapporto intercorrente tra e AL TE, devono essere rideterminate;
in proposito, tenendo conto della difficoltà della causa, testimoniata dall'ingente mole di documentazione prodotta nonché dalla necessaria istruzione di una complessa consulenza, appare congruo assumere come parametro tariffario un valore che si ponga a metà tra i medi e i massimi, pari a
€ 31.000,00.
21. Non merita, invece, accoglimento la doglianza con cui l'appellante lamenta l'erronea Parte_ quantificazione delle spese cui è stata condannata nei confronti dell'Assicurazione; in proposito, contesta come il primo giudice avrebbe deciso di compensare tali spese per un mezzo nella parte motiva della sentenza, per poi addebitagliele integralmente nel dispositivo. Tuttavia, tale assunto non trova riscontro, il dispositivo essendo chiaro nel condannare l'odierna appellante “al pagamento di un mezzo delle spese di lite della chiamata;
spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuto un mezzo di quanto in appresso) in: euro 21.000,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine, IVA e Cassa”. Parte_
22. Al riguardo, l'Assicurazione invoca la responsabilità di per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; tuttavia, non si ravvisano i presupposti per disporre tale condanna, dal momento che, sebbene questo profilo dell'impugnazione sia il frutto di una grossolana svista, si tratta comunque di un elemento minimale nell'economia complessiva del giudizio.
23. Occorre ora esaminare l'appello incidentale proposto dall'Assicurazione, che chiede la riforma del capo della sentenza con il quale il giudice ha accertato, in virtù del principio della soccombenza virtuale e ai soli fini della liquidazione delle spese, la sussistenza della copertura assicurativa;
in particolare, l'appellata sostiene che tale statuizione possa acquisire forza di giudicato tra le parti, con il rischio che la compagnia venga chiamata, in futuro, a indennizzare sinistri non rientranti nell'oggetto della polizza.
pagina 9 di 11 Un simile assunto è infondato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio” (Cass. 17312/2015).
E dunque, sebbene il primo giudice abbia errato nel fare ricorso al principio della soccombenza virtuale ai fini della parziale compensazione delle spese di lite della chiamata, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. 23123/2019), il motivo in esame deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse, non essendo la (erronea) statuizione sulla soccombenza virtuale idonea al passaggio in giudicato.
24. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado nel rapporto tra e AL TE Studiorum Università di Bologna vanno Parte_1 rideterminate in € 31.000,00, oltre accessori, ferme le restanti statuizioni.
25. In considerazione dell'esito del presente giudizio, va condannata a Parte_1 rifondere i 9/10 delle spese di lite del grado ad AL TE, con compensazione tra le parti del restante decimo.
Condanna Lloyd's of London a rifondere le spese di lite ad CP_6
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.
1538/2022 del Tribunale di Bologna, ridetermina le spese di lite del primo grado a carico di
[...]
e la condanna al pagamento a favore di AL TE Studiorum Università di Bologna Parte_1 della somma di € 31.000,00, oltre rimorso forfettario, IVA e CPA.
Condanna parte appellante a rifondere a AL TE Studiorum Università di Bologna nove decimi delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, compensando tra le parti il restante decimo.
pagina 10 di 11 Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Lloyd's of London nei confronti di AL
TE e la condanna a rifondere a quest'ultima le spese di lite del presente del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 30/10/2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1123/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUERZONI SEBASTIANO e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. ,
IL RISCHIO DEL Controparte_2 CERTIFICATO N. CK8N0012799G (C.F. ), P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE APPELLATI
CONCLUSIONI
Per “Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previi gli Parte_1 accertamenti tutti del caso e di legge ed, in particolare, in accoglimento del presente appello, per le ragioni tutte esposte: previa rimessione della causa in istruttoria con rinnovazione della relazione di CTU depositata in data 12.12.2021 dal consulente ing. ad opera di altro consulente, Per_1 accogliere la domanda spiegata col presente atto e per l'effetto:
1. in via principale, accertare che l'Amministrazione Committente ha tenuto un comportamento anticontrattuale e che la stessa si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali a proprio carico, quali richiamate in premessa, e in particolare accertare l'inadempimento all'obbligo di predisposizione e a quello di cooperazione, per non avere la Amministrazione, predisposto sin da subito un progetto esecutivo completo ed eseguibile e per non aver con tempestività e nonostante i solleciti della attrice, svolto quanto necessario per consentire all'Impresa la regolare esecuzione dei lavori, e per essersi la resa inadempiente all'obbligo di correttezza e di buona fede. Pt_2
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2. Per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della Amministrazione convenuta, accogliere comunque tutte le richieste e le domande formulate nelle riserve iscritte dalla attrice nel registro di contabilità e negli atti contabili per i titoli ivi analiticamente indicati, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle somme richieste – ovvero di quelle ritenute dovute come accertate in corso di causa – e nel dettaglio:
- € 20.741,70 a titolo di maggiori oneri per sospensione illegittima di cui alla riserva n. 2, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- € 257.442,93 a titolo di maggiori oneri per la ridotta produttività di cui alla riserva n. 4, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- € 544,95 a titolo di incremento costi di mercato di cui alla riserva n. 5, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- € 727,65 a titolo di interessi ritardata esecuzione utile di cui alla riserva n. 6, oltre rivalutazione monetaria e interessi (periodo 3.3.-30.12.2016);
- € 11.650,39 a titolo di mancata contabilizzazione di cui alla riserva n.7;
- € 4.503,10 a titolo di errata contabilizzazione di cui alla riserva n. 8;
- € 181.313,71 a titolo di anomalo andamento dei lavori di cui alla riserva n. 10, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- € 216,90 a titolo di interessi ritardata esecuzione utile di cui alla riserva n. 11, oltre rivalutazione monetaria e interessi (periodo 31.3 – 28.11.2017);
- € 9.931,09 a titolo di maggiori oneri dovuti a tardiva emissione del C.r.e. di cui alla riserva n. 15;
3. Accertare il diritto di parte attrice all'esonero dell'obbligo di manutenzione dell'opera ovvero, in caso contrario, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti causa il ritardo nell'esecuzione del collaudo nella misura pari alle spese generali dell'impresa a far tempo dalla data prevista per l'emissione del certificato di regolare esecuzione (23.4.2018) e fino all'effettiva emissione dello stesso (21.2.2019);
4. Accertare il diritto di parte attrice, con statuizione di condanna, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1224 comma 2, o in subordine nella misura legale, fino al soddisfo, sulle somme riconosciute a titolo di maggiori oneri e danni. In via subordinata, condannare la Amministrazione al pagamento degli interessi di mora di cui all'art. 133 del D.lgs. 163/2006 e all'art. 30 DM 145/2000. Con condanna al pagamento degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dalla presente domanda. In via ulteriormente subordinata condannarla al pagamento degli interessi ex D.lgs 231/2002, ovvero al tasso legale. Con integrale refusione delle spese dei due gradi di giudizio, delle spese di consulenza tecnica, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese, a favore della comparente. In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del motivo di appello V, ridurre la condanna alle spese del primo grado di giudizio sia nei confronti della convenuta che della terza chiamata;
Per AL TE Studiorum-Università di Bologna: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta dichiarare inammissibile e in subordine respingere l'appello ex adverso proposto in quanto nel merito infondato, nonché dichiarare inammissibile ovvero in subordine respingere in quanto nel merito infondato l'appello incidentale proposto dalla Compagnia Assicuratrice Lloyd's of London, con sede legale in 1 operante in Italia a mezzo della propria CodiceFiscale_1 sede secondaria – Ufficio di rappresentanza generale sito in Corso G. Garibaldi n. 86 – 20121 MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore (ovvero
[...]
IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. CK8N0012799G) avverso la Controparte_2 sentenza del Tribunale di Bologna n. 1538/2022 e nella subordinata ipotesi di condanna al risarcimento nella misura richiesta, ovvero in quella minor misura documentata in corso di causa, pagina 2 di 11 dichiarare che la medesima Compagnia Assicuratrice Lloyd's of London, con sede legale in 1
[...]
operante in Italia a mezzo della propria sede secondaria – Ufficio CodiceFiscale_1 di rappresentanza generale sito in Corso G. Garibaldi n. 86 – 20121 MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore (ovvero Controparte_2
ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. CK8N0012799G), terza chiamata in causa nel giudizio di primo grado, è tenuta a manlevare l'Ateneo Bolognese AL TE Studiorum – Università di Bologna da tutte le conseguenze risarcitorie derivanti dall'instaurata azione, comprese le spese di lite tutte del giudizio e, per l'effetto, condannare quest'ultima al relativo pagamento di quanto accertato come dovuto”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni esposte in Controparte_3 narrativa, contrariis rejectis, in via preliminare/pregiudiziale: accertare che l'impugnazione della sentenza come ex adverso formulata non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello, con ogni conseguente statuizione ex art. 348 ter, comma 1, c.p.c. in ordine alle spese di lite;
accertare l'assenza di specificità dei motivi di appello ex adverso formulati e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello; accertare l'assenza di interesse all'azione in relazione al V motivo di esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dello stesso;
in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, respingere integralmente l'appello interposto da Parte_1
(e le domande ivi contenute), in quanto infondato, sia in fatto che in diritto;
in via di appello incidentale: dichiarare l'ingiustizia, l'erroneità e la contraddittorietà del capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la copertura assicurativa per le ragioni ed i motivi tutti illustrati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che la nulla deve corrispondere all'AL CP_2
TE Studiorum – Università di Bologna;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello interposto da
[...]
e di rigetto dell'appello incidentale:
Parte_1 limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto da in relazione Controparte_1 all'effettivo danno cagionato alla così come verrà accertato in corso di causa;
Parte_1 determinare il quantum dell'eventuale pretesa assicurativa tenuto conto di tutti i limiti di polizza (massimali, franchigie, ecc…); in ogni caso: accertare che il V motivo di impugnazione di relativamente alle spese
Parte_1 di lite in favore di nonché il ricorso ex art. 351 c.p.c. e la domanda di sospensione CP_2 dell'esecutività della sentenza sono stati avanzati con malafede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria delle competenze e delle spese di
Parte_1 lite, oltre accessori di legge”. IN FATTO
pagina 3 di 11 1. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, AL TE Parte_1
Studiorum-Università di Bologna per accertare l'inadempimento contrattuale dell'Amministrazione convenuta e, conseguentemente, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti.
2. A sostegno delle proprie domande l'attrice deduceva che, a seguito di una gara pubblica (procedura Parte_ Cont negoziata), nella sua qualità di mandataria del i cui faceva parte la mandante Parte_3
era risultata aggiudicataria dei lavori per l'importo di € 741.066,50; che tali lavori
[...] avevano riguardato la ristrutturazione di un immobile sito in Cesenatico, per adibirlo a edificio Parte_ universitario;
che in data 8.4.2016 e AL TE avevano stipulato il contratto di appalto, individuando nel 2.3.2017 il termine ultimo per la consegna delle opere;
che durante l'esecuzione dei lavori erano emerse sopravvenienze, la cui responsabilità veniva addebitata dall'attrice a carenze progettuali, tali da necessitare, dapprima, la sospensione dei lavori e, successivamente, l'approvazione di due perizie di variante, che avevano comportato rimodulazioni contrattuali in punto sia di prezziario che di termine per la consegna dei lavori, posticipato fino al 23.1.2018; che, nelle more dei lavori, Parte_ aveva iscritto numerose riserve, con le quali contestava le disposizioni della stazione appaltante, che avevano cagionato ingenti danni all'appaltatrice.
3. Si costituiva in giudizio AL TE, che resisteva alle domande, chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta contestava come alcuna responsabilità potesse esserle imputata, in quanto la posticipazione dei lavori era stata la conseguenza di due cause a lei non imputabili: l'una consistente nelle sopravvenienze, imprevedibili al momento della redazione del progetto, l'altra risolvendosi nella condotta ostruzionistica dell'appaltatrice, che prima della sospensione dei lavori aveva rifiutato di rispettare i legittimi ordini di servizio impartitele dalla stazione appaltante, così rallentando ulteriormente il completamento delle opere.
Inoltre, AL TE chiedeva di chiamare in causa la compagnia assicurativa of London per CP_2 essere da questa garantita, sostenendo che i danni lamentati rientravano in quelli coperti dal contratto assicurativo con essa stipulato (polizza n. CK8N0012799G).
4. Autorizzata la chiamata, veniva disposta una CTU al fine di valutare la fondatezza delle riserve apposte dall'appaltatrice, nonché la congruità del danno lamentato.
5. Con sentenza n. 1538/2022 il Tribunale di Bologna respingeva le domande di parte attrice.
In particolare, il primo giudice fondava la sua decisione recependo integralmente le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva disatteso tutte le riserve iscritte dall'appaltatrice, escludendo, quindi, che essa avesse subito alcun danno.
In punto di spese, condannava l'attrice al pagamento delle spese a favore della convenuta in base a valori superiori ai medi tariffari;
condannava, altresì, l'attrice al pagamento delle spese verso la terza pagina 4 di 11 chiamata in causa, compensandole per un mezzo, ritenendo quest'ultima soccombente in virtù del principio della soccombenza virtuale con riguardo alla questione dell'operatività della polizza, negata dall'Assicurazione, ma ritenuta sussistente dal giudice. Parte_
7. Avverso la sentenza ha proposto appello e si sono costituite AL TE, che ha chiesto il rigetto del gravame, e la compagnia assicurativa Lloyd's of London che, oltre a resistere nel merito, ha proposto appello incidentale in punto di spese.
8. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO Parte_
9. Con il primo motivo d'appello eccepisce la nullità della CTU istruita in primo grado, lamentando che il consulente non abbia rispettato il limite della propria indagine;
in via istruttoria, chiede disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica.
10. Con i successivi tre motivi, consistenti di fatto in un'unica articolata doglianza, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel disattendere tutte le riserve iscritte dall'appaltatrice, insistendo affinché venga accertata la responsabilità della committente con sua Parte_ condanna a risarcire tutti i danni patiti da
11. Con il quinto motivo l'appellante censura il capo della sentenza relativo alle spese, sotto un duplice profilo: da una parte, lamenta l'eccessività delle spese cui è stata condannata nei confronti di AL
TE, dal momento che il primo giudice, pur essendosi determinato a quantificarle in valori
“leggermente” superiori ai medi, le ha poi liquidate in una somma prossima ai massimi;
dall'altra, contesta l'asserita incoerenza nella determinazione delle spese cui è stata condannata verso la terza chiamata in causa, compensate per un mezzo nella parte motiva della sentenza, e poi integralmente addebitatele nel dispositivo.
12. Si costituiscono in giudizio AL TE e gli resistendo nel merito;
Controparte_2
l'Assicurazione propone, altresì, appello incidentale con riguardo al capo della sentenza in cui il giudice ha ritenuto sussistere la copertura assicurativa e invoca la responsabilità per lite temeraria dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
13. Il primo motivo d'appello è infondato;
secondo l'appellante la CTU sarebbe nulla in quanto il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe rispettato il proprio perimetro d'indagine, applicando erroneamente la disciplina di settore.
Tuttavia, dallo studio della consulenza non emerge alcuna criticità del genere, risultando come il consulente abbia correttamente individuato la normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, il D.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010, ossia il Codice Appalti e il suo regolamento attuativo. pagina 5 di 11 Le questioni relative alla fondatezza delle riserve attengono, poi, a valutazioni anche espressione di discrezionalità tecnica, per loro natura soggette al campo dell'opinabilità; pertanto, la non condivisione di tali conclusioni non potrebbe comportare l'invalidità delle stesse, ma eventualmente la loro infondatezza.
In ogni caso deve respingersi la richiesta di rinnovazione della CTU, ritenendosi quella istruita in primo grado esaustiva, completa e puntuale rispetto ai quesiti posti dal primo giudice, come di seguito si dirà.
15. Anche il secondo, terzo e quarto motivo sono infondati.
L'appellante contesta le conclusioni del CTU, recepite dal tribunale, limitatamente alle riserve n. 2, 4,
8, 10 e 15, che definiscono, quindi, il thema decidendum, non risultando specifiche contestazioni relativamente alle restanti. Parte_ Ciò precisato, con riguardo alla riserva n. 2, lamenta l'illegittimità della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, durata dal 31.8.2016 fino al 19.10.2016, che le avrebbe a suo dire causato danni da mancata produttività, quantificati in € 20.714,70.
L'art. 159, II comma del D.lgs. 50/2016 consente la sospensione dei lavori ad opera della stazione appaltante se disposta per la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera, qualora questa sia motivata da circostanze rientranti nei casi di cui all'art. 132, I comma lett.
a), b), c) o d).
Nel caso di specie, il CTU ha accertato come il progetto esecutivo posto a base della gara fosse completo in ogni sua parte e privo di errori, ritenendo che i lavori di cui è sopravvenuta la necessità rientrassero tra quelle attività che si definiscono “in corso d'opera”, circostanza ricorrente quando si compiono interventi di completa ristrutturazione su immobili vetusti, come quello oggetto del contratto.
Non ci sono ragioni per discostarsi dalle considerazioni svolte dal consulente, dovendosi ritenere legittima la sospensione dei lavori disposta dalla committente, in quanto rientrante nel caso contemplato dall'art. 132, I comma lett. c), secondo cui la variante in corso d'opera è ammessa “per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”.
La legittimità della sospensione comporta la non risarcibilità di alcuna posta di danno. Parte_ 16. Con riguardo alla riserva n. 4, lamenta come il rapporto contrattuale sia stato segnato dall'anomalo andamento dei lavori, derivante da problematiche tutte addebitabili alla committente, tra le quali la necessità di consolidare le murature perimetrali e la demolizione e ricostruzione di porzioni di solai, che hanno causato, nel periodo intercorrente dal 3.3.2016 (consegna lavori) al 30.12.2016
(primo SAL), danni da mancata produttività per l'appaltatrice, quantificati in € 257.442,93.
pagina 6 di 11 In proposito, occorre osservare come l'appaltatrice non abbia rispettato gli ordini di servizio impartitigli dalla committente, ritenendosi non obbligata ad adempierli prima dell'approvazione della perizia di variante;
tale assunto, tuttavia, non trova alcuna copertura legislativa, dal momento che l'art. 153, III comma D.lgs. 50/2006 prevede che “l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve”. L'appaltatrice Parte non era, dunque, legittimata a non ottemperare gli ma solo a iscrivere riserve, contestando le disposizioni della stazione appaltante, come ha effettivamente fatto. Parte Sul punto l'appellante, per giustificare l'inosservanza degli invoca l'art. 161, I comma del DPR
207/2010, a mente del quale “nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante”; tuttavia, tale disposizione non è confacente al caso di specie, dal momento che le variazioni non sono state introdotte dall'appaltatore, bensì dalla committente. Contr In particolare, gli ODS, impartiti dalla direzione lavori e sottoscritti dal riguardavano lavorazioni di scarso rilievo economico e propedeutiche a quelle che sarebbero state oggetto della perizia di variante, poi in essa confluite, non costituendo, come accertato dal CTU (pag. 41 della consulenza), operazioni tali da compromettere il normale andamento dei lavori;
ne deriva che se di responsabilità può parlarsi, questa dovrebbe ascriversi all'appaltatrice, resasi inadempiente a obblighi su di essa gravanti.
L'assenza di responsabilità in capo alla committente esclude la configurabilità di alcun danno risarcibile. Parte_ 17. Con riguardo alla riserva n. 8, lamenta errate contabilizzazioni circa alcune lavorazioni da lei compiute, chiedendone il relativo pagamento.
Sul punto, il CTU ha accertato l'inammissibilità della riserva, dal momento che i conteggi in essa indicati sono stati presentati in diversi documenti con integrazioni, così violando l'art. 191, IV comma
DPR 207/2010, secondo cui “la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”.
A ciò si aggiunga che l'appaltatrice, malgrado le richieste della DL, non ha mai fornito chiarimenti circa il metodo di misurazione adottato per pervenire a tali conteggi.
Tenuto conto che, da un lato, il CTP di parte attrice, nelle proprie osservazioni, non ha ritenuto di fornire chiarimenti in merito a questi due aspetti, e che, dall'altro lato, la documentazione prodotta non smentisce gli assunti del CTU, si ritiene inammissibile e comunque infondata la riserva in questione.
pagina 7 di 11 Parte_ 18. Con riguardo alla riserva n. 10, lamenta l'anomalo andamento dei lavori verificatosi dal
31.3.2017 al 28.11.2017, a causa di sopravvenienze lavorative imputabili alla responsabilità della committente, causative di danni per l'appaltatrice quantificati in € 181.313,71.
Data la tecnicità delle questioni, che richiedono una valutazione circa la natura dei materiali utilizzati e la loro idoneità per il lavoro commissionato, si recepiscono integralmente le conclusioni svolte dal
CTU, che sulla riserva in questione si è espresso nei termini che seguono: “Ritenuto che la supposizione dell'Impresa secondo la quale la realizzazione del cappotto esterno utilizzando come materiale coibentante la stiferite in luogo della fibra di legno sarebbe stata determinata dalla non idoneità del materiale in ambiente marino non trova riscontro in quanto tale materiale risulta idrorepellente e quindi idoneo all'uso previsto;
atteso che il Committente ha ritenuto di sostituirlo per migliorare la prestazione energetica;
valutato quanto segnalato dalla Committente nelle sue controdeduzioni dove con mail del 04/05/2017 lamentava il mancato recapito della “scheda tecnica dell'infisso che si intende proporre”; preso atto che nella riserva si fa riferimento a modifiche all'impiantistica elettrica, meccanica, idrica e alle sistemazioni esterne (non meglio identificate e descritte) ma che si dice convergono nell' atto di sottomissione in corso di approvazione;
atteso che tali modifiche non vengono più menzionate nelle riserve successive e quindi debbano ritenersi soddisfatte;
considerato che
si fa riferimento a “nuovo termine suppletivo” rispetto al quale risulta che le proroghe riconosciute siano risultate risolutive non avendo la committenza richiesto l'applicazione di penali, si ritiene nel suo complesso quanto richiesto con la riserva n.10 non ammissibile” (pag. 42 e
43 della consulenza).
Anche sotto questo aspetto le considerazioni del c.t.u. appaiono logiche, analitiche e contestate soltanto in modo generico dalla parte oggi appellante;
esse meritano pertanto di essere sul punto interamente recepite.
Alcuna responsabilità può essere, quindi, imputata alla committente, escludendosi la configurazione di un danno. Parte_ 19. Con riguardo alla riserva n. 15, si duole dei maggiori oneri sostenuti a causa della tardiva emissione, da parte della committente, del certificato di regolare esecuzione, in violazione dell'art. 141,
III comma d.lgs. 50/2006.
L'infondatezza della riserva emerge ictu oculi considerando che la richiesta dei danni risulta astrattamente fondata sugli obblighi di custodia e manutenzione che sarebbero stati sostenuti a ausa del lamentato ritardo;
invero, come affermato dalla stessa appellante, è stata la committente ad aver assunto la custodia dell'immobile in via anticipata prima del collaudo, così escludendosi in radice la Parte_ configurabilità dei danni lamentati da pagina 8 di 11 Inoltre, dalla documentazione di causa emerge come alcun ritardo sia ascrivibile alla committente, avendo quest'ultima ricevuto dall'appaltatrice la documentazione utile ai fini del rilascio del suddetto certificato solo in data 10.12.2018, così rispettando il termine di 3 mesi richiesto dall'art. 141 per l'emissione, avvenuta in data 21.2.2019.
20. È invece parzialmente fondato il terzo motivo, nella parte in cui l'appellante lamenta l'errata quantificazione delle spese disposta dal primo giudice, il quale, dopo aver motivato nel senso di una liquidazione “leggermente” superiore ai medi tariffari, le ha riconosciute nel dispositivo in una somma prossima i massimi.
Appare evidente l'incongruenza tra la parte motiva e dispositiva della sentenza, per cui le spese di Parte_ primo grado, con riguardo al rapporto intercorrente tra e AL TE, devono essere rideterminate;
in proposito, tenendo conto della difficoltà della causa, testimoniata dall'ingente mole di documentazione prodotta nonché dalla necessaria istruzione di una complessa consulenza, appare congruo assumere come parametro tariffario un valore che si ponga a metà tra i medi e i massimi, pari a
€ 31.000,00.
21. Non merita, invece, accoglimento la doglianza con cui l'appellante lamenta l'erronea Parte_ quantificazione delle spese cui è stata condannata nei confronti dell'Assicurazione; in proposito, contesta come il primo giudice avrebbe deciso di compensare tali spese per un mezzo nella parte motiva della sentenza, per poi addebitagliele integralmente nel dispositivo. Tuttavia, tale assunto non trova riscontro, il dispositivo essendo chiaro nel condannare l'odierna appellante “al pagamento di un mezzo delle spese di lite della chiamata;
spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuto un mezzo di quanto in appresso) in: euro 21.000,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine, IVA e Cassa”. Parte_
22. Al riguardo, l'Assicurazione invoca la responsabilità di per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; tuttavia, non si ravvisano i presupposti per disporre tale condanna, dal momento che, sebbene questo profilo dell'impugnazione sia il frutto di una grossolana svista, si tratta comunque di un elemento minimale nell'economia complessiva del giudizio.
23. Occorre ora esaminare l'appello incidentale proposto dall'Assicurazione, che chiede la riforma del capo della sentenza con il quale il giudice ha accertato, in virtù del principio della soccombenza virtuale e ai soli fini della liquidazione delle spese, la sussistenza della copertura assicurativa;
in particolare, l'appellata sostiene che tale statuizione possa acquisire forza di giudicato tra le parti, con il rischio che la compagnia venga chiamata, in futuro, a indennizzare sinistri non rientranti nell'oggetto della polizza.
pagina 9 di 11 Un simile assunto è infondato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio” (Cass. 17312/2015).
E dunque, sebbene il primo giudice abbia errato nel fare ricorso al principio della soccombenza virtuale ai fini della parziale compensazione delle spese di lite della chiamata, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. 23123/2019), il motivo in esame deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse, non essendo la (erronea) statuizione sulla soccombenza virtuale idonea al passaggio in giudicato.
24. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado nel rapporto tra e AL TE Studiorum Università di Bologna vanno Parte_1 rideterminate in € 31.000,00, oltre accessori, ferme le restanti statuizioni.
25. In considerazione dell'esito del presente giudizio, va condannata a Parte_1 rifondere i 9/10 delle spese di lite del grado ad AL TE, con compensazione tra le parti del restante decimo.
Condanna Lloyd's of London a rifondere le spese di lite ad CP_6
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.
1538/2022 del Tribunale di Bologna, ridetermina le spese di lite del primo grado a carico di
[...]
e la condanna al pagamento a favore di AL TE Studiorum Università di Bologna Parte_1 della somma di € 31.000,00, oltre rimorso forfettario, IVA e CPA.
Condanna parte appellante a rifondere a AL TE Studiorum Università di Bologna nove decimi delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, compensando tra le parti il restante decimo.
pagina 10 di 11 Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Lloyd's of London nei confronti di AL
TE e la condanna a rifondere a quest'ultima le spese di lite del presente del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 30/10/2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 11 di 11