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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2710/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ER
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 2710 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente tra:
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Cosmo Leccese Parte_1 C.F._1
del foro di Cassino;
- attore -
E
NC DI ER ( P.I. con gli avv.ti Paolo Felice e Marta Dolfi del P.IVA_1
foro di Viterbo
- convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione pagina 1 di 5 delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. traeva in giudizio la PR di Viterbo, per ottenere il risarcimento dei Parte_1
danni materiali subiti in conseguenza ed a causa del sinistro stradale occorso il 23.3.2018 ore
12:30 allorchè, percorrendo a bordo dell'autovettura di sua proprietà BMV 320d tg EK041DF, la SP Bagnorese, in località Celleno, giunto in prossimità del Km. 2,900, si scontrava con un grosso masso di pietra posto in mezzo alla corsia di percorrenza.
L'attore chiedeva, quindi, accertarsi la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c., dell'ente convenuto, nella causazione del sinistro, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura e quantificati in euro 7.523,00 oltre interessi e rivalutazione;
vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la PR di Viterbo che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata ricorrendo, nel caso di specie, il caso fortuito volto ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testimoniale, dopo la sostituzione dell'originario giudice è stata assegnata alla scrivente e viene decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente va confermata l'ordinanza dell'11.05.2023 con cui è stata disposta la decadenza dall'assunzione della prova testimoniale, in danno di parte attrice, dei testi Tes_1
, legale rappresentante della ed titolare dell'Officina Urbani
[...] CP_1 Testimone_2
per non essere gli stessi stati regolarmente citati.
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
La prospettazione dei fatti di cui all'atto di citazione, consente di ricondurre la domanda all'art. 2051 c.c.. Sul punto, va preliminarmente precisato che la responsabilità per cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., è applicabile anche agli enti pubblici territoriali.
Com'è noto, l'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia, il quale postula l'effettivo potere sulla cosa, vale a dire la responsabilità giuridica e materiale della pagina 2 di 5 stessa con il conseguente potere-dovere di intervento tra il responsabile e, appunto, la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Sussiste, dunque, una presunzione “iuris tantum” di responsabilità, con la conseguenza che, in tale ipotesi, per il danneggiato è sufficiente provare la sussistenza di un rapporto eziologico tra la cosa (nella specie, la presenza del sasso al centro della carreggiata) e l'evento lesivo ( sinistro), mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( cfr. Cass. Civ. sez. III n.
16373 del 20.6.2005.
Ciò posto deve procedersi all'esame della fattispecie concreta, verificando se, in positivo, la cosa pubblica presenti quelle anomalie tali da risultare oggettivamente pericolosa per l'utenza; in negativo se l'incidente si sia verificato per l'insorgenza di fattori estranei alla res, potenzialmente riconducibili, da una parte, all'utilizzo anomalo da parte dell'utente (principio di autoresponsabilità) e, dall'altra, a mutamenti repentini tali da sfuggire al potere di controllo della P.A.
Ebbene, si duole di aver impattato con la propria autovettura contro un grosso sasso Parte_1
posto al centro della carreggiata di percorrenza, non visibile e non percepibile e comunque non segnalato.
Orbene, in primo luogo non è dato evincere dal verbale redatto dai Carabinieri, l'esatta dinamica del sinistro ed in particolare l'effettiva collocazione del sasso all'interno della carreggiata. I Carabinieri sono, infatti, intervenuti in loco dopo che l'autovettura ed il sasso erano stati spostati e nessun rilievo è stata effettuato. Il Brigadiere Capo ha, Testimone_3 infatti, dichiarato: “ Prima che noi arrivassimo, le auto erano state messe in sicurezza e spostate rispetto al punto d'urto. Non abbiamo fatto i rilievi, mi sembra che abbiamo preso solo le misure di un sasso che era stato spostato e messo al ciglio della strada”.
Quanto alla presenza del sasso (grande o piccolo che sia), ad avviso del giudicante, esso ha interrotto il nesso causale, per effetto della situazione di pericolo creata da terzi e non prontamente eliminabile da parte dell'ente locale. In ciò soccorre anche la giurisprudenza più recente della Suprema Corte, che ha così argomentato: "La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili pagina 3 di 5 con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale)" (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 6826 del 11/03/2021 (Rv. 660907 - 01). Principio dal quale non vi è motivo di discostarsi, non essendovi la prova che la PR fosse stata avvertita della presenza del sasso in loco e non sia intervenuta tempestivamente per rimuoverlo.
Parte convenuta, ha invero fornito piena prova del caso fortuito.
Il teste , sorvegliante stradale ha riferito testualmente: “ avevamo terminato il Testimone_4
giro di perlustrazione ed eravamo passati nel punto ove poi è stato trovato il masso circa 15 minuti prima. Quando abbiamo fatto il giro di perlustrazione, il masso non era presente, non so se è caduto da qualche mezzo passato nel frattempo. Prima non c'era”. Nello stesso verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto si dichiara: “si dà atto che il masso in questione sicuramente era stato perso da qualche mezzo pesante in transito sulla SP citata”. Il teste di parte attrice , Carabiniere presso la Stazione di Montefiascone, in pattuglia Testimone_5
assieme al ha dichiarato che, chiamato dalla Centrale Operativa, ha constatato che il Tes_3 sasso, che era delle dimensioni di circa 20cmx30cm e “verosimilmente .. era stato perso da un mezzo pesante perché il tratto di strada si trova in campagna e non vi sono muretti laterali o altro da cui possa essersi distaccato”. D'altronde, l'intervento ex post, effettuato dalla
PR è stato assolutamente tempestivo dal momento che, sempre lo stesso ha Tes_3
riferito: “quando siamo arrivati erano già presenti i tecnici della PR di Viterbo”.
Inoltre, sul verbale si legge testualmente: “ sul posto era presente personale della PR di
Viterbo che spargeva Philler poiché sulla corsia vi era una notevole quantità di olio in terra perso dalla vettura condotta dal ”. Parte_1
In definitiva, quindi, parte attrice non ha dato prova di dove fosse collocato il sasso in questione né del fatto che lo stesso non fosse visibile e quindi evitabile usando la normale diligenza dell'uomo medio tanto più che percorreva la SP in pieno giorno ( ore 12:30 circa).
pagina 4 di 5 In ogni caso, a tutto voler concedere, parte convenuta ha fornito piena prova che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi ( sasso perso da altro mezzo) non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione;
fornendo la prova del caso fortuito viene meno qualsiasi nesso eziologico tra la causa e l'evento.
Per le considerazioni che precedono la domanda attorea va rigettata.
3. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 con riferimento ai parametri minimi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 stante la semplicità della questione giuridica trattata
P.Q.M.
il Tribunale di Viterbo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della PR di Viterbo, ogni diversa Parte_1
istanza ed eccezione anche istruttoria, disattesa, cosi' dispone:
-rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della PR Parte_1
di Viterbo liquida in complessive euro 2.738,00 per compensi oltre accessori come per legge e spese generali (15%).
Così deciso in Viterbo 06.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Marianna Barlati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ER
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 2710 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente tra:
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Cosmo Leccese Parte_1 C.F._1
del foro di Cassino;
- attore -
E
NC DI ER ( P.I. con gli avv.ti Paolo Felice e Marta Dolfi del P.IVA_1
foro di Viterbo
- convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione pagina 1 di 5 delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. traeva in giudizio la PR di Viterbo, per ottenere il risarcimento dei Parte_1
danni materiali subiti in conseguenza ed a causa del sinistro stradale occorso il 23.3.2018 ore
12:30 allorchè, percorrendo a bordo dell'autovettura di sua proprietà BMV 320d tg EK041DF, la SP Bagnorese, in località Celleno, giunto in prossimità del Km. 2,900, si scontrava con un grosso masso di pietra posto in mezzo alla corsia di percorrenza.
L'attore chiedeva, quindi, accertarsi la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c., dell'ente convenuto, nella causazione del sinistro, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura e quantificati in euro 7.523,00 oltre interessi e rivalutazione;
vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la PR di Viterbo che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata ricorrendo, nel caso di specie, il caso fortuito volto ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testimoniale, dopo la sostituzione dell'originario giudice è stata assegnata alla scrivente e viene decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente va confermata l'ordinanza dell'11.05.2023 con cui è stata disposta la decadenza dall'assunzione della prova testimoniale, in danno di parte attrice, dei testi Tes_1
, legale rappresentante della ed titolare dell'Officina Urbani
[...] CP_1 Testimone_2
per non essere gli stessi stati regolarmente citati.
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
La prospettazione dei fatti di cui all'atto di citazione, consente di ricondurre la domanda all'art. 2051 c.c.. Sul punto, va preliminarmente precisato che la responsabilità per cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., è applicabile anche agli enti pubblici territoriali.
Com'è noto, l'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia, il quale postula l'effettivo potere sulla cosa, vale a dire la responsabilità giuridica e materiale della pagina 2 di 5 stessa con il conseguente potere-dovere di intervento tra il responsabile e, appunto, la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Sussiste, dunque, una presunzione “iuris tantum” di responsabilità, con la conseguenza che, in tale ipotesi, per il danneggiato è sufficiente provare la sussistenza di un rapporto eziologico tra la cosa (nella specie, la presenza del sasso al centro della carreggiata) e l'evento lesivo ( sinistro), mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( cfr. Cass. Civ. sez. III n.
16373 del 20.6.2005.
Ciò posto deve procedersi all'esame della fattispecie concreta, verificando se, in positivo, la cosa pubblica presenti quelle anomalie tali da risultare oggettivamente pericolosa per l'utenza; in negativo se l'incidente si sia verificato per l'insorgenza di fattori estranei alla res, potenzialmente riconducibili, da una parte, all'utilizzo anomalo da parte dell'utente (principio di autoresponsabilità) e, dall'altra, a mutamenti repentini tali da sfuggire al potere di controllo della P.A.
Ebbene, si duole di aver impattato con la propria autovettura contro un grosso sasso Parte_1
posto al centro della carreggiata di percorrenza, non visibile e non percepibile e comunque non segnalato.
Orbene, in primo luogo non è dato evincere dal verbale redatto dai Carabinieri, l'esatta dinamica del sinistro ed in particolare l'effettiva collocazione del sasso all'interno della carreggiata. I Carabinieri sono, infatti, intervenuti in loco dopo che l'autovettura ed il sasso erano stati spostati e nessun rilievo è stata effettuato. Il Brigadiere Capo ha, Testimone_3 infatti, dichiarato: “ Prima che noi arrivassimo, le auto erano state messe in sicurezza e spostate rispetto al punto d'urto. Non abbiamo fatto i rilievi, mi sembra che abbiamo preso solo le misure di un sasso che era stato spostato e messo al ciglio della strada”.
Quanto alla presenza del sasso (grande o piccolo che sia), ad avviso del giudicante, esso ha interrotto il nesso causale, per effetto della situazione di pericolo creata da terzi e non prontamente eliminabile da parte dell'ente locale. In ciò soccorre anche la giurisprudenza più recente della Suprema Corte, che ha così argomentato: "La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili pagina 3 di 5 con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale)" (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 6826 del 11/03/2021 (Rv. 660907 - 01). Principio dal quale non vi è motivo di discostarsi, non essendovi la prova che la PR fosse stata avvertita della presenza del sasso in loco e non sia intervenuta tempestivamente per rimuoverlo.
Parte convenuta, ha invero fornito piena prova del caso fortuito.
Il teste , sorvegliante stradale ha riferito testualmente: “ avevamo terminato il Testimone_4
giro di perlustrazione ed eravamo passati nel punto ove poi è stato trovato il masso circa 15 minuti prima. Quando abbiamo fatto il giro di perlustrazione, il masso non era presente, non so se è caduto da qualche mezzo passato nel frattempo. Prima non c'era”. Nello stesso verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto si dichiara: “si dà atto che il masso in questione sicuramente era stato perso da qualche mezzo pesante in transito sulla SP citata”. Il teste di parte attrice , Carabiniere presso la Stazione di Montefiascone, in pattuglia Testimone_5
assieme al ha dichiarato che, chiamato dalla Centrale Operativa, ha constatato che il Tes_3 sasso, che era delle dimensioni di circa 20cmx30cm e “verosimilmente .. era stato perso da un mezzo pesante perché il tratto di strada si trova in campagna e non vi sono muretti laterali o altro da cui possa essersi distaccato”. D'altronde, l'intervento ex post, effettuato dalla
PR è stato assolutamente tempestivo dal momento che, sempre lo stesso ha Tes_3
riferito: “quando siamo arrivati erano già presenti i tecnici della PR di Viterbo”.
Inoltre, sul verbale si legge testualmente: “ sul posto era presente personale della PR di
Viterbo che spargeva Philler poiché sulla corsia vi era una notevole quantità di olio in terra perso dalla vettura condotta dal ”. Parte_1
In definitiva, quindi, parte attrice non ha dato prova di dove fosse collocato il sasso in questione né del fatto che lo stesso non fosse visibile e quindi evitabile usando la normale diligenza dell'uomo medio tanto più che percorreva la SP in pieno giorno ( ore 12:30 circa).
pagina 4 di 5 In ogni caso, a tutto voler concedere, parte convenuta ha fornito piena prova che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi ( sasso perso da altro mezzo) non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione;
fornendo la prova del caso fortuito viene meno qualsiasi nesso eziologico tra la causa e l'evento.
Per le considerazioni che precedono la domanda attorea va rigettata.
3. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 con riferimento ai parametri minimi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 stante la semplicità della questione giuridica trattata
P.Q.M.
il Tribunale di Viterbo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della PR di Viterbo, ogni diversa Parte_1
istanza ed eccezione anche istruttoria, disattesa, cosi' dispone:
-rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della PR Parte_1
di Viterbo liquida in complessive euro 2.738,00 per compensi oltre accessori come per legge e spese generali (15%).
Così deciso in Viterbo 06.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Marianna Barlati
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