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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/04/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2959 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Desoindre, giusta Parte_1
delega in atti – INTIMANTE
E
- INTIMATA CONTUMACE CP_1
OGGETTO : Sfratto per morosità
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, deducendo l'irregolare Parte_1
pagamento dei canoni dovuti nel periodo corrente da luglio 2020 fino a maggio 2024 - tale per cui aveva maturato una morosità pari a complessivi
Euro 18.225,00 - intimava a sfratto per morosità relativamente CP_1
all'immobile sito in Monterotondo Scalo (RM) Via Papa Giovanni XXIII n.
15 concesso alla conduttrice in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 1.10.2016, regolarmente registrato;
precisava che il nominativo della conduttrice corrispondente a era stato Parte_2
successivamente modificato in a seguito del matrimonio CP_1
contratto con il sig. come da certificato in atti. CP_2 Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per la conduttrice, ma il Tribunale disponeva la trasformazione del rito, ritenuta incompatibile con il rito sommario la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c.
Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo alla successiva udienza del 5.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante relativo alla fonte regolatrice delle obbligazioni rispettivamente sorte tra le parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data
27.09.2016, regolarmente registrato.
Nessun dubbio poi in ordine alla coincidenza del soggetto firmatario il contratto di locazione e l'attuale convenuta, come si evince dall'aggiornamento del codice fiscale precedentemente intestato a
[...]
(C.F. ed attualmente assegnato a Parte_2 C.F._1 CP_1
(C.F. ) a seguito della registrazione del
[...] C.F._2
matrimonio dalla stessa contratto in data 17.01.2021 con il Sig. CP_2
(v. all).
Ciò premesso, va detto che, in base agli accordi, parte conduttrice avrebbe dovuto corrispondere il canone di locazione dell'immobile pari a Euro
650,00 entro il giorno 5 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della conduttrice, protrattasi anche in corso di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna della resistente al rilascio del locale e al pagamento dei ratei insoluti.
Parte conduttrice, del resto, nulla ha dedotto circa la sussistenza di circostanze, negative, modificative e/o impeditive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
La sig.ra , deve quindi essere condannata al pagamento della CP_1
somma di Euro 18.225,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Ordina a Lungu Estera il rilascio, senza dilazione, dell'immobile sito in
Monterotondo Scalo, Via Papa Giovanni XXIII n.15, scala B, piano 4°, interno 24, identificata al Catasto Fabbricati di Monterotondo Scalo, sez. urbana, al foglio 30, part. 7, sub. 587
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 18.225,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 368,00 per esborsi ed Euro 2.600,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 5 dicembre 2024
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2959 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Desoindre, giusta Parte_1
delega in atti – INTIMANTE
E
- INTIMATA CONTUMACE CP_1
OGGETTO : Sfratto per morosità
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, deducendo l'irregolare Parte_1
pagamento dei canoni dovuti nel periodo corrente da luglio 2020 fino a maggio 2024 - tale per cui aveva maturato una morosità pari a complessivi
Euro 18.225,00 - intimava a sfratto per morosità relativamente CP_1
all'immobile sito in Monterotondo Scalo (RM) Via Papa Giovanni XXIII n.
15 concesso alla conduttrice in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 1.10.2016, regolarmente registrato;
precisava che il nominativo della conduttrice corrispondente a era stato Parte_2
successivamente modificato in a seguito del matrimonio CP_1
contratto con il sig. come da certificato in atti. CP_2 Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per la conduttrice, ma il Tribunale disponeva la trasformazione del rito, ritenuta incompatibile con il rito sommario la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c.
Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo alla successiva udienza del 5.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante relativo alla fonte regolatrice delle obbligazioni rispettivamente sorte tra le parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data
27.09.2016, regolarmente registrato.
Nessun dubbio poi in ordine alla coincidenza del soggetto firmatario il contratto di locazione e l'attuale convenuta, come si evince dall'aggiornamento del codice fiscale precedentemente intestato a
[...]
(C.F. ed attualmente assegnato a Parte_2 C.F._1 CP_1
(C.F. ) a seguito della registrazione del
[...] C.F._2
matrimonio dalla stessa contratto in data 17.01.2021 con il Sig. CP_2
(v. all).
Ciò premesso, va detto che, in base agli accordi, parte conduttrice avrebbe dovuto corrispondere il canone di locazione dell'immobile pari a Euro
650,00 entro il giorno 5 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della conduttrice, protrattasi anche in corso di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna della resistente al rilascio del locale e al pagamento dei ratei insoluti.
Parte conduttrice, del resto, nulla ha dedotto circa la sussistenza di circostanze, negative, modificative e/o impeditive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
La sig.ra , deve quindi essere condannata al pagamento della CP_1
somma di Euro 18.225,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Ordina a Lungu Estera il rilascio, senza dilazione, dell'immobile sito in
Monterotondo Scalo, Via Papa Giovanni XXIII n.15, scala B, piano 4°, interno 24, identificata al Catasto Fabbricati di Monterotondo Scalo, sez. urbana, al foglio 30, part. 7, sub. 587
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 18.225,00 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità successive fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 368,00 per esborsi ed Euro 2.600,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 5 dicembre 2024
Il Giudice O.P.