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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2202 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Costante e Francesca Castegnaro
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/11/1993, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenza Rossi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti chiedono l'emissione della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti
CONDIZIONI
I) Affidamento dei figli minori e Per_1 Per_2
- Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre.
- Quanto ai tempi di permanenza dei figli con il padre, considerate le modalità di gestione attualmente in essere e sino a che il Sig. non avrà trovato altra CP_1
occupazione lavorativa, i figli staranno con il padre dall'uscita da scuola fino alle ore
17.00 circa, quando la madre li andrà a prendere, salvo esigenze di lavoro straordinario. La madre li accompagnerà alle attività sportive e li terrà con sé fino alla mattina successiva. La madre tutte le mattine accompagnerà i figli a casa del padre che li porterà a scuola e li andrà a riprendere all'uscita. Durante i week-end, i figli staranno con i genitori in via alternata o il sabato o la domenica, salvo diversi accordi per trascorrere con i figli l'intero week-end dal venerdì dopo l'uscita di scuola alla domenica sera ore 21.00. Il genitore che terrà i figli il sabato, li terrà anche la notte fino alla mattina successiva quando l'altro genitore andrà a prenderli indicativamente alle ore 10.00. Entrambi i genitori potranno sempre partecipare alle gare o alle manifestazioni sportive dei figli. I minori potranno pernottare dal padre anche durante la settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi.
I suddetti orari di permanenza presso ciascuno dei genitori continueranno anche durante i periodi di vacanza scolastica. Durante tali periodi di vacanza scolastica i minori potranno essere accompagnati a casa del padre entro le ore 11.00, così da consentire agli stessi un maggior riposo.
- Quanto alle vacanze ed alle festività: durante le vacanze estive due settimane, da concordarsi ogni anno tra i genitori entro il 30 maggio;
i bambini trascorreranno le vacanze estive con la madre nel mese di agosto, attesa l'attuale disponibilità della signora per motivi di lavoro;
una settimana durante le vacanze natalizie, un Pt_1
anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo nel periodo dal 31
dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
il giorno del compleanno di e Per_1
, il padre potrà vederli e comunque unirsi alla eventuale festa di compleanno Per_2
che venisse organizzata;
il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, i bambini rimarranno con il padre;
il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma, i bambini rimarranno con la madre. I ponti e le festività nazionali seguiranno il criterio dell'alternanza.
II) Casa familiare
La casa familiare sita in Vicenza, in Piazzetta Nostro Tetto n. 9, sarà assegnata alla madre . Parte_1
I signori e si impegnano reciprocamente a vendere la casa Pt_1 CP_1
familiare acquistata in comproprietà, ad un prezzo non inferiore ad € 142.000,00.
Eventuali offerte ad un prezzo inferiore dovranno essere valutate congiuntamente dalle parti.
Il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i signori e;
i ricorrenti si Pt_1 CP_1
impegnano fin d'ora ad estinguere le posizioni debitorie di cui in premesse (mutuo con
Mediobanca; prestito con Younited Credit SA;
finanziamento con OS AT SP e carta di credito con Findomestic) entro e non oltre dieci giorni dalla vendita della casa familiare.
I ricorrenti concordano che, qualora la signora reperisse la nuova abitazione Pt_1
prima della vendita della casa familiare, la stessa vi si trasferirà con i figli.
III) Contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e spese straordinarie Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario dei figli da intendersi comprensivo delle sole spese alimentari e per utenze, secondo i tempi di permanenza degli stessi. La spesa relativa al pranzo dei figli, anche se fuori casa (a titolo esemplificativo: centri estivi, scuola, corsi) sarà a carico del padre.
Ogni altra spesa, indipendentemente dalla connotazione di straordinaria o meno, sarà
suddivisa a metà tra i genitori: a titolo esemplificativo e non esaustivo abbigliamento,
spese mediche, farmaceutiche, spese per attività sportiva o ricreativa extrascolastica,
spese scolastiche, spese di benzina per portare i figli alle attività sportive. Ciascun
genitore dovrà comunicare preventivamente per iscritto all'altro ogni acquisto per i figli al fine di evitarne la duplicazione. Il protocollo del Tribunale di Vicenza sarà utilizzato esclusivamente ai fini dell'individuazione delle spese che richiedono il consenso dei genitori e dei termini di pagamento/rimborso.
IV) SE NI
Darsi atto che i genitori a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso percepiranno l'assegno unico e universale nella misura del 50% ciascuno.
Entrambi si adopereranno e collaboreranno per la modifica delle attuali condizioni di erogazione e pagamento in essere presso l'INPS; le parti si impegnano a consegnare la documentazione necessaria in tempo utile per ogni annualità per la presentazione della domanda all'Inps affinché possano avanzare la richiesta.
V) Patti particolari
Darsi atto che i signori e concordano quanto segue. Pt_1 CP_1
Fino a che la casa non sarà venduta entrambe le parti provvederanno a versare sul conto corrente cointestato la consueta provvista necessaria a coprire mutui e finanziamenti nella misura del 50% ciascuno. Dopo la vendita della casa e la conseguente estinzione delle posizioni debitorie di cui in premesse e con le modalità
indicate al punto II) il conto corrente cointestato sarà chiuso con saldo e/o spese a metà tra le parti.
La signora terrà per sé i seguenti elettrodomestici: lavatrice, asciugatrice, Pt_1
microonde, friggitrice, frigo e Bimby a fronte della corresponsione a favore del sig.
della somma di € 1.500,00, di cui euro 750,00 già versati e saldo pari ad CP_1
euro 750,00 entro sette giorni dalla vendita dell'immobile.
La signora terrà per sé anche la camera dei figli, il salotto senza divano, una Pt_1
delle due televisioni ed il tavolo con le sedie della sala, mentre il sig. terrà CP_1
con sé il mobile della camera matrimoniale.
Quanto ai cani di famiglia: è stato ceduto a terzi su accordo dei ricorrenti CP_2
mentre , con cip attualmente intestato alla signora , rimarrà con il Per_3 Pt_1
sig. . La signora acconsente al passaggio di anagrafica del cane CP_1 Pt_1
al sig. . Tutte le spese sia ordinarie (es.: alimentari, toelettatura, accessori CP_1
etc..) che veterinarie, saranno sostenute al 100% dal signor . CP_1
L'auto Volkswagen Taigo rimane nella proprietà della signora che ha già Pt_1
provveduto a corrisponderne metà del valore al sig. . Il sig. CP_1 CP_1
provvederà a rimborsare alla signora il 50% della spesa per il bollo auto Pt_1
dell'anno 2024 entro dieci giorni dal deposito del presente ricorso.
La signora provvederà a saldare le spese condominiali relative all'anno Pt_1
2025/2026 e di cui ai bilanci consuntivo e preventivo approvati all'assemblea condominiale del 16.09.25 pari ad € 524,71, o la minore somma dovuta nel caso in cui la vendita della casa familiare fosse perfezionata prima del termine dell'esercizio
2025/2026.
Con l'adempimento di quanto sopra e salvo quanto previsto al punto II, le parti avranno definito ogni questione patrimoniale tra le stesse e non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra.
I genitori si impegnano sin da ora a che le frequentazioni con i rispettivi eventuali futuri compagni siano graduali e orientati a garantire il corretto equilibrio e il massimo interesse dei figli minori, inserendo eventuali partner almeno dopo un anno dal deposito del presente ricorso.
VI) Competenze e spese del presente procedimento compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2025 e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e Controparte_1
mantenimento dei figli minori e . Per_1 Persona_4
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento ordinario e straordinario dei due figli.
La casa familiare, sita in Vicenza, via Piazzetta Nostro Tetto n.9, va assegnata a in quanto convivente con i figli minori. Parte_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e Per_1 [...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Per_4
riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 21.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2202 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Costante e Francesca Castegnaro
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/11/1993, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenza Rossi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti chiedono l'emissione della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti
CONDIZIONI
I) Affidamento dei figli minori e Per_1 Per_2
- Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre.
- Quanto ai tempi di permanenza dei figli con il padre, considerate le modalità di gestione attualmente in essere e sino a che il Sig. non avrà trovato altra CP_1
occupazione lavorativa, i figli staranno con il padre dall'uscita da scuola fino alle ore
17.00 circa, quando la madre li andrà a prendere, salvo esigenze di lavoro straordinario. La madre li accompagnerà alle attività sportive e li terrà con sé fino alla mattina successiva. La madre tutte le mattine accompagnerà i figli a casa del padre che li porterà a scuola e li andrà a riprendere all'uscita. Durante i week-end, i figli staranno con i genitori in via alternata o il sabato o la domenica, salvo diversi accordi per trascorrere con i figli l'intero week-end dal venerdì dopo l'uscita di scuola alla domenica sera ore 21.00. Il genitore che terrà i figli il sabato, li terrà anche la notte fino alla mattina successiva quando l'altro genitore andrà a prenderli indicativamente alle ore 10.00. Entrambi i genitori potranno sempre partecipare alle gare o alle manifestazioni sportive dei figli. I minori potranno pernottare dal padre anche durante la settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi.
I suddetti orari di permanenza presso ciascuno dei genitori continueranno anche durante i periodi di vacanza scolastica. Durante tali periodi di vacanza scolastica i minori potranno essere accompagnati a casa del padre entro le ore 11.00, così da consentire agli stessi un maggior riposo.
- Quanto alle vacanze ed alle festività: durante le vacanze estive due settimane, da concordarsi ogni anno tra i genitori entro il 30 maggio;
i bambini trascorreranno le vacanze estive con la madre nel mese di agosto, attesa l'attuale disponibilità della signora per motivi di lavoro;
una settimana durante le vacanze natalizie, un Pt_1
anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo nel periodo dal 31
dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
il giorno del compleanno di e Per_1
, il padre potrà vederli e comunque unirsi alla eventuale festa di compleanno Per_2
che venisse organizzata;
il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, i bambini rimarranno con il padre;
il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma, i bambini rimarranno con la madre. I ponti e le festività nazionali seguiranno il criterio dell'alternanza.
II) Casa familiare
La casa familiare sita in Vicenza, in Piazzetta Nostro Tetto n. 9, sarà assegnata alla madre . Parte_1
I signori e si impegnano reciprocamente a vendere la casa Pt_1 CP_1
familiare acquistata in comproprietà, ad un prezzo non inferiore ad € 142.000,00.
Eventuali offerte ad un prezzo inferiore dovranno essere valutate congiuntamente dalle parti.
Il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i signori e;
i ricorrenti si Pt_1 CP_1
impegnano fin d'ora ad estinguere le posizioni debitorie di cui in premesse (mutuo con
Mediobanca; prestito con Younited Credit SA;
finanziamento con OS AT SP e carta di credito con Findomestic) entro e non oltre dieci giorni dalla vendita della casa familiare.
I ricorrenti concordano che, qualora la signora reperisse la nuova abitazione Pt_1
prima della vendita della casa familiare, la stessa vi si trasferirà con i figli.
III) Contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e spese straordinarie Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario dei figli da intendersi comprensivo delle sole spese alimentari e per utenze, secondo i tempi di permanenza degli stessi. La spesa relativa al pranzo dei figli, anche se fuori casa (a titolo esemplificativo: centri estivi, scuola, corsi) sarà a carico del padre.
Ogni altra spesa, indipendentemente dalla connotazione di straordinaria o meno, sarà
suddivisa a metà tra i genitori: a titolo esemplificativo e non esaustivo abbigliamento,
spese mediche, farmaceutiche, spese per attività sportiva o ricreativa extrascolastica,
spese scolastiche, spese di benzina per portare i figli alle attività sportive. Ciascun
genitore dovrà comunicare preventivamente per iscritto all'altro ogni acquisto per i figli al fine di evitarne la duplicazione. Il protocollo del Tribunale di Vicenza sarà utilizzato esclusivamente ai fini dell'individuazione delle spese che richiedono il consenso dei genitori e dei termini di pagamento/rimborso.
IV) SE NI
Darsi atto che i genitori a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso percepiranno l'assegno unico e universale nella misura del 50% ciascuno.
Entrambi si adopereranno e collaboreranno per la modifica delle attuali condizioni di erogazione e pagamento in essere presso l'INPS; le parti si impegnano a consegnare la documentazione necessaria in tempo utile per ogni annualità per la presentazione della domanda all'Inps affinché possano avanzare la richiesta.
V) Patti particolari
Darsi atto che i signori e concordano quanto segue. Pt_1 CP_1
Fino a che la casa non sarà venduta entrambe le parti provvederanno a versare sul conto corrente cointestato la consueta provvista necessaria a coprire mutui e finanziamenti nella misura del 50% ciascuno. Dopo la vendita della casa e la conseguente estinzione delle posizioni debitorie di cui in premesse e con le modalità
indicate al punto II) il conto corrente cointestato sarà chiuso con saldo e/o spese a metà tra le parti.
La signora terrà per sé i seguenti elettrodomestici: lavatrice, asciugatrice, Pt_1
microonde, friggitrice, frigo e Bimby a fronte della corresponsione a favore del sig.
della somma di € 1.500,00, di cui euro 750,00 già versati e saldo pari ad CP_1
euro 750,00 entro sette giorni dalla vendita dell'immobile.
La signora terrà per sé anche la camera dei figli, il salotto senza divano, una Pt_1
delle due televisioni ed il tavolo con le sedie della sala, mentre il sig. terrà CP_1
con sé il mobile della camera matrimoniale.
Quanto ai cani di famiglia: è stato ceduto a terzi su accordo dei ricorrenti CP_2
mentre , con cip attualmente intestato alla signora , rimarrà con il Per_3 Pt_1
sig. . La signora acconsente al passaggio di anagrafica del cane CP_1 Pt_1
al sig. . Tutte le spese sia ordinarie (es.: alimentari, toelettatura, accessori CP_1
etc..) che veterinarie, saranno sostenute al 100% dal signor . CP_1
L'auto Volkswagen Taigo rimane nella proprietà della signora che ha già Pt_1
provveduto a corrisponderne metà del valore al sig. . Il sig. CP_1 CP_1
provvederà a rimborsare alla signora il 50% della spesa per il bollo auto Pt_1
dell'anno 2024 entro dieci giorni dal deposito del presente ricorso.
La signora provvederà a saldare le spese condominiali relative all'anno Pt_1
2025/2026 e di cui ai bilanci consuntivo e preventivo approvati all'assemblea condominiale del 16.09.25 pari ad € 524,71, o la minore somma dovuta nel caso in cui la vendita della casa familiare fosse perfezionata prima del termine dell'esercizio
2025/2026.
Con l'adempimento di quanto sopra e salvo quanto previsto al punto II, le parti avranno definito ogni questione patrimoniale tra le stesse e non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra.
I genitori si impegnano sin da ora a che le frequentazioni con i rispettivi eventuali futuri compagni siano graduali e orientati a garantire il corretto equilibrio e il massimo interesse dei figli minori, inserendo eventuali partner almeno dopo un anno dal deposito del presente ricorso.
VI) Competenze e spese del presente procedimento compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2025 e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e Controparte_1
mantenimento dei figli minori e . Per_1 Persona_4
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento ordinario e straordinario dei due figli.
La casa familiare, sita in Vicenza, via Piazzetta Nostro Tetto n.9, va assegnata a in quanto convivente con i figli minori. Parte_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e Per_1 [...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Per_4
riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 21.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo