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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2024, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 5 dicembre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 677/2023 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente E_ C.F._1 domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Campidoglio n. 26, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., ricorrente, contro
(C.F.: ), in persona del suo tutore il CP C.F._2
Sindaco pro tempore del Controparte_2 convenuto contumace, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
è presente l'avv. il quale, su invito del giudice, precisa E_ le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. Il procuratore, su invito del Giudice, discute la causa riportandosi al ricorso. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con ricorso, depositato in data 15 maggio 2023, l'avv. E_ ha convenuto in giudizio , in persona del suo tutore il Sindaco CP pro tempore del (v. doc. 27 del fascicolo di parte Controparte_2 ricorrente), premettendo: di avere svolto attività difensiva professionale, quale legale di fiducia, in favore della madre del convenuto, , Persona_1 nel procedimento civile innanzi al Tribunale di Patti, iscritto al n. 220/2015 R.G., avente ad oggetto lʼappello avverso la sentenza n. 367/2014 del Giudice di Pace di Patti;
che lʼappello era stato iscritto a ruolo il 13 febbraio 2015 e che, nel contraddittorio con lʼappellato, costituitosi il 29 aprile 2015, il procedimento è stato trattato in diverse udienze;
che, prima della decisione, avendo appreso della morte della cliente avvenuta il 4 giugno 2018, l'avv. aveva individuato lʼunico erede, il figlio E_
, per conto del quale, essendo interdetto, il suo tutore, il quale CP aveva manifestato la volontà di non proseguire i giudizi in cui era parte la dante causa;
che, pertanto, aveva dichiarato la morte della cliente e, allʼudienza del 19 gennaio 2021, il processo era stato dichiarato interrotto;
che tale causa era stata iscritta a ruolo senza pagamento del contributo unificato e della marca di iscrizione a ruolo, giusta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla cliente il 24 novembre 2014 al Consiglio dellʼOrdine degli avvocati di Patti, e per questo motivo la cliente non aveva mai pagato alcunché a titolo di compensi e rimborso spese;
che, dai contatti avuti con il Sindaco di tutore dellʼerede, CP_2
e segnatamente dalla sua nota del 21 giugno 2019, era emerso che la cliente disponeva in vita di cospicui depositi di capitali, produttivi di interessi, non dichiarati con lʼistanza di ammissione al patrocinio e nemmeno successivamente;
che il procuratore ha, quindi, chiesto al Giudice della causa la revoca del patrocinio a spese dello Stato della cliente Per_1
e l'istanza era stata accolta con il provvedimento del 14 dicembre 2021;
[...] che, con delibera del 21 dicembre 2022, il Consiglio dellʼOrdine degli Avvocati di Patti aveva espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di visto presentata dal ricorrente, riguardante i compensi per l'attività professionale prestata, liquidati nella misura di euro 2.363,77, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. e tassa dovuta allʼOrdine per il parere, di euro 177,29, pagata il 16 gennaio 2023. Tanto premesso, ha E_ domandato di accertare la rispondenza della somma richiesta ai parametri di cui alla tabella dei compensi professionali forensi applicabile alla prestazione in concreto resa e di condannare il convenuto, rappresentato dal tutore il Sindaco pro tempore del al pagamento Controparte_2 della somma complessiva di euro 2.541,06, di cui euro 2.363,77 per compensi professionali ed euro 177,29 per tassa parere pagata allʼOrdine degli avvocati di Patti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA e oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
, rappresentato dal tutore il Sindaco pro tempore del CP [...]
, non si è costituito, nonostante la prova in atti della notifica CP_2 regolarmente avvenuta nei suoi confronti (v. prod. ricorrente del 1° settembre 2023). Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. ha chiesto di accertare la rispondenza della somma E_ richiesta ai parametri di cui alla tabella dei compensi professionali forensi applicabile alla prestazione in concreto resa. Lo svolgimento dell'attività difensiva da parte dell'avv. in favore E_ della madre dante causa del convenuto, appare riscontrato dalla documentazione prodotta in atti (v. all.ti al ricorso introduttivo). L'entità del compenso va determinata ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Le parti possono convenire il compenso mediante apposito atto scritto. In mancanza, va determinato secondo le tariffe, gli usi oppure dal Giudice sentito il pare dell'associazione professionale cui appartiene il professionista. Nella specie, non risulta essere stato stipulato alcun patto scritto, in mancanza del quale, ogni accordo tra le parti va considerato nullo. Pertanto, il compenso va determinato secondo le tariffe vigenti al momento dell'emissione della ordinanza del 19 gennaio 2021, con la quale il procedimento è stato dichiarato interrotto. Occorre, dunque, applicare le tariffe previste dal d.m. n. 55/2014, per come aggiornato nel 2018, considerando: le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore dell'affare; le condizioni soggettive del cliente;
i risultati conseguiti;
il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. La determinazione del compenso professionale spettante agli avvocati costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, il quale, se liquida a tale titolo una somma contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non deve motivare specificatamente la sua decisione (Cass., n. 3982/98; Cass., n. 17992/04). Nella specie, ritenuto che si è trattato di una causa di appello dal valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in cui non si è svolta attività istruttoria, che il processo si è celebrato in cinque udienze (tutte di rinvio, alcune delle quali tenute dai G.o.p., ai quali non era ammessa la trattazione, v. all.ti 10 e 11) e che è stato dichiarato interrotto prima della fase decisoria, le tariffe indicate nella parcella allegata al fascicolo del ricorrente (v. all.ti 29) e 30) fasc. non appaiono conformi ai parametri tariffari medi E_ indicati dal d.m. del 2014, per come aggiornato nel 2018. Tenuto conto dei criteri sopra specificati, appare congruo rispetto all'attività resa l'importo di euro 810,00. Va, dunque, rigettata la domanda di accertamento della rispondenza della somma richiesta ai parametri di cui alla tabella dei compensi professionali forensi applicabile alla prestazione resa. ha domandato, poi, la condanna del convenuto al E_ pagamento della somma complessiva di euro 2.541,06, di cui 2.363,77 per compensi professionali ed euro 177,29 per tassa parere pagata allʼOrdine degli avvocati di Patti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A., IVA e interessi dalla domanda al soddisfo. Al riguardo, deve precisarsi che, sebbene il ricorrente abbia chiesto la condanna al pagamento di una somma specifica (euro 2.363,77 per compensi), secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione (Cass., n. 27479/2022). Per quanto esposto, il convenuto, rappresentato dal tutore Sindaco pro tempore del va condannato al pagamento, in favore Controparte_2 del ricorrente, di euro 810,00 per compensi professionali ed euro 177,29 per il rimborso della tassa parere pagata allʼOrdine degli avvocati di Patti (v. pag. 6, all. nn. 29) e 30) fasc. ricorrente), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA. Gli interessi legali decorrono dalla domanda - in mancanza di prova di preventiva diffida con relative ricevute - sino al soddisfo, dovendo aderire all'orientamento più recente della Suprema Corte che ha mutato il precedente secondo il quale, nei procedimenti come il presente, gli interessi venivano fatti decorrere dal momento della liquidazione giudiziale (v. sul punto, Cass., n. 8611/2022; Cass., n. 24973/2022). Non va, invece, applicata alcuna rivalutazione, trattandosi di un debito di valuta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione delle somme richieste;
con esclusione dell'attività istruttoria;
scaglione di riferimento in base al decisum fino ad euro 1.100,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 677/2023 R.G.A.C., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP
- rigetta la domanda di accertamento della rispondenza della somma richiesta ai parametri di cui alla tabella dei compensi professionali forensi applicabile alla prestazione resa;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 810,00 per compensi professionali ed euro 177,29 per il rimborso della tassa parere pagata allʼOrdine degli avvocati di Patti, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A., IVA e interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore di E_ delle spese di lite che liquida in euro 232,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: ), elettivamente E_ C.F._1 domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Campidoglio n. 26, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., ricorrente, contro
(C.F.: ), in persona del suo tutore il CP C.F._2
Sindaco pro tempore del Controparte_2 convenuto contumace, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
è presente l'avv. il quale, su invito del giudice, precisa E_ le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. Il procuratore, su invito del Giudice, discute la causa riportandosi al ricorso. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con ricorso, depositato in data 15 maggio 2023, l'avv. E_ ha convenuto in giudizio , in persona del suo tutore il Sindaco CP pro tempore del (v. doc. 27 del fascicolo di parte Controparte_2 ricorrente), premettendo: di avere svolto attività difensiva professionale, quale legale di fiducia, in favore della madre del convenuto, , Persona_1 nel procedimento civile innanzi al Tribunale di Patti, iscritto al n. 220/2015 R.G., avente ad oggetto lʼappello avverso la sentenza n. 367/2014 del Giudice di Pace di Patti;
che lʼappello era stato iscritto a ruolo il 13 febbraio 2015 e che, nel contraddittorio con lʼappellato, costituitosi il 29 aprile 2015, il procedimento è stato trattato in diverse udienze;
che, prima della decisione, avendo appreso della morte della cliente avvenuta il 4 giugno 2018, l'avv. aveva individuato lʼunico erede, il figlio E_
, per conto del quale, essendo interdetto, il suo tutore, il quale CP aveva manifestato la volontà di non proseguire i giudizi in cui era parte la dante causa;
che, pertanto, aveva dichiarato la morte della cliente e, allʼudienza del 19 gennaio 2021, il processo era stato dichiarato interrotto;
che tale causa era stata iscritta a ruolo senza pagamento del contributo unificato e della marca di iscrizione a ruolo, giusta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla cliente il 24 novembre 2014 al Consiglio dellʼOrdine degli avvocati di Patti, e per questo motivo la cliente non aveva mai pagato alcunché a titolo di compensi e rimborso spese;
che, dai contatti avuti con il Sindaco di tutore dellʼerede, CP_2
e segnatamente dalla sua nota del 21 giugno 2019, era emerso che la cliente disponeva in vita di cospicui depositi di capitali, produttivi di interessi, non dichiarati con lʼistanza di ammissione al patrocinio e nemmeno successivamente;
che il procuratore ha, quindi, chiesto al Giudice della causa la revoca del patrocinio a spese dello Stato della cliente Per_1
e l'istanza era stata accolta con il provvedimento del 14 dicembre 2021;
[...] che, con delibera del 21 dicembre 2022, il Consiglio dellʼOrdine degli Avvocati di Patti aveva espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di visto presentata dal ricorrente, riguardante i compensi per l'attività professionale prestata, liquidati nella misura di euro 2.363,77, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. e tassa dovuta allʼOrdine per il parere, di euro 177,29, pagata il 16 gennaio 2023. Tanto premesso, ha E_ domandato di accertare la rispondenza della somma richiesta ai parametri di cui alla tabella dei compensi professionali forensi applicabile alla prestazione in concreto resa e di condannare il convenuto, rappresentato dal tutore il Sindaco pro tempore del al pagamento Controparte_2 della somma complessiva di euro 2.541,06, di cui euro 2.363,77 per compensi professionali ed euro 177,29 per tassa parere pagata allʼOrdine degli avvocati di Patti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA e oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
, rappresentato dal tutore il Sindaco pro tempore del CP [...]
, non si è costituito, nonostante la prova in atti della notifica CP_2 regolarmente avvenuta nei suoi confronti (v. prod. ricorrente del 1° settembre 2023). Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. ha chiesto di accertare la rispondenza della somma E_ richiesta ai parametri di cui alla tabella dei compensi professionali forensi applicabile alla prestazione in concreto resa. Lo svolgimento dell'attività difensiva da parte dell'avv. in favore E_ della madre dante causa del convenuto, appare riscontrato dalla documentazione prodotta in atti (v. all.ti al ricorso introduttivo). L'entità del compenso va determinata ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Le parti possono convenire il compenso mediante apposito atto scritto. In mancanza, va determinato secondo le tariffe, gli usi oppure dal Giudice sentito il pare dell'associazione professionale cui appartiene il professionista. Nella specie, non risulta essere stato stipulato alcun patto scritto, in mancanza del quale, ogni accordo tra le parti va considerato nullo. Pertanto, il compenso va determinato secondo le tariffe vigenti al momento dell'emissione della ordinanza del 19 gennaio 2021, con la quale il procedimento è stato dichiarato interrotto. Occorre, dunque, applicare le tariffe previste dal d.m. n. 55/2014, per come aggiornato nel 2018, considerando: le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore dell'affare; le condizioni soggettive del cliente;
i risultati conseguiti;
il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. La determinazione del compenso professionale spettante agli avvocati costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, il quale, se liquida a tale titolo una somma contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non deve motivare specificatamente la sua decisione (Cass., n. 3982/98; Cass., n. 17992/04). Nella specie, ritenuto che si è trattato di una causa di appello dal valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in cui non si è svolta attività istruttoria, che il processo si è celebrato in cinque udienze (tutte di rinvio, alcune delle quali tenute dai G.o.p., ai quali non era ammessa la trattazione, v. all.ti 10 e 11) e che è stato dichiarato interrotto prima della fase decisoria, le tariffe indicate nella parcella allegata al fascicolo del ricorrente (v. all.ti 29) e 30) fasc. non appaiono conformi ai parametri tariffari medi E_ indicati dal d.m. del 2014, per come aggiornato nel 2018. Tenuto conto dei criteri sopra specificati, appare congruo rispetto all'attività resa l'importo di euro 810,00. Va, dunque, rigettata la domanda di accertamento della rispondenza della somma richiesta ai parametri di cui alla tabella dei compensi professionali forensi applicabile alla prestazione resa. ha domandato, poi, la condanna del convenuto al E_ pagamento della somma complessiva di euro 2.541,06, di cui 2.363,77 per compensi professionali ed euro 177,29 per tassa parere pagata allʼOrdine degli avvocati di Patti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A., IVA e interessi dalla domanda al soddisfo. Al riguardo, deve precisarsi che, sebbene il ricorrente abbia chiesto la condanna al pagamento di una somma specifica (euro 2.363,77 per compensi), secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione (Cass., n. 27479/2022). Per quanto esposto, il convenuto, rappresentato dal tutore Sindaco pro tempore del va condannato al pagamento, in favore Controparte_2 del ricorrente, di euro 810,00 per compensi professionali ed euro 177,29 per il rimborso della tassa parere pagata allʼOrdine degli avvocati di Patti (v. pag. 6, all. nn. 29) e 30) fasc. ricorrente), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA. Gli interessi legali decorrono dalla domanda - in mancanza di prova di preventiva diffida con relative ricevute - sino al soddisfo, dovendo aderire all'orientamento più recente della Suprema Corte che ha mutato il precedente secondo il quale, nei procedimenti come il presente, gli interessi venivano fatti decorrere dal momento della liquidazione giudiziale (v. sul punto, Cass., n. 8611/2022; Cass., n. 24973/2022). Non va, invece, applicata alcuna rivalutazione, trattandosi di un debito di valuta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione delle somme richieste;
con esclusione dell'attività istruttoria;
scaglione di riferimento in base al decisum fino ad euro 1.100,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 677/2023 R.G.A.C., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP
- rigetta la domanda di accertamento della rispondenza della somma richiesta ai parametri di cui alla tabella dei compensi professionali forensi applicabile alla prestazione resa;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 810,00 per compensi professionali ed euro 177,29 per il rimborso della tassa parere pagata allʼOrdine degli avvocati di Patti, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A., IVA e interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore di E_ delle spese di lite che liquida in euro 232,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)