Articolo 3 della Legge 7 dicembre 2015, n. 205
Articolo 2Articolo 4
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24 dicembre 2015
Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 1.080.000 euro per l'anno 2015 e a 540.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2015