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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 967/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio da Cass. n. 14798/2023, iscritta al n. 967/2023
R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale del 12.03.2025 e vertente tra nella persona dell'amministratore unico Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti
[...]
Riccardo Panci e Mario Benedetti ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Guidonia Montecelio (RM), Via Nerone n. 3, giusta procura in atti;
attrice in riassunzione e
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Scarpantoni congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Luca Scarpantoni e all'avv. Claudia Scarpantoni ed elettivamente domiciliato in Teramo, Via Torre Bruciata n. 17/21 presso e nello studio dei procuratori, giusta procura in atti;
convenuto in riassunzione e nei confronti di
_2
convenuto in riassunzione- non costituito
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 e s.s. c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 14798/2023 del 26.05.2023, che ha cassato la sentenza di appello n. 1513/2018 della Corte di Appello dell'Aquila del
01.08.2018, emessa nel giudizio iscritto al n. 1308/2012, di parziale modifica della sentenza del Tribunale di Teramo n. 651/2012 del
07.09.2012, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2062/2007 R.G.
CONCLUSIONI: per l'attrice in riassunzione “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione ex art. 392 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza e in accoglimento dell'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Teramo n. 651/2012, pubblicata il 7.9.2012, R.G.
n. 2062/2007,
- dichiarare nulla e/o riformare la sentenza n. 651/2012 emessa dal
Tribunale di Teramo il 5.9.2012, depositata in data 7.9.2012 e notificata il
17.10.2012, conseguentemente dichiarando inammissibili ed infondate le pretese comunali per le causali ivi espresse, con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio di Cassazione e di quello di rinvio ex art. 392 c.p.c.”,
per il convenuto in riassunzione : “1) Dichiarare Controparte_1
inammissibile l'appello ex adverso proposto per il difetto di legittimazione pag. 2/27 ad agire dell'appellante ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 43 L. Fall.
2) In subordine, respingere l'appello proposto da parte della Parte_1
[...]
3) Confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo n. 651/2012 e, per l'effetto, confermare la condanna della società – già Parte_1 [...]
– in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare, CP_3
per le causali espresse nel corpo dell'atto, in favore del
[...]
, la somma di € 32.732,89 oltre interessi e rivalutazione. CP_1
4) In accoglimento dell'appello incidentale, riconoscere la qualità di custode in capo alla IT e condannare la stessa in solido con la _2 [...]
e pagare la somma di € 32.732,89 oltre interessi di mora. Parte_1
5) Con vittoria di spese competenze e onorari e rifusione delle spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda processuale in esame trae origine dall'atto di citazione del
14.07.2007, con cui il adiva il Tribunale di Teramo Controparte_1
convenendo in giudizio la società e la IT al Controparte_3 _2
fine di ottenerne la condanna in solido, o in via subordinata soltanto di quest'ultimo, al pagamento della somma di € 32.732,89, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di rimborso delle spese sostenute in occasione dell'incendio, verificatosi nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2006, della discarica insistente sul terreno di proprietà della prima e condotto in locazione dalla seconda.
A sostegno della propria domanda, il rappresentava che: CP_1
pag. 3/27 - in data 18.04.2006, il Comandante del Corpo Forestale dello Stato aveva comunicato al Sindaco che un incendio sviluppatosi nella notte precedente aveva investito i capannoni di proprietà della locati alla Controparte_3
IT , sprigionando una nube tossica altamente dannosa per la _2
salute umana, invitandolo ad intervenire;
- nel perdurare delle operazioni di spegnimento ed a fronte del pericolo di inquinamento ambientale, si era rivolto ad aziende specializzate, affinché prelevassero e trasferissero il materiale combusto residuato.
- a seguito di accertamenti effettuati dall' e relativi al liquido CP_4
derivato dalla commistione dell'acqua di spegnimento e del materiale combusto, aveva altresì incaricato altre aziende per la realizzazione di un canale di convogliamento dei liquidi e la fossa provvisoria di raccolta, allo smaltimento dei rifiuti prodotti;
- ripresa in data 21.04.2006 l'attività di combustione, aveva infine incaricato altra IT, la quale era rimasta impegnata nei lavori per due giorni consecutivi.
Deduceva quindi il proprio diritto al rimborso delle spese sostenute, sia nei confronti del ai sensi del comma 2 dell'art. 17 d.lgs. 5 febbraio _2
1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi) quale responsabile della situazione di inquinamento, sia nei confronti della società ai sensi dei commi Parte_1
pag. 4/27 condannandola al pagamento, in favore del , della Controparte_1
somma di € 32.732,89, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
b) rigettava le domande proposte dal nei confronti Controparte_1
della IT TO Ivo;
c) compensava integralmente le spese di lite tra le parti. Cont Avverso tale sentenza proponeva appello la società (già Parte_1
, chiedendone la integrale riforma, con rigetto delle pretese CP_3
azionate nei suoi confronti dal , sulla base dei Controparte_1
seguenti motivi:
1) Mancata considerazione, da parte del primo giudice, del fatto che le spese sostenute dal per la raccolta e lo smaltimento del percolato CP_1
prodotto dall'incendio non avevano riguardato “la messa in sicurezza dell'area di proprietà della , trattandosi di operazioni CP_3
eseguite all'esterno di detta area ed a beneficio della collettività, onde evitare infiltrazioni nel terreno, né essendosi verificato “il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli”;
2) Ingiustizia della esclusione della responsabilità della sola IT conduttrice per la ritenuta ricorrenza del caso fortuito, non estesa alla posizione della società proprietaria;
3) Insussistenza della responsabilità ritenuta dal Tribunale, dato che le spese affrontate dal erano dovute all'incendio, per il cui CP_1
spegnimento l'acqua era entrata in contatto col materiale raccolto nella discarica condotta dal non già alla allocazione della discarica _2
stessa, del tutto occasionale ed irrilevante;
pag. 5/27 4) Insussistenza della responsabilità da protezione, poiché l'intervento effettuato dal non era andato a beneficio di essa proprietaria, ma CP_1
della collettività;
5) Insussistenza dell'onere reale affermato dal Tribunale, dato che la semplice attività di raccolta del percolato da parte del non aveva CP_1
nulla a che fare con quella di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a garanzia della quale era previsto l'onere reale sul sito inquinato;
6) Mancata considerazione della rinuncia all'azione e comunque della rimessione del debito, intervenuta sia con la nota in data 11.09.2006, con cui il Responsabile del procedimento comunicava la proposta di revoca o annullamento della delibera di GM n. 173 in data 16.05.2006 contenente l'addebito dei costi da essa società, sia con la delibera di GM n. 326 in data
11.10.2006, la quale dava atto dell'annullamento della precedente delibera di addebito e conferiva l'incarico a promuovere il giudizio.
Si costituiva il che, nel contestare la fondatezza Controparte_1
degli avversi assunti, formulava altresì appello incidentale adducendo l'erroneità della mancata condanna anche della conduttrice IT _2
, in solido con la società proprietaria, a titolo di responsabilità per danni
[...]
cagionati da cose in custodia.
Con Non si costituiva la IT TO , la quale veniva dichiarata contumace.
Con sentenza n. 1513/2018 pubblicata in data 01.08.2018, questa Corte di
Appello: a) rigettava l'appello principale;
b) accoglieva l'appello incidentale e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, condannava la IT , in solido con la _2
società al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
pag. 6/27 della somma di € 32,732,89 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
c) condannava la società e la IT , in Parte_1 _2
solido fra loro, alla rifusione delle spese del grado in favore del
[...]
. CP_1
Ai fini che qui rilevano e limitatamente ai profili attinenti al rigetto dell'appello principale, le motivazioni esplicitate in sentenza erano consistite, in sintesi:
a) nella circostanza che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 22/1997, nel fissare il principio generale “chi inquina paga”, equipara in modo significativo l'avvenuto superamento dei limiti al semplice pericolo del superamento dei limiti medesimi.
b) nel ravvisare - alla luce del quadro normativo delineato l'art. 17, commi
9,10 e 11 del d.lgs. 22/1997 - la responsabilità del proprietario del sito inquinato, cui si riferisce significativamente l'onere reale, attinente alla
“res”, previsto per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, proprietario che bene può essere chiamato a rispondere delle spese sostenute dal sia pure non con tutto il suo patrimonio, CP_1
proprio in ragione della natura di onere reale degli interventi medesimi;
c) nel condividere, alla luce di tali considerazioni, l'affermazione del
Tribunale ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, d.lgs. n. 22/97 in forza di una responsabilità “non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo e della colpa ma non astretta neppure dal rapporto causale del proprietario medesimo o pericolo di superamento dei valori limite di contaminazione”, trattandosi di una forma di responsabilità in re ipsa (a differenza di quella prevista per il proprietario in solido con l'autore materiale della violazione pag. 7/27 nell'ipotesi di abbandono, deposito o immissioni senza controllo di rifiuti, di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs. n. 22/97);
d) nella irrilevanza della circostanza che le spese sostenute dal si CP_1
riferissero ad operazioni eseguite all'esterno dell'area di proprietà della
[...]
nonché del fatto che la formazione del percolato fosse Parte_1
ricollegabile non allo stoccaggio di rifiuti operato dalla IT , bensì _2
all'acqua utilizzata per lo spegnimento dell'incendio ed entrata in contatto coi detti rifiuti: ciò trattandosi, comunque, di operazioni resesi necessarie per arginare la situazione verificatasi nell'area medesima, in ordine alla quale sussisteva la detta responsabilità da posizione della società proprietaria;
e) nella ritenuta sussistenza (anche) della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla società proprietaria, essendo questa configurabile sia a carico del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo debba essere ravvisato nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza;
con la conseguenza che, ove sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità civile per i danni ridonda non a carico del terzo, bensì del proprietario e del conduttore, potendo la presunzione di responsabilità del custode essere superata solo fornendo prova del fortuito.
Avverso tale sentenza la proponeva ricorso per Cassazione Parte_1
sulla base di due motivi, lamentando la errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c. e 321 c.p.p., oltre alla errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997.
pag. 8/27 Con controricorso, resisteva il , mentre rimaneva Controparte_1
contumace . _2
Con ordinanza n. 14798/2023 pubblicata il 26.05.2023, la Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione, accoglieva il primo e il secondo motivo di gravame, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, a questa Corte in differente composizione.
Il giudizio è stato riassunto dalla con atto di citazione in Parte_1
riassunzione del 05.10.2023, con il quale ha chiesto a questo Collegio di conformarsi alle statuizioni del giudice di legittimità, di cui si dirà, accogliendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 651/2012 emessa dal
Tribunale di Teramo, conseguentemente dichiarando inammissibili ed infondate le pretese comunali per le causali ivi espresse.
Con comparsa del 28.03.2023 si è costituito in giudizio il
[...]
, instando per il rigetto dell'appello in riassunzione in quanto CP_1
inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, nonché infondato in fatto ed in diritto, concludendo come in epigrafe.
Non si è costituito , per il quale non risulta depositata prova _2
dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione in riassunzione.
All'udienza del 12.03.2023, questa Corte riservava la causa a decisione con assegnazioni di termini (40+20) ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
Va, preliminarmente, chiarito che la sentenza di secondo grado deve ritenersi ormai coperta da giudicato nei confronti di , che non la _2
ha impugnata e nei cui confronti – in quanto litisconsorte non necessario pag. 9/27 nei cui confronti l'impugnazione risulta preclusa – non deve procedersi ad ordinarne la notificazione ai sensi dell'art. 332 c.p.c.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte del CP_1
In particolare, si sostiene che al momento della proposizione del giudizio la avrebbe perso la capacità giuridica e processuale Parte_1
necessaria per la promozione dell'azione, essendo nei confronti della società medesima intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento in data
09.02.2021 e, dunque, trovando applicazione l'art. 43 l. fall.
Costituisce tuttavia principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione secondo cui, nelle controversie relative a rapporti patrimoniali ricompresi nel fallimento, al fallito competa una legittimazione processuale suppletiva nella (sola) ipotesi di totale disinteresse del curatore (v. ex multis Cass. n. 33546/2023, nel quale si precisa altresì che, in siffatta ipotesi, mentre la decisione sfavorevole al fallito è inopponibile alla massa, la statuizione che determini un risultato patrimoniale utile può invece essere azionata esecutivamente dal curatore quale valido titolo giudiziale che il fallimento acquisisce ai sensi degli artt.
42 e 44 l. fall.).
Invero, “La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed
è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio. (In
pag. 10/27 applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal fallito, in quanto la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale ma, comunicandogli l'intento di non impugnare la decisione, aveva espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della controversia)”
(Cass. n. 13991/2017; cfr. Cass. n. 5571/2011).
La medesima giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato la non sufficienza dell'astensione da iniziative processuali da parte della curatela - quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze sfavorevoli al fallito - occorrendo viceversa che questa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo debba ritenersi esclusa laddove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza stessa del contenzioso (cfr. Cass. n. 15369/2005;
Cass. n. 4448/2012; Cass. n.24159/2015; Cass. n. 13814/2016).
Trasponendo i principi suesposti alla fattispecie in esame, la circostanza che la curatela avesse espressamente manifestato il proprio disinteresse in relazione all'iniziativa processuale de qua esclude in radice la possibilità per la parte di poter sollevare la relativa eccezione, configurando l'intervenuta dichiarazione di fallimento una limitazione della capacità che, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo.
Emerge infatti dalla documentazione in atti la totale indifferenza, da parte del curatore, rispetto alla riassunzione del giudizio, la quale veniva da quest'ultimo portata a conoscenza, tanto del Giudice delegato (cfr. “stante il passaggio in giudicato della sentenza di fallimento nonché dello stato pag. 11/27 passivo ove è insinuato il predetto credito vantato dal
[...]
, non detiene alcun interesse alla riassunzione del prodotto CP_1
giudizio né ad una costituzione nel medesimo qualora riassunto da controparte”; cfr. nota informativa mancato interesse a riassumere un giudizio, doc. 7, fasc. di parte attrice in riassunzione), quanto dell'istante
(“la Curatela è totalmente disinteressata alla vicenda Parte_1
processuale in discorso atteso che la stessa verte su circostanze i cui effetti si sono consolidatasi all'interno della procedura fallimentare sia con riguardo alla sentenza dichiarativa che con riferimento allo stato passivo”; cfr. riscontro del curatore alla missiva del 04.07.2023, doc. 6, fasc. di parte attrice in riassunzione).
Né potrebbe infine ritenersi che l'inerzia degli organi fallimentari abbia, nella specie, costituito il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia, risultando dal medesimo tenore della documentazione in atti che il curatore si fosse totalmente disinteressato della vicenda processuale rimettendone implicitamente la relativa gestione al fallito: circostanza resa palese dall'inequivocabile contegno di indifferenza circa le sorti del giudizio rispetto alla procedura fallimentare in atto, rafforzata dall'intento di non costituirsi nell'eventuale instaurando giudizio anche “qualora riassunto da controparte”.
Venendo al merito della controversia, si rileva la opportunità di richiamare i principi di diritto espressi dalla ordinanza n. 14798/2023 della Suprema
Corte:
a) quanto ai profili relativi alla sussistenza, in capo alla Parte_1
della qualità di custode dell'area ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051
c.c., “Si dà atto in sentenza (v. pag. 11, secondo cpv.) che l'immobile di
pag. 12/27 proprietà della si trovava al momento dell'evento Parte_1
dannoso, e già da diversi mesi prima, sottoposto a sequestro preventivo in relazione al quale l'incarico di custode era stato affidato allo stesso conduttore, (circostanza, questa, considerata dalla Corte _2
d'appello ragione aggiuntiva per attribuire a quest'ultimo concorrente responsabilità risarcitoria ex art. 2051 cod. civ.).
Non può dubitarsi che, per converso, per effetto di tale misura cautelare reale, la società proprietaria del bene e locatrice fosse stata privata della disponibilità materiale effettiva dell'immobile.
Erroneamente dunque, in tale contesto, la Corte d'appello ha ritenuto potersi configurare anche nei confronti della società il presupposto per
l'affermazione di una concorrente responsabilità extracontrattuale ex art.
2051 cod. civ., rappresentato per l'appunto dall'esistenza di una situazione di custodia, intesa ─ secondo pacifica acquisizione ─ come «effettivo potere di governo» della cosa, «effettiva e non occasionale disponibilità della cosa», «potere di controllare la cosa», «capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare», «potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa» (v. Cass. n. 1108 del 21/01/2021; n. 11016 del 19/05/2011; n. 5669 del 09/03/2010)”.
b) quanto invece ai profili di responsabilità ex art. 17 d.lgs. n. 22/1997,
“appare evidente che, secondo il chiaro tenore testuale della norma,
l'onere reale ricade sulle «aree inquinate» e le spese per le quali l'ente può avvalersi del privilegio speciale immobiliare, ai sensi del comma 11, sono (solo) quelle «sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate».
pag. 13/27 Ciò risponde del resto alla ratio della norma che, escluso che possa ravvisarsi nell'attribuzione di una responsabilità diretta del proprietario per il fatto dell'inquinamento, sia pure oggettiva o “di posizione” come postulato in sentenza, è piuttosto quella di far ricadere (anche) sulla proprietà, oltre che sul responsabile, il costo di interventi che altrimenti, nel caso di insolvenza di quest'ultimo, resterebbero a carico della collettività.
Non appare dunque condivisibile l'affermazione contenuta in sentenza secondo «nulla rileva né il fatto che le spese sostenute dal si CP_1
riferissero ad operazioni eseguite all'esterno dell'area di proprietà della società ed a beneficio dell'intera collettività, né il fatto che la Parte_1
formazione del percolato fosse ricollegabile non allo stoccaggio di rifiuti operato dalla IT ma piuttosto all'acqua utilizzata per lo _2
spegnimento dell'incendio ed entrata in contatto coi detti rifiuti: ciò trattandosi, comunque, di operazioni resesi necessarie per arginare la situazione verificatasi nell'area medesima, in ordine alla quale sussisteva la detta responsabilità da posizione della società proprietaria».
Ben diversamente, infatti, solo se la bonifica ha avuto ad oggetto l'area di proprietà della società poteva sorgere la predicata e del tutto peculiare responsabilità da posizione.
Tanto non si desume con chiarezza dalla equivoca motivazione sopra riportata.
In mancanza di un chiaro accertamento sul punto, la sentenza si espone dunque al denunciato vizio di violazione di legge, sub specie di errore di sussunzione e va dunque cassata anche in relazione al secondo motivo”.
pag. 14/27 Dovendo fare applicazione di siffatti principi, la Corte è chiamata unicamente a vagliare la sussistenza del diritto, da parte del al CP_1
rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 17, commi 2,10 e 11, del d.lgs. 22/1997 nei confronti del proprietario dell'area inquinata, essendo viceversa precluso qualsiasi ulteriore accertamento in merito alla sussistenza, in capo a quest'ultimo, di una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Invero, come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una
e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (Cass. n. 17240/2023, ricadente in tale ultima ipotesi, in cui è stato affermato che il giudice di rinvio avesse pag. 15/27 correttamente disposto espletamento di una nuova CTU, non preclusa dalla pronuncia rescindente che aveva rinviato per un nuovo esame della controversia sulla rilevata violazione, da parte del giudice di merito, delle regole sull'onere della prova in tema di risarcimento per responsabilità medica con conseguente erronea motivazione;
cfr. Cass. 27337/2019, relativa anch'essa ad un giudizio di rinvio ricadente in tale ultima ipotesi, perché, rispetto alla decisione cassata, era stata censurata l'identificazione del giustificato motivo oggettivo di recesso esclusivamente con l'esistenza di condizioni congiunturali aziendali sfavorevoli, dovendosi invece verificare la sussistenza di ragioni intese ad una diversa e maggiormente economica organizzazione del lavoro, la S.C. ha ritenuto che la valutazione circa la giustificazione del recesso non era affatto preclusa dalla pronuncia rescindente).
Tanto premesso, non appare revocabile in dubbio la circostanza che, da un lato, in relazione al giudizio rescindente che aveva condotto a decretare la insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ex art. 2051 da parte del proprietario (ravvisabile nella carenza di un effettivo potere di governo della cosa per effetto della misura cautelare reale rappresentata dal sequestro preventivo, la società proprietaria del bene e locatrice essendo stata privata della disponibilità materiale effettiva dell'immobile)
l'annullamento debba propriamente ricondursi alla prima ipotesi, restando preclusa a questa Corte la possibilità modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
dall'altro, in relazione alla diversa causa petendi invocata dal al fine di ottenere il rimborso CP_1
delle spese sostenute e ravvisabile nella norma di cui all'art. 17 del d.lgs.
pag. 16/27 22/1997, la relativa statuizione di annullamento debba invece essere ricondotta alla terza ipotesi.
Decisivo appare infatti il rilievo che, nello statuire come la responsabilità
“da posizione” possa sorgere solo laddove la bonifica abbia avuto ad oggetto l'area di proprietà della società, la Suprema Corte faceva rilevare come tale circostanza “non si desume con chiarezza dalla equivoca motivazione sopra riportata” e che “In mancanza di un chiaro accertamento sul punto, la sentenza si espone dunque al denunciato vizio di violazione di legge”.
Trattasi dunque, e limitatamente a tale punto, di una cassazione della sentenza, sia per violazione di legge (sub specie di errore di sussunzione) che per lacune motivazionali (nei termini in precedenza riportati).
Nel caso che qui ci occupa, dunque, “Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento” (Cass. n. 3150/2024).
Riprendendo le fila del discorso, il principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte in riferimento alla fattispecie de qua deve essere propriamente inteso nel senso di ritenere che l'onere reale previsto al comma 10, art. 17, del d.lgs. n. 22/1997 debba gravare unicamente sul proprietario dell'area oggetto delle opere di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, dovendo pertanto escludersi che il possa CP_1
vedersi riconosciuto il diritto al rimborso, nei confronti della Parte_1
pag. 17/27 delle spese sostenute per interventi di bonifica che abbiano eventualmente avuto esecuzione su aree appartenenti a soggetti terzi.
Sul punto, la difesa dell'odierno convenuto in riassunzione ha sostenuto come l'annullamento della sentenza d'appello da parte della Suprema Corte avrebbe comportato la reviviscenza della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità della società sulla base della non contestazione della proprietà del terreno oggetto dell'evento incendiario, la quale, se da un lato mai sarebbe stata negata da parte della dall'altro risulterebbe persino oggetto di implicita Parte_1
ammissione (cfr. “è palese l'estraneità della agli obblighi Parte_1
evocati dal custode dovendosi circoscrivere la sua portata alla sola unità immobiliare e non anche ai beni in essa riposti dal conduttore”; comparsa conclusionale, fasc. di I grado . Controparte_3
Sempre secondo la difesa del tale ricostruzione troverebbe avallo CP_1
nella statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, laddove il
Tribunale aveva ritenuto che “nella fattispecie risultano configurati tutti i presupposti costituitivi dell'onere reale, essendo stati posti in essere dall'amministrazione comunale gli interventi officiosi di messa in sicurezza del sito dal rischio inquinamento [..]. la responsabilità-onere di posizione è poi incontestabile nel caso che occupa non avendo parte convenuta contestato la propria figura di proprietario oggetto della domanda attorea”.
Deve tuttavia osservarsi come siffatte argomentazioni non colgano la effettiva ratio sottesa al principio espresso dalla Suprema Corte.
Invero, deve rilevarsi come, nel censurare la mancanza di un chiaro accertamento in relazione alla proprietà, quest'ultima avesse propriamente inteso fare riferimento, non all'area in cui si verificava l'incendio, bensì
pag. 18/27 all'area oggetto degli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti in essere dall'ente.
Così, seppur possa ritenersi pacifica la circostanza che la società fosse effettivamente proprietaria del terreno su cui insistevano i capannoni in cui l'incendio si era sviluppato, non altrettanto pacifica si rivela l'ulteriore circostanza avente ad oggetto la proprietà dell'area su cui materialmente il aveva predisposto gli interventi di cui al comma 9, art. 17, d.lgs. CP_1
22/1997.
Né, sotto diverso profilo, appare fondata l'ulteriore prospettazione secondo cui l'annullamento del provvedimento d'appello troverebbe la sua ratio, non nell'omessa prova del diritto di proprietà, bensì nella dimostrazione della derivanza causale delle spese sostenute dall'esecuzione della bonifica del territorio.
Siffatta interpretazione, infatti, se da un lato non appare in alcun modo supportata dal dato letterale (cfr. ordinanza di annullamento, nella quale si afferma chiaramente che “solo se la bonifica ha avuto ad oggetto l'area di proprietà della società poteva sorgere la predicata e del tutto peculiare responsabilità da posizione”), dall'altro si pone in aperto contrasto con la ratio di differenziazione insita nell'art. 17, d.lgs 22/1997, il quale distingue nettamente la posizione del responsabile della situazione di inquinamento
(tenuto, ai sensi del comma 2, a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento), da quella del proprietario incolpevole, sul quale invece non grava alcun obbligo di provvedere direttamente alla bonifica e alla cui determinazione unicamente è rimessa l'alternativa tra il provvedervi spontaneamente pag. 19/27 ovvero subire le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare (commi 10 e
11).
Chiarita, dunque, la insussistenza in capo al proprietario di un qualsivoglia obbligo di facere avente ad oggetto la bonifica delle aree inquinate, viene altresì a mancare quel valido presupposto su cui fondare una eventuale obbligazione del medesimo in ordine alla restituzione delle spese a tal fine sostenute da parte dell'ente che abbia predisposto i relativi interventi, quandanche legate da rapporto di causalità.
Invero, in materia di obblighi che possono incombere sul proprietario incolpevole del sito inquinato, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze 25 settembre 2013, n. 21 e 13 novembre 2013, n. 25 - in riferimento all'applicazione degli artt. 240, 242, 244 e 245 del d.lgs n.
152/2006, ma i cui principi appaiono ampiamente richiamabili anche in relazione alle norme di cui all'art. 17, d.lgs n. 22/1997 – ha ribadito come:
a) a carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non incombe alcun obbligo di facere (con l'eccezione di quanto ad oggi previsto all'art. 242 in relazione all'adozione delle misure di prevenzione), in particolare non essendo questi tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica, ma avendo solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area libera da pesi;
b) diversamente il proprietario sarebbe gravato, non semplicemente di una responsabilità oggettiva, ma di una vera e propria “responsabilità di posizione”, in quanto sarebbe tenuto ad eseguire le opere di messa in sicurezza e di bonifica a prescindere non solo dall'elemento soggettivo pag. 20/27 (dolo o colpa) ma anche di quello oggettivo (nesso eziologico). Verrebbe, quindi, chiamato a porre rimedio in forma specifica, attraverso la messa in sicurezza d'emergenza o la bonifica, a situazioni di contaminazione allo stesso non imputabili né oggettivamente, né soggettivamente;
c) la scelta del legislatore di evocare la figura obsoleta dell'onere reale può spiegarsi solo ammettendo che il proprietario “incolpevole” non sia tenuto ad una prestazione di facere (di cui è gravato il solo responsabile), ma sia tenuto solo a garantire (nei limiti del valore del fondo, secondo quanto ad oggi previsto dall'art. 253), il pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione che abbia eseguito direttamente gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica.
Ciò premesso, resta dunque da valutare la fondatezza dei rilievi prospettati da parte dell'odierna attrice in riassunzione volti ad evidenziare la mancata dimostrazione, da parte del del diritto di proprietà delle aree CP_1
interessate dagli interventi di bonifica.
Sotto tale profilo, si osserva che, con il proprio atto introduttivo del giudizio, il allegava che, a seguito degli eventi incendiari CP_1
verificatisi nella notte tra il 17.4.2006 ed il 18.4.2006 e che avevano investito i capannoni industriali di proprietà della nel Controparte_3
perdurare delle operazioni di spegnimento ed a fronte del dilagare della vicenda e del pericolo di inquinamento ambientale, si era rivolto ad aziende specializzate per prelevare e trasferire il materiale combusto residuato.
Aggiungeva che, in seguito agli accertamenti effettuati dall relativi CP_4
al liquido derivante dalla commistione dell'acqua di spegnimento ed il materiale combusto, aveva affidato alla IT il compito Controparte_5
di realizzare il canale di convogliamento dei liquidi e la fossa provvisoria pag. 21/27 di raccolta ed alla l'incarico di smaltire i Controparte_6
rifiuti prodotti. Esponeva infine che, ripresa in data 21.6.2006 l'attività di combustione, il Comune medesimo incaricava la IT , la Parte_3
quale era rimasta impegnata nei lavori per due giorni consecutivi.
Produceva documentazione a supporto consistente in fatture, oltre a relativi provvedimenti amministrativi di liquidazione ed impegno di spesa, per un ammontare complessivo pari ad € 32.732,89.
In particolare, risultano acquisite in atti le seguenti fatture (cfr. doc. 12, 13
e 14; fasc. di primo grado di parte attrice):
- fattura del 19.05.2007 emessa dalla IT per € 240,00; Controparte_5
- fattura del 25.10.2006 emessa dalla D'AZ IT & C. s.a.s., pari ad
€ 1.200,00;
- fattura del 23.05.2006 emessa dalla società per € Controparte_6
31.292,89.
Tanto premesso, si rileva come, con riferimento ai lavori eseguiti da parte della IT , appare ragionevole ritenere che detti Parte_3
interventi avessero effettivamente avuto luogo sui terreni di proprietà della
, non appaiono in contestazione né le circostanze Parte_4
fattuali concernenti il luogo di verificazione dell'incendio e della relativa proprietà dell'area, né la circostanza che tale IT fosse stata incaricata dal
Comune in occasione della ripresa dell'attività di combustione e che a tal proposito fosse stata impegnata nei lavori per due giorni consecutivi.
Peraltro, tale ricostruzione risulta avvalorata da ulteriori elementi indiziari emergenti dalla documentazione in atti.
Ci si riferisce, in particolare, alla descrizione contenuta nella fattura del
25.10.2006, la quale fa espresso riferimento a “lavori di spostamento pag. 22/27 materiale infuocato per aiuto vigili del fuoco presso la Vs Zona Industriale”
(cfr. doc. 13; fasc. di primo grado di parte attrice), nonché alla deliberazione di giunta comunale n. 326 dell'11.10.2006, la quale appare corroborare la circostanza che l'intervento della IT fosse stato Parte_3
occasionato dalla ripresa del fenomeno incendiario e dalla relativa necessità di movimentare meccanicamente i materiali infiammati nell'ottica di impedirne l'ulteriore propagazione (“CONSIDERATO che in data 21 aprile 2016 ad operazioni ultimate ha ripreso l'attività di combustione […] ed essendosi reso necessario un intervento di supporto di mezzi meccanici su incarico dell è intervenuta per due giorni Parte_5
consecutivi la IT;
cfr. doc. 4, fasc. di primo grado Parte_3
di parte attrice).
Invero, la tipologia di lavori descritta non sembra lasciare margini di dubbio circa il luogo in cui l'attività era destinata a venire espletata, la quale non poteva che coincidere con l'area dell'incendio.
Conclusioni diametralmente opposte si impongono, invece, in relazione ai lavori eseguiti dalle ditte ed “ . Controparte_5 Controparte_6
Quanto alla prima, non è chiaro se le operazioni di scavo da questa effettuate al fine di realizzare il canale di convogliamento dei liquidi e la fossa provvisoria di raccolta avessero avuto luogo, almeno in parte, sull'area di proprietà della ovvero su aree di proprietà di Parte_1
soggetti terzi.
Alcun indizio sovviene a tal proposito dalla descrizione della prestazione oggetto della fattura del 19.05.2007 (cfr. “sistemazione, con bob cat, area incendio località Montecchia”; doc. 12, fasc. di primo grado di parte attrice).
pag. 23/27 Le medesime considerazioni si impongono poi in relazione ai lavori di smaltimento dei rifiuti posti in essere dalla società Controparte_6
alcun elemento idoneo all'univoca individuazione dei luoghi emergendo dalla documentazione in atti (cfr. la relativa fattura, la quale si limita ad elencare le prestazioni erogate, classificando le relative voci in “servizio di carico, trasporto e smaltimento del rifiuto special pericoloso di seguito specificato proveniente dall'incendio avvenuto presso la IT _2
sito in C.da Montecchio”, “percolato di discarica contenente sostanze pericolose […]”, “trasporto rifiuto con automezzo […]”, oltre a “sosta automezzo per carico rifiuto”; cfr. doc. 14; fasc. di primo grado di parte attrice).
Ad aggravare tale quadro di incertezza, si pone, infine, il contenuto della medesima deliberazione di giunta comunale n. 326 dell'11.10.2006, in cui l'amministrazione comunale dava atto che “nel corso del sopralluogo del
19.04.2006 l' di Teramo ha constatato che le acque utilizzate per lo CP_4
spegnimento, a contatto con i rifiuti in fase di combustione, si trasformavano in percolato, concentrandosi nel piazzale della IT
Colabeton, per cui richiedeva che il ad horas facesse da un lato CP_1
attraverso una IT, previo utilizzo di mezzi meccanici, creare una pista di scorrimento per convogliare i rifiuti liquidi in una pozza provvisoria e dall'altro far intervenire una IT specializzata per smaltire i rifiuti liquidi dispersi raccolti […] TENUTO CONTO che l'Ufficio Tecnico Comunale richiedeva alla IT di realizzare la pista come descritta e Controparte_5
alla IT “ di Francavilla al Mare di intervenire con Controparte_6
ogni mezzo ed in tempi rapidi, data l'enorme quantità di percolato prodotto, di smaltire i predetti rifiuti secondo le modalità dettate dall ”. CP_4
pag. 24/27 Tali dichiarazioni, se da un lato non permettono di comprendere se ed in che misura le operazioni di scavo e bonifica avessero interessato (anche) il terreno appartenente alla dall'altro inducono a ritenere Parte_1
che, seppur originatosi nell'area di quest'ultimo – quale effetto del contatto dell'acqua con i rifiuti in fase di combustione – il percolato, defluito esternamente (ossia nel piazzale della IT “Colabeton”), fosse poi stato fatto confluire in altra area ancora ed in tale sede smaltito.
Non avendo il dimostrato l'effettiva sede di svolgimento dei lavori CP_1
eseguiti dalle ditte ed e Controparte_5 Controparte_6
permanendo la suesposta incertezza in merito alla corrispondenza tra l'area interessata e la proprietà della società convenuta, il Tribunale avrebbe pertanto dovuto escludere la ripetizione delle somme erogate quale corrispettivo di tali servizi, accogliendo la domanda attrice limitatamente a quanto corrisposto dal in favore della nella CP_1 Parte_3
minor somma di € 1.200,00.
L'accoglimento, ancorché parziale, dell'appello deve condurre alla riforma, altrettanto parziale, della sentenza impugnata nel senso di accogliere la domanda dell'attrice in riassunzione condannando essa al Parte_1
pagamento, in favore del , della minor somma di € Controparte_1
1.200,00, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Entro tali limiti - e ferma restando la condanna della IT al _2
pagamento, in favore del , della somma di € Controparte_1
32.732,89 oltre a interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, quale risultante dalla parziale riforma della sentenza di primo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale del di cui alla sentenza CP_1
della Corte di Appello dell'Aquila n. 1513/2018, pubblicata il 01.08.2018 e pag. 25/27 non impugnata sul punto – dovrà, pertanto, essere contenuta la responsabilità della in solido con la IT . Parte_1 _2
L'esito complessivo della lite e la risultante riforma, ancorché parziale, della sentenza impugnata, impongono la regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio in base all'esito dello stesso risultante dalla suddetta riforma.
Tale esito integra una soccombenza della (la quale va ravvisata Parte_1
anche nell'accoglimento parziale della domanda anche non articolata in più capi, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento) per soli 1200,00 euro, a fronte del rigetto della domanda ex art. 2051 cc pur proposta dal il che induce a CP_1
compensare, tra le odierne parti costituite, le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nella misura del 70%, il restante 30% dovendo gravare sull'attrice in riassunzione.
Esse vengono liquidate per l'intero in ragione del valore del decisum, ossia
1200,00 euro, nei termini che seguono, con aggiunta di accessori di legge: primo grado: 2552,00, appello: 2915,00, cassazione: 1875,00, rinvio: 2915,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio da Cass. ord. n. 14798/2023 sull'appello proposto dalla società
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 651/2012, Parte_1
così decide:
pag. 26/27 1) in accoglimento parziale dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, condanna la al Parte_1
pagamento nei confronti del nella minor somma pari Controparte_1
ad € 1.200,00, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo;
2) regola le spese di tutti i gradi di giudizio come sopra.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
pag. 27/27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 e 11 della medesima disposizione, quale proprietaria del sito inquinato.
In alternativa, veniva invocata nei confronti di entrambi la responsabilità da esercizio di attività pericolose ovvero per danni da cose in custodia, ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c.
Con sentenza n. 651/2012 pubblicata in data 07.09.2019, il Tribunale di
Teramo: a) accoglieva la domanda nei confronti della Controparte_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 967/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio da Cass. n. 14798/2023, iscritta al n. 967/2023
R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale del 12.03.2025 e vertente tra nella persona dell'amministratore unico Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti
[...]
Riccardo Panci e Mario Benedetti ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Guidonia Montecelio (RM), Via Nerone n. 3, giusta procura in atti;
attrice in riassunzione e
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Scarpantoni congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Luca Scarpantoni e all'avv. Claudia Scarpantoni ed elettivamente domiciliato in Teramo, Via Torre Bruciata n. 17/21 presso e nello studio dei procuratori, giusta procura in atti;
convenuto in riassunzione e nei confronti di
_2
convenuto in riassunzione- non costituito
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 e s.s. c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 14798/2023 del 26.05.2023, che ha cassato la sentenza di appello n. 1513/2018 della Corte di Appello dell'Aquila del
01.08.2018, emessa nel giudizio iscritto al n. 1308/2012, di parziale modifica della sentenza del Tribunale di Teramo n. 651/2012 del
07.09.2012, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2062/2007 R.G.
CONCLUSIONI: per l'attrice in riassunzione “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione ex art. 392 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza e in accoglimento dell'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Teramo n. 651/2012, pubblicata il 7.9.2012, R.G.
n. 2062/2007,
- dichiarare nulla e/o riformare la sentenza n. 651/2012 emessa dal
Tribunale di Teramo il 5.9.2012, depositata in data 7.9.2012 e notificata il
17.10.2012, conseguentemente dichiarando inammissibili ed infondate le pretese comunali per le causali ivi espresse, con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio di Cassazione e di quello di rinvio ex art. 392 c.p.c.”,
per il convenuto in riassunzione : “1) Dichiarare Controparte_1
inammissibile l'appello ex adverso proposto per il difetto di legittimazione pag. 2/27 ad agire dell'appellante ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 43 L. Fall.
2) In subordine, respingere l'appello proposto da parte della Parte_1
[...]
3) Confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo n. 651/2012 e, per l'effetto, confermare la condanna della società – già Parte_1 [...]
– in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare, CP_3
per le causali espresse nel corpo dell'atto, in favore del
[...]
, la somma di € 32.732,89 oltre interessi e rivalutazione. CP_1
4) In accoglimento dell'appello incidentale, riconoscere la qualità di custode in capo alla IT e condannare la stessa in solido con la _2 [...]
e pagare la somma di € 32.732,89 oltre interessi di mora. Parte_1
5) Con vittoria di spese competenze e onorari e rifusione delle spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda processuale in esame trae origine dall'atto di citazione del
14.07.2007, con cui il adiva il Tribunale di Teramo Controparte_1
convenendo in giudizio la società e la IT al Controparte_3 _2
fine di ottenerne la condanna in solido, o in via subordinata soltanto di quest'ultimo, al pagamento della somma di € 32.732,89, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di rimborso delle spese sostenute in occasione dell'incendio, verificatosi nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2006, della discarica insistente sul terreno di proprietà della prima e condotto in locazione dalla seconda.
A sostegno della propria domanda, il rappresentava che: CP_1
pag. 3/27 - in data 18.04.2006, il Comandante del Corpo Forestale dello Stato aveva comunicato al Sindaco che un incendio sviluppatosi nella notte precedente aveva investito i capannoni di proprietà della locati alla Controparte_3
IT , sprigionando una nube tossica altamente dannosa per la _2
salute umana, invitandolo ad intervenire;
- nel perdurare delle operazioni di spegnimento ed a fronte del pericolo di inquinamento ambientale, si era rivolto ad aziende specializzate, affinché prelevassero e trasferissero il materiale combusto residuato.
- a seguito di accertamenti effettuati dall' e relativi al liquido CP_4
derivato dalla commistione dell'acqua di spegnimento e del materiale combusto, aveva altresì incaricato altre aziende per la realizzazione di un canale di convogliamento dei liquidi e la fossa provvisoria di raccolta, allo smaltimento dei rifiuti prodotti;
- ripresa in data 21.04.2006 l'attività di combustione, aveva infine incaricato altra IT, la quale era rimasta impegnata nei lavori per due giorni consecutivi.
Deduceva quindi il proprio diritto al rimborso delle spese sostenute, sia nei confronti del ai sensi del comma 2 dell'art. 17 d.lgs. 5 febbraio _2
1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi) quale responsabile della situazione di inquinamento, sia nei confronti della società ai sensi dei commi Parte_1
pag. 4/27 condannandola al pagamento, in favore del , della Controparte_1
somma di € 32.732,89, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
b) rigettava le domande proposte dal nei confronti Controparte_1
della IT TO Ivo;
c) compensava integralmente le spese di lite tra le parti. Cont Avverso tale sentenza proponeva appello la società (già Parte_1
, chiedendone la integrale riforma, con rigetto delle pretese CP_3
azionate nei suoi confronti dal , sulla base dei Controparte_1
seguenti motivi:
1) Mancata considerazione, da parte del primo giudice, del fatto che le spese sostenute dal per la raccolta e lo smaltimento del percolato CP_1
prodotto dall'incendio non avevano riguardato “la messa in sicurezza dell'area di proprietà della , trattandosi di operazioni CP_3
eseguite all'esterno di detta area ed a beneficio della collettività, onde evitare infiltrazioni nel terreno, né essendosi verificato “il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli”;
2) Ingiustizia della esclusione della responsabilità della sola IT conduttrice per la ritenuta ricorrenza del caso fortuito, non estesa alla posizione della società proprietaria;
3) Insussistenza della responsabilità ritenuta dal Tribunale, dato che le spese affrontate dal erano dovute all'incendio, per il cui CP_1
spegnimento l'acqua era entrata in contatto col materiale raccolto nella discarica condotta dal non già alla allocazione della discarica _2
stessa, del tutto occasionale ed irrilevante;
pag. 5/27 4) Insussistenza della responsabilità da protezione, poiché l'intervento effettuato dal non era andato a beneficio di essa proprietaria, ma CP_1
della collettività;
5) Insussistenza dell'onere reale affermato dal Tribunale, dato che la semplice attività di raccolta del percolato da parte del non aveva CP_1
nulla a che fare con quella di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a garanzia della quale era previsto l'onere reale sul sito inquinato;
6) Mancata considerazione della rinuncia all'azione e comunque della rimessione del debito, intervenuta sia con la nota in data 11.09.2006, con cui il Responsabile del procedimento comunicava la proposta di revoca o annullamento della delibera di GM n. 173 in data 16.05.2006 contenente l'addebito dei costi da essa società, sia con la delibera di GM n. 326 in data
11.10.2006, la quale dava atto dell'annullamento della precedente delibera di addebito e conferiva l'incarico a promuovere il giudizio.
Si costituiva il che, nel contestare la fondatezza Controparte_1
degli avversi assunti, formulava altresì appello incidentale adducendo l'erroneità della mancata condanna anche della conduttrice IT _2
, in solido con la società proprietaria, a titolo di responsabilità per danni
[...]
cagionati da cose in custodia.
Con Non si costituiva la IT TO , la quale veniva dichiarata contumace.
Con sentenza n. 1513/2018 pubblicata in data 01.08.2018, questa Corte di
Appello: a) rigettava l'appello principale;
b) accoglieva l'appello incidentale e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, condannava la IT , in solido con la _2
società al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
pag. 6/27 della somma di € 32,732,89 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
c) condannava la società e la IT , in Parte_1 _2
solido fra loro, alla rifusione delle spese del grado in favore del
[...]
. CP_1
Ai fini che qui rilevano e limitatamente ai profili attinenti al rigetto dell'appello principale, le motivazioni esplicitate in sentenza erano consistite, in sintesi:
a) nella circostanza che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 22/1997, nel fissare il principio generale “chi inquina paga”, equipara in modo significativo l'avvenuto superamento dei limiti al semplice pericolo del superamento dei limiti medesimi.
b) nel ravvisare - alla luce del quadro normativo delineato l'art. 17, commi
9,10 e 11 del d.lgs. 22/1997 - la responsabilità del proprietario del sito inquinato, cui si riferisce significativamente l'onere reale, attinente alla
“res”, previsto per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, proprietario che bene può essere chiamato a rispondere delle spese sostenute dal sia pure non con tutto il suo patrimonio, CP_1
proprio in ragione della natura di onere reale degli interventi medesimi;
c) nel condividere, alla luce di tali considerazioni, l'affermazione del
Tribunale ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, d.lgs. n. 22/97 in forza di una responsabilità “non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo e della colpa ma non astretta neppure dal rapporto causale del proprietario medesimo o pericolo di superamento dei valori limite di contaminazione”, trattandosi di una forma di responsabilità in re ipsa (a differenza di quella prevista per il proprietario in solido con l'autore materiale della violazione pag. 7/27 nell'ipotesi di abbandono, deposito o immissioni senza controllo di rifiuti, di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs. n. 22/97);
d) nella irrilevanza della circostanza che le spese sostenute dal si CP_1
riferissero ad operazioni eseguite all'esterno dell'area di proprietà della
[...]
nonché del fatto che la formazione del percolato fosse Parte_1
ricollegabile non allo stoccaggio di rifiuti operato dalla IT , bensì _2
all'acqua utilizzata per lo spegnimento dell'incendio ed entrata in contatto coi detti rifiuti: ciò trattandosi, comunque, di operazioni resesi necessarie per arginare la situazione verificatasi nell'area medesima, in ordine alla quale sussisteva la detta responsabilità da posizione della società proprietaria;
e) nella ritenuta sussistenza (anche) della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla società proprietaria, essendo questa configurabile sia a carico del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo debba essere ravvisato nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza;
con la conseguenza che, ove sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità civile per i danni ridonda non a carico del terzo, bensì del proprietario e del conduttore, potendo la presunzione di responsabilità del custode essere superata solo fornendo prova del fortuito.
Avverso tale sentenza la proponeva ricorso per Cassazione Parte_1
sulla base di due motivi, lamentando la errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c. e 321 c.p.p., oltre alla errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997.
pag. 8/27 Con controricorso, resisteva il , mentre rimaneva Controparte_1
contumace . _2
Con ordinanza n. 14798/2023 pubblicata il 26.05.2023, la Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione, accoglieva il primo e il secondo motivo di gravame, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, a questa Corte in differente composizione.
Il giudizio è stato riassunto dalla con atto di citazione in Parte_1
riassunzione del 05.10.2023, con il quale ha chiesto a questo Collegio di conformarsi alle statuizioni del giudice di legittimità, di cui si dirà, accogliendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 651/2012 emessa dal
Tribunale di Teramo, conseguentemente dichiarando inammissibili ed infondate le pretese comunali per le causali ivi espresse.
Con comparsa del 28.03.2023 si è costituito in giudizio il
[...]
, instando per il rigetto dell'appello in riassunzione in quanto CP_1
inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, nonché infondato in fatto ed in diritto, concludendo come in epigrafe.
Non si è costituito , per il quale non risulta depositata prova _2
dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione in riassunzione.
All'udienza del 12.03.2023, questa Corte riservava la causa a decisione con assegnazioni di termini (40+20) ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
Va, preliminarmente, chiarito che la sentenza di secondo grado deve ritenersi ormai coperta da giudicato nei confronti di , che non la _2
ha impugnata e nei cui confronti – in quanto litisconsorte non necessario pag. 9/27 nei cui confronti l'impugnazione risulta preclusa – non deve procedersi ad ordinarne la notificazione ai sensi dell'art. 332 c.p.c.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte del CP_1
In particolare, si sostiene che al momento della proposizione del giudizio la avrebbe perso la capacità giuridica e processuale Parte_1
necessaria per la promozione dell'azione, essendo nei confronti della società medesima intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento in data
09.02.2021 e, dunque, trovando applicazione l'art. 43 l. fall.
Costituisce tuttavia principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione secondo cui, nelle controversie relative a rapporti patrimoniali ricompresi nel fallimento, al fallito competa una legittimazione processuale suppletiva nella (sola) ipotesi di totale disinteresse del curatore (v. ex multis Cass. n. 33546/2023, nel quale si precisa altresì che, in siffatta ipotesi, mentre la decisione sfavorevole al fallito è inopponibile alla massa, la statuizione che determini un risultato patrimoniale utile può invece essere azionata esecutivamente dal curatore quale valido titolo giudiziale che il fallimento acquisisce ai sensi degli artt.
42 e 44 l. fall.).
Invero, “La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed
è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio. (In
pag. 10/27 applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal fallito, in quanto la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale ma, comunicandogli l'intento di non impugnare la decisione, aveva espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della controversia)”
(Cass. n. 13991/2017; cfr. Cass. n. 5571/2011).
La medesima giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato la non sufficienza dell'astensione da iniziative processuali da parte della curatela - quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze sfavorevoli al fallito - occorrendo viceversa che questa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo debba ritenersi esclusa laddove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza stessa del contenzioso (cfr. Cass. n. 15369/2005;
Cass. n. 4448/2012; Cass. n.24159/2015; Cass. n. 13814/2016).
Trasponendo i principi suesposti alla fattispecie in esame, la circostanza che la curatela avesse espressamente manifestato il proprio disinteresse in relazione all'iniziativa processuale de qua esclude in radice la possibilità per la parte di poter sollevare la relativa eccezione, configurando l'intervenuta dichiarazione di fallimento una limitazione della capacità che, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo.
Emerge infatti dalla documentazione in atti la totale indifferenza, da parte del curatore, rispetto alla riassunzione del giudizio, la quale veniva da quest'ultimo portata a conoscenza, tanto del Giudice delegato (cfr. “stante il passaggio in giudicato della sentenza di fallimento nonché dello stato pag. 11/27 passivo ove è insinuato il predetto credito vantato dal
[...]
, non detiene alcun interesse alla riassunzione del prodotto CP_1
giudizio né ad una costituzione nel medesimo qualora riassunto da controparte”; cfr. nota informativa mancato interesse a riassumere un giudizio, doc. 7, fasc. di parte attrice in riassunzione), quanto dell'istante
(“la Curatela è totalmente disinteressata alla vicenda Parte_1
processuale in discorso atteso che la stessa verte su circostanze i cui effetti si sono consolidatasi all'interno della procedura fallimentare sia con riguardo alla sentenza dichiarativa che con riferimento allo stato passivo”; cfr. riscontro del curatore alla missiva del 04.07.2023, doc. 6, fasc. di parte attrice in riassunzione).
Né potrebbe infine ritenersi che l'inerzia degli organi fallimentari abbia, nella specie, costituito il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia, risultando dal medesimo tenore della documentazione in atti che il curatore si fosse totalmente disinteressato della vicenda processuale rimettendone implicitamente la relativa gestione al fallito: circostanza resa palese dall'inequivocabile contegno di indifferenza circa le sorti del giudizio rispetto alla procedura fallimentare in atto, rafforzata dall'intento di non costituirsi nell'eventuale instaurando giudizio anche “qualora riassunto da controparte”.
Venendo al merito della controversia, si rileva la opportunità di richiamare i principi di diritto espressi dalla ordinanza n. 14798/2023 della Suprema
Corte:
a) quanto ai profili relativi alla sussistenza, in capo alla Parte_1
della qualità di custode dell'area ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051
c.c., “Si dà atto in sentenza (v. pag. 11, secondo cpv.) che l'immobile di
pag. 12/27 proprietà della si trovava al momento dell'evento Parte_1
dannoso, e già da diversi mesi prima, sottoposto a sequestro preventivo in relazione al quale l'incarico di custode era stato affidato allo stesso conduttore, (circostanza, questa, considerata dalla Corte _2
d'appello ragione aggiuntiva per attribuire a quest'ultimo concorrente responsabilità risarcitoria ex art. 2051 cod. civ.).
Non può dubitarsi che, per converso, per effetto di tale misura cautelare reale, la società proprietaria del bene e locatrice fosse stata privata della disponibilità materiale effettiva dell'immobile.
Erroneamente dunque, in tale contesto, la Corte d'appello ha ritenuto potersi configurare anche nei confronti della società il presupposto per
l'affermazione di una concorrente responsabilità extracontrattuale ex art.
2051 cod. civ., rappresentato per l'appunto dall'esistenza di una situazione di custodia, intesa ─ secondo pacifica acquisizione ─ come «effettivo potere di governo» della cosa, «effettiva e non occasionale disponibilità della cosa», «potere di controllare la cosa», «capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare», «potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa» (v. Cass. n. 1108 del 21/01/2021; n. 11016 del 19/05/2011; n. 5669 del 09/03/2010)”.
b) quanto invece ai profili di responsabilità ex art. 17 d.lgs. n. 22/1997,
“appare evidente che, secondo il chiaro tenore testuale della norma,
l'onere reale ricade sulle «aree inquinate» e le spese per le quali l'ente può avvalersi del privilegio speciale immobiliare, ai sensi del comma 11, sono (solo) quelle «sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate».
pag. 13/27 Ciò risponde del resto alla ratio della norma che, escluso che possa ravvisarsi nell'attribuzione di una responsabilità diretta del proprietario per il fatto dell'inquinamento, sia pure oggettiva o “di posizione” come postulato in sentenza, è piuttosto quella di far ricadere (anche) sulla proprietà, oltre che sul responsabile, il costo di interventi che altrimenti, nel caso di insolvenza di quest'ultimo, resterebbero a carico della collettività.
Non appare dunque condivisibile l'affermazione contenuta in sentenza secondo «nulla rileva né il fatto che le spese sostenute dal si CP_1
riferissero ad operazioni eseguite all'esterno dell'area di proprietà della società ed a beneficio dell'intera collettività, né il fatto che la Parte_1
formazione del percolato fosse ricollegabile non allo stoccaggio di rifiuti operato dalla IT ma piuttosto all'acqua utilizzata per lo _2
spegnimento dell'incendio ed entrata in contatto coi detti rifiuti: ciò trattandosi, comunque, di operazioni resesi necessarie per arginare la situazione verificatasi nell'area medesima, in ordine alla quale sussisteva la detta responsabilità da posizione della società proprietaria».
Ben diversamente, infatti, solo se la bonifica ha avuto ad oggetto l'area di proprietà della società poteva sorgere la predicata e del tutto peculiare responsabilità da posizione.
Tanto non si desume con chiarezza dalla equivoca motivazione sopra riportata.
In mancanza di un chiaro accertamento sul punto, la sentenza si espone dunque al denunciato vizio di violazione di legge, sub specie di errore di sussunzione e va dunque cassata anche in relazione al secondo motivo”.
pag. 14/27 Dovendo fare applicazione di siffatti principi, la Corte è chiamata unicamente a vagliare la sussistenza del diritto, da parte del al CP_1
rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 17, commi 2,10 e 11, del d.lgs. 22/1997 nei confronti del proprietario dell'area inquinata, essendo viceversa precluso qualsiasi ulteriore accertamento in merito alla sussistenza, in capo a quest'ultimo, di una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Invero, come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una
e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (Cass. n. 17240/2023, ricadente in tale ultima ipotesi, in cui è stato affermato che il giudice di rinvio avesse pag. 15/27 correttamente disposto espletamento di una nuova CTU, non preclusa dalla pronuncia rescindente che aveva rinviato per un nuovo esame della controversia sulla rilevata violazione, da parte del giudice di merito, delle regole sull'onere della prova in tema di risarcimento per responsabilità medica con conseguente erronea motivazione;
cfr. Cass. 27337/2019, relativa anch'essa ad un giudizio di rinvio ricadente in tale ultima ipotesi, perché, rispetto alla decisione cassata, era stata censurata l'identificazione del giustificato motivo oggettivo di recesso esclusivamente con l'esistenza di condizioni congiunturali aziendali sfavorevoli, dovendosi invece verificare la sussistenza di ragioni intese ad una diversa e maggiormente economica organizzazione del lavoro, la S.C. ha ritenuto che la valutazione circa la giustificazione del recesso non era affatto preclusa dalla pronuncia rescindente).
Tanto premesso, non appare revocabile in dubbio la circostanza che, da un lato, in relazione al giudizio rescindente che aveva condotto a decretare la insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ex art. 2051 da parte del proprietario (ravvisabile nella carenza di un effettivo potere di governo della cosa per effetto della misura cautelare reale rappresentata dal sequestro preventivo, la società proprietaria del bene e locatrice essendo stata privata della disponibilità materiale effettiva dell'immobile)
l'annullamento debba propriamente ricondursi alla prima ipotesi, restando preclusa a questa Corte la possibilità modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
dall'altro, in relazione alla diversa causa petendi invocata dal al fine di ottenere il rimborso CP_1
delle spese sostenute e ravvisabile nella norma di cui all'art. 17 del d.lgs.
pag. 16/27 22/1997, la relativa statuizione di annullamento debba invece essere ricondotta alla terza ipotesi.
Decisivo appare infatti il rilievo che, nello statuire come la responsabilità
“da posizione” possa sorgere solo laddove la bonifica abbia avuto ad oggetto l'area di proprietà della società, la Suprema Corte faceva rilevare come tale circostanza “non si desume con chiarezza dalla equivoca motivazione sopra riportata” e che “In mancanza di un chiaro accertamento sul punto, la sentenza si espone dunque al denunciato vizio di violazione di legge”.
Trattasi dunque, e limitatamente a tale punto, di una cassazione della sentenza, sia per violazione di legge (sub specie di errore di sussunzione) che per lacune motivazionali (nei termini in precedenza riportati).
Nel caso che qui ci occupa, dunque, “Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento” (Cass. n. 3150/2024).
Riprendendo le fila del discorso, il principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte in riferimento alla fattispecie de qua deve essere propriamente inteso nel senso di ritenere che l'onere reale previsto al comma 10, art. 17, del d.lgs. n. 22/1997 debba gravare unicamente sul proprietario dell'area oggetto delle opere di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, dovendo pertanto escludersi che il possa CP_1
vedersi riconosciuto il diritto al rimborso, nei confronti della Parte_1
pag. 17/27 delle spese sostenute per interventi di bonifica che abbiano eventualmente avuto esecuzione su aree appartenenti a soggetti terzi.
Sul punto, la difesa dell'odierno convenuto in riassunzione ha sostenuto come l'annullamento della sentenza d'appello da parte della Suprema Corte avrebbe comportato la reviviscenza della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità della società sulla base della non contestazione della proprietà del terreno oggetto dell'evento incendiario, la quale, se da un lato mai sarebbe stata negata da parte della dall'altro risulterebbe persino oggetto di implicita Parte_1
ammissione (cfr. “è palese l'estraneità della agli obblighi Parte_1
evocati dal custode dovendosi circoscrivere la sua portata alla sola unità immobiliare e non anche ai beni in essa riposti dal conduttore”; comparsa conclusionale, fasc. di I grado . Controparte_3
Sempre secondo la difesa del tale ricostruzione troverebbe avallo CP_1
nella statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, laddove il
Tribunale aveva ritenuto che “nella fattispecie risultano configurati tutti i presupposti costituitivi dell'onere reale, essendo stati posti in essere dall'amministrazione comunale gli interventi officiosi di messa in sicurezza del sito dal rischio inquinamento [..]. la responsabilità-onere di posizione è poi incontestabile nel caso che occupa non avendo parte convenuta contestato la propria figura di proprietario oggetto della domanda attorea”.
Deve tuttavia osservarsi come siffatte argomentazioni non colgano la effettiva ratio sottesa al principio espresso dalla Suprema Corte.
Invero, deve rilevarsi come, nel censurare la mancanza di un chiaro accertamento in relazione alla proprietà, quest'ultima avesse propriamente inteso fare riferimento, non all'area in cui si verificava l'incendio, bensì
pag. 18/27 all'area oggetto degli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti in essere dall'ente.
Così, seppur possa ritenersi pacifica la circostanza che la società fosse effettivamente proprietaria del terreno su cui insistevano i capannoni in cui l'incendio si era sviluppato, non altrettanto pacifica si rivela l'ulteriore circostanza avente ad oggetto la proprietà dell'area su cui materialmente il aveva predisposto gli interventi di cui al comma 9, art. 17, d.lgs. CP_1
22/1997.
Né, sotto diverso profilo, appare fondata l'ulteriore prospettazione secondo cui l'annullamento del provvedimento d'appello troverebbe la sua ratio, non nell'omessa prova del diritto di proprietà, bensì nella dimostrazione della derivanza causale delle spese sostenute dall'esecuzione della bonifica del territorio.
Siffatta interpretazione, infatti, se da un lato non appare in alcun modo supportata dal dato letterale (cfr. ordinanza di annullamento, nella quale si afferma chiaramente che “solo se la bonifica ha avuto ad oggetto l'area di proprietà della società poteva sorgere la predicata e del tutto peculiare responsabilità da posizione”), dall'altro si pone in aperto contrasto con la ratio di differenziazione insita nell'art. 17, d.lgs 22/1997, il quale distingue nettamente la posizione del responsabile della situazione di inquinamento
(tenuto, ai sensi del comma 2, a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento), da quella del proprietario incolpevole, sul quale invece non grava alcun obbligo di provvedere direttamente alla bonifica e alla cui determinazione unicamente è rimessa l'alternativa tra il provvedervi spontaneamente pag. 19/27 ovvero subire le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare (commi 10 e
11).
Chiarita, dunque, la insussistenza in capo al proprietario di un qualsivoglia obbligo di facere avente ad oggetto la bonifica delle aree inquinate, viene altresì a mancare quel valido presupposto su cui fondare una eventuale obbligazione del medesimo in ordine alla restituzione delle spese a tal fine sostenute da parte dell'ente che abbia predisposto i relativi interventi, quandanche legate da rapporto di causalità.
Invero, in materia di obblighi che possono incombere sul proprietario incolpevole del sito inquinato, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze 25 settembre 2013, n. 21 e 13 novembre 2013, n. 25 - in riferimento all'applicazione degli artt. 240, 242, 244 e 245 del d.lgs n.
152/2006, ma i cui principi appaiono ampiamente richiamabili anche in relazione alle norme di cui all'art. 17, d.lgs n. 22/1997 – ha ribadito come:
a) a carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non incombe alcun obbligo di facere (con l'eccezione di quanto ad oggi previsto all'art. 242 in relazione all'adozione delle misure di prevenzione), in particolare non essendo questi tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica, ma avendo solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area libera da pesi;
b) diversamente il proprietario sarebbe gravato, non semplicemente di una responsabilità oggettiva, ma di una vera e propria “responsabilità di posizione”, in quanto sarebbe tenuto ad eseguire le opere di messa in sicurezza e di bonifica a prescindere non solo dall'elemento soggettivo pag. 20/27 (dolo o colpa) ma anche di quello oggettivo (nesso eziologico). Verrebbe, quindi, chiamato a porre rimedio in forma specifica, attraverso la messa in sicurezza d'emergenza o la bonifica, a situazioni di contaminazione allo stesso non imputabili né oggettivamente, né soggettivamente;
c) la scelta del legislatore di evocare la figura obsoleta dell'onere reale può spiegarsi solo ammettendo che il proprietario “incolpevole” non sia tenuto ad una prestazione di facere (di cui è gravato il solo responsabile), ma sia tenuto solo a garantire (nei limiti del valore del fondo, secondo quanto ad oggi previsto dall'art. 253), il pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione che abbia eseguito direttamente gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica.
Ciò premesso, resta dunque da valutare la fondatezza dei rilievi prospettati da parte dell'odierna attrice in riassunzione volti ad evidenziare la mancata dimostrazione, da parte del del diritto di proprietà delle aree CP_1
interessate dagli interventi di bonifica.
Sotto tale profilo, si osserva che, con il proprio atto introduttivo del giudizio, il allegava che, a seguito degli eventi incendiari CP_1
verificatisi nella notte tra il 17.4.2006 ed il 18.4.2006 e che avevano investito i capannoni industriali di proprietà della nel Controparte_3
perdurare delle operazioni di spegnimento ed a fronte del dilagare della vicenda e del pericolo di inquinamento ambientale, si era rivolto ad aziende specializzate per prelevare e trasferire il materiale combusto residuato.
Aggiungeva che, in seguito agli accertamenti effettuati dall relativi CP_4
al liquido derivante dalla commistione dell'acqua di spegnimento ed il materiale combusto, aveva affidato alla IT il compito Controparte_5
di realizzare il canale di convogliamento dei liquidi e la fossa provvisoria pag. 21/27 di raccolta ed alla l'incarico di smaltire i Controparte_6
rifiuti prodotti. Esponeva infine che, ripresa in data 21.6.2006 l'attività di combustione, il Comune medesimo incaricava la IT , la Parte_3
quale era rimasta impegnata nei lavori per due giorni consecutivi.
Produceva documentazione a supporto consistente in fatture, oltre a relativi provvedimenti amministrativi di liquidazione ed impegno di spesa, per un ammontare complessivo pari ad € 32.732,89.
In particolare, risultano acquisite in atti le seguenti fatture (cfr. doc. 12, 13
e 14; fasc. di primo grado di parte attrice):
- fattura del 19.05.2007 emessa dalla IT per € 240,00; Controparte_5
- fattura del 25.10.2006 emessa dalla D'AZ IT & C. s.a.s., pari ad
€ 1.200,00;
- fattura del 23.05.2006 emessa dalla società per € Controparte_6
31.292,89.
Tanto premesso, si rileva come, con riferimento ai lavori eseguiti da parte della IT , appare ragionevole ritenere che detti Parte_3
interventi avessero effettivamente avuto luogo sui terreni di proprietà della
, non appaiono in contestazione né le circostanze Parte_4
fattuali concernenti il luogo di verificazione dell'incendio e della relativa proprietà dell'area, né la circostanza che tale IT fosse stata incaricata dal
Comune in occasione della ripresa dell'attività di combustione e che a tal proposito fosse stata impegnata nei lavori per due giorni consecutivi.
Peraltro, tale ricostruzione risulta avvalorata da ulteriori elementi indiziari emergenti dalla documentazione in atti.
Ci si riferisce, in particolare, alla descrizione contenuta nella fattura del
25.10.2006, la quale fa espresso riferimento a “lavori di spostamento pag. 22/27 materiale infuocato per aiuto vigili del fuoco presso la Vs Zona Industriale”
(cfr. doc. 13; fasc. di primo grado di parte attrice), nonché alla deliberazione di giunta comunale n. 326 dell'11.10.2006, la quale appare corroborare la circostanza che l'intervento della IT fosse stato Parte_3
occasionato dalla ripresa del fenomeno incendiario e dalla relativa necessità di movimentare meccanicamente i materiali infiammati nell'ottica di impedirne l'ulteriore propagazione (“CONSIDERATO che in data 21 aprile 2016 ad operazioni ultimate ha ripreso l'attività di combustione […] ed essendosi reso necessario un intervento di supporto di mezzi meccanici su incarico dell è intervenuta per due giorni Parte_5
consecutivi la IT;
cfr. doc. 4, fasc. di primo grado Parte_3
di parte attrice).
Invero, la tipologia di lavori descritta non sembra lasciare margini di dubbio circa il luogo in cui l'attività era destinata a venire espletata, la quale non poteva che coincidere con l'area dell'incendio.
Conclusioni diametralmente opposte si impongono, invece, in relazione ai lavori eseguiti dalle ditte ed “ . Controparte_5 Controparte_6
Quanto alla prima, non è chiaro se le operazioni di scavo da questa effettuate al fine di realizzare il canale di convogliamento dei liquidi e la fossa provvisoria di raccolta avessero avuto luogo, almeno in parte, sull'area di proprietà della ovvero su aree di proprietà di Parte_1
soggetti terzi.
Alcun indizio sovviene a tal proposito dalla descrizione della prestazione oggetto della fattura del 19.05.2007 (cfr. “sistemazione, con bob cat, area incendio località Montecchia”; doc. 12, fasc. di primo grado di parte attrice).
pag. 23/27 Le medesime considerazioni si impongono poi in relazione ai lavori di smaltimento dei rifiuti posti in essere dalla società Controparte_6
alcun elemento idoneo all'univoca individuazione dei luoghi emergendo dalla documentazione in atti (cfr. la relativa fattura, la quale si limita ad elencare le prestazioni erogate, classificando le relative voci in “servizio di carico, trasporto e smaltimento del rifiuto special pericoloso di seguito specificato proveniente dall'incendio avvenuto presso la IT _2
sito in C.da Montecchio”, “percolato di discarica contenente sostanze pericolose […]”, “trasporto rifiuto con automezzo […]”, oltre a “sosta automezzo per carico rifiuto”; cfr. doc. 14; fasc. di primo grado di parte attrice).
Ad aggravare tale quadro di incertezza, si pone, infine, il contenuto della medesima deliberazione di giunta comunale n. 326 dell'11.10.2006, in cui l'amministrazione comunale dava atto che “nel corso del sopralluogo del
19.04.2006 l' di Teramo ha constatato che le acque utilizzate per lo CP_4
spegnimento, a contatto con i rifiuti in fase di combustione, si trasformavano in percolato, concentrandosi nel piazzale della IT
Colabeton, per cui richiedeva che il ad horas facesse da un lato CP_1
attraverso una IT, previo utilizzo di mezzi meccanici, creare una pista di scorrimento per convogliare i rifiuti liquidi in una pozza provvisoria e dall'altro far intervenire una IT specializzata per smaltire i rifiuti liquidi dispersi raccolti […] TENUTO CONTO che l'Ufficio Tecnico Comunale richiedeva alla IT di realizzare la pista come descritta e Controparte_5
alla IT “ di Francavilla al Mare di intervenire con Controparte_6
ogni mezzo ed in tempi rapidi, data l'enorme quantità di percolato prodotto, di smaltire i predetti rifiuti secondo le modalità dettate dall ”. CP_4
pag. 24/27 Tali dichiarazioni, se da un lato non permettono di comprendere se ed in che misura le operazioni di scavo e bonifica avessero interessato (anche) il terreno appartenente alla dall'altro inducono a ritenere Parte_1
che, seppur originatosi nell'area di quest'ultimo – quale effetto del contatto dell'acqua con i rifiuti in fase di combustione – il percolato, defluito esternamente (ossia nel piazzale della IT “Colabeton”), fosse poi stato fatto confluire in altra area ancora ed in tale sede smaltito.
Non avendo il dimostrato l'effettiva sede di svolgimento dei lavori CP_1
eseguiti dalle ditte ed e Controparte_5 Controparte_6
permanendo la suesposta incertezza in merito alla corrispondenza tra l'area interessata e la proprietà della società convenuta, il Tribunale avrebbe pertanto dovuto escludere la ripetizione delle somme erogate quale corrispettivo di tali servizi, accogliendo la domanda attrice limitatamente a quanto corrisposto dal in favore della nella CP_1 Parte_3
minor somma di € 1.200,00.
L'accoglimento, ancorché parziale, dell'appello deve condurre alla riforma, altrettanto parziale, della sentenza impugnata nel senso di accogliere la domanda dell'attrice in riassunzione condannando essa al Parte_1
pagamento, in favore del , della minor somma di € Controparte_1
1.200,00, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Entro tali limiti - e ferma restando la condanna della IT al _2
pagamento, in favore del , della somma di € Controparte_1
32.732,89 oltre a interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, quale risultante dalla parziale riforma della sentenza di primo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale del di cui alla sentenza CP_1
della Corte di Appello dell'Aquila n. 1513/2018, pubblicata il 01.08.2018 e pag. 25/27 non impugnata sul punto – dovrà, pertanto, essere contenuta la responsabilità della in solido con la IT . Parte_1 _2
L'esito complessivo della lite e la risultante riforma, ancorché parziale, della sentenza impugnata, impongono la regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio in base all'esito dello stesso risultante dalla suddetta riforma.
Tale esito integra una soccombenza della (la quale va ravvisata Parte_1
anche nell'accoglimento parziale della domanda anche non articolata in più capi, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento) per soli 1200,00 euro, a fronte del rigetto della domanda ex art. 2051 cc pur proposta dal il che induce a CP_1
compensare, tra le odierne parti costituite, le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nella misura del 70%, il restante 30% dovendo gravare sull'attrice in riassunzione.
Esse vengono liquidate per l'intero in ragione del valore del decisum, ossia
1200,00 euro, nei termini che seguono, con aggiunta di accessori di legge: primo grado: 2552,00, appello: 2915,00, cassazione: 1875,00, rinvio: 2915,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio da Cass. ord. n. 14798/2023 sull'appello proposto dalla società
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 651/2012, Parte_1
così decide:
pag. 26/27 1) in accoglimento parziale dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, condanna la al Parte_1
pagamento nei confronti del nella minor somma pari Controparte_1
ad € 1.200,00, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo;
2) regola le spese di tutti i gradi di giudizio come sopra.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
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10 e 11 della medesima disposizione, quale proprietaria del sito inquinato.
In alternativa, veniva invocata nei confronti di entrambi la responsabilità da esercizio di attività pericolose ovvero per danni da cose in custodia, ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c.
Con sentenza n. 651/2012 pubblicata in data 07.09.2019, il Tribunale di
Teramo: a) accoglieva la domanda nei confronti della Controparte_3