Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5370/2021 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi
PROMOSSA DA
, con il patrocinio Controparte_1 CP_2 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti LOTA' GIOVANNI , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to CP_3 P.IVA_1
LANDI ADOLFO, elettivamente domiciliato come in atti;
, con il Patrocinio dell'Avv.to CANELLI IVAN Controparte_4
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con note datate 20.5.2025, parte ricorrente ha dato atto che il pagamento delle somme richieste è avvenuto nel corso del giudizio, concludendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e condanna alle spese.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
L'azienda , nel rimarcare che il ricorrente non ha inteso conciliare, CP_3
nonostante il pregresso accordo sindacale in atti, ha chiesto la compensazione delle spese.
ha chiesto di essere tenuto indenne dalle spese processuali, Controparte_4
confermando l'avvenuto pagamento delle somme oggetto di causa.
Ciò posto, va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis,
Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l'avvenuto pagamento in favore del degli importi CP_4
indicati in ricorso determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Per quanto riguarda le spese legali, queste vanno compensate tra le parti, tenuto conto dell'accordo sindacale del 6.8.2021 (anteriore alla data di iscrizione del ricorso), con il quale l'azienda annunziava la progressiva regolarizzazione dei versamenti in favore del fondo (come poi effettivamente avvenuto), nonché del contegno processuale dell'azienda, che ha provveduto al saldo, senza resistere temerariamente alle domanda proposte.
Per quanto concerne il fondo, parimenti vanno compensate le spese, tenuto conto che l'azione intrapresa era volta al riconoscimento dei pagamenti in suo favore e che la notifica del ricorso risultava necessaria, in quanto possibile litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso e pubblicato, in Catania, 09/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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