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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 6.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 699 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 22/02/2023 ed iscritto al n 699 - 2023 RG , vertente tra
-AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA in persona del suo legale rapp.te p.t. Commissario ., rappresentata Parte_1
e difesa dall' avv. M. Santagati ( ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso l'Ufficio Legale in Via S.Anna II tronco, Reggio Calabria;
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Maria Giovanna Meduri (C.F. ), CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Reggio Campi,
151 89100 Reggio Calabria, giusta procura in atti;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO Parte CALABRIA (nel prosieguo brevemente “ ) propone tempestiva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 4/2023, emesso il 02.01.2023 dal 1 Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, notificato il Parte 16.01.2023, con il quale veniva intimato all' il pagamento della somma complessiva di € 4.913,46 per prestazioni aggiuntive covid, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio ivi quantificate.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l'opposto resistendo al ricorso e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in subordine chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale ex art. 1218 Parte c.c. in quanto sarebbe stato onere dell attivarsi al fine di ottenere le linee guida e porre in essere la contrattazione integrativa aziendale, nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
§ 3. Con il ricorso per decreto ingiuntivo il sig. , infermiere CP_1 professionale in servizio presso l'Area Dipartimentale SUEM 118 dell'
[...] Parte
, dipendente esponeva che: Controparte_2
- la Commissione Straordinaria dell' con avviso interno n. prot. Pt_3
19118 emanato un data 11.04.2020, per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 aveva chiesto, su base volontaria, la disponibilità di prestazioni aggiuntive rivolto agli infermieri area dell'emergenza per l' esecuzione domiciliare/ambulatoriale dei tamponi test COVID 19;
- il ricorrente aveva dato la propria disponibilità ma le prestazioni aggiuntive tamponi COVID-19 da lui rese nel periodo da dicembre 2020 ad agosto 2021 gli erano state retribuite come “lavoro straordinario” invece che come
“prestazioni aggiuntive covid”, per cui chiedeva il pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire considerato il maggior importo orario di € 26,00 indicato nello stesso avviso interno.
§ 4. L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono. Deve darsi atto che non è in contestazione l'attività espletata dal dipendente. La questione controversa, di solo diritto, concerne il preteso pagamento di tale attività secondo la maggiore tariffa oraria indicata nell'avviso interno. Parte La difesa dell eccepisce, in estrema sintesi, che – se pur i DCA 70 del 6 Maggio 2021 e 88 del 3 giugno 2021 hanno previsto la possibilità per le di ricorrere alle prestazioni aggiuntive disciplinate Parte_4 dai rispettivi contratti collettivi di lavoro anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa assegnato ad ogni singola azienda - tuttavia presupposto essenziale perché l'Amministrazione possa fare ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive è che le prestazioni aggiuntive siano istituite e disciplinate dalla contrattazione integrativa aziendale, così come stabilisce il contratto collettivo nazionale di lavoro.
2 E' dato pacifico che l'azienda opponente non abbia regolamentato le prestazioni aggiuntive con contrattazione integrativa aziendale e che non siano state emanate neanche le preliminari linee guida regionali. L'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro
-triennio 2016-2018, dispone (viene evidenziata in grassetto e sottolineata la parte qui di particolare interesse):
“Art.
6. Confronto regionale 1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle ed Enti nel Pt_4 rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative: a) …; b) …; c) …; d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.” Così ricostruita la cornice normativa entro la quale deve ricondursi la questione che ci occupa, deve darsi atto della fondatezza dell'opposizione. E' principio generale che il trattamento economico del pubblico dipendente deve essere previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie manca il presupposto normativo per la maggiore remunerazione delle prestazioni aggiuntive che era stato indicato nell'avviso interno.
Poiché la non ha emanato le linee guida e non è intervenuta Pt_5 contrattazione integrativa aziendale in punto di prestazioni aggiuntive, la prestazione è stata correttamente remunerata con il regime del lavoro straordinario. Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese legali in quanto il dipendente aveva fatto affidamento sull'avviso interno.
p.q.m.
- accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 4/2023, emesso il 02.01.2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria;
- rigetta le domande dell'opposto;
- compensa interamente le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 07/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 6.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 699 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 22/02/2023 ed iscritto al n 699 - 2023 RG , vertente tra
-AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA in persona del suo legale rapp.te p.t. Commissario ., rappresentata Parte_1
e difesa dall' avv. M. Santagati ( ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso l'Ufficio Legale in Via S.Anna II tronco, Reggio Calabria;
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Maria Giovanna Meduri (C.F. ), CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Reggio Campi,
151 89100 Reggio Calabria, giusta procura in atti;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO Parte CALABRIA (nel prosieguo brevemente “ ) propone tempestiva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 4/2023, emesso il 02.01.2023 dal 1 Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, notificato il Parte 16.01.2023, con il quale veniva intimato all' il pagamento della somma complessiva di € 4.913,46 per prestazioni aggiuntive covid, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio ivi quantificate.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l'opposto resistendo al ricorso e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in subordine chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale ex art. 1218 Parte c.c. in quanto sarebbe stato onere dell attivarsi al fine di ottenere le linee guida e porre in essere la contrattazione integrativa aziendale, nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
§ 3. Con il ricorso per decreto ingiuntivo il sig. , infermiere CP_1 professionale in servizio presso l'Area Dipartimentale SUEM 118 dell'
[...] Parte
, dipendente esponeva che: Controparte_2
- la Commissione Straordinaria dell' con avviso interno n. prot. Pt_3
19118 emanato un data 11.04.2020, per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 aveva chiesto, su base volontaria, la disponibilità di prestazioni aggiuntive rivolto agli infermieri area dell'emergenza per l' esecuzione domiciliare/ambulatoriale dei tamponi test COVID 19;
- il ricorrente aveva dato la propria disponibilità ma le prestazioni aggiuntive tamponi COVID-19 da lui rese nel periodo da dicembre 2020 ad agosto 2021 gli erano state retribuite come “lavoro straordinario” invece che come
“prestazioni aggiuntive covid”, per cui chiedeva il pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire considerato il maggior importo orario di € 26,00 indicato nello stesso avviso interno.
§ 4. L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono. Deve darsi atto che non è in contestazione l'attività espletata dal dipendente. La questione controversa, di solo diritto, concerne il preteso pagamento di tale attività secondo la maggiore tariffa oraria indicata nell'avviso interno. Parte La difesa dell eccepisce, in estrema sintesi, che – se pur i DCA 70 del 6 Maggio 2021 e 88 del 3 giugno 2021 hanno previsto la possibilità per le di ricorrere alle prestazioni aggiuntive disciplinate Parte_4 dai rispettivi contratti collettivi di lavoro anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa assegnato ad ogni singola azienda - tuttavia presupposto essenziale perché l'Amministrazione possa fare ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive è che le prestazioni aggiuntive siano istituite e disciplinate dalla contrattazione integrativa aziendale, così come stabilisce il contratto collettivo nazionale di lavoro.
2 E' dato pacifico che l'azienda opponente non abbia regolamentato le prestazioni aggiuntive con contrattazione integrativa aziendale e che non siano state emanate neanche le preliminari linee guida regionali. L'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro
-triennio 2016-2018, dispone (viene evidenziata in grassetto e sottolineata la parte qui di particolare interesse):
“Art.
6. Confronto regionale 1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle ed Enti nel Pt_4 rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative: a) …; b) …; c) …; d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.” Così ricostruita la cornice normativa entro la quale deve ricondursi la questione che ci occupa, deve darsi atto della fondatezza dell'opposizione. E' principio generale che il trattamento economico del pubblico dipendente deve essere previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie manca il presupposto normativo per la maggiore remunerazione delle prestazioni aggiuntive che era stato indicato nell'avviso interno.
Poiché la non ha emanato le linee guida e non è intervenuta Pt_5 contrattazione integrativa aziendale in punto di prestazioni aggiuntive, la prestazione è stata correttamente remunerata con il regime del lavoro straordinario. Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese legali in quanto il dipendente aveva fatto affidamento sull'avviso interno.
p.q.m.
- accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 4/2023, emesso il 02.01.2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria;
- rigetta le domande dell'opposto;
- compensa interamente le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 07/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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