Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
2821 /2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2821 / 2024 , avente ad OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto presentato da e Parte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PIZZICOLI GIUSEPPE , in forza CP_1
di procure in calce al ricorso;
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/10/2024 le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la separazione e poi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione e che non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della circostanza per la quale i coniugi risultano aver contratto matrimonio con rito civile;
pertanto andrà dichiarato lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili dello stesso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
898/70, così come modificato dalla legge 6/3/1987 n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015
n. 55 , essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata omologata dal Tribunale di Foggia in data 12.11.2024; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e si intendono qui per integralmente trascritte.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Apricena in data
04/11/2017 tra , nata a Parte_1
BARTOSZYCE, POLONIA, in data 04/10/1979, e , nata o Controparte_1
a Birlad Romania in data 25.01.1989, (atto n. 14 p. I);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa il divorzio alle condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia il 03/06/2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro