Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa LE Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 13103 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
GUARINO EMANUELE ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. GRAPPONE CRISTINA ed elett.te dom.to/a come CP_1
in atti Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.07.203, esponeva di aver lavorato Parte_1
alle dipendenze della nel periodo dal 01.02.2001 al 29.2.2020, Controparte_2
quando il rapporto cessava per dimissioni rese per giusta causa. Deduceva che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non gli era stato versato il t.f.r., né le ultime mensilità della retribuzione (dicembre 2019 e gennaio 2020), né i ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità. Riferiva che per dette causali, a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della ex datrice di lavoro (dichiarata con sentenza del Tribunale di Torino n. 34/2020), aveva proposto domanda di insinuazione al passivo ed era stato ammesso con privilegio per l'importo complessivo
Pag. 1 di 6
1510,99 per i ratei di 13ma e 14ma come da prospetto, allegato, dello stato passivo dichiarato esecutivo con provvedimento del G.D. del 30.6.2022.
Rappresentava, quindi, di aver inoltrato, in data 20.01.2023 domanda amministrativa di intervento del fondo di garanzia per il pagamento del t.f.r., delle ultime tre CP_1
mensilità e dei ratei 13° e 14° mensilità. Lamentava che la domanda non aveva avuto esito positivo, così come il ricorso amministrativo del 10.07.2023.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendone la condanna al pagamento della CP_1
complessiva somma di € €.23996,16, di cui a € 20.199,97 a titolo di TFR, €.2255,20 per le mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020 ed €. 1510,99 per i ratei di 13ma e
24ma. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1
giudizio deducendo l'infondatezza della domanda e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. In corso di causa dichiarava di aver provveduto al pagamento di parte del TFR e delle ultime mensilità e della 14ma mensilità, contestava la richiesta delle ulteriori somme e precisamente della somma di €.13209,05 somme non versate dal datore di lavoro al fondo cui aveva aderito il ricorrente e della
13^ mensilità Assumeva l' che avendo il ricorrente conferito somme ad un fondo CP_1
previdenziale complementare non aveva formulato la domanda amministrativa relativa e che il Fondo erogava solo le quote accantonate presso il datore di lavoro e della 13^ mensilità perché riferita all'anno 2019.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso in corso di causa termine per il deposito di note illustrative, all'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza contestuale completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Preliminarmente va dichiara la cessata materia per aver l' corrisposto parte del TFR precisamente €.6690,92, ultime CP_1
Pag. 2 di 6 mensilità richieste ( dicembre 2019 e gennaio 2020) e la 14^ mensilità, nei limiti del massimale ( €.465,41) restando ancora dovute la somma di €. 13209,05 e la 13ma
a carico del fondo di garanzia.
Venendo al merito, va ricordato che la legge n. 297/1982 all'art. 2 ha istituito presso l' un fondo di garanzia, con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro nel pagamento CP_1
del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti, in caso di insolvenza.
I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 2 cit. disciplinano i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento.
Il D.lgs. n. 80/1992 – art. 2, comma 5 – ha esteso, poi, tale garanzia anche ai crediti retributivi maturati e non corrisposti degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
ciò purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in Tribunale del relativo ricorso. Ivi comprese la 13^ e 14^ mensilità.
Venendo all'esame della domanda relativa al residuo TFR pari ad €. 13209,05 corrispondente alle quote di TFR, destinate al Fondo di previdenza complementare, trattenute e tuttavia non versate dalla datrice di lavoro e secondo l , per la CP_1
destinazione data, non di competenza del Fondo di Garanzia.
Dalla documentazione in atti emerge il mancato versamento delle quote di TFR al
Fondo Allianz al quale il lavoratore aveva aderito, come da prospetto di liquidazione prodotto ( Riscatto totale) : fondo estinto già alla data della cessazione del rapporto.
Fino al compimento del versamento dovuto da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di tfr maturande conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha viceversa natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo di previdenza complementare. Va pertanto da sé che il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di tfr maturande conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per
Pag. 3 di 6 inadempimento del mandato, “il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.” Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, determina quindi lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, co. 2, della legge fallimentare (ora Codice della crisi d'impresa) e il ripristino della titolarità, spettante (di regola) al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 della medesima legge. In conseguenza di ciò, in adesione alla più recente giurisprudenza di legittimità, si afferma che, “nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato, al Fondo di previdenza complementare, le quote di T.F.R. che avrebbe dovuto versare secondo la scelta del lavoratore, quest'ultimo resta creditore del corrispondente importo nei confronti del datore di lavoro, di natura «retributiva», atteso che il mancato versamento al Fondo di previdenza complementare non gli ha impresso natura «previdenziale».” ( Cass. Civ. 19510/2023 e 11198 del 26.04.2024)
Deriva da quanto sopra che la somma di € 13509,05, per la quale vi è stata ammissione al passivo, corrispondente alle quote di TFR trattenute dal datore di lavoro e mai versate al fondo complementare, deve essere liquidata in favore del lavoratore, pienamente legittimato, in ragione dell'inadempimento al vincolo di destinazione, a ritornare nella disponibilità della stessa.
Circa quindi il credito vantato a titolo di rateo 13^ mensilità la documentazione offerta
è sufficiente a comprovare la verifica effettuata in sede fallimentare del credito preteso per cui, anche in ragione della generica contestazione effettuata dall la somma è CP_1
dovuta anche se nella misura e nei limiti di quanto previsto dall'art.2 del D.Lg.vo n.80/1992 secondo cui il pagamento non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
Pag. 4 di 6 Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo (cfr. quanto statuito in ordine agli accessori nelle decisioni Cass., sez. Unite, 3.10.2002 n. 14220; Cass. lav. 16.8.2004, n. 15945 e
5.5.2008, n. 11009).
Le domande residue vanno dunque accolte con conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento di quanto ancora dovuto, oltre interessi legali dalla domanda.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
è, altresì, pacifico tra le parti che il parziale pagamento della somma dedotta in giudizio avveniva solo dopo la notifica del ricorso 11.01.2024, pertanto le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima in considerazione della esigua complessità delle questioni trattate, con attribuzione in favore dell'avv. Emanuele Guarino antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del GOP dr.ssa
LE Di Lorenzo definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'importo di €.6690,92, parte del TFR, alle ultime mensilità richieste ( dicembre 2019 e gennaio 2020) e la 14^ mensilità, nei limiti del massimale ( €.465,41):
-Accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore CP_1
del ricorrente della somma di euro 13509,05 a titolo di TFR, per le motivazioni esposte e dei ratei di 13^ nella misura e nei limiti di quanto previsto dall'art.2 del D.Lg.vo n.80/1992. oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo;
Pag. 5 di 6 -condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di CP_1
giudizio, che liquida in €.1900,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Emanuele Guarino
Napoli così deciso 21/05/2025 ore 12:24
Il Giudice
Dr.ssa LE Di Lorenzo
Pag. 6 di 6