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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04098/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01173 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04098/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2024, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
del decreto collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n.
853/2023, e della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 536/2023, resa tra le parti, N. 04098/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di XI RR alfaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il pres. Rosanna De
IS e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. Con appello notificato l'8/5/2024 e depositato il 23/5/2024 il Ministero dell'interno impugna la sentenza del Tar Sardegna 17/7/2023 n. 536 come corretta in data
8/11/2023, nella parte in cui condanna l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore del difensore antistatario della parte ricorrente. Affida il ricorso a due argomenti: la mancata notifica dell'istanza di correzione di errore materiale, l'omessa statuizione che la parte soccombente avrebbe dovuto versare la somma dovuta per le spese al bilancio dello Stato, e non alla parte vittoriosa, perché quest'ultima risulta ammessa al gratuito patrocinio. Se il Ministero pagasse le spese alla parte vittoriosa, e per essa al suo difensore, la parte conseguirebbe due volte il pagamento, una volta a carico della parte soccombente e una volta a carico dello Stato, tenuto al pagamento delle somme chieste a titolo di patrocinio.
2. Si è costituita la controparte, eccependo l'irricevibilità dell'appello nella parte in cui contesta l'originaria sentenza.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 12/2/2026.
4. Preliminarmente il Collegio rileva che l'appello, notificato in data 8/5/2024, è tardivo nella parte in cui impugna la sentenza, pubblicata il 23/5/2024, nella sua versione originaria.
5. Tuttavia, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, siffatta declaratoria di irricevibilità non fa venire meno l'interesse dell'appellante a contestare il dispositivo N. 04098/2024 REG.RIC.
della sentenza così come corretto in data 8/11/2023, perché vi è un indubbio interesse a che il provvedimento di correzione fosse adottato nel rispetto delle norme vigenti in tema di attribuzione delle spese di lite alla parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato. Rispetto al provvedimento di correzione di errore materiale, l'appello è tempestivo.
6. Il primo mezzo di gravame, con cui si lamenta un vizio del contraddittorio per omessa notifica dell'istanza di correzione di errore materiale, è infondato. L'art. 86
c.p.a. non prevede la previa notifica dell'istanza di correzione, né la previa notifica è prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c. Ciò che è essenziale, nei casi in cui l'istanza di correzione non sia sottoscritta da tutte le parti, è che sia garantito il contraddittorio, mediante invio a tutte le parti, a cura dell'ufficio giudiziario, dell'avviso dell'udienza di trattazione dell'istanza. Nel caso di specie, risulta dal fascicolo digitale del Tar che l'istanza di correzione è stata trattata nell'udienza del 25/10/2023 e che l'avviso di udienza è stato inviato a tutte le parti, compreso il Ministero qui appellante.
6. Il secondo mezzo di gravame è fondato.
6.1. Dispone l'art. 133, d.P.R. n. 115/2002 che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”. Tanto, all'evidente scopo di evitare una duplicazione dei titoli azionabili dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si potrebbe verificare nel caso di mancato utilizzo di tale formula (in tal senso la circolare del segretario generale della giustizia amministrativa in data 31/7/2015).
Nel caso in cui le sentenze e le ordinanze che condannano alle spese la parte soccombente in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio, non applicano l'art. 133 citato, e pertanto non dispongono che la parte soccombente debba rifondere le spese processuali a favore dello Stato, la prassi giudiziaria ritiene che vada disposta la “correzione di errore materiale”, anche d'ufficio, della decisione che N. 04098/2024 REG.RIC.
abbia omesso il doveroso riferimento all'art. 133 citato (Cons. St., III, 19/6/2018 n.
3752, ord. coll.).
6.2. Il provvedimento di correzione di errore materiale adottato dal Tar è viziato nella parte in cui non ha emendato il dispositivo della sentenza, anche d'ufficio, rimediando alla lacuna dell'omessa menzione del contenuto dell'art. 133 t.u. n.
115/2002.
6.3. Pertanto, in accoglimento dell'appello, il dispositivo della sentenza del Tar
Sardegna n. 536/2023 va corretto come segue: dopo la frase “Condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore, in quanto il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.” va aggiunta la frase: “Ai sensi dell'art. 133 t.u. n. 115/2002 il pagamento delle spese da parte del Ministero dell'Interno va eseguito in favore del pertinente capitolo di bilancio della giustizia amministrativa. Manda all'uopo alla Segreteria per l'ulteriore corso.”.
6.4. La presente decisione deve essere trasmessa al Tar Sardegna affinché la
Segreteria del Tar apporti alla sentenza del Tar la correzione qui disposta.
7. Le spese del presente grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina la correzione del dispositivo della sentenza appellata nei sensi di cui in motivazione.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza al Tar Sardegna perché la Segreteria del Tar provveda agli adempimenti di cui in motivazione. N. 04098/2024 REG.RIC.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De IS, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01173 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04098/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2024, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
del decreto collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n.
853/2023, e della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 536/2023, resa tra le parti, N. 04098/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di XI RR alfaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il pres. Rosanna De
IS e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. Con appello notificato l'8/5/2024 e depositato il 23/5/2024 il Ministero dell'interno impugna la sentenza del Tar Sardegna 17/7/2023 n. 536 come corretta in data
8/11/2023, nella parte in cui condanna l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore del difensore antistatario della parte ricorrente. Affida il ricorso a due argomenti: la mancata notifica dell'istanza di correzione di errore materiale, l'omessa statuizione che la parte soccombente avrebbe dovuto versare la somma dovuta per le spese al bilancio dello Stato, e non alla parte vittoriosa, perché quest'ultima risulta ammessa al gratuito patrocinio. Se il Ministero pagasse le spese alla parte vittoriosa, e per essa al suo difensore, la parte conseguirebbe due volte il pagamento, una volta a carico della parte soccombente e una volta a carico dello Stato, tenuto al pagamento delle somme chieste a titolo di patrocinio.
2. Si è costituita la controparte, eccependo l'irricevibilità dell'appello nella parte in cui contesta l'originaria sentenza.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 12/2/2026.
4. Preliminarmente il Collegio rileva che l'appello, notificato in data 8/5/2024, è tardivo nella parte in cui impugna la sentenza, pubblicata il 23/5/2024, nella sua versione originaria.
5. Tuttavia, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, siffatta declaratoria di irricevibilità non fa venire meno l'interesse dell'appellante a contestare il dispositivo N. 04098/2024 REG.RIC.
della sentenza così come corretto in data 8/11/2023, perché vi è un indubbio interesse a che il provvedimento di correzione fosse adottato nel rispetto delle norme vigenti in tema di attribuzione delle spese di lite alla parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato. Rispetto al provvedimento di correzione di errore materiale, l'appello è tempestivo.
6. Il primo mezzo di gravame, con cui si lamenta un vizio del contraddittorio per omessa notifica dell'istanza di correzione di errore materiale, è infondato. L'art. 86
c.p.a. non prevede la previa notifica dell'istanza di correzione, né la previa notifica è prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c. Ciò che è essenziale, nei casi in cui l'istanza di correzione non sia sottoscritta da tutte le parti, è che sia garantito il contraddittorio, mediante invio a tutte le parti, a cura dell'ufficio giudiziario, dell'avviso dell'udienza di trattazione dell'istanza. Nel caso di specie, risulta dal fascicolo digitale del Tar che l'istanza di correzione è stata trattata nell'udienza del 25/10/2023 e che l'avviso di udienza è stato inviato a tutte le parti, compreso il Ministero qui appellante.
6. Il secondo mezzo di gravame è fondato.
6.1. Dispone l'art. 133, d.P.R. n. 115/2002 che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”. Tanto, all'evidente scopo di evitare una duplicazione dei titoli azionabili dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si potrebbe verificare nel caso di mancato utilizzo di tale formula (in tal senso la circolare del segretario generale della giustizia amministrativa in data 31/7/2015).
Nel caso in cui le sentenze e le ordinanze che condannano alle spese la parte soccombente in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio, non applicano l'art. 133 citato, e pertanto non dispongono che la parte soccombente debba rifondere le spese processuali a favore dello Stato, la prassi giudiziaria ritiene che vada disposta la “correzione di errore materiale”, anche d'ufficio, della decisione che N. 04098/2024 REG.RIC.
abbia omesso il doveroso riferimento all'art. 133 citato (Cons. St., III, 19/6/2018 n.
3752, ord. coll.).
6.2. Il provvedimento di correzione di errore materiale adottato dal Tar è viziato nella parte in cui non ha emendato il dispositivo della sentenza, anche d'ufficio, rimediando alla lacuna dell'omessa menzione del contenuto dell'art. 133 t.u. n.
115/2002.
6.3. Pertanto, in accoglimento dell'appello, il dispositivo della sentenza del Tar
Sardegna n. 536/2023 va corretto come segue: dopo la frase “Condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore, in quanto il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.” va aggiunta la frase: “Ai sensi dell'art. 133 t.u. n. 115/2002 il pagamento delle spese da parte del Ministero dell'Interno va eseguito in favore del pertinente capitolo di bilancio della giustizia amministrativa. Manda all'uopo alla Segreteria per l'ulteriore corso.”.
6.4. La presente decisione deve essere trasmessa al Tar Sardegna affinché la
Segreteria del Tar apporti alla sentenza del Tar la correzione qui disposta.
7. Le spese del presente grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina la correzione del dispositivo della sentenza appellata nei sensi di cui in motivazione.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza al Tar Sardegna perché la Segreteria del Tar provveda agli adempimenti di cui in motivazione. N. 04098/2024 REG.RIC.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De IS, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO