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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6753/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Antonio Tomaino e Soad Hamdy Younes ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, Via Giovanni Batista Pirelli n. 24, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e
(C.F ), nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._3
TERZO INTERVENUTO
e
(C.F ), nato a [...] il [...], tutti residenti in CP_3 C.F._4
AN AD (MB), Via Lucania n. 14/C, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Restivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Pavia, Corso Strada Nuova n. 53, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZO INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso con istanza congiunta sottoscritta dalle parti e depositata in data 07.03.2025 nonché come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 24.03.2025 alle seguenti condizioni congiunte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra i NOi
e in data 16.07.1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1 Parte_1
Comune di Mariano Comense (CO) come segue: Anno 1994, Parte II – Atto n. 54. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mariano Comense, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e agli ulteriori adempimenti di legge.
2. Revocare l'obbligo per il NO di contribuire al mantenimento dei due figli, Parte_1 entrambi maggiorenni e nelle more divenuti economicamente indipendenti.
3. Revocare l'assegnazione della casa familiare a decorrere dal corrente mese.
4. Dare atto dell'impegno del NO di versare in favore dei figli e la Parte_1 CP_2 CP_3 somma di € 10.000,00 ciascuno, a mezzo bonifico sul conto corrente di ciascun figlio da eseguirsi entro e non oltre trenta giorni dalla data del rogito.
5. Dare atto dell'accordo raggiunto tra le parti in merito alla ex casa familiare, per cui la NOa
– già titolare del diritto di proprietà per la quota del 50% del bene immobile – potrà CP_1 continuare ad abitarvi con i figli, fino alla fine del mese di marzo 2026, riconoscendo invece un'indennità di occupazione al NO , a decorrere dal successivo mese di aprile 2026, Parte_1 pari ad € 300,00 mensili.
6. Dare atto dell'impegno delle parti di porre in vendita tutti gli immobili in comproprietà e di dividere tra gli ex coniugi il ricavato della vendita, pro quota del 50% o comunque dell'impegno della NOa
e/o dei figli e di rilevare la quota di proprietà ora intestata CP_1 CP_2 CP_3 al padre. Il tutto entro il termine del 31 marzo 2026.
Resta inteso che dal prezzo di vendita, da concordarsi previa valutazione sul valore dell'immobile, effettuata da un tecnico nominato di comune accordo tra le parti, dovranno essere dedotti i costi necessari alla compravendita e tutti altri che si renderanno necessari per procedere al medesimo scopo.
Le parti si impegnano altresì a fare eseguire tutte le pratiche catastali, urbanistiche e altre che si renderanno necessarie ai fini della eventuale regolarizzazione edilizia dell'immobile e della stipula dell'atto di vendita, dividendone i relativi costi pro quota.
7. Le Parti dichiarano di godere entrambi di redditi propri e si dichiarano economicamente autosufficienti, ragion per cui non vantano reciprocamente diritti, pretese e richieste economiche a titolo di assegno divorzile e/o ad altro titolo.
8. Una volta adempiute le obbligazioni di cui al presente accordo, dare atto che le Parti non hanno più nulla a pretendere reciprocamente le une dalle altre per nessun titolo, ragione o causa, comunque dipendente dal pregresso rapporto di coniugio fatta salva la disponibilità del NO a valutare Pt_1 un eventuale rimborso delle spese che si sono rese necessarie alla mera riparazione del bagno della casa familiare nel corso del 2023.
9. Spese compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale emessa dal
Tribunale di Monza con sentenza definitiva n. 1265/2018 pubblicata in data 03.05.2018.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 17.10.2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 17.07.1994 (atto n. 54 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Mariano Comense), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Mariano Comense (CO), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6753/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Antonio Tomaino e Soad Hamdy Younes ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, Via Giovanni Batista Pirelli n. 24, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e
(C.F ), nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._3
TERZO INTERVENUTO
e
(C.F ), nato a [...] il [...], tutti residenti in CP_3 C.F._4
AN AD (MB), Via Lucania n. 14/C, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Restivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Pavia, Corso Strada Nuova n. 53, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZO INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso con istanza congiunta sottoscritta dalle parti e depositata in data 07.03.2025 nonché come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 24.03.2025 alle seguenti condizioni congiunte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra i NOi
e in data 16.07.1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1 Parte_1
Comune di Mariano Comense (CO) come segue: Anno 1994, Parte II – Atto n. 54. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mariano Comense, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e agli ulteriori adempimenti di legge.
2. Revocare l'obbligo per il NO di contribuire al mantenimento dei due figli, Parte_1 entrambi maggiorenni e nelle more divenuti economicamente indipendenti.
3. Revocare l'assegnazione della casa familiare a decorrere dal corrente mese.
4. Dare atto dell'impegno del NO di versare in favore dei figli e la Parte_1 CP_2 CP_3 somma di € 10.000,00 ciascuno, a mezzo bonifico sul conto corrente di ciascun figlio da eseguirsi entro e non oltre trenta giorni dalla data del rogito.
5. Dare atto dell'accordo raggiunto tra le parti in merito alla ex casa familiare, per cui la NOa
– già titolare del diritto di proprietà per la quota del 50% del bene immobile – potrà CP_1 continuare ad abitarvi con i figli, fino alla fine del mese di marzo 2026, riconoscendo invece un'indennità di occupazione al NO , a decorrere dal successivo mese di aprile 2026, Parte_1 pari ad € 300,00 mensili.
6. Dare atto dell'impegno delle parti di porre in vendita tutti gli immobili in comproprietà e di dividere tra gli ex coniugi il ricavato della vendita, pro quota del 50% o comunque dell'impegno della NOa
e/o dei figli e di rilevare la quota di proprietà ora intestata CP_1 CP_2 CP_3 al padre. Il tutto entro il termine del 31 marzo 2026.
Resta inteso che dal prezzo di vendita, da concordarsi previa valutazione sul valore dell'immobile, effettuata da un tecnico nominato di comune accordo tra le parti, dovranno essere dedotti i costi necessari alla compravendita e tutti altri che si renderanno necessari per procedere al medesimo scopo.
Le parti si impegnano altresì a fare eseguire tutte le pratiche catastali, urbanistiche e altre che si renderanno necessarie ai fini della eventuale regolarizzazione edilizia dell'immobile e della stipula dell'atto di vendita, dividendone i relativi costi pro quota.
7. Le Parti dichiarano di godere entrambi di redditi propri e si dichiarano economicamente autosufficienti, ragion per cui non vantano reciprocamente diritti, pretese e richieste economiche a titolo di assegno divorzile e/o ad altro titolo.
8. Una volta adempiute le obbligazioni di cui al presente accordo, dare atto che le Parti non hanno più nulla a pretendere reciprocamente le une dalle altre per nessun titolo, ragione o causa, comunque dipendente dal pregresso rapporto di coniugio fatta salva la disponibilità del NO a valutare Pt_1 un eventuale rimborso delle spese che si sono rese necessarie alla mera riparazione del bagno della casa familiare nel corso del 2023.
9. Spese compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale emessa dal
Tribunale di Monza con sentenza definitiva n. 1265/2018 pubblicata in data 03.05.2018.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 17.10.2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 17.07.1994 (atto n. 54 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Mariano Comense), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Mariano Comense (CO), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi