Sentenza 26 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/10/2021, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2021
N. 01282/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01095/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate, n. 29;
contro
Ministero dell'Interno --OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege presso i suoi uffici in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego istanza di autotutela di provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 39 TULPS n. 773 del 1931 in materia di armi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di essere stato titolare di un porto fucile ad uso caccia e che il -OMISSIS-ha adottato nei suoi confronti un divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Nel -OMISSIS- il ricorrente ha presentato un’istanza per la revoca del provvedimento di divieto di detenzione che è stata respinta con provvedimento -OMISSIS- impugnato dal ricorrente medesimo in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato respinto in primo grado con sentenza T-OMISSIS-
Successivamente, in data -OMISSIS-, il ricorrente ha presentato una nuova istanza di riesame del provvedimento di divieto detenzione armi, corredata da un certificato medico di idoneità.
La -OMISSIS- con provvedimento -OMISSIS-, ha respinto la domanda, dopo aver ripercorso tutte le vicende pregresse che avevano giustificato il provvedimento di divieto di detenzione ed il primo diniego alla revoca dello stesso, in quanto è emerso che sussiste una perdurante situazione di conflittualità relazionale in ambito condominiale che si aggiunge ai pregressi comportamenti giudicati incompatibili con la licenza in materia di armi.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato con sei motivi.
Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931, il travisamento dei presupposti legittimanti la perdurante efficacia del provvedimento di divieto di detenzione, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
Secondo il ricorrente l’Amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente considerare la risalenza dei fatti contestati e la loro tenuità, vista la loro effettiva consistenza ed il contesto entro cui sono maturati, che li rende del tutto inidonei a fondare un giudizio prognostico negativo circa un possibile abuso delle armi, posto che il provvedimento di divieto risale al -OMISSIS-, ed i fatti che vi hanno dato origine devono ritenersi del tutto superati, dato che finanche le sentenze di primo e secondo grado che si sono pronunciate sul diniego di revoca, non li hanno menzionati, e la stessa valutazione vale per i fatti posti a fondamento del predetto diniego di revoca del -OMISSIS-.
In tale contesto, prosegue il ricorrente, assumono un valore indiziario di scarsissimo valore i dissidi condominiali culminati in una querela proposta nei confronti del ricorrente per ingiuria nel -OMISSIS-, nella querela dallo stesso presentata nei confronti di un condomino il -OMISSIS-, vicende tutte definite in sede penale con l’archiviazione, e parimenti non significativo deve essere considerato l’intervento dei -OMISSIS- richiesto dal ricorrente in data-OMISSIS-per disturbo del riposo. Secondo il ricorrente ciascuno di tali elementi è inidoneo a fondare un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi.
Con il terzo ed il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione o l’omessa applicazione del D.M. del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 e dell’art. 12 del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, ed il difetto di motivazione perché l’Amministrazione, nel fare riferimento, nel preambolo del provvedimento impugnato, ai fatti del -OMISSIS-, non ha tenuto conto del certificato di idoneità psico-fisica prodotto ai sensi delle norme citate, il quale attesta che sussistono, da questo punto di vista, sufficienti garanzie di non abuso delle armi.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931, perché il divieto di detenzione è un provvedimento tipico che ha insito il carattere dell’urgenza ed è pertanto caratterizzato da particolari esigenze di celerità per loro natura incompatibili con il lunghissimo intervallo di tempo decorso dalla data della sua adozione.
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 43 del R.D. n. 773 del 1931, perché tale norma vieta il rilascio della licenza di porto d’armi a chi abbia riportato delle determinate tipologie di condanne, e la sentenza della Corte Costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440, ha escluso che possa essere preteso dall’interessato l’onere di provare la propria buona condotta. In questo contesto secondo il ricorrente è evidente che non sussiste - non avendo egli subito condanne di nessun tipo, né avendo manifestato una personalità violenta, ed avendo altresì commesso dei fatti ritenuti ostativi 24 anni fa - alcuna delle fattispecie che giustificano un diniego al rilascio della licenza.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
Il ricorso deve essere respinto.
I motivi proposti avverso il diniego di revoca del divieto di detenzione - che possono essere valutati congiuntamente perché tutti sostanzialmente volti a lamentare sotto diversi profili il difetto di motivazione e l’inidoneità degli elementi ritenuti dall’Amministrazione congrui ed adeguati a supportare un giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi - sono infondati.
Va premesso che nell’ordinamento vigente, come ha chiarito un consolidato orientamento giurisprudenziale, il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, e rappresenta invece un’eccezione al normale divieto di portare armi sancito dall'art. 699, cod. pen., e dall'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
L’eccezione al divieto può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse, in modo tale da evitare, in chiave prognostica, qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita l'assenza di pregiudizi di ogni genere quanto all’incolumità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 aprile 2020, n. 2544; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 616; T.A.R. Umbria, 4 dicembre 2020, n. 540; Id. 17 giugno 2019, n. 333).
In tale contesto normativo il legislatore con l’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 ha attribuito alla -OMISSIS- l’esercizio del potere discrezionale di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità “di abusarne”, mentre l'art. 43 consente alla competente autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche - in alternativa - l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia. La giurisprudenza sul punto ha chiarito che non occorre al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1700; id., 7 marzo 2016, n. 922; id, 1° agosto 2014, n. 4121; id., 12 giugno 2014, n. 2987) e che la finalità di ridurre al minimo il possesso e la circolazione delle armi e i rischi connessi, comporta che il pericolo di abuso, al quale si riferisce l’art. 39, del R.D. n. 773 del 1931, debba essere inteso nella più ampia accezione possibile.
Pertanto, secondo i citati articoli 39 e 42 del R.D. n. 773 del 1931, il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza nel revocare la licenza di porto di fucile non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello, cautelare, di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità.
Ne consegue che, ai fini del diniego della revoca del divieto di detenzione delle armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile quanto al loro uso e, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non al fine di escludere scelte irrazionali ed arbitrarie (cfr. T.A.R. Umbria, Sez. I, 3 giugno 2016, n. 479; id. 27 novembre 2014, n. 583).
Nel caso in esame le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione si sottraggono alle censure proposte perché è vero che i singoli episodi menzionati dal provvedimento impugnato - considerati isolatamente e nella lunga distanza di tempo in cui i sono succeduti - non possono di per sé essere ritenuti particolarmente pregiudizievoli.
Tuttavia è evidente che l’Amministrazione nel caso in esame ha compiuto un esame complessivo della personalità del ricorrente proprio in base a quanto traspare da questi elementi, giungendo infine a ritenere, in base ad un giudizio che appare privo di vizi logici e che non può essere censurato nel merito, che sussistono degli indizi che possono indurre ragionevolmente a dubitare che le armi siano godute ed usate nella più perfetta e completa sicurezza, come richiesto dal legislatore.
Infatti, come rileva il provvedimento impugnato, l’originario provvedimento di divieto adottato il -OMISSIS- -OMISSIS-, era motivato con riguardo al tentativo di suicidio mediante l’ingestione di psicofarmaci di cui il ricorrente faceva uso per curare lo stato di depressione per il quale era in cura presso il reparto di psichiatria -OMISSIS- Successivamente vi è stata una querela sporta nei confronti del ricorrente per fatti accaduti nel mese di -OMISSIS-, concernenti lesioni, minacce ed ingiurie in occasione di un episodio accaduto presso -OMISSIS-. Da ultimo, sono emerse delle problematicità, protrattesi per diversi anni, in ordine alla coabitazione con alcuni condomini, in quanto il -OMISSIS- -OMISSIS- il ricorrente è stato querelato da un condomino per ingiuria, il -OMISSIS- il ricorrente ha querelato il medesimo condomino per minacce ed ingiurie, ed in data-OMISSIS-il ricorrente ha richiesto l’intervento dei -OMISSIS- denunciando il disturbo al riposo da parte di condomini.
In definitiva, considerando l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione che connota tale tipo di provvedimenti circa la prevedibilità dell’abuso dell'autorizzazione, e tenuto conto che a tal fine possono assumere rilievo anche fatti isolati, ma significativi, privi di rilevanza penale e non attinenti alla materia delle armi da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all'uso delle armi per la mancanza di sufficienti garanzie di comportamenti equilibrati e corretti ( ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, -OMISSIS- 2021, n. 5306), il ricorso deve essere respinto.
Le peculiarità della controversia e la risalenza dei fatti ai quali si riferisce il provvedimento impugnato, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.