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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/10/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: IA SEBASTIANI Presidente TT DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1262/2025 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...] (con gli avv.ti Parte_1 C.F._1 Venturoli e Vatteroni) e (c.f. ), nato a [...]_2 C.F._2 (LU) il 08.04.1980 (con l'avv. Guerra) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 26.06.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Sarzana (SP) in data 02.09.2017 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2017, numero 21, parte II, serie A), optando per il regime della comunione dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni (come precisate in udienza):
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati e potranno fissare la propria residenza ove meglio riterranno, con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambiamento della stessa. 2) La casa coniugale sita in Sarzana (SP), Via dei Molini 307, porzione di fabbricato ad uso di civile abitazione, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Sarzana (SP), Foglio 12, mapp. 912 sub. 27, piano T-1-2, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 6,5, superficie catastale totale mq. 107, totale escluse aree scoperte mq. 101, rendita € 654,61, veniva acquistata dai coniugi mediante atto di compravendita del 28/06/2019, a rogito Notaio repertorio n. 1523 e raccolta n. Persona_1 1287, registrato a La Spezia (SP), il25/07/2019 con n. 5608 Serie 1T (All.4). 3) Il predetto immobile di proprietà di entrambi nella misura del 50% cadauno, viene assegnato al marito sig. che continuerà ad abitarvi, impegnandosi sin d'ora ad acquistare il Parte_2 50% in proprietà della sig.ra , entro il mese di ottobre 2025, la quale contestualmente Parte_1 si impegna a cedere al predetto la propria quota. 4) I coniugi danno atto che, ai fini dell'acquisto del predetto immobile, il sig. Parte_2 versava la somma di 110.000,00 quale acconto prezzo, prelevandola dal suo proprio patrimonio personale, mentre per la somma residua i coniugi contraevano presso la Banca Crédit Agricole Italia, filiale di Massa (MS), Via Vincenzo Giudice n. 26, mutuo fondiario n. 05004390128766700000, con un rateo mensile nella misura di euro 524,42. 5) I coniugi convengono che il sig. si accolli integralmente il predetto mutuo fondiario, Pt_2 nonché il relativo rateo mensile sino alla sua scadenza, per estinguere il quale, al mese di aprile del 2025 compreso, risultano ancora da versare € 125.000,00 circa. 6) I coniugi convengono quale valore commerciale dell'immobile oggetto di compravendita la somma di € 265.000,00. 7) I coniugi convengono, pertanto, ai fini della predetta compravendita, che la somma totale di vendita soprindicata venga decurtata dell'importo di € 110.000,00, in favore del sig. , in Pt_2 virtù del predetto versamento personale ex art. 192 c.c., a suo tempo eseguito, nonché della somma di € 125.000,00 quale valore del mutuo residuo.
8) I coniugi concordano che il sig. dunque, in sede di rogito, verserà in favore Parte_2 della signora la somma residua divisa al 50% ovvero la somma di euro 15.000,00 Parte_1 mediante assegno circolare alla stessa intestato.
9) I coniugi dichiarano di essere rispettivamente titolari, del conto corrente Parte_2 presso la banca Crèdit Agricole, Filiale di Massa (MS), identificato con IBAN [...], del conto corrente presso la banca Unicredit, Parte_1 Filiale di Sarzana identificato con IBAN [...], in merito ai quali ed alle relative somme in essi contenute è già intervenuta regolamentazione da parte dei predetti, i quali dichiarano in merito di non aver più nulla da pretendere reciprocamente. 9) I coniugi convengono che l'autovettura Tipo Lancia Y TG FZ627ZW ed intestata alla sig.ra Pt_1 viene alla stessa assegnata in proprietà.
[...]
10) I coniugi convengono che l'autovettura Audi A3 Sportback 2.0 tdi TG GK776JF ed intestata al sig. viene allo stesso assegnata in proprietà. Parte_2
11) I coniugi dichiarano di aver già provveduto all'equa divisione di tutti i beni mobili siti nella casa coniugale, avendo provveduto alla divisione secondo il criterio della diretta appartenenza dei singoli oggetti.
12) I coniugi dichiarano di avere già regolamentato in separata sede ogni altra questione patrimoniale derivante dal matrimonio, non contemplata nel presente.
13) Le parti danno, in tal modo, atto della volontà di por fine al regime patrimoniale della comunione dei beni e, con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di non aver altro a pretendere l'uno dall'altra.
14) Per quanto non espressamente convenuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle normative che regolano la materia.
15) Le parti dichiarano di rinunciare ad appellare, così come espressamente rinunciano, l'emanando successivo provvedimento emesso nel presente procedimento”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 02.10.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge;
precisandosi che, in assenza di figli, non si può procedere all'assegnazione in senso tecnico della ex casa coniugale, essendo tale misura finalizzata esclusivamente a garantire la continuità abitativa e l'habitat domestico della prole;
quanto indicato sul punto sub 3 dovendo dunque intendersi quale accordo sulla disponibilità del bene (in attesa del perfezionamento dell'acquisto pro quota prospettato). PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: - pronuncia la separazione personale fra e Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Sarzana (SP) in data 02.09.2017 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2017, numero 21, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti, come precisate in parte motiva;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 16.10.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
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