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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/07/2024, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
N.1651/2023 R.G.A.C.C.
REPVBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CHIETI Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies e sgg. c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 19 febbraio 2024, nella causa civile n.1651/2023 R.G.A.C.C. promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Montesilvano (PE) alla via Adige n. 3, rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c.;
– ricorrente – CONTRO
; Controparte_1
– resistente – contumace –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 7 dicembre 2023 ai sensi degli artt.84 e 170 D.P.R. n.115/2002 e 15 D.lgs. n.150/2011, l'avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1 provvedimento del 6 novembre 2023 con cui il G.U.P. del Tribunale di Chieti liquidava in € 562,80 il compenso professionale a lui spettante per l'attività prestata nell'ambito del procedimento iscritto al n.1647/2022 R.G. n.r. e n.611/2023 R.G. G.I.P. Il ricorrente domanda la revoca del provvedimento opposto, con conseguente nuova liquidazione del compenso che tenga conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale del giudizio, ai sensi del D.M. n.55/2014. A sostegno delle proprie doglianze, il ricorrente espone di aver prestato la propria attività professionale a favore di imputato nel procedimento penale sopra CP_2 individuato, che veniva definito con il rito alternativo ex art.444 c.p.p. nel corso dell'udienza preliminare celebrata il 5 luglio 2023 dinnanzi al G.U.P. del Tribunale di Chieti. In seguito a tale udienza, il ricorrente medesimo procedeva a depositare, presso l'ufficio G.I.P. del Tribunale di Chieti, apposita istanza di liquidazione del compenso maturato in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale del procedimento. Nel provvedimento di liquidazione, comunicato a mezzo pec al ricorrente il successivo 7 luglio, il G.U.P. liquidava tuttavia le sole fasi di studio e introduttiva, motivando l'esclusione della fase decisionale sul presupposto che, mancando una discussione, il difensore non avesse posto in essere alcuna delle attività difensive proprie di questa fase. Ritiene il ricorrente che, al contrario, nel caso di specie vi sia stata una discussione con relativa attività difensiva, come emerge dai relativi verbali d'udienza; segnala altresì l'attuale posizione della giurisprudenza di legittimità, favorevole alla liquidazione della fase decisionale anche nell'ambito del rito del patteggiamento. Acquisita la documentazione prodotta, riscontrata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente evocato in giudizio, è agevole rilevare come la domanda si appalesi
[...] fondata. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente – nonostante si riferisca, a ben vedere, all'attività di difesa della parte civile costituita nel giudizio penale – dichiara infatti la legittimità del provvedimento del giudice che, nell'ambito del rito del patteggiamento, liquida il compenso professionale spettante al difensore tenendo conto anche della fase decisionale, laddove questi vi abbia preso parte, a nulla rilevando che non sia stata svolta alcuna attività specifica in udienza (Cass. pen., sez. V, n.48375/2014); si tratta di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, soprattutto ove si consideri che il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio è anche comparso all'udienza del 5 luglio 2023 fissata per delibare sulla richiesta definitoria alternativa prescelta. Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con conseguente nuova determinazione del compenso spettante al ricorrente, che si liquida, come in dispositivo che segue, con aggiunta della fase decisionale nel parametro minimo ai sensi del D.M. n.55/2014, con applicazione della riduzione prevista all'art.106 bis D.P.R. n.115/2002, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. CP_2
Considerato che la domanda non è stata avversata dal , al quale Controparte_1 era diretta, si ritiene equo non dar luogo ad alcuna statuizione di condanna in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1651/2023 R.G.A.C.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in contumacia del
, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Controparte_1 decreto opposto e liquida in favore dell'avv. la somma di € 1.008,67 per Parte_1 onorari, oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura dovuta per legge. Manda alla Cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Chieti, 15 luglio, 2024. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CHIETI Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies e sgg. c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 19 febbraio 2024, nella causa civile n.1651/2023 R.G.A.C.C. promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Montesilvano (PE) alla via Adige n. 3, rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c.;
– ricorrente – CONTRO
; Controparte_1
– resistente – contumace –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 7 dicembre 2023 ai sensi degli artt.84 e 170 D.P.R. n.115/2002 e 15 D.lgs. n.150/2011, l'avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1 provvedimento del 6 novembre 2023 con cui il G.U.P. del Tribunale di Chieti liquidava in € 562,80 il compenso professionale a lui spettante per l'attività prestata nell'ambito del procedimento iscritto al n.1647/2022 R.G. n.r. e n.611/2023 R.G. G.I.P. Il ricorrente domanda la revoca del provvedimento opposto, con conseguente nuova liquidazione del compenso che tenga conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale del giudizio, ai sensi del D.M. n.55/2014. A sostegno delle proprie doglianze, il ricorrente espone di aver prestato la propria attività professionale a favore di imputato nel procedimento penale sopra CP_2 individuato, che veniva definito con il rito alternativo ex art.444 c.p.p. nel corso dell'udienza preliminare celebrata il 5 luglio 2023 dinnanzi al G.U.P. del Tribunale di Chieti. In seguito a tale udienza, il ricorrente medesimo procedeva a depositare, presso l'ufficio G.I.P. del Tribunale di Chieti, apposita istanza di liquidazione del compenso maturato in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale del procedimento. Nel provvedimento di liquidazione, comunicato a mezzo pec al ricorrente il successivo 7 luglio, il G.U.P. liquidava tuttavia le sole fasi di studio e introduttiva, motivando l'esclusione della fase decisionale sul presupposto che, mancando una discussione, il difensore non avesse posto in essere alcuna delle attività difensive proprie di questa fase. Ritiene il ricorrente che, al contrario, nel caso di specie vi sia stata una discussione con relativa attività difensiva, come emerge dai relativi verbali d'udienza; segnala altresì l'attuale posizione della giurisprudenza di legittimità, favorevole alla liquidazione della fase decisionale anche nell'ambito del rito del patteggiamento. Acquisita la documentazione prodotta, riscontrata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente evocato in giudizio, è agevole rilevare come la domanda si appalesi
[...] fondata. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente – nonostante si riferisca, a ben vedere, all'attività di difesa della parte civile costituita nel giudizio penale – dichiara infatti la legittimità del provvedimento del giudice che, nell'ambito del rito del patteggiamento, liquida il compenso professionale spettante al difensore tenendo conto anche della fase decisionale, laddove questi vi abbia preso parte, a nulla rilevando che non sia stata svolta alcuna attività specifica in udienza (Cass. pen., sez. V, n.48375/2014); si tratta di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, soprattutto ove si consideri che il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio è anche comparso all'udienza del 5 luglio 2023 fissata per delibare sulla richiesta definitoria alternativa prescelta. Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con conseguente nuova determinazione del compenso spettante al ricorrente, che si liquida, come in dispositivo che segue, con aggiunta della fase decisionale nel parametro minimo ai sensi del D.M. n.55/2014, con applicazione della riduzione prevista all'art.106 bis D.P.R. n.115/2002, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. CP_2
Considerato che la domanda non è stata avversata dal , al quale Controparte_1 era diretta, si ritiene equo non dar luogo ad alcuna statuizione di condanna in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1651/2023 R.G.A.C.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in contumacia del
, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Controparte_1 decreto opposto e liquida in favore dell'avv. la somma di € 1.008,67 per Parte_1 onorari, oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura dovuta per legge. Manda alla Cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Chieti, 15 luglio, 2024. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)