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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Siotto e Maurizio Munaretto ed elettivamente domiciliata a Vicenza, via Risorgimento Nazionale n.58, presso lo studio dell'avv. Simona Siotto;
appellante contro
(C.F. ; P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Mariela Carolina Ceballos ed elettivamente domiciliato a Trieste, via Valdirivo n. 40 presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 293/2023 emessa dal Tribunale di
Padova
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 18 Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e respinta
In via principale nel merito: riformare la sentenza n. 293/2023 del Tribunale di
Padova, Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, emessa in data 14.02.2023, pubblicata in pari data, mai notificata, resa a definizione del giudizio RG 3589/2020, per i motivi tutti esposti in atti, e, per l'effetto,
1 – accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella CP_1 causazione dell'incidente de quo ex art.lo 2051 del Codice Civile e, conseguentemente, condannare l'appellato, per i motivi espressi in narrativa al presente atto di appello ed agli scritti difensivi del giudizio di primo grado, a pagare al Sig. , come in atti rappresentato e difeso, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni di qualsivoglia natura subiti in conseguenza dell'incidente di cui è causa, la somma di € 25.059,11=, comprensiva dell'intero danno non patrimoniale (composto da danno biologico temporaneo e permanente, danno morale, personalizzazione) calcolato in base alle Tabelle del Tribunale di Milano edizione 2021, nonché delle spese mediche, delle spese di trasferta e dei danni materiali, o quella somma diversa – maggiore o minore – accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione sulle voci di danno non attualizzate dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo e agli interessi – compensativi e moratori – in misura legale, o determinati in via equitativa, sulla somma rivalutata dalla data del 01.08.2018 al saldo effettivo.
In via subordinata nel merito
2 – accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella CP_1 causazione dell'incidente de quo ex art.lo 2043 del Codice Civile e, conseguentemente, condannare l'appellato, per i motivi espressi in narrativa al presente atto di appello ed agli scritti difensivi del giudizio di primo grado, a pagare al Sig. , come in atti rappresentato e difeso, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni di qualsivoglia natura subiti in conseguenza dell'incidente di cui è causa, la somma di € 25.059,11=, comprensiva dell'intero danno non
pagina 2 di 18 patrimoniale (composto da danno biologico temporaneo e permanente, danno morale, personalizzazione) calcolato in base alle Tabelle del Tribunale di Milano edizione 2021, nonché delle spese mediche, delle spese di trasferta e dei danni materiali, o quella somma diversa – maggiore o minore – accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione sulle voci di danno non attualizzate dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo e agli interessi – compensativi e moratori – in misura legale, o determinati in via equitativa, sulla somma rivalutata dalla data del 03.11.2018 al saldo effettivo.
Ulteriormente in via subordinata nel merito
3 – Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere sussistente un concorso colposo del sig. nella causazione dell'evento Parte_1 dannoso di cui è causa, stabilire la misura percentuale del suddetto contributo causale e conseguentemente diminuire l'entità del risarcimento richiesto dall'appellante ai sensi dell'art.lo 2051 c.c., e in subordine dell'art.lo 2043 c.c., secondo quanto risulterà di giustizia in proporzione delle rispettive responsabilità ex art. 1227 c.c.. condannando il al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della somma determinata in ragione della quota di Parte_1 responsabilità attribuitagli.
In ogni caso
4 – Condannarsi il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentate pro tempore a rimborsare al sig. la somma complessiva di € Pt_1
9.630,19= da questi versata in ossequio al capo di condanna contenuto nell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova relativo alla rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio.
5 - Condannarsi il Controparte_1 alla rifusione delle spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, con ogni conseguente statuizione sul punto e correlativa riforma dell'impugnata sentenza per quanto al capo di condanna al pagamento delle spese di lite, nonché alla rifusione delle spese per la fase stragiudiziale come quantificate o nella diversa misura fosse ritenuta di giustizia oltre IVA e CPA come per legge;
pagina 3 di 18 In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello e nello specifico:
- si chiede la rinnovazione della CTU disposta dal Tribunale di Padova con nomina Per_ di nuovo e diverso ausiliario, e/o quanto meno la convocazione del CTU Ing.
a chiarimenti nel contraddittorio con i consulenti di parte sulle rilevate circostanze contraddittorie e/o ambigue dedotte in narrativa al presente atto di appello;
- si chiede sia disposta CTU medico legale sulla persona del sig. al Parte_1 fine di avere risposta ai seguenti quesiti:
- “Visitato il periziando, letti gli atti di causa, esaminati i documenti ritualmente prodotti dalle parti e compiuti tutti gli accertamenti diagnostici ritenuti utili, il
CTU:
- 1) verifichi se il periziando abbia riportato lesioni nel sinistro per cui è causa, descrivendone in caso affermativo la natura, l'entità e l'evoluzione, verificando
l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione;
- 2) verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa;
- 3) determini la durata dell'invalidità temporanea conseguente al sinistro, differenziando l'inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale;
inoltre dica se ricorrono in concreto circostanze particolari idonee a incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
- 4) accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico relazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sull'integrità psico- fisica indicando i criteri utilizzati per la suddetta valutazione;
specifichi i motivi della percentuale scelta nell'ambito dell'eventuale prevista forbice;
segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva;
pagina 4 di 18 - 5) accerti l'eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti accertati sulla capacità lavorativa del periziando, valutandola percentualmente in caso di risposta positiva, tenendo presente il tipo di attività svolta dal sig. Pt_1 considerando la sua età, le sue condizioni psico-fisiche e le sue attitudini professionali;
- 6) verifichi se le spese mediche e di assistenza documentate dal sig. Pt_1 siano riferibili alla cura delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa, e se le stesse siano congrue determinandone il complessivo ammontare;
precisi inoltre se sono ragionevolmente prevedibili spese future e determini il loro ammontare.”.
Si chiede infine disporsi CTU atta alla determinazione del valore dei beni mobili di proprietà del sig. danneggiati nella caduta (v. docc. 3, 4, 5, 6 e 22 Pt_1 fascicolo di primo grado).
Si formula richiesta di totale rigetto di tutte le domande formulate in via preliminare, principale e subordinata dal convenuto Controparte_1
Si chiede, in ogni caso, il rigetto delle istanze istruttorie formulate ex adverso in via subordinata, in quanto totalmente inconferenti poiché il sig. , da un lato Pt_1 non ha svolto in giudizio alcuna domanda relativa a un eventuale “mancato guadagno” (il chè rende inutile la ricognizione richiesta presso INPS), e dall'altro non risulta che l'infortunio per cui è causa possa considerarsi come infortunio sul lavoro e/o come infortunio subito “in itinere” dal sig. (il chè rende inutile la Pt_1 ricognizione richiesta presso INAIL).
Per il Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, ogni contraria istanza, eccezione
e domanda, disattesa e respinta:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza n. 293/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova, nella persona del
Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, nella causa civile di primo grado iscritta sub n.
3589/2020 RG, pubblicata in data 14/2/2023, in quanto non ha una ragionevole probabilità ̀ di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi di cui alla narrativa;
pagina 5 di 18 Nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto avverso la sentenza n.
293/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova, nella persona del Giudice dott.ssa
Elisa Rubbis, nella causa civile di primo grado iscritta sub n. 3589/2020 RG, pubblicata in data 14/2/2023, e in ogni caso respingere qualsivoglia domanda formulata nei confronti del convenuto appellato;
Controparte_1
Nel merito, in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento dell'appello promosso dal sig. avverso la sentenza n. 293/2023 pronunciata dal Pt_1
Tribunale di Padova, contenersi l'eventuale risarcimento nei limiti nei limiti dell'effettivo concorso di colpa, in relazione alla congrua ripartizione di responsabilità dell'ente convenuto rispetto alla colpa del danneggiato;
In via istruttoria: nel denegato caso di accoglimento dell'appello promosso dal sig.
avverso la sentenza n. 293/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova, si Pt_1 chiede che la Corte d'Appello adita Voglia disporre l'acquisizione presso le sedi
INAIL ed INPS competenti di tutta la documentazione inerente alla posizione assicurativa del sig. e segnatamente delle somme ad egli erogate Parte_1 relativamente all'infortunio occorsogli in data 1/8/2018.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese, oltre oneri accessori come per legge.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 18 giugno 2020 conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Padova il per sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento di complessivi euro 25.059,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa di un sinistro stradale la cui responsabilità era ascrivibile esclusivamente al ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. CP_1
Esponeva l'attore che in data 1° agosto 2018, alle ore 8.30 circa, si trovava in
Camposampiero (PD) e stava percorrendo in sella alla sua bicicletta il tratto di strada ciclabile di via Fabris per dirigersi verso il vicino sottopasso con l'intenzione di percorrerlo per imboccare la pista ciclabile “Treviso – Ostiglia”.
Il , giunto in prossimità del sottopasso, saliva con continuità di marcia sul Pt_1 marciapiede privo di cordolo e si dirigeva verso l'ingresso del sottopasso senza pagina 6 di 18 avvedersi, a causa della prospettiva e della mancanza di adeguata segnaletica ad hoc, della conformazione dei luoghi e, in particolare, della presenza di due rampe: una dotata di gradinata e una dotata di pavimentazione liscia.
Il ciclista si dirigeva verso la prima rampa posta più vicino alla strada e, resosi improvvisamente conto della presenza degli scalini, effettuava una frenata di emergenza che, tuttavia, non gli impediva di cadere a terra procurandosi danni fisici e materiali.
Si costituiva in giudizio il contestando le domande Controparte_1 attoree e rilevando come, in primo luogo, il non stava percorrendo una Pt_1 pista ciclabile bensì una strada con segnaletica di divieto di transito ai velocipedi e, in secondo luogo, il ciclista aveva eseguito una manovra vietata dalla segnaletica in quanto per raggiungere il sottopasso era salito, in sella alla sua bici, su un marciapiede ad uso esclusivamente pedonale e transitabile solo con cicli condotti a mano.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico legale affidata al dott. Persona_2
Con sentenza n. 293/2023 il Tribunale di Padova rigettava le domande attoree escludendo la responsabilità del per il sinistro occorso al . CP_1 Pt_1
Il Tribunale, partendo dal presupposto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa dal caso fortuito, il quale può essere rappresentato anche da un fatto del danneggiato, riteneva che nel caso di specie la caduta del non Pt_1 fosse dipesa dalle condizioni della res ma dalla disattenzione e/o dall'imprudenza del ciclista il quale, nonostante la visibilità oggettiva e la prevedibilità soggettiva del pericolo, aveva consapevolmente scelto di percorre in sella alla sua bici un marciapiede pedonale.
Sulla base di tali evidenze il Tribunale concludeva per l'esclusiva responsabilità del per il sinistro occorsogli in considerazione del fatto che le risultanze Pt_1 istruttorie avevano dimostrato che la situazione di pericolo era evitabile con l'ordinaria diligenza sicché la condotta imprudente della vittima aveva avuto una incidenza causale così significativa da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
pagina 7 di 18 Ad avviso del Tribunale l'esclusiva responsabilità del era ulteriormente Pt_1 avvalorata da alcuni elementi oggettivi e soggettivi quali le dimensioni, le caratteristiche e il collocamento del sottopasso;
la giovane età del ciclista il quale era dotato di buona capacità sensoriale e percettiva rispetto a eventuali situazioni di insidia e/o pericolo;
la sussistenza di una buona visibilità del tratto stradale;
la presenza di opportuna e adeguata pista ciclabile che avrebbe dovuto essere percorsa dal . Pt_1
Avverso tale decisione ha proposto appello sulla base di tre motivi di Parte_1 seguito illustrati.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello attoreo e, in via subordinata, la limitazione dell'eventuale risarcimento in forza del concorso di colpa delle parti.
Come da provvedimento del 14 dicembre 2023 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 18 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello il censura l'impugnata sentenza laddove ha Pt_1 escluso la responsabilità del sulla base di un mero Controparte_1 accertamento della sua condotta negligente, senza alcuna indagine e/o considerazione in ordine alla prevedibilità e prevenibilità della condotta da parte del CP_1
Prosegue l'appellante nel censurare il provvedimento (secondo motivo) per l'erronea qualificazione e valutazione della sua condotta, nonché per l'errata e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie. In particolare, nell'atto di appello si deduce che:
- il CTU ha erroneamente ritenuto che la rampa a fondo liscio fosse visibile dal essendosi limitato ad esaminare le fotografie che immortalavano Pt_1 statisticamente i luoghi, quando avrebbe dovuto verificarne la visibilità secondo una prospettiva dinamica;
pagina 8 di 18 - la rampa con scalini, ritenuta dal CTU non visibile a causa della pendenza della stessa, non è percepibile nemmeno attraverso la presenza del corrimano in quanto un corrimano identico è installato anche nella rampa a fondo liscio, sicché l'utente potrebbe anche ritenere che si tratti di due rampe ciclabili;
- la segnaletica presente in loco è insufficiente in quanto ha delle dimensioni ridotte ed è posizionata parallelamente alla sede stradale;
- non sempre una persona di 47 anni è dotata di buona capacità sensoriale e percettiva in quanto tali condizioni dipendono dalle caratteristiche psico-fisiche soggettive che, nel caso di specie, non sono state accertate;
- le buone condizioni meteo non scalfiscono i rilievi circa la non visibilità della scalinata e l'insufficienza della segnaletica;
- il Tribunale ritiene che fosse presente una pista ciclabile che il avrebbe Pt_1 dovuto percorrere ma non si comprende a quale pista ciclabile il giudicante si riferisca in considerazione del fatto che l'unica pista ciclo-pedonale esistente in zona è quella parallela a via Fabris che termina 25 metri prima dell'attraversamento pedonale;
- il Tribunale ha ritenuto che il procedesse a velocità eccessiva sebbene Pt_1 tale circostanza si rinvenga soltanto in due pagine dell'elaborato peritale e non venga mai rappresentata dal teste sicché, ad avviso dell'appellante, si tratta di una mera supposizione del CTU;
- il CTU ha realizzato una planimetria errata in quanto, stando alla testimonianza della , il aveva superato l'automobilista sulla destra sicché Tes_1 Pt_1 egli, a differenza di quanto affermato dal CTU, non aveva deviato a destra prima dell'attraversamento pedonale bensì lo aveva utilizzato;
- a differenza di quanto affermato dal Tribunale e dal CTU è ormai pacifico, anche in giurisprudenza, che il ciclista possa utilizzare l'attraversamento pedonale rimanendo in sella alla propria biciletta se ciò non reca pericolo per gli altri utenti della strada e per i pedoni e, in ogni caso, il transito su un marciapiede in sella alla bici in continuità di marcia è un evento facilmente prevedibile;
pagina 9 di 18 - come confermato dal CTU, l'attraversamento pedonale presentava un riporto di asfalto che induceva a ritenere che l'attraversamento non fosse riservato ai soli pedoni ma fosse anche ciclabile;
- il ha installato all'imbocco del sottopasso un dissuasore metallico sul CP_1 quale è stato installato un segnale di obbligo per i pedoni sicché vi è una chiara ammissione, da parte dell'appellato, della pericolosità dei luoghi e dell'insufficienza della segnaletica.
Con il terzo motivo di appello il censura l'impugnata sentenza laddove il Pt_1 primo Giudice ha imputato all'appellato l'esclusiva responsabilità della caduta disattendendo le conclusioni del CTU che aveva riconosciuto un concorso di colpa tra le parti, pari al 70% a carico del ciclista e 30% a carico del CP_1
Così riassunte le doglianze mosse dall'appellante ritiene il Collegio che l'impugnazione sia infondata e non possa trovare accoglimento.
La responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si basa sulla dimostrazione, da parte del danneggiato, di due elementi: il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, il rapporto di custodia tra il bene e il presunto responsabile.
Una volta che il danneggiato avrà assolto il proprio l'onere probatorio il custode potrà andare esente da responsabilità dimostrando il caso fortuito, ovvero un fatto naturale, di un terzo o dello stesso danneggiato che, per il suo carattere imprevedibile ed eccezionale, si sovrappone al bene assorbendo l'efficacia causale dell'evento dannoso e degradando la cosa a mera occasione di danno.
Il nesso eziologico tra il bene in custodia e l'evento dannoso può dunque essere escluso dalla condotta del danneggiato la quale, in applicazione dell'art. 1227, I comma, c.c., deve essere valutata in base al grado di incidenza causale sull'evento dannoso, tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Da ciò consegue che, più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del pagina 10 di 18 medesimo nel dinamismo causale del danno fino ad escludere del tutto il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, anche quando la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile dal custode ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. n. 12943/2024 e Cass. S.U.
20943/2022).
Alla luce di tali principi è necessario condurre un accertamento di tipo causale, ovvero verificare se nel caso concreto la scalinata del sottopasso abbia effettivamente causato la caduta del , se tale evento fosse prevedibile e Pt_1 prevenibile da e se sussista un'interruzione del nesso Controparte_1 causale per la condotta del danneggiato.
Dalla lettura della CTU e dagli atti processuali emerge chiaramente che la caduta del è stata causata dalla scalinata del sottopassaggio di cui l'appellante, a Pt_1 causa del suo incedere sul marciapiede pedonale in sella alla propria bicicletta, si
è avveduto troppo tardi.
In particolare, il stava percorrendo una strada priva di pista ciclabile Pt_1 quando, giunto in prossimità del sottopassaggio, ha consapevolmente e deliberatamente violato le norme sulla circolazione stradale salendo sul marciapiede pedonale con continuità di marcia e in sella al proprio velocipede.
Tale condotta del appare in chiaro contrasto con la segnaletica stradale Pt_1 che non forniva alcuna indicazione sulla natura ciclabile né della strada, né del marciapiede sicché il , in assenza di qualsivoglia segnale in tal senso, Pt_1 avrebbe dovuto arrestare la propria corsa in prossimità dell'imbocco del marciapiede, scendere dalla bici e percorrere il tratto di marciapiede con il velocipede alla mano.
Questa affermazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che il censura la Pt_1 ricostruzione effettuata dal CTU secondo cui il ciclista avrebbe deviato salendo sul marciapiede prima del passaggio pedonale, affermando di aver utilizzato quell'attraversamento pedonale sicché, a maggior ragione, non avrebbe dovuto percorrere le strisce pedonali e il marciapiede in sella al velocipede.
pagina 11 di 18 Del tutto priva di pregio è l'affermazione del secondo cui l'attraversamento Pt_1 in questione, presentando un riporto in asfalto, era un attraversamento ciclabile e pedonale.
A tal proposito si osserva come non sia assolutamente chiaro per quale ragione un riporto di asfalto possa portare un utente della strada a qualificare un attraversamento pedonale come ciclo-pedonale senza alcuna segnaletica – orizzontale o verticale – che lo qualifichi come tale e senza che, peraltro, vi sia alcuna pista ciclabile nelle immediate vicinanze.
È inoltre opportuno rammentare che il CTU ha rilevato una discrepanza tra le fotografie prodotte dalle parti in quanto nelle foto del l'attraversamento Pt_1 presentava il riporto, mentre in quelle del Comune esso era assente.
Il CTU ha dunque chiesto dei chiarimenti all'Ufficio Manutenzioni del ma CP_1 quest'ultimo non ha saputo indicare la data esatta in cui è stato realizzato il riporto sicché, in assenza di un'indicazione certa sulla data di realizzazione dell'opera, non è possibile affermare con certezza che il riporto fosse presente al tempo del sinistro e, conseguentemente, che il possa aver erroneamente Pt_1 qualificato l'attraversamento come ciclo-pedonale.
Non persuade l'affermazione dell'appellante secondo cui è ormai pacifico in giurisprudenza che il ciclista possa utilizzare l'attraversamento pedonale in sella alla propria bici se questo non reca pericolo agli altri utenti della strada o ai pedoni. Nel caso in esame tale affermazione è priva di pregio in quanto l'utilizzo di un passaggio pedonale adibito ai soli pedoni può costituire un pericolo in primis per il ciclista il quale, non essendo contemplato tra i soggetti legittimati a percorrerlo, potrebbe andare in contro a dei pericoli o delle insidie non immediatamente percepibili, come è accaduto nel caso in esame.
Passando ora all'esame del sottopasso, dalla lettura della CTU emerge che la scalinata che ha causato la caduta del non era immediatamente visibile a Pt_1 causa della forte pendenza, ma era chiaramente visibile la rampa priva di gradini posizionata sulla destra.
In particolare, il CTU afferma che, come attestato anche dalle fotografie prodotte dal , la presenza della rampa liscia ciclabile era visibile da una distanza Pt_1
pagina 12 di 18 piuttosto significativa – pari a circa 7,5 metri dall'imbocco del sottopasso- e che la presenza della ripida scalinata era segnalata dalla notevole inclinazione del corrimano.
È del tutto priva di pregio l'affermazione del secondo cui la presenza del Pt_1 corrimano non è indicativa della possibilità di desumere con facilità la presenza della gradinata in quanto esso è installato anche nella rampa a fondo liscio, cosicché l'utente avrebbe anche potuto ritenere che si trattasse di due rampe ciclabili.
A tal proposito si osserva come, in primo luogo, i due corrimani abbiano delle pendenze significativamente diverse sicché, stante il fatto che l'inclinazione del corrimano è proporzionale all'inclinazione della discesa, l'utente si può avvedere agevolmente della presenza di una discesa più ripida e di una discesa meno ripida. In secondo luogo, di regola, il ciclista che scende una rampa in sella alla propria bicicletta non fa uso del corrimano sicché la presenza di due corrimani avrebbe eventualmente potuto sollevare il dubbio sulla presenza di due rampe pedonali, non di due rampe ciclabili.
Quanto all'affermazione del secondo cui il CTU ha ritenuto visibile la rampa Pt_1
a fondo liscio sulla basa del mero esame delle foto che immortalano staticamente i luoghi, tale affermazione non coglie nel segno in considerazione del fatto che il
CTU si è recato presso i luoghi del sinistro (all. B alla CTU) e, in ogni caso, le varie fotografie prodotte offrono diversi punti di vista del luogo in esame, anche ad una significativa distanza dall'imbocco del sottopassaggio (foto n.6 di parte attrice).
Proseguendo nell'esame della CTU emerge che la disattenzione del ciclista rispetto alla conformazione dei luoghi non è stata la sola causa della caduta in quanto il
CTU fa riferimento anche all'eccessiva velocità del ciclista nell'eseguire il passaggio dalla corsia di marcia al marciapiede e, quindi, all'imbocco del sottopasso.
Ritiene il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, tale circostanza sia confermata dalla testimonianza della la quale afferma Tes_1 che il “ha frenato di brutto”. Pt_1
pagina 13 di 18 Tale espressione denota chiaramente una manovra improvvisa ed estrema, resasi necessaria dal fatto che il stava procedendo a velocità sostenuta, non Pt_1 avvedendosi del pericolo imminente.
Alla luce di tali evidenze deve ritenersi che il primo Giudice abbia correttamente affermato che la caduta del fosse evitabile con l'ordinanza diligenza in Pt_1 considerazione del fatto che se il si fosse attenuto alla segnaletica Pt_1 stradale, scendendo dalla bici prima di salire sul marciapiede pedonale, si sarebbe avvicinato alle rampe di accesso al sottopassaggio con una ridotta velocità che gli avrebbe certamente consentito di accorgersi tempestivamente delle due rampe. A ciò si aggiunga che la rampa priva di scalini era ben visibile anche da una significativa distanza, che la rampa con scalini era segnalata dall'inclinazione del corrimano e che vi erano condizioni metereologiche buone.
Passando ora all'esame della questione sollevata dall'appellante circa la prevedibilità e prevenibilità dell'evento, ritiene il Collegio che la percorrenza dell'attraversamento pedonale e del marciapiede in sella ad una bici non fosse un evento prevedibile e prevenibile dal in considerazione Controparte_1 del fatto che:
- nelle immediate vicinanze del sottopassaggio non vi era alcuna pista ciclabile in quanto l'unica pista ciclo-pedonale iniziava/terminava 25 metri a valle dell'imbocco del sottopasso ferroviario;
- l'attraversamento pedonale non presentava alcuna segnaletica che lo qualificasse come attraversamento promiscuo ciclo-pedonale e il riporto di asfalto, di cui non è nota la data di realizzazione, quand'anche fosse stato presente al momento del sinistro non era sufficiente a qualificare l'attraversamento come ciclabile;
- il marciapiede percorso dal era esclusivamente pedonale in quanto il CTU Pt_1 ha precisato che solo la presenza di un segnale corrispondente alla figura II 92/b del D.P.R. 495/1992 può definire una zona quale percorso promiscuo ciclo- pedonale autorizzando il transito dei velocipedi. In assenza di tale segnale il marciapiede resta riservato ai soli pedoni e i cicli possono transitarvi solo con il velocipede condotto a mano.
pagina 14 di 18 In conclusione, non è predicabile alcuna responsabilità del
[...] per il danno derivante dalla caduta del , dovendosi CP_1 Pt_1 individuare nella sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso.
La condotta del ha fatto sì che la cosa – la rampa con gradini - non possa Pt_1 essere considerata la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi in quanto la caduta non è stata cagionata dalla rampa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente del che ha inciso Pt_1 significativamente nel dinamismo causale fino ad interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso.
Ritiene il Collegio che sia condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo
Giudice, il quale ha addebitato l'esclusiva responsabilità dell'evento alla condotta del , escludendo il concorso di responsabilità tra il ciclista e il Pt_1 [...]
e, conseguentemente, disattendendo le conclusioni del CTU che CP_1 aveva imputato il 70% della responsabilità al e il 30% al Pt_1 CP_1
Come noto, quando il Giudice non dispone delle competenze tecniche e specialistiche necessarie per conoscere e decidere di una questione può avvalersi dell'ausilio del CTU il quale coadiuva l'autorità giudiziaria fornendogli quelle competenze di cui fisiologicamente è carente.
Le valutazioni tecniche espresse dal consulente nella CTU non hanno alcuna efficacia vincolante per il giudice che può disattendere le risultanze della perizia attraverso una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali, congruentemente e logicamente motivata, che fornica gli elementi per discostarsi dalla valutazione effettuata dal consulente (Cass. n. 5707/2021, Cass. n.
36638/2021).
Ritiene il Collegio che nel caso in esame il abbia tenuto una condotta Pt_1 contraria alle regole attinenti alla circolazione stradale tale da rendere pressoché marginale l'eventuale assenza di una “non sufficientemente esaustiva” segnaletica.
Come già ampiamente argomentato il è salito, in sella alla propria bici, su Pt_1 un marciapiede adibito all'esclusiva circolazione dei pedoni, eventualmente con pagina 15 di 18 velocipedi alla mano. La strada da cui proveniva il non aveva una pista Pt_1 ciclabile e non vi era alcuna indicazione che facesse presumere che l'attraversamento pedonale, utilizzato dal per sua espressa ammissione, Pt_1 fosse adibito sia ai pedoni sia alle bici, sicché non vi è alcun elemento dal quale desumere che il ciclista fosse legittimato a percorrere il marciapiede in sella al proprio velocipede.
Va inoltre rilevato come il CTU abbia ravvisato una responsabilità del 30% in capo al a causa dell'insufficienza della segnaletica ma, al contempo, abbia CP_1 affermato che, se il avesse utilizzato l'attraversamento pedonale, cosa che Pt_1
l'appellante dichiara espressamente di aver fatto, allora avrebbe osservato la segnaletica da una diversa angolazione e, quindi, avrebbe osservato la segnaletica parallela all'asse stradale indicante la presenza di un sottopassaggio e di una rampa.
Da ciò consegue che se il ha utilizzato l'attraversamento pedonale, e per Pt_1 utilizzato non si intende percorso per intero ma semplicemente che vi è passato sopra prima di deviare per salire sul marciapiede, allora egli, come affermato dal
CTU, ha avuto più tempo per osservare i luoghi e i segnali, recependo la presenza della rampa e del sottopassaggio e rendendo pressoché irrilevante l'eventuale insufficienza di segnaletica.
Infine, non è affatto condivisibile l'affermazione del CTU secondo cui “il transito in continuità su un marciapiede è un evento facilmente prevedibile” e ciò in considerazione del fatto che, come già argomentato, nel caso in esame la percorrenza del marciapiede in sella alla bici non era un fatto prevedibile.
Va inoltre rilevato come l'introduzione sul luogo del sinistro di una diversa segnaletica e di un dissuasore metallico non sia affatto una chiara ammissione, da parte del della pericolosità dei luoghi a causa di una segnaletica CP_1 insufficiente in quanto, come riportato dal CTU, non è stato introdotto alcun segnale che diriga i ciclisti verso la rampa sicché non vi è alcuna implicita ammissione di una insufficienza di segnaletica al riguardo.
Infine, pare opportuno precisare che il primo Giudice ha errato nell'affermare che sussisteva una opportuna e adeguata pista ciclabile che il avrebbe dovuto Pt_1
pagina 16 di 18 percorrere in quanto il CTU afferma che l'unica pista ciclo pedonale presente in prossimità della zona del sinistro è quella posta sulla sinistra di via Frabris e che inizia/termina circa 25 metri a valle dell'imbocco del sottopassaggio ferroviario ma, chiaramente, tale ricostruzione non influisce in alcun modo sulla responsabilità del per il sinistro occorsogli. Pt_1
Alla luce di quanto esposto deve pertanto condividersi la decisione del Tribunale di Padova che ha addebitato l'esclusiva responsabilità del sinistro al in Pt_1 considerazione del fatto che l'appellante avrebbe facilmente potuto evitare la caduta attenendosi alla segnaletica stradale e alle regole sulla circolazione e tenendo una velocità adeguata allo stato dei luoghi, cosicché il suo comportamento imprudente ha inciso sull'evento dannoso fino a superare il nesso eziologico tra il bene in custodia e l'evento, escludendo qualsivoglia responsabilità del . Controparte_1
Parimenti non è ravvisabile alcuna responsabilità, ex art. 2043 c.c., del CP_1 genericamente dedotta dall'appellante, mancandone i presupposti e non costituendo la scala, date le sue caratteristiche (dimensioni e visibilità), una insidia.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate Parte_1 come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento
(da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e senza fase istruttoria, in favore del
. Controparte_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 [...] delle spese di lite del presente grado liquidate in euro CP_1
3.966,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA.
pagina 17 di 18 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Siotto e Maurizio Munaretto ed elettivamente domiciliata a Vicenza, via Risorgimento Nazionale n.58, presso lo studio dell'avv. Simona Siotto;
appellante contro
(C.F. ; P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Mariela Carolina Ceballos ed elettivamente domiciliato a Trieste, via Valdirivo n. 40 presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 293/2023 emessa dal Tribunale di
Padova
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 18 Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e respinta
In via principale nel merito: riformare la sentenza n. 293/2023 del Tribunale di
Padova, Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, emessa in data 14.02.2023, pubblicata in pari data, mai notificata, resa a definizione del giudizio RG 3589/2020, per i motivi tutti esposti in atti, e, per l'effetto,
1 – accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella CP_1 causazione dell'incidente de quo ex art.lo 2051 del Codice Civile e, conseguentemente, condannare l'appellato, per i motivi espressi in narrativa al presente atto di appello ed agli scritti difensivi del giudizio di primo grado, a pagare al Sig. , come in atti rappresentato e difeso, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni di qualsivoglia natura subiti in conseguenza dell'incidente di cui è causa, la somma di € 25.059,11=, comprensiva dell'intero danno non patrimoniale (composto da danno biologico temporaneo e permanente, danno morale, personalizzazione) calcolato in base alle Tabelle del Tribunale di Milano edizione 2021, nonché delle spese mediche, delle spese di trasferta e dei danni materiali, o quella somma diversa – maggiore o minore – accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione sulle voci di danno non attualizzate dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo e agli interessi – compensativi e moratori – in misura legale, o determinati in via equitativa, sulla somma rivalutata dalla data del 01.08.2018 al saldo effettivo.
In via subordinata nel merito
2 – accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella CP_1 causazione dell'incidente de quo ex art.lo 2043 del Codice Civile e, conseguentemente, condannare l'appellato, per i motivi espressi in narrativa al presente atto di appello ed agli scritti difensivi del giudizio di primo grado, a pagare al Sig. , come in atti rappresentato e difeso, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni di qualsivoglia natura subiti in conseguenza dell'incidente di cui è causa, la somma di € 25.059,11=, comprensiva dell'intero danno non
pagina 2 di 18 patrimoniale (composto da danno biologico temporaneo e permanente, danno morale, personalizzazione) calcolato in base alle Tabelle del Tribunale di Milano edizione 2021, nonché delle spese mediche, delle spese di trasferta e dei danni materiali, o quella somma diversa – maggiore o minore – accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione sulle voci di danno non attualizzate dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo e agli interessi – compensativi e moratori – in misura legale, o determinati in via equitativa, sulla somma rivalutata dalla data del 03.11.2018 al saldo effettivo.
Ulteriormente in via subordinata nel merito
3 – Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere sussistente un concorso colposo del sig. nella causazione dell'evento Parte_1 dannoso di cui è causa, stabilire la misura percentuale del suddetto contributo causale e conseguentemente diminuire l'entità del risarcimento richiesto dall'appellante ai sensi dell'art.lo 2051 c.c., e in subordine dell'art.lo 2043 c.c., secondo quanto risulterà di giustizia in proporzione delle rispettive responsabilità ex art. 1227 c.c.. condannando il al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della somma determinata in ragione della quota di Parte_1 responsabilità attribuitagli.
In ogni caso
4 – Condannarsi il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentate pro tempore a rimborsare al sig. la somma complessiva di € Pt_1
9.630,19= da questi versata in ossequio al capo di condanna contenuto nell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova relativo alla rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio.
5 - Condannarsi il Controparte_1 alla rifusione delle spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, con ogni conseguente statuizione sul punto e correlativa riforma dell'impugnata sentenza per quanto al capo di condanna al pagamento delle spese di lite, nonché alla rifusione delle spese per la fase stragiudiziale come quantificate o nella diversa misura fosse ritenuta di giustizia oltre IVA e CPA come per legge;
pagina 3 di 18 In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello e nello specifico:
- si chiede la rinnovazione della CTU disposta dal Tribunale di Padova con nomina Per_ di nuovo e diverso ausiliario, e/o quanto meno la convocazione del CTU Ing.
a chiarimenti nel contraddittorio con i consulenti di parte sulle rilevate circostanze contraddittorie e/o ambigue dedotte in narrativa al presente atto di appello;
- si chiede sia disposta CTU medico legale sulla persona del sig. al Parte_1 fine di avere risposta ai seguenti quesiti:
- “Visitato il periziando, letti gli atti di causa, esaminati i documenti ritualmente prodotti dalle parti e compiuti tutti gli accertamenti diagnostici ritenuti utili, il
CTU:
- 1) verifichi se il periziando abbia riportato lesioni nel sinistro per cui è causa, descrivendone in caso affermativo la natura, l'entità e l'evoluzione, verificando
l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione;
- 2) verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa;
- 3) determini la durata dell'invalidità temporanea conseguente al sinistro, differenziando l'inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale;
inoltre dica se ricorrono in concreto circostanze particolari idonee a incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
- 4) accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico relazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sull'integrità psico- fisica indicando i criteri utilizzati per la suddetta valutazione;
specifichi i motivi della percentuale scelta nell'ambito dell'eventuale prevista forbice;
segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva;
pagina 4 di 18 - 5) accerti l'eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti accertati sulla capacità lavorativa del periziando, valutandola percentualmente in caso di risposta positiva, tenendo presente il tipo di attività svolta dal sig. Pt_1 considerando la sua età, le sue condizioni psico-fisiche e le sue attitudini professionali;
- 6) verifichi se le spese mediche e di assistenza documentate dal sig. Pt_1 siano riferibili alla cura delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa, e se le stesse siano congrue determinandone il complessivo ammontare;
precisi inoltre se sono ragionevolmente prevedibili spese future e determini il loro ammontare.”.
Si chiede infine disporsi CTU atta alla determinazione del valore dei beni mobili di proprietà del sig. danneggiati nella caduta (v. docc. 3, 4, 5, 6 e 22 Pt_1 fascicolo di primo grado).
Si formula richiesta di totale rigetto di tutte le domande formulate in via preliminare, principale e subordinata dal convenuto Controparte_1
Si chiede, in ogni caso, il rigetto delle istanze istruttorie formulate ex adverso in via subordinata, in quanto totalmente inconferenti poiché il sig. , da un lato Pt_1 non ha svolto in giudizio alcuna domanda relativa a un eventuale “mancato guadagno” (il chè rende inutile la ricognizione richiesta presso INPS), e dall'altro non risulta che l'infortunio per cui è causa possa considerarsi come infortunio sul lavoro e/o come infortunio subito “in itinere” dal sig. (il chè rende inutile la Pt_1 ricognizione richiesta presso INAIL).
Per il Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, ogni contraria istanza, eccezione
e domanda, disattesa e respinta:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza n. 293/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova, nella persona del
Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, nella causa civile di primo grado iscritta sub n.
3589/2020 RG, pubblicata in data 14/2/2023, in quanto non ha una ragionevole probabilità ̀ di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi di cui alla narrativa;
pagina 5 di 18 Nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto avverso la sentenza n.
293/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova, nella persona del Giudice dott.ssa
Elisa Rubbis, nella causa civile di primo grado iscritta sub n. 3589/2020 RG, pubblicata in data 14/2/2023, e in ogni caso respingere qualsivoglia domanda formulata nei confronti del convenuto appellato;
Controparte_1
Nel merito, in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento dell'appello promosso dal sig. avverso la sentenza n. 293/2023 pronunciata dal Pt_1
Tribunale di Padova, contenersi l'eventuale risarcimento nei limiti nei limiti dell'effettivo concorso di colpa, in relazione alla congrua ripartizione di responsabilità dell'ente convenuto rispetto alla colpa del danneggiato;
In via istruttoria: nel denegato caso di accoglimento dell'appello promosso dal sig.
avverso la sentenza n. 293/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova, si Pt_1 chiede che la Corte d'Appello adita Voglia disporre l'acquisizione presso le sedi
INAIL ed INPS competenti di tutta la documentazione inerente alla posizione assicurativa del sig. e segnatamente delle somme ad egli erogate Parte_1 relativamente all'infortunio occorsogli in data 1/8/2018.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese, oltre oneri accessori come per legge.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 18 giugno 2020 conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Padova il per sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento di complessivi euro 25.059,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa di un sinistro stradale la cui responsabilità era ascrivibile esclusivamente al ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. CP_1
Esponeva l'attore che in data 1° agosto 2018, alle ore 8.30 circa, si trovava in
Camposampiero (PD) e stava percorrendo in sella alla sua bicicletta il tratto di strada ciclabile di via Fabris per dirigersi verso il vicino sottopasso con l'intenzione di percorrerlo per imboccare la pista ciclabile “Treviso – Ostiglia”.
Il , giunto in prossimità del sottopasso, saliva con continuità di marcia sul Pt_1 marciapiede privo di cordolo e si dirigeva verso l'ingresso del sottopasso senza pagina 6 di 18 avvedersi, a causa della prospettiva e della mancanza di adeguata segnaletica ad hoc, della conformazione dei luoghi e, in particolare, della presenza di due rampe: una dotata di gradinata e una dotata di pavimentazione liscia.
Il ciclista si dirigeva verso la prima rampa posta più vicino alla strada e, resosi improvvisamente conto della presenza degli scalini, effettuava una frenata di emergenza che, tuttavia, non gli impediva di cadere a terra procurandosi danni fisici e materiali.
Si costituiva in giudizio il contestando le domande Controparte_1 attoree e rilevando come, in primo luogo, il non stava percorrendo una Pt_1 pista ciclabile bensì una strada con segnaletica di divieto di transito ai velocipedi e, in secondo luogo, il ciclista aveva eseguito una manovra vietata dalla segnaletica in quanto per raggiungere il sottopasso era salito, in sella alla sua bici, su un marciapiede ad uso esclusivamente pedonale e transitabile solo con cicli condotti a mano.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico legale affidata al dott. Persona_2
Con sentenza n. 293/2023 il Tribunale di Padova rigettava le domande attoree escludendo la responsabilità del per il sinistro occorso al . CP_1 Pt_1
Il Tribunale, partendo dal presupposto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa dal caso fortuito, il quale può essere rappresentato anche da un fatto del danneggiato, riteneva che nel caso di specie la caduta del non Pt_1 fosse dipesa dalle condizioni della res ma dalla disattenzione e/o dall'imprudenza del ciclista il quale, nonostante la visibilità oggettiva e la prevedibilità soggettiva del pericolo, aveva consapevolmente scelto di percorre in sella alla sua bici un marciapiede pedonale.
Sulla base di tali evidenze il Tribunale concludeva per l'esclusiva responsabilità del per il sinistro occorsogli in considerazione del fatto che le risultanze Pt_1 istruttorie avevano dimostrato che la situazione di pericolo era evitabile con l'ordinaria diligenza sicché la condotta imprudente della vittima aveva avuto una incidenza causale così significativa da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
pagina 7 di 18 Ad avviso del Tribunale l'esclusiva responsabilità del era ulteriormente Pt_1 avvalorata da alcuni elementi oggettivi e soggettivi quali le dimensioni, le caratteristiche e il collocamento del sottopasso;
la giovane età del ciclista il quale era dotato di buona capacità sensoriale e percettiva rispetto a eventuali situazioni di insidia e/o pericolo;
la sussistenza di una buona visibilità del tratto stradale;
la presenza di opportuna e adeguata pista ciclabile che avrebbe dovuto essere percorsa dal . Pt_1
Avverso tale decisione ha proposto appello sulla base di tre motivi di Parte_1 seguito illustrati.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello attoreo e, in via subordinata, la limitazione dell'eventuale risarcimento in forza del concorso di colpa delle parti.
Come da provvedimento del 14 dicembre 2023 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 18 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello il censura l'impugnata sentenza laddove ha Pt_1 escluso la responsabilità del sulla base di un mero Controparte_1 accertamento della sua condotta negligente, senza alcuna indagine e/o considerazione in ordine alla prevedibilità e prevenibilità della condotta da parte del CP_1
Prosegue l'appellante nel censurare il provvedimento (secondo motivo) per l'erronea qualificazione e valutazione della sua condotta, nonché per l'errata e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie. In particolare, nell'atto di appello si deduce che:
- il CTU ha erroneamente ritenuto che la rampa a fondo liscio fosse visibile dal essendosi limitato ad esaminare le fotografie che immortalavano Pt_1 statisticamente i luoghi, quando avrebbe dovuto verificarne la visibilità secondo una prospettiva dinamica;
pagina 8 di 18 - la rampa con scalini, ritenuta dal CTU non visibile a causa della pendenza della stessa, non è percepibile nemmeno attraverso la presenza del corrimano in quanto un corrimano identico è installato anche nella rampa a fondo liscio, sicché l'utente potrebbe anche ritenere che si tratti di due rampe ciclabili;
- la segnaletica presente in loco è insufficiente in quanto ha delle dimensioni ridotte ed è posizionata parallelamente alla sede stradale;
- non sempre una persona di 47 anni è dotata di buona capacità sensoriale e percettiva in quanto tali condizioni dipendono dalle caratteristiche psico-fisiche soggettive che, nel caso di specie, non sono state accertate;
- le buone condizioni meteo non scalfiscono i rilievi circa la non visibilità della scalinata e l'insufficienza della segnaletica;
- il Tribunale ritiene che fosse presente una pista ciclabile che il avrebbe Pt_1 dovuto percorrere ma non si comprende a quale pista ciclabile il giudicante si riferisca in considerazione del fatto che l'unica pista ciclo-pedonale esistente in zona è quella parallela a via Fabris che termina 25 metri prima dell'attraversamento pedonale;
- il Tribunale ha ritenuto che il procedesse a velocità eccessiva sebbene Pt_1 tale circostanza si rinvenga soltanto in due pagine dell'elaborato peritale e non venga mai rappresentata dal teste sicché, ad avviso dell'appellante, si tratta di una mera supposizione del CTU;
- il CTU ha realizzato una planimetria errata in quanto, stando alla testimonianza della , il aveva superato l'automobilista sulla destra sicché Tes_1 Pt_1 egli, a differenza di quanto affermato dal CTU, non aveva deviato a destra prima dell'attraversamento pedonale bensì lo aveva utilizzato;
- a differenza di quanto affermato dal Tribunale e dal CTU è ormai pacifico, anche in giurisprudenza, che il ciclista possa utilizzare l'attraversamento pedonale rimanendo in sella alla propria biciletta se ciò non reca pericolo per gli altri utenti della strada e per i pedoni e, in ogni caso, il transito su un marciapiede in sella alla bici in continuità di marcia è un evento facilmente prevedibile;
pagina 9 di 18 - come confermato dal CTU, l'attraversamento pedonale presentava un riporto di asfalto che induceva a ritenere che l'attraversamento non fosse riservato ai soli pedoni ma fosse anche ciclabile;
- il ha installato all'imbocco del sottopasso un dissuasore metallico sul CP_1 quale è stato installato un segnale di obbligo per i pedoni sicché vi è una chiara ammissione, da parte dell'appellato, della pericolosità dei luoghi e dell'insufficienza della segnaletica.
Con il terzo motivo di appello il censura l'impugnata sentenza laddove il Pt_1 primo Giudice ha imputato all'appellato l'esclusiva responsabilità della caduta disattendendo le conclusioni del CTU che aveva riconosciuto un concorso di colpa tra le parti, pari al 70% a carico del ciclista e 30% a carico del CP_1
Così riassunte le doglianze mosse dall'appellante ritiene il Collegio che l'impugnazione sia infondata e non possa trovare accoglimento.
La responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si basa sulla dimostrazione, da parte del danneggiato, di due elementi: il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, il rapporto di custodia tra il bene e il presunto responsabile.
Una volta che il danneggiato avrà assolto il proprio l'onere probatorio il custode potrà andare esente da responsabilità dimostrando il caso fortuito, ovvero un fatto naturale, di un terzo o dello stesso danneggiato che, per il suo carattere imprevedibile ed eccezionale, si sovrappone al bene assorbendo l'efficacia causale dell'evento dannoso e degradando la cosa a mera occasione di danno.
Il nesso eziologico tra il bene in custodia e l'evento dannoso può dunque essere escluso dalla condotta del danneggiato la quale, in applicazione dell'art. 1227, I comma, c.c., deve essere valutata in base al grado di incidenza causale sull'evento dannoso, tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Da ciò consegue che, più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del pagina 10 di 18 medesimo nel dinamismo causale del danno fino ad escludere del tutto il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, anche quando la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile dal custode ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. n. 12943/2024 e Cass. S.U.
20943/2022).
Alla luce di tali principi è necessario condurre un accertamento di tipo causale, ovvero verificare se nel caso concreto la scalinata del sottopasso abbia effettivamente causato la caduta del , se tale evento fosse prevedibile e Pt_1 prevenibile da e se sussista un'interruzione del nesso Controparte_1 causale per la condotta del danneggiato.
Dalla lettura della CTU e dagli atti processuali emerge chiaramente che la caduta del è stata causata dalla scalinata del sottopassaggio di cui l'appellante, a Pt_1 causa del suo incedere sul marciapiede pedonale in sella alla propria bicicletta, si
è avveduto troppo tardi.
In particolare, il stava percorrendo una strada priva di pista ciclabile Pt_1 quando, giunto in prossimità del sottopassaggio, ha consapevolmente e deliberatamente violato le norme sulla circolazione stradale salendo sul marciapiede pedonale con continuità di marcia e in sella al proprio velocipede.
Tale condotta del appare in chiaro contrasto con la segnaletica stradale Pt_1 che non forniva alcuna indicazione sulla natura ciclabile né della strada, né del marciapiede sicché il , in assenza di qualsivoglia segnale in tal senso, Pt_1 avrebbe dovuto arrestare la propria corsa in prossimità dell'imbocco del marciapiede, scendere dalla bici e percorrere il tratto di marciapiede con il velocipede alla mano.
Questa affermazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che il censura la Pt_1 ricostruzione effettuata dal CTU secondo cui il ciclista avrebbe deviato salendo sul marciapiede prima del passaggio pedonale, affermando di aver utilizzato quell'attraversamento pedonale sicché, a maggior ragione, non avrebbe dovuto percorrere le strisce pedonali e il marciapiede in sella al velocipede.
pagina 11 di 18 Del tutto priva di pregio è l'affermazione del secondo cui l'attraversamento Pt_1 in questione, presentando un riporto in asfalto, era un attraversamento ciclabile e pedonale.
A tal proposito si osserva come non sia assolutamente chiaro per quale ragione un riporto di asfalto possa portare un utente della strada a qualificare un attraversamento pedonale come ciclo-pedonale senza alcuna segnaletica – orizzontale o verticale – che lo qualifichi come tale e senza che, peraltro, vi sia alcuna pista ciclabile nelle immediate vicinanze.
È inoltre opportuno rammentare che il CTU ha rilevato una discrepanza tra le fotografie prodotte dalle parti in quanto nelle foto del l'attraversamento Pt_1 presentava il riporto, mentre in quelle del Comune esso era assente.
Il CTU ha dunque chiesto dei chiarimenti all'Ufficio Manutenzioni del ma CP_1 quest'ultimo non ha saputo indicare la data esatta in cui è stato realizzato il riporto sicché, in assenza di un'indicazione certa sulla data di realizzazione dell'opera, non è possibile affermare con certezza che il riporto fosse presente al tempo del sinistro e, conseguentemente, che il possa aver erroneamente Pt_1 qualificato l'attraversamento come ciclo-pedonale.
Non persuade l'affermazione dell'appellante secondo cui è ormai pacifico in giurisprudenza che il ciclista possa utilizzare l'attraversamento pedonale in sella alla propria bici se questo non reca pericolo agli altri utenti della strada o ai pedoni. Nel caso in esame tale affermazione è priva di pregio in quanto l'utilizzo di un passaggio pedonale adibito ai soli pedoni può costituire un pericolo in primis per il ciclista il quale, non essendo contemplato tra i soggetti legittimati a percorrerlo, potrebbe andare in contro a dei pericoli o delle insidie non immediatamente percepibili, come è accaduto nel caso in esame.
Passando ora all'esame del sottopasso, dalla lettura della CTU emerge che la scalinata che ha causato la caduta del non era immediatamente visibile a Pt_1 causa della forte pendenza, ma era chiaramente visibile la rampa priva di gradini posizionata sulla destra.
In particolare, il CTU afferma che, come attestato anche dalle fotografie prodotte dal , la presenza della rampa liscia ciclabile era visibile da una distanza Pt_1
pagina 12 di 18 piuttosto significativa – pari a circa 7,5 metri dall'imbocco del sottopasso- e che la presenza della ripida scalinata era segnalata dalla notevole inclinazione del corrimano.
È del tutto priva di pregio l'affermazione del secondo cui la presenza del Pt_1 corrimano non è indicativa della possibilità di desumere con facilità la presenza della gradinata in quanto esso è installato anche nella rampa a fondo liscio, cosicché l'utente avrebbe anche potuto ritenere che si trattasse di due rampe ciclabili.
A tal proposito si osserva come, in primo luogo, i due corrimani abbiano delle pendenze significativamente diverse sicché, stante il fatto che l'inclinazione del corrimano è proporzionale all'inclinazione della discesa, l'utente si può avvedere agevolmente della presenza di una discesa più ripida e di una discesa meno ripida. In secondo luogo, di regola, il ciclista che scende una rampa in sella alla propria bicicletta non fa uso del corrimano sicché la presenza di due corrimani avrebbe eventualmente potuto sollevare il dubbio sulla presenza di due rampe pedonali, non di due rampe ciclabili.
Quanto all'affermazione del secondo cui il CTU ha ritenuto visibile la rampa Pt_1
a fondo liscio sulla basa del mero esame delle foto che immortalano staticamente i luoghi, tale affermazione non coglie nel segno in considerazione del fatto che il
CTU si è recato presso i luoghi del sinistro (all. B alla CTU) e, in ogni caso, le varie fotografie prodotte offrono diversi punti di vista del luogo in esame, anche ad una significativa distanza dall'imbocco del sottopassaggio (foto n.6 di parte attrice).
Proseguendo nell'esame della CTU emerge che la disattenzione del ciclista rispetto alla conformazione dei luoghi non è stata la sola causa della caduta in quanto il
CTU fa riferimento anche all'eccessiva velocità del ciclista nell'eseguire il passaggio dalla corsia di marcia al marciapiede e, quindi, all'imbocco del sottopasso.
Ritiene il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, tale circostanza sia confermata dalla testimonianza della la quale afferma Tes_1 che il “ha frenato di brutto”. Pt_1
pagina 13 di 18 Tale espressione denota chiaramente una manovra improvvisa ed estrema, resasi necessaria dal fatto che il stava procedendo a velocità sostenuta, non Pt_1 avvedendosi del pericolo imminente.
Alla luce di tali evidenze deve ritenersi che il primo Giudice abbia correttamente affermato che la caduta del fosse evitabile con l'ordinanza diligenza in Pt_1 considerazione del fatto che se il si fosse attenuto alla segnaletica Pt_1 stradale, scendendo dalla bici prima di salire sul marciapiede pedonale, si sarebbe avvicinato alle rampe di accesso al sottopassaggio con una ridotta velocità che gli avrebbe certamente consentito di accorgersi tempestivamente delle due rampe. A ciò si aggiunga che la rampa priva di scalini era ben visibile anche da una significativa distanza, che la rampa con scalini era segnalata dall'inclinazione del corrimano e che vi erano condizioni metereologiche buone.
Passando ora all'esame della questione sollevata dall'appellante circa la prevedibilità e prevenibilità dell'evento, ritiene il Collegio che la percorrenza dell'attraversamento pedonale e del marciapiede in sella ad una bici non fosse un evento prevedibile e prevenibile dal in considerazione Controparte_1 del fatto che:
- nelle immediate vicinanze del sottopassaggio non vi era alcuna pista ciclabile in quanto l'unica pista ciclo-pedonale iniziava/terminava 25 metri a valle dell'imbocco del sottopasso ferroviario;
- l'attraversamento pedonale non presentava alcuna segnaletica che lo qualificasse come attraversamento promiscuo ciclo-pedonale e il riporto di asfalto, di cui non è nota la data di realizzazione, quand'anche fosse stato presente al momento del sinistro non era sufficiente a qualificare l'attraversamento come ciclabile;
- il marciapiede percorso dal era esclusivamente pedonale in quanto il CTU Pt_1 ha precisato che solo la presenza di un segnale corrispondente alla figura II 92/b del D.P.R. 495/1992 può definire una zona quale percorso promiscuo ciclo- pedonale autorizzando il transito dei velocipedi. In assenza di tale segnale il marciapiede resta riservato ai soli pedoni e i cicli possono transitarvi solo con il velocipede condotto a mano.
pagina 14 di 18 In conclusione, non è predicabile alcuna responsabilità del
[...] per il danno derivante dalla caduta del , dovendosi CP_1 Pt_1 individuare nella sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso.
La condotta del ha fatto sì che la cosa – la rampa con gradini - non possa Pt_1 essere considerata la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi in quanto la caduta non è stata cagionata dalla rampa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente del che ha inciso Pt_1 significativamente nel dinamismo causale fino ad interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso.
Ritiene il Collegio che sia condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo
Giudice, il quale ha addebitato l'esclusiva responsabilità dell'evento alla condotta del , escludendo il concorso di responsabilità tra il ciclista e il Pt_1 [...]
e, conseguentemente, disattendendo le conclusioni del CTU che CP_1 aveva imputato il 70% della responsabilità al e il 30% al Pt_1 CP_1
Come noto, quando il Giudice non dispone delle competenze tecniche e specialistiche necessarie per conoscere e decidere di una questione può avvalersi dell'ausilio del CTU il quale coadiuva l'autorità giudiziaria fornendogli quelle competenze di cui fisiologicamente è carente.
Le valutazioni tecniche espresse dal consulente nella CTU non hanno alcuna efficacia vincolante per il giudice che può disattendere le risultanze della perizia attraverso una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali, congruentemente e logicamente motivata, che fornica gli elementi per discostarsi dalla valutazione effettuata dal consulente (Cass. n. 5707/2021, Cass. n.
36638/2021).
Ritiene il Collegio che nel caso in esame il abbia tenuto una condotta Pt_1 contraria alle regole attinenti alla circolazione stradale tale da rendere pressoché marginale l'eventuale assenza di una “non sufficientemente esaustiva” segnaletica.
Come già ampiamente argomentato il è salito, in sella alla propria bici, su Pt_1 un marciapiede adibito all'esclusiva circolazione dei pedoni, eventualmente con pagina 15 di 18 velocipedi alla mano. La strada da cui proveniva il non aveva una pista Pt_1 ciclabile e non vi era alcuna indicazione che facesse presumere che l'attraversamento pedonale, utilizzato dal per sua espressa ammissione, Pt_1 fosse adibito sia ai pedoni sia alle bici, sicché non vi è alcun elemento dal quale desumere che il ciclista fosse legittimato a percorrere il marciapiede in sella al proprio velocipede.
Va inoltre rilevato come il CTU abbia ravvisato una responsabilità del 30% in capo al a causa dell'insufficienza della segnaletica ma, al contempo, abbia CP_1 affermato che, se il avesse utilizzato l'attraversamento pedonale, cosa che Pt_1
l'appellante dichiara espressamente di aver fatto, allora avrebbe osservato la segnaletica da una diversa angolazione e, quindi, avrebbe osservato la segnaletica parallela all'asse stradale indicante la presenza di un sottopassaggio e di una rampa.
Da ciò consegue che se il ha utilizzato l'attraversamento pedonale, e per Pt_1 utilizzato non si intende percorso per intero ma semplicemente che vi è passato sopra prima di deviare per salire sul marciapiede, allora egli, come affermato dal
CTU, ha avuto più tempo per osservare i luoghi e i segnali, recependo la presenza della rampa e del sottopassaggio e rendendo pressoché irrilevante l'eventuale insufficienza di segnaletica.
Infine, non è affatto condivisibile l'affermazione del CTU secondo cui “il transito in continuità su un marciapiede è un evento facilmente prevedibile” e ciò in considerazione del fatto che, come già argomentato, nel caso in esame la percorrenza del marciapiede in sella alla bici non era un fatto prevedibile.
Va inoltre rilevato come l'introduzione sul luogo del sinistro di una diversa segnaletica e di un dissuasore metallico non sia affatto una chiara ammissione, da parte del della pericolosità dei luoghi a causa di una segnaletica CP_1 insufficiente in quanto, come riportato dal CTU, non è stato introdotto alcun segnale che diriga i ciclisti verso la rampa sicché non vi è alcuna implicita ammissione di una insufficienza di segnaletica al riguardo.
Infine, pare opportuno precisare che il primo Giudice ha errato nell'affermare che sussisteva una opportuna e adeguata pista ciclabile che il avrebbe dovuto Pt_1
pagina 16 di 18 percorrere in quanto il CTU afferma che l'unica pista ciclo pedonale presente in prossimità della zona del sinistro è quella posta sulla sinistra di via Frabris e che inizia/termina circa 25 metri a valle dell'imbocco del sottopassaggio ferroviario ma, chiaramente, tale ricostruzione non influisce in alcun modo sulla responsabilità del per il sinistro occorsogli. Pt_1
Alla luce di quanto esposto deve pertanto condividersi la decisione del Tribunale di Padova che ha addebitato l'esclusiva responsabilità del sinistro al in Pt_1 considerazione del fatto che l'appellante avrebbe facilmente potuto evitare la caduta attenendosi alla segnaletica stradale e alle regole sulla circolazione e tenendo una velocità adeguata allo stato dei luoghi, cosicché il suo comportamento imprudente ha inciso sull'evento dannoso fino a superare il nesso eziologico tra il bene in custodia e l'evento, escludendo qualsivoglia responsabilità del . Controparte_1
Parimenti non è ravvisabile alcuna responsabilità, ex art. 2043 c.c., del CP_1 genericamente dedotta dall'appellante, mancandone i presupposti e non costituendo la scala, date le sue caratteristiche (dimensioni e visibilità), una insidia.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate Parte_1 come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento
(da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e senza fase istruttoria, in favore del
. Controparte_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 [...] delle spese di lite del presente grado liquidate in euro CP_1
3.966,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA.
pagina 17 di 18 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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