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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sez. CONCORSUALE Bari
Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE EX ART. 80 C.C.I.I.
Nel proc. N. 417/2024 PU
IL GD
-visto il ricorso ex art. 74 c.c.i.i. depositato nell'interesse di , CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. EZIO MOLA;
C.F._1
-esaminati gli atti;
- considerato altresì che parte ricorrente:
a) possiede la qualità soggettiva e oggettiva richiesta;
b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver commesso nel quinquennio atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista la nuova e migliorativa proposta presentata dal debitore all'esito del primo voto, che prevede la messa a disposizione della Procedura della complessiva somma di € 39.899,58, da versare in n. 50 rate mensili, di cui n. 49 rate da € 800,00 cadauna ed un'ultima rata (la 50^) da € 699,58, derivanti sia dai flussi finanziari del trattamento pensionistico sia dall'attività artistica svolta dal ricorrente;
- considerato che nel termine assegnato hanno dichiarato di non aderire alla proposta di concordato minore i seguenti creditori:
1. (PEC del 17.2.2025, Allegato_3); Controparte_1
2. Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari (PEC del 17.2.2025, Allegato_4);
3. (PEC del 19.2.2025, Allegato_5); Controparte_2
Pagina 1 Co
4. Comune Tributi (PEC 20.2.2025, Allegato_6) e Polizia Locale (PEC 5.3.2025, CP_3 CP_4
Allegato_7);
5. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari (PEC 13.3.2025, Allegato_8).
6. (PEC 14.3.2025, Allegato_9); CP_6
- rilevato che gli ultimi due creditori hanno altresì formulato delle contestazioni);
- rilevato che non hanno invece votato tutti gli altri creditori ammessi al voto e che il 52,289% dei creditori ammessi al voto ha manifestato dissenso rispetto alla proposta trasmessa, mentre il restante
47,711%, non votando, ha prestato consenso alla proposta;
- ritenuto che sussistono le condizioni dell'omologazione in mancanza di adesione da parte dell'agenzia fiscale ex art. 80, comma 3, d.lgs. 14/2019, come si ricava dalla documentata relazione del gestore;
. considerato, sul piano procedurale, che il gestore non era tenuto a rinnovare totalmente la propria relazione a fronte della nuova proposta, ma solo ad aggiornare la relazione già a suo tempo depositata;
- ritenuto invece, quanto alle contestazioni, che, in generale, esse possono attenere all'ammissibilità, fattibilità, convenienza, regolarità del voto e della procedura in genere o atti in frode, ma non alla colpa nella generazione del debito;
- rilevato che nel caso specifico vanno ritenute non ammissibili tutte le doglianze attinenti alla condotta pregressa del debitore, laddove non è stata fornita alcuna dimostrazione di un intento fraudolento in termini di inadempimento pianificato, reiterato e sistematico delle obbligazioni fiscali, tributarie e contributive;
peraltro riferisce il gestore che non risulta in alcun modo che il debitore abbia agito con grave negligenza o imperizia (ove ritenute rilevanti) - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi ex post inefficace, risulta giustificabile sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepita ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori;
peraltro, viene riferito che il , fino ad oggi, ha regolarmente Pt_1 rimborsato le rate dei finanziamenti ricevuti;
- rilevato che sussiste il contestato requisito della continuità, atteso che emerge dagli atti che la vita artistica del debitore prosegue, non essendo peraltro necessaria la partita IVA e non essendo requisito ostativo l'avvenuta maturazione dell'assegno pensionistico;
- rilevato che sussiste il requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, come emerge dallo scenario alternativo evocato correttamente dal gestore, non essendovi peraltro requisiti minimi di soddisfazione dei creditori specie a fronte di un'alternativa di totale insoddisfazione;
;
- considerato che, secondo la corrente interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 33 c.c.i.i., non è riscontrabile la fattispecie dell'imprenditore cancellato, tenuto conto che il mai è stato Pt_1 iscritto al registro imprese né vi era tenuto;
- ritenute conclusivamente l'ammissibilità e la fattibilità del piano, intesa quest'ultima, in analogia con quanto prevede l'art. 47 comma 1 c.c.i.i., come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissi;
P.Q.M.
Rigetta le contestazioni ed omologa il piano di concordato;
dispone che parte debitrice ed il gestore provvedano a quanto prevede l'art. 81 c.c.i.i.;
Pagina 2 dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo del gestore e che sia pubblicata in apposita area del sito web del tribunale, depurata di tutti i dati sensibili, oltre alla trascrizione su eventuali beni ove necessario.
Dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
10/04/2025
Il GD dott. Giuseppe Rana
Pagina 3
Sez. CONCORSUALE Bari
Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE EX ART. 80 C.C.I.I.
Nel proc. N. 417/2024 PU
IL GD
-visto il ricorso ex art. 74 c.c.i.i. depositato nell'interesse di , CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. EZIO MOLA;
C.F._1
-esaminati gli atti;
- considerato altresì che parte ricorrente:
a) possiede la qualità soggettiva e oggettiva richiesta;
b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver commesso nel quinquennio atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista la nuova e migliorativa proposta presentata dal debitore all'esito del primo voto, che prevede la messa a disposizione della Procedura della complessiva somma di € 39.899,58, da versare in n. 50 rate mensili, di cui n. 49 rate da € 800,00 cadauna ed un'ultima rata (la 50^) da € 699,58, derivanti sia dai flussi finanziari del trattamento pensionistico sia dall'attività artistica svolta dal ricorrente;
- considerato che nel termine assegnato hanno dichiarato di non aderire alla proposta di concordato minore i seguenti creditori:
1. (PEC del 17.2.2025, Allegato_3); Controparte_1
2. Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari (PEC del 17.2.2025, Allegato_4);
3. (PEC del 19.2.2025, Allegato_5); Controparte_2
Pagina 1 Co
4. Comune Tributi (PEC 20.2.2025, Allegato_6) e Polizia Locale (PEC 5.3.2025, CP_3 CP_4
Allegato_7);
5. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari (PEC 13.3.2025, Allegato_8).
6. (PEC 14.3.2025, Allegato_9); CP_6
- rilevato che gli ultimi due creditori hanno altresì formulato delle contestazioni);
- rilevato che non hanno invece votato tutti gli altri creditori ammessi al voto e che il 52,289% dei creditori ammessi al voto ha manifestato dissenso rispetto alla proposta trasmessa, mentre il restante
47,711%, non votando, ha prestato consenso alla proposta;
- ritenuto che sussistono le condizioni dell'omologazione in mancanza di adesione da parte dell'agenzia fiscale ex art. 80, comma 3, d.lgs. 14/2019, come si ricava dalla documentata relazione del gestore;
. considerato, sul piano procedurale, che il gestore non era tenuto a rinnovare totalmente la propria relazione a fronte della nuova proposta, ma solo ad aggiornare la relazione già a suo tempo depositata;
- ritenuto invece, quanto alle contestazioni, che, in generale, esse possono attenere all'ammissibilità, fattibilità, convenienza, regolarità del voto e della procedura in genere o atti in frode, ma non alla colpa nella generazione del debito;
- rilevato che nel caso specifico vanno ritenute non ammissibili tutte le doglianze attinenti alla condotta pregressa del debitore, laddove non è stata fornita alcuna dimostrazione di un intento fraudolento in termini di inadempimento pianificato, reiterato e sistematico delle obbligazioni fiscali, tributarie e contributive;
peraltro riferisce il gestore che non risulta in alcun modo che il debitore abbia agito con grave negligenza o imperizia (ove ritenute rilevanti) - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi ex post inefficace, risulta giustificabile sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepita ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori;
peraltro, viene riferito che il , fino ad oggi, ha regolarmente Pt_1 rimborsato le rate dei finanziamenti ricevuti;
- rilevato che sussiste il contestato requisito della continuità, atteso che emerge dagli atti che la vita artistica del debitore prosegue, non essendo peraltro necessaria la partita IVA e non essendo requisito ostativo l'avvenuta maturazione dell'assegno pensionistico;
- rilevato che sussiste il requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, come emerge dallo scenario alternativo evocato correttamente dal gestore, non essendovi peraltro requisiti minimi di soddisfazione dei creditori specie a fronte di un'alternativa di totale insoddisfazione;
;
- considerato che, secondo la corrente interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 33 c.c.i.i., non è riscontrabile la fattispecie dell'imprenditore cancellato, tenuto conto che il mai è stato Pt_1 iscritto al registro imprese né vi era tenuto;
- ritenute conclusivamente l'ammissibilità e la fattibilità del piano, intesa quest'ultima, in analogia con quanto prevede l'art. 47 comma 1 c.c.i.i., come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissi;
P.Q.M.
Rigetta le contestazioni ed omologa il piano di concordato;
dispone che parte debitrice ed il gestore provvedano a quanto prevede l'art. 81 c.c.i.i.;
Pagina 2 dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo del gestore e che sia pubblicata in apposita area del sito web del tribunale, depurata di tutti i dati sensibili, oltre alla trascrizione su eventuali beni ove necessario.
Dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
10/04/2025
Il GD dott. Giuseppe Rana
Pagina 3