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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/08/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6423/2019 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Pa- Parte_1
parella Giuseppe, domiciliatario, giusta procura in atti
-attore, convenuto in riconvenzionale-
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Castel- Controparte_1
laneta Maria Anna Pia, domiciliataria, giusta procura in atti
-convenuta, attrice in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
06/03/2025, che qui si intende riportato
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- ha convenuto in giudizio Parte_1
già convivente more-uxorio sino Controparte_1 all'agosto del 2012, deducendo di essere creditore della somma di €70.897,00 a titolo di residuo di un prestito in- fruttifero complessivo di €138.360,00, concesso alla stessa per l'acquisto (€60.000,00) e la ristrutturazione
(€78.360,00) di un immobile sito in EL alla Via Doni- zetti nn.18-20 di proprietà dello stesso , pre- Parte_1 stito solo parzialmente restituito dalla CP_1
(€67.463,00).
Il credito vantato si suddivide nelle seguenti voci:
a) n.2 assegni, dell'importo di 30.000,00 ciascuno, rila- sciati dalla al come corrispettivo CP_1 Parte_1
per l'acquisto dell'abitazione sita in EL (BA), via
Donizetti nn.18/20, avvenuta con due atti separati (nella specie: atto del 20/11/2009 per Notaio Dott. Persona_1
[...
, rep. n. 281566, racc. n. 29049; atto del 19/11/2010 per
Notaio Dott. rep. n. 113286, racc. n. Persona_2
5755); di tali assegni, il primo (a/b n. 1.008.592.246-12 tratto sul Banco di Napoli S.p.A.) non era mai stato incas- sato per accordo con la traente che, non avendo l'occorrente provvista sul proprio conto, si era impegnata a pagarlo quando avesse avuto la disponibilità sufficiente;
il secondo (a/c n. 830107917007, tratto su Banco di Napoli
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
S.p.a.), la provvista necessaria per emetterlo era stata fornita dallo stesso , previo prelievo della re- Parte_1 lativa somma in data 18/11/2010 dal proprio conto Banca Po- polare di Bari n.011-1028751-6;
b) n.16 bonifici eseguiti dal in favore della Parte_1
tra il 10/01/2011 e il 28/02/2012, con causale CP_1
“prestito infruttifero”, per l'importo complessivo di
€78.360,00, utilizzato per la ristrutturazione dell'immobile precedentemente acquistato.
Sulla base di tali deduzioni in fatto, l'attore ha concluso per l'accertamento del proprio credito €138.360,00 e per la condanna della alla restituzione della somma di CP_1
€70.897,00, ovvero di quell'altra di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del Difensore antistatario (atto di citazione notificato il
10/5/2019).
I.2.- Con comparsa di risposta depositata il
30/07/2019, si è costituita che ha sia Controparte_1 eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse domande di restituzione, sia dedotto, in via riconvenziona- le, un proprio controcredito di €113.479,14 nei confronti del , a titolo in parte di arretrati per il man- Parte_1 tenimento dei tre figli minori, in parte di esborsi effet- tuati dopo la cessazione della convivenza.
Nel dettaglio, la convenuta, contestando l'avversa pretesa creditoria, ha sostenuto che:
- quanto al credito di €60.000,00, riferito ai n.2 assegni di €30.000,00 ciascuno, nei due atti pubblici relativi alla vendita dell'immobile sito in EL (rispettivamente del
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
20/11/2009 e del 19/11/2010) il aveva rilasciato Parte_1 quietanza di saldo “con dichiarazione di non avere altro a pretendere”, facente fede fino a querela di falso;
- quanto al credito di €78.360,00, il non può Parte_1 vantare alcun credito per i bonifici eseguiti nel corso della convivenza more uxorio, tra il 10/01/2011 ed il
28/02/2012, in ragione della irripetibilità delle elargi- zioni effettuate.
Il controcredito azionato in riconvenzionale è così rico- struito dalla convenuta:
1) credito alimentare di €20.400,00, in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti il 16/5/2013, per contri- buto al mantenimento per i figli minori (€600,00 mensili) da settembre 2013 e fino a giugno 2016;
2) restituzione di €60.297,90 in forza di disposizioni ef- fettuate, per conto e/o in favore del successi- Parte_1 vamente alla cessazione della convivenza more uxorio dal
Cont conto corrente n. 070-1002134-2 [di cui €1.550,00 in favore di , €613,00, €4.377,00 ed €3.703,00 in CP_3 favore dell'amministrazione condominiale di via R. Bovio n.
2 (immobile di proprietà del ed €50.054,90 per Parte_1 estinzione anticipata di un mutuo del . Parte_1
Su dette basi di fatto, la ha concluso in via CP_1 principale per l'inammissibilità o il rigetto delle avverse domande;
in via riconvenzionale, per la condanna dell'attore al pagamento della somma di €80.697,00; in su- bordine e per il caso di accoglimento delle domande attri- ci, per la compensazione tra i crediti contrapposti, in ogni caso con condanna dell'attore al risarcimento del dan- no ex art.96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese di li-
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
te.
I.3.- Con memoria ex art.183, co.6, n.1, c.p.c. del
25/10/2019, il ha precisato come segue le con- Parte_1 clusioni di cui all'atto di citazione:
“A) accertare e dichiarare che l'ing. Parte_1 ha prestato alla sig.ra il totale importo Controparte_1 di €138.360,00 per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sita in EL, alla via Donizetti nn.18/20
[…];
B) accertare e dichiarare che la sig.ra Controparte_1 ha restituito solo l'importo di €67.463,00;
C) accertare e dichiarare che la sig.ra Controparte_1 deve restituire all'ing. l'importo re- Parte_1 siduo di €70.897,00;
D) per l'effetto, condannare la sig.ra a Controparte_1 restituire all'ing. l'importo di €70.897,00 ov- Parte_1 vero quell'altra somma maggiore o minore dovuta di giusti- zia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dall'inoltro della presente azione al soddisfo;
D/1) compensare l'intero importo ottenuto in restituzione con l'importo di €53.181,24 a titolo di mantenimento per i figli nati dall'unione con la sig.ra e fino ad CP_1 esaurimento per il mantenimento a maturarsi;
E) nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta l'avversa domanda di donazione indiretta, si chiede la revoca atteso che sussistono le condizioni previ- ste dall'art. 809 c.p.c., ossia nascita di figli successivi all'asserita donazione indiretta.
F) condannare la sig.ra al pagamento del- Controparte_1
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
le spese e delle competenze del presente giudizio da liqui- darsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
I.4.- Con memoria ex art.183, co.6, n.2, c.p.c. del
27/11/2019 la ha eccepito “l'inammissibilità del- CP_1 la domanda di accertamento del credito proposta dal CP_4
in ragione della rinuncia alla domanda di condanna”,
[...]
a seguito della modifica del petitum contenuto nella memo- ria n. 1; ha pertanto concluso per la declaratoria di ces- sazione della materia del contendere, ferma la condanna al- le spese e al risarcimento per lite temeraria.
I.5.- Con ord. 25/3/2021 è stata formulata una propo- sta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., cui ha aderito la sola (verb. ud. 9/12/2021). CP_1
I.6.- La causa è stata istruita con le produzioni do- cumentali di parte, l'interrogatorio formale della Pt_2
[...
e la c.t.u. del 28/3/2023, a firma del dott. Per_3
, rigettate le altre richieste istruttorie.
[...]
I.7.- Con ord. 15/5/2023 il Giudice, sulla scorta del- la c.t.u. depositata, ha formulato una seconda proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., cui ha ade- rito la sola (verb. ud. del 12/10/2023). CP_1
I.8.- A scioglimento della prima riserva in decisione,
è stata disposta la rimessione della causa in istruttoria
(ord. 6/12/2024), ai fini di acquisire un'integrazione del- la consulenza tecnica, depositata il 18/01/2025.
I.9.- Così definita la fase istruttoria, la causa è stata nuovamente riservata in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono es- sere scrutinate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- In via preliminare deve esaminarsi la questione di “inammissibilità” sollevata dalla con la memo- CP_1 ria ex art.183, co.6, n.2 c.p.c.
In particolare, è stato eccepito dalla convenuta che il
, con le prospettazioni svolte nella memoria ex Parte_1 art.183, co.6., n.1, c.p.c., nel non contestare l'esistenza del credito alimentare in capo alla (per CP_1
l'importo complessivo di €53.181,24) e nel dichiarare di aver proposto il presente giudizio “all'unico scopo di ve- der riconosciuto il proprio credito, senza però voler in- cassare alcuna di dette somme, lasciandole nella disponibi- lità della Sig.ra ovvero del Curatore speciale CP_1 dei minorenni nominato dal Tribunale dei Minorenni di Ba- ri”, avrebbe sostanzialmente rinunciato alla domanda giudi- ziale. Ancora, da tale fatto deriverebbe, secondo la conve- nuta, l'“inammissibilità della domanda di accertamento”, il
“difetto di interesse ad agire del ” ed infine la Parte_1
“cessazione della materia del contendere”.
Va anzitutto rimarcata la formulazione confusa e farragino- sa dell'eccezione, che, anche in ragione dall'evidente in- consistenza giuridica, va stigmatizzata quale contegno pro- cessuale meramente defatigatorio, teso ad inutilmente ag- gravare il processo, fuorviando il giudizio dall'effettivo tema d'indagine.
Invero, è sufficiente rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della , nessuna volontà di CP_1 rinuncia alla pretesa creditoria può ricavarsi dalle di- chiarazioni di parte attrice, dal cui tenore risulta chiaro
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
che il , ferma restando la propria pretesa credi- Parte_1 toria (per il cui accoglimento ha insistito), ha inteso soltanto operare un parziale riconoscimento dell'avverso credito (quello relativo al contributo per mantenimento dei figli nati dall'unione), esplicitando l'impegno ad ottempe- rare al relativo obbligo di pagamento destinando a tale scopo le somme che avrebbe ottenuto con l'accoglimento del- la propria domanda.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione.
II.2.- Venendo all'esame del merito, attesa la com- plessità dei rapporti dare/avere dedotti dalle parti alla luce del numero e della varietà dei fatti e dei titoli sot- tostanti (giudiziali e non), si rende opportuna la puntua- lizzazione delle rispettive pretese creditorie, anche te- nendo conto delle risultanze della espletata c.t.u.
Da parte del , è stato azionato: Parte_1
- il credito restitutorio di complessivi €70.897,00, ri- veniente dalla differenza tra l'originario credito vantato di €138.360,00 (fondato su somme concesse in prestito alla in funzione dell'acquisto e CP_1 della successiva ristrutturazione di un immobile sito in EL) e la somma di €67.463,00, versate dalla convenuta “a parziale restituzione”, come emergente dai bonifici del 2-30-31/8/2012, 17/9/2012,
18/2/2013).
Da parte della , sono stati azionati in via ri- CP_1 convenzionale:
- il credito restitutorio di €60.297,90, sorto successi- vamente alla cessazione della convivenza , Persona_4 riveniente da bonifici eseguiti in favore del Vacca-
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
rella tra il 17/9/2012 e il 18/2/2013;
- il credito alimentare per complessivi €53.181,24, di cui €20.400,00 in forza di scrittura privata sotto- scritta dalle parti il 16/5/2013, avente ad oggetto il contributo al mantenimento dei figli minori (€600,00 mensili) da settembre 2013 a giugno 2016; €32.781,24, in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto 6-
9/6/2017 (cron. n. 15696/2017) reso nel giudizio n.
3705/2017 V.G. per il contributo al mantenimento dei figli minori (€900,00 mensili) da luglio 2016 a giugno
2019.
II.3.- Così cristallizzate le contrapposte pretese, deve in premessa confermarsi quanto già chiarito con prece- dente ord. del 6/12/2024, ovvero che vanno escluse da ogni scrutinio di merito e, di conseguenza, dalla quantificazio- ne finale, le voci di credito inserite dal Ctu a pagg.18 e
22 dell'elaborato, siccome esulanti dalle domande libellate parti nei rispettivi atti introduttivi (nella specie,
€14.870,00 per il;
€15.300,00 per la . Parte_1 CP_1
II.4.- Partendo dalla domanda principale, la pretesa restitutoria del può trovare accoglimento nei Parte_1 limiti di seguito precisati.
II.4.1.- Si deve muovere dai n.2 assegni, dell'importo di 30.000,00 ciascuno, che furono emessi dalla al CP_1
in relazione all'acquisto dell'abitazione sita Parte_1 in EL (BA), via Donizetti nn.18/20, avvenuta con due atti separati (nella specie: atto del 20/11/2009 per Notaio
Dott. rep. n. 281566, racc. n. 29049; atto Persona_5 del 19/11/2010 per Notaio Dott. rep. Persona_2
n. 113286, racc. n. 5755).
Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
In proposito, occorre evidenziare la distinzione tra i cre- diti rivenienti dai due assegni.
Quanto al credito di €30.000,00 riveniente dal mancato in- casso dell'assegno bancario n. 1.008.592.246-1, relativo all'acquisto del 50% dell'immobile, il C.t.u., sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, ha anzi- tutto riscontrato la produzione del solo atto di compraven- dita del 20/11/2009 (all. 1 fasc. attore). Alle pagg.
2-3 di detto documento, si legge che: “il prezzo come sopra convenuto è corrisposto alla mia presenza e vista con un assegno bancario tratto quest'oggi sul Banco di Napoli
S.p.A. – Bari Viale L. Einaudi n. 31 – distinto dal numero
1.008.592.246-12; all'ordine , non tra- Parte_1 sferibile. La parte venditrice ritira detto titolo e rila- scia ampia e finale quietanza di saldo con dichiarazione di non avere altro a pretendere”.
Il non contesta di aver ricevuto l'assegno, ma Parte_1 sostiene che tale somma non sarebbe stata da lui mai incas- sata, atteso che, stante la mancanza di provvista del conto corrente di traenza della , “i rapporti tra i due CP_1 erano tali (all'epoca convivevano e dalla convivenza sono nati tre gemelli) per cui la avrebbe rimborsato CP_1
l'assegno con comodo appena ne avrebbe avuto la possibili- tà” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Com'è noto, la quietanza a saldo, come rilasciata dall'accipiens (attore) in favore del solvens (convenuta) nell'atto di compravendita del 20/11/2009, ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può es-
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sere ammesso a provare per testi il contrario, ovvero che il pagamento non è avvenuto, salvo che dimostri, in appli- cazione analogica alla disciplina dettata per la confessio- ne dall'art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la di- chiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violen- za (v. Cass. n.19888/2014).
La quietanza tipica presenta, dunque, la stessa valenza della confessione stragiudiziale, di cui all'art. 2735
c.c.: corollario logico di tale equiparazione è, da un la- to, l'irrevocabilità della confessione – salvo che non sia provato che è stata determinata da errore di fatto o da violenza (art. 2732 c.c.) – e, dall'altro, l'efficacia di piena prova dei fatti asseverati (art. 2733, co.2, c.c.).
Il non ha assolto l'onere probatorio di cui in- Parte_1 nanzi, non potendosi dunque ritenere dimostrato il mancato incasso dell'assegno posto a base della pretesa restituto- ria, che pertanto deve, in parte qua, ritenersi infondata.
II.4.2.- Con riferimento, invece, al credito di
€30.000,00, rinveniente dal prestito che il CP_5
di avere fatto in favore della al fine di
[...] CP_1 consentirle di completare l'acquisto dell'immobile, il
C.t.u. ha riscontrato in atti: 1) l'atto di compravendita del 19/11/2010, redatto dal notaio Persona_2 rep. n. 113286, racc. n. 5755 (all. 2 fasc. attore); 2)
l'estratto conto dal 01/01/2010 al 24/12/2010 del rapporto di conto corrente n. 011 1028751-6 acceso dal Parte_1 presso la Banca OL di Bari (all. 4 fasc. attore); 3)
l'assegno circolare n. 830107917007 di €30.000,00 tratto sulla Banca OL di Bari in data 19/11/2010, con bene-
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ficiaria la Triestino.
A pag. 2 e 3 del rogito si legge: “il prezzo della presente vendita si dichiara dai costituiti stabilito in euro
30.000,00 (trentamila), e viene ora pagato, in presenza mia
e dei testimoni, con le modalità in appresso indicate, al venditore, che ne rilascia pertanto in favore della acqui- rente ampia, formale ed esecutiva quietanza, rinunziando ad ogni ipoteca legale eventualmente nascente dalla presente vendita”. A seguire, a pag. 4: “ e Parte_1 dichiarano che le modalità di pagamento Controparte_1 del corrispettivo innanzi indicato sono le seguenti: un as- segno circolare, numero 8301079170-07 di euro 30.000,00
(trentamila), intestato al venditore non trasferibile, emesso in data odierna dalla Filiale 02199 – Bari viale Ei- naudi 31 – del Banco di Napoli”.
Il assume di aver personalmente fornito alla Parte_1 convenuta la provvista necessaria per l'emissione di tale assegno circolare, mediante altro assegno circolare da lui
Cont tratto sulla in favore della CP_1
Il Ctu ha chiarito che dalla documentazione in atti v'è traccia che, il giorno antecedente all'atto di vendita so- pra richiamato, precisamente in data 18/11/2010, il CP_4
emise in favore della convenuta l'assegno circolare
[...]
n. 6001208216-03, tratto su Banca OL di Bari, per la somma di €30.000,00.
Orbene, alla definizione del punto controverso va anteposta l'illustrazione delle pertinenti coordinate giuridiche:
1) ai sensi dell'art. 1813 c.c., il mutuo è il con- tratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fun-
Il Giudice 12 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
gibili e l'altra si obbliga a restituire altrettan- te cose della stessa specie e qualità;
2) trattandosi di contratto reale, il cui perfeziona- mento avviene con la consegna del denaro o del- le altre cose fungibili che ne sono oggetto, la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata re- stituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla par- te che chiede in restituzione la res oggetto del contratto di mutuo (cfr., tra le tante, Cass. n.
16332/2024, Cass. n. 35959/2021);
3) come diretto precipitato, la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la ri- chiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità; potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la con- testazione, sollevata dal ricevente, circa la sussistenza di un'obbligazione restitutoria impo- ne a chi agisce in restituzione di dimostrare, ai sensi di cui all'art.2697, co.1 c.c., il fatto costitutivo della sua pretesa, onere che impone la prova di un titolo giuridico implicante l'ob- bligo della restituzione (v., in questo senso,
Cass. n. 30944/2018; Cass. n. 6295/2013, Cass.
n.12119/2013; tra la giurisprudenza di merito, ex ceteris, Trib. Bolzano n. 945/2020).
Il Giudice 13 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Applicando dette coordinate al caso di specie, deve rite- nersi. alla stregua delle risultanze processuali, che il non abbia assolto all'onere di provare i fatti Parte_1 costitutivi della specifica voce di credito in esame: inve- ro, sebbene vi sia traccia della corresponsione della somma di €30.000,00 in favore della l'attore, a fronte CP_1 dell'avversa contestazione, non ha dimostrato, neppure me- diante elementi indiziari, l'esistenza di un titolo giu- ridico implicante l'obbligo di restituzione in capo alla convenuta.
Di conseguenza, la pretesa è infondata.
II.4.3.- Della domanda principale resta da esaminare la posta creditoria di €78.360,00, riveniente dai bonifici effettuati in favore della nel periodo dal CP_1
10/1/2011 al 28/2/2012, quindi in costanza di rapporto di convivenza.
A tal riguardo il Ctu, sulla base della documentazione in atti, ha verificato che il corrispose effettiva- Parte_1 mente la somma di €78.360,00, a mezzo di n. 16 bonifici
(docc. da 5 a 20 fasc. attore).
In merito a tali somme, la cui erogazione è pacifica oltre che documentata, la contestazione della convenuta attiene esclusivamente all'irripetibilità, trattandosi di “elargi- zioni effettuate nel corso della convivenza more uxorio per spirito di liberalità o per impegni economici liberamente assunti in vista delle esigenze dei tre figli”, e quindi di obbligazioni naturali di cui all'art.2034 c.c., aventi alla base il dovere di solidarietà reciproca e di mutuo soccorso nell'ambito di un rapporto di convivenza (pag.19 comparsa di costituzione e risposta).
Il Giudice 14 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Di contro, il sostiene la sussistenza Parte_1 dell'obbligazione restitutoria in capo alla ex convivente, deducendo che quelle somme erano state date a mutuo, come si evince sia dalle causali dei bonifici, sia dalla circo- stanza che parte di quelle somme sono state medio tempore restituite dalla stessa , fino alla concorrenza di CP_1
€67.463,00.
Il punto richiede una premessa metodologica, che coinvolge sia la contrapposta pretesa restitutoria di €60.297,90 avanzata in riconvenzionale dalla sia gli esiti CP_6 della Ctu;
premessa che era stata in un certo senso prean- nunciata con l'ordinanza istruttoria del 6/12/2024, laddove si evidenziava la comunanza (almeno parziale) tra somme portate a credito dall'attore e somme portate a (con- tro)credito dalla convenuta, con la conseguente incongruen- za riflessa sulle quantificazioni finali operate dal Ctu, al quale è stata per tale motivo imposta la rettifica dei conteggi.
In punto di fatto può invero osservarsi che dalla documen- tazione prodotta in causa emerge che le somme che il Vacca- rella asserisce essergli state già corrisposte in restitu- zione dalla (€67.463,00), sono sostanzialmente le CP_1 stesse fatte oggetto della pretesa restitutoria azionata in riconvenzionale dalla , la quale sostiene, a sua CP_1 volta, trattarsi di somme prestate all'ex compagno in se- guito alla cessazione della convivenza.
Di talché, laddove risulti provato che i bonifici per com- plessivi €78.360,00 eseguiti dal abbiano causa Parte_1 di mutuo, con il relativo obbligo di restituzione in capo alla quale mutuataria, al tempo stesso dovrà gio- CP_1
Il Giudice 15 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
coforza ritenersi che i pagamenti da quest'ultima eseguiti in favore del primo costituiscono atti di (parziale) estin- zione dell'obbligazione restitutoria;
viceversa, qualora detta prova non vi sia, ovvero risultino irripetibili le somme elargite dal mediante i bonifici in favore Parte_1 della , potrà considerarsi l'esistenza CP_1 dell'autonomo credito restitutorio in capo alla convenuta, nei limiti di quanto richiesto in via riconvenzionale
(€60.297,90). In altre parole, in diritto, è evidente cia- scuno dei crediti contrapposti vantati da una parte esclude automaticamente quello dell'altra.
Chiarito il punto da scrutinare e, con esso, le ragioni per le quali occorre parzialmente disattendere le valutazioni contabili del Ctu, devono intendersi anzitutto richiamate le coordinate giuridiche già delineate al precedente par.
II.4.2., in punto di contratto di mutuo e relativi criteri di ripartizione dell'onus probandi.
In concreto, la convenuta contesta l'esistenza di un rap- porto di mutuo, affermando di essere legittimata a tratte- nere le somme siccome elargite dall'attore in corso di con- vivenza, trattandosi di adempimento di obbligazioni natura- li, irripetibili in forza del disposto di cui all'art.2034
c.c.
Premesso che tra conviventi ben possono configurarsi, in astratto, reciproche obbligazioni naturali, il cui adempi- mento è irripetibile secondo la regola propria di tal gene- re di obbligazioni, ciò non può implicare, sul piano con- creto, che ogni elargizione di denaro effettuata nell'ambito di un rapporto di convivenza debba essere qua- lificata come adempimento del dovere di solidarietà tra i
Il Giudice 16 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
conviventi stessi, come, invece, sembra voler fare intende- re la difesa di parte convenuta.
Nella specie, a seguito di un accertamento di fatto, com- piuto alla luce della documentazione prodotta dalle parti, vi sono elementi per ritenere che le somme elargite dal a mezzo bonifici (all.
5-20 fasc. attore) siano Parte_1 state corrisposte in forza di un accordo di mutuo tra gli allora conviventi, con conseguente obbligo di restituzione da parte dell'accipiens.
A supporto di ciò vi sono sia le causali dei bonifici
(“prestito infruttifero”), che, lungi dal costituire un isolato elemento di prova, risultano corroborate dai paga- menti effettuati dalla nelle date 2-30-31/8/2012, CP_1
17/9/2012, 18/2/2013, a seguito della cessazione della con- vivenza.
Più nel dettaglio, risulta che la non abbia cor- CP_1 risposto dette somme direttamente all'ex convivente, avendo invece effettuato vari bonifici “per conto e/o in favore” del [€1.550,00 in favore di €613,00, Parte_1 CP_3
€4.377,00 ed €3.703,00 in favore dell'amministrazione con- dominiale dell'immobile di proprietà del in via Parte_1
R. Bovio n. 2; €50.054,90 per estinzione anticipata di un mutuo del ]. Parte_1
Ora, premesso che al momento di tali pagamenti il rapporto di convivenza era cessato, la agendo in ricon- CP_1 venzionale per la restituzione di dette somme, non allega, né dimostra alcunché circa la giustificazione causale del trasferimento di quelle somme di denaro, ovvero la ragione concreta per la quale ella avrebbe scelto di pagare debiti gravanti sul . Parte_1
Il Giudice 17 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
In coerenza con quanto innanzi illustrato, va rammentato in diritto che:
- secondo la giurisprudenza, la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attra- verso la produzione del documento contrattuale, ma an- che mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indi- cazione della causale dei bonifici e la mancata alle- gazione da parte del convenuto, nelle risposte stra- giudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (cfr.
Cass. n. 8829/2023);
- la restituzione di una somma di denaro da parte del beneficiario di un'erogazione, in assenza di prova contraria, configura riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. e costituisce elemento idoneo a qualificare il rapporto sottostante come mutuo, ai sensi dell'art. 1813 c.c., escludendo la sussistenza di una liberalità (cfr. Trib. Milano n.5228/2022);
- il convenuto che affermi l'esistenza di un diverso ti- tolo è tenuto ad allegarlo, vigendo viepiù, nell'ordinamento, il principio secondo cui uno sposta- mento di ricchezza non può avvenire senza una causa giustificativa;
in altre parole, non è ammesso un tra- sferimento di denaro senza causa, ragione per la qua- le, la decisione di rigetto della domanda di ripeti- zione di somme deve essere assunta secondo “un crite- rio di particolare cautela” (Cass. n. 27372/2021).
In conclusione, sussistono sufficienti elementi indiziari idonei a suffragare la natura di mutuo del trasferimento di
Il Giudice 18 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
denaro tra l'attore e la convenuta, cui il primo ricollega la domanda di restituzione.
Ne consegue che, essendo stata raggiunta la prova che le somme di cui si tratta (€78.360,00) erano state versate dall'attore a titolo di mutuo, sussiste l'obbligo di resti- tuzione in capo alla;
con la conseguenza ulterio- CP_1 re che la relativa voce di controcredito da quest'ultima vantata, va espunta dalle poste attive che la stessa deduce in via riconvenzionale nei confronti dell'attore.
Con riguardo al quantum, il credito complessivo del CP_4 rella verso la , a titolo di restituzione delle CP_1 somme mutuate ai sensi dell'art. 1813 c.c., ammonta ad
€78.360,00.
Ne discende che, al netto delle somme già restituite dalla
(€60.297,00), la convenuta dev'essere condannata CP_1 al pagamento di €10.897,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
II.5.- Venendo all'esame della contrapposta pretesa creditoria avanzata dalla convenuta, premesso quanto già chiarito al precedente paragrafo II.
4.3 in ordine alla po- sta di €60.297,00, resta da scrutinare il credito alimenta- re.
Come anticipato al par. II.2, detto credito ammonta a com- plessivi €53.181,24 ed è suddiviso in due distinte voci:
- €20.400,00, in forza della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 16/5/2013, avente ad oggetto il contributo al mantenimento dei figli minori (€600,00 mensili) da set- tembre 2013 a giugno 2016;
- €32.781,24, in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto 6/9.6.2017 (cron. n. 15696/2017) nel giudizio n.
Il Giudice 19 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
3705/2017 V.G. per contributo al mantenimento dei figli
[...]
(€900,00 mensili) da luglio 2016 a giugno 2019. Per_6
In via preliminare, v'è da chiarire che:
- il complessivo credito di cui sopra è stato espressa- mente riconosciuto dal nella sua totalità, Parte_1 con la memoria ex art.183, co.6, n.1, c.p.c.;
- la voce di credito di €32.781,24, supportata da titolo esecutivo giudiziale, non è oggetto di domanda ricon- venzionale, bensì di eccezione di compensazione, fatta valere dalla per il solo caso di accoglimen- CP_1 to, anche parziale, della domanda attorea;
- l'unica voce di credito per la quale la convenuta chiede apposito accertamento nel presente giudizio è quella di €20.400,00, riferita al mantenimento per il periodo settembre 2013-giugno 2016.
In punto di diritto, va premesso che il credito che la con- venuta chiede di porre in compensazione al credito della controparte ha natura sostanzialmente alimentare.
La Corte di legittimità, ribadendo un consolidato orienta- mento, ha affermato che “la natura alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli impedisce
l'operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. La ratio dell'assegno di mantenimento comporta che il credito da esso derivante vada ritenuto non disponibile, non rinunciabile e conseguentemente non compensabile”
(Cass. ord. n. 11689/2018).
Ciò posto, deve ritenersi inammissibile la compensazione tra detto credito e altri crediti di diversa natura (come peraltro rilevato anche nel decreto 6/9.6.2017, emesso nel proc. n. 3705/2017 V.G.: all. 3 fasc. convenuta).
Il Giudice 20 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
In conclusione, l'unica voce di credito che, in accoglimen- to per quanto di ragione della domanda riconvenzionale, può riconoscersi in favore della è quella riveniente CP_1 dalla scrittura privata del 16/5/2013, sulla quale, come detto, non v'è neppure contestazione dell'obbligato.
In ordine alla quantificazione, il Ctu, in osservanza dei quesiti, ha correttamente effettuato la rivalutazione an- nuale di tale posta secondo gli indici ISTAT, determinando la somma di €20.393,68.
Infine, mette conto di precisare che da tale importo non possono essere detratte le somme recuperate dalla convenuta a titolo di mantenimento (aggiornate con l'integrazione di
Ctu in €7.355,83), siccome riferibili ad annualità che esu- lano da quelle fatte oggetto della riconvenzionale della
(il credito di €20.400,00 è riferito, si ripete, CP_1 al periodo settembre 2013-giugno 2016).
In conclusione, la domanda riconvenzionale della CP_1 deve essere accolta nei limiti di €20.393,68.
II.6.- Il parziale accoglimento della domanda princi- pale dell'attore comporta ex se il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, avanzata dalla convenuta.
III.- L'esito complessivo della lite consente di con- figurare la soccombenza reciproca e giustifica pertanto la compensazione integrale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 cpv. c.p.c.
I costi della Ctu devono gravare in pari quota su entrambi i litiganti, trattandosi di atto istruttorio compiuto nell'interesse generale della giustizia, ovvero nell'inte- resse comune delle parti (così, tra le molte, Cass. n.
Il Giudice 21 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
11068/2020).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta, con atto di citazione notificato il
10/5/2019, da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza disattesa, così prov- CP_7 vede:
A) ACCOGLIE la domanda principale dell'attore per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1 al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di €10.897,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di restituzione;
B) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale della convenuta per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA
[...] al pagamento, in favore di Controparte_8 Parte_3
, della somma di €20.393,68, già rivalutata secondo
[...] gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali dalla do- manda al soddisfo, a titolo di contributo per il manteni- mento della prole relativo al periodo da settembre 2013 a giugno 2016;
C) COMPENSA integralmente tra le parti le spese proces- suali;
D) PONE le spese di Ctu, come liquidate con il decreto del 15/05/2023, definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari quota, condannando chi di ragione a rifon- dere l'altra parte della maggior somma eventualmente ver- sata a tale titolo.
Bari, 05/08/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 22 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6423/2019 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Pa- Parte_1
parella Giuseppe, domiciliatario, giusta procura in atti
-attore, convenuto in riconvenzionale-
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Castel- Controparte_1
laneta Maria Anna Pia, domiciliataria, giusta procura in atti
-convenuta, attrice in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
06/03/2025, che qui si intende riportato
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- ha convenuto in giudizio Parte_1
già convivente more-uxorio sino Controparte_1 all'agosto del 2012, deducendo di essere creditore della somma di €70.897,00 a titolo di residuo di un prestito in- fruttifero complessivo di €138.360,00, concesso alla stessa per l'acquisto (€60.000,00) e la ristrutturazione
(€78.360,00) di un immobile sito in EL alla Via Doni- zetti nn.18-20 di proprietà dello stesso , pre- Parte_1 stito solo parzialmente restituito dalla CP_1
(€67.463,00).
Il credito vantato si suddivide nelle seguenti voci:
a) n.2 assegni, dell'importo di 30.000,00 ciascuno, rila- sciati dalla al come corrispettivo CP_1 Parte_1
per l'acquisto dell'abitazione sita in EL (BA), via
Donizetti nn.18/20, avvenuta con due atti separati (nella specie: atto del 20/11/2009 per Notaio Dott. Persona_1
[...
, rep. n. 281566, racc. n. 29049; atto del 19/11/2010 per
Notaio Dott. rep. n. 113286, racc. n. Persona_2
5755); di tali assegni, il primo (a/b n. 1.008.592.246-12 tratto sul Banco di Napoli S.p.A.) non era mai stato incas- sato per accordo con la traente che, non avendo l'occorrente provvista sul proprio conto, si era impegnata a pagarlo quando avesse avuto la disponibilità sufficiente;
il secondo (a/c n. 830107917007, tratto su Banco di Napoli
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
S.p.a.), la provvista necessaria per emetterlo era stata fornita dallo stesso , previo prelievo della re- Parte_1 lativa somma in data 18/11/2010 dal proprio conto Banca Po- polare di Bari n.011-1028751-6;
b) n.16 bonifici eseguiti dal in favore della Parte_1
tra il 10/01/2011 e il 28/02/2012, con causale CP_1
“prestito infruttifero”, per l'importo complessivo di
€78.360,00, utilizzato per la ristrutturazione dell'immobile precedentemente acquistato.
Sulla base di tali deduzioni in fatto, l'attore ha concluso per l'accertamento del proprio credito €138.360,00 e per la condanna della alla restituzione della somma di CP_1
€70.897,00, ovvero di quell'altra di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del Difensore antistatario (atto di citazione notificato il
10/5/2019).
I.2.- Con comparsa di risposta depositata il
30/07/2019, si è costituita che ha sia Controparte_1 eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse domande di restituzione, sia dedotto, in via riconvenziona- le, un proprio controcredito di €113.479,14 nei confronti del , a titolo in parte di arretrati per il man- Parte_1 tenimento dei tre figli minori, in parte di esborsi effet- tuati dopo la cessazione della convivenza.
Nel dettaglio, la convenuta, contestando l'avversa pretesa creditoria, ha sostenuto che:
- quanto al credito di €60.000,00, riferito ai n.2 assegni di €30.000,00 ciascuno, nei due atti pubblici relativi alla vendita dell'immobile sito in EL (rispettivamente del
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
20/11/2009 e del 19/11/2010) il aveva rilasciato Parte_1 quietanza di saldo “con dichiarazione di non avere altro a pretendere”, facente fede fino a querela di falso;
- quanto al credito di €78.360,00, il non può Parte_1 vantare alcun credito per i bonifici eseguiti nel corso della convivenza more uxorio, tra il 10/01/2011 ed il
28/02/2012, in ragione della irripetibilità delle elargi- zioni effettuate.
Il controcredito azionato in riconvenzionale è così rico- struito dalla convenuta:
1) credito alimentare di €20.400,00, in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti il 16/5/2013, per contri- buto al mantenimento per i figli minori (€600,00 mensili) da settembre 2013 e fino a giugno 2016;
2) restituzione di €60.297,90 in forza di disposizioni ef- fettuate, per conto e/o in favore del successi- Parte_1 vamente alla cessazione della convivenza more uxorio dal
Cont conto corrente n. 070-1002134-2 [di cui €1.550,00 in favore di , €613,00, €4.377,00 ed €3.703,00 in CP_3 favore dell'amministrazione condominiale di via R. Bovio n.
2 (immobile di proprietà del ed €50.054,90 per Parte_1 estinzione anticipata di un mutuo del . Parte_1
Su dette basi di fatto, la ha concluso in via CP_1 principale per l'inammissibilità o il rigetto delle avverse domande;
in via riconvenzionale, per la condanna dell'attore al pagamento della somma di €80.697,00; in su- bordine e per il caso di accoglimento delle domande attri- ci, per la compensazione tra i crediti contrapposti, in ogni caso con condanna dell'attore al risarcimento del dan- no ex art.96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese di li-
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
te.
I.3.- Con memoria ex art.183, co.6, n.1, c.p.c. del
25/10/2019, il ha precisato come segue le con- Parte_1 clusioni di cui all'atto di citazione:
“A) accertare e dichiarare che l'ing. Parte_1 ha prestato alla sig.ra il totale importo Controparte_1 di €138.360,00 per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sita in EL, alla via Donizetti nn.18/20
[…];
B) accertare e dichiarare che la sig.ra Controparte_1 ha restituito solo l'importo di €67.463,00;
C) accertare e dichiarare che la sig.ra Controparte_1 deve restituire all'ing. l'importo re- Parte_1 siduo di €70.897,00;
D) per l'effetto, condannare la sig.ra a Controparte_1 restituire all'ing. l'importo di €70.897,00 ov- Parte_1 vero quell'altra somma maggiore o minore dovuta di giusti- zia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dall'inoltro della presente azione al soddisfo;
D/1) compensare l'intero importo ottenuto in restituzione con l'importo di €53.181,24 a titolo di mantenimento per i figli nati dall'unione con la sig.ra e fino ad CP_1 esaurimento per il mantenimento a maturarsi;
E) nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta l'avversa domanda di donazione indiretta, si chiede la revoca atteso che sussistono le condizioni previ- ste dall'art. 809 c.p.c., ossia nascita di figli successivi all'asserita donazione indiretta.
F) condannare la sig.ra al pagamento del- Controparte_1
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
le spese e delle competenze del presente giudizio da liqui- darsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
I.4.- Con memoria ex art.183, co.6, n.2, c.p.c. del
27/11/2019 la ha eccepito “l'inammissibilità del- CP_1 la domanda di accertamento del credito proposta dal CP_4
in ragione della rinuncia alla domanda di condanna”,
[...]
a seguito della modifica del petitum contenuto nella memo- ria n. 1; ha pertanto concluso per la declaratoria di ces- sazione della materia del contendere, ferma la condanna al- le spese e al risarcimento per lite temeraria.
I.5.- Con ord. 25/3/2021 è stata formulata una propo- sta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., cui ha aderito la sola (verb. ud. 9/12/2021). CP_1
I.6.- La causa è stata istruita con le produzioni do- cumentali di parte, l'interrogatorio formale della Pt_2
[...
e la c.t.u. del 28/3/2023, a firma del dott. Per_3
, rigettate le altre richieste istruttorie.
[...]
I.7.- Con ord. 15/5/2023 il Giudice, sulla scorta del- la c.t.u. depositata, ha formulato una seconda proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., cui ha ade- rito la sola (verb. ud. del 12/10/2023). CP_1
I.8.- A scioglimento della prima riserva in decisione,
è stata disposta la rimessione della causa in istruttoria
(ord. 6/12/2024), ai fini di acquisire un'integrazione del- la consulenza tecnica, depositata il 18/01/2025.
I.9.- Così definita la fase istruttoria, la causa è stata nuovamente riservata in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono es- sere scrutinate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- In via preliminare deve esaminarsi la questione di “inammissibilità” sollevata dalla con la memo- CP_1 ria ex art.183, co.6, n.2 c.p.c.
In particolare, è stato eccepito dalla convenuta che il
, con le prospettazioni svolte nella memoria ex Parte_1 art.183, co.6., n.1, c.p.c., nel non contestare l'esistenza del credito alimentare in capo alla (per CP_1
l'importo complessivo di €53.181,24) e nel dichiarare di aver proposto il presente giudizio “all'unico scopo di ve- der riconosciuto il proprio credito, senza però voler in- cassare alcuna di dette somme, lasciandole nella disponibi- lità della Sig.ra ovvero del Curatore speciale CP_1 dei minorenni nominato dal Tribunale dei Minorenni di Ba- ri”, avrebbe sostanzialmente rinunciato alla domanda giudi- ziale. Ancora, da tale fatto deriverebbe, secondo la conve- nuta, l'“inammissibilità della domanda di accertamento”, il
“difetto di interesse ad agire del ” ed infine la Parte_1
“cessazione della materia del contendere”.
Va anzitutto rimarcata la formulazione confusa e farragino- sa dell'eccezione, che, anche in ragione dall'evidente in- consistenza giuridica, va stigmatizzata quale contegno pro- cessuale meramente defatigatorio, teso ad inutilmente ag- gravare il processo, fuorviando il giudizio dall'effettivo tema d'indagine.
Invero, è sufficiente rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della , nessuna volontà di CP_1 rinuncia alla pretesa creditoria può ricavarsi dalle di- chiarazioni di parte attrice, dal cui tenore risulta chiaro
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
che il , ferma restando la propria pretesa credi- Parte_1 toria (per il cui accoglimento ha insistito), ha inteso soltanto operare un parziale riconoscimento dell'avverso credito (quello relativo al contributo per mantenimento dei figli nati dall'unione), esplicitando l'impegno ad ottempe- rare al relativo obbligo di pagamento destinando a tale scopo le somme che avrebbe ottenuto con l'accoglimento del- la propria domanda.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione.
II.2.- Venendo all'esame del merito, attesa la com- plessità dei rapporti dare/avere dedotti dalle parti alla luce del numero e della varietà dei fatti e dei titoli sot- tostanti (giudiziali e non), si rende opportuna la puntua- lizzazione delle rispettive pretese creditorie, anche te- nendo conto delle risultanze della espletata c.t.u.
Da parte del , è stato azionato: Parte_1
- il credito restitutorio di complessivi €70.897,00, ri- veniente dalla differenza tra l'originario credito vantato di €138.360,00 (fondato su somme concesse in prestito alla in funzione dell'acquisto e CP_1 della successiva ristrutturazione di un immobile sito in EL) e la somma di €67.463,00, versate dalla convenuta “a parziale restituzione”, come emergente dai bonifici del 2-30-31/8/2012, 17/9/2012,
18/2/2013).
Da parte della , sono stati azionati in via ri- CP_1 convenzionale:
- il credito restitutorio di €60.297,90, sorto successi- vamente alla cessazione della convivenza , Persona_4 riveniente da bonifici eseguiti in favore del Vacca-
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
rella tra il 17/9/2012 e il 18/2/2013;
- il credito alimentare per complessivi €53.181,24, di cui €20.400,00 in forza di scrittura privata sotto- scritta dalle parti il 16/5/2013, avente ad oggetto il contributo al mantenimento dei figli minori (€600,00 mensili) da settembre 2013 a giugno 2016; €32.781,24, in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto 6-
9/6/2017 (cron. n. 15696/2017) reso nel giudizio n.
3705/2017 V.G. per il contributo al mantenimento dei figli minori (€900,00 mensili) da luglio 2016 a giugno
2019.
II.3.- Così cristallizzate le contrapposte pretese, deve in premessa confermarsi quanto già chiarito con prece- dente ord. del 6/12/2024, ovvero che vanno escluse da ogni scrutinio di merito e, di conseguenza, dalla quantificazio- ne finale, le voci di credito inserite dal Ctu a pagg.18 e
22 dell'elaborato, siccome esulanti dalle domande libellate parti nei rispettivi atti introduttivi (nella specie,
€14.870,00 per il;
€15.300,00 per la . Parte_1 CP_1
II.4.- Partendo dalla domanda principale, la pretesa restitutoria del può trovare accoglimento nei Parte_1 limiti di seguito precisati.
II.4.1.- Si deve muovere dai n.2 assegni, dell'importo di 30.000,00 ciascuno, che furono emessi dalla al CP_1
in relazione all'acquisto dell'abitazione sita Parte_1 in EL (BA), via Donizetti nn.18/20, avvenuta con due atti separati (nella specie: atto del 20/11/2009 per Notaio
Dott. rep. n. 281566, racc. n. 29049; atto Persona_5 del 19/11/2010 per Notaio Dott. rep. Persona_2
n. 113286, racc. n. 5755).
Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
In proposito, occorre evidenziare la distinzione tra i cre- diti rivenienti dai due assegni.
Quanto al credito di €30.000,00 riveniente dal mancato in- casso dell'assegno bancario n. 1.008.592.246-1, relativo all'acquisto del 50% dell'immobile, il C.t.u., sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, ha anzi- tutto riscontrato la produzione del solo atto di compraven- dita del 20/11/2009 (all. 1 fasc. attore). Alle pagg.
2-3 di detto documento, si legge che: “il prezzo come sopra convenuto è corrisposto alla mia presenza e vista con un assegno bancario tratto quest'oggi sul Banco di Napoli
S.p.A. – Bari Viale L. Einaudi n. 31 – distinto dal numero
1.008.592.246-12; all'ordine , non tra- Parte_1 sferibile. La parte venditrice ritira detto titolo e rila- scia ampia e finale quietanza di saldo con dichiarazione di non avere altro a pretendere”.
Il non contesta di aver ricevuto l'assegno, ma Parte_1 sostiene che tale somma non sarebbe stata da lui mai incas- sata, atteso che, stante la mancanza di provvista del conto corrente di traenza della , “i rapporti tra i due CP_1 erano tali (all'epoca convivevano e dalla convivenza sono nati tre gemelli) per cui la avrebbe rimborsato CP_1
l'assegno con comodo appena ne avrebbe avuto la possibili- tà” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Com'è noto, la quietanza a saldo, come rilasciata dall'accipiens (attore) in favore del solvens (convenuta) nell'atto di compravendita del 20/11/2009, ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può es-
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sere ammesso a provare per testi il contrario, ovvero che il pagamento non è avvenuto, salvo che dimostri, in appli- cazione analogica alla disciplina dettata per la confessio- ne dall'art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la di- chiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violen- za (v. Cass. n.19888/2014).
La quietanza tipica presenta, dunque, la stessa valenza della confessione stragiudiziale, di cui all'art. 2735
c.c.: corollario logico di tale equiparazione è, da un la- to, l'irrevocabilità della confessione – salvo che non sia provato che è stata determinata da errore di fatto o da violenza (art. 2732 c.c.) – e, dall'altro, l'efficacia di piena prova dei fatti asseverati (art. 2733, co.2, c.c.).
Il non ha assolto l'onere probatorio di cui in- Parte_1 nanzi, non potendosi dunque ritenere dimostrato il mancato incasso dell'assegno posto a base della pretesa restituto- ria, che pertanto deve, in parte qua, ritenersi infondata.
II.4.2.- Con riferimento, invece, al credito di
€30.000,00, rinveniente dal prestito che il CP_5
di avere fatto in favore della al fine di
[...] CP_1 consentirle di completare l'acquisto dell'immobile, il
C.t.u. ha riscontrato in atti: 1) l'atto di compravendita del 19/11/2010, redatto dal notaio Persona_2 rep. n. 113286, racc. n. 5755 (all. 2 fasc. attore); 2)
l'estratto conto dal 01/01/2010 al 24/12/2010 del rapporto di conto corrente n. 011 1028751-6 acceso dal Parte_1 presso la Banca OL di Bari (all. 4 fasc. attore); 3)
l'assegno circolare n. 830107917007 di €30.000,00 tratto sulla Banca OL di Bari in data 19/11/2010, con bene-
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ficiaria la Triestino.
A pag. 2 e 3 del rogito si legge: “il prezzo della presente vendita si dichiara dai costituiti stabilito in euro
30.000,00 (trentamila), e viene ora pagato, in presenza mia
e dei testimoni, con le modalità in appresso indicate, al venditore, che ne rilascia pertanto in favore della acqui- rente ampia, formale ed esecutiva quietanza, rinunziando ad ogni ipoteca legale eventualmente nascente dalla presente vendita”. A seguire, a pag. 4: “ e Parte_1 dichiarano che le modalità di pagamento Controparte_1 del corrispettivo innanzi indicato sono le seguenti: un as- segno circolare, numero 8301079170-07 di euro 30.000,00
(trentamila), intestato al venditore non trasferibile, emesso in data odierna dalla Filiale 02199 – Bari viale Ei- naudi 31 – del Banco di Napoli”.
Il assume di aver personalmente fornito alla Parte_1 convenuta la provvista necessaria per l'emissione di tale assegno circolare, mediante altro assegno circolare da lui
Cont tratto sulla in favore della CP_1
Il Ctu ha chiarito che dalla documentazione in atti v'è traccia che, il giorno antecedente all'atto di vendita so- pra richiamato, precisamente in data 18/11/2010, il CP_4
emise in favore della convenuta l'assegno circolare
[...]
n. 6001208216-03, tratto su Banca OL di Bari, per la somma di €30.000,00.
Orbene, alla definizione del punto controverso va anteposta l'illustrazione delle pertinenti coordinate giuridiche:
1) ai sensi dell'art. 1813 c.c., il mutuo è il con- tratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fun-
Il Giudice 12 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
gibili e l'altra si obbliga a restituire altrettan- te cose della stessa specie e qualità;
2) trattandosi di contratto reale, il cui perfeziona- mento avviene con la consegna del denaro o del- le altre cose fungibili che ne sono oggetto, la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata re- stituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla par- te che chiede in restituzione la res oggetto del contratto di mutuo (cfr., tra le tante, Cass. n.
16332/2024, Cass. n. 35959/2021);
3) come diretto precipitato, la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la ri- chiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità; potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la con- testazione, sollevata dal ricevente, circa la sussistenza di un'obbligazione restitutoria impo- ne a chi agisce in restituzione di dimostrare, ai sensi di cui all'art.2697, co.1 c.c., il fatto costitutivo della sua pretesa, onere che impone la prova di un titolo giuridico implicante l'ob- bligo della restituzione (v., in questo senso,
Cass. n. 30944/2018; Cass. n. 6295/2013, Cass.
n.12119/2013; tra la giurisprudenza di merito, ex ceteris, Trib. Bolzano n. 945/2020).
Il Giudice 13 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Applicando dette coordinate al caso di specie, deve rite- nersi. alla stregua delle risultanze processuali, che il non abbia assolto all'onere di provare i fatti Parte_1 costitutivi della specifica voce di credito in esame: inve- ro, sebbene vi sia traccia della corresponsione della somma di €30.000,00 in favore della l'attore, a fronte CP_1 dell'avversa contestazione, non ha dimostrato, neppure me- diante elementi indiziari, l'esistenza di un titolo giu- ridico implicante l'obbligo di restituzione in capo alla convenuta.
Di conseguenza, la pretesa è infondata.
II.4.3.- Della domanda principale resta da esaminare la posta creditoria di €78.360,00, riveniente dai bonifici effettuati in favore della nel periodo dal CP_1
10/1/2011 al 28/2/2012, quindi in costanza di rapporto di convivenza.
A tal riguardo il Ctu, sulla base della documentazione in atti, ha verificato che il corrispose effettiva- Parte_1 mente la somma di €78.360,00, a mezzo di n. 16 bonifici
(docc. da 5 a 20 fasc. attore).
In merito a tali somme, la cui erogazione è pacifica oltre che documentata, la contestazione della convenuta attiene esclusivamente all'irripetibilità, trattandosi di “elargi- zioni effettuate nel corso della convivenza more uxorio per spirito di liberalità o per impegni economici liberamente assunti in vista delle esigenze dei tre figli”, e quindi di obbligazioni naturali di cui all'art.2034 c.c., aventi alla base il dovere di solidarietà reciproca e di mutuo soccorso nell'ambito di un rapporto di convivenza (pag.19 comparsa di costituzione e risposta).
Il Giudice 14 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Di contro, il sostiene la sussistenza Parte_1 dell'obbligazione restitutoria in capo alla ex convivente, deducendo che quelle somme erano state date a mutuo, come si evince sia dalle causali dei bonifici, sia dalla circo- stanza che parte di quelle somme sono state medio tempore restituite dalla stessa , fino alla concorrenza di CP_1
€67.463,00.
Il punto richiede una premessa metodologica, che coinvolge sia la contrapposta pretesa restitutoria di €60.297,90 avanzata in riconvenzionale dalla sia gli esiti CP_6 della Ctu;
premessa che era stata in un certo senso prean- nunciata con l'ordinanza istruttoria del 6/12/2024, laddove si evidenziava la comunanza (almeno parziale) tra somme portate a credito dall'attore e somme portate a (con- tro)credito dalla convenuta, con la conseguente incongruen- za riflessa sulle quantificazioni finali operate dal Ctu, al quale è stata per tale motivo imposta la rettifica dei conteggi.
In punto di fatto può invero osservarsi che dalla documen- tazione prodotta in causa emerge che le somme che il Vacca- rella asserisce essergli state già corrisposte in restitu- zione dalla (€67.463,00), sono sostanzialmente le CP_1 stesse fatte oggetto della pretesa restitutoria azionata in riconvenzionale dalla , la quale sostiene, a sua CP_1 volta, trattarsi di somme prestate all'ex compagno in se- guito alla cessazione della convivenza.
Di talché, laddove risulti provato che i bonifici per com- plessivi €78.360,00 eseguiti dal abbiano causa Parte_1 di mutuo, con il relativo obbligo di restituzione in capo alla quale mutuataria, al tempo stesso dovrà gio- CP_1
Il Giudice 15 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
coforza ritenersi che i pagamenti da quest'ultima eseguiti in favore del primo costituiscono atti di (parziale) estin- zione dell'obbligazione restitutoria;
viceversa, qualora detta prova non vi sia, ovvero risultino irripetibili le somme elargite dal mediante i bonifici in favore Parte_1 della , potrà considerarsi l'esistenza CP_1 dell'autonomo credito restitutorio in capo alla convenuta, nei limiti di quanto richiesto in via riconvenzionale
(€60.297,90). In altre parole, in diritto, è evidente cia- scuno dei crediti contrapposti vantati da una parte esclude automaticamente quello dell'altra.
Chiarito il punto da scrutinare e, con esso, le ragioni per le quali occorre parzialmente disattendere le valutazioni contabili del Ctu, devono intendersi anzitutto richiamate le coordinate giuridiche già delineate al precedente par.
II.4.2., in punto di contratto di mutuo e relativi criteri di ripartizione dell'onus probandi.
In concreto, la convenuta contesta l'esistenza di un rap- porto di mutuo, affermando di essere legittimata a tratte- nere le somme siccome elargite dall'attore in corso di con- vivenza, trattandosi di adempimento di obbligazioni natura- li, irripetibili in forza del disposto di cui all'art.2034
c.c.
Premesso che tra conviventi ben possono configurarsi, in astratto, reciproche obbligazioni naturali, il cui adempi- mento è irripetibile secondo la regola propria di tal gene- re di obbligazioni, ciò non può implicare, sul piano con- creto, che ogni elargizione di denaro effettuata nell'ambito di un rapporto di convivenza debba essere qua- lificata come adempimento del dovere di solidarietà tra i
Il Giudice 16 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
conviventi stessi, come, invece, sembra voler fare intende- re la difesa di parte convenuta.
Nella specie, a seguito di un accertamento di fatto, com- piuto alla luce della documentazione prodotta dalle parti, vi sono elementi per ritenere che le somme elargite dal a mezzo bonifici (all.
5-20 fasc. attore) siano Parte_1 state corrisposte in forza di un accordo di mutuo tra gli allora conviventi, con conseguente obbligo di restituzione da parte dell'accipiens.
A supporto di ciò vi sono sia le causali dei bonifici
(“prestito infruttifero”), che, lungi dal costituire un isolato elemento di prova, risultano corroborate dai paga- menti effettuati dalla nelle date 2-30-31/8/2012, CP_1
17/9/2012, 18/2/2013, a seguito della cessazione della con- vivenza.
Più nel dettaglio, risulta che la non abbia cor- CP_1 risposto dette somme direttamente all'ex convivente, avendo invece effettuato vari bonifici “per conto e/o in favore” del [€1.550,00 in favore di €613,00, Parte_1 CP_3
€4.377,00 ed €3.703,00 in favore dell'amministrazione con- dominiale dell'immobile di proprietà del in via Parte_1
R. Bovio n. 2; €50.054,90 per estinzione anticipata di un mutuo del ]. Parte_1
Ora, premesso che al momento di tali pagamenti il rapporto di convivenza era cessato, la agendo in ricon- CP_1 venzionale per la restituzione di dette somme, non allega, né dimostra alcunché circa la giustificazione causale del trasferimento di quelle somme di denaro, ovvero la ragione concreta per la quale ella avrebbe scelto di pagare debiti gravanti sul . Parte_1
Il Giudice 17 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
In coerenza con quanto innanzi illustrato, va rammentato in diritto che:
- secondo la giurisprudenza, la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attra- verso la produzione del documento contrattuale, ma an- che mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indi- cazione della causale dei bonifici e la mancata alle- gazione da parte del convenuto, nelle risposte stra- giudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (cfr.
Cass. n. 8829/2023);
- la restituzione di una somma di denaro da parte del beneficiario di un'erogazione, in assenza di prova contraria, configura riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. e costituisce elemento idoneo a qualificare il rapporto sottostante come mutuo, ai sensi dell'art. 1813 c.c., escludendo la sussistenza di una liberalità (cfr. Trib. Milano n.5228/2022);
- il convenuto che affermi l'esistenza di un diverso ti- tolo è tenuto ad allegarlo, vigendo viepiù, nell'ordinamento, il principio secondo cui uno sposta- mento di ricchezza non può avvenire senza una causa giustificativa;
in altre parole, non è ammesso un tra- sferimento di denaro senza causa, ragione per la qua- le, la decisione di rigetto della domanda di ripeti- zione di somme deve essere assunta secondo “un crite- rio di particolare cautela” (Cass. n. 27372/2021).
In conclusione, sussistono sufficienti elementi indiziari idonei a suffragare la natura di mutuo del trasferimento di
Il Giudice 18 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
denaro tra l'attore e la convenuta, cui il primo ricollega la domanda di restituzione.
Ne consegue che, essendo stata raggiunta la prova che le somme di cui si tratta (€78.360,00) erano state versate dall'attore a titolo di mutuo, sussiste l'obbligo di resti- tuzione in capo alla;
con la conseguenza ulterio- CP_1 re che la relativa voce di controcredito da quest'ultima vantata, va espunta dalle poste attive che la stessa deduce in via riconvenzionale nei confronti dell'attore.
Con riguardo al quantum, il credito complessivo del CP_4 rella verso la , a titolo di restituzione delle CP_1 somme mutuate ai sensi dell'art. 1813 c.c., ammonta ad
€78.360,00.
Ne discende che, al netto delle somme già restituite dalla
(€60.297,00), la convenuta dev'essere condannata CP_1 al pagamento di €10.897,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
II.5.- Venendo all'esame della contrapposta pretesa creditoria avanzata dalla convenuta, premesso quanto già chiarito al precedente paragrafo II.
4.3 in ordine alla po- sta di €60.297,00, resta da scrutinare il credito alimenta- re.
Come anticipato al par. II.2, detto credito ammonta a com- plessivi €53.181,24 ed è suddiviso in due distinte voci:
- €20.400,00, in forza della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 16/5/2013, avente ad oggetto il contributo al mantenimento dei figli minori (€600,00 mensili) da set- tembre 2013 a giugno 2016;
- €32.781,24, in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto 6/9.6.2017 (cron. n. 15696/2017) nel giudizio n.
Il Giudice 19 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
3705/2017 V.G. per contributo al mantenimento dei figli
[...]
(€900,00 mensili) da luglio 2016 a giugno 2019. Per_6
In via preliminare, v'è da chiarire che:
- il complessivo credito di cui sopra è stato espressa- mente riconosciuto dal nella sua totalità, Parte_1 con la memoria ex art.183, co.6, n.1, c.p.c.;
- la voce di credito di €32.781,24, supportata da titolo esecutivo giudiziale, non è oggetto di domanda ricon- venzionale, bensì di eccezione di compensazione, fatta valere dalla per il solo caso di accoglimen- CP_1 to, anche parziale, della domanda attorea;
- l'unica voce di credito per la quale la convenuta chiede apposito accertamento nel presente giudizio è quella di €20.400,00, riferita al mantenimento per il periodo settembre 2013-giugno 2016.
In punto di diritto, va premesso che il credito che la con- venuta chiede di porre in compensazione al credito della controparte ha natura sostanzialmente alimentare.
La Corte di legittimità, ribadendo un consolidato orienta- mento, ha affermato che “la natura alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli impedisce
l'operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. La ratio dell'assegno di mantenimento comporta che il credito da esso derivante vada ritenuto non disponibile, non rinunciabile e conseguentemente non compensabile”
(Cass. ord. n. 11689/2018).
Ciò posto, deve ritenersi inammissibile la compensazione tra detto credito e altri crediti di diversa natura (come peraltro rilevato anche nel decreto 6/9.6.2017, emesso nel proc. n. 3705/2017 V.G.: all. 3 fasc. convenuta).
Il Giudice 20 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
In conclusione, l'unica voce di credito che, in accoglimen- to per quanto di ragione della domanda riconvenzionale, può riconoscersi in favore della è quella riveniente CP_1 dalla scrittura privata del 16/5/2013, sulla quale, come detto, non v'è neppure contestazione dell'obbligato.
In ordine alla quantificazione, il Ctu, in osservanza dei quesiti, ha correttamente effettuato la rivalutazione an- nuale di tale posta secondo gli indici ISTAT, determinando la somma di €20.393,68.
Infine, mette conto di precisare che da tale importo non possono essere detratte le somme recuperate dalla convenuta a titolo di mantenimento (aggiornate con l'integrazione di
Ctu in €7.355,83), siccome riferibili ad annualità che esu- lano da quelle fatte oggetto della riconvenzionale della
(il credito di €20.400,00 è riferito, si ripete, CP_1 al periodo settembre 2013-giugno 2016).
In conclusione, la domanda riconvenzionale della CP_1 deve essere accolta nei limiti di €20.393,68.
II.6.- Il parziale accoglimento della domanda princi- pale dell'attore comporta ex se il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, avanzata dalla convenuta.
III.- L'esito complessivo della lite consente di con- figurare la soccombenza reciproca e giustifica pertanto la compensazione integrale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 cpv. c.p.c.
I costi della Ctu devono gravare in pari quota su entrambi i litiganti, trattandosi di atto istruttorio compiuto nell'interesse generale della giustizia, ovvero nell'inte- resse comune delle parti (così, tra le molte, Cass. n.
Il Giudice 21 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
11068/2020).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta, con atto di citazione notificato il
10/5/2019, da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza disattesa, così prov- CP_7 vede:
A) ACCOGLIE la domanda principale dell'attore per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1 al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di €10.897,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di restituzione;
B) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale della convenuta per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA
[...] al pagamento, in favore di Controparte_8 Parte_3
, della somma di €20.393,68, già rivalutata secondo
[...] gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali dalla do- manda al soddisfo, a titolo di contributo per il manteni- mento della prole relativo al periodo da settembre 2013 a giugno 2016;
C) COMPENSA integralmente tra le parti le spese proces- suali;
D) PONE le spese di Ctu, come liquidate con il decreto del 15/05/2023, definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari quota, condannando chi di ragione a rifon- dere l'altra parte della maggior somma eventualmente ver- sata a tale titolo.
Bari, 05/08/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 22 A. Ruffino