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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/11/2024, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1969/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'Arienzo Anna Maria, giusta procura in atti e
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. D'Arienzo Anna Maria, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c con scadenza al 19.11.2024 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
20.08.2024 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in Cicciano (NA) il 04.05.2002, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Cicciano (NA) (atto n.11, parte II, serie A, anno 2002).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità
caratteriali e divergenze personali.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, nata a [...] il Persona_1
19.08.2009 e nata a [...] il [...], entrambe minorenni, le Persona_2
parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473
bis.51 c.p.c, 473 bis.12 c.p.c e 473 bis.51 c.p.c comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 06.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi,
di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e delle figlie minorenni.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano che le figlie minori restano affidate congiuntamente al padre ed alla madre con collocazione privilegiata presso il padre;
3) I coniugi concordano che la casa coniugale venga assegnata al SI. che vi Parte_1
coabiterà con le figlie minori.
4) La SInora riconosce al SI. l'intero importo dell'assegno unico. Parte_2 Parte_1
5) Il SInor si obbliga a sostenere per intero le spese di mantenimento ordinarie ed Parte_1
extra ordinarie per le figlie minori e . Per_1 Persona_2 6) Il c/c accesso presso la BNL, filiale di Saviano, cointestato ad entrambi i coniugi verrà chiuso entro e non oltre il 31/10/2024.
7) La SInora trasferirà la propria residenza altrove entro e non oltre il 30/11/2024. Parte_2
8) Le utenze intestate alla SInora verranno volturate il prima possibile e il Parte_2
pagamento delle stesse verrà posto a carico del SI. . Parte_1
9) Con riferimento alle suppellettili presenti all'interno della casa coniugale, i coniugi hanno concordemente deciso che la SI.ra , non appena avrà la disponibilità potrà far Parte_2
prelevare i suoi oggetti personali.
I coniugi, stante l'età delle figlie minori, nulla dispongono circa le visite della madre e dei periodi di permanenza presso di essa che saranno concordate di volta in volta anche con le minori nel rispetto delle eSIenze delle parti. Purtuttavia i coniugi precisano quanto segue:
a) In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni delle minori, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
b) Il genitore che programma qualsivoglia appuntamento per le minori informerà l'altro genitore immediatamente in modo che costui possa partecipare se le minori acconsentiranno;
c) Ciascun genitore dovrà immediatamente dare e ricevere informazioni aggiornate sulle minori;
d) I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che potranno sorgere;
e) In caso di necessità e/o malattia delle minori la SI.ra potrà accedere alla casa Parte_2
coniugale anche previo consenso delle minori.
Queste disposizioni non si applicano nel caso sia necessaria un'azione giudiziaria immediata per proteggere le minori in una situazione di emergenza.
I coniugi si danno reciproco atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere e/o ripetere somme o alcunché dall'altro a tali titoli e/o per qualsivoglia ulteriore titolo e causale.
Entrambi i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del proprio passaporto
o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di iscrivere i figli minori sul proprio passaporto o altro documento.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale prende atto che il diritto di vista materno è libero dal che è agevole desumere equilibrati e sereni rapporti tra le parti e tra ciascuna figura genitoriale e le minori
Il Tribunale prende atto che il padre delle minori provvede alle spese ordinarie e straordinarie per intero.
Dal che è agevole desumere che la madre delle minori contribuisca al mantenimento delle figlie con il proprio apporto di lavoro domestico e casalingo quando le figlie sono con la stessa
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate,
ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi nato in [...] il Parte_1
04.02.1973 (C.F. ) e nata in [...] il C.F._1 Pt_2 Parte_2
03.12.1981 (C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._2
Cicciano (NA) il 04.05.2002, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cicciano (NA) (atto n.11, parte II, serie A, anno 2002);
- dispone l'affido condiviso delle figlie minori e con collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la residenza del padre sita in Cicciano (NA) alla via Marisco n.8, con diritto di visita della madre come da accordi pedissequamente sopra riportati e trascritti e cioè libero previo accordo tra le parti e con le minori;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Cicciano (NA) alla via Marisco n.8 al SI.
che vi coabiterà con le figlie minori;
Parte_1
- dispone che il SI provvede alle spese ordinarie e straordinarie per le minori Parte_1
; la SI contribuisce al mantenimento delle figlie con il proprio lavoro Parte_2
domestico e casalingo quando le ragazze sono dalla madre , in considerazione che la SI Pt_2
ha dichiarato di non avere introiti reddituali
[...] - omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6,
133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
- Dispone che la presente sentenza sia trasmessa al GT per vigilanza ex art. 337 cc
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1969/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'Arienzo Anna Maria, giusta procura in atti e
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. D'Arienzo Anna Maria, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c con scadenza al 19.11.2024 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
20.08.2024 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in Cicciano (NA) il 04.05.2002, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Cicciano (NA) (atto n.11, parte II, serie A, anno 2002).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità
caratteriali e divergenze personali.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, nata a [...] il Persona_1
19.08.2009 e nata a [...] il [...], entrambe minorenni, le Persona_2
parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473
bis.51 c.p.c, 473 bis.12 c.p.c e 473 bis.51 c.p.c comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 06.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi,
di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e delle figlie minorenni.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano che le figlie minori restano affidate congiuntamente al padre ed alla madre con collocazione privilegiata presso il padre;
3) I coniugi concordano che la casa coniugale venga assegnata al SI. che vi Parte_1
coabiterà con le figlie minori.
4) La SInora riconosce al SI. l'intero importo dell'assegno unico. Parte_2 Parte_1
5) Il SInor si obbliga a sostenere per intero le spese di mantenimento ordinarie ed Parte_1
extra ordinarie per le figlie minori e . Per_1 Persona_2 6) Il c/c accesso presso la BNL, filiale di Saviano, cointestato ad entrambi i coniugi verrà chiuso entro e non oltre il 31/10/2024.
7) La SInora trasferirà la propria residenza altrove entro e non oltre il 30/11/2024. Parte_2
8) Le utenze intestate alla SInora verranno volturate il prima possibile e il Parte_2
pagamento delle stesse verrà posto a carico del SI. . Parte_1
9) Con riferimento alle suppellettili presenti all'interno della casa coniugale, i coniugi hanno concordemente deciso che la SI.ra , non appena avrà la disponibilità potrà far Parte_2
prelevare i suoi oggetti personali.
I coniugi, stante l'età delle figlie minori, nulla dispongono circa le visite della madre e dei periodi di permanenza presso di essa che saranno concordate di volta in volta anche con le minori nel rispetto delle eSIenze delle parti. Purtuttavia i coniugi precisano quanto segue:
a) In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni delle minori, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
b) Il genitore che programma qualsivoglia appuntamento per le minori informerà l'altro genitore immediatamente in modo che costui possa partecipare se le minori acconsentiranno;
c) Ciascun genitore dovrà immediatamente dare e ricevere informazioni aggiornate sulle minori;
d) I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che potranno sorgere;
e) In caso di necessità e/o malattia delle minori la SI.ra potrà accedere alla casa Parte_2
coniugale anche previo consenso delle minori.
Queste disposizioni non si applicano nel caso sia necessaria un'azione giudiziaria immediata per proteggere le minori in una situazione di emergenza.
I coniugi si danno reciproco atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere e/o ripetere somme o alcunché dall'altro a tali titoli e/o per qualsivoglia ulteriore titolo e causale.
Entrambi i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del proprio passaporto
o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di iscrivere i figli minori sul proprio passaporto o altro documento.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale prende atto che il diritto di vista materno è libero dal che è agevole desumere equilibrati e sereni rapporti tra le parti e tra ciascuna figura genitoriale e le minori
Il Tribunale prende atto che il padre delle minori provvede alle spese ordinarie e straordinarie per intero.
Dal che è agevole desumere che la madre delle minori contribuisca al mantenimento delle figlie con il proprio apporto di lavoro domestico e casalingo quando le figlie sono con la stessa
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate,
ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi nato in [...] il Parte_1
04.02.1973 (C.F. ) e nata in [...] il C.F._1 Pt_2 Parte_2
03.12.1981 (C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._2
Cicciano (NA) il 04.05.2002, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cicciano (NA) (atto n.11, parte II, serie A, anno 2002);
- dispone l'affido condiviso delle figlie minori e con collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la residenza del padre sita in Cicciano (NA) alla via Marisco n.8, con diritto di visita della madre come da accordi pedissequamente sopra riportati e trascritti e cioè libero previo accordo tra le parti e con le minori;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Cicciano (NA) alla via Marisco n.8 al SI.
che vi coabiterà con le figlie minori;
Parte_1
- dispone che il SI provvede alle spese ordinarie e straordinarie per le minori Parte_1
; la SI contribuisce al mantenimento delle figlie con il proprio lavoro Parte_2
domestico e casalingo quando le ragazze sono dalla madre , in considerazione che la SI Pt_2
ha dichiarato di non avere introiti reddituali
[...] - omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6,
133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
- Dispone che la presente sentenza sia trasmessa al GT per vigilanza ex art. 337 cc
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca