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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2156/2023
Udienza “cartolare” del 14.4.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di parte appellante di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2156/2023 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Lucca n. 1178/2022, emessa in data 22.12.2022 e pubblicata il 28.12.2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Parte_1 C.F._1
Guerina Avena (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Pisa, Via F. G. Cecchini n.8, giusta procura in calce al ricorso in opposizione avverso sanzione amministrativa depositato nel giudizio di primo grado, con espressa estensione alla fase di appello
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, non comparso né rappresentato.
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi suesposti, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la presente impugnazione e conseguentemente annullare o dichiarare nulla e comunque integralmente riformare la sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 1178/2022, pubblicata il 28.12.2022, nella causa iscritta al RGC con il n. 2691/2022, non notificata, con la quale il Giudice del procedimento designato ha rigettato il ricorso presentato dall'odierno appellante, confermando la sanzione nel minimo edittale e compensando le spese di lite, e, per l'effetto, annullare o dichiarare nullo il Verbale di Violazione al Codice della Strada n. V/130672/2022 (Prot. 2151/2022), elevato dalla Polizia Municipale del
e notificato al ricorrente in data 7.9.2022, nonché ogni eventualmente Controparte_1
ulteriore atto presupposto e/o conseguente al verbale suddetto. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, voglia comunque confermare il pagamento della sanzione in misura minima già disposto dal primo Giudice. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e con condanna della parte appellata alla refusione anche delle spese legali del primo grado di giudizio nella misura che l'adito Tribunale riterrà di quantificare”; per l'appellato: nessuno ha concluso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Lucca, proponeva opposizione avverso il verbale Parte_1
di violazione al Codice della Strada n. V/130672/2022 (Prot. 2151/2022), elevato dalla Polizia
Municipale del per violazione dell'art. 182 co. 9 e 10 del C.d.S. poiché, Controparte_1
conducendo velocipede ordinario, circolava sulla carreggiata di Viale Kennedy in Torre del Lago con direzione di marcia dai monti verso mare senza utilizzare la pista ciclabile e pedonale esistente, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di complessivi €. 41,81 a titolo di sanzione amministrativa.
L'opponente lamentava l'illegittimità del verbale per non aver commesso la violazione contestata, sostenendo l'inapplicabilità al caso di specie dell'obbligo imposto dall'art. 182 del C.d.S. in quanto la pista “Michela Fanini” è ad uso promiscuo di pedoni e velocipedi.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il , provvedendo al deposito degli atti Controparte_1 relativi all'accertamento, contestando quanto dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza n. 1178/2022, il Giudice di Pace di Lucca rigettava il ricorso e confermava il verbale impugnato, rideterminandone la sanzione nel minimo edittale. impugnava la sentenza del Giudice di Pace. Parte_1
Con il primo motivo di appello eccepiva la nullità o, comunque, l'illegittimità della sentenza per carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione in quanto non chiariva le ragioni per cui il ciclista sarebbe stato obbligato a circolare sul percorso promiscuo ciclabile/pedonale.
Con il secondo motivo lamentava la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 182 comma 9 C.d.S., nonché del D.M. 30/11/1999 n. 557 e DPR 16/12/1992
n.495, per aver statuito che il segnale indicante il percorso promiscuo ciclabile e pedonale obbligherebbe i ciclisti e i pedoni ad usufruire della pista ciclabile/pedonale. Congiuntamente all'appello, avanzava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
parte appellata non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza del 7.12.2023, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al , ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Istruita documentalmente la causa, veniva fissata per discussione l'udienza del 14.4.2025, da tenersi secondo modalità “cartolari” con termine per memorie di precisazione delle conclusioni e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa va decisa sulla base del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale: “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (tra le altre, Cass. civ. sez. 5, ord. n. 363/2019; Cass. civ. sez. 5, sent. n. 11458/2018).
In forza di tale principio, va esaminato e accolto il secondo motivo di appello relativo alla violazione e/o falsa applicazione di legge da parte della sentenza impugnata, la cui fondatezza assorbe le altre censure.
L'art. 182 comma 9 C.d.S. stabilisce che “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento”.
L'art. 3 comma 1 n. 39 C.d.S. definisce la pista ciclabile come la “parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi” ove per “riservata” si deve intendere – a norma del precedente comma 17 – “esclusiva”.
L'art. 3 comma 1 n. 12 bis C.d.S., nella versione vigente al momento dei fatti, individuava la corsia ciclabile come “parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede”.
Inoltre, l'art. 3 comma 1 n. 12 ter C.d.S. introduce un terzo tipo di itinerario ciclabile, anch'essa contraddistinta dal simbolo del velocipede, la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, al fine di permettere ai velocipedi la circolazione in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli nelle carreggiate urbane a senso unico di marcia.
Il D.M. 30 novembre 1999 n. 557 reca norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, distinguendo, sin dall'art. 1 “Premessa”, gli itinerari ciclabili in quelli utilizzabili dai ciclisti in sede riservata (piste ciclabile in sede propria o su corsia riservata) e quelli utilizzabili in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata stradale).
Precisa, all'art. 4 comma 5, con riguardo ai percorsi promiscui pedonali e ciclabili, che gli stessi sono identificabili con la figura II 92/b DPR 16.12.1992 n. 495 (doc. 6 fasc. I grado di parte appellante) e che “sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati”.
Dalla normativa sopra richiamata emerge che il legislatore conosce due categorie di itinerari ciclabili, caratterizzate da diversa segnaletica e distinte in base all'uso riservato – e, quindi, esclusivo - o meno – e, quindi, promiscuo – da parte dei velocipedi.
L'art. 182 comma 9 C.d.S. prevede espressamente, quale presupposto di applicazione, il fatto che la pista sia riservata ai velocipedi.
Dal tenore letterale della norma emerge che la stessa non può trovare applicazione in caso di percorsi promiscui pedonali e ciclabili, poiché difetta, rispetto ad essi, il requisito dell'esclusività dell'itinerario.
Peraltro, sul punto si è espresso anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, con nota prot. 4135 del 19.01.2009, resa in risposta ad un interpello per chiarimento normativo, ha precisato che i percorsi promiscui pedonali e ciclabili realizzati all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale ovvero su parti esterne alla carreggiata, delimitate e protette, destinate usualmente ai pedoni non possono considerarsi quali piste riservate alla circolazione dei velocipedi secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 n. 39 C.d.S. proprio perché ammettono la circolazione promiscua di velocipedi e pedoni. Pertanto, ha specificato che per essi non sussiste l'obbligo di cui all'art. 189 comma 9 del Codice (doc.8 fasc. I grado di parte appellante).
Nel caso di specie è pacifico che la pista ciclopedonale “Michela Fanini” rappresenti un percorso promiscuo ad uso pedonale e ciclabile ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.M. 557/1999.
Ciò, oltre a non esser mai stato contestato in giudizio, risulta inequivocabilmente dalla stessa denominazione utilizzata nel verbale di contestazione e dalla segnaletica verticale e orizzontale posta all'inizio dell'itinerario (doc. 7 fasc. I grado parte appellante).
Di conseguenza, non rappresentando un percorso riservato alla circolazione dei velocipedi, rispetto ad essa non sussisteva alcun obbligo di transito ex art. 182 co. 9 C.d.S.
Per quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata. Per l'effetto, l'opposizione di deve trovare accoglimento Parte_1 con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione di cui al verbale n. V/130672/2022 (Prot.
2151/2022) del 19.6.2022.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo tenuto conto dei minimi tabellari attesa la relativa semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello riforma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Lucca;
per l'effetto, accoglie l'opposizione di
[...]
e annulla l'ordinanza ingiunzione di cui al verbale n. V/130672/2022 (Prot. 2151/2022) Parte_1
del 19.6.2022.
Condanna il al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in Controparte_1
€. 173,00, relativamente al giudizio di primo grado, e in €. 332,00, relativamente a questo giudizio, per compenso professionale oltre maggiorazione spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente