Sentenza 27 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
Parere definitivo 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 12/02/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00577/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00281/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2025, proposto dal Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Di Bitonto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cooperativa Edilizia Parco Edera a r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 47/2025, resa tra le parti
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Rilevato che
la questione controversa riguarda l’espropriazione di un appezzamento di terreno di proprietà della Società cooperativa Parco delle Mimose a r.l per la realizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare da parte dell’appellata Società cooperativa Parco Edera a r.l.;
in particolare detta espropriazione veniva effettuata in attuazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP ex l. 167/1962) e, come dichiara l’appellante, una parte del compendio immobiliare era stato assegnato in diritto di proprietà differita (nell’ambito attuativo del PEEP) all’odierna appellata Società Cooperativa Parco Edera;
per il pagamento degli oneri connessi all’espropriazione, la Società Cooperativa Parco delle Mimose ha ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del Comune appellante n. 2580/2020 del 20 luglio 2020, della somma di € 1.732.746,56 oltre gli interessi al tasso legale e spese del procedimento monitorio, quale acconto dell’80% del compendio indennitario accettato di € 2.165.933,28 maturato alla data del 30 maggio 2020;
sulla base della Convenzione stipulata tra il Comune di Frattamaggiore e la cooperativa Parco Edera, quest’ultima si era obbligata ad anticipare o rimborsare al Comune gli interi costi sostenuti per l’acquisizione delle aree da espropriare;
all’esito dell’opposizione al decreto ingiuntivo del Comune appellante, il Tribunale ordinario di Napoli Nord, con sentenza n. 233/2024, pubblicata il 12 gennaio 2024, ha rigettato l’opposizione del Comune e per l’effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n. 2580/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 20 luglio 2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo nonché ha accolto la domanda di manleva proposta dal Comune di Frattamaggiore condannando la Cooperativa Parco Edera a r.l. a rimborsare al Comune di Frattamaggiore quanto da quest’ultimo effettivamente erogato in favore della Società Cooperativa edilizia Parco delle Mimose;
con ordinanza del 5 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli, Prima Sezione Civile, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva della gravata decisione con riguardo alla pronuncia di accoglimento della domanda di manleva;
al riguardo, la richiamata Corte di appello ha rilevato che l’accoglimento di tale domanda presuppone l’esame e la qualificazione delle obbligazioni nascenti dalle Convenzioni stipulate, per quanto di interesse nel presente giudizio, con la Società Cooperative Parco edera a r.l.;
Ritenuto che
la rilevanza degli importi richiesti comportano l’esigenza di valutare la questione nel merito in considerazione anche della pendenza del giudizio civile, con conseguente mantenimento dell’effetto sospensivo disposto dal primo giudice;
comunque con l’ordinanza cautelare qui appellata il giudice di primo grado ha fissato l’udienza in sede di giudizio di primo grado al 25 settembre 2025 e che, pertanto, le esigenze di entrambe le parti sono adeguatamente soddisfatte mediante una definizione del merito in primo grado in tempi idonei a dare certezza ai rapporti giuridici conseguenti;
sussistono idonei motivi in considerazione della complessità della controversia per una compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 281/2025).
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO