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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/12/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1522/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1522/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Domenico Savio, n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario
Fiaccavento;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
c.da CA UC RA n. 20-bis;
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._3
Rosolini in via Due Palme n. 51;
pagina 1 di 23 (C.F. , nata a Ragusa, il [...], in [...] e Parte_2 C.F._4 quale madre esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva sui figli minori CP_1
(C.F. , nato a [...] il [...], e
[...] C.F._5 Controparte_3
(C.F. ), nata a [...] il [...], tutti quali eredi di C.F._6 Per_1
, originario attore deceduto il 4 marzo 2020;
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi Controparte_4 C.F._7 residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] 1'1 agosto 1959 e residente Controparte_5 C.F._8 in Modica, in viale Medaglie d'Oro n. 40;
(C.F. ), nato a [...] il 6 Controparte_6 C.F._9 gennaio 1964, rappresentato da , giusta procura generale rilasciata il 17 Parte_3 maggio 2012 davanti al Vice Commissario Amministrativo Consolare e Sociale, espressamente delegato dal Console Generale d'Italia a Rio de Janeiro;
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_7 C.F._10 residente in [...], e (C.F. ), nata a Controparte_5 C.F._11
Roma il 29 luglio 1951 e ivi residente in [...], quali eredi di , Persona_2 deceduto in data 17 marzo 2017, e di deceduta il 29 marzo 2017; Persona_3
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Licitra;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel 2016, , Controparte_1 CP_2 Persona_1
e , deducendo di essere i Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 parenti più prossimi della defunta , nata il [...] e deceduta in Avola il Persona_4
25 luglio 2016, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, e Persona_2 [...]
chiedendo l'annullamento del testamento olografo redatto dalla de cuius in data 8 maggio Pt_1
2015, con il quale quest'ultima aveva istituito erede universale la convenuta all'epoca Parte_1 sua badante.
Gli attori deducevano che la testatrice, affetta da demenza senile, fosse, al momento della redazione del pagina 2 di 23 testamento, incapace di intendere e di volere. Chiedevano, pertanto, in via principale, l'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c. e, in via subordinata, l'annullamento ai sensi dell'art. 624 c.c. per dolo captatorio, con conseguente apertura della successione legittima e restituzione dei beni mobili e immobili all'asse ereditario.
Essi osservavano che dagli atti dello stato civile prodotti risultava il rapporto di parentela con la de cuius, che li legittimava alla successione ai sensi degli artt. 570 e 468 c.c., precisando che Per_2
era fratello della defunta, che (classe 1959) e erano
[...] Controparte_5 Controparte_6 figli del premorto fratello , deceduto il 10 luglio 2010, che e Persona_5 Controparte_1
erano nipoti ex filio del fratello premorto deceduto il 4 agosto 1991, in CP_2 Controparte_1 quanto figli del premorto figlio di questi, , deceduto il 26 agosto 2008, e che Controparte_7
e (classe 1950) erano figli del predetto Persona_1 Controparte_4 Controparte_1
Contestualmente alla proposizione della domanda giudiziale, veniva esperito, su impulso degli attori, il procedimento di mediazione stragiudiziale (proc. n. 236/2016, n. 236 reg. cron.) conclusosi con esito negativo, come da verbale del 12 dicembre 2016. Con comparsa depositata il 20 febbraio 2017 si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso Parte_1 esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, contestando integralmente le pretese avverse, di cui chiedeva il rigetto. Nella stessa data si costituiva , aderendo alle domande degli Persona_2 attori. Successivamente, con atto del 24 marzo 2017, si costituivano Persona_3
e , quali eredi di , deceduto il 17 marzo Controparte_7 Controparte_5 Persona_2
2017. Dopo il decesso di avvenuto il 29 marzo 2017, proseguivano il Persona_3 giudizio i suoi eredi, e (classe 1951). Controparte_7 Controparte_5
All'udienza dell'8 febbraio 2022 il processo veniva interrotto per il decesso dell'avv. Borrometi, difensore degli attori, e successivamente riassunto da (classe 1951), Controparte_5 CP_4
, in proprio e quale esercente la responsabilità
[...] Controparte_7 Parte_2 genitoriale sui figli minori e , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_6
e (classe 1959), nei confronti di Nella pendenza CP_2 Controparte_5 Parte_1 del giudizio civile, con decreto del 30 ottobre 2019, veniva rinviata a giudizio per i Parte_1 reati di cui agli artt. 643 c.p. e 624, 61 n. 5, 7, 11 c.p., e nel relativo processo penale gli attori si costituivano parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni.
Il Tribunale civile di Siracusa, all'esito dell'istruttoria svolta mediante l'escussione di testimoni e pagina 3 di 23 l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1771/2023, pubblicata in data 9 ottobre
2023, accoglieva la domanda attorea, così statuendo:
“
1. Annulla il testamento olografo dell'8.5.2015 pubblicato con verbale in notaio del 28.7.2016 Per_6 re. 959 recc. 665, redatto da , nata a [...] il [...] e deceduta il 25.7.2016 Persona_4 in Avola;
2. Dichiara aperta la successione legittima di;
Persona_4
3. Condanna alla restituzione alla massa ereditaria dei beni e dei gioielli Parte_1 analiticamente indicati nell'atto di citazione;
4. Condanna la convenuta al pagamento di euro 10.176,05 a titolo di fruttificazione Parte_1 dei beni;
5. condanna al pagamento in favore degli attori del presente giudizio che liquida ex Parte_1 artt. 4 -1- 11 D.M. 55/2014 (Valore della Causa: da € 520.1001 a € 1.000.000) in € 40.000,00, oltre il
15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge ed € 2.056,00 per spese vive
6. Pone definitivamente a carico di la spese della CTU, nella misura indicata nel Parte_1 separato decreto”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 20 Parte_1 novembre 2023, articolato in cinque motivi di gravame, deducendo, in via preliminare,
l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento del procedimento di mediazione e per l'intervenuto trasferimento dell'azione civile in sede penale e, nel merito, la validità del testamento olografo impugnato, sostenendo la piena capacità di intendere e di volere della de cuius al momento della sua redazione e, con l'ultimo motivo, l'eccessività dell'importo della condanna alle spese processuali, liquidato in base a scaglione erroneo (per le cause da € 520.1001 a € 1.000.000, anziché di valore indeterminabile).
Si sono costituiti in giudizio gli appellati , (classe 1951), Controparte_7 Controparte_5
(in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui Controparte_4 Parte_2 figli minori e ), Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_1 CP_5
(classe 1959), rappresentato, per procura generale, da
[...] Controparte_6
che riproponevano con la comparsa di costituzione la domanda di annullabilità per Parte_3 dolo ai sensi dell'art. 624 c.c., chiedendo per il resto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza pagina 4 di 23 impugnata.
All'udienza del 6 ottobre 2025, previa autorizzazione del deposito di note difensive, la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Prima di esaminare l'appello proposto da deve essere accolta l'istanza formulata Parte_1 dagli appellati nella comparsa di risposta, volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza impugnata. Per mero errore, infatti, il Tribunale di Siracusa ha indicato tra gli attori “ nata a [...] il [...] (c.f.: Persona_3
)”, anziché i suoi eredi, i figli e C.F._12 Controparte_7 Controparte_5
(1951), i quali a seguito del decesso della parte avvenuto in data 29.3.2017, come da certificato in atti, si erano costituiti in prosecuzione della predetta dante causa ai sensi dell'art. 302 c.p.c., con comparsa del 14 luglio 2017.
Non vi è dubbio sull'ammissibilità di tale istanza nel presente giudizio di secondo grado, non integrando essa un motivo di gravame (Cass. n. 6701/2018), poiché non è diretta a una vera e propria riforma della decisione. Come tale, può essere dedotta in qualsiasi forma, anche implicita, nel complesso delle difese svolte in appello (Cass. n. 10447/1998; Cass. n. 7706/2003; Cass. n. 683/2022).
L'istanza, peraltro, non è oggetto di contestazione da parte dell'altra parte.
Pertanto, come richiesto dagli appellati, va disposta l'eliminazione, nell'intestazione della sentenza di primo grado (pag. 2, rigo 13), dell'indicazione “ , nata a [...] il Persona_3
10/12/1919 (c.f.: )”. C.F._13
2. - Venendo all'appello, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità del gravame proposta dalla parte appellata nelle note conclusive depositate in data 26 settembre 2025. In particolare, si deduce che l'appellante, pur avendo dichiarato nell'atto di appello che la sentenza impugnata è stata “notificata a mezzo PEC in data 24.10.2023”, ha depositato, all'atto della costituzione nel presente giudizio, soltanto una copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione.
L'eccezione è infondata, poiché le ipotesi di improcedibilità dell'appello contemplate nei primi due commi dell'art. 348 c.p.c. sono tassative e, pertanto, insuscettibili di ampliamento analogico (Cass. n.
6912/2012). Tra esse non rientra quella dedotta dalla parte appellata. Va infatti considerato, secondo pagina 5 di 23 l'ormai consolidato orientamento di legittimità, che “l'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che
l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed
a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti” (Cass. n. 20849/2021).
Va inoltre osservato che, in tema di appello, manca una previsione normativa che imponga all'appellante di depositare “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”, analoga a quella dettata per il ricorso per cassazione dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la quale “è funzionale al riscontro, da parte del giudice di legittimità, a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale e della tempestività dell'esercizio del diritto d'impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve” (Cass. n. 5263/2005; Cass. n. 27883/2024).
Né, una volta esclusa nel caso di specie la ricorrenza di un'ipotesi di improcedibilità del gravame, potrebbe dubitarsi della sua ammissibilità per avvenuto superamento del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., poiché dalla dichiarazione del difensore circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata risulta che il termine di trenta giorni è stato rispettato, avuto riguardo alla data in cui l'atto di appello è stato notificato (20 novembre 2023). D'altronde, in questo caso, in presenza della dichiarazione del difensore dell'appellante circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, deve escludersi l'applicabilità del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., dovendo il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida (Cass. n. 34243/2023). La prova della notificazione è, comunque, a carico della parte eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la quale deve produrre copia autentica della sentenza corredata della relata di notifica (Cass. n. 36125/2021). Nel caso di specie, ogni residuo dubbio è stato comunque dissipato dall'avvenuta produzione della relazione di notifica da parte dello stesso appellante con deposito telematico in data 29 settembre 2025, che comprova la notificazione della sentenza nella data indicata.
pagina 6 di 23 3. - Con il primo motivo di gravame, articolato in due censure, l'appellante deduce l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di improcedibilità delle domande attoree, sollevate sotto due distinti profili: per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e per l'avvenuto trasferimento dell'azione civile nel processo penale ai sensi dell'art. 75
c.p.p. Tale motivo – di carattere preliminare e potenzialmente assorbente – è infondato in ogni sua parte.
3.1. - Quanto alla prima censura, l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, osservando che gli attori avevano soddisfatto la condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs.
28/2010, avendo depositato alla prima udienza il verbale negativo della mediazione e le ricevute di ritorno della raccomandata di convocazione. L'appellante ha reiterato l'eccezione già formulata nella prima udienza del 27 marzo 2017, come risulta dal relativo verbale, deducendo di non avere mai ricevuto la comunicazione della domanda di mediazione e della data del primo incontro, e contestando quindi che potesse ritenersi avverata la condizione di procedibilità per il solo fatto che il primo incontro dinanzi al mediatore si era concluso senza accordo.
La doglianza è infondata. Non è pertinente il principio di diritto richiamato dall'appellante, relativo alla diversa ipotesi della notifica di un atto processuale tramite servizio postale qualora l'atto non venga consegnato per rifiuto del destinatario o per sua temporanea assenza (Sez. U, sent. n. 10012 del
15/04/2021), dovendo la questione essere risolta alla luce dell'indirizzo consolidato in tema di notificazione a mezzo posta di atti non giudiziari.
In particolare, la parte appellata ha fornito prova della spedizione della convocazione contenente la data del primo incontro davanti all'organismo di mediazione, il cui avviso di giacenza per assenza del destinatario o di persona abilitata a riceverlo è stato rilasciato dall'agente postale in data 22 novembre
2016. Pertanto, non trattandosi di atti giudiziari, trova applicazione l'orientamento consolidato della
Corte di cassazione secondo cui le raccomandate si presumono conosciute, in caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale (Cass. n. 1188/2014; Cass. n. 6527/2003).
Nel caso di specie, va premesso che la stessa appellante non contesta la circostanza, sottesa alla decisione del primo giudice, che la comunicazione della convocazione le venne effettuata a mezzo di lettera raccomandata spedita nel luogo della sua residenza;
oltretutto, l'indirizzo di spedizione della pagina 7 di 23 comunicazione di convocazione coincide con quello indicato quale residenza in tutti gli atti processuali, da ultimo nell'atto di appello (via Domenico Savio n. 20, Rosolini). Ciò detto, è dirimente che l'avviso di giacenza risulta effettuato il 22 novembre 2016, come attestato dall'avviso di ricevimento recante l'annotazione “avvisato” sottoscritta dall'agente postale. Ne consegue che la decisione del Tribunale, che ha rigettato l'eccezione di improcedibilità avuto riguardo al predetto avviso e al verbale negativo della mediazione del 12 dicembre 2016, si rivela conforme al principio di diritto richiamato e si sottrae alla censura, non avendo l'appellante offerto elementi probatori contrari.
Inammissibili sono, invece, gli ulteriori profili di censura sul medesimo tema, proposti per la prima volta con le note conclusionali del 6 marzo 2025. L'appellante è tenuto a prospettare tutte le censure nell'atto di appello, non potendo aggiungerne successivamente, poiché il diritto di impugnazione si consuma con tale atto, che fissa i limiti della devoluzione (Cass. n. 12976/2002).
3.2. - Con il secondo profilo di doglianza, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree per l'avvenuto trasferimento dell'azione civile nel processo penale, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., a seguito della costituzione di parte civile degli originari attori nel procedimento penale scaturito dalla denuncia querela formulata dai medesimi nei confronti della convenuta per il reato di Parte_1 circonvenzione di incapace. Secondo l'appellante, la costituzione di parte civile, avvenuta all'udienza preliminare del 29 maggio 2019, quando il giudizio civile nei confronti dell'imputata era già pendente in primo grado, avrebbe determinato il trasferimento dell'azione nel processo, stante la piena identità tra le due domande sotto il profilo di personae, petitum e causa petendi.
La doglianza è infondata.
Oggetto del procedimento penale nel quale gli odierni appellanti si sono costituiti parte civile è la condotta ascritta a consistente nella circonvenzione di incapace, realizzata – secondo Parte_1 il capo di imputazione riportato nella sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Siracusa in atti –
“… al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, in qualità di badante di (dal Persona_4
2014 al decesso dell'anziana, avvenuto in data 25.7.2016), abusando dello stato di deficienza psichica della stessa (affetta da 'demenza senile in paziente con cerebrovasculopatia'), si faceva dichiarare dalla erede universale di tutti i beni mobili e immobili della stessa (con testamento olografo CP_5 dell'8.5.2015, pubblicato in data 28.7.2016)… In Rosolini fino al 28.7.2016”.
pagina 8 di 23 Va rammentato che l'art. 75 c.p.p. prevede che la persona offesa dal reato possa trasferire nel processo penale l'azione civile già proposta in sede civile mediante la costituzione di parte civile. Tale trasferimento, che comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile, opera di diritto ed è rilevabile anche d'ufficio, ma presuppone l'identità delle due azioni, da accertarsi secondo i comuni canoni di identificazione della domanda: personae, petitum e causa petendi (Cass. civ., Sez. III, n. 7633/2012;
Cass. ord. n. 1812/2005). Non è sufficiente la mera connessione fattuale tra i due giudizi, occorrendo che in sede penale sia esercitata la stessa azione civile già proposta in sede civile (Cass. n.
28284/2025).
Ne consegue che l'art. 75 c.p.p. invocato dall'appellante non è applicabile quando in sede penale, con la costituzione di parte civile, viene esercitata azione civile da reato, cioè domanda di restituzione o risarcimento del danno morale e materiale derivante dal fatto reato contestato all'imputato ai sensi dell'art. 185 c.p., mentre in sede civile è stata proposta un'azione diversa (Cass. civ., Sez. III, n.
2908/2021; Cass. pen., Sez. III, n. 45810/2024). Solo in caso di identità delle azioni, “il giudice adito in sede civile, verificato che l'attore abbia trasferito la stessa azione già spiegata mediante costituzione di parte civile nel procedimento penale promosso a carico del soggetto originariamente convenuto, deve dichiarare l'estinzione del processo civile, così evitando il rischio di pronunce contrastanti sulla medesima domanda” (Cass. n. 25176/2024). L'accertamento di tale presupposto integrativo della fattispecie estintiva – indipendente dall'esame della fondatezza della domanda – è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove non siano dedotti vizi di motivazione (Cass. n. 26984/2022).
Nel caso in esame, l'accertamento compiuto dal Tribunale circa l'assenza di identità delle due azioni è corretto e sfugge alle censure dell'appellante, essendo sorretto da motivazione congrua che merita condivisione in quanto fondata sul puntuale esame degli atti. L'accertamento in sede penale, infatti, ha ad oggetto la sussistenza o meno del reato di circonvenzione di incapace e non può quindi interferire, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., con il giudizio civile precedentemente instaurato dai medesimi danneggiati nei confronti dell'imputata nell'ambito del quale gli odierni appellati – originari attori – Parte_1 hanno spiegato azioni costitutive, volte all'annullamento del testamento per incapacità naturale o dolo, ai sensi degli artt. 591 e 624 c.c., nonché domande di condanna consequenziali all'eventuale annullamento della scheda testamentaria, senza che in detta sede siano state formulate pretese risarcitorie per equivalente ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c.
pagina 9 di 23 Di conseguenza, a fronte della oggettiva diversità delle pretese rispettivamente esercitate in sede penale ed in sede civile, essendosi gli appellanti costituiti, nel processo penale, parte civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal fatto-reato contestato (come comprovato dall'atto di costituzione di parte civile relativo agli eredi di , depositato il 7 giugno Persona_1
2021, la cui produzione da parte dell'appellante - pur ammissibile in quanto documento formato dopo le preclusioni, e quindi annoverabile fra i nuovi mezzo di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., secondo Cass. civ., n. 7977/2022 - non è comunque idonea a sostenere la tesi difensiva), ed avendo invece, nel giudizio civile, rivendicato l'accertamento della nullità del testamento e la conseguente apertura della successione legittima, con condanna alla reintegrazione delle quote ereditarie mediante restituzione dei beni e dei frutti ai sensi degli artt. 533 e ss. c.c., ne deriva con certezza che tra l'accertamento sottoposto alla cognizione del giudice penale e quello devoluto a questo giudice di appello civile non sussiste alcun profilo di pregiudizialità né di interferenza. L'uno, quello da compiere in sede penale, si riferisce al fatto contestato come reato, mentre l'altro, quello oggetto del giudizio civile, concerne la capacità della testatrice al momento della redazione del testamento e la validità dell'atto di ultima volontà, oltre alle conseguenze sulla vicenda successoria e sui relativi diritti delle parti.
Allo stesso modo non si configura, dunque, nemmeno un rapporto di pregiudizialità tecnica e logica tale da giustificare la sospensione del giudizio civile sino alla definizione di quello penale, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., come del resto riconosciuto anche dall'appellante nelle note conclusive. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass. n. 28284/2025). Ne consegue quale logica conseguenza delle considerazioni sopra svolte che la sentenza penale, ancora non passata in giudicato ai fini civili, non può avere efficacia extrapenale nel presente giudizio civile ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., pur sussistendo parziale identità dei fatti oggetto dei due giudizi.
Tale conclusione, se per un verso conduce al rigetto del primo motivo, anche con riferimento alla seconda doglianza, non esclude tuttavia che, ai fini della decisione delle residue censure dell'appellante riguardanti il merito della controversia, possano – e debbano – essere valutate le acquisizioni probatorie del procedimento penale e, stante l'avvenuta rituale produzione nel presente giudizio, anche la sentenza pagina 10 di 23 penale di assoluzione.
In particolare, risulta ex actis che, mentre era pendente il presente giudizio di appello civile, il parallelo processo penale a carico di è giunto al suo epilogo in primo grado. Con sentenza Parte_1 dibattimentale n. 4487/2023 del 4-27 dicembre 2023, resa dal Tribunale penale di Siracusa all'esito del giudizio iscritto al n. 1567/2017 R.G.N.R. e n. 2169/2020 R.G. Trib., la predetta imputata è stata assolta dai reati a lei ascritti, con la formula ampia “perché il fatto non sussiste”. Tale sentenza, versata in atti dalla parte appellata, è stata depositata in pendenza del presente giudizio e, pur non essendo ancora passata in giudicato ai fini civili, costituisce elemento valutabile ai fini della decisione, nei limiti consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c.
Va rammentato che costituisce principio consolidato della Corte di cassazione che la sentenza penale pronunciata sui medesimi fatti oggetto anche di giudizio civile non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo, allorché esuli dalle ipotesi previste dagli artt. 651 e 652 c.p.p., non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare i fatti, nel rispetto del contraddittorio (Cass. 18 novembre 2014, n. 24475).
Del resto, mentre il previgente sistema si fondava sul principio della prevalenza del processo penale su quello civile, l'attuale impostazione normativa è, al contrario, nel senso che l'inizio o la prosecuzione del procedimento penale non producono effetti sul giudizio civile pendente, il quale è sospeso – risultando quindi pregiudicato in senso tecnico da quello penale – esclusivamente se ricorrono le condizioni previste dalla legge, manifestando così una chiara preferenza del legislatore per l'autonoma iniziativa in ambito esclusivamente civilistico da parte del soggetto che pretende il risarcimento del danno (Cass. 17316/2018).
Ne consegue che, pur non potendo attribuire (in fieri) valore di giudicato alla sentenza penale neppure ai sensi dell'art. 654 c.p.p., questa Corte osserva che torna applicabile il principio affermato dalle
Sezioni Unite (Cass. n. 1768/2011), secondo cui il giudice civile di appello ha facoltà di rivalutare integralmente il fatto, tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, non essendogli vietato di ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni.
In particolare, mutuando le condivisibili argomentazioni svolte dalla sentenza del Tribunale penale di pagina 11 di 23 Siracusa, occorre concordare sul piano metodologico che è necessario preliminarmente soffermarsi sull'accertamento relativo alle condizioni psico-fisiche di nel periodo (maggio- Persona_4 ottobre 2015) in cui venivano compiuti gli atti dispositivi, tra cui – per quanto qui rileva – il testamento olografo dell'8 maggio 2015. A tal fine, nel solco dell'iter logico tracciato dal giudice penale, e tenuto conto delle discrasie emerse nelle certificazioni mediche prodotte in atti dalle parti, risulta necessario comprendere quali fossero le modalità della de cuius, in quel periodo, nel relazionarsi ai terzi e nella gestione dei propri interessi economici (cfr. pagg. 13-14 della sentenza penale). All'esito della compiuta istruttoria dibattimentale, la sentenza penale ha mandato assolta l'imputata con formula ampiamente liberatoria, rilevando che ciascuno dei testi sentiti – sia quelli del P.M. sia quelli della difesa – ha confermato in modo unanime la circostanza per cui la signora , fino ad Persona_4 un mese prima della morte, nonostante la difficoltà a deambulare, fosse molto lucida e in grado di intraprendere conversazioni articolate, nonché di gestire trattative economiche (così, sentenza penale cit., pag. 14).
Tale premessa introduce l'esame dei motivi attinenti al merito.
4. - Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto la testatrice incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento (8 maggio 2015) sulla base di due soli documenti: il verbale INPS del 31 ottobre 2014 e il certificato della dott.ssa del Per_7
15 ottobre 2014. Secondo l'appellante, tali elementi non costituiscono prova piena, certa e rigorosa dell'incapacità naturale richiesta dall'art. 591, n. 3, c.c., che deve essere riferita al momento dell'atto e non a un periodo antecedente. La giurisprudenza richiede che l'incapacità sia tale da sopprimere del tutto la capacità di autodeterminazione, non essendo sufficiente un generico decadimento mentale.
Inoltre, l'onere della prova grava sugli attori e si inverte solo in caso di infermità permanente accertata, circostanza che si assume non ricorrente nel caso concreto. Il verbale INPS del 31 ottobre 2014, oltre a non coprire la data del testamento, attesta che la paziente era “vigile e collaborante” e risulta contraddetto dal successivo verbale del 2016, che parla di demenza “iniziale”. Il certificato della dott.ssa , poi, non è una diagnosi ma il risultato di una semplice visita, come confermato Per_7 dalla stessa dottoressa in sede penale (v. verbale depositato con nota del 2 marzo 2023), che ha dichiarato che la paziente dialogava e comprendeva le domande. Tale documento è ulteriormente smentito dal certificato del dott. (2 febbraio 2016), attestante la piena capacità di intendere Per_8
e di volere finanche in data successiva alla data del testamento. Sulla base di tali premesse, l'appellante pagina 12 di 23 conclude quindi sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito valore decisivo a due documenti privi di efficacia probatoria, ritenendo raggiunta la prova della fondatezza della domanda attorea di cui all'art. 591 c.c., in forza di un'illegittima inversione dell'onere della prova.
Con il terzo motivo, da esaminare congiuntamente al secondo in ragione della stretta interconnessione tra i due, l'appellante, oltre ad eccepire la nullità della sentenza impugnata per difetti motivazionali ai sensi dell'art. 132 c.p.c., sostiene che tale omissione, in ogni caso, giustifica l'accoglimento del gravame anche nel merito. Rileva che tra le prove pretermesse vi sono il certificato del dott.
, qualificato come diagnosi medico-legale e confermato in sede testimoniale, la procura Per_8 notarile del marzo 2016, ulteriori atti negoziali, il video di una conferenza pubblica e numerose testimonianze concordi nel descrivere la testatrice come lucida e consapevole fino alla morte insorta nel luglio 2016.
L'omissione di tali elementi, secondo l'appellante, rende la motivazione incompleta e giustifica la riforma della sentenza, anche nel merito.
4.1. - Prima di affrontare le doglianze dell'appellante, va rilevato che la sentenza impugnata premette che la fattispecie prevista dall'art. 428 c.c., relativa all'annullabilità degli atti compiuti da soggetti incapaci, di cui l'art. 591, n. 3, c.c. costituisce una specificazione, è stata più volte interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in modo sostanzialmente uniforme. Ai fini della configurabilità dell'incapacità naturale, non è richiesta la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che queste risultino diminuite in misura tale da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente. Inoltre, nel caso di incapacità dovuta a malattia, occorre considerare le possibilità di regresso della stessa, manifestatasi anteriormente, per stabilirne la sussistenza al momento della sottoscrizione, potendo il requisito della contemporaneità essere desunto anche dalle condizioni anteriori e successive all'atto.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha ritenuto provata la condizione di incapacità naturale della testatrice sulla base della documentazione sanitaria acquisita. Ha considerato in primo luogo il verbale
INPS del 31 ottobre 2014, redatto in occasione dell'accertamento sanitario per il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 104/1992, da cui ha tratto che, già alla data del 30 settembre 2014,
era affetta da “demenza senile in paziente cerebrovasculopatica, ipertensione Persona_4 arteriosa, deficit deambulatorio e deficit mnesici”, patologia riconosciuta dalla commissione medica come grave al punto da giustificare l'attribuzione dello status di portatrice di handicap in situazione di pagina 13 di 23 gravità e il diritto all'indennità di accompagnamento. Tale quadro clinico, ritenuto irreversibile e ingravescente, è stato confermato dal certificato della dott.ssa del 15 ottobre 2014, la quale Per_7 sentita in sede penale, come da verbale depositato con nota del 2 marzo 2023, aveva affermato la presenza di disturbi della memoria e segni neurologici indicativi di deterioramento cognitivo. La sentenza sottolinea poi che la malattia, per la sua natura, non era suscettibile di regresso e che il decorso del tempo tra la diagnosi e la redazione del testamento non poteva che aggravare la compromissione delle facoltà mentali. In siffatte ipotesi, osserva il Tribunale, deve essere dimostrato che, al momento della sottoscrizione, non vi fosse incapacità naturale, ma piuttosto un regresso momentaneo della malattia;
regresso che, secondo la pacifica letteratura medica, è in questi casi del tutto impossibile. Ed in effetti, il Tribunale ha concluso sottolineando che, mentre risulta documentalmente confortata l'esistenza, in epoca anteriore alla redazione del testamento, di una malattia mentale irreversibile ed invalidante, non è stato provato il recupero, anche solo temporaneo, delle facoltà mentali della testatrice al momento dell'atto. Né l'escussione dei testi di parte convenuta ha consentito di accertare che nel momento in cui ha redatto il testamento Persona_4 olografo, fosse in grado di determinarsi liberamente e di apprezzare l'importanza dell'atto e i suoi effetti sulla propria sfera giuridica, restando quindi priva di una volontà certa, ferma, univoca e precisa circa la destinazione futura dei propri beni.
4.2. - Orbene, così sintetizzato il percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale, il Collegio ritiene, in primo luogo, che non sussista la dedotta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 132, comma
2, n. 4, c.p.c., poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014). Nel caso di specie, la motivazione resa dal
Tribunale non contiene alcuno dei vizi motivazionali idonei ad integrare la violazione dell'art. 132 n. 4
c.p.c., poiché è chiaramente esternato il percorso logico-giuridico che sorregge la decisione, come sopra riassunto.
4.3. - La decisione impugnata, sebbene non sia nulla ex art. 132 c.p.c., è inficiata dagli errori commessi nella valutazione delle prove dedotti dall'appellante. Ciò comporta l'accoglimento delle residue doglianze formulate coi motivi in esame, alla luce delle seguenti considerazioni.
pagina 14 di 23 In via generale, occorre preliminarmente ricordare che, in tema di annullamento del testamento,
“l'incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell'art. 591 c.c., determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, richiedendo che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione” (Cass. 15708/2025). L'onere di provare tale incapacità assoluta incombe su chi impugna il testamento, salvo il caso eccezionale di patologia totale e permanente, che consente la presunzione di incapacità, con inversione dell'onere probatorio (Cass. civ., nn. 9534/2025; 25053/2018; 27351/2014).
In ordine alla valutazione delle prove, questa Corte osserva, con riferimento al certificato della dott.ssa
, specialista in neurologia, su cui è fondato l'accertamento della Commissione medica
Per_7 racchiuso nel verbale del 31 ottobre 2014, che occorre richiamare quanto affermato dalla sentenza penale (pag. 13), nella valutazione della medesima dichiarazione resa dalla teste nel
Per_7 dibattimento e valorizzata anche dalla sentenza civile qui impugnata. La motivazione del Tribunale penale evidenzia che, a fronte di una diagnosi di demenza senile operata a seguito di una visita eseguita nel mese di ottobre 2014, la stessa dott.ssa , sentita come testimone, non è stata in grado di
Per_7 aggiungere alcun elemento in ordine alle modalità con cui è giunta ad elaborare la diagnosi, né sul grado di demenza diagnosticato, ammettendo di non ricordare come si fosse svolta la visita né le condizioni della paziente. Tale circostanza non consente di desumere dalla diagnosi di “demenza senile in soggetto affetto da cerebrovasculopatia” uno stato di deficienza psichica assoluta. Come riferito dalla stessa , la demenza agli stadi iniziali implica fluttuazioni con alternanza di momenti di
Per_7 confusione e momenti di lucidità, tali da non compromettere in modo significativo le capacità intellettive e volitive (v. sentenza n. 4487/2023, pagg. 13-14).
Le dichiarazioni rese nel giudizio civile dalla medesima teste non colmano la genericità della diagnosi, risultando ancora più scarne di quelle raccolte in sede penale (v. verbale di deposizione del 16 aprile
2018). Da tale verbale emerge che la dott.ssa si è limitata a confermare integralmente il Per_7 contenuto del certificato medico del 15 ottobre 2014. Inoltre, pur prescindendo dall'esame del verbale di verifica INPS del 15 giugno 2016 – nel quale veniva diagnosticato alla “marcato deficit CP_5 statico-dinamico con iniziale demenza senile”, non ritualmente depositato e quindi non direttamente pagina 15 di 23 utilizzabile a fini probatori – va osservato che la presenza di un complesso di patologie da cui era affetta la giustifica il riconoscimento effettuato dalla Commissione medica nel 2014 dello CP_5 stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, ma non prova di per sé l'assoluta incapacità di intendere e di volere.
Del resto, anche a voler ritenere provata – ma così non è – una demenza in uno stadio iniziale già al 30 settembre 2014, dovrebbe comunque ritenersi, sulla base della condivisibile valutazione effettuata dal giudice penale e suffragata dalla deposizione della stessa , che tale condizione implica Per_7 fluttuazioni con alternanza di momenti di confusione e momenti di lucidità, tali da non compromettere in modo significativo le capacità intellettive e volitive. Va precisato che la presenza di fluttuazioni tipiche della demenza vascolare, anche ove accertata, non comporta automaticamente l'incapacità naturale al momento dell'atto. Nel caso concreto, l'intero compendio probatorio (v. infra) – dalle testimonianze alle procure notarili, dagli atti bancari alle trattative economiche – conferma la lucidità e l'autonomia della testatrice sia prima sia dopo la redazione del testamento, sicché non è stato dimostrato lo stato di assoluta incapacità alla data dell'8 maggio 2015.
Infine, la sentenza impugnata è affetta da errore di valutazione anche perché ha omesso l'esame del certificato del dott. , confermato in sede testimoniale in primo grado (v. verbale di Per_8 deposizione del 5 novembre 2018), specialista in psichiatria e responsabile del Servizio di Psichiatria dell'Ospedale Avola-Noto (ASP Siracusa), del 16 febbraio 2016, il quale, sulla base di visita clinica, esame psichico e MMSE, attestava che la sig.ra era capace di intendere e di Persona_4 volere. L'attendibilità di tale certificato medico trova conferma nella sentenza penale, che lo richiama evidenziandone la coincidenza con il verbale di verifica redatto dalla Commissione Medica Integrata
INPS in data 15 giugno 2016, non prodotto in primo grado.
Come già ritenuto dal giudice penale, in presenza di tale contraddittorietà della documentazione medica, non poteva la sentenza prescindere dall'esame delle altre prove testimoniali e documentali, il cui esito è oggi confortato dal convergente tenore delle prove assunte nel parallelo processo penale. Il giudice di primo grado, erroneamente interpretando tali documenti medici, li ha ritenuti elementi decisivi, mentre, ove avesse correttamente considerato l'insufficienza e la lacunosità della diagnosi di demenza formulata nel 2014, avrebbe dovuto – coerentemente, come fatto dal Tribunale penale – procedere all'esame del restante e consistente materiale probatorio, non potendo arrestarsi all'esame incompleto e parziale della documentazione sanitaria acquisita ai soli fini del riconoscimento pagina 16 di 23 dell'handicap in condizione di gravità.
Ai fini dell'accertamento della reale condizione psichica della defunta , assume Persona_4 rilievo la sentenza penale prodotta in atti, che ripercorre gli esiti dell'ampia istruttoria dibattimentale nel corso della quale sono stati sentiti numerosi testimoni. Particolarmente rilevanti, anche in questa sede civile, risultano le deposizioni testimoniali acquisite nel dibattimento penale, che offrono un quadro sostanzialmente uniforme.
A titolo esemplificativo, rinviando per il resto all'accurata ricostruzione dell'attività istruttoria dibattimentale compiuta in sede penale, si richiamano alcune deposizioni significative.
nipote della de cuius e parte civile, odierna appellata, ha riferito che la zia Controparte_4 alternava momenti di confusione a momenti di lucidità, precisando che il peggioramento delle condizioni psichiche si verificò solo dopo la morte della sorella, avvenuta nel luglio 2016, pochi mesi prima del decesso.
Don parroco e confessore personale della , ha dichiarato che la donna, fino Persona_9 CP_5
a poco prima di morire, era molto lucida, anche nell'esprimersi durante il sacramento, e partecipava attivamente alle iniziative del Santuario.
Il dott. , che ha occasionalmente sostituito il dott. quale medico curante, ha Persona_10 Per_11 confermato che la signora era consapevole e collaborativa, tanto da concordare
CP_5 personalmente la vendita di un fondo di sua proprietà, trattativa conclusa con piena consapevolezza con il rilascio di una procura speciale a vendere anche a se stesso, ricevuta dalla in data 11
CP_5 febbraio 2016. Il teste ha riferito di avere contrattato il prezzo personalmente con la , che
CP_5 inizialmente non concordava sulla somma proposta, e che insieme decisero di fissarlo in un importo non inferiore a € 32.000,00. Il notaio ha dichiarato che, in occasione del rogito della Persona_12 predetta procura del febbraio 2016 - ben nove mesi dopo la redazione del testamento - la era
CP_5 perfettamente lucida e consapevole, anche nel ricevere l'assegno relativo alla vendita del terreno.
Il dott. , parente della de cuius estraneo alla lite, ha riferito che fino al 2015 Testimone_1 Per_4 era in grado di sbrigare da sola le proprie faccende, accompagnata dall'autista.
[...]
L'amico , in servizio presso la Polizia Municipale di Rosolini, ha dichiarato di Persona_13 conoscere perché vicino di casa e di averla frequentata abitualmente fino a circa Persona_4 un mese prima della morte, precisando che, fino all'ultima visita, la donna era molto lucida e pagina 17 di 23 intratteneva lunghe conversazioni.
Tali dichiarazioni, convergenti e provenienti da fonti qualificate e dirette, delineano un quadro di sostanziale lucidità della testatrice anche nel periodo successivo alla redazione del testamento, incompatibile con la condizione di incapacità naturale ritenuta dal primo giudice sulla base dei soli documenti sanitari del 2014. Si condivide quindi la valutazione espressa dalla sentenza penale, secondo cui tutti i testi escussi in dibattimento - sia quelli del P.M. sia quelli della difesa - hanno confermato in modo unanime che la signora , fino ad un mese prima della morte, nonostante le Persona_4 difficoltà motorie, fosse lucida, capace di intraprendere conversazioni articolate e di gestire trattative economiche (pag. 14 sentenza penale).
Il Tribunale penale ha inoltre evidenziato che, nel periodo compreso tra marzo 2015 - epoca della rinuncia alla delega ad operare sul conto corrente da parte del nipote - e ottobre Persona_1
2015, quando la de cuius conferì alla procura ad operare sul conto unicamente per difficoltà di Pt_1 deambulazione, la stessa continuava a gestire in completa autonomia il proprio conto corrente, recandosi personalmente in banca accompagnata prima dall'autista (come da lui Persona_14 stesso confermato in sede testimoniale) e poi dalla Pt_1
Del tutto conformi sono gli esiti della prova testimoniale assunta nel giudizio civile di primo grado, mediante l'audizione di testimoni in gran parte coincidenti con quelli escussi in sede penale.
Preliminarmente, va rilevato che deve considerarsi irrituale l'eccezione di nullità della prova testimoniale sollevata dagli appellati nella comparsa di costituzione per la pretesa formulazione generica dei capitoli di prova da parte dell'originaria convenuta. Non è sufficiente, infatti, la preventiva eccezione della parte prima dell'ammissione delle prove (art. 183, comma 4, c.p.c.), poiché, se la prova viene comunque ammessa, occorre anche la successiva eccezione di nullità, trattandosi di ipotesi di nullità relativa. In mancanza, si verifica la sanatoria del vizio (art. 157, comma 2, c.p.c.). L'eccezione deve essere reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, altrimenti si produce un effetto di rinuncia tacita o di acquiescenza (art. 157, comma 2, c.p.c.), come avvenuto nella specie.
Va poi osservato che da tali deposizioni è emerso univocamente che la , fino al luglio 2016, CP_5 provvedeva direttamente alla cura dei propri interessi economici e personali (v. deposizioni:
[...]
, consulente per pratiche relative ai fondi agricoli in proprietà della;
Tes_2 CP_5 [...]
, macellaio di fiducia;
affittuario dei fondi agricoli;
, Per_15 Persona_16 Persona_10
pagina 18 di 23 medico e acquirente di immobili;
acquirente di immobili;
notaio Persona_17 Persona_18
, funzionaria di banca;
precedente badante;
Persona_19 Controparte_8 Per_14
autista, che riferì dell'incontro occasionale a seguito del quale la decise di
[...] CP_5 ingaggiare come propria badante la a comprova dell'autonomia con cui si gestiva), Pt_1 relazionandosi autonomamente con professionisti e terzi, e che fino agli ultimi giorni di vita manteneva una intensa attività di relazioni sociali e frequentazioni di amicizia (v. deposizioni: Testimone_3
sacerdote e confessore;
, amico di lunga data e agente della Polizia
[...] Persona_13
Municipale; , parente estraneo alla lite). Testimone_1
Si aggiunge che, mentre le deposizioni dei testi sopra richiamati sono puntuali e circostanziate, lo stesso non può dirsi per le dichiarazioni rese dai testi Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
(quest'ultima solo “de relato” ex parte actoris, come tale priva di efficacia probatoria), Testimone_7
e altri richiamati dalla parte appellata a sostegno della condotta dolosa attribuita alla le quali si Pt_1 limitano, al più, a riferire generiche difficoltà a incontrare o a parlare con , senza Persona_4 alcun dettaglio che possa ricollegare tali episodi a manifestazioni della condotta dolosa attribuita alla convenuta. Tali difficoltà ben possono - più verosimilmente, in rapporto al quadro probatorio - essere ricondotte a qualunque motivo (impedimento, libera scelta o momentanea indisposizione della stessa
) e non al dolo della Dichiarazioni prive di specificità e di elementi concreti, dunque, CP_5 Pt_1 risultano inidonee a fornire alcun riscontro probatorio alla tesi di parte appellata secondo cui la convenuta avrebbe posto in essere un'attività dolosamente volta a isolare la signora Per_4 dai propri parenti e amici, al fine di indurla a testare a suo favore.
[...]
Le deposizioni testimoniali risultano inoltre ampiamente suffragate dai numerosi documenti prodotti dall'odierna appellante, relativi ad atti negoziali compiuti da , a comprova della Persona_4 piena lucidità e capacità di relazionarsi autonomamente, a parte le difficoltà di deambulazione.
Quanto al documento indicato come allegato n. 15 nel fascicolo di parte – ossia il CD contenente la registrazione di una conferenza pubblica della , richiamato nei motivi di appello come prova CP_5 significativa della capacità di intendere e di volere della testatrice – si rinviene soltanto una pagina bianca con la dicitura “C.D.” e “All. 15” cerchiata.
Il supporto non risulta agli atti e non è quindi valutabile. Pur dovendo trovare applicazione il principio affermato da Cass. n. 6645/2024 (secondo cui, qualora in appello non si rinvengano nel fascicolo i documenti già prodotti in primo grado, il giudice può decidere nel merito se non è stato allegato lo pagina 19 di 23 smarrimento, essendo onere della parte assicurarne la disponibilità), non può trascurarsi che, come emerge dalla sentenza penale, il parroco ha riferito che la ebbe un ruolo Persona_9 CP_5 attivo nella realizzazione di un documentario su Madre circostanza confermata anche Persona_20 dal teste , il quale ha dichiarato di essersi recato presso l'abitazione della de cuius per Persona_13 curare il documentario.
Tali elementi – sebbene il abbia escluso che la tenne una conferenza pubblica – Per_13 CP_5 costituiscono comunque, anche in assenza del video non presente in atti, ulteriori indizi della piena capacità della defunta di rapportarsi e dialogare con terzi.
Tutto ciò conduce all'accoglimento dell'appello, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda di annullamento del testamento olografo ai sensi dell'art. 591 c.c. In conclusione, questa Corte ritiene che non risulti provata – ed anzi esclusa alla stregua delle complessive risultanze istruttorie – l'assoluta incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento olografo impugnato. Tale incapacità, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve consistere nel difetto di coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, in condizioni analoghe a quelle che, se abituali, legittimerebbero la pronuncia di interdizione (Cass. n. 15708/2025), situazione insussistente nella specie.
5. - Quanto finora illustrato conduce questa Corte a rigettare anche la domanda subordinata di annullamento della scheda testamentaria per dolo, espressamente riproposta ex art. 346 c.p.c. dagli odierni appellati.
In ordine all'asserita captazione della volontà della de cuius da parte di gli elementi Parte_1 indiziari addotti dagli appellati – peraltro non suffragati da riscontri probatori e dalle deposizioni testimoniali, nel complesso generiche e scarsamente significative – devono ritenersi del tutto inidonei a dimostrare che la volontà della testatrice sia stata condizionata dalla badante, nominata erede universale di tutti i suoi beni, che fu piuttosto l'unica persona rimasta accanto alla de cuius e che l'aveva accudita negli ultimi anni.
Va precisato che la mera vicinanza e assistenza della badante non costituiscono, di per sé, sintomo di raggiro;
parimenti, le asserite condotte di isolamento, rimaste prive di riscontro concreto, non sono idonee a integrare artifizi o raggiri senza specifici elementi probatori, atteso il carattere generico dei capitoli e delle dichiarazioni testimoniali.
pagina 20 di 23 Per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma viziata da dolo, è necessario che la parte che agisce fornisca la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti, idonei a trarre in inganno il testatore, così da indurlo in una falsa rappresentazione della realtà e orientarne la volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass. n. 26519/2024; Cass. n. 25521/2023).
Le circostanze dedotte dagli appellati a sostegno del presunto condizionamento della volontà testamentaria da parte della – segnatamente le condizioni di salute della de cuius e la sua Pt_1 incapacità di deambulare, la costante presenza della badante beneficiaria della disposizione testamentaria, nonché l'attività di isolamento della testatrice dai propri familiari e conoscenti asseritamente messa in opera dalla – non solo, come già rilevato, sono rimaste allo stato di Pt_1 allegazioni prive di riscontro probatorio, ma non possono in ogni caso costituire elementi sufficienti, da soli, a dimostrare l'esistenza di artifizi o raggiri tali da determinare una deviazione della volontà della testatrice.
In tal senso rileva la conclusione cui è pervenuto il Tribunale penale di Siracusa nella sentenza n.
4487/2023, condivisa da questo Collegio. Il giudice penale ha infatti ritenuto che l'istruttoria dibattimentale non solo non ha dimostrato che gli atti dispositivi compiuti dalla in favore CP_5 della fossero frutto di suggestione o di condizionamenti finalizzati a ottenere vantaggi indebiti, Pt_1 ma ha piuttosto consentito di affermare che la testatrice, nel pieno possesso delle proprie capacità intellettive e volitive, abbia deliberatamente escluso i nipoti dalla successione, in considerazione delle scarse attenzioni ricevute e della poca fiducia riposta in loro, scegliendo di destinare i propri beni – in assenza di parenti più prossimi – alla persona che le era rimasta accanto negli ultimi anni, dimostrandole affetto e cura.
Tale rapporto di vicinanza e assistenza è confermato anche dalle fotografie prodotte in giudizio dall'appellante, confortate dalla testimonianza dell'autista e del medico curante Persona_14
, che mostrano le pessime condizioni in cui viveva la de cuius prima dell'arrivo Parte_4 della Massa e il miglioramento successivo, grazie alla fattiva attività della nuova badante che ripristinò ordine e pulizia nell'abitazione e curò l'esecuzione delle necessarie riparazioni (v. sentenza penale).
Non è invece suffragata da alcun preciso riscontro probatorio – e risulta di per sé irrilevante – la generica deduzione degli appellati secondo cui le due sorelle avrebbero concordato di fare CP_5 testamento reciprocamente l'una a favore dell'altra, circostanza inidonea – ove veritiera – a dimostrare pagina 21 di 23 che il testamento in favore della non sia stato genuino e consapevolmente voluto dalla testatrice. Pt_1
Pertanto, le domande di annullamento del testamento olografo devono essere rigettate, con conseguente assorbimento del quarto motivo - riguardante i capi della decisione di primo grado relativi all'accoglimento delle domande di restituzione di beni e frutti (nn. 3 e 4 del dispositivo), che restano caducati insieme a quello che dichiara l'apertura della successione legittima (n. 2) a seguito dell'effetto espansivo interno della pronuncia di totale riforma di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.
6. - È parimenti assorbito il quinto motivo, relativo al capo sulla condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto la riforma della decisione impugnata incide, in forza del medesimo effetto espansivo interno, anche sulla statuizione relativa alle spese.
Va infatti osservato che il giudice di appello, una volta riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 4 aprile 2006, n. 7846).
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati, in proporzione al rispettivo interesse nella causa, in proporzioni uguali all'interno di ciascuna stirpe, nella misura specificata in dispositivo. La liquidazione è effettuata applicando i vigenti parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in rapporto al valore indeterminabile della causa di media complessità (richiamato da entrambe le parti), facendo riferimento ai valori medi e tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado - come già liquidate - vanno definitivamente poste a carico degli appellati nella misura sopra indicata.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 287 e ss. c.p.c., a correzione della sentenza n. 1771/2023 del 9 ottobre 2023 del
Tribunale di Siracusa, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5840/2016 R.G., dispone che nell'intestazione, pag. 2, rigo 13, sia eliminata l'indicazione “ , nata a [...]
Trieste (TS) il 10/12/1919 (c.f.: )”; dispone che la cancelleria trasmetta il C.F._12 presente provvedimento alla cancelleria del primo giudice perché provveda all'annotazione della disposta correzione sull'originale della sentenza;
pagina 22 di 23 definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1522/2023R.G.A.C.,
accoglie l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_7 CP_5
(classe 1951), in proprio e quale esercente la
[...] Controparte_4 Parte_2 responsabilità genitoriale sui figli minori e , Controparte_1 Controparte_3 CP_2
(classe 1959), rappresentato Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 da e, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande proposte Parte_3 dagli originari attori;
condanna gli appellati in proporzioni uguali all'interno di ciascuna stirpe alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, a favore di che liquida: a) quanto al primo Parte_1 grado, in complessivi € 10.860,00 per compensi (€ 2.127,00 per fase di studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, € 3.738,00 per fase di trattazione, € 3.579,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al presente grado del giudizio, in complessivi € 12.960,00, di cui € 804,00 per esborsi e € 12.156,00 per compensi (€ 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 3.686,00 per fase di trattazione, € 4.287,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, come già liquidate, a carico degli appellati, da ripartirsi in parti uguali per ciascuna stirpe.
Così deciso in Catania il 23 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1522/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Domenico Savio, n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario
Fiaccavento;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
c.da CA UC RA n. 20-bis;
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._3
Rosolini in via Due Palme n. 51;
pagina 1 di 23 (C.F. , nata a Ragusa, il [...], in [...] e Parte_2 C.F._4 quale madre esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva sui figli minori CP_1
(C.F. , nato a [...] il [...], e
[...] C.F._5 Controparte_3
(C.F. ), nata a [...] il [...], tutti quali eredi di C.F._6 Per_1
, originario attore deceduto il 4 marzo 2020;
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi Controparte_4 C.F._7 residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] 1'1 agosto 1959 e residente Controparte_5 C.F._8 in Modica, in viale Medaglie d'Oro n. 40;
(C.F. ), nato a [...] il 6 Controparte_6 C.F._9 gennaio 1964, rappresentato da , giusta procura generale rilasciata il 17 Parte_3 maggio 2012 davanti al Vice Commissario Amministrativo Consolare e Sociale, espressamente delegato dal Console Generale d'Italia a Rio de Janeiro;
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_7 C.F._10 residente in [...], e (C.F. ), nata a Controparte_5 C.F._11
Roma il 29 luglio 1951 e ivi residente in [...], quali eredi di , Persona_2 deceduto in data 17 marzo 2017, e di deceduta il 29 marzo 2017; Persona_3
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Licitra;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel 2016, , Controparte_1 CP_2 Persona_1
e , deducendo di essere i Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 parenti più prossimi della defunta , nata il [...] e deceduta in Avola il Persona_4
25 luglio 2016, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, e Persona_2 [...]
chiedendo l'annullamento del testamento olografo redatto dalla de cuius in data 8 maggio Pt_1
2015, con il quale quest'ultima aveva istituito erede universale la convenuta all'epoca Parte_1 sua badante.
Gli attori deducevano che la testatrice, affetta da demenza senile, fosse, al momento della redazione del pagina 2 di 23 testamento, incapace di intendere e di volere. Chiedevano, pertanto, in via principale, l'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c. e, in via subordinata, l'annullamento ai sensi dell'art. 624 c.c. per dolo captatorio, con conseguente apertura della successione legittima e restituzione dei beni mobili e immobili all'asse ereditario.
Essi osservavano che dagli atti dello stato civile prodotti risultava il rapporto di parentela con la de cuius, che li legittimava alla successione ai sensi degli artt. 570 e 468 c.c., precisando che Per_2
era fratello della defunta, che (classe 1959) e erano
[...] Controparte_5 Controparte_6 figli del premorto fratello , deceduto il 10 luglio 2010, che e Persona_5 Controparte_1
erano nipoti ex filio del fratello premorto deceduto il 4 agosto 1991, in CP_2 Controparte_1 quanto figli del premorto figlio di questi, , deceduto il 26 agosto 2008, e che Controparte_7
e (classe 1950) erano figli del predetto Persona_1 Controparte_4 Controparte_1
Contestualmente alla proposizione della domanda giudiziale, veniva esperito, su impulso degli attori, il procedimento di mediazione stragiudiziale (proc. n. 236/2016, n. 236 reg. cron.) conclusosi con esito negativo, come da verbale del 12 dicembre 2016. Con comparsa depositata il 20 febbraio 2017 si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso Parte_1 esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, contestando integralmente le pretese avverse, di cui chiedeva il rigetto. Nella stessa data si costituiva , aderendo alle domande degli Persona_2 attori. Successivamente, con atto del 24 marzo 2017, si costituivano Persona_3
e , quali eredi di , deceduto il 17 marzo Controparte_7 Controparte_5 Persona_2
2017. Dopo il decesso di avvenuto il 29 marzo 2017, proseguivano il Persona_3 giudizio i suoi eredi, e (classe 1951). Controparte_7 Controparte_5
All'udienza dell'8 febbraio 2022 il processo veniva interrotto per il decesso dell'avv. Borrometi, difensore degli attori, e successivamente riassunto da (classe 1951), Controparte_5 CP_4
, in proprio e quale esercente la responsabilità
[...] Controparte_7 Parte_2 genitoriale sui figli minori e , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_6
e (classe 1959), nei confronti di Nella pendenza CP_2 Controparte_5 Parte_1 del giudizio civile, con decreto del 30 ottobre 2019, veniva rinviata a giudizio per i Parte_1 reati di cui agli artt. 643 c.p. e 624, 61 n. 5, 7, 11 c.p., e nel relativo processo penale gli attori si costituivano parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni.
Il Tribunale civile di Siracusa, all'esito dell'istruttoria svolta mediante l'escussione di testimoni e pagina 3 di 23 l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1771/2023, pubblicata in data 9 ottobre
2023, accoglieva la domanda attorea, così statuendo:
“
1. Annulla il testamento olografo dell'8.5.2015 pubblicato con verbale in notaio del 28.7.2016 Per_6 re. 959 recc. 665, redatto da , nata a [...] il [...] e deceduta il 25.7.2016 Persona_4 in Avola;
2. Dichiara aperta la successione legittima di;
Persona_4
3. Condanna alla restituzione alla massa ereditaria dei beni e dei gioielli Parte_1 analiticamente indicati nell'atto di citazione;
4. Condanna la convenuta al pagamento di euro 10.176,05 a titolo di fruttificazione Parte_1 dei beni;
5. condanna al pagamento in favore degli attori del presente giudizio che liquida ex Parte_1 artt. 4 -1- 11 D.M. 55/2014 (Valore della Causa: da € 520.1001 a € 1.000.000) in € 40.000,00, oltre il
15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge ed € 2.056,00 per spese vive
6. Pone definitivamente a carico di la spese della CTU, nella misura indicata nel Parte_1 separato decreto”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 20 Parte_1 novembre 2023, articolato in cinque motivi di gravame, deducendo, in via preliminare,
l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento del procedimento di mediazione e per l'intervenuto trasferimento dell'azione civile in sede penale e, nel merito, la validità del testamento olografo impugnato, sostenendo la piena capacità di intendere e di volere della de cuius al momento della sua redazione e, con l'ultimo motivo, l'eccessività dell'importo della condanna alle spese processuali, liquidato in base a scaglione erroneo (per le cause da € 520.1001 a € 1.000.000, anziché di valore indeterminabile).
Si sono costituiti in giudizio gli appellati , (classe 1951), Controparte_7 Controparte_5
(in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui Controparte_4 Parte_2 figli minori e ), Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_1 CP_5
(classe 1959), rappresentato, per procura generale, da
[...] Controparte_6
che riproponevano con la comparsa di costituzione la domanda di annullabilità per Parte_3 dolo ai sensi dell'art. 624 c.c., chiedendo per il resto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza pagina 4 di 23 impugnata.
All'udienza del 6 ottobre 2025, previa autorizzazione del deposito di note difensive, la causa, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Prima di esaminare l'appello proposto da deve essere accolta l'istanza formulata Parte_1 dagli appellati nella comparsa di risposta, volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza impugnata. Per mero errore, infatti, il Tribunale di Siracusa ha indicato tra gli attori “ nata a [...] il [...] (c.f.: Persona_3
)”, anziché i suoi eredi, i figli e C.F._12 Controparte_7 Controparte_5
(1951), i quali a seguito del decesso della parte avvenuto in data 29.3.2017, come da certificato in atti, si erano costituiti in prosecuzione della predetta dante causa ai sensi dell'art. 302 c.p.c., con comparsa del 14 luglio 2017.
Non vi è dubbio sull'ammissibilità di tale istanza nel presente giudizio di secondo grado, non integrando essa un motivo di gravame (Cass. n. 6701/2018), poiché non è diretta a una vera e propria riforma della decisione. Come tale, può essere dedotta in qualsiasi forma, anche implicita, nel complesso delle difese svolte in appello (Cass. n. 10447/1998; Cass. n. 7706/2003; Cass. n. 683/2022).
L'istanza, peraltro, non è oggetto di contestazione da parte dell'altra parte.
Pertanto, come richiesto dagli appellati, va disposta l'eliminazione, nell'intestazione della sentenza di primo grado (pag. 2, rigo 13), dell'indicazione “ , nata a [...] il Persona_3
10/12/1919 (c.f.: )”. C.F._13
2. - Venendo all'appello, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità del gravame proposta dalla parte appellata nelle note conclusive depositate in data 26 settembre 2025. In particolare, si deduce che l'appellante, pur avendo dichiarato nell'atto di appello che la sentenza impugnata è stata “notificata a mezzo PEC in data 24.10.2023”, ha depositato, all'atto della costituzione nel presente giudizio, soltanto una copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione.
L'eccezione è infondata, poiché le ipotesi di improcedibilità dell'appello contemplate nei primi due commi dell'art. 348 c.p.c. sono tassative e, pertanto, insuscettibili di ampliamento analogico (Cass. n.
6912/2012). Tra esse non rientra quella dedotta dalla parte appellata. Va infatti considerato, secondo pagina 5 di 23 l'ormai consolidato orientamento di legittimità, che “l'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che
l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed
a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti” (Cass. n. 20849/2021).
Va inoltre osservato che, in tema di appello, manca una previsione normativa che imponga all'appellante di depositare “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”, analoga a quella dettata per il ricorso per cassazione dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la quale “è funzionale al riscontro, da parte del giudice di legittimità, a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale e della tempestività dell'esercizio del diritto d'impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve” (Cass. n. 5263/2005; Cass. n. 27883/2024).
Né, una volta esclusa nel caso di specie la ricorrenza di un'ipotesi di improcedibilità del gravame, potrebbe dubitarsi della sua ammissibilità per avvenuto superamento del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., poiché dalla dichiarazione del difensore circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata risulta che il termine di trenta giorni è stato rispettato, avuto riguardo alla data in cui l'atto di appello è stato notificato (20 novembre 2023). D'altronde, in questo caso, in presenza della dichiarazione del difensore dell'appellante circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, deve escludersi l'applicabilità del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., dovendo il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida (Cass. n. 34243/2023). La prova della notificazione è, comunque, a carico della parte eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la quale deve produrre copia autentica della sentenza corredata della relata di notifica (Cass. n. 36125/2021). Nel caso di specie, ogni residuo dubbio è stato comunque dissipato dall'avvenuta produzione della relazione di notifica da parte dello stesso appellante con deposito telematico in data 29 settembre 2025, che comprova la notificazione della sentenza nella data indicata.
pagina 6 di 23 3. - Con il primo motivo di gravame, articolato in due censure, l'appellante deduce l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di improcedibilità delle domande attoree, sollevate sotto due distinti profili: per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e per l'avvenuto trasferimento dell'azione civile nel processo penale ai sensi dell'art. 75
c.p.p. Tale motivo – di carattere preliminare e potenzialmente assorbente – è infondato in ogni sua parte.
3.1. - Quanto alla prima censura, l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, osservando che gli attori avevano soddisfatto la condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs.
28/2010, avendo depositato alla prima udienza il verbale negativo della mediazione e le ricevute di ritorno della raccomandata di convocazione. L'appellante ha reiterato l'eccezione già formulata nella prima udienza del 27 marzo 2017, come risulta dal relativo verbale, deducendo di non avere mai ricevuto la comunicazione della domanda di mediazione e della data del primo incontro, e contestando quindi che potesse ritenersi avverata la condizione di procedibilità per il solo fatto che il primo incontro dinanzi al mediatore si era concluso senza accordo.
La doglianza è infondata. Non è pertinente il principio di diritto richiamato dall'appellante, relativo alla diversa ipotesi della notifica di un atto processuale tramite servizio postale qualora l'atto non venga consegnato per rifiuto del destinatario o per sua temporanea assenza (Sez. U, sent. n. 10012 del
15/04/2021), dovendo la questione essere risolta alla luce dell'indirizzo consolidato in tema di notificazione a mezzo posta di atti non giudiziari.
In particolare, la parte appellata ha fornito prova della spedizione della convocazione contenente la data del primo incontro davanti all'organismo di mediazione, il cui avviso di giacenza per assenza del destinatario o di persona abilitata a riceverlo è stato rilasciato dall'agente postale in data 22 novembre
2016. Pertanto, non trattandosi di atti giudiziari, trova applicazione l'orientamento consolidato della
Corte di cassazione secondo cui le raccomandate si presumono conosciute, in caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale (Cass. n. 1188/2014; Cass. n. 6527/2003).
Nel caso di specie, va premesso che la stessa appellante non contesta la circostanza, sottesa alla decisione del primo giudice, che la comunicazione della convocazione le venne effettuata a mezzo di lettera raccomandata spedita nel luogo della sua residenza;
oltretutto, l'indirizzo di spedizione della pagina 7 di 23 comunicazione di convocazione coincide con quello indicato quale residenza in tutti gli atti processuali, da ultimo nell'atto di appello (via Domenico Savio n. 20, Rosolini). Ciò detto, è dirimente che l'avviso di giacenza risulta effettuato il 22 novembre 2016, come attestato dall'avviso di ricevimento recante l'annotazione “avvisato” sottoscritta dall'agente postale. Ne consegue che la decisione del Tribunale, che ha rigettato l'eccezione di improcedibilità avuto riguardo al predetto avviso e al verbale negativo della mediazione del 12 dicembre 2016, si rivela conforme al principio di diritto richiamato e si sottrae alla censura, non avendo l'appellante offerto elementi probatori contrari.
Inammissibili sono, invece, gli ulteriori profili di censura sul medesimo tema, proposti per la prima volta con le note conclusionali del 6 marzo 2025. L'appellante è tenuto a prospettare tutte le censure nell'atto di appello, non potendo aggiungerne successivamente, poiché il diritto di impugnazione si consuma con tale atto, che fissa i limiti della devoluzione (Cass. n. 12976/2002).
3.2. - Con il secondo profilo di doglianza, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree per l'avvenuto trasferimento dell'azione civile nel processo penale, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., a seguito della costituzione di parte civile degli originari attori nel procedimento penale scaturito dalla denuncia querela formulata dai medesimi nei confronti della convenuta per il reato di Parte_1 circonvenzione di incapace. Secondo l'appellante, la costituzione di parte civile, avvenuta all'udienza preliminare del 29 maggio 2019, quando il giudizio civile nei confronti dell'imputata era già pendente in primo grado, avrebbe determinato il trasferimento dell'azione nel processo, stante la piena identità tra le due domande sotto il profilo di personae, petitum e causa petendi.
La doglianza è infondata.
Oggetto del procedimento penale nel quale gli odierni appellanti si sono costituiti parte civile è la condotta ascritta a consistente nella circonvenzione di incapace, realizzata – secondo Parte_1 il capo di imputazione riportato nella sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Siracusa in atti –
“… al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, in qualità di badante di (dal Persona_4
2014 al decesso dell'anziana, avvenuto in data 25.7.2016), abusando dello stato di deficienza psichica della stessa (affetta da 'demenza senile in paziente con cerebrovasculopatia'), si faceva dichiarare dalla erede universale di tutti i beni mobili e immobili della stessa (con testamento olografo CP_5 dell'8.5.2015, pubblicato in data 28.7.2016)… In Rosolini fino al 28.7.2016”.
pagina 8 di 23 Va rammentato che l'art. 75 c.p.p. prevede che la persona offesa dal reato possa trasferire nel processo penale l'azione civile già proposta in sede civile mediante la costituzione di parte civile. Tale trasferimento, che comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile, opera di diritto ed è rilevabile anche d'ufficio, ma presuppone l'identità delle due azioni, da accertarsi secondo i comuni canoni di identificazione della domanda: personae, petitum e causa petendi (Cass. civ., Sez. III, n. 7633/2012;
Cass. ord. n. 1812/2005). Non è sufficiente la mera connessione fattuale tra i due giudizi, occorrendo che in sede penale sia esercitata la stessa azione civile già proposta in sede civile (Cass. n.
28284/2025).
Ne consegue che l'art. 75 c.p.p. invocato dall'appellante non è applicabile quando in sede penale, con la costituzione di parte civile, viene esercitata azione civile da reato, cioè domanda di restituzione o risarcimento del danno morale e materiale derivante dal fatto reato contestato all'imputato ai sensi dell'art. 185 c.p., mentre in sede civile è stata proposta un'azione diversa (Cass. civ., Sez. III, n.
2908/2021; Cass. pen., Sez. III, n. 45810/2024). Solo in caso di identità delle azioni, “il giudice adito in sede civile, verificato che l'attore abbia trasferito la stessa azione già spiegata mediante costituzione di parte civile nel procedimento penale promosso a carico del soggetto originariamente convenuto, deve dichiarare l'estinzione del processo civile, così evitando il rischio di pronunce contrastanti sulla medesima domanda” (Cass. n. 25176/2024). L'accertamento di tale presupposto integrativo della fattispecie estintiva – indipendente dall'esame della fondatezza della domanda – è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove non siano dedotti vizi di motivazione (Cass. n. 26984/2022).
Nel caso in esame, l'accertamento compiuto dal Tribunale circa l'assenza di identità delle due azioni è corretto e sfugge alle censure dell'appellante, essendo sorretto da motivazione congrua che merita condivisione in quanto fondata sul puntuale esame degli atti. L'accertamento in sede penale, infatti, ha ad oggetto la sussistenza o meno del reato di circonvenzione di incapace e non può quindi interferire, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., con il giudizio civile precedentemente instaurato dai medesimi danneggiati nei confronti dell'imputata nell'ambito del quale gli odierni appellati – originari attori – Parte_1 hanno spiegato azioni costitutive, volte all'annullamento del testamento per incapacità naturale o dolo, ai sensi degli artt. 591 e 624 c.c., nonché domande di condanna consequenziali all'eventuale annullamento della scheda testamentaria, senza che in detta sede siano state formulate pretese risarcitorie per equivalente ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c.
pagina 9 di 23 Di conseguenza, a fronte della oggettiva diversità delle pretese rispettivamente esercitate in sede penale ed in sede civile, essendosi gli appellanti costituiti, nel processo penale, parte civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal fatto-reato contestato (come comprovato dall'atto di costituzione di parte civile relativo agli eredi di , depositato il 7 giugno Persona_1
2021, la cui produzione da parte dell'appellante - pur ammissibile in quanto documento formato dopo le preclusioni, e quindi annoverabile fra i nuovi mezzo di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., secondo Cass. civ., n. 7977/2022 - non è comunque idonea a sostenere la tesi difensiva), ed avendo invece, nel giudizio civile, rivendicato l'accertamento della nullità del testamento e la conseguente apertura della successione legittima, con condanna alla reintegrazione delle quote ereditarie mediante restituzione dei beni e dei frutti ai sensi degli artt. 533 e ss. c.c., ne deriva con certezza che tra l'accertamento sottoposto alla cognizione del giudice penale e quello devoluto a questo giudice di appello civile non sussiste alcun profilo di pregiudizialità né di interferenza. L'uno, quello da compiere in sede penale, si riferisce al fatto contestato come reato, mentre l'altro, quello oggetto del giudizio civile, concerne la capacità della testatrice al momento della redazione del testamento e la validità dell'atto di ultima volontà, oltre alle conseguenze sulla vicenda successoria e sui relativi diritti delle parti.
Allo stesso modo non si configura, dunque, nemmeno un rapporto di pregiudizialità tecnica e logica tale da giustificare la sospensione del giudizio civile sino alla definizione di quello penale, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., come del resto riconosciuto anche dall'appellante nelle note conclusive. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass. n. 28284/2025). Ne consegue quale logica conseguenza delle considerazioni sopra svolte che la sentenza penale, ancora non passata in giudicato ai fini civili, non può avere efficacia extrapenale nel presente giudizio civile ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., pur sussistendo parziale identità dei fatti oggetto dei due giudizi.
Tale conclusione, se per un verso conduce al rigetto del primo motivo, anche con riferimento alla seconda doglianza, non esclude tuttavia che, ai fini della decisione delle residue censure dell'appellante riguardanti il merito della controversia, possano – e debbano – essere valutate le acquisizioni probatorie del procedimento penale e, stante l'avvenuta rituale produzione nel presente giudizio, anche la sentenza pagina 10 di 23 penale di assoluzione.
In particolare, risulta ex actis che, mentre era pendente il presente giudizio di appello civile, il parallelo processo penale a carico di è giunto al suo epilogo in primo grado. Con sentenza Parte_1 dibattimentale n. 4487/2023 del 4-27 dicembre 2023, resa dal Tribunale penale di Siracusa all'esito del giudizio iscritto al n. 1567/2017 R.G.N.R. e n. 2169/2020 R.G. Trib., la predetta imputata è stata assolta dai reati a lei ascritti, con la formula ampia “perché il fatto non sussiste”. Tale sentenza, versata in atti dalla parte appellata, è stata depositata in pendenza del presente giudizio e, pur non essendo ancora passata in giudicato ai fini civili, costituisce elemento valutabile ai fini della decisione, nei limiti consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c.
Va rammentato che costituisce principio consolidato della Corte di cassazione che la sentenza penale pronunciata sui medesimi fatti oggetto anche di giudizio civile non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo, allorché esuli dalle ipotesi previste dagli artt. 651 e 652 c.p.p., non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare i fatti, nel rispetto del contraddittorio (Cass. 18 novembre 2014, n. 24475).
Del resto, mentre il previgente sistema si fondava sul principio della prevalenza del processo penale su quello civile, l'attuale impostazione normativa è, al contrario, nel senso che l'inizio o la prosecuzione del procedimento penale non producono effetti sul giudizio civile pendente, il quale è sospeso – risultando quindi pregiudicato in senso tecnico da quello penale – esclusivamente se ricorrono le condizioni previste dalla legge, manifestando così una chiara preferenza del legislatore per l'autonoma iniziativa in ambito esclusivamente civilistico da parte del soggetto che pretende il risarcimento del danno (Cass. 17316/2018).
Ne consegue che, pur non potendo attribuire (in fieri) valore di giudicato alla sentenza penale neppure ai sensi dell'art. 654 c.p.p., questa Corte osserva che torna applicabile il principio affermato dalle
Sezioni Unite (Cass. n. 1768/2011), secondo cui il giudice civile di appello ha facoltà di rivalutare integralmente il fatto, tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, non essendogli vietato di ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni.
In particolare, mutuando le condivisibili argomentazioni svolte dalla sentenza del Tribunale penale di pagina 11 di 23 Siracusa, occorre concordare sul piano metodologico che è necessario preliminarmente soffermarsi sull'accertamento relativo alle condizioni psico-fisiche di nel periodo (maggio- Persona_4 ottobre 2015) in cui venivano compiuti gli atti dispositivi, tra cui – per quanto qui rileva – il testamento olografo dell'8 maggio 2015. A tal fine, nel solco dell'iter logico tracciato dal giudice penale, e tenuto conto delle discrasie emerse nelle certificazioni mediche prodotte in atti dalle parti, risulta necessario comprendere quali fossero le modalità della de cuius, in quel periodo, nel relazionarsi ai terzi e nella gestione dei propri interessi economici (cfr. pagg. 13-14 della sentenza penale). All'esito della compiuta istruttoria dibattimentale, la sentenza penale ha mandato assolta l'imputata con formula ampiamente liberatoria, rilevando che ciascuno dei testi sentiti – sia quelli del P.M. sia quelli della difesa – ha confermato in modo unanime la circostanza per cui la signora , fino ad Persona_4 un mese prima della morte, nonostante la difficoltà a deambulare, fosse molto lucida e in grado di intraprendere conversazioni articolate, nonché di gestire trattative economiche (così, sentenza penale cit., pag. 14).
Tale premessa introduce l'esame dei motivi attinenti al merito.
4. - Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto la testatrice incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento (8 maggio 2015) sulla base di due soli documenti: il verbale INPS del 31 ottobre 2014 e il certificato della dott.ssa del Per_7
15 ottobre 2014. Secondo l'appellante, tali elementi non costituiscono prova piena, certa e rigorosa dell'incapacità naturale richiesta dall'art. 591, n. 3, c.c., che deve essere riferita al momento dell'atto e non a un periodo antecedente. La giurisprudenza richiede che l'incapacità sia tale da sopprimere del tutto la capacità di autodeterminazione, non essendo sufficiente un generico decadimento mentale.
Inoltre, l'onere della prova grava sugli attori e si inverte solo in caso di infermità permanente accertata, circostanza che si assume non ricorrente nel caso concreto. Il verbale INPS del 31 ottobre 2014, oltre a non coprire la data del testamento, attesta che la paziente era “vigile e collaborante” e risulta contraddetto dal successivo verbale del 2016, che parla di demenza “iniziale”. Il certificato della dott.ssa , poi, non è una diagnosi ma il risultato di una semplice visita, come confermato Per_7 dalla stessa dottoressa in sede penale (v. verbale depositato con nota del 2 marzo 2023), che ha dichiarato che la paziente dialogava e comprendeva le domande. Tale documento è ulteriormente smentito dal certificato del dott. (2 febbraio 2016), attestante la piena capacità di intendere Per_8
e di volere finanche in data successiva alla data del testamento. Sulla base di tali premesse, l'appellante pagina 12 di 23 conclude quindi sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito valore decisivo a due documenti privi di efficacia probatoria, ritenendo raggiunta la prova della fondatezza della domanda attorea di cui all'art. 591 c.c., in forza di un'illegittima inversione dell'onere della prova.
Con il terzo motivo, da esaminare congiuntamente al secondo in ragione della stretta interconnessione tra i due, l'appellante, oltre ad eccepire la nullità della sentenza impugnata per difetti motivazionali ai sensi dell'art. 132 c.p.c., sostiene che tale omissione, in ogni caso, giustifica l'accoglimento del gravame anche nel merito. Rileva che tra le prove pretermesse vi sono il certificato del dott.
, qualificato come diagnosi medico-legale e confermato in sede testimoniale, la procura Per_8 notarile del marzo 2016, ulteriori atti negoziali, il video di una conferenza pubblica e numerose testimonianze concordi nel descrivere la testatrice come lucida e consapevole fino alla morte insorta nel luglio 2016.
L'omissione di tali elementi, secondo l'appellante, rende la motivazione incompleta e giustifica la riforma della sentenza, anche nel merito.
4.1. - Prima di affrontare le doglianze dell'appellante, va rilevato che la sentenza impugnata premette che la fattispecie prevista dall'art. 428 c.c., relativa all'annullabilità degli atti compiuti da soggetti incapaci, di cui l'art. 591, n. 3, c.c. costituisce una specificazione, è stata più volte interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in modo sostanzialmente uniforme. Ai fini della configurabilità dell'incapacità naturale, non è richiesta la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che queste risultino diminuite in misura tale da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente. Inoltre, nel caso di incapacità dovuta a malattia, occorre considerare le possibilità di regresso della stessa, manifestatasi anteriormente, per stabilirne la sussistenza al momento della sottoscrizione, potendo il requisito della contemporaneità essere desunto anche dalle condizioni anteriori e successive all'atto.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha ritenuto provata la condizione di incapacità naturale della testatrice sulla base della documentazione sanitaria acquisita. Ha considerato in primo luogo il verbale
INPS del 31 ottobre 2014, redatto in occasione dell'accertamento sanitario per il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 104/1992, da cui ha tratto che, già alla data del 30 settembre 2014,
era affetta da “demenza senile in paziente cerebrovasculopatica, ipertensione Persona_4 arteriosa, deficit deambulatorio e deficit mnesici”, patologia riconosciuta dalla commissione medica come grave al punto da giustificare l'attribuzione dello status di portatrice di handicap in situazione di pagina 13 di 23 gravità e il diritto all'indennità di accompagnamento. Tale quadro clinico, ritenuto irreversibile e ingravescente, è stato confermato dal certificato della dott.ssa del 15 ottobre 2014, la quale Per_7 sentita in sede penale, come da verbale depositato con nota del 2 marzo 2023, aveva affermato la presenza di disturbi della memoria e segni neurologici indicativi di deterioramento cognitivo. La sentenza sottolinea poi che la malattia, per la sua natura, non era suscettibile di regresso e che il decorso del tempo tra la diagnosi e la redazione del testamento non poteva che aggravare la compromissione delle facoltà mentali. In siffatte ipotesi, osserva il Tribunale, deve essere dimostrato che, al momento della sottoscrizione, non vi fosse incapacità naturale, ma piuttosto un regresso momentaneo della malattia;
regresso che, secondo la pacifica letteratura medica, è in questi casi del tutto impossibile. Ed in effetti, il Tribunale ha concluso sottolineando che, mentre risulta documentalmente confortata l'esistenza, in epoca anteriore alla redazione del testamento, di una malattia mentale irreversibile ed invalidante, non è stato provato il recupero, anche solo temporaneo, delle facoltà mentali della testatrice al momento dell'atto. Né l'escussione dei testi di parte convenuta ha consentito di accertare che nel momento in cui ha redatto il testamento Persona_4 olografo, fosse in grado di determinarsi liberamente e di apprezzare l'importanza dell'atto e i suoi effetti sulla propria sfera giuridica, restando quindi priva di una volontà certa, ferma, univoca e precisa circa la destinazione futura dei propri beni.
4.2. - Orbene, così sintetizzato il percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale, il Collegio ritiene, in primo luogo, che non sussista la dedotta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 132, comma
2, n. 4, c.p.c., poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014). Nel caso di specie, la motivazione resa dal
Tribunale non contiene alcuno dei vizi motivazionali idonei ad integrare la violazione dell'art. 132 n. 4
c.p.c., poiché è chiaramente esternato il percorso logico-giuridico che sorregge la decisione, come sopra riassunto.
4.3. - La decisione impugnata, sebbene non sia nulla ex art. 132 c.p.c., è inficiata dagli errori commessi nella valutazione delle prove dedotti dall'appellante. Ciò comporta l'accoglimento delle residue doglianze formulate coi motivi in esame, alla luce delle seguenti considerazioni.
pagina 14 di 23 In via generale, occorre preliminarmente ricordare che, in tema di annullamento del testamento,
“l'incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell'art. 591 c.c., determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, richiedendo che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione” (Cass. 15708/2025). L'onere di provare tale incapacità assoluta incombe su chi impugna il testamento, salvo il caso eccezionale di patologia totale e permanente, che consente la presunzione di incapacità, con inversione dell'onere probatorio (Cass. civ., nn. 9534/2025; 25053/2018; 27351/2014).
In ordine alla valutazione delle prove, questa Corte osserva, con riferimento al certificato della dott.ssa
, specialista in neurologia, su cui è fondato l'accertamento della Commissione medica
Per_7 racchiuso nel verbale del 31 ottobre 2014, che occorre richiamare quanto affermato dalla sentenza penale (pag. 13), nella valutazione della medesima dichiarazione resa dalla teste nel
Per_7 dibattimento e valorizzata anche dalla sentenza civile qui impugnata. La motivazione del Tribunale penale evidenzia che, a fronte di una diagnosi di demenza senile operata a seguito di una visita eseguita nel mese di ottobre 2014, la stessa dott.ssa , sentita come testimone, non è stata in grado di
Per_7 aggiungere alcun elemento in ordine alle modalità con cui è giunta ad elaborare la diagnosi, né sul grado di demenza diagnosticato, ammettendo di non ricordare come si fosse svolta la visita né le condizioni della paziente. Tale circostanza non consente di desumere dalla diagnosi di “demenza senile in soggetto affetto da cerebrovasculopatia” uno stato di deficienza psichica assoluta. Come riferito dalla stessa , la demenza agli stadi iniziali implica fluttuazioni con alternanza di momenti di
Per_7 confusione e momenti di lucidità, tali da non compromettere in modo significativo le capacità intellettive e volitive (v. sentenza n. 4487/2023, pagg. 13-14).
Le dichiarazioni rese nel giudizio civile dalla medesima teste non colmano la genericità della diagnosi, risultando ancora più scarne di quelle raccolte in sede penale (v. verbale di deposizione del 16 aprile
2018). Da tale verbale emerge che la dott.ssa si è limitata a confermare integralmente il Per_7 contenuto del certificato medico del 15 ottobre 2014. Inoltre, pur prescindendo dall'esame del verbale di verifica INPS del 15 giugno 2016 – nel quale veniva diagnosticato alla “marcato deficit CP_5 statico-dinamico con iniziale demenza senile”, non ritualmente depositato e quindi non direttamente pagina 15 di 23 utilizzabile a fini probatori – va osservato che la presenza di un complesso di patologie da cui era affetta la giustifica il riconoscimento effettuato dalla Commissione medica nel 2014 dello CP_5 stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, ma non prova di per sé l'assoluta incapacità di intendere e di volere.
Del resto, anche a voler ritenere provata – ma così non è – una demenza in uno stadio iniziale già al 30 settembre 2014, dovrebbe comunque ritenersi, sulla base della condivisibile valutazione effettuata dal giudice penale e suffragata dalla deposizione della stessa , che tale condizione implica Per_7 fluttuazioni con alternanza di momenti di confusione e momenti di lucidità, tali da non compromettere in modo significativo le capacità intellettive e volitive. Va precisato che la presenza di fluttuazioni tipiche della demenza vascolare, anche ove accertata, non comporta automaticamente l'incapacità naturale al momento dell'atto. Nel caso concreto, l'intero compendio probatorio (v. infra) – dalle testimonianze alle procure notarili, dagli atti bancari alle trattative economiche – conferma la lucidità e l'autonomia della testatrice sia prima sia dopo la redazione del testamento, sicché non è stato dimostrato lo stato di assoluta incapacità alla data dell'8 maggio 2015.
Infine, la sentenza impugnata è affetta da errore di valutazione anche perché ha omesso l'esame del certificato del dott. , confermato in sede testimoniale in primo grado (v. verbale di Per_8 deposizione del 5 novembre 2018), specialista in psichiatria e responsabile del Servizio di Psichiatria dell'Ospedale Avola-Noto (ASP Siracusa), del 16 febbraio 2016, il quale, sulla base di visita clinica, esame psichico e MMSE, attestava che la sig.ra era capace di intendere e di Persona_4 volere. L'attendibilità di tale certificato medico trova conferma nella sentenza penale, che lo richiama evidenziandone la coincidenza con il verbale di verifica redatto dalla Commissione Medica Integrata
INPS in data 15 giugno 2016, non prodotto in primo grado.
Come già ritenuto dal giudice penale, in presenza di tale contraddittorietà della documentazione medica, non poteva la sentenza prescindere dall'esame delle altre prove testimoniali e documentali, il cui esito è oggi confortato dal convergente tenore delle prove assunte nel parallelo processo penale. Il giudice di primo grado, erroneamente interpretando tali documenti medici, li ha ritenuti elementi decisivi, mentre, ove avesse correttamente considerato l'insufficienza e la lacunosità della diagnosi di demenza formulata nel 2014, avrebbe dovuto – coerentemente, come fatto dal Tribunale penale – procedere all'esame del restante e consistente materiale probatorio, non potendo arrestarsi all'esame incompleto e parziale della documentazione sanitaria acquisita ai soli fini del riconoscimento pagina 16 di 23 dell'handicap in condizione di gravità.
Ai fini dell'accertamento della reale condizione psichica della defunta , assume Persona_4 rilievo la sentenza penale prodotta in atti, che ripercorre gli esiti dell'ampia istruttoria dibattimentale nel corso della quale sono stati sentiti numerosi testimoni. Particolarmente rilevanti, anche in questa sede civile, risultano le deposizioni testimoniali acquisite nel dibattimento penale, che offrono un quadro sostanzialmente uniforme.
A titolo esemplificativo, rinviando per il resto all'accurata ricostruzione dell'attività istruttoria dibattimentale compiuta in sede penale, si richiamano alcune deposizioni significative.
nipote della de cuius e parte civile, odierna appellata, ha riferito che la zia Controparte_4 alternava momenti di confusione a momenti di lucidità, precisando che il peggioramento delle condizioni psichiche si verificò solo dopo la morte della sorella, avvenuta nel luglio 2016, pochi mesi prima del decesso.
Don parroco e confessore personale della , ha dichiarato che la donna, fino Persona_9 CP_5
a poco prima di morire, era molto lucida, anche nell'esprimersi durante il sacramento, e partecipava attivamente alle iniziative del Santuario.
Il dott. , che ha occasionalmente sostituito il dott. quale medico curante, ha Persona_10 Per_11 confermato che la signora era consapevole e collaborativa, tanto da concordare
CP_5 personalmente la vendita di un fondo di sua proprietà, trattativa conclusa con piena consapevolezza con il rilascio di una procura speciale a vendere anche a se stesso, ricevuta dalla in data 11
CP_5 febbraio 2016. Il teste ha riferito di avere contrattato il prezzo personalmente con la , che
CP_5 inizialmente non concordava sulla somma proposta, e che insieme decisero di fissarlo in un importo non inferiore a € 32.000,00. Il notaio ha dichiarato che, in occasione del rogito della Persona_12 predetta procura del febbraio 2016 - ben nove mesi dopo la redazione del testamento - la era
CP_5 perfettamente lucida e consapevole, anche nel ricevere l'assegno relativo alla vendita del terreno.
Il dott. , parente della de cuius estraneo alla lite, ha riferito che fino al 2015 Testimone_1 Per_4 era in grado di sbrigare da sola le proprie faccende, accompagnata dall'autista.
[...]
L'amico , in servizio presso la Polizia Municipale di Rosolini, ha dichiarato di Persona_13 conoscere perché vicino di casa e di averla frequentata abitualmente fino a circa Persona_4 un mese prima della morte, precisando che, fino all'ultima visita, la donna era molto lucida e pagina 17 di 23 intratteneva lunghe conversazioni.
Tali dichiarazioni, convergenti e provenienti da fonti qualificate e dirette, delineano un quadro di sostanziale lucidità della testatrice anche nel periodo successivo alla redazione del testamento, incompatibile con la condizione di incapacità naturale ritenuta dal primo giudice sulla base dei soli documenti sanitari del 2014. Si condivide quindi la valutazione espressa dalla sentenza penale, secondo cui tutti i testi escussi in dibattimento - sia quelli del P.M. sia quelli della difesa - hanno confermato in modo unanime che la signora , fino ad un mese prima della morte, nonostante le Persona_4 difficoltà motorie, fosse lucida, capace di intraprendere conversazioni articolate e di gestire trattative economiche (pag. 14 sentenza penale).
Il Tribunale penale ha inoltre evidenziato che, nel periodo compreso tra marzo 2015 - epoca della rinuncia alla delega ad operare sul conto corrente da parte del nipote - e ottobre Persona_1
2015, quando la de cuius conferì alla procura ad operare sul conto unicamente per difficoltà di Pt_1 deambulazione, la stessa continuava a gestire in completa autonomia il proprio conto corrente, recandosi personalmente in banca accompagnata prima dall'autista (come da lui Persona_14 stesso confermato in sede testimoniale) e poi dalla Pt_1
Del tutto conformi sono gli esiti della prova testimoniale assunta nel giudizio civile di primo grado, mediante l'audizione di testimoni in gran parte coincidenti con quelli escussi in sede penale.
Preliminarmente, va rilevato che deve considerarsi irrituale l'eccezione di nullità della prova testimoniale sollevata dagli appellati nella comparsa di costituzione per la pretesa formulazione generica dei capitoli di prova da parte dell'originaria convenuta. Non è sufficiente, infatti, la preventiva eccezione della parte prima dell'ammissione delle prove (art. 183, comma 4, c.p.c.), poiché, se la prova viene comunque ammessa, occorre anche la successiva eccezione di nullità, trattandosi di ipotesi di nullità relativa. In mancanza, si verifica la sanatoria del vizio (art. 157, comma 2, c.p.c.). L'eccezione deve essere reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, altrimenti si produce un effetto di rinuncia tacita o di acquiescenza (art. 157, comma 2, c.p.c.), come avvenuto nella specie.
Va poi osservato che da tali deposizioni è emerso univocamente che la , fino al luglio 2016, CP_5 provvedeva direttamente alla cura dei propri interessi economici e personali (v. deposizioni:
[...]
, consulente per pratiche relative ai fondi agricoli in proprietà della;
Tes_2 CP_5 [...]
, macellaio di fiducia;
affittuario dei fondi agricoli;
, Per_15 Persona_16 Persona_10
pagina 18 di 23 medico e acquirente di immobili;
acquirente di immobili;
notaio Persona_17 Persona_18
, funzionaria di banca;
precedente badante;
Persona_19 Controparte_8 Per_14
autista, che riferì dell'incontro occasionale a seguito del quale la decise di
[...] CP_5 ingaggiare come propria badante la a comprova dell'autonomia con cui si gestiva), Pt_1 relazionandosi autonomamente con professionisti e terzi, e che fino agli ultimi giorni di vita manteneva una intensa attività di relazioni sociali e frequentazioni di amicizia (v. deposizioni: Testimone_3
sacerdote e confessore;
, amico di lunga data e agente della Polizia
[...] Persona_13
Municipale; , parente estraneo alla lite). Testimone_1
Si aggiunge che, mentre le deposizioni dei testi sopra richiamati sono puntuali e circostanziate, lo stesso non può dirsi per le dichiarazioni rese dai testi Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
(quest'ultima solo “de relato” ex parte actoris, come tale priva di efficacia probatoria), Testimone_7
e altri richiamati dalla parte appellata a sostegno della condotta dolosa attribuita alla le quali si Pt_1 limitano, al più, a riferire generiche difficoltà a incontrare o a parlare con , senza Persona_4 alcun dettaglio che possa ricollegare tali episodi a manifestazioni della condotta dolosa attribuita alla convenuta. Tali difficoltà ben possono - più verosimilmente, in rapporto al quadro probatorio - essere ricondotte a qualunque motivo (impedimento, libera scelta o momentanea indisposizione della stessa
) e non al dolo della Dichiarazioni prive di specificità e di elementi concreti, dunque, CP_5 Pt_1 risultano inidonee a fornire alcun riscontro probatorio alla tesi di parte appellata secondo cui la convenuta avrebbe posto in essere un'attività dolosamente volta a isolare la signora Per_4 dai propri parenti e amici, al fine di indurla a testare a suo favore.
[...]
Le deposizioni testimoniali risultano inoltre ampiamente suffragate dai numerosi documenti prodotti dall'odierna appellante, relativi ad atti negoziali compiuti da , a comprova della Persona_4 piena lucidità e capacità di relazionarsi autonomamente, a parte le difficoltà di deambulazione.
Quanto al documento indicato come allegato n. 15 nel fascicolo di parte – ossia il CD contenente la registrazione di una conferenza pubblica della , richiamato nei motivi di appello come prova CP_5 significativa della capacità di intendere e di volere della testatrice – si rinviene soltanto una pagina bianca con la dicitura “C.D.” e “All. 15” cerchiata.
Il supporto non risulta agli atti e non è quindi valutabile. Pur dovendo trovare applicazione il principio affermato da Cass. n. 6645/2024 (secondo cui, qualora in appello non si rinvengano nel fascicolo i documenti già prodotti in primo grado, il giudice può decidere nel merito se non è stato allegato lo pagina 19 di 23 smarrimento, essendo onere della parte assicurarne la disponibilità), non può trascurarsi che, come emerge dalla sentenza penale, il parroco ha riferito che la ebbe un ruolo Persona_9 CP_5 attivo nella realizzazione di un documentario su Madre circostanza confermata anche Persona_20 dal teste , il quale ha dichiarato di essersi recato presso l'abitazione della de cuius per Persona_13 curare il documentario.
Tali elementi – sebbene il abbia escluso che la tenne una conferenza pubblica – Per_13 CP_5 costituiscono comunque, anche in assenza del video non presente in atti, ulteriori indizi della piena capacità della defunta di rapportarsi e dialogare con terzi.
Tutto ciò conduce all'accoglimento dell'appello, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda di annullamento del testamento olografo ai sensi dell'art. 591 c.c. In conclusione, questa Corte ritiene che non risulti provata – ed anzi esclusa alla stregua delle complessive risultanze istruttorie – l'assoluta incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento olografo impugnato. Tale incapacità, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve consistere nel difetto di coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, in condizioni analoghe a quelle che, se abituali, legittimerebbero la pronuncia di interdizione (Cass. n. 15708/2025), situazione insussistente nella specie.
5. - Quanto finora illustrato conduce questa Corte a rigettare anche la domanda subordinata di annullamento della scheda testamentaria per dolo, espressamente riproposta ex art. 346 c.p.c. dagli odierni appellati.
In ordine all'asserita captazione della volontà della de cuius da parte di gli elementi Parte_1 indiziari addotti dagli appellati – peraltro non suffragati da riscontri probatori e dalle deposizioni testimoniali, nel complesso generiche e scarsamente significative – devono ritenersi del tutto inidonei a dimostrare che la volontà della testatrice sia stata condizionata dalla badante, nominata erede universale di tutti i suoi beni, che fu piuttosto l'unica persona rimasta accanto alla de cuius e che l'aveva accudita negli ultimi anni.
Va precisato che la mera vicinanza e assistenza della badante non costituiscono, di per sé, sintomo di raggiro;
parimenti, le asserite condotte di isolamento, rimaste prive di riscontro concreto, non sono idonee a integrare artifizi o raggiri senza specifici elementi probatori, atteso il carattere generico dei capitoli e delle dichiarazioni testimoniali.
pagina 20 di 23 Per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma viziata da dolo, è necessario che la parte che agisce fornisca la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti, idonei a trarre in inganno il testatore, così da indurlo in una falsa rappresentazione della realtà e orientarne la volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass. n. 26519/2024; Cass. n. 25521/2023).
Le circostanze dedotte dagli appellati a sostegno del presunto condizionamento della volontà testamentaria da parte della – segnatamente le condizioni di salute della de cuius e la sua Pt_1 incapacità di deambulare, la costante presenza della badante beneficiaria della disposizione testamentaria, nonché l'attività di isolamento della testatrice dai propri familiari e conoscenti asseritamente messa in opera dalla – non solo, come già rilevato, sono rimaste allo stato di Pt_1 allegazioni prive di riscontro probatorio, ma non possono in ogni caso costituire elementi sufficienti, da soli, a dimostrare l'esistenza di artifizi o raggiri tali da determinare una deviazione della volontà della testatrice.
In tal senso rileva la conclusione cui è pervenuto il Tribunale penale di Siracusa nella sentenza n.
4487/2023, condivisa da questo Collegio. Il giudice penale ha infatti ritenuto che l'istruttoria dibattimentale non solo non ha dimostrato che gli atti dispositivi compiuti dalla in favore CP_5 della fossero frutto di suggestione o di condizionamenti finalizzati a ottenere vantaggi indebiti, Pt_1 ma ha piuttosto consentito di affermare che la testatrice, nel pieno possesso delle proprie capacità intellettive e volitive, abbia deliberatamente escluso i nipoti dalla successione, in considerazione delle scarse attenzioni ricevute e della poca fiducia riposta in loro, scegliendo di destinare i propri beni – in assenza di parenti più prossimi – alla persona che le era rimasta accanto negli ultimi anni, dimostrandole affetto e cura.
Tale rapporto di vicinanza e assistenza è confermato anche dalle fotografie prodotte in giudizio dall'appellante, confortate dalla testimonianza dell'autista e del medico curante Persona_14
, che mostrano le pessime condizioni in cui viveva la de cuius prima dell'arrivo Parte_4 della Massa e il miglioramento successivo, grazie alla fattiva attività della nuova badante che ripristinò ordine e pulizia nell'abitazione e curò l'esecuzione delle necessarie riparazioni (v. sentenza penale).
Non è invece suffragata da alcun preciso riscontro probatorio – e risulta di per sé irrilevante – la generica deduzione degli appellati secondo cui le due sorelle avrebbero concordato di fare CP_5 testamento reciprocamente l'una a favore dell'altra, circostanza inidonea – ove veritiera – a dimostrare pagina 21 di 23 che il testamento in favore della non sia stato genuino e consapevolmente voluto dalla testatrice. Pt_1
Pertanto, le domande di annullamento del testamento olografo devono essere rigettate, con conseguente assorbimento del quarto motivo - riguardante i capi della decisione di primo grado relativi all'accoglimento delle domande di restituzione di beni e frutti (nn. 3 e 4 del dispositivo), che restano caducati insieme a quello che dichiara l'apertura della successione legittima (n. 2) a seguito dell'effetto espansivo interno della pronuncia di totale riforma di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.
6. - È parimenti assorbito il quinto motivo, relativo al capo sulla condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto la riforma della decisione impugnata incide, in forza del medesimo effetto espansivo interno, anche sulla statuizione relativa alle spese.
Va infatti osservato che il giudice di appello, una volta riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 4 aprile 2006, n. 7846).
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati, in proporzione al rispettivo interesse nella causa, in proporzioni uguali all'interno di ciascuna stirpe, nella misura specificata in dispositivo. La liquidazione è effettuata applicando i vigenti parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in rapporto al valore indeterminabile della causa di media complessità (richiamato da entrambe le parti), facendo riferimento ai valori medi e tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado - come già liquidate - vanno definitivamente poste a carico degli appellati nella misura sopra indicata.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 287 e ss. c.p.c., a correzione della sentenza n. 1771/2023 del 9 ottobre 2023 del
Tribunale di Siracusa, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5840/2016 R.G., dispone che nell'intestazione, pag. 2, rigo 13, sia eliminata l'indicazione “ , nata a [...]
Trieste (TS) il 10/12/1919 (c.f.: )”; dispone che la cancelleria trasmetta il C.F._12 presente provvedimento alla cancelleria del primo giudice perché provveda all'annotazione della disposta correzione sull'originale della sentenza;
pagina 22 di 23 definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1522/2023R.G.A.C.,
accoglie l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_7 CP_5
(classe 1951), in proprio e quale esercente la
[...] Controparte_4 Parte_2 responsabilità genitoriale sui figli minori e , Controparte_1 Controparte_3 CP_2
(classe 1959), rappresentato Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 da e, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande proposte Parte_3 dagli originari attori;
condanna gli appellati in proporzioni uguali all'interno di ciascuna stirpe alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, a favore di che liquida: a) quanto al primo Parte_1 grado, in complessivi € 10.860,00 per compensi (€ 2.127,00 per fase di studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, € 3.738,00 per fase di trattazione, € 3.579,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al presente grado del giudizio, in complessivi € 12.960,00, di cui € 804,00 per esborsi e € 12.156,00 per compensi (€ 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 3.686,00 per fase di trattazione, € 4.287,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, come già liquidate, a carico degli appellati, da ripartirsi in parti uguali per ciascuna stirpe.
Così deciso in Catania il 23 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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