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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11236 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25654/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – garanzia per vizi di bene mobile TRA
– CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Nicola Delle Cave, come da procura in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
PP UZ, come da procura in atti;
APPELLANTE INCIDENTALE E
- CF: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Mauro Papaluca, come da procura in atti;
APPELLATO
– PI: , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Antonietta Malinconico, come da procura in atti;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, proponeva appello avverso la sentenza n. 3128/2023 del Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data 5 maggio 2023, non notificata ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione. Esponeva che il sulla premessa di aver acquistato dal CP_1 [...]
, in data 22.06.2015, un veicolo usato modello Nissan Quasquai, Parte_1 immatricolato 2007, ebbe a lamentare la presenza di vizi occulti, richiedendo, pertanto, al GdP di Barra la riduzione del prezzo di acquisto nella misura di € 2.000,00 e/o il risarcimento dei danni per € 2.684,00. Nello specifico,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/11 l'appellato aveva dedotto di aver acquistato il veicolo per la somma di € 8.300,00 dal e che la stessa veniva venduta corredata da Parte_1 garanzia “ Garanzia MEC “ a tutela di eventuali guasti e/o vizi manifestatisi nell'arco del biennio dalla vendita. A seguito del manifestarsi di un improvviso guasto, il aveva richiesto l'intervento riparatore alla CP_1
Garanzia la quale, fatti i dovuti accertamenti del caso, offriva la Parte_2 fornitura di nuovo motore in sostituzione. Tuttavia, il pur avendo CP_1 ottenuto la fornitura di un nuovo propulsore dalla all'atto del Parte_2 montaggio presso un'officina di sua fiducia, ne riscontrava il non funzionamento. L'appellato, quindi, rifiutava ulteriori interventi riparativi da parte della pur offerti dalla medesima, e procedeva Parte_2 giudizialmente nei confronti del venditore del veicolo usato e della stessa assicurazione. All'esito dell'istruttoria, basata esclusivamente sull'assunzione di prove orali, il Giudice di Pace accoglieva tutte le domande promosse dell'attore e condannava il venditore al pagamento della somma complessiva di € 4.684,00, oltre alle spese di giudizio da pagarsi in via solidale tra i convenuti, dichiarando altresì la risoluzione del contratto di garanzia con la garanzia per inadempimento grave condannando la medesima alla Parte_2 restituzione della somma di € 1.300,00 indebitamento corrisposta dall'attore. Le spese di giudizio in favore dell'attore venivano liquidate nella somma di € 3.400,00 a titolo di compenso per l'assistenza legale da riconoscersi a favore dell'avv. Mauro Papaluca, n.q. di procuratore e difensore dell'attore nonché anticipatario, oltre 400,00 per spese. Oltre 350,00 per l'assistenza nella fase stragiudiziale . Oltre spese forfettarie al 15 % IVA c.p.a. come per legge con attribuzione. L'appellante deduceva a motivi di impugnazione: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla domanda di manleva formulata in primo grado nei confronti della a Parte_2 seguito della chiamata in garanzia debitamente autorizzata dal giudice con ordinanza del 25.10.2018; 2) l'erronea valutazione delle prove acquisite al giudizio di primo grado in ordine alla fondatezza della domanda del CP_1 sia nell'an che nel quantum;
3) spese di lite liquidate in misura eccessiva in rapporto al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00. Per tali motivi chiedeva al Tribunale di riformare l'impugnata sentenza, accogliendo la domanda di manleva formulata da esso nei confronti Parte_1 della in ragione del rapporto di garanzia dedotto in atti Parte_2 già ritenuto valido ed efficace in primo grado;
in via subordinata di rigettare perché palesemente infondata e/o comunque non provata, la domanda di riduzione del prezzo formulata dall' appellato e quella di risarcimento danni
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/11 così come disposte in primo grado, ovvero, rideterminarne gli importi in ragione dell'effettivo danno riportato;
ritenere del tutto abnorme la condanna al pagamento delle spese legali nella misura determinata in sentenza di primo grado, in caso di mancato accoglimento dei superiori motivi di appello, con rideterminazione degli importi nella misura media oltre le eventuali maggiorazioni percentuali, se ritenute applicabili, ovvero procedere ad una liquidazione più equa;
condannare l'assicuratore, ex art. 1917 c.c., al pagamento delle spese legali in favore dell'assicurato; vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del difensore. Costituitasi in giudizio, deduceva di avere come core Pt_2 Parte_2 business la vendita diretta agli autosaloni (Dealer) di garanzie convenzionali finalizzate a tenerli indenni nel caso in cui i veicoli venduti ai consumatori manifestino guasti meccanici, rilevando come detta garanzia convenzionale non è sostitutiva di quella legale spettante al consumatore, essendo una garanzia ulteriore che opera secondo i limiti del contratto che viene acceso dal Dealer. Aggiungeva che il rapporto tra autosalone (Dealer) e società di garanzia è regolato dalla convenzione sottoscritta all'inizio del rapporto commerciale e la gestione della garanzia, invece, è regolata dalle condizioni generali che vengono consegnate dall'autosalone al consumatore al momento della vendita dell'autovettura. Nel caso di specie era accaduto che in data
23/04/2015 il sig. , titolare della IT “EVENTO AUTO”, Controparte_2 aveva acquistato dalla società di garanzia un pacchetto di garanzie al prezzo complessivo di € 1.098/00 giusta fattura n. 00736/2015 e di poi, in data
24/06/2015, il sig. aveva inviato alla società di garanzia il Controparte_2 modulo di attivazione della garanzia n. 187081, compilato e sottoscritto anche dal sig. Dal canto suo, la società di garanzia, verificata la CP_1 regolarità formale della richiesta di attivazione, aveva proceduto ad attivare la garanzia convenzionale sull'autovettura Nissan Qashqai tg. DJ744TT, alienata dalla ditta al sig. Evidenziava che essa società di CP_2 CP_1 garanzia, sino alla notifica dell'atto di citazione, aveva gestito il guasto lamentato dal sig. nel convincimento indotto che il veicolo CP_1 fosse stato venduto dall'autosalone di , con il CP_2 Controparte_2 quale aveva sottoscritto una convenzione, del tutto ignara che in realtà la vendita era stata effettuata da altro autosalone (IT De CA NC) che non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale con Sul Parte_2 punto osservava che l'attivazione della garanzia, in quanto contratto intuitus personae, poteva avvenire solo da parte degli autosaloni che avevano
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/11 sottoscritto apposita convenzione con e giammai con terzi, per Parte_2 cui l'acquirente ed il titolare dell'autosalone avevano CP_1 CP_2 richiesto ed ottenuto, con artifici, l'attivazione della garanzia che non avrebbe mai potuto essere richiesta per un veicolo venduto da un autosalone indifferente al rapporto di convenzione. Sta di fatto che il 06/07/2015, la società di garanzia, credendo erroneamente che la garanzia fosse regolare, ebbe ad inviare una mail al sig. in cui chiese di periziare il motore al CP_1 fine di accertare se il guasto fosse o meno tra quelli oggetto di garanzia;
in particolare autorizzò lo stacco del motore a sue spese e ne ha curò il ritiro e successivo trasporto presso l'officina di Ruffano (Le). Espletata la perizia, malgrado il problema derivasse da logorio normale del bene e fosse certamente preesistente alla vendita, la società di garanzia propose al CP_1 la revisione del motore previo versamento quale contributo della somma di € 1.065/57 oltre iva. Il accettò la per cui, ricevuto il CP_1 Parte_2 detto contributo, emise la fattura n. 66/2015/CC, provvedendo a riparare il motore. Il – dopo aver ricevuto il motore revisionato- lamentò un CP_1 nuovo malfunzionamento e, in data 30/07/2015, diede incarico Parte_2 all'officina specializzata Zollino srl di Martano (Le) di periziare il motore;
l'accertamento acclarò che il guasto era stato causato dall'assenza di lubrificazione, atteso che l'officina che ebbe a curare l'assemblaggio del motore (nella specie officina , di fiducia del sig. come Per_1 CP_1 riconosciuto dallo stesso in atti, non aveva provveduto all'inserimento del lubrificante. La società di garanzia, in perfetta buona fede, nell'ottica di vicinanza alle ragioni di quello che riteneva essere il cliente (IT Evento Auto), dopo aver accertato l'assenza di responsabilità in ordine al nuovo guasto lamentato da propose a questi di riparare il motore all'esiguo CP_1 costo di € 1.108/29 iva IVA esclusa, offerta che fu ingiustificatamente disattesa dal il quale preferì intraprendere il giudizio civile, oltre a CP_1 sporgere incautamente denuncia dinanzi all'Autorità Giudiziaria, rimasta senza alcun esito. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'appello principale ed in via incidentale proponeva appello alla medesima sentenza: 1) perché Parte l'appellante aveva richiesto di chiamare in causa Garanzia ben oltre la prima udienza di comparizione delle parti, allorquando erano già state ammesse le prove e, addirittura, la causa veniva chiamata per il relativo espletamento, in violazione dell'art. 269 c.p.c., per il quale la chiamata di un terzo in causa, a pena di decadenza, deve essere fatta nella comparsa di risposta;
e sul punto il Giudice di Pace di Barra aveva omesso qualsivoglia pronuncia sull'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/11 società di garanzia;
2) omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellante rispetto alla domanda di manleva, atteso che tra la Garanzia Mec e la IT De CA NC non era mai sato sottoscritto alcun contratto;
3) omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento del contratto di garanzia effettuata da essa atteso Parte_2 che essa società di garanzia era stata indotta ad attivare il contratto di garanzia convenzionale sul falso presupposto che il venditore del veicolo fosse il Dealer convenzionato (EVENTO AUTO). Per tali motivi la
[...] chiedeva, per appello incidentale, la riforma dell'impugnata Parte_2 sentenza, chiedendo al Tribunale di estrometterla dal giudizio, eliminando ogni condanna pronunciata nei confronti di essa dal primo giudice;
in via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ditta nei Pt_1 confronti di essa eliminando ogni condanna pronunciata nei Parte_2 confronti di essa quest'ultima dal primo giudice;
in via subordinata dichiarare l'invalidità del contratto “Garanzia Auto Plus” n. 187081, relativo alla vendita del veicolo Nissan Qashqai tg DJ744TT e, conseguentemente, annullarlo ed estromettere essa dal presente giudizio, Parte_2 eliminando ogni condanna pronunciata nei confronti di quest'ultima dal primo giudice;
in via estremamente gradata, dichiarare l'infondatezza giuridica e sostanziale della domanda di manleva proposta dal CP_1
e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
dichiarare inammissibile per violazione del divieto di ius novorum la richiesta della IT De CA ex art. 1917 c.c. inserita per la prima volta nelle conclusioni dell'atto di appello e, in via gradata, rigettarla integralmente per i motivi esposti;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. Costituitosi in giudizio, deduceva che in primo grado CP_1 aveva avanzato nei confronti dei convenuti una azione di responsabilità da inadempimento contrattuale da parte della ditta , Parte_1 quale venditore, e della quale assicuratore Parte_2 convenzionale, in quanto sussistevano due distinti contratti. Il contratto di vendita di bene di consumo, ai sensi del d.lg. n. 206/2005, e iI contratto di garanzia convenzionale, per cui nel primo tipo di contratto il consumatore- compratore godeva di una garanzia legale - nei confronti del venditore per quanto riguarda i vizi di conformità del bene di consumo, garanzia della durata di due anni, a partire dalla consegna del bene, che nel caso in esame si riduceva ad un anno, trattandosi di un auto acquistata usata. Nel secondo tipo di contratto è prevista una garanzia convenzionale tra il consumatore
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/11 garantito e il garante - che nel caso di specie è un soggetto terzo quale la soc. Garanzia Mec - che va ad aggiungersi alla garanzia legale. Riguardo la effettiva sussistenza dei vizi, l'attore deduceva di aver allegato e provato il malfunzionamento del veicolo sin dal giorno dell'acquisto dell'auto, così come pacificamente ammesso anche dalle stesse controparti. Ad ogni buon conto, evidenziava che, quando un consumatore acquista un bene (come un'autovettura), se il difetto dell'auto si manifesta entro sei mesi dalla sua consegna, la legge introduce una presunzione a favore del consumatore. In buona sostanza, si presume che quel difetto fosse già esistente e l'acquirente deve solo allegarne la sussistenza. Spetta al venditore (la concessionaria, in questo caso) l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Alla luce di quanto esposto risultava indubbia la sussistenza dei vizi lamentati dall'attore che rendevano inservibile l'auto da lui acquistata. Una volta accertata l'esistenza del difetto, il consumatore ben poteva esperire rimedi primari (riparazione o sostituzione) e secondari (riduzione del prezzo o risoluzione). Il consumatore deve optare prioritariamente per il ripristino del bene, ma, ove il venditore non vi provveda entro un congruo termine, egli può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto: «il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità» (Cass. 10453/2020; Cass. 1082/2020; Cass. 18610/2017). Infine, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti (cfr. Corte di Cassazione ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3695). Nel caso di specie, l'attore, essendosi palesato il mal funzionamento dell'auto immediatamente dopo il ritiro della stessa dalla concessionaria, avendolo subito denunciato alla ditta Pt_1 questa ammise in data 27.6.2015 che il motore dell'auto attorea si era “fuso” e che il sig. si doveva accollare le spese di riparazione, cedendo a CP_1 carico del concessionario solo le spese della manodopera, come da testimonianza assunta in primo grado. Il vizio era senza dubbio qualificabile come difetto di conformità del bene ex artt. 128-132 del Codice del Consumo, per cui la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme doveva essere effettuata senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti (cfr. Corte di Cassazione ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3695). Esso attore rilevava che scaduto il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/11 termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi provvedesse, si era visto costretto ad attivare la garanzia convenzionale con la Parte Garanzia che risultava essere nel prosieguo anch'essa gravemente inadempiente per non ever riparato l'autovettura dell'attore che successivamente – a fronte dei suddetti gravi inadempimenti- aveva legittimamente agito per la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni nei confronti dell'appellante e per la restituzione di quanto indebitamente Parte versato alla stessa Garanzia Per tali motivi chiedeva il rigetto degli appelli principale e incidentale, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Non si costituiva in appello la ditta , sebbene ritualmente CP_2 citata in giudizio. Fissata l'udienza di discussione, all'esito della stessa, la causa veniva decisa. L'appello principale è solo in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione. Riguardo all'appello principale, il ha dedotto Parte_1
l'erroneità della decisione di primo grado in ordine alla fondatezza della domanda del sia nell'an che nel quantum, anche segnatamente alla CP_1 eccessiva liquidazione sia di una somma per riduzione del prezzo di acquisto, sia di una somma per il risarcimento del danno. Sul punto l'appello non è fondato. Invero, quando un consumatore acquista un bene (come un'autovettura), se il difetto dell'auto si manifesta entro sei mesi dalla sua consegna, la legge introduce una presunzione a favore del consumatore. In buona sostanza, si presume che quel difetto fosse già esistente e l'acquirente deve solo allegarne la sussistenza. Spetta al venditore (la concessionaria, in questo caso) l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Alla luce di quanto esposto risultava indubbia la sussistenza dei vizi lamentati dall'attore che rendevano inservibile l'auto da lui acquistata. Una volta accertata l'esistenza del difetto, il consumatore ben poteva esperire rimedi primari (riparazione o sostituzione) e secondari (riduzione del prezzo o risoluzione). Il consumatore deve optare prioritariamente per il ripristino del bene, ma, ove il venditore non vi provveda entro un congruo termine, egli può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto: «il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/11 difetto di lieve entità» (Cass. 10453/2020; Cass. 1082/2020; Cass. 18610/2017). Infine, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti (cfr. Corte di Cassazione ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3695). Nel caso di specie, l'attore, essendosi palesato il mal funzionamento dell'auto immediatamente dopo il ritiro della stessa dalla concessionaria, avendolo subito denunciato alla ditta Pt_1 questa ammise in data 27.6.2015 che il motore dell'auto attorea si era “fuso” e che il sig. si doveva accollare le spese di riparazione, cedendo a CP_1 carico del concessionario solo le spese della manodopera (tanto risulta provato con testimonianza assunta in primo grado). Il vizio era senza dubbio qualificabile come difetto di conformità del bene ex artt. 128-132 del Codice del Consumo, per cui la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme doveva essere effettuata senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti (cfr. Corte di Cassazione ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3695). Ciò evidenziato, l'ettore, scaduto inutilmente il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi provvedesse, si vide costretto ad attivare la garanzia convenzionale della che risultava essere nel prosieguo Parte_2 anch'essa gravemente inadempiente per non aver riparato l'autovettura dell'attore, tanto è vero che il aveva dovuto provvedere in proprio, CP_1 affrontando le relative spese, sicuramente giustificate, congrue e provate con documenti. Quindi, sulla fondatezza della domanda attore e sulla corretta liquidazione delle somme in favore del basta richiamare quanto CP_1 motivato dal giudice di pace. Sempre riguardo all'appello principale del , nella Parte_1 parte in cui ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento della domanda di manleva formulata da esso nei confronti della
[...] in ragione del rapporto di garanzia dedotto in atti, va osservato Parte_2 che, prescindendo dalla tempestività o meno della chiamata in causa in manleva, non risulta alcun rapporto di garanzia tra la ditta e la Pt_1
Invero risulta documentalmente provato che in data Parte_2
23/04/2015 il sig. , titolare della IT “EVENTO AUTO”, Controparte_2 ebbe ad acquistare dalla Mec un pacchetto di garanzie al prezzo complessivo di € 1.098/00 giusta fattura n. 00736/2015 e di poi, che in data 24/06/2015, il sig. ebbe ad inviare alla società di garanzia il modulo di Controparte_2 attivazione della garanzia n. 187081, compilato e sottoscritto con timbro e firma della – indicata quale rivenditore – e dal sig. CP_2 CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/11 – indicato quale acquirente dell'auto coperta dalla garanzia. Proprio in Pt_1 base a tale garanzia aggiuntiva stipulata in favore dell'acquirente dell'auto Parte usata, la si attivò per risolvere – ma senza alcun risultato utile al CP_1
- garanzia convenzionale sull'autovettura Nissan Qashqai tg. DJ744TT. Orbene al contratto di garanzia n. 187081 la ditta rimase Parte_1 del tutto estranea, avendo attivata la garanzia convenzionale la sola ditta Evento Auto, che non a caso era stata in primo grado citata in giudizio dal e poi erroneamente estromessa e ritenuta estranea ai fatti dal giudice CP_1 di prime cure. Quindi la ditta non ebbe mai a stipulare con Parte_1 la una garanzia a suo favore, in base alla quale poter Parte_2 chiedere al giudice di essere da questa manlevata dalle conseguenze sfavorevoli del giudizio. E' indubbio che la garanzia convenzionale attivata dal era per contenuto contrattuale, esclusivamente a favore di detto CP_1 acquirente. Ed effettivamente la società di garanzia, sino alla notifica dell'atto di citazione, ebbe a gestire i gravi vizi del motore dell'auto lamentati dal sig. nel convincimento che il veicolo fosse stato venduto CP_1 dall'autosalone , con il quale aveva CP_2 Controparte_2 sottoscritto una convenzione, mentre alcuna convenzione era stata sottoscritta con l'autosalone del . Parte_1
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, l'appello principale è fondato, atteso che per una causa avente valore tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 il compenso medio liquidabile per studio, introduzione e trattazione è pari ad euro 840,00 che però può essere aumentato del 50% per la complessità del processo, delle questioni trattate e del numero delle controparti, per cui può arrivare ad euro 1.260,00 oltre euro 350.00 per l'assistenza nella fase stragiudiziale. Quindi il compenso per la sola fase giudiziale di euro 3.400,00 non ha alcuna giustificazione e va oltre i consentiti limiti massimi tabellari vigenti. Sul punto, quindi, la impugnata sentenza va riformata, riducendo il compenso del difensore per la fase giudiziale alla somma di euro 1.260,00. Riguardo all'appello incidentale della esso, per Parte_2 quanto sopra detto, non è fondato nel senso che correttamente il giudice di prime cure ebbe ad accogliere le domande proposte dal ne confronti CP_1 di essa, avendo il un rapporto di garanzia convenzionale aggiuntiva CP_1 Parte di essa correttamente stipulata e attivata in suo favore dalla ditta CP_2
. Non va quindi accolto l'appello incidentale della in ordine
[...] Parte_2 alle condanne pronunciate nei confronti di essa dal GdP e va respinto anche in ordine alla richiesta dichiarazione di invalidità del contratto “Garanzia Auto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/11 Plus” n. 187081, relativo alla vendita del veicolo Nissan Qashqai tg DJ744TT. L'appello incidentale della appare fondato solo nella Parte_2 parte in cui ha chiesto di dichiarare l'infondatezza giuridica e sostanziale della domanda di manleva proposta dal nei confronti di essa, CP_1 ma tale richiesta rimane priva di effetti concreti per quanto attiene sia il che il in quanto comunque la Garanzia è tenuta CP_1 Pt_1 Parte_2
a pagare al quanto deciso in primo grado dal GdP, mentre per quanto CP_1 riguarda la domanda di manleva della ditta il giudice di prime cura Pt_1 non ha pronunciato alcun accoglimento della stessa, correttamente non condannando la a tenere indenne la ditta Parte_2 [...]
dalle conseguenze sfavorevoli della decisione. Parte_1
L'impugnata sentenza va riformata solo per quanto attiene alle spese di giudizio liquidate in favore del per effetto dell'accoglimento sul CP_1 punto dell'appello del Tale accoglimento, trattandosi di condanna in Pt_1 solido con la Garanzia non va in favore anche di quest'ultima per il Parte_2 principio per cui nelle obbligazioni solidali gli eventi favorevoli si trasmettono agli altri condebitori solidali se non sono fondati su eccezione di natura personale. Orbene, nel caso in esame, solo la ditta Parte_1 ha lamentato l'eccessività dei compensi liquidati per spese di difesa. Alcuna doglianza ha avuto sul punto la Parte_2
Il parziale accoglimento dell'appello principale, induce a compensare tra e le spese della fase di appello, mentre Parte_1 CP_1 queste vanno poste a carico della totalmente soccombente Parte_2 nei confronti del con una liquidazione in relazione ad un CP_1 valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione e conslusionale. Le spese della fase di appello vanno altresì compensate tra la
[...]
e la Garanzia Mec non essendovi stata in concreto alcuna Parte_1 Pt_2 soccombenza tra di esse nel giudizio di appello nei loro rapporti diretti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, riduce ad euro 1.260,00 il compenso per la difesa giudiziale da rifondere al nel solo rapporto con CP_1 [...]
Parte_1
2) Rigetta per il resto gli appelli e conferma nella restante parte l'impugnata sentenza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/11 3) Condanna al pagamento all'appellato Parte_2 CP_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
4) Compensa le spese di giudizio tra e e Parte_1 CP_1 tra e Parte_1 Parte_2
5) Nulla per le spese per la ditta CP_2
6) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico della Parte_2 il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato
[...] dovuto. Così deciso in data 2.12.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/11
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25654/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – garanzia per vizi di bene mobile TRA
– CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Nicola Delle Cave, come da procura in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
PP UZ, come da procura in atti;
APPELLANTE INCIDENTALE E
- CF: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Mauro Papaluca, come da procura in atti;
APPELLATO
– PI: , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Antonietta Malinconico, come da procura in atti;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, proponeva appello avverso la sentenza n. 3128/2023 del Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data 5 maggio 2023, non notificata ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione. Esponeva che il sulla premessa di aver acquistato dal CP_1 [...]
, in data 22.06.2015, un veicolo usato modello Nissan Quasquai, Parte_1 immatricolato 2007, ebbe a lamentare la presenza di vizi occulti, richiedendo, pertanto, al GdP di Barra la riduzione del prezzo di acquisto nella misura di € 2.000,00 e/o il risarcimento dei danni per € 2.684,00. Nello specifico,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/11 l'appellato aveva dedotto di aver acquistato il veicolo per la somma di € 8.300,00 dal e che la stessa veniva venduta corredata da Parte_1 garanzia “ Garanzia MEC “ a tutela di eventuali guasti e/o vizi manifestatisi nell'arco del biennio dalla vendita. A seguito del manifestarsi di un improvviso guasto, il aveva richiesto l'intervento riparatore alla CP_1
Garanzia la quale, fatti i dovuti accertamenti del caso, offriva la Parte_2 fornitura di nuovo motore in sostituzione. Tuttavia, il pur avendo CP_1 ottenuto la fornitura di un nuovo propulsore dalla all'atto del Parte_2 montaggio presso un'officina di sua fiducia, ne riscontrava il non funzionamento. L'appellato, quindi, rifiutava ulteriori interventi riparativi da parte della pur offerti dalla medesima, e procedeva Parte_2 giudizialmente nei confronti del venditore del veicolo usato e della stessa assicurazione. All'esito dell'istruttoria, basata esclusivamente sull'assunzione di prove orali, il Giudice di Pace accoglieva tutte le domande promosse dell'attore e condannava il venditore al pagamento della somma complessiva di € 4.684,00, oltre alle spese di giudizio da pagarsi in via solidale tra i convenuti, dichiarando altresì la risoluzione del contratto di garanzia con la garanzia per inadempimento grave condannando la medesima alla Parte_2 restituzione della somma di € 1.300,00 indebitamento corrisposta dall'attore. Le spese di giudizio in favore dell'attore venivano liquidate nella somma di € 3.400,00 a titolo di compenso per l'assistenza legale da riconoscersi a favore dell'avv. Mauro Papaluca, n.q. di procuratore e difensore dell'attore nonché anticipatario, oltre 400,00 per spese. Oltre 350,00 per l'assistenza nella fase stragiudiziale . Oltre spese forfettarie al 15 % IVA c.p.a. come per legge con attribuzione. L'appellante deduceva a motivi di impugnazione: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla domanda di manleva formulata in primo grado nei confronti della a Parte_2 seguito della chiamata in garanzia debitamente autorizzata dal giudice con ordinanza del 25.10.2018; 2) l'erronea valutazione delle prove acquisite al giudizio di primo grado in ordine alla fondatezza della domanda del CP_1 sia nell'an che nel quantum;
3) spese di lite liquidate in misura eccessiva in rapporto al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00. Per tali motivi chiedeva al Tribunale di riformare l'impugnata sentenza, accogliendo la domanda di manleva formulata da esso nei confronti Parte_1 della in ragione del rapporto di garanzia dedotto in atti Parte_2 già ritenuto valido ed efficace in primo grado;
in via subordinata di rigettare perché palesemente infondata e/o comunque non provata, la domanda di riduzione del prezzo formulata dall' appellato e quella di risarcimento danni
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/11 così come disposte in primo grado, ovvero, rideterminarne gli importi in ragione dell'effettivo danno riportato;
ritenere del tutto abnorme la condanna al pagamento delle spese legali nella misura determinata in sentenza di primo grado, in caso di mancato accoglimento dei superiori motivi di appello, con rideterminazione degli importi nella misura media oltre le eventuali maggiorazioni percentuali, se ritenute applicabili, ovvero procedere ad una liquidazione più equa;
condannare l'assicuratore, ex art. 1917 c.c., al pagamento delle spese legali in favore dell'assicurato; vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del difensore. Costituitasi in giudizio, deduceva di avere come core Pt_2 Parte_2 business la vendita diretta agli autosaloni (Dealer) di garanzie convenzionali finalizzate a tenerli indenni nel caso in cui i veicoli venduti ai consumatori manifestino guasti meccanici, rilevando come detta garanzia convenzionale non è sostitutiva di quella legale spettante al consumatore, essendo una garanzia ulteriore che opera secondo i limiti del contratto che viene acceso dal Dealer. Aggiungeva che il rapporto tra autosalone (Dealer) e società di garanzia è regolato dalla convenzione sottoscritta all'inizio del rapporto commerciale e la gestione della garanzia, invece, è regolata dalle condizioni generali che vengono consegnate dall'autosalone al consumatore al momento della vendita dell'autovettura. Nel caso di specie era accaduto che in data
23/04/2015 il sig. , titolare della IT “EVENTO AUTO”, Controparte_2 aveva acquistato dalla società di garanzia un pacchetto di garanzie al prezzo complessivo di € 1.098/00 giusta fattura n. 00736/2015 e di poi, in data
24/06/2015, il sig. aveva inviato alla società di garanzia il Controparte_2 modulo di attivazione della garanzia n. 187081, compilato e sottoscritto anche dal sig. Dal canto suo, la società di garanzia, verificata la CP_1 regolarità formale della richiesta di attivazione, aveva proceduto ad attivare la garanzia convenzionale sull'autovettura Nissan Qashqai tg. DJ744TT, alienata dalla ditta al sig. Evidenziava che essa società di CP_2 CP_1 garanzia, sino alla notifica dell'atto di citazione, aveva gestito il guasto lamentato dal sig. nel convincimento indotto che il veicolo CP_1 fosse stato venduto dall'autosalone di , con il CP_2 Controparte_2 quale aveva sottoscritto una convenzione, del tutto ignara che in realtà la vendita era stata effettuata da altro autosalone (IT De CA NC) che non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale con Sul Parte_2 punto osservava che l'attivazione della garanzia, in quanto contratto intuitus personae, poteva avvenire solo da parte degli autosaloni che avevano
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/11 sottoscritto apposita convenzione con e giammai con terzi, per Parte_2 cui l'acquirente ed il titolare dell'autosalone avevano CP_1 CP_2 richiesto ed ottenuto, con artifici, l'attivazione della garanzia che non avrebbe mai potuto essere richiesta per un veicolo venduto da un autosalone indifferente al rapporto di convenzione. Sta di fatto che il 06/07/2015, la società di garanzia, credendo erroneamente che la garanzia fosse regolare, ebbe ad inviare una mail al sig. in cui chiese di periziare il motore al CP_1 fine di accertare se il guasto fosse o meno tra quelli oggetto di garanzia;
in particolare autorizzò lo stacco del motore a sue spese e ne ha curò il ritiro e successivo trasporto presso l'officina di Ruffano (Le). Espletata la perizia, malgrado il problema derivasse da logorio normale del bene e fosse certamente preesistente alla vendita, la società di garanzia propose al CP_1 la revisione del motore previo versamento quale contributo della somma di € 1.065/57 oltre iva. Il accettò la per cui, ricevuto il CP_1 Parte_2 detto contributo, emise la fattura n. 66/2015/CC, provvedendo a riparare il motore. Il – dopo aver ricevuto il motore revisionato- lamentò un CP_1 nuovo malfunzionamento e, in data 30/07/2015, diede incarico Parte_2 all'officina specializzata Zollino srl di Martano (Le) di periziare il motore;
l'accertamento acclarò che il guasto era stato causato dall'assenza di lubrificazione, atteso che l'officina che ebbe a curare l'assemblaggio del motore (nella specie officina , di fiducia del sig. come Per_1 CP_1 riconosciuto dallo stesso in atti, non aveva provveduto all'inserimento del lubrificante. La società di garanzia, in perfetta buona fede, nell'ottica di vicinanza alle ragioni di quello che riteneva essere il cliente (IT Evento Auto), dopo aver accertato l'assenza di responsabilità in ordine al nuovo guasto lamentato da propose a questi di riparare il motore all'esiguo CP_1 costo di € 1.108/29 iva IVA esclusa, offerta che fu ingiustificatamente disattesa dal il quale preferì intraprendere il giudizio civile, oltre a CP_1 sporgere incautamente denuncia dinanzi all'Autorità Giudiziaria, rimasta senza alcun esito. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'appello principale ed in via incidentale proponeva appello alla medesima sentenza: 1) perché Parte l'appellante aveva richiesto di chiamare in causa Garanzia ben oltre la prima udienza di comparizione delle parti, allorquando erano già state ammesse le prove e, addirittura, la causa veniva chiamata per il relativo espletamento, in violazione dell'art. 269 c.p.c., per il quale la chiamata di un terzo in causa, a pena di decadenza, deve essere fatta nella comparsa di risposta;
e sul punto il Giudice di Pace di Barra aveva omesso qualsivoglia pronuncia sull'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/11 società di garanzia;
2) omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellante rispetto alla domanda di manleva, atteso che tra la Garanzia Mec e la IT De CA NC non era mai sato sottoscritto alcun contratto;
3) omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento del contratto di garanzia effettuata da essa atteso Parte_2 che essa società di garanzia era stata indotta ad attivare il contratto di garanzia convenzionale sul falso presupposto che il venditore del veicolo fosse il Dealer convenzionato (EVENTO AUTO). Per tali motivi la
[...] chiedeva, per appello incidentale, la riforma dell'impugnata Parte_2 sentenza, chiedendo al Tribunale di estrometterla dal giudizio, eliminando ogni condanna pronunciata nei confronti di essa dal primo giudice;
in via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ditta nei Pt_1 confronti di essa eliminando ogni condanna pronunciata nei Parte_2 confronti di essa quest'ultima dal primo giudice;
in via subordinata dichiarare l'invalidità del contratto “Garanzia Auto Plus” n. 187081, relativo alla vendita del veicolo Nissan Qashqai tg DJ744TT e, conseguentemente, annullarlo ed estromettere essa dal presente giudizio, Parte_2 eliminando ogni condanna pronunciata nei confronti di quest'ultima dal primo giudice;
in via estremamente gradata, dichiarare l'infondatezza giuridica e sostanziale della domanda di manleva proposta dal CP_1
e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
dichiarare inammissibile per violazione del divieto di ius novorum la richiesta della IT De CA ex art. 1917 c.c. inserita per la prima volta nelle conclusioni dell'atto di appello e, in via gradata, rigettarla integralmente per i motivi esposti;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. Costituitosi in giudizio, deduceva che in primo grado CP_1 aveva avanzato nei confronti dei convenuti una azione di responsabilità da inadempimento contrattuale da parte della ditta , Parte_1 quale venditore, e della quale assicuratore Parte_2 convenzionale, in quanto sussistevano due distinti contratti. Il contratto di vendita di bene di consumo, ai sensi del d.lg. n. 206/2005, e iI contratto di garanzia convenzionale, per cui nel primo tipo di contratto il consumatore- compratore godeva di una garanzia legale - nei confronti del venditore per quanto riguarda i vizi di conformità del bene di consumo, garanzia della durata di due anni, a partire dalla consegna del bene, che nel caso in esame si riduceva ad un anno, trattandosi di un auto acquistata usata. Nel secondo tipo di contratto è prevista una garanzia convenzionale tra il consumatore
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/11 garantito e il garante - che nel caso di specie è un soggetto terzo quale la soc. Garanzia Mec - che va ad aggiungersi alla garanzia legale. Riguardo la effettiva sussistenza dei vizi, l'attore deduceva di aver allegato e provato il malfunzionamento del veicolo sin dal giorno dell'acquisto dell'auto, così come pacificamente ammesso anche dalle stesse controparti. Ad ogni buon conto, evidenziava che, quando un consumatore acquista un bene (come un'autovettura), se il difetto dell'auto si manifesta entro sei mesi dalla sua consegna, la legge introduce una presunzione a favore del consumatore. In buona sostanza, si presume che quel difetto fosse già esistente e l'acquirente deve solo allegarne la sussistenza. Spetta al venditore (la concessionaria, in questo caso) l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Alla luce di quanto esposto risultava indubbia la sussistenza dei vizi lamentati dall'attore che rendevano inservibile l'auto da lui acquistata. Una volta accertata l'esistenza del difetto, il consumatore ben poteva esperire rimedi primari (riparazione o sostituzione) e secondari (riduzione del prezzo o risoluzione). Il consumatore deve optare prioritariamente per il ripristino del bene, ma, ove il venditore non vi provveda entro un congruo termine, egli può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto: «il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità» (Cass. 10453/2020; Cass. 1082/2020; Cass. 18610/2017). Infine, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti (cfr. Corte di Cassazione ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3695). Nel caso di specie, l'attore, essendosi palesato il mal funzionamento dell'auto immediatamente dopo il ritiro della stessa dalla concessionaria, avendolo subito denunciato alla ditta Pt_1 questa ammise in data 27.6.2015 che il motore dell'auto attorea si era “fuso” e che il sig. si doveva accollare le spese di riparazione, cedendo a CP_1 carico del concessionario solo le spese della manodopera, come da testimonianza assunta in primo grado. Il vizio era senza dubbio qualificabile come difetto di conformità del bene ex artt. 128-132 del Codice del Consumo, per cui la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme doveva essere effettuata senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti (cfr. Corte di Cassazione ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3695). Esso attore rilevava che scaduto il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/11 termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi provvedesse, si era visto costretto ad attivare la garanzia convenzionale con la Parte Garanzia che risultava essere nel prosieguo anch'essa gravemente inadempiente per non ever riparato l'autovettura dell'attore che successivamente – a fronte dei suddetti gravi inadempimenti- aveva legittimamente agito per la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni nei confronti dell'appellante e per la restituzione di quanto indebitamente Parte versato alla stessa Garanzia Per tali motivi chiedeva il rigetto degli appelli principale e incidentale, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Non si costituiva in appello la ditta , sebbene ritualmente CP_2 citata in giudizio. Fissata l'udienza di discussione, all'esito della stessa, la causa veniva decisa. L'appello principale è solo in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione. Riguardo all'appello principale, il ha dedotto Parte_1
l'erroneità della decisione di primo grado in ordine alla fondatezza della domanda del sia nell'an che nel quantum, anche segnatamente alla CP_1 eccessiva liquidazione sia di una somma per riduzione del prezzo di acquisto, sia di una somma per il risarcimento del danno. Sul punto l'appello non è fondato. Invero, quando un consumatore acquista un bene (come un'autovettura), se il difetto dell'auto si manifesta entro sei mesi dalla sua consegna, la legge introduce una presunzione a favore del consumatore. In buona sostanza, si presume che quel difetto fosse già esistente e l'acquirente deve solo allegarne la sussistenza. Spetta al venditore (la concessionaria, in questo caso) l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Alla luce di quanto esposto risultava indubbia la sussistenza dei vizi lamentati dall'attore che rendevano inservibile l'auto da lui acquistata. Una volta accertata l'esistenza del difetto, il consumatore ben poteva esperire rimedi primari (riparazione o sostituzione) e secondari (riduzione del prezzo o risoluzione). Il consumatore deve optare prioritariamente per il ripristino del bene, ma, ove il venditore non vi provveda entro un congruo termine, egli può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto: «il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/11 difetto di lieve entità» (Cass. 10453/2020; Cass. 1082/2020; Cass. 18610/2017). Infine, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti (cfr. Corte di Cassazione ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3695). Nel caso di specie, l'attore, essendosi palesato il mal funzionamento dell'auto immediatamente dopo il ritiro della stessa dalla concessionaria, avendolo subito denunciato alla ditta Pt_1 questa ammise in data 27.6.2015 che il motore dell'auto attorea si era “fuso” e che il sig. si doveva accollare le spese di riparazione, cedendo a CP_1 carico del concessionario solo le spese della manodopera (tanto risulta provato con testimonianza assunta in primo grado). Il vizio era senza dubbio qualificabile come difetto di conformità del bene ex artt. 128-132 del Codice del Consumo, per cui la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme doveva essere effettuata senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti (cfr. Corte di Cassazione ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3695). Ciò evidenziato, l'ettore, scaduto inutilmente il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi provvedesse, si vide costretto ad attivare la garanzia convenzionale della che risultava essere nel prosieguo Parte_2 anch'essa gravemente inadempiente per non aver riparato l'autovettura dell'attore, tanto è vero che il aveva dovuto provvedere in proprio, CP_1 affrontando le relative spese, sicuramente giustificate, congrue e provate con documenti. Quindi, sulla fondatezza della domanda attore e sulla corretta liquidazione delle somme in favore del basta richiamare quanto CP_1 motivato dal giudice di pace. Sempre riguardo all'appello principale del , nella Parte_1 parte in cui ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento della domanda di manleva formulata da esso nei confronti della
[...] in ragione del rapporto di garanzia dedotto in atti, va osservato Parte_2 che, prescindendo dalla tempestività o meno della chiamata in causa in manleva, non risulta alcun rapporto di garanzia tra la ditta e la Pt_1
Invero risulta documentalmente provato che in data Parte_2
23/04/2015 il sig. , titolare della IT “EVENTO AUTO”, Controparte_2 ebbe ad acquistare dalla Mec un pacchetto di garanzie al prezzo complessivo di € 1.098/00 giusta fattura n. 00736/2015 e di poi, che in data 24/06/2015, il sig. ebbe ad inviare alla società di garanzia il modulo di Controparte_2 attivazione della garanzia n. 187081, compilato e sottoscritto con timbro e firma della – indicata quale rivenditore – e dal sig. CP_2 CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/11 – indicato quale acquirente dell'auto coperta dalla garanzia. Proprio in Pt_1 base a tale garanzia aggiuntiva stipulata in favore dell'acquirente dell'auto Parte usata, la si attivò per risolvere – ma senza alcun risultato utile al CP_1
- garanzia convenzionale sull'autovettura Nissan Qashqai tg. DJ744TT. Orbene al contratto di garanzia n. 187081 la ditta rimase Parte_1 del tutto estranea, avendo attivata la garanzia convenzionale la sola ditta Evento Auto, che non a caso era stata in primo grado citata in giudizio dal e poi erroneamente estromessa e ritenuta estranea ai fatti dal giudice CP_1 di prime cure. Quindi la ditta non ebbe mai a stipulare con Parte_1 la una garanzia a suo favore, in base alla quale poter Parte_2 chiedere al giudice di essere da questa manlevata dalle conseguenze sfavorevoli del giudizio. E' indubbio che la garanzia convenzionale attivata dal era per contenuto contrattuale, esclusivamente a favore di detto CP_1 acquirente. Ed effettivamente la società di garanzia, sino alla notifica dell'atto di citazione, ebbe a gestire i gravi vizi del motore dell'auto lamentati dal sig. nel convincimento che il veicolo fosse stato venduto CP_1 dall'autosalone , con il quale aveva CP_2 Controparte_2 sottoscritto una convenzione, mentre alcuna convenzione era stata sottoscritta con l'autosalone del . Parte_1
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, l'appello principale è fondato, atteso che per una causa avente valore tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 il compenso medio liquidabile per studio, introduzione e trattazione è pari ad euro 840,00 che però può essere aumentato del 50% per la complessità del processo, delle questioni trattate e del numero delle controparti, per cui può arrivare ad euro 1.260,00 oltre euro 350.00 per l'assistenza nella fase stragiudiziale. Quindi il compenso per la sola fase giudiziale di euro 3.400,00 non ha alcuna giustificazione e va oltre i consentiti limiti massimi tabellari vigenti. Sul punto, quindi, la impugnata sentenza va riformata, riducendo il compenso del difensore per la fase giudiziale alla somma di euro 1.260,00. Riguardo all'appello incidentale della esso, per Parte_2 quanto sopra detto, non è fondato nel senso che correttamente il giudice di prime cure ebbe ad accogliere le domande proposte dal ne confronti CP_1 di essa, avendo il un rapporto di garanzia convenzionale aggiuntiva CP_1 Parte di essa correttamente stipulata e attivata in suo favore dalla ditta CP_2
. Non va quindi accolto l'appello incidentale della in ordine
[...] Parte_2 alle condanne pronunciate nei confronti di essa dal GdP e va respinto anche in ordine alla richiesta dichiarazione di invalidità del contratto “Garanzia Auto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/11 Plus” n. 187081, relativo alla vendita del veicolo Nissan Qashqai tg DJ744TT. L'appello incidentale della appare fondato solo nella Parte_2 parte in cui ha chiesto di dichiarare l'infondatezza giuridica e sostanziale della domanda di manleva proposta dal nei confronti di essa, CP_1 ma tale richiesta rimane priva di effetti concreti per quanto attiene sia il che il in quanto comunque la Garanzia è tenuta CP_1 Pt_1 Parte_2
a pagare al quanto deciso in primo grado dal GdP, mentre per quanto CP_1 riguarda la domanda di manleva della ditta il giudice di prime cura Pt_1 non ha pronunciato alcun accoglimento della stessa, correttamente non condannando la a tenere indenne la ditta Parte_2 [...]
dalle conseguenze sfavorevoli della decisione. Parte_1
L'impugnata sentenza va riformata solo per quanto attiene alle spese di giudizio liquidate in favore del per effetto dell'accoglimento sul CP_1 punto dell'appello del Tale accoglimento, trattandosi di condanna in Pt_1 solido con la Garanzia non va in favore anche di quest'ultima per il Parte_2 principio per cui nelle obbligazioni solidali gli eventi favorevoli si trasmettono agli altri condebitori solidali se non sono fondati su eccezione di natura personale. Orbene, nel caso in esame, solo la ditta Parte_1 ha lamentato l'eccessività dei compensi liquidati per spese di difesa. Alcuna doglianza ha avuto sul punto la Parte_2
Il parziale accoglimento dell'appello principale, induce a compensare tra e le spese della fase di appello, mentre Parte_1 CP_1 queste vanno poste a carico della totalmente soccombente Parte_2 nei confronti del con una liquidazione in relazione ad un CP_1 valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione e conslusionale. Le spese della fase di appello vanno altresì compensate tra la
[...]
e la Garanzia Mec non essendovi stata in concreto alcuna Parte_1 Pt_2 soccombenza tra di esse nel giudizio di appello nei loro rapporti diretti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, riduce ad euro 1.260,00 il compenso per la difesa giudiziale da rifondere al nel solo rapporto con CP_1 [...]
Parte_1
2) Rigetta per il resto gli appelli e conferma nella restante parte l'impugnata sentenza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/11 3) Condanna al pagamento all'appellato Parte_2 CP_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
4) Compensa le spese di giudizio tra e e Parte_1 CP_1 tra e Parte_1 Parte_2
5) Nulla per le spese per la ditta CP_2
6) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico della Parte_2 il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato
[...] dovuto. Così deciso in data 2.12.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/11