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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
538/2020, pubblicata il 28 febbraio 2020, iscritto al n. 3924/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 3 dicembre 2024
e pendente
T R A
(c.f.: nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Rosaria Lanna (c.f.: ) - APPELLANTE - C.F._2
E la (P.Iva: ), con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado Controparte_1 P.IVA_1
n° 45, già denominata quale incorporante di Controparte_2 Controparte_3
giusto atto di Controparte_4 Controparte_5
fusione del 21.12.13 a rogito del notaio di Bologna (Rep. 53712, Racc. 34018) Per_1
- in persona del legale rappresentante p.t., e per esso in persona del procuratore dr.
rappresentata e difesa dall' avv. Sergio D'Amico (c.f.: CP_6
- APPELLATA - C.F._3
NONCHE' Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e Controparte_7 C.F._4
residente in [...] - APPELLATO CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 19-24.02.2014, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata e la Controparte_7 Controparte_1
(già , nelle rispettive qualità di proprietario ed impresa Controparte_8
assicuratrice dell'autovettura Hiunday Athos targata DG951VT, per ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da ella subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 25 maggio 2013, quantificati nella complessiva somma di
56.914,00 €, con rivalutazione monetaria e interessi legali da computarsi dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva che: a) il giorno 25 maggio 2013, alle ore 12 circa, in Tricase (Na), alla Via Tirone Guardia, veniva investita dalla vettura
Hiunday Athos targata DG951VT, di proprietà di ed assicurata per la Controparte_7
r.c.a. con la (già , il cui conducente, nell'effettuare Controparte_8 Controparte_1
una manovra per parcheggiare, la investiva;
b) a causa dello scontro, ella riportava una “frattura bimalleolare della caviglia sinistra con ferita l.c. e grossa escara mediale al terzo distale della gamba sinistra”; c) il proprio medico legale, pertanto, le riconosceva postumi di natura permanente nella misura del 15 per cento, oltre ad un periodo di invalidità temporanea di 124 giorni totale (giorni 30 di ITT, giorni 60 di ITP al
50 per cento, giorni 34 di ITP al 25 per cento); d) si sottoponeva altresì a visita medica presso il medico fiduciario della compagnia assicurativa, senza tuttavia ricevere alcuna offerta risarcitoria da parte di quest'ultima.
1.1. La causa veniva iscritta al ruolo (R.G. n. 965/2014) e instaurato regolarmente il contraddittorio, effettuata la prova orale ed espletata consulenza medica d'ufficio, con sentenza n. 984/2018, pubblicata il 24 aprile 2018, il Tribunale dichiarava l'improcedibilità della domanda in quanto il fascicolo di parte era stato ritirato in sede di precisazione delle conclusioni e successivamente non era stato più depositato, impedendo in tal modo al primo Giudice di decidere sulla base degli atti a disposizione.
1.2 Con atto di citazione in rinnovazione, notificato in data 4 maggio 2018,
Proc. n. 3924/20 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 11
c. 1 Parte_1 Controparte_9 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
conveniva nuovamente in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, e riproponendo le domande di cui al Controparte_7 Controparte_1
primo atto di citazione.
1.3. Dichiarata la contumacia di , si costituiva in giudizio la Controparte_7
eccependo, in via preliminare: i) l'inammissibilità e l'improcedibilità Controparte_1
della domanda, sul rilievo che la procedura di rinnovazione degli atti introduttivi non era applicabile al caso di specie in considerazione dell'intervenuta pronuncia di improcedibilità della domanda originaria;
ii) l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione della “l. n 57/2001 in combinato disposto con l'art. 22 della l. 990/69, così come novellato dagli artt. 141,143,145, 148 e
149 del Dlgs 209/2005”; iii) il proprio difetto di legittimazione passiva, mancando agli atti la prova della titolarità del veicolo coinvolto nel sinistro;
iv) la nullità dell'atto introduttivo, ritenuto generico e lacunoso nella descrizione dei fatti.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa pretesa.
1.4. Nella comparsa conclusionale depositata il 6.07.2019, l'attrice, sulla base dei conteggi effettuati nella c.t.u. medica, modificava la propria pretesa risarcitoria chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento del complessivo importo di 45.400,25 € in luogo dei 56.914,00 € chiesti nell'atto di citazione, a cui aggiungere
9.334,07 € per le spese di lite, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
2. Sicché, acquisito il fascicolo relativo al giudizio dichiarato improcedibile (R.G.
n. 965/2014) nell'ambito del quale era stata effettuata la prova orale con l'audizione di una testimone e c.t.u. medico legale, il primo Giudice rinnovava la prova orale con l'audizione della stessa testimone già escussa nel precedente giudizio e, pertanto, decideva la causa con la sentenza impugnata con cui rigettava la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
liquidate in 1.300,00€, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa.
[...]
A fondamento di tale decisione, il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari poste dalla compagnia assicurativa, riteneva non raggiunta la prova dell'evento descritto dall'attrice nell'atto di citazione giudicando sostanzialmente inattendibile l'unica teste sentita, non solo per le contraddizioni presenti nella sua dichiarazione ma anche per il rapporto di parentela esistente tra la stessa e l'attrice (la teste era la
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c. 1 Parte_1 Controparte_9 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
cognata della ). Pt_1
A tal riguardo, il Tribunale sosteneva che la teste escussa, , aveva Testimone_1
reso dichiarazioni poco chiare non specificando come avesse potuto assistere al sinistro.
Nello specifico, la teste aveva indicato il giorno, l'ora ed il luogo del sinistro
(peraltro rendendo sul punto dichiarazioni più precise, quanto al giorno, rispetto a quelle rese nella prima escussione nonostante fosse passato del tempo tra le due dichiarazioni), descrivendo la dinamica del sinistro e rappresentando particolari completamente omessi dalla nel suo atto di citazione, quale il fatto di Pt_1
trovarsi in auto con l'attrice ed il marito di quest'ultima, , proprietario Controparte_7
e conducente dell'auto (di cui la teste non ricordava il nome, ricordando solo il modello che iniziava per “H”), che la prima si trovava accanto al guidatore mentre la teste era seduta sul sedile posteriore, che in seguito la era scesa dall'auto Pt_1
portandosi dietro l'autoveicolo, che il conducente dell'auto non avvedendosi della presenza della dietro l'auto, mentre stava facendo una manovra di Pt_1
retromarcia per parcheggiare, l'aveva investita schiacciandola con la gamba sinistra contro un muretto alto circa 70-80 cm che si trovava dietro l'auto.
Tuttavia, a dire del primo Giudice, “non si comprende come mai la teste abbia potuto assistere all'evento se era rimasta seduta in macchina (diversamente da quanto ha dichiarato nella precedente testimonianza del 24.6.2016); quindi la teste escussa che era in auto, ha solo potuto “sentire” l'urto (per l'urlo) ma non certo assistere all'evento per cui causa”.
3. Avverso tale sentenza di rigetto, con atto di citazione notificato l'8 novembre
2020 a e alla ha proposto appello Controparte_7 Controparte_1 Parte_1
sostenendo che il Tribunale aveva errato nel valutare le risultanze istruttorie acquisite in primo grado. Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di “1)
Accertare e dichiarare che la responsabilità sia addebitata unicamente al sig.
[...]
e, per l'effetto, 2) Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento in CP_7
favore della istante della complessiva somma di € 45.400,25, ovvero quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà più equa oltre interessi legali e rivalutazione dall'evento all'effettivo soddisfo;
3) Condannare i predetti convenuti in
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze (ivi comprese quelle di CTU) del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15% ex DM n. 55/14, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al costituito procuratore anticipatario”.
6. Con comparsa di costituzione del 22.02.2021, si è costituita in giudizio la resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto poiché infondata. Controparte_1
Ha, inoltre, chiesto la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e, in via gradata, di dichiararsi, ai sensi dell'art. 2054 c.c., il concorso di colpa delle parti.
7. Dichiarata la contumacia di , all'udienza del 3 dicembre 2024, Controparte_7
la Corte ha introitato la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190
c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato.
Con i suoi motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente poiché connessi, l'appellante contesta: 1) che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inattendibile l'unica teste sentita sulla base di una non corretta valutazione delle sue dichiarazioni;
2) che il Tribunale non abbia desunto dal mancato interrogatorio formale del convenuto contumace le conseguenze previste per legge;
3) Controparte_7
l'omessa condanna dei convenuti in solido anche sulla base dell'espletata CTU che aveva confermato il nesso di causalità tra l'evento traumatico ed il danno subito dall'attrice.
Essi sono infondati sulla base delle seguenti considerazioni.
II.1. Osserva, preliminarmente, la Corte che la dinamica del sinistro, nei suoi particolari, risulta per la prima volta descritta dall'unico teste sentito, , Testimone_1
legata da rapporti di parentela con le parti in causa.
Nello specifico, mentre nell'atto di citazione l'attrice si limitava a dichiarare che in data 25 maggio 2013, alle ore 12 circa, alla via Tirone della Guardia in Trecase (Na) era stata investita da un'auto Hiunday Athos, targata DG 951VT, di proprietà e condotta da , che stava facendo una manovra di retromarcia per Controparte_7
parcheggiare, riportando lesioni descritte come “frattura bimalleolare della caviglia
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sinistra con ferita l.c. e grossa escara mediale al terzo distale della gamba sinistra”, tutti gli altri particolari dell'evento - cioè il fatto che il conducente dell'auto era il marito dell'attrice, che l'evento si era verificato alla presenza di altro soggetto, la cognata dell'attrice , poi chiamata a testimoniare, che l'investimento si Testimone_1
era verificato tramite impatto tra l'auto che effettuava il retromarcia, l'attrice ed un muretto alto circa 70-80 cm esistente alla via Tirone - sono emersi solo tramite le dichiarazioni rese dalla teste . Tes_1
Il che lascia sostanzialmente priva di valore la testimonianza resa dalla teste per i seguenti motivi: a) la sussistenza di un'unica testimonianza, in assenza di un raffronto con altri testi non chiamati a testimoniare (nella specie, per esempio, l'attrice avrebbe potuto chiamare a testimoniare il proprietario della cantina ove le parti si erano recate insieme per acquistare vino, sopraggiunto sul posto, a dire della teste , dopo Tes_1
l'incidente, che avrebbe potuto quanto meno dire chi era presente al fatto), non consente di valutarne la credibilità e la conseguente attendibilità; b) tale valutazione di attendibilità viene resa difficile, se non impossibile, quando il teste introduce per la prima volta nuovi particolari del fatto dannoso, introducendo elementi nuovi che arricchiscono la causa petendi dell'atto introduttivo del giudizio non consentendo il raffronto tra quanto illustrato in citazione dall'attrice e quanto riportato dal teste nelle sue dichiarazioni;
c) l'attendibilità del teste viene meno nell'ipotesi in cui egli viene indicato solo nell'atto di citazione, e non nei pregressi atti anche stragiudiziali, ed è legato da rapporti di parentela con le parti in causa;
d) in omaggio ai criteri c.d. della linearità e della completezza della testimonianza, ciò che deve essere verificato è che la deposizione sia internamente logica e coerente, priva di contraddizioni, e non in contrasto con altre dichiarazioni .
Nel caso in esame, non sussistendo le dichiarazioni di altri testi, la testimonianza della può essere confrontata, oltre che con quanto dichiarato dall'attrice CP_10
nell'atto di citazione, con quanto da ella resa, circa tre anni prima, nell'altro giudizio conclusosi con la dichiarazione di improcedibilità.
Nella prima dichiarazione resa in data 14 giugno 2016 la teste riferiva che : i)
“verso la fine del mese di maggio dell'anno 2013 alle ore 11,30-12,00 circa”, ella si
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trovava a bordo del veicolo investitore e la “predetta auto era condotta da mio cognato ed a bordo della stessa vi era la moglie ”; ii) Controparte_7 Parte_1
che giunti in via Tirone, il cognato fermava l'autovettura per far Controparte_7
scendere le due trasportate ed ella scendeva dall'autovettura “contemporaneamente” all'attrice “la quale mentre stava passando a piedi dietro all'auto, mio cognato, senza avvedersi della presenza della moglie, effettuò una manovra di retromarcia e nell'effettuare tale manovra incastrò mia cognata tra la parte posteriore dell'auto ed il muretto di pietra lavica”.
Nella seconda deposizione resa all'udienza del 14 maggio 2019, la teste specificava, a differenza di quanto dichiarato nella prima deposizione, che: CP_10
i) il sinistro si verificava “il giorno 25 maggio dell'anno 2013 alle ore 11,30-12 circa” precisando, sul punto, di ricordare “con precisione la data in quanto quando succede un fatto non lo dimentico e non dimentico la data in cui si è verificato”, ii) che giunti presso la via Tirone, il cognato fermava l'autovettura per farle scendere, CP_7
omettendo questa volta di specificare che entrambe erano scese dall'auto ed inducendo il primo Giudice a concludere nel senso che la teste era rimasta in auto seduta sul sedile posteriore sicché non avrebbe potuto assistere all'evento.
Su tale specifico punto, l'appellante sostiene che il primo Giudice abbia errato nelle sue conclusioni giacché la presenza sul posto della , cioè la sua Tes_1
possibilità di assistere all'impatto tra l'auto e l'attrice, poteva desumersi da altri particolari, quali ad esempio la descrizione resa dal teste del muretto alto circa 70-80 cm contro cui l'attrice era stata incastrata dall'auto del che effettuava una CP_7
manovra di retromarcia.
La doglianza non ha fondamento, e comunque, non è decisiva al fine dell'accoglimento dell'appello. Difatti, è pur vero che il Tribunale è arrivato a conclusioni non espressamente indicate dalla teste nelle sue dichiarazioni (il fatto cioè che la teste era rimasta in auto e non era scesa contemporaneamente all'attrice, come indicato nella dichiarazione resa dalla prima nell'altro processo); e tuttavia, l'omissione di tale dato, ed in generale, l'omissione da parte della teste della posizione precisa in cui ella si trovava al momento dell'impatto (ad esempio, poteva specificare se scesa
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dall'auto si stava dirigendo insieme alla verso la cantina percorrendo la Pt_1
medesima direzione, dovendo in tal caso però spiegare perché solo l'attrice era stata travolta dall'auto, oppure se le due cognate avevano preso direzioni opposte, ed in tal caso, la teste avrebbe dovuto spiegare come poteva aver visto la dinamica dell'evento, ad esempio dicendo di essersi fermata e girata ad aspettare la cognata in modo da non tenerle le spalle) certamente incide sulla valutazione complessiva della sua attendibilità.
In tale valutazione di (in)attendibilità non può non tenersi conto delle evidenti incongruenze - rilevate dalla assicurazione appellata - tra le dichiarazioni rese dalla teste nelle due occasioni in cui veniva sentita (secondo cui la veniva colpita Pt_1
dall'auto investitrice al lato destro del corpo, rimanendo incastrata con la gamba sinistra contro il muretto di pietra lavica alto 70-80 cm) e quanto riportato nel referto medico redatto dal PS dell'Ospedale di Boscotrecase ove l'attrice dopo l'incidente fu ricoverata, da cui non si evincevano lesioni alla parte destra del corpo che necessariamente dovevano essere presenti data la manovra causativa del danno, nonché tra quanto riportato, o meglio non riportato, dalla medesima teste (che non aveva mai parlato di una caduta al suolo dell'attrice) e quanto riportato nell'espletata
CTU che riconosceva lesioni compatibili con una caduta al suolo (cfr. relazione Ctu primo grado).
Né può ritenersi che il Tribunale abbia omesso di considerare le conseguenze giuridiche derivanti ex art. 232 c.c. dalla mancata comparizione della parte contumace,
, a rendere l'interrogatorio formale, giacché, come affermato dalla Controparte_7
condivisibile giurisprudenza di legittimità, “ la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità”(così,
Cass. 32846/2024; Cass. 4837/2018). Ed in ogni caso, tale condotta omissiva, se
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valutata unitamente ad altri elementi di prova (cfr. Cass. 41643/2021), non conduce a diverse conclusioni, atteso che l'altro elemento di prova è rappresentato dalla dichiarazione resa dall'unico teste sentito, non decisivo - come detto - per le sua incompletezza e sostanziale inattendibilità.
A tanto va infine aggiunto che la parte non comparsa, chiamata a rendere l'interrogatorio formale, era il marito dell'attrice, e sebbene non possa più affermarsi l'inattendibilità automatica delle dichiarazioni testimoniali rese da persone legate da vincoli di parentela o coniugio (cfr., per tutte, Cass. 6001/2023), deve tenersi in dovuta considerazione il fatto che l'attrice, sia nell'atto di citazione sia negli altri atti anche stragiudiziali, abbia nascosto il fatto che il conducente dell'auto investitrice fosse suo marito evidentemente per il timore che se ne potesse desumere in via pregiudiziale l'inattendibilità delle sue dichiarazioni (cfr. Cass. 12259/20023 secondo cui “il vincolo di coniugio tra testimone e parte può, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse”).
III. In definitiva, tutti i suddetti elementi, inducono la Corte a confermare il giudizio espresso dal Tribunale sull'insussistenza del fatto storico narrato dalla in ragione dell'inattendibilità dell'unica teste sentita - stante l'incompletezza Pt_1
e talune incongruenze delle sue dichiarazioni – e del rapporto di parentela e di coniugio rispettivamente esistente tra la parte e la teste da un lato e tra la parte ed il convenuto dall'altro lato. Controparte_7
L'appello va pertanto rigettato con conferma della sentenza impugnata ed assorbimento di ogni altra questione posta dall'appellante.
IV. Va parimenti rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dall'assicurazione appellata per la prima volta in appello, che, pur ammissibile (cfr.
Cass. 6614/2023), va rigettata non risultando esservi prova della mala fede e/o della colpa grave manifesta dell'appellante (Cass.36591/2023 secondo cui “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di
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scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive”).
V. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della sola parte costituita, la delle spese processuali del grado Controparte_1
di giudizio che vanno determinate in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 26.000,01 € ed 52.000,00 €.
Esse possono essere liquidate nel complessivo importo di 10.005,00 €, di cui
8.700,00 € per compensi (2.000,00 € per la fase di studio, 1.300,00 € per la fase introduttiva, 2.100,00 € per la fase di trattazione, 3.300,00 € per la fase decisoria),
1.305,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e distratte in favore dell'avv. Marco D'Amico, dichiaratosi anticipatario delle stesse nella comparsa di costituzione in appello (sebbene non abbia ribadito tale richiesta nelle comparse conclusionali e non abbia inteso, per ciò solo, rinunciarvi) .
VI. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della avverso la Parte_1 Controparte_7 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 538/2020, pubblicata il 28 febbraio
2020, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio d'appello, che liquida in 10.005,00 €, di cui 8.700,00 € per compensi e 1.305,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
accessori, con distrazione delle stesse a favore del procuratore di quest'ultima, avv. Marco D'Amico, per dichiarazione di anticipo fatta;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da ella proposto.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n. 3924/20 r.g.aa.cc. Pagina 11 di 11
c. 1 Parte_1 Controparte_9
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
538/2020, pubblicata il 28 febbraio 2020, iscritto al n. 3924/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 3 dicembre 2024
e pendente
T R A
(c.f.: nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Rosaria Lanna (c.f.: ) - APPELLANTE - C.F._2
E la (P.Iva: ), con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado Controparte_1 P.IVA_1
n° 45, già denominata quale incorporante di Controparte_2 Controparte_3
giusto atto di Controparte_4 Controparte_5
fusione del 21.12.13 a rogito del notaio di Bologna (Rep. 53712, Racc. 34018) Per_1
- in persona del legale rappresentante p.t., e per esso in persona del procuratore dr.
rappresentata e difesa dall' avv. Sergio D'Amico (c.f.: CP_6
- APPELLATA - C.F._3
NONCHE' Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e Controparte_7 C.F._4
residente in [...] - APPELLATO CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 19-24.02.2014, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata e la Controparte_7 Controparte_1
(già , nelle rispettive qualità di proprietario ed impresa Controparte_8
assicuratrice dell'autovettura Hiunday Athos targata DG951VT, per ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da ella subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 25 maggio 2013, quantificati nella complessiva somma di
56.914,00 €, con rivalutazione monetaria e interessi legali da computarsi dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva che: a) il giorno 25 maggio 2013, alle ore 12 circa, in Tricase (Na), alla Via Tirone Guardia, veniva investita dalla vettura
Hiunday Athos targata DG951VT, di proprietà di ed assicurata per la Controparte_7
r.c.a. con la (già , il cui conducente, nell'effettuare Controparte_8 Controparte_1
una manovra per parcheggiare, la investiva;
b) a causa dello scontro, ella riportava una “frattura bimalleolare della caviglia sinistra con ferita l.c. e grossa escara mediale al terzo distale della gamba sinistra”; c) il proprio medico legale, pertanto, le riconosceva postumi di natura permanente nella misura del 15 per cento, oltre ad un periodo di invalidità temporanea di 124 giorni totale (giorni 30 di ITT, giorni 60 di ITP al
50 per cento, giorni 34 di ITP al 25 per cento); d) si sottoponeva altresì a visita medica presso il medico fiduciario della compagnia assicurativa, senza tuttavia ricevere alcuna offerta risarcitoria da parte di quest'ultima.
1.1. La causa veniva iscritta al ruolo (R.G. n. 965/2014) e instaurato regolarmente il contraddittorio, effettuata la prova orale ed espletata consulenza medica d'ufficio, con sentenza n. 984/2018, pubblicata il 24 aprile 2018, il Tribunale dichiarava l'improcedibilità della domanda in quanto il fascicolo di parte era stato ritirato in sede di precisazione delle conclusioni e successivamente non era stato più depositato, impedendo in tal modo al primo Giudice di decidere sulla base degli atti a disposizione.
1.2 Con atto di citazione in rinnovazione, notificato in data 4 maggio 2018,
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conveniva nuovamente in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, e riproponendo le domande di cui al Controparte_7 Controparte_1
primo atto di citazione.
1.3. Dichiarata la contumacia di , si costituiva in giudizio la Controparte_7
eccependo, in via preliminare: i) l'inammissibilità e l'improcedibilità Controparte_1
della domanda, sul rilievo che la procedura di rinnovazione degli atti introduttivi non era applicabile al caso di specie in considerazione dell'intervenuta pronuncia di improcedibilità della domanda originaria;
ii) l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione della “l. n 57/2001 in combinato disposto con l'art. 22 della l. 990/69, così come novellato dagli artt. 141,143,145, 148 e
149 del Dlgs 209/2005”; iii) il proprio difetto di legittimazione passiva, mancando agli atti la prova della titolarità del veicolo coinvolto nel sinistro;
iv) la nullità dell'atto introduttivo, ritenuto generico e lacunoso nella descrizione dei fatti.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa pretesa.
1.4. Nella comparsa conclusionale depositata il 6.07.2019, l'attrice, sulla base dei conteggi effettuati nella c.t.u. medica, modificava la propria pretesa risarcitoria chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento del complessivo importo di 45.400,25 € in luogo dei 56.914,00 € chiesti nell'atto di citazione, a cui aggiungere
9.334,07 € per le spese di lite, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
2. Sicché, acquisito il fascicolo relativo al giudizio dichiarato improcedibile (R.G.
n. 965/2014) nell'ambito del quale era stata effettuata la prova orale con l'audizione di una testimone e c.t.u. medico legale, il primo Giudice rinnovava la prova orale con l'audizione della stessa testimone già escussa nel precedente giudizio e, pertanto, decideva la causa con la sentenza impugnata con cui rigettava la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
liquidate in 1.300,00€, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa.
[...]
A fondamento di tale decisione, il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari poste dalla compagnia assicurativa, riteneva non raggiunta la prova dell'evento descritto dall'attrice nell'atto di citazione giudicando sostanzialmente inattendibile l'unica teste sentita, non solo per le contraddizioni presenti nella sua dichiarazione ma anche per il rapporto di parentela esistente tra la stessa e l'attrice (la teste era la
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cognata della ). Pt_1
A tal riguardo, il Tribunale sosteneva che la teste escussa, , aveva Testimone_1
reso dichiarazioni poco chiare non specificando come avesse potuto assistere al sinistro.
Nello specifico, la teste aveva indicato il giorno, l'ora ed il luogo del sinistro
(peraltro rendendo sul punto dichiarazioni più precise, quanto al giorno, rispetto a quelle rese nella prima escussione nonostante fosse passato del tempo tra le due dichiarazioni), descrivendo la dinamica del sinistro e rappresentando particolari completamente omessi dalla nel suo atto di citazione, quale il fatto di Pt_1
trovarsi in auto con l'attrice ed il marito di quest'ultima, , proprietario Controparte_7
e conducente dell'auto (di cui la teste non ricordava il nome, ricordando solo il modello che iniziava per “H”), che la prima si trovava accanto al guidatore mentre la teste era seduta sul sedile posteriore, che in seguito la era scesa dall'auto Pt_1
portandosi dietro l'autoveicolo, che il conducente dell'auto non avvedendosi della presenza della dietro l'auto, mentre stava facendo una manovra di Pt_1
retromarcia per parcheggiare, l'aveva investita schiacciandola con la gamba sinistra contro un muretto alto circa 70-80 cm che si trovava dietro l'auto.
Tuttavia, a dire del primo Giudice, “non si comprende come mai la teste abbia potuto assistere all'evento se era rimasta seduta in macchina (diversamente da quanto ha dichiarato nella precedente testimonianza del 24.6.2016); quindi la teste escussa che era in auto, ha solo potuto “sentire” l'urto (per l'urlo) ma non certo assistere all'evento per cui causa”.
3. Avverso tale sentenza di rigetto, con atto di citazione notificato l'8 novembre
2020 a e alla ha proposto appello Controparte_7 Controparte_1 Parte_1
sostenendo che il Tribunale aveva errato nel valutare le risultanze istruttorie acquisite in primo grado. Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di “1)
Accertare e dichiarare che la responsabilità sia addebitata unicamente al sig.
[...]
e, per l'effetto, 2) Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento in CP_7
favore della istante della complessiva somma di € 45.400,25, ovvero quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà più equa oltre interessi legali e rivalutazione dall'evento all'effettivo soddisfo;
3) Condannare i predetti convenuti in
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solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze (ivi comprese quelle di CTU) del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15% ex DM n. 55/14, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al costituito procuratore anticipatario”.
6. Con comparsa di costituzione del 22.02.2021, si è costituita in giudizio la resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto poiché infondata. Controparte_1
Ha, inoltre, chiesto la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e, in via gradata, di dichiararsi, ai sensi dell'art. 2054 c.c., il concorso di colpa delle parti.
7. Dichiarata la contumacia di , all'udienza del 3 dicembre 2024, Controparte_7
la Corte ha introitato la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190
c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato.
Con i suoi motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente poiché connessi, l'appellante contesta: 1) che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inattendibile l'unica teste sentita sulla base di una non corretta valutazione delle sue dichiarazioni;
2) che il Tribunale non abbia desunto dal mancato interrogatorio formale del convenuto contumace le conseguenze previste per legge;
3) Controparte_7
l'omessa condanna dei convenuti in solido anche sulla base dell'espletata CTU che aveva confermato il nesso di causalità tra l'evento traumatico ed il danno subito dall'attrice.
Essi sono infondati sulla base delle seguenti considerazioni.
II.1. Osserva, preliminarmente, la Corte che la dinamica del sinistro, nei suoi particolari, risulta per la prima volta descritta dall'unico teste sentito, , Testimone_1
legata da rapporti di parentela con le parti in causa.
Nello specifico, mentre nell'atto di citazione l'attrice si limitava a dichiarare che in data 25 maggio 2013, alle ore 12 circa, alla via Tirone della Guardia in Trecase (Na) era stata investita da un'auto Hiunday Athos, targata DG 951VT, di proprietà e condotta da , che stava facendo una manovra di retromarcia per Controparte_7
parcheggiare, riportando lesioni descritte come “frattura bimalleolare della caviglia
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sinistra con ferita l.c. e grossa escara mediale al terzo distale della gamba sinistra”, tutti gli altri particolari dell'evento - cioè il fatto che il conducente dell'auto era il marito dell'attrice, che l'evento si era verificato alla presenza di altro soggetto, la cognata dell'attrice , poi chiamata a testimoniare, che l'investimento si Testimone_1
era verificato tramite impatto tra l'auto che effettuava il retromarcia, l'attrice ed un muretto alto circa 70-80 cm esistente alla via Tirone - sono emersi solo tramite le dichiarazioni rese dalla teste . Tes_1
Il che lascia sostanzialmente priva di valore la testimonianza resa dalla teste per i seguenti motivi: a) la sussistenza di un'unica testimonianza, in assenza di un raffronto con altri testi non chiamati a testimoniare (nella specie, per esempio, l'attrice avrebbe potuto chiamare a testimoniare il proprietario della cantina ove le parti si erano recate insieme per acquistare vino, sopraggiunto sul posto, a dire della teste , dopo Tes_1
l'incidente, che avrebbe potuto quanto meno dire chi era presente al fatto), non consente di valutarne la credibilità e la conseguente attendibilità; b) tale valutazione di attendibilità viene resa difficile, se non impossibile, quando il teste introduce per la prima volta nuovi particolari del fatto dannoso, introducendo elementi nuovi che arricchiscono la causa petendi dell'atto introduttivo del giudizio non consentendo il raffronto tra quanto illustrato in citazione dall'attrice e quanto riportato dal teste nelle sue dichiarazioni;
c) l'attendibilità del teste viene meno nell'ipotesi in cui egli viene indicato solo nell'atto di citazione, e non nei pregressi atti anche stragiudiziali, ed è legato da rapporti di parentela con le parti in causa;
d) in omaggio ai criteri c.d. della linearità e della completezza della testimonianza, ciò che deve essere verificato è che la deposizione sia internamente logica e coerente, priva di contraddizioni, e non in contrasto con altre dichiarazioni .
Nel caso in esame, non sussistendo le dichiarazioni di altri testi, la testimonianza della può essere confrontata, oltre che con quanto dichiarato dall'attrice CP_10
nell'atto di citazione, con quanto da ella resa, circa tre anni prima, nell'altro giudizio conclusosi con la dichiarazione di improcedibilità.
Nella prima dichiarazione resa in data 14 giugno 2016 la teste riferiva che : i)
“verso la fine del mese di maggio dell'anno 2013 alle ore 11,30-12,00 circa”, ella si
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trovava a bordo del veicolo investitore e la “predetta auto era condotta da mio cognato ed a bordo della stessa vi era la moglie ”; ii) Controparte_7 Parte_1
che giunti in via Tirone, il cognato fermava l'autovettura per far Controparte_7
scendere le due trasportate ed ella scendeva dall'autovettura “contemporaneamente” all'attrice “la quale mentre stava passando a piedi dietro all'auto, mio cognato, senza avvedersi della presenza della moglie, effettuò una manovra di retromarcia e nell'effettuare tale manovra incastrò mia cognata tra la parte posteriore dell'auto ed il muretto di pietra lavica”.
Nella seconda deposizione resa all'udienza del 14 maggio 2019, la teste specificava, a differenza di quanto dichiarato nella prima deposizione, che: CP_10
i) il sinistro si verificava “il giorno 25 maggio dell'anno 2013 alle ore 11,30-12 circa” precisando, sul punto, di ricordare “con precisione la data in quanto quando succede un fatto non lo dimentico e non dimentico la data in cui si è verificato”, ii) che giunti presso la via Tirone, il cognato fermava l'autovettura per farle scendere, CP_7
omettendo questa volta di specificare che entrambe erano scese dall'auto ed inducendo il primo Giudice a concludere nel senso che la teste era rimasta in auto seduta sul sedile posteriore sicché non avrebbe potuto assistere all'evento.
Su tale specifico punto, l'appellante sostiene che il primo Giudice abbia errato nelle sue conclusioni giacché la presenza sul posto della , cioè la sua Tes_1
possibilità di assistere all'impatto tra l'auto e l'attrice, poteva desumersi da altri particolari, quali ad esempio la descrizione resa dal teste del muretto alto circa 70-80 cm contro cui l'attrice era stata incastrata dall'auto del che effettuava una CP_7
manovra di retromarcia.
La doglianza non ha fondamento, e comunque, non è decisiva al fine dell'accoglimento dell'appello. Difatti, è pur vero che il Tribunale è arrivato a conclusioni non espressamente indicate dalla teste nelle sue dichiarazioni (il fatto cioè che la teste era rimasta in auto e non era scesa contemporaneamente all'attrice, come indicato nella dichiarazione resa dalla prima nell'altro processo); e tuttavia, l'omissione di tale dato, ed in generale, l'omissione da parte della teste della posizione precisa in cui ella si trovava al momento dell'impatto (ad esempio, poteva specificare se scesa
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dall'auto si stava dirigendo insieme alla verso la cantina percorrendo la Pt_1
medesima direzione, dovendo in tal caso però spiegare perché solo l'attrice era stata travolta dall'auto, oppure se le due cognate avevano preso direzioni opposte, ed in tal caso, la teste avrebbe dovuto spiegare come poteva aver visto la dinamica dell'evento, ad esempio dicendo di essersi fermata e girata ad aspettare la cognata in modo da non tenerle le spalle) certamente incide sulla valutazione complessiva della sua attendibilità.
In tale valutazione di (in)attendibilità non può non tenersi conto delle evidenti incongruenze - rilevate dalla assicurazione appellata - tra le dichiarazioni rese dalla teste nelle due occasioni in cui veniva sentita (secondo cui la veniva colpita Pt_1
dall'auto investitrice al lato destro del corpo, rimanendo incastrata con la gamba sinistra contro il muretto di pietra lavica alto 70-80 cm) e quanto riportato nel referto medico redatto dal PS dell'Ospedale di Boscotrecase ove l'attrice dopo l'incidente fu ricoverata, da cui non si evincevano lesioni alla parte destra del corpo che necessariamente dovevano essere presenti data la manovra causativa del danno, nonché tra quanto riportato, o meglio non riportato, dalla medesima teste (che non aveva mai parlato di una caduta al suolo dell'attrice) e quanto riportato nell'espletata
CTU che riconosceva lesioni compatibili con una caduta al suolo (cfr. relazione Ctu primo grado).
Né può ritenersi che il Tribunale abbia omesso di considerare le conseguenze giuridiche derivanti ex art. 232 c.c. dalla mancata comparizione della parte contumace,
, a rendere l'interrogatorio formale, giacché, come affermato dalla Controparte_7
condivisibile giurisprudenza di legittimità, “ la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità”(così,
Cass. 32846/2024; Cass. 4837/2018). Ed in ogni caso, tale condotta omissiva, se
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valutata unitamente ad altri elementi di prova (cfr. Cass. 41643/2021), non conduce a diverse conclusioni, atteso che l'altro elemento di prova è rappresentato dalla dichiarazione resa dall'unico teste sentito, non decisivo - come detto - per le sua incompletezza e sostanziale inattendibilità.
A tanto va infine aggiunto che la parte non comparsa, chiamata a rendere l'interrogatorio formale, era il marito dell'attrice, e sebbene non possa più affermarsi l'inattendibilità automatica delle dichiarazioni testimoniali rese da persone legate da vincoli di parentela o coniugio (cfr., per tutte, Cass. 6001/2023), deve tenersi in dovuta considerazione il fatto che l'attrice, sia nell'atto di citazione sia negli altri atti anche stragiudiziali, abbia nascosto il fatto che il conducente dell'auto investitrice fosse suo marito evidentemente per il timore che se ne potesse desumere in via pregiudiziale l'inattendibilità delle sue dichiarazioni (cfr. Cass. 12259/20023 secondo cui “il vincolo di coniugio tra testimone e parte può, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse”).
III. In definitiva, tutti i suddetti elementi, inducono la Corte a confermare il giudizio espresso dal Tribunale sull'insussistenza del fatto storico narrato dalla in ragione dell'inattendibilità dell'unica teste sentita - stante l'incompletezza Pt_1
e talune incongruenze delle sue dichiarazioni – e del rapporto di parentela e di coniugio rispettivamente esistente tra la parte e la teste da un lato e tra la parte ed il convenuto dall'altro lato. Controparte_7
L'appello va pertanto rigettato con conferma della sentenza impugnata ed assorbimento di ogni altra questione posta dall'appellante.
IV. Va parimenti rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dall'assicurazione appellata per la prima volta in appello, che, pur ammissibile (cfr.
Cass. 6614/2023), va rigettata non risultando esservi prova della mala fede e/o della colpa grave manifesta dell'appellante (Cass.36591/2023 secondo cui “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di
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scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive”).
V. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della sola parte costituita, la delle spese processuali del grado Controparte_1
di giudizio che vanno determinate in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 26.000,01 € ed 52.000,00 €.
Esse possono essere liquidate nel complessivo importo di 10.005,00 €, di cui
8.700,00 € per compensi (2.000,00 € per la fase di studio, 1.300,00 € per la fase introduttiva, 2.100,00 € per la fase di trattazione, 3.300,00 € per la fase decisoria),
1.305,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e distratte in favore dell'avv. Marco D'Amico, dichiaratosi anticipatario delle stesse nella comparsa di costituzione in appello (sebbene non abbia ribadito tale richiesta nelle comparse conclusionali e non abbia inteso, per ciò solo, rinunciarvi) .
VI. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della avverso la Parte_1 Controparte_7 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 538/2020, pubblicata il 28 febbraio
2020, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio d'appello, che liquida in 10.005,00 €, di cui 8.700,00 € per compensi e 1.305,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori
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accessori, con distrazione delle stesse a favore del procuratore di quest'ultima, avv. Marco D'Amico, per dichiarazione di anticipo fatta;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da ella proposto.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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