Sentenza 7 luglio 1980
Massime • 3
Qualora la parte istante o l'ufficiale giudiziario conoscano il luogo in cui si e trasferito il destinatario della notificazione o, come quando il trasferimento sia stato regolarmente registrato all'Anagrafe, possano conoscere tale luogo con l'impiego della ordinaria diligenza nell'assunzione delle informazioni necessarie, la notificazione non puo essere eseguita nel luogo della precedente residenza ai sensi dell'art 140 cod proc civ e, se eseguita in detta Forma, deve ritenersi nulla. ( V 4174/79, mass n 400685; ( V 5753/78, mass n 395555).*
La relata di notificazione di un atto fa fede sino a querela di falso solo delle attestazioni che riguardano l'attivita svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, e non anche delle altre attestazioni - le quali fanno percio fede fino a prova contraria - relative a circostanze (quali il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario della notifica) che sono frutto non della diretta percezione del pubblico ufficiale bensi di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri. ( Conf 685/62, mass n 251084).*
L'art 22 della legge 24 dicembre 1969 n 990, sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il quale subordina la proponibilita dell'Azione risarcitoria alla preventiva richiesta di risarcimento del danno per mezzo di lettera raccomandata all'assicuratore, nonche al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, trova applicazione non soltanto con riguardo all'Azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore, a norma dell'art 18 della citata legge, ma anche con riguardo all'ordinaria Azione risarcitoria che il danneggiato stesso esperisca nei confronti dell'autore del fatto illecito o del responsabile civile. ( Conf 2415/79, mass n 398729; ( Conf 2262/78, mass n 391664; ( Conf 4205/77, mass n 387843).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1980, n. 4333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4333 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1980 |
Testo completo
La relata di notificazione di un atto fa fede sino a querela di falso solo delle attestazioni che riguardano l'attivita svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, e non anche delle altre attestazioni - le quali fanno percio fede fino a prova contraria - relative a circostanze (quali il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario della notifica) che sono frutto non della diretta percezione del pubblico ufficiale bensi di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri. ( Conf 685/62, mass n 251084).*