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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2073/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
13.11.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. DONATELLI MAURIZIO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia (VE), Via San Donà 277/A
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. ZANIN GIANCARLO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7.7.2025, con domicilio eletto presso il suo studio in Mogliano Veneto (TV) via G. Marconi n. 14/2,
OGGETTO: qualificazione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 in via principale
- accertare e dichiarare che il ricorrente, ha lavorato “in nero” presso il ristorante “Aromatico”
sito in Via Asseggiano 65 in zona Gazzera (VE) espletando mansioni di lavoro subordinato in favore di Controparte_1
di dall'1 maggio 2023 sino al 30 settembre 2023. Persona_1
- accertare e dichiarare che il ricorrente nel periodo di lavoro innanzi indicato era assoggettato al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della convenuta, seguiva un orario di lavoro dalle ore 6:15 fino alle ore 11:30 dal lunedì alla domenica compresi, senza effettuare riposi settimanali, recandosi ogni giorno presso il ristorante “Aromatico” sito in Via Asseggiano 65 in zona Gazzera (VE) per gestire tutta la linea delle colazioni del Resort Green Garden sito in Via
Asseggiano 65 in zona Gazzera (VE) in favore del quale la convenuta svolgeva il servizio colazioni,
- accertare e dichiarare che il ricorrente utilizzava gli strumenti forniti dal datore di lavoro, la cucina dello stesso, svolgendo l'attività lavorativa con le modalità innanzi descritte, con carattere continuativo della prestazione, nell'ambito delle direttive ricevute dal Sig. Persona_1
superiore e legale rappresentante della società convenuta e che il Sig. era Parte_1
assoggettato al potere di vigilanza e direzione del Sig. Persona_1
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni rientranti nel 2° livello del CCNL
Pubblici Esercizi Confcommercio e che ha diritto a percepire, per tutti i titoli di cui innanzi (e come esplicitati nell'allegato conteggio), la complessiva somma di € 12.148,76 comprensivi di incidenze sul TFR (come da conteggi allegati) o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria delle differenze su ogni mensilità dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo e per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento della relativa somma di € 12.148,76 o di quella effettivamente accertata come dovuta in favore del ricorrente.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, spese generali/rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara distrattario.
2 Per parte resistente:
Nel merito: rigettarsi la domanda di parte ricorrente perché infondata ed illegittima per le ragioni tutte esposte in atti accertando e dichiarando che il rapporto tra il signor e la Parte_1
società FR&D srls avesse carattere di collaborazione autonoma ex art. 2222 c.c.
Nel merito, in ogni caso: accertare e dichiarare che la società FR&D srls ha corrisposto al ricorrente la somma di euro 6.000,00 in contanti a titolo di pagamento delle prestazioni svolte all'interno del ristorante “Aromatico” e conseguentemente respingere tutte le richieste avversarie.
Nel merito in via gradata: ove questo Tribunale dovesse ritenere che il rapporto contrattuale inter
partes sia riconducibile nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato, accertare e dichiarare che il signor ha svolto, all'interno dell'organigramma aziendale le mansioni di Parte_2
banconiere di cui al 5° livello del CCNL dei Pubblici Esercizi e Commercio e che nulla deve la resistente a titolo di differenze retributive anche per incidenze sul TFR, per avergli già corrisposto tali somme.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre ad accessori di legge, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara distrattario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente deduceva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
convenuta dall'1.5.2023 al 30.9.2023, in assenza di regolarizzazione, per lo svolgimento di mansioni sussumibili al 2° livello del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, dalle
6.30 alle 11.30 senza riposo settimanale, e di non avere percepito alcuna retribuzione.
Agiva in giudizio per l'accertamento della natura subordinata del rapporto e la condanna della convenuta al pagamento degli importi retributivi anche differiti, per importo di €
12.148,76, oltre accessori.
2. Costituendosi in giudizio la società convenuta negava che tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato, e comunque sosteneva che nel corso del rapporto erano stati corrisposti al ricorrente importi in contanti correlati all'effettivo impiego dello stesso pienamente satisfattivi, considerata al più la riconducibilità del rapporto al 5° livello del
CCNL. Concludeva dunque in via principale e subordinata come riportato in epigrafe.
3 3. Esperito senza esito positivo tentativo di conciliazione, ed assunte le dichiarazioni delle parti nelle forme dell'interrogatorio libero, la causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e tramite CTU grafologica in relazione alla paternità
delle scritture apposte a documentazione dimessa da parte resistente.
4. Infine, la causa previo deposito di note conclusive perveniva in decisione all'udienza odierna, per la quale si costituiva per la società resistente nuovo difensore a fronte della rinuncia al mandato pervenuta da parte degli originari difensori.
§ § § § § § § § § § § § §
5. Non contesta la collaborazione tra le parti in relazione ad attività prestata dal ricorrente a favore della società convenuta, nell'ambito del servizio colazioni della struttura alberghiera “Green Garden River”, deve ritenersi provato che il rapporto in questione sia da ricondurre alla tipologia della subordinazione.
5.1 In questo senso concorrono una pluralità di indici cd. sintomatici, ovvero: la continuità
della prestazione, l'inserimento dell'organizzazione aziendale in ragione dell'espletamento da parte del ricorrente di mansioni necessarie per l'attività aziendale,
l'utilizzazione di strumenti messi a disposizione del datore di lavoro, l'espletamento di attività lavorativa con quotidianità ed orario costanze ed a fronte di pagamenti a cadenze regolari e correlate all'orario lavorativo (vedi infra), per lo svolgimento del resto di mansioni sostanzialmente esecutive e che dunque non necessitavano di precisi e quotidiani ordini da parte di personale sovraordinato.
6. Quanto alle mansioni svolte, i testimoni escussi ed anche lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero hanno riferito di sue prestazioni consistenti nel servire ai tavoli ed al banco, nell'aiutare per la preparazione del buffet -che non comportava peraltro la cottura di cibi se non per la preparazione delle uova sode e strapazzate -, e nel lavaggio dei piatti.
Ne deriva la spettanza del livello quinto CCNL Pubblici Esercizi secondo cui
“appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e
capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e
4 pratica di lavoro” e che ricomprende i profili, per quanto qui interessa, di banconiere e barista.
7. Anche l'orario di lavoro dall'istruttoria emerge ridimensionato rispetto a quanto dedotto in ricorso, considerato che i testi hanno fatto riferimento ad un orario lavorativo di non più di 4 ore al giorno e lo stesso ricorrente ha dichiarato in sede di interrogatorio libero di svolgere normalmente l'attività per 6 giorni su 7, con la domenica di riposo, circostanze confermate anche dalla documentazione dimessa da parte resistente sub doc. 1, la cui riferibilità al ricorrente è stata accertata attraverso la CTU grafologica.
8. Il compenso dovuto, comprensivo della quota di TFR, risulta dunque corrisposto attraverso il versamento di contanti che deve ritenersi dimostrato all'esito dell'istruttoria.
8.1 L'espletata CTU grafologica dimostra, infatti, in termini certi e non contestati, la provenienza di pugno dal ricorrente della documentazione (per 11 bigliettini su 12)
dimessa da parte resistente sub doc. 1, ove sono indicate le ore lavorate - pari a 4 ore giornaliere - e gli importi percepiti, calcolati sulla base di tariffa oraria di € 12,00, per un mensile dunque di € 1.350,00.
8.2 Del resto la corresponsione a favore del ricorrente di detti importi in contanti risulta confermata in giudizio dalla teste , le cui deposizioni – sia pure da Testimone_1
valutare con cautela trattandosi della compagna del legale rappresentante della convenuta
– sono corroborate dal un lato dalla accertata paternità in capo al ricorrente dei docc. sub
1 resist. e per altro verso dalle deposizioni della teste sia pure in riferimento Tes_2
alla posizione, comunque analoga, del fratello del ricorrente che ha esperito causa parallela. Per contro, la condotta processuale del ricorrente che mai ha ammesso non solo di aver percepito importi in contanti ma neppure di aver redatto i docc. sub 1 resist., a fronte dell'accertamento avvenuto tramite la CTU, grafologica, rende del tutto priva di credibilità la sua versione.
9. Il ricorso va dunque accolto limitatamente all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato per l'espletamento di mansioni sussumibili al 5° livello del CCNL Pubblici
5 Esercizi, e rigettato quanto alla condanna della resistente alla corresponsione di differenze retributive.
10. Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate, ad eccezione di quelle di CTU che vanno poste in via definitiva interamente a carico del ricorrente – per importo liquidato separatamente - avendo egli disconosciuto i documenti poi verificati dal CTU
come invece di suo pugno.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal'1.5.2023 al 30.9.2023 per l'espletamento di mansioni sussumibili al 5° livello del CCNL Pubblici Esercizi, rigetta la domanda di cui al ricorso volta alla corresponsione di differenze retributive.
Compensa le spese di lite tra le parti;
spese di CTU a carico di parte ricorrente.
Venezia, 09/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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