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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai IGg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino ConIGliere dr. Ivana Francesca Mancuso ConIGliere rel. riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1040/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1 C.F._1
), con il patrocinio dell'avv. Filippo Alessi, p.e.c.:
[...]
Email_1
appellante contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Rino Ciancimino, pec:
Email_2 appellata-appellante incidentale con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 430/2023, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, in data 12/12/2023 e pubblicata il 14/12/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
“VOGLIA L'ECCELLENTISSIMA CORTE D'APPELLO
Accogliere l'appello proposto da avverso la sentenza iscritta al Parte_2
n°430/2023, emessa dal Tribunale di Sciacca in data 12-14/12/2023 nel procedimento iscritto al n°825/2019 R.G..
Conseguentemente, annullare e/o riformare la sentenza impugnata – iscritta al
n°430/2023, emessa dal Tribunale di Sciacca in data 12-14/12/2023 nel procedimento iscritto al n°825/2019 R.G. – in relazione ai capi, alle parti e nei punti come sopra impugnati, e per
l'effetto:
Dichiarare che la separazione coniugale è addebitabile alla Signora per Controparte_1 fatti e colpa della stessa esclusivi e, comunque, per viola-zione dei doveri che derivano dal matrimonio.
Disporre che contribuisca al mantenimento dei figli minori Parte_2
e mediante il paga-mento della rata del mutuo, Persona_1 Persona_2 acceso con la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia Soc. Coop. (oggi Banca
Sicana s.c.p.a.), a far data dal 01/07/2020 e fino al mese di novembre 2028.
Disporre che sia tenuto a versare la somma di € 300,00 a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei figli minori e (€ Persona_1 Persona_2
150,00 ciascuno) a decorrere dal mese di dicembre 2028.
Condannare al pagamento delle spese processuali afferenti al giudizio Controparte_1 di primo grado iscritto al n°825/2019 R.G. del Tribunale di Sciacca.
In subordine, compensare tra le parti le spese processuali afferenti al giudizio di primo grado iscritto al n°825/2019 R.G. del Tribunale di Sciacca.
Emettere ogni consequenziale provvedimento di Legge.
Disattendere ogni contraria eccezione o istanza.
2 Con vittoria di spese e compensi di procuratore afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellata-appellante incidentale
“VOGLIA L'ON.LE CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- riformare parzialmente la sentenza n. 430/2023 emessa in data 12/12/2023 dal Tribunale di Sciacca e pubblicata in data 14/12/2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. di R.G.
825/2019 relativamente al capo sul mantenimento da porre a carico del IG. quindi, Pt_2 disporre che il IG. corrisponda mensilmente alla IG.ra la somma Pt_2 CP_1 complessiva di € 500,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori;
- confermare la sentenza di prime cure in tutte le altre parti, quindi:
- rigettare l'appello promosso dal IG. perché infondato;
Parte_2
- di conseguenza, rigettare la richiesta di addebito della separazione in capo alla IG.ra
; Controparte_1
- disporre l'affidamento congiunto dei figli, con affido prevalente alla madre;
- disporre a carico del IG. la somma mensile di € 500,00 a titolo di Parte_2 mantenimento per i figli minore e onerando lo stesso anche alla Persona_1 Per_2 corresponsione del 50 % delle spese straordinarie, spese mediche scolastiche e ludiche;
- di conseguenza, riconoscere il diritto della IG.ra ad ottenere, da parte del Controparte_1 IG. le somme arretrate dallo stesso dovute a titolo di mantenimento a Parte_2 decorrere dalla data della sentenza n. 430/2023 emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento di cui al n. di R.G. 825/2019, pubblicata in data 14/12/2024;
- assegnare, altresì, la casa coniugale sita in Sciacca, Via Dei Frassini n. 1 alla IG.ra CP_1
.
[...]
Con Vittoria di spese e compensi anche per questo grado di giudizio.” per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 04/07/2019 , premettendo che in data Controparte_1
3 24/08/2010 aveva contratto matrimonio con dalla cui unione Parte_2
erano nati in data 13/08/2012 e in data Persona_1 Persona_2
19/05/2016, domandava che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso di sé e facoltà per il padre di portarli con sé ogni finesettimana o anche in altri giorni, previo accordo;
che venisse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento in favore dei figli Pt_2
pari ad euro 500,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche;
che le venisse assegnata la casa coniugale, il tutto con vittoria di spese e degli onorari del giudizio.
2. In particolare, esponeva che a causa dell'incompatibilità caratteriale con il marito, fonte di incomprensioni e di frequenti litigi sulla conduzione del rapporto familiare, nel corso della vita coniugale era venuta meno quell'unione affettiva e sentimentale necessaria per mantenere la comunanza di vita dei coniugi fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Si costituiva il il quale, non opponendosi alla domanda di Pt_2 separazione, chiedeva il rigetto di quelle avanzate dalla controparte in quanto inammissibili/improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, domandava la pronuncia dell'addebito della separazione a carico della per violazione del dovere di assistenza materiale e morale e del dovere CP_1
di fedeltà; l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso il padre e con la regolamentazione del diritto di visita della madre;
l'assegnazione a sé della casa coniugale da abitare unitamente ai figli;
la previsione di un assegno di mantenimento in favore di questi ultimi, equamente determinato nella misura ritenuta di giustizia, da porre a carico della moglie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, il tutto con vittoria di spese e compensi.
4. Con ordinanza dei 28-30/10/2019 il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti e, per quanto qui rileva, poneva a carico del il pagamento di un assegno di mantenimento per i figli di € 350,00 mensili. Pt_2
5. Con istanza ex art. 709 co. 4 c.p.c., quest'ultimo chiedeva la modifica
4 dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa dal Presidente del Tribunale di Sciacca, al fine di annullare, rimodulare e/o ridurre l'assegno mensile posto a suo carico per la contribuzione al mantenimento dei figli;
in via subordinata, di onerare la controparte a corrispondergli una congrua indennità a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione in proprio della casa coniugale, nella misura di € 400,00 al mese ovvero di un'altra ritenuta equa e/o di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, di onerare la a contribuire al pagamento della rata di mutuo relativa alla CP_1
casa coniugale, mediante il versamento in suo favore della somma almeno pari ad
€ 255,00 ovvero di quell'altra ritenuta equa e/o di giustizia.
6. Con ordinanza del 14/07/2022 il Tribunale di Sciacca rigettava l'istanza, non ritenendo sussistenti i motivi sopravvenuti che giustificassero la modifica dell'ordinanza presidenziale.
6. Il Tribunale, istruita la causa con la produzione documentale e respinte le richieste di prove orali articolate dalle parti, con sentenza dei 12-14 dicembre 2023
n. 430/2023 dichiarava la separazione personale dei coniugi;
in assenza di un' attività istruttoria atta a suffragare la tesi del secondo la quale la Pt_2 condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio tenuta dalla moglie fosse stata la sola a determinare la crisi del rapporto di coniugio, rigettava la domanda di addebito della separazione;
in assenza di ragioni ostative, disponeva l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, sì da non destabilizzarli e da preservarne l' equilibrio, fissando la residenza prevalente presso il domicilio materno;
statuiva inoltre che il loro regime di vita fosse determinato di comune accordo tra i genitori e che in caso di disaccordo venisse regolato sulla base di quanto stabilito in parte motiva;
assegnava la casa coniugale alla , che CP_1
avrebbe dovuto abitarla unitamente ai figli;
tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e della fissazione del domicilio prevalente dei minori presso l'abitazione materna, poneva a carico del l'obbligo di contribuire al loro Pt_2 mantenimento attraverso il pagamento della rata di mutuo di circa euro 500,00 mensili fino all'estinzione del prestito e a decorrere dal mese di dicembre 2027, attraverso il pagamento della somma di euro 300,00 (150,00 euro cadauno), oltre al
5 pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie;
condannava infine il a rimborsare alla controparte le spese di lite. Pt_2
7. Con ricorso depositato in data 11/06/2024, ha impugnato la Parte_2 predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e censurando, in particolare, l'errata valutazione con riguardo al rigetto della domanda di addebito, la scorretta individuazione del termine iniziale e finale del mantenimento dei figli posto a proprio carico mediante il pagamento della rata di mutuo, nonché di quello iniziale mediante il pagamento della somma di denaro e la condanna alle spese di lite. In via istruttoria, ha rinnovato la richiesta, già avanzata nel primo grado di giudizio, di ammettere l'interrogatorio formale della controparte e la prova per testi.
8. Si è costituita con appello incidentale la , la quale ha impugnato la CP_1
predetta sentenza chiedendone la parziale riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Segnatamente, ha chiesto il rigetto dell'appello principale poiché infondato;
il rigetto della richiesta di addebito della separazione in capo a sé; l'affidamento condiviso dei figli, con dimora prevalente presso il proprio domicilio;
di onerare la controparte a corrisponderle mensilmente la somma complessiva di € 500,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei minori, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
di riconoscerle il diritto ad ottenere,
a decorrere dalla data della sentenza impugnata, le somme arretrate dovute dal a titolo di mantenimento;
di assegnarle la casa coniugale;
la vittoria delle Pt_2
spese anche del presente grado di giudizio. In via istruttoria, ha chiesto il rigetto delle richieste di parte avversa;
in subordine, nell'ipotesi della loro ammissione,
l'ammissione delle proprie prove testimoniali.
9. Con note scritte del 07/11/2024 il ha sollevato in primo luogo Pt_2
l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità delle domande, deduzioni, eccezioni ed istanze istruttorie in quanto irrituali e tardive per violazione dei termini prescritti dall'art. 473-bis.32 c.p.c. Ha altresì evidenziato sia la decadenza dalle istanze di prova orale di controparte non ammesse nel giudizio di primo grado, non ribadite in sede di precisazione delle conclusioni e riproposte in comparsa di costituzione, che
6 la loro inammissibilità in quanto generiche, irrilevanti e prive di alcun riferimento temporale. In ultimo, ha sollevato l'eccezione di inammissibilità, per violazione dell'art. 345 co. 3 c.p.c., di taluni documenti depositati dalla in seno CP_1 all'atto di costituzione.
10. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
11. Sostituita l'udienza del giorno 08/11/2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
12. Tanto premesso si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale per tardività, sollevata dall'appellante principale.
13. A norma della disciplina dettata dall'art. 473-bis.32 co.1 c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), l'appellato, a pena di decadenza, può proporre appello incidentale almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.
14. Orbene, nel caso di specie, questa era stata fissata per il giorno 08/11/2024, mentre la si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con CP_1
appello incidentale depositata in data 18/10/2024.
15. L'eccezione de qua è dunque fondata e va accolta in quanto l'appello incidentale, tardivamente proposto, è da ritenersi inammissibile. Tale accoglimento assorbe l'esame delle altre eccezioni sollevate dal Pt_2
16. Procedendo alla disamina del merito dell'impugnazione, con il primo motivo di appello il chiede la riforma del provvedimento impugnato Pt_2
nella parte in cui, il Tribunale, nel rigettare la domanda di addebito della separazione in capo alla , non ha tenuto conto della violazione dei doveri CP_1
coniugali da parte di quest'ultima.
17. Ha rilevato, in particolare, che sebbene egli avesse offerto in giudizio documentazione fotografica a riprova della sussistenza della relazione extraconiugale della moglie e nonostante avesse reiteratamente chiesto
7 l'interrogatorio formale della stessa e la prova per testi, il Tribunale, da un lato, ha ingiustamente ignorato le proprie prove documentali, dall'altro gli ha impedito di fornire la prova orale delle proprie deduzioni, attribuendo per converso pieno valore alle difese della moglie, asseritamente non veritiere (questa nel corso del giudizio avrebbe dapprima negato la relazione extraconiugale con il , successivamente Pt_3
invece l'avrebbe confermata).
Afferma dunque che le cause determinanti la disgregazione del rapporto matrimoniale siano da ricercare nello stile di vita della moglie moralmente discutibile e lesivo dei doveri coniugali.
18. Tanto premesso, questa Corte ritiene che gli assunti del non possano Pt_2
essere condivisi. Va in proposito considerato che l'accertamento di un comportamento che si pone in grave contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra tale violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. n. 16859 del 14/08/2015
e Cass. n. 25618 del 07/12/2007).
19. Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
(Cass. n. 3923 del 19/02/2018).
20. Ebbene, nel caso di specie, la ha dato atto dell'anteriorità CP_1
dell'irreversibile crisi coniugale con il rispetto alla nascita della relazione Pt_2 con il . Pt_3
8 Invero, nel corso del giudizio di primo grado questa aveva dedotto, da un lato, che già dal mese di luglio 2017 i coniugi avevano iniziato a dormire separati e dal mese di ottobre del medesimo anno la stessa aveva presentato ricorso per separazione giudiziale, cui tuttavia aveva rinunciato prima dell'udienza di comparizione nella speranza di un recupero del rapporto coniugale;
dall'altro, aveva allegato delle riproduzioni fotografiche ritraenti la nuova coppia venutasi a creare , con data “30 novembre 2019” e dunque successivi al Parte_4
deposito del ricorso per separazione.
21. Non v'è chi non veda, poi, che le affermazioni del circa i Pt_2
comportamenti della alquanto “gravi e senz'altro suscettibili di arrecare CP_1
danno all'educazione ed alla serenità della prole” (pag. 6 alinea 3 e 4 atto di appello) sono state formulate in termini generici, in quanto non contengono alcun riferimento di dettaglio e risultano vieppiù superflue ai fini della decisione.
22. In senso contrario, non potrebbe supplirsi neppure con l'ammissione delle istanze istruttorie reiterate in questo grado di giudizio dal Questa Corte Pt_2
condivide infatti le considerazioni, correttamente motivate, del Tribunale di averne negato l'ammissione poiché, da un lato, i capitolati di prova risultano formulati in termini generici, tendenti a far esprimere valutazioni di giudizio ai testimoni - dunque inammissibili - e comunque inidonei a verificare se la contestata violazione dei doveri coniugali attribuita alla sia stata la causa CP_1
unica o prevalente della separazione;
dall'altro, perché i fatti dedotti come motivi di separazione non possono formare oggetto di interrogatorio formale.
23. In definitiva, è possibile affermare che l'intero supporto probatorio in atti non consente di ritenere provato che la crisi coniugale sia da ricondurre all'instaurazione della relazione sentimentale da parte della con il CP_1 Pt_3
ed alle asserite violazioni dei doveri coniugali, essendo emersi, al contrario, gli elementi sopra indicati dai quali inferire l'anteriorità della crisi coniugale.
24. Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il motivo non può trovare accoglimento.
9 25. Con il secondo motivo di doglianza l'appellante principale contesta al
Tribunale di avere individuato in modo errato il momento iniziale e finale del proprio mantenimento in favore dei figli mediante il pagamento delle rate del mutuo e conseguentemente mediante la corresponsione della somma di denaro.
26. Relativamente alle modalità di adempimento di tale obbligo, il Tribunale ha posto a carico del l'onere di provvedere al pagamento delle rate del mutuo Pt_2 quindicennale dallo stesso acceso in data 08/11/2012 per l'acquisto della casa familiare fino al suo scadere (individuato nel novembre 2027) e di versare la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento de quo a decorrere dal mese di dicembre 2027.
27. A fronte di tale decisione, l'appellante rileva, in primo luogo, che con l'istanza ex art. 709 comma IV c.p.c. dell'01/07/2020, aveva invocato, invano, la modifica delle statuizioni economiche adottate con ordinanza ex art. 708 c.p.c., segnatamente chiedendo che le somme dallo stesso mensilmente pagate quali ratei del mutuo ipotecario afferente alla casa coniugale venissero tenute in considerazione ai fini della determinazione dei propri obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli.
Sottolinea inoltre, che, come risulta dal piano di ammortamento del 04/11/2019, il mutuo acceso in data 08/11/2012 era stato sospeso dal novembre 2019 ad ottobre
2020 con nuova decorrenza del pagamento dall' 01/11/2020. Sicché, la data di scadenza dello stesso era da individuarsi nel mese di novembre 2028 e non nel novembre 2027, come invece riteneva il Tribunale.
Per tali ragioni, chiede da un lato di retrodatare il proprio onere di mantenimento dei figli mediante il pagamento della rata del mutuo dall' 01/07/2020, dall'altro di postergarlo fino al mese di novembre 2028, essendo così tenuto a versare la somma di
€ 300,00 a decorrere dal mese di dicembre 2028.
28. Il motivo è parzialmente fondato.
29. E' d'uopo evidenziare in primo luogo che a mente dell'art. 316 bis c.c. i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e pertanto
10 questi sono obbligati a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
30. Il parametro di tale obbligo, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto del citato art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974, e Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6197 del 22/03/2005).
31. Da ciò si desume che anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
32. Orbene, tenuto conto che l'esonero dal pagamento del contributo per il mantenimento dei figli minori costituisce una circostanza peculiare, che l'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, assume un carattere sostanzialmente alimentare e che il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale - che era e continua ad essere di proprietà del
- costituisce un onere da questi spontaneamente assunto in occasione Pt_2
della stipula del contratto di mutuo, non può che ritenersi che il suddetto esonero abbia un'efficacia ex nunc, dunque decorra dalla data della sentenza di primo grado, a nulla rilevando l'istanza ex art. 709 co. IV c.p.c.
33. Per ciò che attiene poi il termine a decorrere dal quale porre a carico del l'onere di contribuire al mantenimento dei figli mediante il pagamento Pt_2
della somma di denaro, il Tribunale non ha tenuto conto della sospensione della durata di un anno (2019/2020) del pagamento delle rate mutuo (cfr. il piano di ammortamento di cui sopra, agli atti del giudizio di primo grado, faceva riferimento - per l'appunto – a n. 192 rate di mutuo con scadenza l'08/11/2028).
11 34. Indi per cui sussistono i presupposti per prevedere che l'appellante principale contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante il pagamento della rata del mutuo a far data dalla pronuncia della sentenza impugnata e fino al mese di novembre 2028 e con il versamento della somma di euro 300,00 a decorrere dal mese di dicembre 2028.
35. A nulla rileva per converso il nuovo piano di ammortamento del 16/09/2024 allegato dal con nota di deposito, riportante n. 240 rate di mutuo, la cui Pt_2
scadenza è fissata per l'08/11/2032, trattandosi di una rinegoziazione del mutuo, id est di un atto di libertà delle parti che consente al mutuatario di rivedere le condizioni del contratto sottoscritto in senso indubbiamente per sé favorevole.
36. Con il terzo motivo di doglianza l'appellante principale chiede la riforma del provvedimento impugnato con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite.
37. A tal uopo rileva che il Tribunale, nel valutare erroneamente i fatti di causa, non ha provveduto né una corretta ricostruzione del rapporto coniugale e delle ragioni della sua crisi, né tantomeno ha operato un prudente bilanciamento tra le posizioni espresse dalle parti ed il comportamento dalle stesse tenuto nel corso del giudizio. Inoltre, evidenzia la IGnificativa disparità, in termini di quantum, tra la liquidazione dei compensi afferenti al proprio ministero difensivo in primo grado e quella dei compensi afferenti al ministero difensivo di (rispettivamente € CP_1
1.904,50 ed € 5.261,00).
38. Tale ultimo motivo è infondato e deve essere respinto.
39. È di tutta evidenza, infatti, che il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme relative alla soccombenza, essendo state respinte tutte le domande formulate da questi in via riconvenzionale.
40. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata va parzialmente riformata con la previsione, a carico del dell'obbligo di Pt_2 contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante il Persona_1 Per_2
pagamento delle rate del mutuo a far data dalla pronuncia della sentenza impugnata e fino al mese di novembre 2028 e mediante il versamento della somma di euro 300,00
12 (150,00 euro cadauno) a decorrere dal mese di dicembre 2028, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
41. la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
42. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione incidentale consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per l'appellante incidentale di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, lette le note conclusive delle parti e il parere del Procuratore Generale
− in parziale accoglimento dell'appello principale avverso la sentenza n.
430/2023, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, in data 12/12/2023 e pubblicata il 14/12/2023, proposto da Parte_2
nei confronti di con ricorso depositato il giorno 11/06/2024 Controparte_1 pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Pt_2
minori mediante il pagamento delle rate del mutuo fino al novembre 2028 e mediante il versamento della somma di euro 300,00 (150,00 euro cadauno) a decorrere dal mese di dicembre 2028, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
− conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
− dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
− compensa le spese del giudizio;
− dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 19 novembre 2024
Il ConIGliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
13 Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal ConIGliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai IGg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino ConIGliere dr. Ivana Francesca Mancuso ConIGliere rel. riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1040/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1 C.F._1
), con il patrocinio dell'avv. Filippo Alessi, p.e.c.:
[...]
Email_1
appellante contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Rino Ciancimino, pec:
Email_2 appellata-appellante incidentale con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 430/2023, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, in data 12/12/2023 e pubblicata il 14/12/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
“VOGLIA L'ECCELLENTISSIMA CORTE D'APPELLO
Accogliere l'appello proposto da avverso la sentenza iscritta al Parte_2
n°430/2023, emessa dal Tribunale di Sciacca in data 12-14/12/2023 nel procedimento iscritto al n°825/2019 R.G..
Conseguentemente, annullare e/o riformare la sentenza impugnata – iscritta al
n°430/2023, emessa dal Tribunale di Sciacca in data 12-14/12/2023 nel procedimento iscritto al n°825/2019 R.G. – in relazione ai capi, alle parti e nei punti come sopra impugnati, e per
l'effetto:
Dichiarare che la separazione coniugale è addebitabile alla Signora per Controparte_1 fatti e colpa della stessa esclusivi e, comunque, per viola-zione dei doveri che derivano dal matrimonio.
Disporre che contribuisca al mantenimento dei figli minori Parte_2
e mediante il paga-mento della rata del mutuo, Persona_1 Persona_2 acceso con la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia Soc. Coop. (oggi Banca
Sicana s.c.p.a.), a far data dal 01/07/2020 e fino al mese di novembre 2028.
Disporre che sia tenuto a versare la somma di € 300,00 a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei figli minori e (€ Persona_1 Persona_2
150,00 ciascuno) a decorrere dal mese di dicembre 2028.
Condannare al pagamento delle spese processuali afferenti al giudizio Controparte_1 di primo grado iscritto al n°825/2019 R.G. del Tribunale di Sciacca.
In subordine, compensare tra le parti le spese processuali afferenti al giudizio di primo grado iscritto al n°825/2019 R.G. del Tribunale di Sciacca.
Emettere ogni consequenziale provvedimento di Legge.
Disattendere ogni contraria eccezione o istanza.
2 Con vittoria di spese e compensi di procuratore afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellata-appellante incidentale
“VOGLIA L'ON.LE CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- riformare parzialmente la sentenza n. 430/2023 emessa in data 12/12/2023 dal Tribunale di Sciacca e pubblicata in data 14/12/2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. di R.G.
825/2019 relativamente al capo sul mantenimento da porre a carico del IG. quindi, Pt_2 disporre che il IG. corrisponda mensilmente alla IG.ra la somma Pt_2 CP_1 complessiva di € 500,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori;
- confermare la sentenza di prime cure in tutte le altre parti, quindi:
- rigettare l'appello promosso dal IG. perché infondato;
Parte_2
- di conseguenza, rigettare la richiesta di addebito della separazione in capo alla IG.ra
; Controparte_1
- disporre l'affidamento congiunto dei figli, con affido prevalente alla madre;
- disporre a carico del IG. la somma mensile di € 500,00 a titolo di Parte_2 mantenimento per i figli minore e onerando lo stesso anche alla Persona_1 Per_2 corresponsione del 50 % delle spese straordinarie, spese mediche scolastiche e ludiche;
- di conseguenza, riconoscere il diritto della IG.ra ad ottenere, da parte del Controparte_1 IG. le somme arretrate dallo stesso dovute a titolo di mantenimento a Parte_2 decorrere dalla data della sentenza n. 430/2023 emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento di cui al n. di R.G. 825/2019, pubblicata in data 14/12/2024;
- assegnare, altresì, la casa coniugale sita in Sciacca, Via Dei Frassini n. 1 alla IG.ra CP_1
.
[...]
Con Vittoria di spese e compensi anche per questo grado di giudizio.” per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 04/07/2019 , premettendo che in data Controparte_1
3 24/08/2010 aveva contratto matrimonio con dalla cui unione Parte_2
erano nati in data 13/08/2012 e in data Persona_1 Persona_2
19/05/2016, domandava che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso di sé e facoltà per il padre di portarli con sé ogni finesettimana o anche in altri giorni, previo accordo;
che venisse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento in favore dei figli Pt_2
pari ad euro 500,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche;
che le venisse assegnata la casa coniugale, il tutto con vittoria di spese e degli onorari del giudizio.
2. In particolare, esponeva che a causa dell'incompatibilità caratteriale con il marito, fonte di incomprensioni e di frequenti litigi sulla conduzione del rapporto familiare, nel corso della vita coniugale era venuta meno quell'unione affettiva e sentimentale necessaria per mantenere la comunanza di vita dei coniugi fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Si costituiva il il quale, non opponendosi alla domanda di Pt_2 separazione, chiedeva il rigetto di quelle avanzate dalla controparte in quanto inammissibili/improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, domandava la pronuncia dell'addebito della separazione a carico della per violazione del dovere di assistenza materiale e morale e del dovere CP_1
di fedeltà; l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso il padre e con la regolamentazione del diritto di visita della madre;
l'assegnazione a sé della casa coniugale da abitare unitamente ai figli;
la previsione di un assegno di mantenimento in favore di questi ultimi, equamente determinato nella misura ritenuta di giustizia, da porre a carico della moglie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, il tutto con vittoria di spese e compensi.
4. Con ordinanza dei 28-30/10/2019 il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti e, per quanto qui rileva, poneva a carico del il pagamento di un assegno di mantenimento per i figli di € 350,00 mensili. Pt_2
5. Con istanza ex art. 709 co. 4 c.p.c., quest'ultimo chiedeva la modifica
4 dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa dal Presidente del Tribunale di Sciacca, al fine di annullare, rimodulare e/o ridurre l'assegno mensile posto a suo carico per la contribuzione al mantenimento dei figli;
in via subordinata, di onerare la controparte a corrispondergli una congrua indennità a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione in proprio della casa coniugale, nella misura di € 400,00 al mese ovvero di un'altra ritenuta equa e/o di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, di onerare la a contribuire al pagamento della rata di mutuo relativa alla CP_1
casa coniugale, mediante il versamento in suo favore della somma almeno pari ad
€ 255,00 ovvero di quell'altra ritenuta equa e/o di giustizia.
6. Con ordinanza del 14/07/2022 il Tribunale di Sciacca rigettava l'istanza, non ritenendo sussistenti i motivi sopravvenuti che giustificassero la modifica dell'ordinanza presidenziale.
6. Il Tribunale, istruita la causa con la produzione documentale e respinte le richieste di prove orali articolate dalle parti, con sentenza dei 12-14 dicembre 2023
n. 430/2023 dichiarava la separazione personale dei coniugi;
in assenza di un' attività istruttoria atta a suffragare la tesi del secondo la quale la Pt_2 condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio tenuta dalla moglie fosse stata la sola a determinare la crisi del rapporto di coniugio, rigettava la domanda di addebito della separazione;
in assenza di ragioni ostative, disponeva l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, sì da non destabilizzarli e da preservarne l' equilibrio, fissando la residenza prevalente presso il domicilio materno;
statuiva inoltre che il loro regime di vita fosse determinato di comune accordo tra i genitori e che in caso di disaccordo venisse regolato sulla base di quanto stabilito in parte motiva;
assegnava la casa coniugale alla , che CP_1
avrebbe dovuto abitarla unitamente ai figli;
tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e della fissazione del domicilio prevalente dei minori presso l'abitazione materna, poneva a carico del l'obbligo di contribuire al loro Pt_2 mantenimento attraverso il pagamento della rata di mutuo di circa euro 500,00 mensili fino all'estinzione del prestito e a decorrere dal mese di dicembre 2027, attraverso il pagamento della somma di euro 300,00 (150,00 euro cadauno), oltre al
5 pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie;
condannava infine il a rimborsare alla controparte le spese di lite. Pt_2
7. Con ricorso depositato in data 11/06/2024, ha impugnato la Parte_2 predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e censurando, in particolare, l'errata valutazione con riguardo al rigetto della domanda di addebito, la scorretta individuazione del termine iniziale e finale del mantenimento dei figli posto a proprio carico mediante il pagamento della rata di mutuo, nonché di quello iniziale mediante il pagamento della somma di denaro e la condanna alle spese di lite. In via istruttoria, ha rinnovato la richiesta, già avanzata nel primo grado di giudizio, di ammettere l'interrogatorio formale della controparte e la prova per testi.
8. Si è costituita con appello incidentale la , la quale ha impugnato la CP_1
predetta sentenza chiedendone la parziale riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Segnatamente, ha chiesto il rigetto dell'appello principale poiché infondato;
il rigetto della richiesta di addebito della separazione in capo a sé; l'affidamento condiviso dei figli, con dimora prevalente presso il proprio domicilio;
di onerare la controparte a corrisponderle mensilmente la somma complessiva di € 500,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei minori, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
di riconoscerle il diritto ad ottenere,
a decorrere dalla data della sentenza impugnata, le somme arretrate dovute dal a titolo di mantenimento;
di assegnarle la casa coniugale;
la vittoria delle Pt_2
spese anche del presente grado di giudizio. In via istruttoria, ha chiesto il rigetto delle richieste di parte avversa;
in subordine, nell'ipotesi della loro ammissione,
l'ammissione delle proprie prove testimoniali.
9. Con note scritte del 07/11/2024 il ha sollevato in primo luogo Pt_2
l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità delle domande, deduzioni, eccezioni ed istanze istruttorie in quanto irrituali e tardive per violazione dei termini prescritti dall'art. 473-bis.32 c.p.c. Ha altresì evidenziato sia la decadenza dalle istanze di prova orale di controparte non ammesse nel giudizio di primo grado, non ribadite in sede di precisazione delle conclusioni e riproposte in comparsa di costituzione, che
6 la loro inammissibilità in quanto generiche, irrilevanti e prive di alcun riferimento temporale. In ultimo, ha sollevato l'eccezione di inammissibilità, per violazione dell'art. 345 co. 3 c.p.c., di taluni documenti depositati dalla in seno CP_1 all'atto di costituzione.
10. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
11. Sostituita l'udienza del giorno 08/11/2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
12. Tanto premesso si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale per tardività, sollevata dall'appellante principale.
13. A norma della disciplina dettata dall'art. 473-bis.32 co.1 c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), l'appellato, a pena di decadenza, può proporre appello incidentale almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.
14. Orbene, nel caso di specie, questa era stata fissata per il giorno 08/11/2024, mentre la si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con CP_1
appello incidentale depositata in data 18/10/2024.
15. L'eccezione de qua è dunque fondata e va accolta in quanto l'appello incidentale, tardivamente proposto, è da ritenersi inammissibile. Tale accoglimento assorbe l'esame delle altre eccezioni sollevate dal Pt_2
16. Procedendo alla disamina del merito dell'impugnazione, con il primo motivo di appello il chiede la riforma del provvedimento impugnato Pt_2
nella parte in cui, il Tribunale, nel rigettare la domanda di addebito della separazione in capo alla , non ha tenuto conto della violazione dei doveri CP_1
coniugali da parte di quest'ultima.
17. Ha rilevato, in particolare, che sebbene egli avesse offerto in giudizio documentazione fotografica a riprova della sussistenza della relazione extraconiugale della moglie e nonostante avesse reiteratamente chiesto
7 l'interrogatorio formale della stessa e la prova per testi, il Tribunale, da un lato, ha ingiustamente ignorato le proprie prove documentali, dall'altro gli ha impedito di fornire la prova orale delle proprie deduzioni, attribuendo per converso pieno valore alle difese della moglie, asseritamente non veritiere (questa nel corso del giudizio avrebbe dapprima negato la relazione extraconiugale con il , successivamente Pt_3
invece l'avrebbe confermata).
Afferma dunque che le cause determinanti la disgregazione del rapporto matrimoniale siano da ricercare nello stile di vita della moglie moralmente discutibile e lesivo dei doveri coniugali.
18. Tanto premesso, questa Corte ritiene che gli assunti del non possano Pt_2
essere condivisi. Va in proposito considerato che l'accertamento di un comportamento che si pone in grave contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra tale violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. n. 16859 del 14/08/2015
e Cass. n. 25618 del 07/12/2007).
19. Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
(Cass. n. 3923 del 19/02/2018).
20. Ebbene, nel caso di specie, la ha dato atto dell'anteriorità CP_1
dell'irreversibile crisi coniugale con il rispetto alla nascita della relazione Pt_2 con il . Pt_3
8 Invero, nel corso del giudizio di primo grado questa aveva dedotto, da un lato, che già dal mese di luglio 2017 i coniugi avevano iniziato a dormire separati e dal mese di ottobre del medesimo anno la stessa aveva presentato ricorso per separazione giudiziale, cui tuttavia aveva rinunciato prima dell'udienza di comparizione nella speranza di un recupero del rapporto coniugale;
dall'altro, aveva allegato delle riproduzioni fotografiche ritraenti la nuova coppia venutasi a creare , con data “30 novembre 2019” e dunque successivi al Parte_4
deposito del ricorso per separazione.
21. Non v'è chi non veda, poi, che le affermazioni del circa i Pt_2
comportamenti della alquanto “gravi e senz'altro suscettibili di arrecare CP_1
danno all'educazione ed alla serenità della prole” (pag. 6 alinea 3 e 4 atto di appello) sono state formulate in termini generici, in quanto non contengono alcun riferimento di dettaglio e risultano vieppiù superflue ai fini della decisione.
22. In senso contrario, non potrebbe supplirsi neppure con l'ammissione delle istanze istruttorie reiterate in questo grado di giudizio dal Questa Corte Pt_2
condivide infatti le considerazioni, correttamente motivate, del Tribunale di averne negato l'ammissione poiché, da un lato, i capitolati di prova risultano formulati in termini generici, tendenti a far esprimere valutazioni di giudizio ai testimoni - dunque inammissibili - e comunque inidonei a verificare se la contestata violazione dei doveri coniugali attribuita alla sia stata la causa CP_1
unica o prevalente della separazione;
dall'altro, perché i fatti dedotti come motivi di separazione non possono formare oggetto di interrogatorio formale.
23. In definitiva, è possibile affermare che l'intero supporto probatorio in atti non consente di ritenere provato che la crisi coniugale sia da ricondurre all'instaurazione della relazione sentimentale da parte della con il CP_1 Pt_3
ed alle asserite violazioni dei doveri coniugali, essendo emersi, al contrario, gli elementi sopra indicati dai quali inferire l'anteriorità della crisi coniugale.
24. Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il motivo non può trovare accoglimento.
9 25. Con il secondo motivo di doglianza l'appellante principale contesta al
Tribunale di avere individuato in modo errato il momento iniziale e finale del proprio mantenimento in favore dei figli mediante il pagamento delle rate del mutuo e conseguentemente mediante la corresponsione della somma di denaro.
26. Relativamente alle modalità di adempimento di tale obbligo, il Tribunale ha posto a carico del l'onere di provvedere al pagamento delle rate del mutuo Pt_2 quindicennale dallo stesso acceso in data 08/11/2012 per l'acquisto della casa familiare fino al suo scadere (individuato nel novembre 2027) e di versare la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento de quo a decorrere dal mese di dicembre 2027.
27. A fronte di tale decisione, l'appellante rileva, in primo luogo, che con l'istanza ex art. 709 comma IV c.p.c. dell'01/07/2020, aveva invocato, invano, la modifica delle statuizioni economiche adottate con ordinanza ex art. 708 c.p.c., segnatamente chiedendo che le somme dallo stesso mensilmente pagate quali ratei del mutuo ipotecario afferente alla casa coniugale venissero tenute in considerazione ai fini della determinazione dei propri obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli.
Sottolinea inoltre, che, come risulta dal piano di ammortamento del 04/11/2019, il mutuo acceso in data 08/11/2012 era stato sospeso dal novembre 2019 ad ottobre
2020 con nuova decorrenza del pagamento dall' 01/11/2020. Sicché, la data di scadenza dello stesso era da individuarsi nel mese di novembre 2028 e non nel novembre 2027, come invece riteneva il Tribunale.
Per tali ragioni, chiede da un lato di retrodatare il proprio onere di mantenimento dei figli mediante il pagamento della rata del mutuo dall' 01/07/2020, dall'altro di postergarlo fino al mese di novembre 2028, essendo così tenuto a versare la somma di
€ 300,00 a decorrere dal mese di dicembre 2028.
28. Il motivo è parzialmente fondato.
29. E' d'uopo evidenziare in primo luogo che a mente dell'art. 316 bis c.c. i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e pertanto
10 questi sono obbligati a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
30. Il parametro di tale obbligo, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto del citato art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974, e Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6197 del 22/03/2005).
31. Da ciò si desume che anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
32. Orbene, tenuto conto che l'esonero dal pagamento del contributo per il mantenimento dei figli minori costituisce una circostanza peculiare, che l'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, assume un carattere sostanzialmente alimentare e che il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale - che era e continua ad essere di proprietà del
- costituisce un onere da questi spontaneamente assunto in occasione Pt_2
della stipula del contratto di mutuo, non può che ritenersi che il suddetto esonero abbia un'efficacia ex nunc, dunque decorra dalla data della sentenza di primo grado, a nulla rilevando l'istanza ex art. 709 co. IV c.p.c.
33. Per ciò che attiene poi il termine a decorrere dal quale porre a carico del l'onere di contribuire al mantenimento dei figli mediante il pagamento Pt_2
della somma di denaro, il Tribunale non ha tenuto conto della sospensione della durata di un anno (2019/2020) del pagamento delle rate mutuo (cfr. il piano di ammortamento di cui sopra, agli atti del giudizio di primo grado, faceva riferimento - per l'appunto – a n. 192 rate di mutuo con scadenza l'08/11/2028).
11 34. Indi per cui sussistono i presupposti per prevedere che l'appellante principale contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante il pagamento della rata del mutuo a far data dalla pronuncia della sentenza impugnata e fino al mese di novembre 2028 e con il versamento della somma di euro 300,00 a decorrere dal mese di dicembre 2028.
35. A nulla rileva per converso il nuovo piano di ammortamento del 16/09/2024 allegato dal con nota di deposito, riportante n. 240 rate di mutuo, la cui Pt_2
scadenza è fissata per l'08/11/2032, trattandosi di una rinegoziazione del mutuo, id est di un atto di libertà delle parti che consente al mutuatario di rivedere le condizioni del contratto sottoscritto in senso indubbiamente per sé favorevole.
36. Con il terzo motivo di doglianza l'appellante principale chiede la riforma del provvedimento impugnato con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite.
37. A tal uopo rileva che il Tribunale, nel valutare erroneamente i fatti di causa, non ha provveduto né una corretta ricostruzione del rapporto coniugale e delle ragioni della sua crisi, né tantomeno ha operato un prudente bilanciamento tra le posizioni espresse dalle parti ed il comportamento dalle stesse tenuto nel corso del giudizio. Inoltre, evidenzia la IGnificativa disparità, in termini di quantum, tra la liquidazione dei compensi afferenti al proprio ministero difensivo in primo grado e quella dei compensi afferenti al ministero difensivo di (rispettivamente € CP_1
1.904,50 ed € 5.261,00).
38. Tale ultimo motivo è infondato e deve essere respinto.
39. È di tutta evidenza, infatti, che il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme relative alla soccombenza, essendo state respinte tutte le domande formulate da questi in via riconvenzionale.
40. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata va parzialmente riformata con la previsione, a carico del dell'obbligo di Pt_2 contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante il Persona_1 Per_2
pagamento delle rate del mutuo a far data dalla pronuncia della sentenza impugnata e fino al mese di novembre 2028 e mediante il versamento della somma di euro 300,00
12 (150,00 euro cadauno) a decorrere dal mese di dicembre 2028, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
41. la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
42. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione incidentale consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per l'appellante incidentale di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, lette le note conclusive delle parti e il parere del Procuratore Generale
− in parziale accoglimento dell'appello principale avverso la sentenza n.
430/2023, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, in data 12/12/2023 e pubblicata il 14/12/2023, proposto da Parte_2
nei confronti di con ricorso depositato il giorno 11/06/2024 Controparte_1 pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Pt_2
minori mediante il pagamento delle rate del mutuo fino al novembre 2028 e mediante il versamento della somma di euro 300,00 (150,00 euro cadauno) a decorrere dal mese di dicembre 2028, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
− conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
− dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
− compensa le spese del giudizio;
− dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 19 novembre 2024
Il ConIGliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
13 Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal ConIGliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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