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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/05/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Parte_1
Baldi, giusta procura in atti
PARTE ISTANTE contro
(P.I./ C.F. ) con sede legale in PIAZZETTA DEGLI Controparte_1 P.IVA_1
ORTAGGI 4 – PISTOIA, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Tirinnanzi, giusta procura in atti.
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 21.2.2025 la creditrice in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società (P.I./ C.F. ) deducendo il Controparte_1 P.IVA_1 mancato pagamento dei canoni di locazione maturati sino al rilascio dell'immobile (credito in parte consacrato in decreto ingiuntivo) e delle spese legali liquidate nella ordinanza di convalida di sfratto per morosità, per un importo totale precettato pari a € 12.451,99.
Regolarmente convocata a mezzo PEC consegnata il 26.2.2025, la società debitrice si è costituita con memoria depositata l'8.4.2025, contestando sotto plurimi profili la domanda ex adverso proposta e, comunque, formulando richiesta di rinvio dell'udienza al fine di recuperare i beni mobili illecitamente trattenuti dalla parte attrice e ricostruire la documentazione contabile andata distrutta o dispersa.
All'udienza tenutasi l'8.4.2025, il giudice delegato alla trattazione, accogliendo la richiesta di rinvio formulata dalla creditrice procedente per leggere la memoria avversaria e dedurre, differiva la comparizione
1 delle parti al 13.5.2025 invitando le parti a depositare eventuali note deduttive unitamente ad eventuali ulteriori documenti almeno 7 gg prima dell'udienza.
Con nota depositata in data 5.5.2025 la ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre, con nota del 6.5.2025, la debitrice reiterava le sue contestazioni e le conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione.
All'esito dell'udienza tenutasi il 13.5.2025 il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
La costituendosi in giudizio, dopo aver riconosciuto la legittimità della procedura Controparte_1 di esecuzione di sfratto per morosità, con immissione della parte locatrice nel possesso dell'immobile, avvenuta con verbale del 4.9.2024, ha dedotto l'illegittimità del contegno tenuto dalla proprietaria per non aver consentito ad essa conduttrice di ritirare i beni mobili ivi allocati di sua proprietà, del valore di circa
€ 80/mila, né la documentazione contabile della società ivi custodita.
Sulla premessa di avere sporto denuncia penale nei confronti della (versata in atti) e di non Pt_1
disporre di altri beni materiali al di fuori di quelli illecitamente sottratti dalla predetta e da questa asseritamente distrutti, in via pregiudiziale, ha invocato la sospensione del Controparte_1
procedimento unitario sino alla conclusione del procedimento penale incardinato con la denuncia e, in via preliminare di merito, ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva della creditrice istante per intervenuta compensazione legale del credito di cui all'atto di precetto con il controcredito di natura risarcitoria vantato in ragione delle condotte illecite tenute nei confronti della parte conduttrice;
l'insussistenza di attivo da liquidare nell'ambito della procedura concorsuale richiesta. Nel corpo della memoria Controparte_1
eccepiva altresì l'insussistenza dello stato d'insolvenza, poiché imputabile alla condotta della parte
[...] ricorrente, e l'impossibilità di provvedere al deposito dei bilanci e della documentazione contabile a cagione della relativa sottrazione ad opera della predetta locatrice.
*
Deve in primis disattendersi l'istanza di sospensione del presente procedimento unitario posto che non risulta pendente alcun processo penale a carico della derivante dalla denuncia sporta nei suoi Pt_1
confronti dalla società debitrice, e che, in ogni caso, non ricorre alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra i presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della liquidazione giudiziale e l'eventuale accertamento della responsabilità penale per sottrazione di beni.
Invero, integra principio di diritto consolidato della Corte di Cassazione che la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, possa essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli
2 stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (cfr. ex plurimis Cass. Ord. 15248/2021).
Nel caso concreto, pur in disparte lasciando la mancata pendenza di un processo penale deputato all'accertamento della condotta criminosa, allo stato, soltanto denunciata, non esiste alcuna norma di diritto sostanziale atta a ricollegare alla commissione del reato ascritto alla creditrice istante un effetto sul presente procedimento unitario, che è diretto, in via esclusiva, all'accertamento dei presupposti, soggettivo e oggettivo, di assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale invocata.
Deve essere altresì disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice istante considerato che, a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile di € 12.056.40, non fatto oggetto di alcuna contestazione, la società debitrice ha opposto in compensazione un credito di natura risarcitoria non liquido né esigibile e neppure di facile e pronta liquidazione - sì da fondare una eccezione di compensazione giudiziale - considerato che nessun elemento di prova è stato addotto a sostegno della relativa consistenza economica.
Ferma l'erroneità del riferimento alla compensazione “legale”, pur dovendosi ritenere fondata la doglianza circa l'illegittimità dello smaltimento dei beni mobili effettuato dalla in spregio alla disciplina Pt_1
processuale di cui agli artt. 608 e 609 c.p.c., deve escludersi la possibilità di valorizzare, nella presente sede, la pretesa creditoria fatta valere da poiché assolutamente incerta nel Controparte_1
quantum. Infatti, allo stato delle emergenze documentale non è possibile attribuire alcun valore commerciale ai beni strumentali dichiaratamente sottratti, evincibili solo dalle fotografie allegate al verbale di sfratto, la cui effettiva commerciabilità, peraltro, presupporrebbe l'accertamento della relativa conformità alla normativa antinfortunistica vigente.
Anche la seconda eccezione preliminare va disattesa posto che l'esistenza di un attivo da liquidare non costituisce un presupposto normativo dell'apertura della liquidazione giudiziale: prova ne è il disposto dell'art. 233 lett. d) CCII, che prevede quale ipotesi di chiusura della procedura l'impossibilità di soddisfare i creditori prededucibile e/o concorsuali, evenienza che può essere accertata con la relazione iniziale o con i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 CCII e, quindi, solo dopo la sua apertura.
Vero è che sino all'espletamento delle attività di ricognizione, ricostruzione contabile ed accertamento affidate al curatore non può escludersi la presenza di attività realizzabili e, fra queste, di crediti azionabili mediante l'avvio delle più opportune iniziative giudiziali.
Ciò detto, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...]
ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII. Controparte_1
I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che la società debitrice ha sede legale, da oltre un anno, in Pistoia.
II. Quanto al profilo soggettivo, la resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di paninoteca e friggitoria, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo
3 lett. d), CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2022, l'ultimo ritualmente depositato e acquisito d'ufficio agli atti del fascicolo, il conseguimento di ricavi lordi per l'ammontare di € 271.061,00 superiore alla corrispondente soglia normativa (€ 200/mila).
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla nota inoltrata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (di cui oltre) supera l'ammontare di € 30/mila.
III. Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso la ricorrente, fondato su titolo giudiziale e non contestato;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata CP_2
su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal mese di luglio del 2023, complessivamente pari a € 44.733,35, a cui devono aggiungersi debiti tributari non ancora iscritti a ruolo per € 12.056,40 e debiti verso l' non trasmessi all'agente di riscossione per € 2.012,91 (quali CP_2
desumibili dalle note informative acquisite agli atti del procedimento);
3. dalle perdite di esercizio riportate nel bilancio di esercizio al 31.12.2022, pari a - € 24.576;
4. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2022.
Quanto alle ulteriori deduzioni difensive della debitrice, mette conto evidenziare:
- che lo stato d'insolvenza, evincibile dalle circostanze univocamente indiziarie di cui sopra, rileva ai fini del decidere nella sua oggettività e, quindi, a prescindere dalla sua imputabilità soggettiva al contegno tenuto dall'imprenditore (rilevante, piuttosto, ad altri fini); in ogni caso, il mancato pagamento dei canoni di locazione al pari del mancato pagamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito non appare riferibile alla condotta di soggetti diversi dalla stessa società debitrice;
- che il mancato deposito dei bilanci successivi al 2022 e, in specie, di quello al 31.12.2023, non appare imputabile alla sottrazione della documentazione contabile di supporto, custodita presso l'immobile condotto in locazione, essendo estato eseguito lo sfratto per morosità solo in data 4.9.2024, ovvero ben oltre la scadenza del termine di cui all'art. 2478 bis c.p.c., e non avendo il legale rappresentante della conduttrice inteso essere presente al momento dell'esecuzione dello sfratto medesimo né provvedere al ritiro della documentazione nei giorni successivi.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo dei gestori della crisi ex art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
4
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di P.I./ C.F. Controparte_1
) con sede in PIAZZETTA DEGLI ORTAGGI 4 – PISTOIA. P.IVA_1
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore il dott. che farà pervenire Persona_1
la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 23.9.2025 alle ore 11,30.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 13.5.25.
Il Presidente relatore ed estensore
5 Dott.ssa Nicoletta Curci
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Parte_1
Baldi, giusta procura in atti
PARTE ISTANTE contro
(P.I./ C.F. ) con sede legale in PIAZZETTA DEGLI Controparte_1 P.IVA_1
ORTAGGI 4 – PISTOIA, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Tirinnanzi, giusta procura in atti.
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 21.2.2025 la creditrice in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società (P.I./ C.F. ) deducendo il Controparte_1 P.IVA_1 mancato pagamento dei canoni di locazione maturati sino al rilascio dell'immobile (credito in parte consacrato in decreto ingiuntivo) e delle spese legali liquidate nella ordinanza di convalida di sfratto per morosità, per un importo totale precettato pari a € 12.451,99.
Regolarmente convocata a mezzo PEC consegnata il 26.2.2025, la società debitrice si è costituita con memoria depositata l'8.4.2025, contestando sotto plurimi profili la domanda ex adverso proposta e, comunque, formulando richiesta di rinvio dell'udienza al fine di recuperare i beni mobili illecitamente trattenuti dalla parte attrice e ricostruire la documentazione contabile andata distrutta o dispersa.
All'udienza tenutasi l'8.4.2025, il giudice delegato alla trattazione, accogliendo la richiesta di rinvio formulata dalla creditrice procedente per leggere la memoria avversaria e dedurre, differiva la comparizione
1 delle parti al 13.5.2025 invitando le parti a depositare eventuali note deduttive unitamente ad eventuali ulteriori documenti almeno 7 gg prima dell'udienza.
Con nota depositata in data 5.5.2025 la ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre, con nota del 6.5.2025, la debitrice reiterava le sue contestazioni e le conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione.
All'esito dell'udienza tenutasi il 13.5.2025 il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
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La costituendosi in giudizio, dopo aver riconosciuto la legittimità della procedura Controparte_1 di esecuzione di sfratto per morosità, con immissione della parte locatrice nel possesso dell'immobile, avvenuta con verbale del 4.9.2024, ha dedotto l'illegittimità del contegno tenuto dalla proprietaria per non aver consentito ad essa conduttrice di ritirare i beni mobili ivi allocati di sua proprietà, del valore di circa
€ 80/mila, né la documentazione contabile della società ivi custodita.
Sulla premessa di avere sporto denuncia penale nei confronti della (versata in atti) e di non Pt_1
disporre di altri beni materiali al di fuori di quelli illecitamente sottratti dalla predetta e da questa asseritamente distrutti, in via pregiudiziale, ha invocato la sospensione del Controparte_1
procedimento unitario sino alla conclusione del procedimento penale incardinato con la denuncia e, in via preliminare di merito, ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva della creditrice istante per intervenuta compensazione legale del credito di cui all'atto di precetto con il controcredito di natura risarcitoria vantato in ragione delle condotte illecite tenute nei confronti della parte conduttrice;
l'insussistenza di attivo da liquidare nell'ambito della procedura concorsuale richiesta. Nel corpo della memoria Controparte_1
eccepiva altresì l'insussistenza dello stato d'insolvenza, poiché imputabile alla condotta della parte
[...] ricorrente, e l'impossibilità di provvedere al deposito dei bilanci e della documentazione contabile a cagione della relativa sottrazione ad opera della predetta locatrice.
*
Deve in primis disattendersi l'istanza di sospensione del presente procedimento unitario posto che non risulta pendente alcun processo penale a carico della derivante dalla denuncia sporta nei suoi Pt_1
confronti dalla società debitrice, e che, in ogni caso, non ricorre alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra i presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della liquidazione giudiziale e l'eventuale accertamento della responsabilità penale per sottrazione di beni.
Invero, integra principio di diritto consolidato della Corte di Cassazione che la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, possa essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli
2 stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (cfr. ex plurimis Cass. Ord. 15248/2021).
Nel caso concreto, pur in disparte lasciando la mancata pendenza di un processo penale deputato all'accertamento della condotta criminosa, allo stato, soltanto denunciata, non esiste alcuna norma di diritto sostanziale atta a ricollegare alla commissione del reato ascritto alla creditrice istante un effetto sul presente procedimento unitario, che è diretto, in via esclusiva, all'accertamento dei presupposti, soggettivo e oggettivo, di assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale invocata.
Deve essere altresì disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice istante considerato che, a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile di € 12.056.40, non fatto oggetto di alcuna contestazione, la società debitrice ha opposto in compensazione un credito di natura risarcitoria non liquido né esigibile e neppure di facile e pronta liquidazione - sì da fondare una eccezione di compensazione giudiziale - considerato che nessun elemento di prova è stato addotto a sostegno della relativa consistenza economica.
Ferma l'erroneità del riferimento alla compensazione “legale”, pur dovendosi ritenere fondata la doglianza circa l'illegittimità dello smaltimento dei beni mobili effettuato dalla in spregio alla disciplina Pt_1
processuale di cui agli artt. 608 e 609 c.p.c., deve escludersi la possibilità di valorizzare, nella presente sede, la pretesa creditoria fatta valere da poiché assolutamente incerta nel Controparte_1
quantum. Infatti, allo stato delle emergenze documentale non è possibile attribuire alcun valore commerciale ai beni strumentali dichiaratamente sottratti, evincibili solo dalle fotografie allegate al verbale di sfratto, la cui effettiva commerciabilità, peraltro, presupporrebbe l'accertamento della relativa conformità alla normativa antinfortunistica vigente.
Anche la seconda eccezione preliminare va disattesa posto che l'esistenza di un attivo da liquidare non costituisce un presupposto normativo dell'apertura della liquidazione giudiziale: prova ne è il disposto dell'art. 233 lett. d) CCII, che prevede quale ipotesi di chiusura della procedura l'impossibilità di soddisfare i creditori prededucibile e/o concorsuali, evenienza che può essere accertata con la relazione iniziale o con i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 CCII e, quindi, solo dopo la sua apertura.
Vero è che sino all'espletamento delle attività di ricognizione, ricostruzione contabile ed accertamento affidate al curatore non può escludersi la presenza di attività realizzabili e, fra queste, di crediti azionabili mediante l'avvio delle più opportune iniziative giudiziali.
Ciò detto, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...]
ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII. Controparte_1
I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che la società debitrice ha sede legale, da oltre un anno, in Pistoia.
II. Quanto al profilo soggettivo, la resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di paninoteca e friggitoria, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo
3 lett. d), CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2022, l'ultimo ritualmente depositato e acquisito d'ufficio agli atti del fascicolo, il conseguimento di ricavi lordi per l'ammontare di € 271.061,00 superiore alla corrispondente soglia normativa (€ 200/mila).
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla nota inoltrata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (di cui oltre) supera l'ammontare di € 30/mila.
III. Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso la ricorrente, fondato su titolo giudiziale e non contestato;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata CP_2
su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal mese di luglio del 2023, complessivamente pari a € 44.733,35, a cui devono aggiungersi debiti tributari non ancora iscritti a ruolo per € 12.056,40 e debiti verso l' non trasmessi all'agente di riscossione per € 2.012,91 (quali CP_2
desumibili dalle note informative acquisite agli atti del procedimento);
3. dalle perdite di esercizio riportate nel bilancio di esercizio al 31.12.2022, pari a - € 24.576;
4. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2022.
Quanto alle ulteriori deduzioni difensive della debitrice, mette conto evidenziare:
- che lo stato d'insolvenza, evincibile dalle circostanze univocamente indiziarie di cui sopra, rileva ai fini del decidere nella sua oggettività e, quindi, a prescindere dalla sua imputabilità soggettiva al contegno tenuto dall'imprenditore (rilevante, piuttosto, ad altri fini); in ogni caso, il mancato pagamento dei canoni di locazione al pari del mancato pagamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito non appare riferibile alla condotta di soggetti diversi dalla stessa società debitrice;
- che il mancato deposito dei bilanci successivi al 2022 e, in specie, di quello al 31.12.2023, non appare imputabile alla sottrazione della documentazione contabile di supporto, custodita presso l'immobile condotto in locazione, essendo estato eseguito lo sfratto per morosità solo in data 4.9.2024, ovvero ben oltre la scadenza del termine di cui all'art. 2478 bis c.p.c., e non avendo il legale rappresentante della conduttrice inteso essere presente al momento dell'esecuzione dello sfratto medesimo né provvedere al ritiro della documentazione nei giorni successivi.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo dei gestori della crisi ex art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
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P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di P.I./ C.F. Controparte_1
) con sede in PIAZZETTA DEGLI ORTAGGI 4 – PISTOIA. P.IVA_1
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore il dott. che farà pervenire Persona_1
la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 23.9.2025 alle ore 11,30.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 13.5.25.
Il Presidente relatore ed estensore
5 Dott.ssa Nicoletta Curci
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