TRIB
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/12/2024, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5661/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 1179/2006 pubblicata il 12/12/2006, il Tribunale di Trani aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 30/10/1999 con CP_1 alle condizioni di cui al ricorso congiunto che prevedevano l'affidamento condiviso
[...] di sua figlia (nata il [...]), all'epoca minorenne, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre e il suo obbligo contribuire al suo mantenimento versando alla resistente € 300,00 mensili;
2. il 2/06/2008 aveva contratto nuove nozze ed era diventato padre di altri due figli (nati nel 2011
e ne l2016) affetti da problemi di salute, i quali, pertanto, necessitavano di controlli medici periodici;
3. lavorava in ambito marittimo e pagava in via esclusiva, in quanto sua moglie era disoccupata, le rate di € 430,93 mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
4. a seguito di istanza di accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate, aveva appresso che sua figlia era stata assunta dal 15/03/2021 presso la “Network Contacts” e aveva percepito Per_1 un reddito di € 6.782,45 nel 2021 e di € 9.204,74 nel 2022. Tanto premesso, chiedeva che fosse disposta la revoca del contributo al mantenimento di sua figlia a far data dall'1/04/2021 con condanna di alla restituzione delle somme da lei CP_1 indebitamente percepite a tale titolo, ammontanti complessivamente ad € 11.555,00. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituivano in giudizio e CP_1
le quali controdeducevano che: Controparte_2
1. il ricorrente non aveva depositato la sua documentazione economico-patrimoniale impedendo il raffronto tra i suoi redditi attuali e quelli posseduti all'epoca del divorzio;
2. non era mai stato richiesto alcun aumento del contributo paterno al mantenimento Per_1
nonostante dal 2006, epoca in cui furono concordate le condizioni del divorzio, le sue
[...] esigenze di vita fossero aumentate;
3. la percepiva € 600,00 mensili lavorando come commessa part-time e contribuiva CP_1 al pagamento del canone di locazione di € 500,00 dell'immobile in cui vivevano lei, il suo nuovo compagno, il bambino nato dalla loro unione (affetto da disturbo dello spettro autistico) ed Persona_1
4. si era diplomata in ambito turistico ma, non essendo ancora ancora riuscita a Persona_1 collocarsi lavorativamente in tale ambito, dal 2021 lavorava come operatrice telefonica con contratto part-time a tempo determinato, in scadenza il 30/11/2024, e percepiva € 400,00 mensili;
1 chiedevano, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente o, in subordine, la riduzione del contributo paterno al mantenimento di o la sua sospensione sino alla definitiva Per_1 cessazione del suo contratto di lavoro. All'udienza del 18/11/2024, i procuratori delle parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio in data 13.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il ricorso merita accoglimento (ferma l'irrilevanza ai fini decisori delle richieste istruttorie formulate, a fronte delle rispettive allegazioni difensive e della documentazione già versata in atti).
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/02/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della deliberazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze. (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 24/09/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, debbono dapprima revocarsi d'ufficio le statuizioni divorzili relative all'affido, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno relative alla figlia Per_1
ormai divenuta maggiorenne.
[...]
4.- Il ricorrente ha poi dedotto il sopravvenire di un fatto nuovo che determina di per sé l'accoglimento della sua domanda, consistente nell'avvio dell'attività lavorativa da parte della figlia a decorrere dal
2021 in quanto dal 15/03/2021 costei risulta essere stata assunta dalla “Network Contacts” con contratto di lavoro a tempo determinato part-time. Detta circostanza è stata comprovata per tabulas e, sebbene sia stata genericamente contestata dalle resistenti la precarietà di detto lavoro anche perché scadrebbe - a loro dire - definitivamente il
30/11/2024, è comunque documentato (in quanto risultante dai tre 730 versati in atti, che attestano lo svolgimento di un'attività lavorativa per n. 365 giorni all'anno da parte di negli ultimi Persona_1
2 tre anni) che la figlia, ormai quasi venticinquenne, ha lavorato senza soluzione di continuità sin dal
2021 per la medesima società, circostanza che esclude a priori (senza che occorra alcun approfondimento istruttorio e senza neppur dover prendere in considerazione i redditi paterni, ammontanti ad oltre € 30.000,00 lordi annui) che la figlia possa continuare a percepire il contributo paterno al suo mantenimento.
Destituita di fondamento alcuno è la tesi delle resistenti secondo cui detto stipendio non consentirebbe alla figlia di essere economicamente autosufficiente perché appare bastevole considerare che dalle dichiarazioni fiscali in atti emerge che lo stipendio mensile di è di importo più elevato Persona_1 rispetto allo stesso ammontare del contributo paterno al suo mantenimento (€ 300,00 mensili), corrisposto dal ricorrente sin dal lontano 2006.
Invero, il 730/2022 attesta un reddito complessivo lordo di € 7.331,00, il 730/2023 di € 9.205,00 ed il 730/2024 finanche di € 13.122,00, il che dimostra di per sé la piena autosufficienza economica e psicologica ormai raggiunta dalla comune figlia.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha documentato un aggravio di spesa (rispetto all'epoca della sentenza divorzile) cagionato dalla nascita di due minori (a seguito delle sue seconde nozze) affetti altresì da problemi di salute e dalla stipula di un mutuo per l'acquisto della sua nuova casa familiare.
Il Collegio stima quindi rispondente a giustizia revocare il contributo paterno al mantenimento della figlia a decorrere da giugno 2024 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173).
5.- Tuttavia, la domanda di restituzione di oltre € 11.000,00 quale importo versato dal padre in favore della figlia sin dalla sua assunzione del 2021, come formulata dal ricorrente nell'atto introduttivo, non merita accoglimento per la sua estraneità al giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, fermo restando, in ogni caso, che trattasi di un contributo alimentare e che la figlia ha maturato solo all'attualità la sua piena capacità economica e lavorativa, risultando per tabulas che invece negli anni addietro percepiva redditi di importo assai inferiori.
Tale giudizio, in ogni caso, ha per oggetto unicamente la verifica della ricorrenza dei presupposti di cui 473-bis. 29 c.p.c. e le pronunce strettamente collegate in materia di mantenimento, di diritto di visita della prole minorenne e di contributo al mantenimento dei figli e non può estendersi ad altri aspetti della vicenda coniugale, che devono essere acclarati e definiti in separata sede (sull'inammissibilità nelle cause di separazione e divorzio di domande di contenuto patrimoniale diverse da quelle previste dagli artt. 155-156 C. C. e 4-5-6 L. n. 898/70, si vedano Cass. 12/1/2000 n.
266 e Trib. Bari, sent. 21/4/2000, in Dir. fam. e pers. 2001, 1, 207). 6.- In ragione della soccombenza reciproca (essendo rimasto il ricorrente soccombente sulla domanda restitutoria), si compensano le spese di lite.
7.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via non definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 22/05/2024 da confronti di e Parte_1 CP_1 così provvede: Controparte_2
1. revoca le statuizioni divorzili relative all'affido, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita paterno relative alla figlia Persona_1
2. accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca a decorrere dal mese di giugno 2024 il contributo paterno al mantenimento di Persona_1
3. rigetta la domanda restitutoria formulata dal ricorrente;
4. compensa le spese di lite;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 17/12/2024 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera
3
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5661/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 1179/2006 pubblicata il 12/12/2006, il Tribunale di Trani aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 30/10/1999 con CP_1 alle condizioni di cui al ricorso congiunto che prevedevano l'affidamento condiviso
[...] di sua figlia (nata il [...]), all'epoca minorenne, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre e il suo obbligo contribuire al suo mantenimento versando alla resistente € 300,00 mensili;
2. il 2/06/2008 aveva contratto nuove nozze ed era diventato padre di altri due figli (nati nel 2011
e ne l2016) affetti da problemi di salute, i quali, pertanto, necessitavano di controlli medici periodici;
3. lavorava in ambito marittimo e pagava in via esclusiva, in quanto sua moglie era disoccupata, le rate di € 430,93 mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
4. a seguito di istanza di accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate, aveva appresso che sua figlia era stata assunta dal 15/03/2021 presso la “Network Contacts” e aveva percepito Per_1 un reddito di € 6.782,45 nel 2021 e di € 9.204,74 nel 2022. Tanto premesso, chiedeva che fosse disposta la revoca del contributo al mantenimento di sua figlia a far data dall'1/04/2021 con condanna di alla restituzione delle somme da lei CP_1 indebitamente percepite a tale titolo, ammontanti complessivamente ad € 11.555,00. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituivano in giudizio e CP_1
le quali controdeducevano che: Controparte_2
1. il ricorrente non aveva depositato la sua documentazione economico-patrimoniale impedendo il raffronto tra i suoi redditi attuali e quelli posseduti all'epoca del divorzio;
2. non era mai stato richiesto alcun aumento del contributo paterno al mantenimento Per_1
nonostante dal 2006, epoca in cui furono concordate le condizioni del divorzio, le sue
[...] esigenze di vita fossero aumentate;
3. la percepiva € 600,00 mensili lavorando come commessa part-time e contribuiva CP_1 al pagamento del canone di locazione di € 500,00 dell'immobile in cui vivevano lei, il suo nuovo compagno, il bambino nato dalla loro unione (affetto da disturbo dello spettro autistico) ed Persona_1
4. si era diplomata in ambito turistico ma, non essendo ancora ancora riuscita a Persona_1 collocarsi lavorativamente in tale ambito, dal 2021 lavorava come operatrice telefonica con contratto part-time a tempo determinato, in scadenza il 30/11/2024, e percepiva € 400,00 mensili;
1 chiedevano, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente o, in subordine, la riduzione del contributo paterno al mantenimento di o la sua sospensione sino alla definitiva Per_1 cessazione del suo contratto di lavoro. All'udienza del 18/11/2024, i procuratori delle parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio in data 13.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il ricorso merita accoglimento (ferma l'irrilevanza ai fini decisori delle richieste istruttorie formulate, a fronte delle rispettive allegazioni difensive e della documentazione già versata in atti).
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/02/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della deliberazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze. (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 24/09/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, debbono dapprima revocarsi d'ufficio le statuizioni divorzili relative all'affido, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno relative alla figlia Per_1
ormai divenuta maggiorenne.
[...]
4.- Il ricorrente ha poi dedotto il sopravvenire di un fatto nuovo che determina di per sé l'accoglimento della sua domanda, consistente nell'avvio dell'attività lavorativa da parte della figlia a decorrere dal
2021 in quanto dal 15/03/2021 costei risulta essere stata assunta dalla “Network Contacts” con contratto di lavoro a tempo determinato part-time. Detta circostanza è stata comprovata per tabulas e, sebbene sia stata genericamente contestata dalle resistenti la precarietà di detto lavoro anche perché scadrebbe - a loro dire - definitivamente il
30/11/2024, è comunque documentato (in quanto risultante dai tre 730 versati in atti, che attestano lo svolgimento di un'attività lavorativa per n. 365 giorni all'anno da parte di negli ultimi Persona_1
2 tre anni) che la figlia, ormai quasi venticinquenne, ha lavorato senza soluzione di continuità sin dal
2021 per la medesima società, circostanza che esclude a priori (senza che occorra alcun approfondimento istruttorio e senza neppur dover prendere in considerazione i redditi paterni, ammontanti ad oltre € 30.000,00 lordi annui) che la figlia possa continuare a percepire il contributo paterno al suo mantenimento.
Destituita di fondamento alcuno è la tesi delle resistenti secondo cui detto stipendio non consentirebbe alla figlia di essere economicamente autosufficiente perché appare bastevole considerare che dalle dichiarazioni fiscali in atti emerge che lo stipendio mensile di è di importo più elevato Persona_1 rispetto allo stesso ammontare del contributo paterno al suo mantenimento (€ 300,00 mensili), corrisposto dal ricorrente sin dal lontano 2006.
Invero, il 730/2022 attesta un reddito complessivo lordo di € 7.331,00, il 730/2023 di € 9.205,00 ed il 730/2024 finanche di € 13.122,00, il che dimostra di per sé la piena autosufficienza economica e psicologica ormai raggiunta dalla comune figlia.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha documentato un aggravio di spesa (rispetto all'epoca della sentenza divorzile) cagionato dalla nascita di due minori (a seguito delle sue seconde nozze) affetti altresì da problemi di salute e dalla stipula di un mutuo per l'acquisto della sua nuova casa familiare.
Il Collegio stima quindi rispondente a giustizia revocare il contributo paterno al mantenimento della figlia a decorrere da giugno 2024 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173).
5.- Tuttavia, la domanda di restituzione di oltre € 11.000,00 quale importo versato dal padre in favore della figlia sin dalla sua assunzione del 2021, come formulata dal ricorrente nell'atto introduttivo, non merita accoglimento per la sua estraneità al giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, fermo restando, in ogni caso, che trattasi di un contributo alimentare e che la figlia ha maturato solo all'attualità la sua piena capacità economica e lavorativa, risultando per tabulas che invece negli anni addietro percepiva redditi di importo assai inferiori.
Tale giudizio, in ogni caso, ha per oggetto unicamente la verifica della ricorrenza dei presupposti di cui 473-bis. 29 c.p.c. e le pronunce strettamente collegate in materia di mantenimento, di diritto di visita della prole minorenne e di contributo al mantenimento dei figli e non può estendersi ad altri aspetti della vicenda coniugale, che devono essere acclarati e definiti in separata sede (sull'inammissibilità nelle cause di separazione e divorzio di domande di contenuto patrimoniale diverse da quelle previste dagli artt. 155-156 C. C. e 4-5-6 L. n. 898/70, si vedano Cass. 12/1/2000 n.
266 e Trib. Bari, sent. 21/4/2000, in Dir. fam. e pers. 2001, 1, 207). 6.- In ragione della soccombenza reciproca (essendo rimasto il ricorrente soccombente sulla domanda restitutoria), si compensano le spese di lite.
7.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via non definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 22/05/2024 da confronti di e Parte_1 CP_1 così provvede: Controparte_2
1. revoca le statuizioni divorzili relative all'affido, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita paterno relative alla figlia Persona_1
2. accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca a decorrere dal mese di giugno 2024 il contributo paterno al mantenimento di Persona_1
3. rigetta la domanda restitutoria formulata dal ricorrente;
4. compensa le spese di lite;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 17/12/2024 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera
3