Articolo 5 della Legge 2 febbraio 1959, n. 38
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 marzo 1959
Art. 5.
Il materiale bibliografico che, eccettuato quello indicato all'art. 1, verra' ceduto in deposito temporaneo e gratuito al Conservatorio di musica, sara' inventariato dal Comune e sara' in ogni caso consegnato allo Stato entro un anno dalla firma della presente convenzione.
Le spese di personale e di materiale, che al riguardo si incontreranno, saranno sostenute dal Comune.
Entrata in vigore il 5 marzo 1959