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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Raffaela Gennari, all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del
22.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 3076/2024 R.G. avente ad oggetto: “usucapione” promossa da:
, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Francesco Crispi n. 28 presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Antonio Ortini che lo rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato su foglio separato e allegato all'atto introduttivo
ATTORE
CONTRO
, con sede legale a Controparte_1
Taranto
Convenuta Contumace
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo e nota conclusiva autorizzata del 17.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58,
2° comma, della legge citata.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., stante la oggettiva difficoltà di reperire il legale rappresentante della (autorizzazione CP_1
del Presidente del Tribunale e pubblicazione degli avvisi in G.U. dell'8.4.2025 n. 42) dichiarata fallita nel 1983, con sentenza del Tribunale di Taranto e cancellata dal Registro delle società nel 2007,
l'attore ha adito il Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare in proprio favore di aver acquistato a titolo originario per usucapione ventennale la proprietà di alcuni beni (letteralmente lasciati in stato di abbandono da parte della società convenuta) dei quali indicava i riferimenti catastali e posti al primo e secondo piano dello stabile - siti in Leporano loc. Pirrone (TA) alla Via dei Saraghi n. 160.
Acquisito il verbale negativo di mediazione obbligatoria e dichiarata la contumacia della convenuta, la causa veniva istruita con l'ammissione di prove orali e documentali, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza odierna (22.9.2025) la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo della sentenza in aula.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Prima di entrare nel merito della domanda è necessario premettere che l'usucapione, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che non è possibile documentare tranne che in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa,
l'intervenuto acquisto della proprietà.
L'usucapione trova fondamento su una situazione di fatto caratterizzata: «dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri: dal prolungato possesso sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che svolgono attività corrispondenti al diritto di proprietà, in modo pacifico, pubblico e senza interruzioni per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche».
E' infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (per tutte, v. Cass. sez. II, 3.11.2021, n.31238, Cass. sez. II, 22.10.2021, n.29594).
Occorre che il possesso continuato e ininterrotto sia accompagnato dalla volontà e dall'intenzione del terzo di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, come se ne fosse il proprietario (Corte appello Roma, n. 1628/2017, richiamata da Tribunale Trieste, sentenza 2 maggio
2019), attraverso l'esercizio delle relative facoltà in modo palese a tutti e in particolare al proprietario
(Tribunale Milano, sentenza 26 giugno 2019). «La consapevolezza di possedere senza titolo [...] non esclude che il possesso sia utile all'usucapione» (Cass. civ., n. 9671/2014; n. 10230/2010, richiamate da Corte d'Appello Bologna, sentenza 24 maggio 2019).
Non è ravvisabile, invece, un possesso utile nel mero godimento della cosa. In quest'ipotesi, infatti, manca l'attività materiale incompatibile con il diritto altrui (Tribunale Genova, sentenza 9 maggio
2019). Chi invoca l'istituto dell'usucapione deve provare il possesso del bene ininterrotto per il tempo prescritto dalla legge e di aver esercitato un potere di fatto sulla res corrispondente al diritto di proprietà, ossia di aver posto in essere una palese condotta che è propria di colui che è proprietario
(Tribunale Milano, sentenza 26 giugno 2019); tale prova potrà essere fornita anche a mezzo di testimoni, purché questi siano terzi estranei (Tribunale Salerno, n. 1380/2010, richiamato da
Tribunale Caltagirone, sentenza 23 aprile 2019) al rapporto tra le parti.
Per usucapire il bene posseduto è, però, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto.
La giurisprudenza più recente ribadisce che il possesso utile ad usucapionem deve risultare da atti inequivoci, corrispondenti all'esercizio della proprietà e incompatibili con il riconoscimento dell'altrui diritto (Cass. civ., sez. II, ord. n. 26889 del 16.10.2024; Cass. civ., sez. II, ord. n. 26024 del 4.10.2024). È quindi necessario che l'attore dimostri non soltanto la materiale disponibilità del bene, ma anche l'esercizio protratto di poteri uti dominus, comprovati da fatti oggettivi e da elementi testimoniali e documentali.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, l'attore ha offerto piena prova che da oltre Parte_1
vent'anni esercita sugli immobili per cui è causa un possesso pieno ed esclusivo, comportandosi come proprietario e ponendo in essere atti inequivocabilmente tesi ad escludere la proprietaria formale,
odierna convenuta, rimasta contumace, dal godimento degli immobili. Controparte_2
Dalla disamina dei numerosi documenti allegati ed in particolare dalla visura catastale e dall'ispezione ipotecaria prodotta in atti, risulta che in effetti originaria proprietaria dei beni oggetto della domanda era la società citata, la quale, nel 1980 ebbe a realizzare il complesso condominiale di
Via dei Saraghi n. 160; di detto stabile l'attore acquistò l'appartamento posto all'ultimo piano da adibire a dimora estiva;
subentrata la dichiarazione di fallimento della con sentenza n. 3650 CP_1
del 1985 e la cancellazione dal Registro delle società nel 2007, la convenuta abbandonava gli appartamenti dello stabile, disinteressandosene, non essendo riuscita nelle more a locarli ovvero a venderli;
né ha mai manifestato formalmente o verbalmente al sig. l'intenzione di rivendicarne Pt_1
la disponibilità.
Del resto, l'ordinanza emessa dal Giudice Paiano il 14.10.2019, mai opposta dalla convenuta, non avrebbe di fatto consentito alcun tipo di rivendicazione nei riguardi del sig. dal momento che Pt_1
i beni in questione erano stati estromessi dalla procedura esecutiva immobiliare promossa contro la che in tal modo prestava acquiescenza alla situazione di fatto delineatasi in favore del sig. CP_1
il quale, nel corso degli anni si è sempre occupato della cura e delle migliorie da apportare Pt_1
agli appartamenti dello stabile al fine di consentire a parenti ed amici di usufruirne durante i periodi di vacanza. La presenza in atti di tale documentazione, nella contumacia della società convenuta, potrebbe di per sé costituire la prova sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda (cfr. Cass. Civ. sez. II sentenza n. 21194/2019: “La produzione documentale – visure catastali, dichiarazioni fiscali, bollette, relazioni tecniche – può costituire prova sufficiente, specie in presenza della contumacia della controparte e dell'assenza di contestazioni”), in realtà, quanto provato documentalmente, trova anche riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 16.6.2025 e del 25.7.2025 ( Tes_1
e ). Tes_2 Tes_3 Tes_4
In particolare: la teste cognata dell'attore, dichiarava che già nell''80 il cognato aveva già Tes_1
acquistato il suo appartamento ed aveva già la disponibilità esclusiva dei restanti appartamenti posti sugli altri piani dello stabile che lui ha sempre curato e manutenuto nel corso degli anni, sostenendone le relative spese.
nel 1998 iniziò a frequentare la famiglia per poi divenire la moglie del Per_1 Parte_2 Pt_1
figlio; all'epoca il suocero utilizzava tutti gli appartamenti dello stabile di Via dei Saraghi provvedendo personalmente, ovvero incaricando la cognata (in quanto residente a [...]) a reperire le maestranze per i lavori di tinteggiatura, ristrutturazione di alcuni vani, o a sostituire gli infissi;
il suocero si occupava anche della manutenzione del giardino antistante la palazzina, incaricando gli operai per il taglio degli alberi e la pulizia in generale;
tutti gli appartamenti venivano solitamente messi a disposizione dal durante i periodi estivi, ma è spesso accaduto che il figlio del Pt_1 Pt_1
abbia trascorso lunghi periodi invernali in detti appartamenti quando voleva concentrarsi per preparare gli esami universitari;
i testi hanno anche riferito che gli appartamenti in questione non avevano le utenze ma erano tutti allacciati solo ai contatori del sig. il quale ha sempre Pt_1
provveduto al pagamento dei consumi oltre che a versare al comune le tasse per la spazzatura.
Nessuno ha mai dubitato che il non fosse l'effettivo intestatario/proprietario dell'immobile in Pt_1
quanto era solo lui a detenere le chiavi di tutti gli appartamenti dove solitamente ospitava amici e parenti, questo veniva confermato dal teste , architetto e compagno di università del Tes_5 figlio;
fu l'Arch. ad effettuare il computo metrico e la ristrutturazione degli Per_2 Tes_3
appartamenti; durante un periodo in cui per motivi di lavoro si trasferì in Puglia, il sig. gli offrì Pt_1
ospitalità negli appartamenti in questione.
Tutti i testi hanno confermato che durante i periodi trascorsi negli appartamenti per cui è causa, mai nessuno ha rivendicato la proprietà degli stessi.
Tali deposizioni appaiono credibili, precise e convergenti, e trovano riscontro nella documentazione agli atti, sopra esaminata, per cui appare pienamente provato che l'attore ha Parte_1 posseduto per oltre vent'anni (esattamente dall'anno in cui ha acquistato uno degli appartamenti dello stabile) gli appartamenti facenti parte dello stabile di Via dei Saraghi e come identificati catastalmente nell'atto introduttivo, in modo pacifico e senza che altri ne abbiano mai rivendicato il possesso.
L'attore ha esercitato poteri tipici del proprietario, provvedendo a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (tinteggiature, rifacimento infissi, sostituzione del cancello d'ingresso, sistemazione giardino, potatura degli alberi di pino); ha inoltre utilizzato direttamente gli immobili insieme alla propria famiglia e li ha concessi in uso a terzi, sempre in piena autonomia e senza alcuna contestazione da parte della proprietaria;
ha provveduto altresì a sostenere le spese ed i tributi connessi al godimento degli immobili, senza alcuna ingerenza della società che ne risultava essere la formale proprietaria.
Ne consegue che risulta provata l'interversione del possesso ex art. 1164 c.c., atteso che l'attore si è sostituito al proprietario originario nell'esercizio dei poteri dominicali per oltre venti anni, maturando così il diritto ad usucapire i beni oggetto della domanda.
Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, la domanda attorea deve essere accolta.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 11/08/2005, n. 16853); non occorre ordine in tal senso dal momento che la mancata trascrizione costituirebbe omissione di un atto dovuto.
La natura della controversia, la mancata costituzione in giudizio della resistente/convenuta, la necessarietà del giudizio ai fini dell'acquisto per usucapione, inducono lo scrivente a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella persona del G.U. dott.ssa Raffaela Gennari, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da contro all'esito Parte_1 Controparte_1 dell'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., così provvede: accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà in capo a
[...]
dei seguenti immobili siti in agro del Comune di Leporano (TA) - Località Porto Pirrone Pt_1
alla via Saraghi n. 160 composta da sei unità immobiliari di cui due al piano terra, due al primo piano, meglio identificati in NCEU: il primo posto al piano terra al foglio 14, particella 463, subalterno 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani;
il secondo posto al piano terra al foglio 14, particella
463, subalterno 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani;
il terzo posto al primo piano al foglio
14, particella 463, subalterno 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani;
il quarto posto al primo piano al foglio 14, particella 463, subalterno 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani. Dichiara la presente sentenza titolo idoneo ai sensi dell'art. 2651 c.c. per effettuare le conseguenti volture e trascrizioni dell'immobile presso il competente Conservatore dei RR.II. esonerandolo da ogni responsabilità; compensa le spese e competenze di lite.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della prima sezione civile il 22.9.2025.
Il Giudice
dott.ssa Raffaela Gennari