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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 818/2024 R.G.
TRA
con Avv. Amedeo Colacino Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Alessandra Vignola opposta
DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE CP_3
Con ricorso del 1.3.2024 ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3342023 CP_1
0004885482000 notificato il 24.1.2024, avente ad oggetto contributi previdenziali per l'anno 2016, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione in quanto eseguita mezzo PEC da indirizzo non risultante da pubblico registro;
2) l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto;
3)
l'intervenuta prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di
1 addebito presupposto per il decorso del termine quinquennale;
4) la nullità del calcolo delle sanzioni.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Benchè parte ricorrente contesti in ricorso la nullità della notifica della intimazione di pagamento n. 33420230004885482000 e l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto si osserva che l'unico atto impugnato (e depositato dal ricorrente nel fascicolo di parte) è costituto dall'avviso di addebito n. 33420230004885482000, non essendo quindi stata opposta alcuna intimazione di pagamento.
Ciò precisato, l'opposizione è ammissibile atteso che il ricorso è stato depositato il 1.3.2024 e dunque entro il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n.
46/1999 avuto riguardo alla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il
24.1.2024.
Nel merito l'opposizione è infondata.
La doglianza del ricorrente che fa leva sulla inesistenza e/o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento è priva di pregio sia perché, come detto, nella specie l'unico atto impugnato è costituito dall'avviso di addebito n.
33420230004885482000 sia perché detto atto è stato notificato al ricorrente a mezzo raccomandata A/R (cfr. fasc. ricorrente e fasc. ). CP_1
Ciò detto, non è maturata la prescrizione dei contributi (anno 2016) il cui pagamento è stato preteso con l'avviso di addebito opposto.
Ed invero, costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova dell'avvenuta CP_1 notifica al ricorrente, in data 2.12.2022, dell'avviso bonario con il quale l' ha preteso il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata di CP_4 cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 per l'anno 2016; è, sul punto, smentita la difesa di parte ricorrente contenuta nelle note scritte secondo la quale “[..] l'allegata raccomandata depositata con la comparsa di costituzione prova solo l'avvenuta la spedizione e non dell'avvenuta notifica e/o deposito
2 [..]” posto che - contrariamente a quanto sostenuto – l'Istituto ha depositato sia l'avviso di spedizione che di consegna dell'atto (cfr. all. 1 e 2 fasc. ). CP_1
Come poi correttamente rileva l' , trattandosi di contributi dovuti alla CP_4 gestione separata, il dies a quo del termine di prescrizione (quinquennale) è rappresentato ex art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001 dal giorno entro il quale doveva essere eseguito effettuato il saldo dei contributi (cfr., tra le altre, Cass.
n. 11645/2022) - ossia il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti - e dunque, nella specie, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 16.6.2017 (trattandosi di contributi dovuti per l'anno 2016), con la conseguenza che la notifica in data 2.12.2022 dell'avviso bonario è intervenuta entro il quinquennio.
Occorre, in proposito, tenere conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21 sicchè alla data del 2.12.2022 – di notifica del citato avviso bonario - il termine quinquennale di prescrizione non era decorso.
Né, si osserva, successivamente alla notifica di detto avviso bonario è maturata la prescrizione poiché l'avviso di addebito qui opposto è stato notificato il 24.1.2024, e dunque entro il quinquennio.
La censura che, infine, fa leva sull'asserita nullità del calcolo delle sanzioni è da disattendere stante la estrema genericità della doglianza, non avendo l'opponente neppure allegato in cosa consista l'asserito errore di calcolo.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 2.697,00 oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 20 marzo 2025
3 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 818/2024 R.G.
TRA
con Avv. Amedeo Colacino Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Alessandra Vignola opposta
DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE CP_3
Con ricorso del 1.3.2024 ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3342023 CP_1
0004885482000 notificato il 24.1.2024, avente ad oggetto contributi previdenziali per l'anno 2016, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione in quanto eseguita mezzo PEC da indirizzo non risultante da pubblico registro;
2) l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto;
3)
l'intervenuta prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di
1 addebito presupposto per il decorso del termine quinquennale;
4) la nullità del calcolo delle sanzioni.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Benchè parte ricorrente contesti in ricorso la nullità della notifica della intimazione di pagamento n. 33420230004885482000 e l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto si osserva che l'unico atto impugnato (e depositato dal ricorrente nel fascicolo di parte) è costituto dall'avviso di addebito n. 33420230004885482000, non essendo quindi stata opposta alcuna intimazione di pagamento.
Ciò precisato, l'opposizione è ammissibile atteso che il ricorso è stato depositato il 1.3.2024 e dunque entro il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n.
46/1999 avuto riguardo alla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il
24.1.2024.
Nel merito l'opposizione è infondata.
La doglianza del ricorrente che fa leva sulla inesistenza e/o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento è priva di pregio sia perché, come detto, nella specie l'unico atto impugnato è costituito dall'avviso di addebito n.
33420230004885482000 sia perché detto atto è stato notificato al ricorrente a mezzo raccomandata A/R (cfr. fasc. ricorrente e fasc. ). CP_1
Ciò detto, non è maturata la prescrizione dei contributi (anno 2016) il cui pagamento è stato preteso con l'avviso di addebito opposto.
Ed invero, costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova dell'avvenuta CP_1 notifica al ricorrente, in data 2.12.2022, dell'avviso bonario con il quale l' ha preteso il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata di CP_4 cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 per l'anno 2016; è, sul punto, smentita la difesa di parte ricorrente contenuta nelle note scritte secondo la quale “[..] l'allegata raccomandata depositata con la comparsa di costituzione prova solo l'avvenuta la spedizione e non dell'avvenuta notifica e/o deposito
2 [..]” posto che - contrariamente a quanto sostenuto – l'Istituto ha depositato sia l'avviso di spedizione che di consegna dell'atto (cfr. all. 1 e 2 fasc. ). CP_1
Come poi correttamente rileva l' , trattandosi di contributi dovuti alla CP_4 gestione separata, il dies a quo del termine di prescrizione (quinquennale) è rappresentato ex art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001 dal giorno entro il quale doveva essere eseguito effettuato il saldo dei contributi (cfr., tra le altre, Cass.
n. 11645/2022) - ossia il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti - e dunque, nella specie, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 16.6.2017 (trattandosi di contributi dovuti per l'anno 2016), con la conseguenza che la notifica in data 2.12.2022 dell'avviso bonario è intervenuta entro il quinquennio.
Occorre, in proposito, tenere conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21 sicchè alla data del 2.12.2022 – di notifica del citato avviso bonario - il termine quinquennale di prescrizione non era decorso.
Né, si osserva, successivamente alla notifica di detto avviso bonario è maturata la prescrizione poiché l'avviso di addebito qui opposto è stato notificato il 24.1.2024, e dunque entro il quinquennio.
La censura che, infine, fa leva sull'asserita nullità del calcolo delle sanzioni è da disattendere stante la estrema genericità della doglianza, non avendo l'opponente neppure allegato in cosa consista l'asserito errore di calcolo.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 2.697,00 oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 20 marzo 2025
3 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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