Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n°3254/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°3254 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in tema di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., vertente T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...]° Trav. n°3, (Cod. Fiscale ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania, alla Via Basilio Puoti n°1, presso lo studio dell'Avv. Filomeno d'Albero, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato prodotto in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE C O N T R O
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., , con Controparte_2 sede in Casoria alla Via G. Carducci n°135, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Pagano e presso di lui elettivamente domiciliato in S. Giuseppe Vesuviano, alla Via Focoli n.ri 22/12, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione depositata il 12.11.2021 nel procedimento R.G n°5841/2020, Tribunale di Napoli Nord;
APPELLATO
1
N O N C H E'
con sede legale e direzione in Parte_2
Bologna alla via Stalingrado n°45, (P.IVA: ), in persona P.IVA_2 del suo procuratore ad negotia e legale rappresentante dott. CP_3
, in forza di procura speciale per notar di
[...] Persona_1
Bologna del 28/5/2021 rep./racc.: n.ri , rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv. Pasquale Raganati, con studio in Napoli alla via Scarlatti n°32, giusta procura alle liti prodotta in allegato alla compar5sa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATA A V V E R S O la sentenza n°1910/2024 emessa in data 12.4.24 dal G.U. presso il Tribunale di Napoli Nord, IIa Sez. Civ., pubblicata in pari data, notificata a mezzo p.e.c. in data 16.4.24, con cui l'adito giudice così provvedeva:
“rigetta integralmente la domanda proposta da Parte_1 condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t, delle spese di lite relative al
[...] presente giudizio, che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna
[...]
al pagamento, in favore della in Pt_1 Parte_2 persona del l.r.p.t., delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 17/6/2020 esponeva: che in data Parte_1
20.5.2017, alle ore 10,00 circa, mentre si accingeva a salire il primo gradino presente nell'androne del sito in Controparte_1
Casoria (Na), alla via G. Carducci n°135, era scivolata a causa di una sostanza liquida, non segnalata, presente sulla scala, rovinando al suolo e riportando lesioni personali al volto e all'occhio destro;
che i gradini della suddetta scala erano privi di adesivi antiscivolo e che la zona
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dell'androne era priva dei relativi corrimano;
che a seguito della caduta era stata trasportata al Pronto Soccorso dell' di Controparte_4
Frattamaggiore (Na) dove le era stato diagnosticato un “… trauma facciale con ferita lacero contusa al sopracciglio destro, contusione braccio dx e occhio dx”; che il peggioramento progressivo della sintomatologia l'aveva costretta a recarsi presso l'Ospedale Pellegrini di Napoli dove era stata ricoverata ed operata per scoppio bulbare post traumatico;
che a causa del trauma aveva perso la vista dell'occhio destro e non risultava ancora clinicamente guarita;
che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi esclusivamente al convenuto;
CP_1 che erano stati inutili i tentativi di ottenere, in via bonaria, il risarcimento dei danni subiti;
che non avevano avuto alcun riscontro l'invito a stipulare la negoziazione assistita inviato con raccomandata a/r n°153303217978, ricevuta dal Condominio in data 13.3.2018, né la diffida del 30.9.2019 inviata con raccomandata a/r n°13089367544. Tanto premesso ed esposto, convenuto in giudizio il Controparte_1
, chiedeva che, previo accertamento della responsabilità dello
[...] stesso nella causazione del sinistro, venisse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite. Si costituiva tempestivamente il CP_1 convenuto che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, deduceva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della pretesa azionata;
nel merito, che non era stata specificata la natura e la collocazione della sostanza liquida presente sulla scala;
che l'eventuale presenza del liquido sul gradino era visibile e prevedibile in ragione dell'orario diurno in cui il sinistro si era verificato;
che non era stata dimostrata la dinamica dell'evento dannoso, in riferimento al piede con cui la era scivolata ed alla parte del Pt_1 corpo che aveva impattato il suolo;
che non sussisteva un nesso di causalità tra la res in custodia e la verificazione del sinistro in quanto la responsabilità dell'accadimento dannoso era imputabile esclusivamente al comportamento imprudente e negligente dell'attrice; che ai sanitari del 118 la aveva dichiarato di essere caduta accidentalmente nel Pt_1
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Condominio; che ai medici della Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra dove pure era stata trasportata, l'attrice aveva riferito di un “infortunio domestico, caduta accidentale in casa”; che ai sanitari dell'Ospedale Pellegrini di Napoli, dove si era recata nel primo pomeriggio dello stesso giorno del sinistro, aveva dichiarato quale causa dell'accesso una
“caduta accidentale per le scale di un palazzo mentre andava in visita da un'amica in via Carducci 135”, aggiungendo che non vi era responsabilità di terzi;
che, in relazione al quantum, i danni erano stati quantificati in modo eccessivo e non corrispondente alla reale entità di quelli effettivamente subiti;
che, alla data del sinistro, era operativa la polizza di assicurazione stipulata con la per la responsabilità Controparte_5 civile per danni a terzi n°0012.5109695.34. Ciò posto, concludeva, in via preliminare, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la società sempre in via preliminare, Controparte_6 affinché fosse accertata e dichiarata la nullità della domanda;
nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché fosse dichiarato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione del danno, con proporzionale riduzione del risarcimento in rapporto alla percentuale di responsabilità imputabile alla parte danneggiata, chiedendo che la società fosse tenuta al pagamento delle somme Controparte_5 eventualmente accertate e liquidate in corso di causa in favore dell'attrice, in ogni caso con vittoria di spese di lite. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice quest'ultima si costituiva contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda e assumendo: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione delle modalità con cui sarebbe avvenuto l'incidente, dell'entità delle lesioni subite e della quantificazione del presunto danno riportato;
che non era stato provato il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio;
che non era stato dimostrato il nesso di causa tra la cosa in custodia e le lesioni personali subite dall'attrice; che la conosceva bene il luogo teatro del Pt_1 sinistro;
che l'evento dannoso si era verificato in orario diurno, alle ore 10,00 del mattino;
che la scala condominiale in cui sarebbe avvenuto il
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sinistro era dotata del corrimano;
che l'attrice aveva dichiarato al personale medico intervenuto sul luogo dell'incidente di soffrire di patologie pregresse quali maculopatia, cataratta, ipertensione, che probabilmente avevano contribuito a determinarne la caduta;
che l'entità delle lesioni riportate dalla non era stata dimostrata da Pt_1 un'idonea documentazione. Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché fosse accertata e dichiarata la nullità della citazione;
nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice, affinché la domanda di manleva nei propri riguardi fosse accolta entro i limiti delle condizioni di polizza. Instauratosi il contraddittorio ed espletata l'istruttoria attraverso l'interrogatorio formale dell'attrice e l'audizione di un teste per parte attrice e di un teste per parte convenuta, rigettata la richiesta di C.T.U. medico-legale, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e definita come da dispositivo in epigrafe. La sentenza era appellata dall'attrice sulla scorta di un sostanziale, unico motivo di impugnazione postulante violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. per avere il giudice di prime cure erroneamente interpretato le risultanze dell'istruttoria, peraltro scarna e incompleta, in relazione alla “mancata verifica del nesso di causalità tra danno e cosa presuntamente pericolosa”, essendo stato in sintesi il coefficiente di attrito della pavimentazione e il ruolo causale autonomo dell'agente esterno, nel caso in parola il liquido non ancora identificato sulle scale e la valutazione del materiale da cui era composto lo scalino sul quale era scivolata l'appellante, malamente degradati fino alla irrilevanza. Precisava così le conclusioni: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1910/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, Giudice Dott. Alfredo Maffei nell'ambito del giudizio N.R.G. 5841/2020 depositata in cancelleria in data 12/04/2024: Accogliere tutte le
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conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Accertare e dichiarare che per causa immediata e diretta dell'evento dannoso l'attrice ha subito gravi danni fisici;
Per effetto degli accertamenti sopra invocati, condannare il convenuto condominio al risarcimento in favore dell'attrice dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale conseguenti alle lesioni dalla stessa subite, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione e spese mediche sostenute. Con vittoria di spese e onorari”. Entrambi gli appellati si costituivano resistendo al gravame. Il
eccepiva in via preliminare e pregiudiziale;
la CP_1 inammissibilità dell'appello per violazione del termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c.; la ulteriore sua inammissibilità per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. vigenti ratione temporis; la sua infondatezza nel merito. Concludeva perché: in via preliminare, si accertasse e dichiarasse l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 325 e 326 c.p.c., atteso l'avvenuto passaggio in giudicato in data 16.05.2024 della sentenza impugnata;
sempre in via preliminare si accertasse e dichiarasse l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.; in via gradata, si respingesse l'appello poiché infondato sia in fatto che in diritto confermandosi l'effetto la sentenza impugnata;
il tutto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa con attribuzione al difensore per fattone anticipo;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, instava perché si dichiarasse la terza chiamata in causa tenuta a manlevare il convenuto condominio di tutte le somme eventualmente poste a suo carico a titolo di danno, interessi, spese legali e tecniche. La dal canto suo CP_5 così concludeva: “a) dichiarare inammissibile l'appello proposto da
, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., stante l'avvenuto Parte_3 passaggio in giudicato, in data 16/5/2024 della sentenza n°1910/2024 del Tribunale di Napoli Nord;
in subordine: b) dichiarare inammissibile l'appello proposto da , ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; in via Parte_1 ancor più subordinata: c) rigettare l'appello proposto da , Parte_1 perché improponibile ed improcedibile, nonché del tutto infondato nel merito;
d) condannare, per lo effetto, , al pagamento Parte_1
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delle spese tutte di questo grado del giudizio, nonché degli onorari di avvocato;
in via del tutto subordinata: e) e nella denegata ipotesi di accoglimento, pur parziale, della domanda proposta da Parte_1 nei confronti del , accogliere la domanda di Controparte_1 manleva da quest'ultimo proposta nei confronti della
[...] entro i limiti delle condizioni di cui alla invocata Parte_2 polizza;
f) condannare, in ogni caso, , ovvero chi di Parte_1 ragione, al pagamento delle spese tutte del presente giudizio, nonché degli onorari di avvocato”. Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, considerato che il riscontro dell'eventuale consistenza della eccezione preliminare di intempestività della impugnazione avrebbe potuto comportare una pronuncia di sua inammissibilità, tale da definire prontamente il giudizio, disattesa la istanza di inibitoria, del tutto generica, rinviava la causa per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ritenuta la compatibilità del relativo modello decisorio con la prescritta trattazione scritta;
all'esito della stessa, depositate dalle parti note scritte, ha quindi deciso la controversia come da dispositivo della presente, resa pronuncia. La eccezione litis ingressum impediens sollevata in limine all'unisono dalle difese delle parti appellate, sia del che della CP_1 [...]
è corretta e va condivisa. L'appello spiegato dalla Parte_2
alla stregua della eccezione medesima, va dichiarato Pt_1 inammissibile per decorso del termine breve per proporre gravame avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord. Quest'ultima, infatti, era stata prontamente resa nota all'appellante avendo la difesa del , in data 16.04.2024, notificato via p.e.c., ai sensi della CP_1
L. 21/1/1994 n°53, copia certificata conforme all'originale della sentenza, nel domicilio eletto in primo grado presso l'avvocato Giuseppina Diana. Infatti, nella relata di notifica è riportato: “si notifichi a , rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppina Diana e presso il Parte_1 suo studio elett.te dom.ta in Aversa al Viale Olimpico 182” [c.f.r. allegato
“postacert.eml (86) alla comp. cost., primo file in formato pdf e relata di notifica di sentenza - ricevute PEC notifica]. Solo in data 2.07.2024 veniva notificato l'atto di appello, ben oltre il termine di 30 gg di cui al
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richiamato articolo 325 c.p.c., (c.f.r. ricevuta di avvenuta/mancata consegna notifica a mezzo p.e.c. allegata all'atto di citazione in appello). La sentenza appellata era quindi già passata in cosa giudicata il 16.5.2024. Va a tal proposito ricordato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 325, primo comma, c.p.c. “Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello”. Il successivo primo comma dell'art. 326 c.p.c. chiarisce che “I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza”. In questo preciso contesto viene in rilievo il disposto dell'art. 285 c.p.c., a norma del quale “La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170”; norma, quest'ultima, che dispone che tutte le notificazioni e le comunicazioni, dopo la costituzione in giudizio, vengano effettuate al procuratore costituito. Il primo comma dell'art. 170 c.p.c. prevede che la sentenza vada notificata al procuratore costituito o direttamente alla parte, nei casi in cui quest'ultima sia autorizzata a stare in giudizio personalmente (art. 82 c.p.c.). La Corte di Cassazione, intervenuta per dirimere il contrasto in merito alla operatività del termine breve anche in caso di notifica effettuata personalmente alla parte e non al procuratore costituito, ha precisato che “il termine breve per le impugnazioni si attiva solo a seguito della notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 285 c.p.c. e art. 326 c.p.c., comma 1”, quindi qualora la notificazione sia effettuata al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. Per motivare la propria decisione la Suprema Corte specifica che in questo caso “la notificazione svolge una vera e propria funzione di provocazione ad esercitare il diritto di impugnazione. Infatti, è il procuratore ad essere dotato di quelle conoscenze tecnico-giuridiche tali da valutare la possibilità di proporre impugnazione e pertanto è corretto che il termine breve decorra qualora la sentenza sia notificata al soggetto in grado di comprendere le intenzioni del notificante di sollecitare un'eventuale
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impugnazione del provvedimento notificato”. Viceversa, la notifica fatta personalmente alla parte, senza alcuna menzione dell'univoca direzione a quel procuratore, non può avere il medesimo effetto, lasciando quindi operante l'ordinario termine semestrale che si applica in assenza di notificazione. Precisa altresì la Corte che deve essere percepibile con immediatezza la destinazione dell'atto al procuratore costituito, mentre è irrilevante una generica menzione delle generalità del procuratore nell'intestazione della sentenza oggetto della notifica, non potendosi imporre al destinatario dell'atto l'onere di interpretare forme ambigue o neutre utilizzate dalla parte notificante. La Corte conclude quindi affermando che, “a garanzia del diritto di difesa del destinatario, la notifica della sentenza, per essere finalizzata al decorso del termine breve per impugnare, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio, per cui deve essere eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore”. Questo è quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n°20866, del 30 settembre 2020. Nessun vizio è riscontrabile nelle eseguita notificazione a mezzo p.e.c.. D'altronde
“l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica)” (Cassazione civile, sez. un., 28/09/2018, n°23620, Giustizia Civile Massimario 2018, rv 650466 – 02; in senso conforme Sezioni Unite: Cass. Civ., n°7665 del 2016; Cass. Civ., n°20625 del 2017). Questo perché “in materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d. l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante
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dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d. lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d. m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia”, (Cass. n°23620/2018 cit.). Della intempestività del gravame è apparsa in buona sostanza consapevole la stessa impugnante difesa che, nelle ultime note di trattazione scritta, per la scongiurata evenienza in cui si fosse accertata la regolarità della notifica e quindi l'inammissibilità dell'appello, ha instato per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio in considerazione dei “gravi ed eccezionali motivi” previsti dall'art. 92 del Codice di procedura civile. La richiesta non può tuttavia trovare avallo. Il testo del comma primo dell'art. 92 cit. prevedente la ricorrenza di
“gravi ed eccezionali ragioni” giustificanti la compensazione è stato sostituito dall'art. 13 d. l. 12 settembre 2014, n°132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n°162, sicché, a norma del comma 2 del medesimo articolo, la disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione;
il giudizio de quo è stato introdotto, in primo grado, come si è visto, con citazione del giugno 2020. In ogni caso vale la pena ricordare anche che “in tema di regolamentazione delle spese di lite, … le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il solo riferimento alla peculiarità della materia del contendere” (Tribunale Benevento, sez. II, 27/06/2024, n°1259, Redazione Giuffrè 2024, 556). Né la invocata compensazione potrebbe motivarsi in ragione di una ventilata soccombenza virtuale degli appellati ravvisabile grazie alla prognosi di verosimile accoglimento nel merito del gravame, di evidente ed
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immediatamente percepibile, ictu oculi, fondatezza, prognosi assolutamente non formulabile e che, ad ogni modo, non consentirebbe deroga alcuna la generale principio di soccombenza, imperante anche in presenza di pronunce, come quella de qua, di mero rito. In altri termini,
“la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo - antecedente - alle modifiche introdotte dal d. l. n°132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n°77 del 2018” (Cassazione civile, sez. III, 06/06/2024, n°15847, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 671262 – 01; Vedi anche: Cass. Civ., n°6424 del 2024; in senso conforme: Cass. Civ., n. 12484 del 2020). Alla liquidazione delle spese del grado si provvede in dispositivo con attribuzione al difensore dell'appellato , anticipatario. CP_1
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti del Parte_1 [...]
Casoria nonché della Controparte_7 [...]
in persona dei rispettivi, legali rappresentanti p.t., Parte_2 con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 2.7.24, così provvede:
1°) Dichiara inammissibile l'appello perché tardivo;
2°) Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle controparti delle
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spese del grado, liquidate d'ufficio per ciascun appellato in mancanza di nota, giusta D.M. n°147/2022, in complessivi €. 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore del Condominio, anticipatario;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. Così deciso in Napoli, addì 21.3.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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