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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/11/2024, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2542/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luisa Barbolini Parte_1 C.F._1
Cionini
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Avv. Barbara Controparte_1 C.F._2
Preti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 13/05/2013, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 1325/2013 del 20/05/2013;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 5 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Nonantola in data
20/5/2000, regolarmente trascritto agli atti civili dell'Ufficio anagrafico del predetto Comune, registro atti di matrimonio per l'anno 2000, Atto n. 9, parte II, Serie A, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze di rito.
- affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori, che, pertanto, eserciteranno Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale, condividendone le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi ed in ogni caso considerando esclusivamente il loro esclusivo interesse. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice, mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei figli con sé.
I periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore seguiranno il seguente calendario. Il padre terrà i figli presso di sé, a settimane alterne: il martedì a cena con pernottamento, il mercoledì tutto il giorno (pranzo e cena) con pernottamento, giovedì a pranzo, il venerdì dalla cena e per tutto il fine settimana sino al lunedì mattina;
la settimana successiva, il martedì a cena con pernottamento, il mercoledì tutto il giorno con pernottamento, il giovedì a pranzo per un totale di 13 pasti su su 7 giorni su due settimane.
Per il periodo di permanenza dei figli presso ciascun genitore, e pernotteranno dal Per_2 Per_1
padre 7 giorni e consumeranno con il padre 13 pasti e pernotteranno con la madre 7 giorni e consumeranno con la madre 15 pasti. I genitori dichiarano la propria disponibilità ad avere i figli collocati presso le proprie rispettive abitazioni per periodi superiori a quanto stabilito al paragrafo precedente, previo accordo .
I periodi di vacanze saranno suddivisi tra i genitori nel rispetto delle esigenze dei figli e dei genitori stessi, in particolare: a) per sette giorni consecutivi nel corso delle vacanze natalizie, comprensive, ad pagina 2 di 5 anni alterni, del giorno di Natale ovvero del giorno di Capodanno, previo accordo tra i genitori entro il mese di ottobre;
b) per metà delle vacanze pasquali, comprensive, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua, previo accordo;
c) per almeno due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive. Per ogni altra festività e ricorrenza (compleanno dei figli, dei genitori, onomastici, etc.) i genitori si accorderanno di volta in volta al fine di assicurare, nei limiti del possibile, ai figli la loro presenza alternata o contestuale. Le spese che ciascun genitore affronterà per portare con sé i figli in vacanza non saranno rimborsabili dall'altro.
-porre a carico del Sig. la complessiva somma di € 75,00 mensile per ciascun figlio e pertanto, CP_1 complessivamente di € 150,00 mensile per contributo ordinario al mantenimento di entrambi i figli e , a far data dal mese di luglio 2024 (compreso), somma rivalutata ogni anno ai sensi Per_2 Per_1 degli indici Istat a far data dal primo del mese di luglio dal 2025. Le predette somme di € 75,00 per ciascun figlio verranno corrisposte sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascun figlio.
- porre a carico di ciascun genitore il 50% del pagamento delle spese straordinarie per i figli Per_2
maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente e , minorenne, secondo lo schema Per_1
che qui si richiama: Con riferimento alle spese straordinarie si precisa il seguente schema, come da protocollo 25.09.2019 del Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c)
pagina 3 di 5 viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Dette spese dovranno, comunque essere concordate preventivamente tra le parti, salvo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Modena. Sono comunque fatte salve tutte le altre spese di carattere straordinario diverse ed ulteriori che dovessero risultare necessarie per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione dei figli, che saranno ugualmente sostenute nella misura sopraindicata e che dovranno essere preventivamente decise da entrambi i genitori. Il coniuge che ha affrontato le spesa per intero avrà diritto di richiedere il rimborso di quanto pagato, entro la fine del mese in cui dette spese sono state sostenute. Tutte le suesposte spese, in quanto non necessarie ed urgenti, dovranno necessariamente essere concordate tra i genitori in via preventiva. Ove uno dei genitori volesse provvedere ad un acquisto o ad una spesa senza il preventivo assenso dell'altro genitore sarà tenuto a sostenere personalmente e per intero detto esborso.
-Dichiarare che il Sig. a far data dal mese di luglio 2024 (compreso), si impegna a provvedere CP_1
al pagamento del 50% delle spese effettivamente sostenute dalla Sig.ra relative alle feste ed Pt_1
alle ospitalità che i figli e abitualmente forniscono ai propri amici a casa della madre. Per_2 Per_1
-Dichiarare che la Sig.ra a far data dal mese di luglio 2024 (compreso), si impegna a Pt_1
provvedere al pagamento del 50% delle spese effettivamente sostenute dal sig. relative alle CP_1
feste ed alle ospitalità che i figli e abitualmente forniscono ai propri amici a casa del Per_2 Per_1 padre.”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della figlia minorenne e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 4 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in OL (MO) il 20/05/2000 fra nato a [...] il Controparte_1
19/07/1972 e nata a [...] il [...] Parte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di OL (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 9 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 22/10/2024.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2542/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luisa Barbolini Parte_1 C.F._1
Cionini
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Avv. Barbara Controparte_1 C.F._2
Preti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 13/05/2013, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 1325/2013 del 20/05/2013;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 5 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Nonantola in data
20/5/2000, regolarmente trascritto agli atti civili dell'Ufficio anagrafico del predetto Comune, registro atti di matrimonio per l'anno 2000, Atto n. 9, parte II, Serie A, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze di rito.
- affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori, che, pertanto, eserciteranno Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale, condividendone le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi ed in ogni caso considerando esclusivamente il loro esclusivo interesse. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice, mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei figli con sé.
I periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore seguiranno il seguente calendario. Il padre terrà i figli presso di sé, a settimane alterne: il martedì a cena con pernottamento, il mercoledì tutto il giorno (pranzo e cena) con pernottamento, giovedì a pranzo, il venerdì dalla cena e per tutto il fine settimana sino al lunedì mattina;
la settimana successiva, il martedì a cena con pernottamento, il mercoledì tutto il giorno con pernottamento, il giovedì a pranzo per un totale di 13 pasti su su 7 giorni su due settimane.
Per il periodo di permanenza dei figli presso ciascun genitore, e pernotteranno dal Per_2 Per_1
padre 7 giorni e consumeranno con il padre 13 pasti e pernotteranno con la madre 7 giorni e consumeranno con la madre 15 pasti. I genitori dichiarano la propria disponibilità ad avere i figli collocati presso le proprie rispettive abitazioni per periodi superiori a quanto stabilito al paragrafo precedente, previo accordo .
I periodi di vacanze saranno suddivisi tra i genitori nel rispetto delle esigenze dei figli e dei genitori stessi, in particolare: a) per sette giorni consecutivi nel corso delle vacanze natalizie, comprensive, ad pagina 2 di 5 anni alterni, del giorno di Natale ovvero del giorno di Capodanno, previo accordo tra i genitori entro il mese di ottobre;
b) per metà delle vacanze pasquali, comprensive, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua, previo accordo;
c) per almeno due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive. Per ogni altra festività e ricorrenza (compleanno dei figli, dei genitori, onomastici, etc.) i genitori si accorderanno di volta in volta al fine di assicurare, nei limiti del possibile, ai figli la loro presenza alternata o contestuale. Le spese che ciascun genitore affronterà per portare con sé i figli in vacanza non saranno rimborsabili dall'altro.
-porre a carico del Sig. la complessiva somma di € 75,00 mensile per ciascun figlio e pertanto, CP_1 complessivamente di € 150,00 mensile per contributo ordinario al mantenimento di entrambi i figli e , a far data dal mese di luglio 2024 (compreso), somma rivalutata ogni anno ai sensi Per_2 Per_1 degli indici Istat a far data dal primo del mese di luglio dal 2025. Le predette somme di € 75,00 per ciascun figlio verranno corrisposte sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascun figlio.
- porre a carico di ciascun genitore il 50% del pagamento delle spese straordinarie per i figli Per_2
maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente e , minorenne, secondo lo schema Per_1
che qui si richiama: Con riferimento alle spese straordinarie si precisa il seguente schema, come da protocollo 25.09.2019 del Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c)
pagina 3 di 5 viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Dette spese dovranno, comunque essere concordate preventivamente tra le parti, salvo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Modena. Sono comunque fatte salve tutte le altre spese di carattere straordinario diverse ed ulteriori che dovessero risultare necessarie per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione dei figli, che saranno ugualmente sostenute nella misura sopraindicata e che dovranno essere preventivamente decise da entrambi i genitori. Il coniuge che ha affrontato le spesa per intero avrà diritto di richiedere il rimborso di quanto pagato, entro la fine del mese in cui dette spese sono state sostenute. Tutte le suesposte spese, in quanto non necessarie ed urgenti, dovranno necessariamente essere concordate tra i genitori in via preventiva. Ove uno dei genitori volesse provvedere ad un acquisto o ad una spesa senza il preventivo assenso dell'altro genitore sarà tenuto a sostenere personalmente e per intero detto esborso.
-Dichiarare che il Sig. a far data dal mese di luglio 2024 (compreso), si impegna a provvedere CP_1
al pagamento del 50% delle spese effettivamente sostenute dalla Sig.ra relative alle feste ed Pt_1
alle ospitalità che i figli e abitualmente forniscono ai propri amici a casa della madre. Per_2 Per_1
-Dichiarare che la Sig.ra a far data dal mese di luglio 2024 (compreso), si impegna a Pt_1
provvedere al pagamento del 50% delle spese effettivamente sostenute dal sig. relative alle CP_1
feste ed alle ospitalità che i figli e abitualmente forniscono ai propri amici a casa del Per_2 Per_1 padre.”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della figlia minorenne e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 4 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in OL (MO) il 20/05/2000 fra nato a [...] il Controparte_1
19/07/1972 e nata a [...] il [...] Parte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di OL (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 9 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 22/10/2024.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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