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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.SS Giovanna Sanfratello Presidente
dott.SS Elena Sollazzo Giudice relatore dott.SS Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2026 EL ruolo generale per gli affari contenziosi ELl'anno
2023, promoSS
da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Ida GRIMALDI
contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avvocato Marco Stefano ANDREATTA
e con l'intervento EL
, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Controparte_2
1 Tribunale di Vicenza
nonché EL
Avvocato Paola DAL PRA', curatore speciale ELla minore Persona_1
nominata con provvedimento EL 15.4.2024
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni ELla ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
1.Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2.Affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
residenza e collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere la figlia in forma protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo un calendario che sarà redatto dai Servizi medesimi con mandato agli stessi di tentare di riallacciare i rapporti padre figlia laddove possibile e nel rispetto EL suo sentire;
3.Porre a carico EL sig. l'obbligo di versare, a titolo di concorso al CP_1
mantenimento ELla figlia , un assegno mensile non inferiore ad € 300,00 Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% ELle spese straordinarie così come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
4. Disporre il mantenimento diretto ELla figlia da parte EL padre e con lui Per_2
convivente, e EL figlio da parte ELla madre e con lei convivente, con obbligo CP_3
dei genitori di versamento ELle spese straordinarie di e al 50% CP_3 Per_2
secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
2 Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali inammissibili nova di controparte.
Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi
Conclusioni EL resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
Nel merito: pronunci la separazione personale dei coniugi con rigetto di ogni altra richiesta avanzata dalla ricorrente sia in merito all'addebito ELla separazione al marito,
Per sia riguardo l'affidamento esclusivo ELla figlia minore , disponendone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori o, in subordine, al Servizio Tutela minori di BA EL PP . Disporsi che le visite tra il padre e la figlia avvengano con le modalità e secondo il programma di incontri stabiliti dalla CTU DO.SS Per_3
secondo le indicazioni contenute a pag. 54 e 55 ELla CTU depositata il 03/04/24, di seguito riportate: con richiesta di nomina di Curatore Speciale ELla minore che sovraintenda gli interessi ELla steSS ( ) rispetto al suo fondamentale Persona_1
diritto di crescere ricevendo tutti gli apporti familiari possibili, quindi riaprendosi ad una frequentazione regolare con la figura paterna secondo un progetto di visite cadenzato che con gradualità ripristini un regime di normalizzazione dei rapporti familiari e su cui il Servizio Sociale dovrà fornire resoconto al Tribunale attraverso degli aggiornamenti periodici. Nell'ambito di tale percorso, il Servizio Sociale, tenuto conto ELle buone risorse economiche ELla famiglia, potrà predisporre l'ausilio di un educatore, con funzione di facilitatore ELla relazione familiare tra padre e figlia, che operi in visite esterne alla struttura, e quindi anche a domicilio, al fine di fornire un sostegno attivo alle difficoltà contestuali.
Rispetto ai tempi di frequentazione, tale percorso prevederà:
3 a) una prima fase (la cui durata non dovrebbe superare i tre mesi) caratterizzati da incontri padre-figlia strutturati alla presenza ELl'educatore che verranno organizzati in spazi interni ed esterni, secondo tempi e modalità stabiliti dal servizio sociale affidatario;
b) seguirà una seconda fase - sempre monitorata periodicamente dal servizio sociale affidatario ma favorente la liberalizzazione ELle visite familiari - in cui la madre
Per accompagnerà presso il padre per due cene durante la settimana, ed in specifico al martedì e al sabato alle dalle ore 19.00 sino alle ore 20.30; sarà il padre a riaccompagnare la figlia presso la casa ELla madre;
Per c) seguirà una terza fase, in cui, a settimane alterne, si aggiungerà che permanga con il padre nella giornata di sabato da fine scuola o dalle ore 13.00 sino alle ore 20.30;
d) seguirà un'ultima fase, in cui a settimane alterne, in cui si introdurrà il pernotto EL
Per sabato, per cui la minore permarrà con il padre dal sabato, fine scuola, o dalle ore
13.00 sino alla domenica sera alle ore 20.30.
Nell'ambito di quest'ultimo step, la figlia permarrà con il padre:
- nella prima settimana, per due cene (al martedì e giovedì) dalle ore 19.00 alle ore
20.30;
- nella seconda settimana, per la cena EL martedì, dalle ore 19.00 alle ore 20.30, e dal sabato alle ore 13.00 sino alla domenica alle ore 20.30.
In queste fasi la minore permarrà collocata presso la madre ed Persona_1
il Servizio Sociale Affidatario si occuperà di segnalare al Giudice ogni movimento contrario alla tutela ELla serenità e EL diritto alla bigenitorialità ELla minore, anche suggerendo lo spostamento EL collocamento presso la figura paterna in caso di violazione EL criterio ELl'accesso all'altro genitore.
4 Rispetto ai periodi festivi e di vacanza, i tempi saranno determinati dai Servizi Sociali
tenendo conto ELle richieste dei familiari, sempre assicurando una presenza equa rispetto alle parti e salvaguardando il diritto ELla minore di avere altresì la vicinanza dei fratelli maggiori.
Il Servizio Sociale Affidatario avrà cura di verificare che le telefonate tra il padre e la figlia si svolgano con regolarità ed in modo funzionale alla condivisione dei contenuti.
Il Servizio Sociale Affidatario prospetterà un lavoro di sostegno psicologico sul nucleo familiare, creando un accompagnamento evolutivo alla famiglia utile alla minore
[...]
, intervenendo sulle funzioni dei due genitori affinché la costruzione ELla co- Per_1
genitorialità abbia effetti positivi anche sugli altri due figli, , similmente CP_3 Per_2
bisognosi di superare lo stress separativo e di non vedere sminuito il legame di fratria.
Disponga il Tribunale che sia il Servizio Sociale di BA EL PP a sovrintendere e gestire il programma, sopra riportato, indicato dalla CTU, statuendo altresì che
Per all'esito positivo EL percorso il padre poSS tenere presso di sé la figlia per almeno due pomeriggi alla settimana, dalla fine ELla scuola fino al giorno successivo, nonché
dalla fine ELla scuola al sabato fino al lunedì successivo, a fine settimana alterni, tre giorni durante le festività pasquali, 15 giorni durante le festività natalizie,
comprendendovi ad anni alterni le principali festività, durante la festa EL papà e il suo compleanno, nonché per 21 giorni continuativi durante le vacanze estive.
Per Disporsi la riscossione ELl'assegno unico per , e nonché le CP_3 Per_2
detrazioni fiscali per ciascuno di loro al 50% in favore di entrambi i genitori.
Stabilirsi a carico EL Sig. il mantenimento diretto ELla figlia maggiorenne CP_1
e a carico ELla Sig.ra quello EL figlio mantenendo Per_2 Parte_1 CP_3
l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento mensile da parte EL padre
Per a favore ELla figlia di 300,00 €, con spese straordinarie dei tre figli a carico di
5 entrambi i genitori nella misura EL 50% secondo la disciplina EL Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Vicenza.
Ordinarsi alla ricorrente di consegnare al convenuto tutta la documentazione riguardante l'adozione ELla figlia . Per_2
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
In via istruttoria, meramente subordinata all'adozione, da parte ELla convenuta, di domande diverse da quelle indicate a verbale d'udienza EL 13/9/24, si chiede di ammettersi prova per testi contraria su tutti i capitoli di prova indicati da controparte e a prova diretta sui seguenti capitoli:
1) “Vero che fino al 25/1/23 , e hanno sempre mantenuto un Per_2 CP_3 Per_1
rapporto cordiale e spontaneo con il papà, stavano insieme a lui volentieri, parlavano e giocavano con lui quando tornava a casa dal lavoro o quando stava con loro nei fine settimana”;
2) “Vero che più volte avete visto la mamma sgridare ad alta voce la figlia con Per_2
pesanti offese”;
3) “Vero che avete percepito le offese gridate dalla mamma a anche dalla Per_2
vostra abitazione”;
4) “Vero che in più occasioni avete visto la madre lasciare fuori di casa al Per_2
freddo in inverno, anche per ELle ore, per punizione”;
5) “Vero che tali atteggiamenti ELla mamma verso si ripetevano anche più Per_2
volte in un mese”;
6) “Vero che in più occasioni avete visto e sentito il Sig. discutere con la CP_1
moglie a causa di questi suoi atteggiamenti verso ”; Per_2
Per 7) “Vero che la mamma concede a qualsiasi cosa le chieda”;
6 8) “Vero che la Sig. rifiuta di far vedere i figli al marito con la scusa che Parte_1
sarebbero i figli a non volerlo incontrare”;
9) “Vero che la Sig.ra ha preteso che il padre incontrasse i figli il 10/4 scorso Parte_1
esclusivamente in sua presenza pena, in caso contrario, il rifiuto di farglieli vedere”.
Si indicano a testi: 1) da Cassola (VI), Via Cocco 15; 2) Testimone_1 Testimone_2
da BA EL PP;
3) a Cassola;
4) e 5) , Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
coniugi, da Cassola, con riserva di altri indicarne.
10) “Vero che l'attrice ha riferito falsamente alla propria CTP DO.SS e da Per_4
questa è stato riportato alla CTU DO.SS e alla CTP DO.SS che Per_3 Per_5
il convenuto si era comportato in modo “violento ed aggressivo” al termine EL primo incontro con i consulenti il 31/7”;
11) “Vero che l'attrice ha impedito al padre di vedere la figlia il 10/7 e il Per_2
13/09/23 in Mussolente”;
12) “Vero che l'attrice non ha mai fornito al padre alcuna notizia sul luogo e le modalità
di lavoro di , tanto che il Sig. per informarsi su come stesse andando Per_2 CP_1
l'esperienza lavorativa ha dovuto recarsi il 13/07/23 presso la sede ELla Misquilflor
per parlarne con i titolari”;
13) “Vero che l'attrice ha mai fatto avere al padre il n. di telefono di cellulare di Per_2
solamente il 23/7/23 ma che le chiamate e i meSSggi EL padre sono bloccati”;
Per 14) “Vero che l'attrice ha impedito al padre di consegnare a il regalo nel giorno EL
suo compleanno (02/09/2023)”;
15) “Vero che l'attrice non ha fatto partecipare i figli al funerale ELla nonna paterna
(morta il 19/07/23) e EL nonno paterno (morto il 13/09)”;
16) “Vero che l'attrice ha ostacolato lo svolgimento degli incontri tra padre e figli presso i Servizi Sociali: il 13/9/23, con la scusa che i ragazzi erano “turbati” per la morte EL
7 nonno, nonostante il Sig. avesse confermato la propria disponibilità a CP_1
incontrare i figli come programmato dai servizi sociali;
il 2/10/23, con la scusa di una
Per malattia di e nonostante il padre avesse comunicato la disponibilità a vedere CP_3
Per in quel giorno, come già programmato dai Servizi Sociali, e in data successiva”;
16) “Vero che la madre non ha mai risposto alla richiesta EL padre di sapere i motivi
ELl'assenza da scuola di il 20/9/23”; CP_3
17) “Vero che la madre non ha mai comunicato al padre i luoghi, le date e gli orari in
Per cui svolge gli allenamenti settimanali e quelli ELle gare , per impedire al padre di andare a vederla”;
18) “Vero che la madre il 22/09/23 ha indotto la figlia a sporgere denuncia nei Per_2
confronti EL padre, accompagnandola dai Carabinieri, per non meglio precisati reati”;
19) “Vero che la madre ha riferito falsamente agli operatori dei Servizi Sociali, in particolare alla DO.SS , che il Tribunale ha vietato al Sig. di Tes_6 CP_1
avvicinarsi ai 3 figli”;
20) “Vero che la madre si è rifiutata di fornire al marito – eletto, come lei,
rappresentante di classe dal 16/10/23 - le credenziali di accesso alla casella di posta di CP_3
impedendogli di partecipare agli incontri on line con i professori e con i consigli di classe il 10/11/23”;
21) “Vero che la Sig.ra in qualità di rappresentante di classe, ha aggiornato Parte_1
i genitori sul consiglio di classe il 10/11/23 ma non il marito, evitando pure di inserirlo nella chat tra genitori, come le era stato richiesto”;
22) “Vero che la Sig. ha vietato al Presidente e alla allenatrice ELla società Parte_1
Per sportiva Junior 2000 di dare informazioni su al proprio marito sostenendo che il
Tribunale aveva vietato qualsiasi rapporto, anche indiretto, con i propri figli;
”
8 Per 23) “Vero che la madre non ha mai informato il marito che ha cambiato società
sportiva e che 2 volte alla settimana va ad allenarsi presso la Valdogim di
Valdobbiadene e che il padre è venuto a saperlo dal Presidente ELla Junior 2000”;
24) “Vero che la madre tramite il figlio ha fatto annullare da questi tutti i colloqui CP_3
individuali on line prenotati dal marito per la settimana dal 27/11/23”;
Per 25) “Vero che la madre non ha mai riferito ai professori di e che i genitori CP_3
sono separati, così da impedirne i colloqui”;
26) ““Vero che l'incontro tra padre e figli presso i Servizi sociali EL 27/11/23 è stato fatto saltare dalla madre per presunta indisponibilità di;
CP_3
27) “Vero che nei giorni immediatamente successivi la ricorrente ha riferito falsamente alla propria CTP di una aggressione verbale a avvenuta domenica 26/11/23 Per_2
davanti alla sua casa”;
28) “Vero che la madre il 4/12 non ha consentito il colloquio tra il padre e la prof.
omettendo di far avere al marito il link per il collegamento Testimone_7
nonostante le fosse stato richiesto per mail e per Whatsapp”;
29) “Vero che a tutt'oggi il Sig. non può colloquiare con 2 insegnanti di suo CP_1
figlio e , coordinatrice di classe) perché non CP_3 Persona_6 Persona_7
gli è stato dato l'accesso con l'email istituzionale di mentre la madre attiva il CP_3
collegamento durante l'orario di scuola di;
CP_3
30) “Vero che il Sig. solo nel colloquio con i professori EL 15/12/23 ha CP_1
Per appreso dall'insegnante di religione che è stata esonerata Parte_2
dall'insegnamento ELla religione cattolica e non partecipa nemmeno alla disciplina alternativa uscendo in anticipo da scuola”;
Si indicano a testi: 1) dott.SS , c/o Servizi Sociali Romano d'Ezzelino; Testimone_8
2) , Presidente ELla società Junior 2000 di Cassola;
3) allenatrice Parte_3
9 presso società Junior 2000 di Cassola;
4) presso Misquilflor CP_4 Controparte_5
di Mussolente;
5) c/o Carabinieri di Romano d'Ezzelino; 6) Prof. CP_6 [...]
presso ist. EL PP;
7) DO.SS ; 8) Per_8 Controparte_7 Persona_9
DO.SS 9) , Mussolente;
10) Persona_10 Controparte_8 Controparte_9
[...
Cassola, con riserva di altri indicarne.
Conclusioni EL Pubblico Ministero: Conclude per l'affido condiviso -con collocazione prevalente presso la madre- ad entrambi i genitori ELla minore , con incontri padre/figlia da volgersi in forma protetta con l'ausilio dei Servizi Sociali
competenti come già fatto nel corso dei mesi precedenti;
conclude anche che a carico di parte resistente il mantenimento ELla figlia minore e EL figlio maggiorenne con il versamento mensile di una somma pari a euro 900 e le spese straordinarie a carico di entrambi.
Conclusioni EL curatore speciale: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica:
1) Disporsi che la minore sia affidata al Servizio Sociale Persona_1
competente per territorio che assumerà, in caso di insanabile contrasto tra i genitori,
le decisioni di maggiore importanza per la minore e demandando allo stesso il compito di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio sull'andamento degli incontri e ELle
evoluzioni che sarà neceSSrio applicare in funzione ELle esigenze ELla minore;
2) Disporsi il collocamento ELla minore presso la madre, ove risiede anche Per_1
il fratello, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, CP_3
Disporsi che il padre poSS vedere la figlia minore in forma protetta presso Per_1
i Servizi Sociali affidatari, secondo un calendario che sarà redatto dai Servizi medesimi su richiesta ELl'intereSSto.
10 Incaricarsi i Servizi affidatari di tentare di recuperare i rapporti padre – figlia laddove possibile e nel rispetto ELle esigenze ELla minore – con facoltà di modificare le modalità di visita padre – figlia, predisponendo, laddove ne sia reputata la possibilità,
una diversa e più ampia modalità di visita EL padre con la figlia, sempre nel rispetto
ELle esigenze di quest'ultima.
Con obbligo di relazione periodica.
3) Porsi l'obbligo EL signor di contribuire al mantenimento ELla figlia Controparte_1
con un assegno mensile, sul cui importo ci si rimette a giustizia, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento EL 50% ELle
spese straordinarie, così come regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale
di Vicenza.
4) Si rimette in ordine alle altre domande proposte dalle parti in quanto non attinenti alla minore . Per_1
5) Si rimette in merito alla disciplina ELle spese e competenze legali, chiedendo che il compenso ELlo scrivente Curatore – Difensore venga posto a carico ELlo Stato
essendo la parte assistita ammeSS al patrocinio a spese ELlo Stato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.4.2023 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Vicenza il 23.9.2001; che nel corso ELla vita Controparte_1
coniugale la coppia aveva adottato tre figli: nata a [...] il Per_2
30.09.2003; ato a Lebork (Polonia) il 23.03.2006, e nata a [...] CP_3 Per_1
(Vietnam) il 02.09.2009; che i rapporti con il coniuge erano entrati Controparte_1
in irreversibile crisi e che, negli ultimi tempi, anche la relazione tra quest'ultimo ed i tre figli (in particolare il secondogenito era caratterizzata da forti contrasti, con CP_3
accessi di rabbia e violente aggressioni verbali da parte EL genitore;
di essere stata
11 costretta, esasperata dalla situazione e su incalzante richiesta dei figli, ad allontanarsi dalla casa coniugale di Cassola per trasferirsi a Mussolente, informando il marito solo a cose fatte;
che il , dopo l'allontanamento dei propri congiunti dalla casa CP_1
coniugale, aveva cominciato a pedinare i figli, a minacciare ed offendere gli stessi, sia per telefono che tramite meSSggi ed a creare con le proprie condotte un clima di ansia e paura altamente pregiudizievole, sia per eSS ricorrente, che per la prole;
tanto premesso, chiedeva che, previa adozione di un ordine di protezione a carico ELla
controparte, il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
che i figli minori e fossero affidati ad eSS ricorrente in via CP_3 Per_1
esclusiva (o, in subordine, in via condivisa ad entrambi i genitori e collocati presso di sé), con regolamentazione EL diritto di visita EL padre, previo espletamento di una
CTU psicologica;
che fosse tenuto a contribuire al mantenimento Controparte_1
dei tre figli con la somma mensile di euro 900 (euro 300 per ciascun figlio) oltre al 50%
ELle spese straordinarie.
Con comparsa in data 27.4.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione, ma contestando le ragioni di addebito a proprio carico dedotte dalla ricorrente;
lamentava che, dopo l'improvviso ed inaspettato allontanamento di moglie e figli dalla casa coniugale, gli avesse Parte_1
impedito di avere rapporti significativi con la prole (sottoposta al costante e pervasivo ricatto affettivo materno) ed avesse cercato di escluderlo dalla vita ELla famiglia;
chiedeva il rigetto ELla richiesta di ordine di protezione, l'affido condiviso dei figli CP_3
e ed il collocamento paritario degli stessi presso i due genitori. Per_1
All'udienza EL 9.5.2023 i coniugi comparivano avanti il Giudice Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Alla successiva udienza EL 4.7.2023 il Giudice ascoltava i figli minori ELle parti CP_3
12 e e, all'esito, con ordinanza in data 6.7.2023, rigettava la richiesta di ordine Per_1
di protezione avanzata da autorizzava i coniugi a vivere separati, Parte_1
affidava i figli e ad entrambi i genitori, collocandoli in via prevalente CP_3 Per_1
presso la madre;
disponeva incontri protetti padre / figli;
faceva obbligo a CP_10
di contribuire al mantenimento dei tre figli con la somma mensile di euro 900
[...]
(euro 300 per ciascun figlio) oltre al 50% ELle spese straordinarie;
ammetteva una
CTU psicologica, affidata alla dott.SS volta a valutare le capacità Persona_11
genitoriali ELle parti, verificare la condizione dei minori e Controparte_8
individuare il regime di affidamento / collocamento / visite Persona_1
maggiormente rispondente al loro interesse.
All'esito EL deposito ELla CTU, le parti davano atto che la figlia si era Per_2
trasferita a vivere presso il padre e concordavano che si facesse CP_10
carico in via esclusiva EL mantenimento ordinario ELla steSS e che Parte_1
provvedesse invece in via esclusiva al mantenimento ordinario EL figlio .
[...] CP_3
Con ordinanza in data 15.4.2024 il Giudice Relatore modificava i provvedimenti provvisori recependo l'accordo economico intervenuto tra le parti, respingeva le istanze istruttorie, acquisiva dai Servizi Sociali una relazione sull'andamento degli incontri protetti tra ed il padre e nominava quale curatore speciale ELla Per_1
minore l'avvocato Paola DAL PRA'.
Quest'ultima si costituiva in giudizio con comparsa in data 8.8.2024 .
All'udienza EL 13.9.2024 parte ricorrente rinunciava alla domanda di addebito.
All'udienza EL 9.1.2025 la causa era rimeSS al Collegio per la decisione sulle conclusioni ELle parti, EL e EL curatore speciale in epigrafe Controparte_2
riportate.
13 Preliminarmente vanno respinte le istanze istruttorie reiterate dalla difesa di in sede di precisazione ELle conclusioni. CP_10
Invero, le prove testimoniali richieste dal resistente non possono essere ammesse, in quanto il capitolo 1) è generico e valutativo, i capitoli 2), 3) 4), 5), 6) 7) e 8) sono generici ed i restanti capitoli attengono a circostanze irrilevanti, attesa l'esaustività
degli accertamenti svolti dalla CTU e dai Servizi Sociali nel corso ELl'istruttoria.
La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta, in conformità anche alle conclusioni EL PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma ELl'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione ELla convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni ELle parti in ordine alla intervenuta crisi EL rapporto coniugale e la circostanza (incontestata) che i coniugi da tempo conducono vite autonome e separate.
La domanda di addebito formulata da in ricorso è stata rinunciata. Parte_1
Nelle more EL giudizio il figlio ha raggiunto la maggiore età e quindi nulla deve CP_3
disporsi riguardo al suo affidamento ed al regime ELle visite.
Il thema decidendum è dunque circoscritto al regime di affidamento / collocamento
ELla figlia minore ed alle questioni economiche. Per_1
Ritiene il Collegio, alla luce ELl'analisi svolta dal CTU dott.SS Persona_11
nella relazione depositata in data 2.4.2024 che la minore Persona_1
debba essere affidata ai Servizi Sociali i quali, in caso di insanabile contrasto tra i genitori, adotteranno le decisioni di maggiore interesse per la steSS relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico-sportive ed alle vacanze.
14 Tale regime di affidamento è sicuramente quello più tutelante per la minore in considerazione ELle carenze ed inidoneità educative di Parte_1
rappresentate dal CTU e ELla oggettiva difficoltà di di relazionarsi Controparte_1
con la figlia la quale, in totale collusione con la psicologia materna, rifiuta il rapporto con il padre, cui rimprovera di essere stato assente e disintereSSto in costanza di convivenza ed al quale non riconosce alcun ruolo genitoriale.
Non vi è ragione per disattendere le indicazioni EL CTU, in quanto l'indagine psicologica (che ha compreso colloqui individuali e congiunti, nonché l'ascolto ELla
minore e la somministrazione di materiale diagnostico) è stata condotta con competenza e rigore metodologico e nel contraddittorio con i CTP, alla cui osservazioni la dott.SS ha dato puntuale ed esaustiva risposta, allegandole alla Per_3
relazione in atti.
L'ausiliario EL Tribunale ha, in primo luogo, evidenziato come i dati peritali, per un verso, abbiano rilevato l'assenza di criticità cliniche propriamente dette nelle personalità dei genitori, per l'altro, non abbiano dato conforto alle accuse di
“aggressività” rivolte dalla al , descrivendo piuttosto Parte_1 CP_1
quest'ultimo come soggetto autentico nella propria autovalutazione e con dimensioni umorali e di condotta appropriate e la prima come più in grado di simulare espressioni di sé funzionali al contesto e quindi meno credibile sotto un profilo clinico .
Ha poi chiarito che la separazione ELla coppia / è Parte_1 CP_1
risultata destabilizzante per i figli, sia perché attuata con modalità repentine, sia perché
la ricorrente non ha in alcun modo arginato il processo di estraniazione ed allontanamento ELl'altro genitore dai figli, in quanto ella steSS necessitante di porre una distanza tra sé ed il coniuge.
15 Ha sottolineato, quanto alle capacità genitoriali, che la madre è risultata carente nel richiamare l'attenzione dei figli sull'importanza di una relazione con il padre;
non ha consapevolmente favorito l'accesso EL padre alle informazioni riguardanti i figli;
ha tenuto attivo il conflitto tramite la distanza e la svalutazione ELl'altro genitore,
costringendo i figli all'evitamento o a dinamiche di fuga rispetto al padre, anche in situazioni in cui non vi sarebbe stato alcun timore nell'incontro; il padre, nella sofferenza ingenerata da tale mancanza di considerazione, aggiuntiva e lacerante rispetto alla realtà separativa, non è stato in grado di sintonizzarsi in modo efficace con l'emotività dei figli, si è concentrato piuttosto sulla difesa ELla propria verità e si è
posto in atteggiamento giudicante verso i figli.
Ha infine precisato che, dinanzi alla cronicizzazione ELla condizione separativa, non si poSS più dare fiducia alla responsabilità dei genitori perché le loro funzioni genitoriali (teoricamente in norma) sono strettamente vincolate al conflitto esistente e non in grado di superarlo per tutelare la crescita psicoaffettiva ELla figlia minore.
Quanto alla condizione dei figli, la dott.SS a evidenziato che questi, nella Per_3
dinamica separativa, hanno assunto il compito di allontanare il padre, con condotte volte a prendere tempo ed a stancare il genitore, in modo da vanificare ogni intento potenzialmente risolutivo;
hanno attuato atteggiamenti scissionali o di schieramento identificativi di un conflitto di lealtà, in cui si distinguono i due mondi genitoriali ed in cui l'appartenenza all'una realtà implica l'esclusione ELl'altra.
In questa situazione di grave disfunzione ELle relazioni familiari, caratterizzata dalla svalutazione ELla figura paterna e dall'atteggiamento materno captativo ed adesivo verso la figlia, ritiene il Tribunale, aderendo alle indicazioni conclusive ELla CTU, che l'unica forma di affidamento conveniente per l'interesse di ed idonea ad Per_1
aiutarle a ritrovare spazi relazionali e familiari sani, sia quella al Servizio Sociale.
16 Tale modulo di affidamento deve reputarsi praticabile, vista la generale possibilità,
attribuita al giudice dall'art. dall'art. 337 ter, comma 2, c.c., di adottare tutti i provvedimenti che riguardano la prole "con esclusivo riferimento all'interesse morale e
materiale di eSS" (CaSSzione 784/12).
Va infatti esclusa infatti la strada ELl'affido condiviso che non ha sin qui condotto a risultati positivi, data l'incapacità dei genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l'equilibrio psichico ELla figlia e che non consente il superamento ELle descritte criticità, tenuto pure conto EL rapporto di forza tra le parti,
assolutamente sbilanciato a favore ELla madre.
L'affido ai Servizi Sociali, lungi dall'essere una misura punitiva nei confronti dei genitori, appare l'unica strada praticabile per tentare di allentare l'alleanza tra la madre e la figlia e consentire a quest'ultima di confrontarsi in modo autentico con il padre e recuperare il rapporto con lui.
D'altra parte, in una situazione critica come quella emersa dall'istruttoria, non è
neppure ipotizzabile un affido esclusivo ELla giovane all'uno o all'altro Per_1
genitore.
Infatti, non si trova nelle condizioni per assumersi le Controparte_1
responsabilità correlate a tale regime di affidamento, in ragione ELla oggettiva problematicità ELla attuale dinamica relazionale con la figlia e ELla sua incapacità di comprenderne l'emotività ed i bisogni. Dalla lettura degli scritti conclusivi EL resistente si evince chiaramente come lo stesso sia ancora focalizzato nella individuazione dei soggetti responsabili EL rifiuto che manifesta nei suoi confronti (arrivando Per_1
a squalificare finanche l'operato dei Servizi Sociali incaricati di organizzare gli incontri protetti con la minore), senza riuscire a compiere una efficace auto analisi, né a
17 rispondere ai bisogni affettivi ed esistenziali ELla minore.
non è sicuramente idonea a rivestire il ruolo di genitore Parte_1
affidatario, essendosi rivelata incapace di preservare la continuità ELle relazioni parentali con l'altro genitore ed avendo con la propria condotta pregiudicato il diritto
ELla figlia alla bigenitorialità.
Ai Servizi Sociali affidatari va dato incarico di monitorare la situazione ELla minore,
sostenere tutte le azioni utili a recuperare il benessere psico fisico ELla steSS
(compresa l'offerta di un sostegno psicologico, come caldeggiato dalla dott.SS
, segnalare eventuali criticità al Pubblico Ministero ed al Giudice Tutelare, Per_3
affinché adottino le neceSSrie iniziative a tutela ELla minore .
Il collocamento di non potrà che essere confermato presso la madre, visto Per_1
il legame (sia pur disfunzionale) con la genitrice e la volontà manifestata dalla minore,
la quale riconosce quale unico genitore psicologico. Parte_1
Allo stato non è possibile prevedere, rispetto a , turni di responsabilità Per_1
genitoriale in favore di neppure secondo il programma articolato Controparte_1
in quattro fasi dal CTU, di cui alle pagine 54 e 55 EL proprio elaborato: la ragazza nutre troppo risentimento nei confronti EL genitore e rifiuta di incontrarlo, di talché
qualsiasi forzatura non potrebbe che essere controproducente.
Giova in proposito ricordare che secondo l'insegnamento recentemente ribadito dalla
Suprema Corte (CaSSzione, ordinanza n. 21969 EL 5.8.2024; conformi tra le varie
CaSSzione sentenza n. 317/1998; sentenza n. 6312/1999), la volontà fermamente espreSS dal minore di non frequentare un genitore secondo modalità prestabilite deve essere rispettata.
18 Afferma la Corte: “Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità all'orientamento
secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York EL 20
novembre 1989, ratificata con legge n. 176 EL 1991, la circostanza che un figlio
minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti
e ELle loro motivazioni, provi nei confronti EL genitore non affidatario sentimenti di
avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che
poSSno essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture
sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale
sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario.
Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali
responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento EL figlio, ed
indipendentemente anche dalla fondatezza ELle motivazioni addotte da quest'ultimo
per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità,
al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato
potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici ELla sua animosità
iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione ELla steSS”.
Nella fattispecie la figlia quindicenne ELle parti ha espresso in ogni occasione il suo desiderio di non frequentare il padre.
Ciò ha fatto, sia in sede di ascolto all'udienza EL 4.7.2023, sia in occasione dei colloqui avuti con il curatore speciale.
Inoltre, dalla relazione fatta pervenire dai Servizi Sociali che da oltre un anno organizzano incontri protetti tra ed il padre, emerge che la ragazza: Per_1
-non sembra avere il desiderio di incontrare il padre e vive come un peso il doversi recare presso lo Spazio Neutro per incontrarlo;
19 -fatica ad interagire con il padre, mostrandosi in ansia, senza alcun miglioramento con il paSSre EL tempo;
-si dice non intereSSta ad avere una relazione con il padre EL quale riconosce unicamente le mancanze;
-nega qualsiasi interesse per il padre e non sembra prospettare possibilità di recupero fino a che l'atteggiamento EL genitore non sarà, secondo lei cambiato.
Può quindi concludersi che l'avversione di nei confronti EL padre sia Per_1
radicata e consapevole e che, considerata l'età ELla ragazza, non ricorrano le condizioni per continuare ad imporle incontri, ancorché protetti, con il padre.
Ai Servizi Sociali affidatari va demandato il compito di tentare di riallacciare i rapporti tra ed il padre e di individuare, all'esito ed in base agli sviluppi EL percorso Per_1
di sostegno psicologico già intrapreso dalla ragazza, modalità e tempi di incontro con il genitore che siano rispondenti all'interesse ed alle esigenze ELla minore.
Quanto alle questioni economiche, non vi è ragione per disattendere l'accordo raggiunto dalle parti in forza EL quale ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento EL figlio maggiorenne con il medesimo convivente e CP_1
contribuirà al mantenimento ELla figlia con la somma mensile di euro
[...] Per_1
300.
Le spese straordinarie relative ai figli , e come Per_2 CP_3 Per_1
regolamentate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico dei genitori al 50%.
La domanda avanzata da intesa ad ottenere da Controparte_1 Parte_1
la consegna ELla documentazione afferente l'adozione ELla figlia è
[...] Per_2
inammissibile, in quanto EL tutto estranea all'oggetto EL giudizio e promanante da
20 soggetto non legittimato a proporla.
Le spese, atteso l'esito EL giudizio, e la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese ELla CTU, svoltasi nell'interesse dei figli ELle parti, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di e Parte_1
al 50%, con vincolo di solidarietà passiva per l'intero. Controparte_1
Le competenze EL curatore speciale, avvocato Paola DAL PRA', vanno poste al 50%
a carico di e il cui comportamento in Parte_1 Controparte_1
conflitto di interessi con la figlia ha dato causa all'affidamento ai Servizi Per_1
Sociali ed alla nomina EL curatore.
Tali spese, considerata l'attività svolta, vengono liquidate in euro 2.126 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva ed euro 3.578 per la fase decisionale, con pagamento in favore ELl'Erario, in quanto la minore è ammeSS al beneficio EL
patrocinio a spese ELlo Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Vicenza il 23.9.2001 con atto trascritto al n. 271, parte II,
[...]
serie A, anno 2001;
2)affida la minore ai Servizi Sociali territorialmente Persona_1
competenti i quali, in caso di insanabile contrasto tra i genitori, adotteranno le decisioni di maggiore interesse per la steSS relative all'istruzione, all'educazione, alla salute,
21 alle attività ludico-sportive ed alle vacanze;
3)dispone che la minore sia collocata preso la madre;
4)demanda ai Servizi affidatari di monitorare la situazione ELla minore, sostenere tutte le azioni utili a recuperare il benessere psico fisico ELla steSS (compresa l'offerta di un sostegno psicologico), segnalare eventuali criticità al Pubblico Ministero ed al
Giudice Tutelare, affinché adottino le neceSSrie iniziative a tutela ELla minore;
5) demanda altresì ai Servizi affidatari di tentare di riallacciare i rapporti tra Per_1
ed il padre e di individuare, all'esito ed in base agli sviluppi EL percorso di sostegno psicologico già intrapreso dalla ragazza, modalità e tempi di incontro con il genitore che siano rispondenti all'interesse ed alle esigenze ELla minore;
6)fa obbligo a di provvedere in via esclusiva e diretta al Parte_1
mantenimento ordinario EL figlio maggiorenne con la medesima convivente;
CP_3
7)fa obbligo a di provvedere in via esclusiva e diretta al Controparte_1
mantenimento ordianrio ELla figlia maggiorenne con il medesimo convivente Per_2
e di contribuire al mantenimento ELla figlia con la somma di euro 300, Per_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
8)pone le spese straordinarie relative ai figli , e , come Per_2 CP_3 Per_1
regolamentate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, a carico dei genitori al 50%;
9)compensa tra le parti le spese di lite;
10)pone definitamente le spese di CTU, liquidate con decreto in data 15.4.2024, a carico di entrambe le parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero;
11)condanna e in ragione EL 50% ciascuno, Parte_1 Controparte_1
22 al pagamento ELle competenze EL curatore speciale ELla figlia minore, liquidandole in complessivi euro 7.120 a titolo di compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA e disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore ELl'Erario.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio EL 13.2.2025.
Il Giudice estensore
DO.SS Elena Sollazzo
Il Presidente
DO.SS Giovanna Sanfratello
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