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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause iscritte ai nn. 4912/2024, 4913/2024, 4915/2024, 11962/2024,
11963/2024, 11964/2024, 11965/2024, 11966/2024 e 11967/2024 del Ruolo
Generale vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
E (Avv.ti GANCI FABIO e MICELI
[...] Parte_10
WALTER)
ricorrenti
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_1
della somma complessiva di € 1.536,48 a titolo di retribuzione
[...]
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli a. s.
2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_2
della somma complessiva di € 941,55 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 Parte_3
somma complessiva di € 949,58 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_4
della somma complessiva di € 1.249,89 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_5
della somma complessiva di € 2.589,90 a titolo di retribuzione
[...]
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_6
della somma complessiva di € 1.175,64 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021, oltre
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 Parte_7
somma complessiva di € 1.722,95 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_8
della somma complessiva di € 1.814,76 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 [...]
della somma complessiva di € 1.901,85 a titolo di retribuzione Parte_9
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_10
della somma complessiva di € 301,35 a titolo di retribuzione
[...]
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s.
2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 6.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con distinti ricorsi poi riuniti le parti ricorrenti convenivano in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento della retribuzione professionale CP_1
docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici nel corso dei
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quali avevano espletato supplenze temporanee.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
◊
Le domande sono fondate alla stregua delle ragioni esposte dalla Suprema Corte
nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso,
stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità
per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20
17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego»
che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già
risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL
comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato,
sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario,
qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008,
causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, Persona_1
causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può
essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit.,
punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia,
le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione,
con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_1
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della “RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede,
significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione,
sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001,
deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1
cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata,
contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod.
proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;”.
Tale conclusione è stata ribadita dalla Suprema Corte anche con l'ordinanza della
Suprema Corte n. 6293/2020, affermando che risulta “conforme alla clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che,
quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999,
disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”,
risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro E dal momento che il , rimanendo contumace, non ha contestato la CP_1
quantificazione operata nei ricorsi della retribuzione professionale docenti spettante alle parti ricorrenti per i periodi indicati, se ne impone il relativo pagamento, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, regolando le spese secondo soccombenza. Si tiene conto, per il regolamento ex art. 92 c.p.c., della semplicità
delle controversie, dell'assenza di attività di istruzione, dei valori di cui al DM
147/2022, applicando sino alla riunione onorari distinti per lo studio e l'introduzione delle singole cause ed un unico onorario per la fase decisoria maggiorato in proporzione al numero delle cause riunite.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/02/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause iscritte ai nn. 4912/2024, 4913/2024, 4915/2024, 11962/2024,
11963/2024, 11964/2024, 11965/2024, 11966/2024 e 11967/2024 del Ruolo
Generale vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
E (Avv.ti GANCI FABIO e MICELI
[...] Parte_10
WALTER)
ricorrenti
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_1
della somma complessiva di € 1.536,48 a titolo di retribuzione
[...]
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli a. s.
2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_2
della somma complessiva di € 941,55 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 Parte_3
somma complessiva di € 949,58 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_4
della somma complessiva di € 1.249,89 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_5
della somma complessiva di € 2.589,90 a titolo di retribuzione
[...]
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_6
della somma complessiva di € 1.175,64 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021, oltre
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 Parte_7
somma complessiva di € 1.722,95 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_8
della somma complessiva di € 1.814,76 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 [...]
della somma complessiva di € 1.901,85 a titolo di retribuzione Parte_9
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_10
della somma complessiva di € 301,35 a titolo di retribuzione
[...]
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s.
2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
◊ condanna il alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 6.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con distinti ricorsi poi riuniti le parti ricorrenti convenivano in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento della retribuzione professionale CP_1
docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici nel corso dei
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quali avevano espletato supplenze temporanee.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
◊
Le domande sono fondate alla stregua delle ragioni esposte dalla Suprema Corte
nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso,
stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità
per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20
17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego»
che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già
risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL
comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato,
sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario,
qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008,
causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, Persona_1
causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può
essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit.,
punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia,
le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione,
con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_1
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della “RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede,
significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione,
sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001,
deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1
cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata,
contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod.
proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;”.
Tale conclusione è stata ribadita dalla Suprema Corte anche con l'ordinanza della
Suprema Corte n. 6293/2020, affermando che risulta “conforme alla clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che,
quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999,
disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”,
risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro E dal momento che il , rimanendo contumace, non ha contestato la CP_1
quantificazione operata nei ricorsi della retribuzione professionale docenti spettante alle parti ricorrenti per i periodi indicati, se ne impone il relativo pagamento, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, regolando le spese secondo soccombenza. Si tiene conto, per il regolamento ex art. 92 c.p.c., della semplicità
delle controversie, dell'assenza di attività di istruzione, dei valori di cui al DM
147/2022, applicando sino alla riunione onorari distinti per lo studio e l'introduzione delle singole cause ed un unico onorario per la fase decisoria maggiorato in proporzione al numero delle cause riunite.
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Così deciso in Palermo, il 12/02/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
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(firmato digitalmente a margine)
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro